Regolamento (CE) n. 2540/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i controlli di conformità nella fase dell'importazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0079 - 0079
Regolamento (CE) n. 2540/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001 che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i controlli di conformità nella fase dell'importazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2379/2001(4), enumera agli articoli 6 e 7 le disposizioni applicabili nella fase dell'importazione, in particolare la possibilità per la Commissione di riconoscere le operazioni di controllo realizzate dai paesi terzi nella fase dell'esportazione, nonché disposizioni generali applicabili alle importazioni che non sono state controllate nei paesi terzi nella fase dell'esportazione. (2) Dal momento che finora la Commissione ha riconosciuto le operazioni di controllo di un solo paese terzo, è opportuno ampliare temporaneamente l'ambito d'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento all'insieme delle partite che presentano limitati rischi di non conformità, indipendentemente dal loro peso. Poiché un certo numero di domande di altri paesi terzi è attualmente sotto esame e potrebbe essere oggetto di riconoscimento nel corso del primo semestre 2002, l'ampliamento va limitato al 30 giugno 2002. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fino al 30 giugno 2002 gli organismi di controllo competenti nella fase dell'importazione possono applicare le disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001 a tutte le partite per le quali considerano limitati i rischi di non conformità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (3) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. (4) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.