27.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/69


DIRETTIVA 2006/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2006

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i limiti di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. I limiti massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il valore superiore dei quantitativi di tali residui di cui è prevedibile la presenza nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Gli LMR degli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati e delle nuove informazioni. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi nei paesi terzi di prodotti fitosanitari che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari.

(3)

Diversi Stati membri hanno informato la Commissione dell'intenzione di rivedere i rispettivi LMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Sono state presentate alla Commissione proposte di revisione degli LMR comunitari.

(4)

L'esposizione nel corso della vita e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (3). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si verifichi alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove necessario, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi comunitarie e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenerne i residui. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Nella direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE.

(3)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nella direttiva 86/362/CEE, allegato II, parte A, la riga relativa al carbofuran è sostituita dalla seguente:

«Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran)

0,02 (1) cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nella direttiva 90/642/CEE, allegato II, parte A, le righe relative al carbofuran sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti

Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran)

«1.   

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,3

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (compresi clementine e altri ibridi)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altri

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)

0,02 (1)

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di anacardio

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di pecàn

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altra

 

iii)

POMACEE

0,02 (1)

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altre

 

iv)

DRUPACEE

0,02 (1)

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (compresi nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altre

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

0,02 (1)

a)

Uve da tavola e da vino

 

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

More di rovo

 

More palustri

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altre

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altre

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

vi)

FRUTTA VARIA

0,02 (1)

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Manghi

 

a)

Olive

 

Olive (da tavola)

 

Olive (da olio)

 

Passiflore

 

Ananas

 

Papaia

 

Altra

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,02 (1)

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

Barbabietole

 

Carote

 

Sedani rapa

 

Barbaforte

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica

 

Patate dolci

 

Rutabaga

 

Rape

 

Igname

 

Altri

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altri

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Altre

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altre

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altre

 

d)

Mais dolce

 

iv)

CAVOLI

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavoli broccoli

 

Cavolfiori

 

Altri

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoletti di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altri

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altri

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola

 

Altri

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietole da foglia e da costa

 

Altri

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Cicoria witloof

 

e)

Erbe fresche

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altre

 

(vi)

LEGUMI (FRESCHI)

 

Fagioli (non sgranati)

 

Fagioli (sgranati)

 

Piselli (non sgranati)

 

Piselli (sgranati)

 

Altri

 

vii)

ORTAGGI A STELO (FRESCHI)

 

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altri

 

viii)

FUNGHI

 

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella (secchi)

0,02 (1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Altri

 

4.

Semi oleosi

0,1

Semi di lino

 

Semi di arachide

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Semi di senape

 

Semi di cotone

 

Altri

 

5.

Patate

0,02 (1)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,05 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»