30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 403/18 |
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. |
(2) |
Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie. |
(3) |
La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa. |
(4) |
Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente. |
(5) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione. |
(6) |
Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni. |
(7) |
L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri. |
(8) |
Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli. |
(9) |
La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa. |
(10) |
È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci. |
(11) |
Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali. |
(12) |
Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi. |
(13) |
L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali. |
(14) |
Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili. |
(15) |
Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio. |
(16) |
Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli. |
(17) |
L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida. |
(18) |
Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida. |
(19) |
È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI. |
(20) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(21) |
In particolare la Commissione ha il potere di stabiliire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(22) |
Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(23) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modello della patente di guida
1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.
3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.
4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
Articolo 2
Riconoscimento reciproco
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.
Articolo 3
Misure antifalsificazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.
2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 4
Categorie, definizioni e età minima
1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
2. Ciclomotori
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Categoria AM
|
3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:
— |
per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24CE; |
— |
per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE; |
a) |
categoria A1:
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b) |
categoria A2:
|
c) |
categoria A:
|
4. Autoveicoli:
— |
per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali; |
— |
per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria; |
a) |
categoria B1:
|
b) |
categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario. L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni; |
c) |
categoria BE:
|
d) |
categoria C1: autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; |
e) |
categoria C1E:
|
f) |
categoria C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; |
g) |
categoria CE:
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h) |
categoria D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; |
i) |
categoria D1E:
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j) |
categoria D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; |
k) |
categoria DE:
|
5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.
6. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
a) |
abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM; |
b) |
innalzandola a 18 anni per la categoria B1; |
c) |
innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,
|
d) |
abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE. |
Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a) |
i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico; |
b) |
i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. |
Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Articolo 5
Condizioni e limitazioni
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.
2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.
Articolo 6
Graduazione ed equivalenze tra categorie
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) |
la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B; |
b) |
la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. |
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) |
la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE; |
b) |
la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D; |
c) |
la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; |
d) |
la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM; |
e) |
la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1; |
f) |
la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1. |
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:
a) |
i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni; |
b) |
i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B. |
Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:
a) |
di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti; |
b) |
di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato. |
Articolo 7
Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:
a) |
al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III; |
b) |
al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria. Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida; |
c) |
per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2; |
d) |
al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma; |
e) |
alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. |
2. |
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3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:
a) |
al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e |
b) |
all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi. |
All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
4 Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. |
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Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.
Articolo 8
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Esaminatori
A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.
Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.
Articolo 11
Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.
Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Articolo 13
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.
2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 14
Valutazione
La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.
Articolo 15
Reciproca assistenza
Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.
L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2009
I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio 2009.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E del 1o.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(5) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
1. |
Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. |
2. |
Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
|
3. |
La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene:
La pagina 2 contiene:
|
4. Disposizioni particolari
a) |
Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario. |
b) |
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa. |
MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
Pagina 1 PATENTE DI GUIDA [STATO MEMBRO]
Pagina 2: |
1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria (1) 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12. Restrizioni |
ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO
PATENTE BELGA (a titolo indicativo)
Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.
Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.
