Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0049 - 0051
Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione del 28 settembre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione(2), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3, visto il parere della Banca centrale europea(3), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, i singoli Stati membri debbono compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), a decorrere dall'indice del gennaio 1997. (2) È particolarmente importante garantire un elevato livello di credibilità dell'IPCA, limitando eventualmente, in talune condizioni, il numero di revisioni dell'IPCA al minimo indispensabile. (3) È generalmente ammesso che il tasso di variazione annuale medio, il tasso di variazione annuo e il tasso di variazione mensile degli IPCA sono importanti per misurare l'inflazione e più precisamente per valutare la convergenza dei prezzi e orientare la politica monetaria della Banca centrale europea. (4) La modifica del sistema di norme nazionali o armonizzate costituisce un valido motivo per rivedere gli IPCA unicamente al fine di garantire o migliorare la loro comparabilità, affidabilità o pertinenza. Le modifiche del sistema di norme armonizzate non dovrebbero richiedere revisioni, fatte salve indicazioni contrarie nel contesto di misure particolari di applicazione. (5) Occorre di conseguenza modificare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati(4). (6) Le revisioni miranti a correggere errori o a introdurre informazioni di base nuove o migliorate costituiscono validi motivi per la revisione degli IPCA, in quanto esse ne migliorano la comparabilità, l'affidabilità o la pertinenza. (7) Le procedure di revisione delle serie di indici differiscono notevolmente a seconda degli Stati membri. Occorre quindi fissare una serie di norme armonizzate per garantire che gli IPCA risultanti soddisfino le condizioni di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95 e siano affidabili e pertinenti. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito a seguito della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo Il presente regolamento ha lo scopo di fornire informazioni sull'impatto significativo delle misure di applicazione a titolo del regolamento (CE) n. 2494/95 e di fissare norme armonizzate per la revisione degli IPCA che siano compatibili con tali misure e sufficienti a garantire la loro comparabilità, affidabilità e pertinenza. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "Revisione": modifica ex-post di una serie di IPCA, di un livello di indice, di un tasso di variazione o di una ponderazione che la Commissione (Eurostat) ha pubblicato su supporto cartaceo o elettronico e che influisce sui risultati a livello di una cifra decimale; b) "Errore": violazione non intenzionale di una norma fissata che influisce quantomeno su una serie di IPCA; c) Risultato "provvisorio": risultato che, dopo revisione, sarà reso definitivo in un mese successivo. Articolo 3 Possibilità di revisione 1. Le serie di IPCA ufficialmente pubblicate possono essere rivedute. 2. Le revisioni delle serie degli IPCA, non basate sugli articoli 4, 5 o 9 del presente regolamento, sono oggetto di un accordo preventivo da parte della Commissione (Eurostat). L'ampiezza e il calendario di tali revisioni sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat). Articolo 4 Errori 1. Gli errori vengono corretti e le revisioni risultanti vengono introdotte il più tempestivamente possibile. 2. Gli Stati membri interessati debbono, di propria iniziativa, trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni sufficientemente particolareggiate per valutare l'impatto sulle serie degli IPCA in questione prima di pubblicare le revisioni effettuate per la correzione di errori. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) le misure adottate al fine di evitare la ripetizione di errori analoghi. Articolo 5 Informazioni nuove o migliorate Le revisioni risultanti dall'introduzione di informazioni di base nuove o migliorate che gli Stati membri ritengono necessarie per migliorare la precisione di un IPCA sono applicate previa approvazione della Commissione (Eurostat) per quanto riguarda il calendario delle revisioni in questione. Articolo 6 Modifica del sistema di norme armonizzate Salve indicazioni contrarie: 1) le modifiche del sistema di norme armonizzate non richiedono revisioni; 2) le modifiche delle definizioni, dei metodi o delle prassi risultanti dal quadro normativo dell'IPCA diventano operative con l'indice di gennaio di ogni anno in tutti gli Stati membri interessati; 3) l'impatto di tali modifiche viene valutato entro un periodo di 12 mesi, a decorrere dall'indice di gennaio col quale le modifiche diventano operative; 4) se le modifiche sono suscettibili di modificare il tasso di variazione annuale medio dell'indice relativo a tutte le voci di almeno un decimo di punto percentuale durante il periodo di dodici mesi successivo alla modifica, l'impatto sull'indice per tutte le voci viene stimato per ciascuno dei 12 mesi; 5) inoltre, se un indice di una divisione, di un gruppo o di una classe della COICOP/IPCA è suscettibile di essere modificato, rispettivamente di almeno tre, quattro o cinque decimi di punto percentuale calcolati conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, l'impatto sulle serie di indici interessati viene stimato per ciascuno dei 12 mesi. Articolo 7 Stime dell'impatto 1. Le stime di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento devono basarsi sulla migliore metodologia disponibile, tenuto conto del rapporto costo/efficacia. Esse vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) al più tardi insieme agli IPCA alle quali si riferiscono. Le stime vanno accompagnate da una descrizione del metodo di stima utilizzato e da adeguate osservazioni circa la loro precisione. 2. Le stime raffrontano i tassi di variazione annui dell'IPCA e dei sottoindici interessati, con un indice che non tiene conto delle modifiche delle definizioni, dei metodi o delle prassi. 3. Le stime di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, sono pubblicate e accompagnate da note adeguate circa la loro qualità. Esse non si sostituiscono all'IPCA ufficiale. Articolo 8 Pubblicazione delle revisioni 1. Le revisioni vengono segnalate nelle serie ufficiali degli IPCA pubblicati dalla Commissione (Eurostat). Un simbolo di revisione viene assegnato alle serie primarie o derivate i cui risultati, a seguito di una revisione, sono stati modificati al livello di dettaglio pubblicato. I simboli di revisione vengono indicati in occasione della diffusione delle serie rivedute ed eliminati il mese successivo. 2. Le revisioni dell'IPCA relativo a tutte le voci, diverse da quelle relative ai risultati provvisori, forma oggetto di un annuncio pubblico e di una nota esplicativa, in stretta collaborazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat). Articolo 9 Risultati provvisori Gli indici pubblicati in forma provvisoria vengono resi definitivi nella pubblicazione del mese successivo. Articolo 10 Controllo della qualità In caso di revisioni non basate sugli articoli 4 o 9, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate per valutare l'impatto sulle serie degli IPCA interessati e comprovare la conformità delle revisioni alle norme IPCA. Articolo 11 Modifiche L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2602/2000 per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA è sostituito dal testo seguente: "Nel caso in cui l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento modifichi di più di un decimo di punto percentuale il tasso di variazione annuo [m/(m - 12)] dell'indice relativo a tutte le voci rispetto a un indice che non tiene conto delle riduzioni di prezzo, le serie interessate dell'indice vengono modificate in maniera appropriata." Articolo 12 Applicazione Le disposizioni del presente regolamento vengono recepite dagli Stati membri nel dicembre 2001 ed entrano in vigore con l'indice del gennaio 2002. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. (2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9. (3) GU C 244 dell'1.9.2001, pag. 5. (4) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16. (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.