31998R2829

Regolamento (CE) n. 2829/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 29/12/1998 pag. 0019 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 2829/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 (4), prevede dei contingenti di aringhe per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 dicembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1998.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 15 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

(4) GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.