Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC)
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 27/02/1998 pag. 0001 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 448/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3), considerando che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4), contiene il quadro di riferimento di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni che consente di elaborare i conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea, al fine di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri; considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che la decisione relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) sia adottata entro il 31 dicembre 1997; considerando che la soluzione del problema della ripartizione dei SIFIM dovrebbe comportare rilevanti miglioramenti della metodologia del SEC e un più preciso confronto dei livelli del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dell'Unione europea; considerando che il presente regolamento mira a introdurre il principio della ripartizione dei SIFIM e le relative modalità di attuazione; considerando che l'efficacia della ripartizione dei SIFIM e le modalità di attuazione devono essere valutate mediante calcoli effettuati dagli Stati membri conformemente ai metodi di prova di cui all'allegato III del presente regolamento in un periodo di prova di durata sufficiente a verificare se tale ripartizione dia risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero; considerando che è opportuno che la Commissione, in base ai calcoli effettuati durante il periodo di prova, presenti relazioni di valutazione della qualità dei dati, in particolare della loro disponibilità, nonché un'analisi qualitativa e quantitativa della stabilità nel tempo e della sensibilità dei risultati relativi ai diversi metodi di prova; considerando che, nel caso di una valutazione positiva dell'attendibilità dei risultati ottenuti, è opportuno che la Commissione prenda una decisione sul metodo più appropriato per la ripartizione dei SIFIM; considerando che, qualora i metodi di prova non diano risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero, è comunque opportuno che la Commissione presenti al Consiglio un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96; considerando che è opportuno che la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità sia adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione; considerando che occorre evitare la ripartizione dei SIFIM ai fini di altre politiche della Comunità, fino a che la Commissione prenda una decisione sul metodo da utilizzare per la ripartizione dei SIFIM qualora i risultati ottenuti siano giudicati più attendibili; considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere realizzati meglio a livello della Comunità che a livello degli Stati membri, in quanto solo la Commissione è in grado di coordinare l'indispensabile armonizzazione dei metodi statistici per il calcolo e la ripartizione dei SIFIM a livello comunitario; che tuttavia il calcolo e le ripartizione propriamente detti nonché l'organizzazione dell'infrastruttura necessaria per il controllo dell'applicazione dei metodi dovrebbero essere affidati agli Stati membri; che per questo motivo è necessario prescrivere che le autorità nazionali competenti abbiano accesso a tutti i dati disponibili a livello nazionale; considerando che il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom (5), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con decisione 91/115/CEE (6), sono stati rispettivamente consultati ai sensi dell'articolo 3 di ciascuna delle suddette decisioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo 1. Il presente regolamento ha lo scopo di introdurre, seguendo una metodologia affidabile, il principio per la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM), descritti nell'allegato I dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96. 2. A tal fine gli allegati I e II dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Metodi 1. Durante il periodo di prova di cui all'articolo 4 gli Stati membri effettuano calcoli secondo i metodi descritti nell'allegato III del presente regolamento. 2. In base alla valutazione dei risultati di tali calcoli è adottata una decisione relativa al metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 3 Mezzi 1. Gli Stati membri assicurano che i dati necessari o le stime adeguate per effettuare questi calcoli siano immediatamente messi a disposizione dell'autorità nazionale incaricata di effettuare i calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. L'autorità nazionale si fa carico della raccolta di dati supplementari che ritiene necessari per i calcoli. Articolo 4 Presentazione dei risultati dei calcoli durante il periodo di prova Gli Stati membri presentano alla Commissione i risultati dei calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in conformità del seguente scadenzario: i risultati per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998 sono presentati entro il 1° novembre 