2000/446/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, che autorizza l'Italia ad applicare ad alcuni oli minerali, utilizzati a fini specifici, un'aliquota differenziata d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0039 - 0039
Decisione del Consiglio del 17 luglio 2000 che autorizza l'Italia ad applicare ad alcuni oli minerali, utilizzati a fini specifici, un'aliquota differenziata d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (2000/446/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Sato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa in base a considerazioni politiche specifiche. (2) Le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione di applicare, a partire dal 1o gennaio 1999, un'aliquota differenziata di accisa sul gasolio utilizzato dai trasportatori stradali di merci. (3) Gli altri Stati membri sono stati informati a tale proposito. (4) La Commissione esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni di accisa per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente. (5) L'autorizzazione concessa con la presente decisione non pregiudica l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. (6) Il Consiglio esamina la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2000, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, l'Italia è autorizzata, dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, ad applicare un'aliquota differenziata d'accisa sul gasolio per uso autotrasporto commerciale, a condizione che l'aliquota applicata sia conforme agli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2), in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. Fabius (1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). (2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).