Regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i centri d'intervento per i cereali
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 18/08/1993 pag. 0001 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0194
REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che fissa i centri d'intervento per i cereali LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5, considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, è opportuno che i centri d'intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti: a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione; b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità; c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità. Articolo 2 1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all'articolo 1, lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti: a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato; b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali. 2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2006/80 della Commissione (2) è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1. PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO 1. El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión. 2. El signo - significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión. 1. Tegnet + angiver, at det anfoerte sted betragtes som interventionscenter for den paagaeldende kornsort. 2. Tegnet - angiver, at det anfoerte sted ikke betragtes som interventionscenter for den paagaeldende kornsort. 1. Das Zeichen + bedeutet, dass der angegebene Ort als Interventionsort fuer die betreffende Getreideart gilt. 2. Das Zeichen - bedeutet, dass der angegebene Ort nicht als Interventionsort fuer die betreffende Getreideart gilt. 1. To simeio + kathorizei oti o anagrafomenos topos theoreitai os kentro paremvaseos gia ta en logo sitira. 2. To simeio - kathorizei oti o anagrafomenos topos den theoreitai os kentro paremvaseos gia ta en logo sitira. 1. The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question. 2. The sign - indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question. 1. Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause. 2. Le signe - précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause. 1. Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa. 2. Il segno - significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa. 1. Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort. 2. Het teken - geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort. 1. O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervençao para o cereal em questao. 2. O sinal - significa que a localidade indicada nao é considerada centro de intervençao para o cereal em questao. /* Tabelle: v. GUCE */