1999, i risultati per l'anno civile 1999, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998, sono presentati entro il 1° novembre 2000, i risultati per l'anno civile 2000, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, sono presentati entro il 1° novembre 2001, le prime stime per l'anno civile 2001, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, sono presentati entro il 30 aprile 2002. Articolo 5 Valutazione dei risultati 1. In base ai risultati di cui all'articolo 4 la Commissione, dopo aver consultato il comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia, entro il 31 dicembre 2000, e una relazione finale, anteriormente al 1° luglio 2002, contenenti un'analisi qualitativa e quantitativa delle implicazioni dei metodi di prova per la ripartizione e il calcolo dei SIFIM descritti nell'allegato III. 2. Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure destinate a chiarire e a migliorare i metodi di prova descritti nell'allegato III, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7. 3. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione, dopo aver consultato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, e secondo la procedura di cui all'articolo 7, adotta il metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, qualora i dati della relazione finale di valutazione dell'attendibilità dei risultati ottenuti durante il periodo di prova siano positivi. 4. Se nella relazione finale di valutazione di cui al paragrafo 1 la Commissione rileva che nessuno dei metodi di prova per la ripartizione dei SIFIM è più attendibile, per la corretta misurazione dell'attività economica, della ripartizione attuale a valore zero, essa presenta al Consiglio, se del caso, un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96. Articolo 6 Trasmissione alla Commissione A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati dei calcoli effettuati conformemente al presente regolamento, quali elementi delle tabelle previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2223/96. Articolo 7 Procedura 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, qui di seguito denominato «il comitato». 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 8 Deroghe In deroga al presente regolamento: 1) la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione; 2) i SIFIM non potranno essere ripartiti ai fini delle altre politiche della Comunità fino a che la Commissione non avrà adottato il metodo da usare per la loro ripartizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. Articolo 9 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (1) GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 28. (2) GU C 339 del 10. 11. 1997. (3) Parere espresso il 16 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1. (5) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (6) GU L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 48). ALLEGATO I EMENDAMENTI DA APPORTARE ALL'ALLEGATO A E AL SUO ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II EMENDAMENTO DA APPORTARE ALL'ALLEGATO II DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 Dal terzo periodo del primo comma del punto 11 è soppresso il seguente testo: «: redditi da capitale da percepire, esclusi gli eventuali redditi da capitale da percepire inerenti a investimenti di fondi propri, meno interessi da pagare» ALLEGATO III CALCOLO DEI SIFIM 1. CALCOLO DEI SIFIM PRODOTTI DAI SOTTOSETTORI S.122 E S.123 a) Dati statistici necessari Per ciascuno dei sottosettori S.122 e S.123 (1) si deve disporre della tavola della consistenza media dei prestiti e dei depositi in essere (ripartiti per settori utilizzatori) nonché dei titoli, diversi dalle azioni, emessi dagli intermediari finanziari (IF) per il periodo (consistenza media dei quattro trimestri) e degli interessi maturati previa riassegnazione dei contributi in conto interessi ai reali beneficiari come precisato nel SEC 1995. b) Scelta del tasso di riferimento Nei conti patrimoniali degli intermediari finanziari inclusi nei sottosettori S.122 e S.123 i prestiti e i depositi presso unità residenti devono essere mantenuti separati onde individuare i rapporti di prestito e di deposito: - interbancari (interni cioè alle unità istituzionali incluse nei sottosettori S.122 e S.123); - con i settori istituzionali utilizzatori (S.11 - S.124 - S.125 - S.13 - S.14 - S.15) (escluse le autorità bancarie centrali). Anche i prestiti e i depositi con il resto del mondo (S.2) devono essere ripartiti in prestiti e depositi presso intermediari finanziari non residenti e prestiti e depositi presso altri non residenti. Nel periodo di prova di cinque anni gli Stati membri sono tenuti a raffrontare i risultati della ripartizione dei SIFIM utilizzando il tasso di riferimento interno calcolato secondo i quattro metodi seguenti: Metodo 1 Al fine di ottenere, per settore istituzionale, i SIFIM prodotti dagli intermediari finanziari residenti, il tasso di riferimento «interno» è calcolato in base al rapporto tra gli interessi da riscuotere sui prestiti tra S.122 e S.123 e la consistenza dei