2003/72/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2003, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 426]
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0084 - 0085
Decisione della Commissione del 30 gennaio 2003 che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2003) 426] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/72/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A seguito del ritrovamento di residui di medicinali veterinari in alcuni prodotti di origine animale importati dalla Cina e alle carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata in tale paese per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina(2). (2) Le informazioni fornite dalle autorità cinesi e i risultati favorevoli dei controlli eseguiti dagli Stati membri hanno consentito di autorizzare, mediante numerose modifiche della decisione 2002/69/CE, l'importazione dalla Cina di alcuni prodotti di origine animale. Queste modifiche sono state codificate nella decisione 2002/994/CE della Commissione(3). (3) La decisione 2002/69/CE, modificata dalla decisione 2002/933/CE(4), faceva rientrare i filetti di salmone (Salmo salar), sia di origine acquicola che selvatica, tra i prodotti autorizzati ad essere importati dalla Cina. Questo prodotto è stato mantenuto nell'allegato della decisione 2000/994/CE, senza però specificare che entrambe le origini sono autorizzate. È pertanto necessario modificare in tal senso l'allegato della decisione 2002/994/CE. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2002/994/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a partire dal 3 febbraio 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (2) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50. (3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. (4) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71. ALLEGATO "ALLEGATO Parte I Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza essere sottoposti ad analisi: - prodotti della pesca, ad eccezione: - dei prodotti dell'acquacoltura, diversi dai filetti di salmone della specie Salmo salar indicati in appresso, - delle anguille, - dei gamberetti diversi da quelli catturati nell'oceano Atlantico indicati in appresso, - filetti di salmone della specie Salmo salar, - gamberetti interi catturati nell'oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario, - gelatina. Parte II Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2: - involucri di origine animale, - gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca, - surimi ottenuto dai prodotti della pesca autorizzati nella parte I. Parte III Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2:"