2000/754/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2000) 3552] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0034 - 0035
Decisione della Commissione del 24 novembre 2000 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2000) 3552] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/754/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii), considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/209/CE(3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni. (2) È opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onche facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Japan Cup e alle Hong Kong International Races. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/195/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente sesto trattino: "- che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione." 2) L'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato VI. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. (2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. (3) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO VI >PIC FILE= "L_2000303IT.003503.EPS">"