prestiti in essere tra S.122 e S.123 >NUM>Interessi da riscuotere sui prestiti tra S.122 e S.123 >DEN>consistenza dei prestiti in essere tra S.122 e S.123 Metodo 2 Al fine di ottenere, per settore istituzionale, i SIFIM prodotti dagli intermediari finanziari residenti, il tasso di riferimento «interno» è calcolato in base alla media ponderata dei tassi sui prestiti interbancari e di quelli sui titoli diversi dalle azioni emessi dagli intermediari finanziari. La ponderazione è costituita dal livello della consistenza delle rubriche «prestiti tra intermediari finanziari residenti» inclusi in S.122 e S.123 e «titoli diversi dalle azioni emessi dagli intermediari finanziari inclusi in S.122 e S.123». >NUM>Interessi da riscuotere sui prestiti tra S.122 e S.123 + interessi su titoli diversi dalle azioni emessi da S.122 e S.123 >DEN>consistenza dei prestiti in essere tra S.122 e S.123 + titoli diversi dalle azioni emessi da S.122 e S.123 Se le caratteristiche istituzionali dei sistemi bancari nazionali non consentono di calcolare tale tasso (ad esempio perché le banche non emettono titoli diversi dalle azioni) potrà essere impiegato un tasso di riferimento alternativo. Quest'ultimo sarà calcolato in base alla consistenza e al flusso degli interessi sulle attività (esclusi i prestiti) / passività (esclusi i depositi) aventi una scadenza media quanto più possibile analoga a quella delle passività riportate nei conti patrimoniali degli intermediari finanziari inclusi in S.122 e S.123. Metodo 3 Al fine di ottenere, per settore istituzionale, i SIFIM prodotti dagli intermediari finanziari residenti, possono essere applicati due tassi di riferimento, uno per le operazioni a breve termine (calcolato secondo il metodo 1) e un altro per le operazioni a lungo termine (usando i tassi ufficiali per i titoli diversi dalle azioni aventi una scadenza analoga a quella delle passività a lungo termine che figurano nei conti patrimoniali). Metodo 4 Al fine di ottenere, per settori istituzionali, i SIFIM prodotti dagli intermediari finanziari residenti, il tasso di riferimento «interno» è calcolato in base alle tre varianti seguenti: a) come media tra i tassi dei prestiti e dei depositi effettuati con tutti i settori istituzionali residenti (escluse le autorità bancarie centrali); b) come media tra la media dei tassi dei prestiti e dei depositi effettuati con i settori istituzionali utilizzatori residenti (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (escluse le autorità bancarie centrali) e il tasso d'interesse implicito calcolato secondo il metodo 1; c) stabilendo una media tra la media dei tassi dei prestiti e dei depositi effettuati con i settori istituzionali utilizzatori residenti (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (escluse le autorità bancarie centrali) e il tasso d'interesse implicito calcolato secondo il metodo 2. Per determinare le importazioni e le esportazioni di SIFIM, come tasso di riferimento si utilizza il tasso interbancario medio ponderato sulla base dei livelli di consistenza delle rubriche «prestiti tra S.122 e S.123 da una parte e gli intermediari finanziari non residenti dall'altra» e «depositi tra S.122 e S.123 da una parte e gli intermediari finanziari non residenti dall'altra» incluse nel conto patrimoniale degli intermediari finanziari. Il tasso così calcolato è il tasso di riferimento «esterno» utilizzato per calcolare le esportazioni e le importazioni di SIFIM. Nel periodo di prova il calcolo dovrà tenere distinti i tassi di riferimento «interno» ed «esterno» sia per quanto concerne la residenza degli intermediari finanziari intervenuti nelle operazioni sia per quanto riguarda le monete in cui sono denominate le operazioni. Gli Stati membri sono tenuti a fornire ad Eurostat tutte le informazioni statistiche utilizzate nella metodologia applicata. c) Ripartizione dei SIFIM per settori istituzionali Per ciascun settore istituzionale è pertanto necessario disporre della seguente tavola dei prestiti concessi da intermediari finanziari residenti e dei depositi presso di essi: >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> Il totale dei SIFIM per ogni settore istituzionale è ottenuto come somma dei SIFIM sui prestiti concessi al settore istituzionale e dei SIFIM sui depositi di tale settore. I SIFIM sui prestiti concessi al settore istituzionale = interessi da riscuotere sui prestiti - (consistenza dei prestiti × tasso di riferimento «interno»). I SIFIM sui depositi del settore istituzionale = (consistenza dei depositi × tasso di riferimento «interno») - interessi da versare sui depositi. Una parte della produzione è esportata. Sulla base del conto patrimoniale degli intermediari finanziari (S.122 e S.123) si osserva: >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> I SIFIM esportati sono calcolati usando il tasso di riferimento interbancario «esterno» come segue: SIFIM sui prestiti concessi a non residenti (inclusi gli intermediari finanziari) = interessi da riscuotere - (consistenza dei prestiti × tasso di riferimento «esterno»). SIFIM sui depositi di non