31996Y0404(01)

Modus vivendi concluso il 20 dicembre 1994 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 04/04/1996 pag. 0001 - 0002


MODUS VIVENDI

concluso il 20 dicembre 1994 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE

(96/C 102/01)

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)

1. I presenti orientamenti sono intesi a superare le difficoltà emerse in occasione dell'adozione degli atti secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato per ragioni legate alla questione della procedura dei comitati.

2. Essi non pregiudicano in alcunché le posizioni di principio assunte dalle tre istituzioni.

3. Le tre istituzioni costatano che il problema delle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, allorché l'adozione di questi è affidata alla Commissione, sarà esaminato in occasione della revisione dei trattati prevista per il 1996, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione e di molti Stati membri. Il gruppo di riflessione sarà invitato a occuparsi del problema.

4. La commissione competente del Parlamento europeo riceve allo stesso tempo e alle stesse condizioni del comitato previsto nell'atto di base qualsiasi progetto di atto di esecuzione di portata generale presentato dalla Commissione e il relativo calendario.

La Commissione notifica alla commissione competente del Parlamento europeo il carattere urgente dell'adozione di una misura particolare e notifica parimenti altre eventuali difficoltà. La commissione competente del Parlamento europeo si impegna a ricorrere a una procedura d'urgenza, ove necessario.

La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo ogni volta che una misura adottata o progettata dalla Commissione non sia conforme al parere emesso dal comitato previsto nell'atto di base o allorché, in mancanza di parere, essa deve sottoporre una proposta al Consiglio su una misura da prendere.

5. Il Consiglio procede all'adozione di un atto di esecuzione di portata generale rinviatogli conformemente a una procedura di esecuzione solo dopo

- aver informato il Parlamento europeo, fissando un termine ragionevole per ottenere il suo parere, e

- in caso di parere negativo, aver preso atto senza indugio dell'opinione del Parlamento europeo per cercare una soluzione nella sede appropriata.

L'atto è comunque adottato entro i termini previsti dalle disposizioni specifiche dell'atto di base.

6. Nell'ambito del presente modus vivendi la Commissione tiene conto per quanto possibile delle eventuali osservazioni del Parlamento europeo e lo informa in tutte le fasi della procedura del seguito che intende dar loro, affinché il Parlamento europeo possa esercitare le proprie competenze con piena cognizione di causa.

7. Il presente modus vivendi si applica a decorrere dalla sua approvazione da parte delle tre istituzioni.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Klaus KINKEL

Per il Parlamento europeo

Nicole FONTAINE

Per la Commissione europea

Jacques DELORS