97/199/CE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0044 - 0048
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati in provenienza da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/309/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/199/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e 3, lettera a), considerando che l'allegato I, capitolo 4 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di alimenti per animali da compagnia contenenti materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 92/118/CEE; considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE (5), ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali da compagnia; considerando che la decisione 94/309/CE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE (7), ha stabilito le condizioni per l'importazione di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia; considerando che l'applicazione della decisione 94/309/CE è stata ultimamente posticipata dalla decisione 96/106/CE, in quanto essa avrebbe ingenerato difficoltà per l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati, che possono contenere proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico; considerando che è opportuno autorizzare le importazioni di alcuni alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati che possono contenere proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico; considerando che, a norma di quanto disposto, tra l'altro, dalla decisione 96/449/CEE della Commissione (8), le proteine animali ottenute da rifiuti di mammiferi devono essere sottoposte, in particelle della dimensione massima di 5 cm, ad un trattamento termico di almeno 133 °C nell'intera massa, per un periodo minimo di 20 minuti alla pressione di 3 bar; che è opportuno limitare l'importazione dei suddetti alimenti a quelli che contengono proteine animali ottenute esclusivamente da rifiuti di mammiferi; considerando che la decisione 94/309/CE deve essere pertanto modificata; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati nell'allegato A di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati, nei quali possono essere presenti proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio non destinate al consumo umano, a condizione che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato B. 2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è costituito da un unico foglio e dev'essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua il controllo all'importazione. Articolo 2 1. Le proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio, contenute nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte conformemente alle seguenti norme: a) - le proteine sono state riscaldate fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm, oppure - se le proteine provengono da specie diverse dai mammiferi, esse sono state sottoposte ad uno dei trattamenti o ad una combinazione dei trattamenti descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione (9) ed è dimostrato che vengono prelevati giornalmente campioni del prodotto durante un mese, in conformità con le norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III, punti 1 e 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (10); b) i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi. 2. Le proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio, contenute nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere state prodotte in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti del paragrafo 1 dall'autorità di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato A. Articolo 3 1. I paesi terzi che usano il certificato di cui all'allegato B informano la Commissione: a) del potere giuridico di cui dispone il servizio veterinario per ispezionare e riconoscere gli stabilimenti di trasformazione delle proteine animali; b) delle procedure di riconoscimento seguite; c) dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti. 2. La Commissione effettua ispezioni nei paesi terzi elencati nell'allegato A per verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione. Articolo 4 La decisione 94/309/CE è modificata come segue: a) All'articolo 1, paragrafo 1, dopo «paesi terzi» vengono inseriti i termini: «non elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione». b) Nel titolo dell'allegato A, dopo «Comunità europea» vengono inseriti i seguenti termini: «in provenienza da paesi terzi non elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione». Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1997. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24. (3) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. (4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44. (5) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28. (6) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62. (7) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34. (8) GU n. L 184 del 18. 7. 1996, pag. 43. (9) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23. (10) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. ALLEGATO A Tutti i paesi terzi elencati nella parte X dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione. ALLEGATO B >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato A della decisione 97/199/CE della Commissione, di alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Paese di destinazione: Numero di riferimento del certificato sanitario: Paese esportatore: Ministero responsabile: Servizio che rilascia il certificato: I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia Alimenti per animali da compagnia prodotti con materie prime delle seguenti specie: Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi o dei colli: Peso netto: II. Origine degli alimenti per animali da compagnia Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto: III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti da: (luogo di carico) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Numero del sigillo (1): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (1) Facoltativo. IV. Attestato Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti: a) sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3,0; b) sono stati analizzati, sulla base di un campione prelevato con scelta casuale e formato almeno da cinque recipienti per partita lavorata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare l'adeguata esecuzione del trattamento termico sull'intero lotto, conformemente a quanto previsto alla lettera a); c) sono stati prodotti con l'impiego di proteine di ruminanti (1); sono stati prodotti senza impiego di proteine di ruminanti (1); d) non sono stati ottenuti da: - animali allevati nell'ambito dell'attività agricola, morti in circostanze diverse dalla macellazione, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti nonché, fatte salve le situazioni d'emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto; - animali abbattuti nel quadro di misure di lotta contro malattie nell'azienda agricola o in qualsiasi altro luogo designato dall'autorità competente; - rifiuti di origine animale, compreso il sangue, di animali che in sede di ispezione veterinaria effettuata in occasione della macellazione, hanno presentato segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali; - parti di un animale normalmente macellato che non sono state presentate all'ispezione post mortem, esclusi pelle, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi; - carni, carne di pollame, pesce, selvaggina e prodotti alimentari di origine animale deteriorati; - animali, carni fresche, carne di pollame, pesce, selvaggina, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria siano risultati sprovvisti dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità; - rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che rappresentano un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, nonché latte, carne o prodotti di origine animale inidonei al consumo umano in considerazione della presenza di tali residui; - pesce o frattaglie di pesce risultati inidonei al consumo umano per la presenza di segni clinici di malattia infettiva, a meno che le proteine animali di cui sopra non siano state sottoposte al seguente trattamento termico presso uno stabilimento registrato e riconosciuto conformemente alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio e all'articolo 2 della decisione 97/199/CE della Commissione: - riscaldamento fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm (1), oppure - se si tratta di proteine ottenute da specie diverse dai mammiferi, secondo il metodo descritto nel capitolo . . . della decisione 92/562/CEE della Commissione (1). e il campione prelevato con scelta casuale soddisfa le seguenti condizioni (2): - clostridium perfringens: assenza in 1 g (3), - salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (4), - enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 in 1 g (4); e) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico. (1) Cancellare la voce superflua. (2) Dove: n = numero di unità che formano il campione; m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m; M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M; c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m. (3) Campione prelevato dopo il trattamento. (4) Campione prelevato durante il magazzinaggio nello stabilimento di trasformazione. Fatto a , (località) il (data) Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale) (1) (cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo) (1) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato. >FINE DI UN GRAFICO>