ALLEGATO II
I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
— |
una prova teorica, e quindi |
— |
una prova pratica e di comportamento. |
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. |
Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:
|
3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
3.1. |
Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
|
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
4.1. |
Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
|
4.2. |
Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
|
B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. |
Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno. |
5.2. |
I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Categoria A1: Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h Categoria A2: Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW. Categoria A: Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW Categoria B: un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Categoria BE: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria B1: un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva. Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. Categoria C1: un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice. Categoria C1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria D: un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Categoria DE: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria D1: Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Categoria D1E: Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione (3). |
6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. |
indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo; |
6.1.2. |
effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica. |
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. |
mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; |
6.2.2. |
parcheggiare il motociclo sul cavalletto. |
6.2.3. |
Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi. |
6.2.4. |
Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce; |
6.2.5. |
frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE. |
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. |
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; |
6.3.2. |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; |
6.3.3. |
guida in curva; |
6.3.4. |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; |
6.3.5. |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; |
6.3.6. |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; |
6.3.7. |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); |
6.3.8. |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; |
6.3.9. |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. |
7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. |
regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; |
7.1.2. |
regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; |
7.1.3. |
controllo della chiusura delle porte; |
7.1.4. |
controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; |
7.1.5. |
controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE); |
7.1.6. |
controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE). |
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. |
marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; |
7.2.2. |
inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; |
7.2.3. |
parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); |
7.2.4. |
frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa. |
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. |
aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro); |
7.3.2. |
marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri; |
7.3.3. |
parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. |
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. |
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; |
7.4.2. |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; |
7.4.3. |
guida in curva; |
7.4.4. |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; |
7.4.5. |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; |
7.4.6. |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; |
7.4.7. |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); |
7.4.8. |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; |
7.4.9. |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. |
8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. |
regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; |
8.1.2. |
regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; |
8.1.3. |
controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; |
8.1.4. |
controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; |
8.1.5. |
controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni; |
8.1.6. |
controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); |
8.1.7. |
controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); |
8.1.8. |
adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); |
8.1.9. |
lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo). |
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
8.2.1. |
aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); |
8.2.2. |
marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri; |
8.2.3. |
parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); |
8.2.4. |
parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E). |
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. |
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; |
8.3.2. |
guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; |
8.3.3. |
guida in curva; |
8.3.4. |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; |
8.3.5. |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; |
8.3.6. |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; |
8.3.7. |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); |
8.3.8. |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; |
8.3.9. |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. |
9. Valutazione della prova di capacità e comportamento
9.1. |
Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato. |
9.2. |
Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse. |
9.3. |
L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
|
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:
— |
riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità, |
— |
essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto, |
— |
rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole, |
— |
individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio, |
— |
tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida, |
— |
contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo. |
Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.
(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(2) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.
(3) Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).
ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1. |
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
|
2. |
Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata. |
ESAMI MEDICI
3. |
Gruppo 1 I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato. |
4. |
Gruppo 2 I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente. |
5. |
Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato. |
VISTA
6. |
Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato. |
Gruppo 1
6.1. |
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente. |
6.2. |
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale. |
Gruppo 2
6.3. |
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia. |
UDITO
7. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione. |
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. |
Gruppo 1
8.1. |
La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. |
8.2. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata. |
Gruppo 2
8.3. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9. |
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. |
Gruppo 1
9.1. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. |
9.2. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. |
9.3. |
Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. |
9.4. |
In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare. |
Gruppo 2
9.5. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
DIABETE MELLITO
10. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. |
Gruppo 2
10.1. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. |
MALATTIE NEUROLOGICHE
11. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento. |
12. |
Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. |
Gruppo 1
12.1. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici. |
Gruppo 2
12.2. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza. |
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:
salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare. |
Gruppo 2
13.2. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
ALCOLE
14. |
Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. |
Gruppo 1
14.1. |
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. |
Gruppo 2
14.2. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
DROGHE E MEDICINALI
15. |
Abuso La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta. |
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida. |
Gruppo 2
15.2. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici. |
Gruppo 2
16.2. |
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. |
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1
17.1. |
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari. |
Gruppo 2
17.2. |
L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. |
18. |
In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari. |
ALLEGATO IV
NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze richieste all'esaminatore di guida
1.1. |
La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6. |
1.2. |
Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto. |
1.3. |
Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
|
1.4. |
Capacità di valutazione:
|
1.5. |
Capacità personali di guida:
|
1.6. |
Qualità del servizio:
|
1.7. |
Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
|
1.8. |
Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente |
2. Condizioni generali
2.1. |
Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
|
2.2. |
Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
|
2.3. Equivalenze
2.3.1. |
Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie. |
2.3.2. |
Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie. |
2.3.3. |
Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie. |
3. Qualifica iniziale
3.1. Formazione iniziale
3.1.1 |
Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1. |
3.1.2. |
Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida. |
3.2. Esami
3.2.1. |
Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1. |
3.2.2. |
Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri. |
3.2.3. |
Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida. |
4. Garanzia di qualità e formazione continua
4.1. Garanzia di qualità
4.1.1. |
Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida. |
4.1.2. |
I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati. |
4.1.3. |
Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro. |
4.1.4. |
Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie. |
4.1.5. |
La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente. |
4.2. Formazione continua
4.2.1. |
Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
|
4.2.2. |
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente. |
4.2.3. |
La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri. |
4.2.4. |
Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5. |
4.2.5. |
Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1. |
5. Diritti acquisiti
5.1. |
Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3. |
5.2. |
Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4. |
ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA
1. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
|
2.1 |
Durata della formazione del conducente
|
3. |
Programma di formazione del conducente La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:
Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;
|
4. |
Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento. |
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.