residenti (inclusi gli intermediari finanziari) = (consistenza dei depositi × tasso di riferimento «esterno») - interessi da versare. d) Ripartizione in consumi intermedi e finali dei SIFIM attribuiti alle famiglie I servizi attribuiti alle famiglie devono essere ripartiti in: - consumi intermedi delle famiglie nella loro veste di proprietari di abitazioni; - consumi intermedi delle famiglie nella loro veste di proprietari di imprese non costituite in società; - consumi finali delle famiglie. Ciò presuppone una ripartizione dei prestiti alle famiglie (consistenza e interessi) in: - prestiti per l'acquisto o la costruzione di abitazioni; - prestiti alle famiglie nella veste di proprietari di imprese non costituite in società; - altri prestiti alle famiglie. I prestiti alle famiglie in veste di proprietari di imprese non costituite in società e i prestiti per l'acquisto o la costruzione di abitazioni sono generalmente indicati separatamente nelle varie ripartizioni dei prestiti nelle statistiche finanziarie e monetarie. Gli altri prestiti alle famiglie possono essere ottenuti per differenza. I SIFIM sui prestiti alle famiglie vanno ripartiti fra le tre voci (prestiti per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, prestiti alle famiglie nella veste di proprietari di imprese non costituite in società e altri prestiti alle famiglie) sulla base delle informazioni relative alla consistenza e agli interessi per ciascuno dei tre gruppi. I prestiti per l'acquisto e la costruzione di abitazioni non coincidono con i prestiti ipotecari in quanto questi ultimi possono avere altri scopi. I depositi delle famiglie devono essere ripartiti in: - depositi delle famiglie in veste di proprietari di imprese non costituite in società; - depositi di privati. In mancanza di statistiche sui depositi delle famiglie in veste di proprietari di imprese non costituite in società, nel periodo di prova di cinque anni, gli Stati membri sono tenuti a confrontare i risultati della ripartizione dei SIFIM usando i due metodi seguenti: Metodo 1 La consistenza può essere calcolata sulla base del rapporto tra depositi e valore aggiunto osservato per le società di dimensioni minime e estrapolato per le imprese non costituite in società. Metodo 2 La consistenza può essere calcolata sulla base del rapporto tra i depositi e il fatturato osservato per le società di dimensioni minime ed estrapolato per le imprese non costituite in società. I SIFIM sui depositi delle famiglie devono essere ripartiti in SIFIM sui depositi delle famiglie in veste di proprietari di imprese non costituite in società e SIFIM sui depositi delle famiglie in veste di consumatori, sulla base della consistenza media di tali due categorie per le quali, in mancanza di informazioni più dettagliate, si utilizzerà lo stesso tasso di interesse. In alternativa, specialmente in mancanza di informazioni più particolareggiate sui prestiti e i depositi delle famiglie, i SIFIM alle famiglie possono essere assegnati a consumi intermedi e consumi finali, facendo in modo che tutti i prestiti siano attribuibili alle famiglie in veste di produttori o di proprietari di abitazioni e tutti i depositi siano attribuibili alle famiglie in veste di consumatori. 2. CALCOLO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA IMPORTATA Gli intermediari finanziari non residenti concedono prestiti a residenti e ricevono depositi da questi. Per ciascun settore istituzionale è necessario disporre della seguente tavola >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> L'intermediazione finanziaria importata per ciascun settore istituzionale è pertanto calcolata come segue: SIFIM importati sui prestiti = interessi da riscuotere da parte degli intermediari finanziari non residenti - (consistenza dei prestiti × tasso di riferimento «esterno») SIFIM importati sui depositi = (consistenza dei depositi × tasso di riferimento «esterno») - interessi da versare da parte degli intermediari finanziari non residenti 3. SIFIM A PREZZI COSTANTI La differenza tra il tasso di riferimento e il tasso d'interesse effettivo costituisce il margine di profitto dell'intermediario finanziario, che può essere considerato il prezzo pagato per la fornitura del servizio. I SIFIM a prezzi costanti sono ottenuti dal rapporto tra il valore dei SIFIM sui prestiti e depositi detenuti da S.122 e S.123 e tale prezzo. La consistenza dei prestiti e dei depositi è rivalutata facendo riferimento ai prezzi del periodo base e avvalendosi di un indice generale dei prezzi (ad es. il deflatore implicito dei prezzi per la domanda interna finale). >SPAZIO PER TABELLA> Margine di profitto del periodo base sui prestiti = tasso di interesse effettivo sui prestiti - tasso di riferimento Margine di profitto del periodo base sui depositi = tasso di riferimento - tasso di interesse effettivo sui depositi (1) Gli intermediari finanziari di cui tenere conto sono quelli dei sottosettori S.122 (altre istituzioni finanziarie monetarie) e S.123 (altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione), eccetto i fondi comuni di investimento..