31993R2273

Regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i centri d'intervento per i cereali

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 18/08/1993 pag. 0001 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0194


REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che fissa i centri d'intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, è opportuno che i centri d'intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti:

a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione;

b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità;

c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.

Articolo 2

1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all'articolo 1, lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti:

a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato;

b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali.

2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2006/80 della Commissione (2) è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

1. El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión.

2. El signo - significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión.

1. Tegnet + angiver, at det anfoerte sted betragtes som interventionscenter for den paagaeldende kornsort.

2. Tegnet - angiver, at det anfoerte sted ikke betragtes som interventionscenter for den paagaeldende kornsort.

1. Das Zeichen + bedeutet, dass der angegebene Ort als Interventionsort fuer die betreffende Getreideart gilt.

2. Das Zeichen - bedeutet, dass der angegebene Ort nicht als Interventionsort fuer die betreffende Getreideart gilt.

1. To simeio + kathorizei oti o anagrafomenos topos theoreitai os kentro paremvaseos gia ta en logo sitira.

2. To simeio - kathorizei oti o anagrafomenos topos den theoreitai os kentro paremvaseos gia ta en logo sitira.

1. The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question.

2. The sign - indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question.

1. Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

2. Le signe - précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

1. Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.

2. Il segno - significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.

1. Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

2. Het teken - geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

1. O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervençao para o cereal em questao.

2. O sinal - significa que a localidade indicada nao é considerada centro de intervençao para o cereal em questao.

/* Tabelle: v. GUCE */