ALLEGATO VI
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)
1. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
|
2. |
Durata della formazione dei conducenti
|
3. |
Programma di formazione dei conducenti
|
4. |
Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti |
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.
ALLEGATO VII
Parte A
DIRETTIVA ABROGATA CON LE MODIFICHE SUCCESSIVE
(di cui all'articolo 17)
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio (1) |
|
Direttiva 94/72/CE del Consiglio |
|
Direttiva 96/47/CE del Consiglio |
|
Direttiva 97/26/CE del Consiglio |
|
Direttiva 2000/56/CE della Commissione |
|
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l’articolo 10, paragrafo 2 |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24 |
Parte B
TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE
(di cui all'articolo 17)
Direttiva |
Termine ultimo per il recepimento |
Data di applicazione |
Direttiva 91/439/CEE |
1o luglio 1994 |
1o luglio 1996 |
Direttiva 94/72/CE |
- |
1o gennaio 1995 |
Decisione 96/427/CE |
- |
16 luglio 1996 |
Direttiva 96/47/CE |
1o luglio 1996 |
1o luglio 1996 |
Direttiva 97/26/CE |
1o gennaio 1998 |
1o gennaio 1998 |
Direttiva 2000/56/CE |
30 settembre 2003 |
30 settembre 2003, 30 settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II, punto 5.2) |
Direttiva 2003/59/CE |
10 settembre 2006 |
10 settembre 2008 (trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci) |
(1) La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva del Consiglio 91/439/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase |
— |
- |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
- |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
- |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
- |
Articolo 2, paragrafo 4 |
- |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase |
- |
Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino |
- |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera j |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
- |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera h) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino |
- |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino |
- |
Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva |
- |
Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma |
- |
Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino |
- |
Articolo 4, paragrafo 3, |
Articolo 3, paragrafo 4 |
- |
Articolo 3, paragrafo 5 |
- |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 5, prima frase |
- |
Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
- |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
- |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) |
- |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera e) |
- |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 5, paragrafo 3 |
- |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino |
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, prima alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa |
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 6, primo comma |
- |
Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma |
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
- |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
- |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
- |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 7, paragrafo 2 |
- |
Articolo 7, paragrafo 3 |
- |
- |
Articolo 7, paragrafo 2 |
- |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5, lettera a) |
- |
Articolo 7, paragrafo 5, lettera b) |
- |
Articolo 7, paragrafo 5, lettera c) |
- |
Articolo 7, paragrafo 5, lettera d) |
Articolo 7 bis, paragrafo 1 |
- |
Articolo 7 bis, paragrafo 2, |
Articolo 8 |
Articolo 7 ter |
Articolo 9 |
- |
Articolo 10 |
Articolo 8 |
Articolo 11 |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
- |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
- |
Articolo 12, paragrafo 2 |
- |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 15 |
- |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 17, primo comma |
- |
Articolo 17, secondo comma |
- |
Articolo 18 |
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Allegato I |
- |
Allegato I bis |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
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Allegato IV |
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Allegato V |
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Allegato IV |