19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
È opportuno fissare tenori massimi a un livello rigoroso, che è possibile ottenere attraverso buone pratiche, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. |
(3) |
Dal 2006 si sono registrati tenori molto elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce in scatola, segnalati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Per il fegato di pesce e i suoi prodotti derivati non sono stati definiti tenori massimi. Al fine di tutelare la salute pubblica le competenti autorità hanno vietato l'immissione in commercio di tali prodotti, considerati a rischio. |
(4) |
È opportuno stabilire un tenore massimo comunitario per la somma di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce e nei suoi prodotti derivati, in modo da tutelare la salute pubblica e garantire un approccio uniforme nel mercato interno. |
(5) |
Tenendo conto del processo d'inscatolamento specifico per il fegato di pesce, è auspicabile che il tenore massimo stabilito per il fegato di pesce fresco si applichi anche al fegato di pesce trasformato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nella parte 5 (Diossine e PCB) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il punto seguente:
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Tenori massimi |
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Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) |
Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) |
||
«5.11 |
Fegato di pesce e suoi prodotti derivati, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.10 |
— |
25,0 pg/g peso fresco (32) (3) |
2. La nota 34 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituita dal testo seguente:
«(34) |
Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).
(3) Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.»