13.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 218/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 766/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 135 e 280,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3) ha migliorato il precedente dispositivo giuridico, in particolare consentendo di memorizzare informazioni nella base di dati comunitaria Sistema d’informazione doganale (SID). |
(2) |
Tuttavia, l’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 515/97 mostra che l’impiego del SID soltanto a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici non consente di conseguire integralmente l’obiettivo del sistema, che consiste nell’aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. |
(3) |
I cambiamenti derivanti dall’allargamento dell’Unione europea a 27 Stati membri comportano la necessità di riesaminare la cooperazione doganale comunitaria in un ambito ampliato e con un dispositivo rinnovato. |
(4) |
La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4), e la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (5), stabilita dal Consiglio mediante atto del 26 luglio 1995 (6), hanno modificato il quadro generale nel quale si esercitava la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di prevenzione, ricerca e perseguimento delle infrazioni ai sensi della normativa comunitaria. |
(5) |
Il risultato di un’analisi strategica dovrebbe aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi stabiliti. |
(6) |
Il risultato di un’analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano o sembrano non rispettare la legislazione doganale o agricola dovrebbe aiutare le autorità doganali e la Commissione a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode. |
(7) |
Nell’attuale dispositivo di cui al regolamento (CE) n. 515/97, i dati personali immessi da uno Stato membro possono essere copiati dal SID in altri sistemi di trattamento di dati soltanto previa autorizzazione del partner del SID che ha immesso i dati nel sistema e con riserva delle condizioni imposte da tale partner a norma dell’articolo 30, paragrafo 1. La modifica del regolamento ha lo scopo di derogare a tale principio dell’autorizzazione preliminare solo quando i dati devono essere trattati dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione responsabili per la gestione del rischio, nell’intento di orientare i controlli delle merci. |
(8) |
È indispensabile completare l’attuale dispositivo con un contesto giuridico che istituisca un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali delle indagini già effettuate o in corso. L’istituzione di tale archivio s’inquadra nell’attuazione dell’iniziativa adottata nell’ambito della cooperazione doganale intergovernativa, la quale ha portato all’adozione dell’atto del Consiglio, dell’8 maggio 2003, che stabilisce il protocollo recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (7). |
(9) |
Al fine di rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione, e fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, è necessario assicurare che determinati dati possano essere scambiati per conseguire gli obiettivi di tale regolamento. |
(10) |
È inoltre necessario assicurare una maggiore complementarità con le azioni effettuate al livello della cooperazione doganale intergovernativa e della cooperazione con gli altri organi e agenzie dell’Unione europea e altre organizzazioni internazionali e regionali. Una simile azione s’inquadra nell’attuazione della risoluzione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, su una strategia per la cooperazione doganale (8), e della decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che estende il mandato dell’Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell’allegato della convenzione Europol (9). |
(11) |
Al fine di promuovere la coerenza tra le azioni adottate dalla Commissione, dagli altri organi e agenzie dell’Unione europea nonché da altre organizzazioni internazionali e regionali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a fornire formazione e ogni forma di assistenza diversa da quella finanziaria ai funzionari di collegamento di paesi terzi e di organizzazioni e agenzie europee e internazionali, incluso lo scambio delle migliori prassi con detti organismi, e, ad esempio, con l’Europol e l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex). |
(12) |
Nel contesto del regolamento (CE) n. 515/97 si dovrebbero prevedere le condizioni necessarie per effettuare operazioni doganali congiunte in ambito comunitario. Il comitato previsto all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 dovrebbe essere autorizzato a definire il mandato delle operazioni doganali congiunte comunitarie. |
(13) |
All’interno della Commissione si deve costituire un’infrastruttura permanente che consenta di coordinare operazioni doganali congiunte per tutto l’anno civile e di accogliere, per il tempo necessario per compiere una o più operazioni individuali, rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, funzionari di collegamento di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie europee o internazionali, in particolare dell’Europol e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell’Interpol. |
(14) |
Per gestire le questioni di controllo relative al SID, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe organizzare una riunione con le autorità nazionali della protezione dei dati almeno una volta all’anno. |
(15) |
Gli Stati membri devono avere la possibilità di riutilizzare tale infrastruttura nell’ambito di operazioni doganali congiunte organizzate nel settore della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea, fatto salvo il ruolo dell’Europol. In tal caso, le operazioni doganali congiunte dovrebbero essere effettuate secondo il mandato definito dal gruppo del Consiglio competente in materia di cooperazione doganale ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea. |
(16) |
Inoltre, lo sviluppo di nuovi mercati, la crescente internazionalizzazione degli scambi e il loro rapido incremento in termini di volume, cui si accompagna una maggiore velocità nel trasporto delle merci, esigono che le amministrazioni doganali seguano tale evoluzione, così da non nuocere allo sviluppo dell’economia dell’Europa. |
(17) |
Gli obiettivi finali consistono nel far sì che tutti gli operatori possano fornire in anticipo tutta la documentazione necessaria e nell’informatizzare integralmente i loro collegamenti con le autorità doganali. Nel frattempo, persisterà l’attuale situazione di gradi diversi di sviluppo dei sistemi informatici nazionali ed è necessario migliorare i dispositivi della lotta antifrode, poiché possono ancora verificarsi distorsioni degli scambi. |
(18) |
Ai fini della lotta antifrode, è dunque necessario, oltre alla riforma e all’aggiornamento dei sistemi doganali, ricercare anche le informazioni quanto più possibile a monte. Inoltre, per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare movimenti di merci che formano oggetto di operazioni potenzialmente contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tal fine, i dati provenienti dai principali prestatori di servizi, pubblici o privati, attivi nella catena di approvvigionamento internazionale dovrebbero essere riuniti in un repertorio centrale europeo. |
(19) |
La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (11), direttive che si applicano pienamente ai servizi della società dell’informazione. Tali direttive istituiscono già un quadro giuridico comunitario nel settore dei dati personali e, di conseguenza, non è necessario trattare tale questione nel presente regolamento per assicurare il buon funzionamento del mercato interno e in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L’attuazione e l’applicazione del presente regolamento devono rispondere alle norme relative alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio e la memorizzazione d’informazioni allo scopo di sostenere le azioni di prevenzione e di rilevazione delle frodi. |
(20) |
Lo scambio di dati personali con paesi terzi dovrebbe avvenire previa verifica che le norme relative alla protezione dei dati nel paese destinatario offrano un livello di protezione equivalente a quello offerto dal diritto comunitario. |
(21) |
Poiché, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 515/97, la direttiva 95/46/CE è stata recepita negli Stati membri e la Commissione ha istituito un’autorità indipendente incaricata di vigilare che, nel trattare dati personali, le istituzioni e gli organi comunitari rispettino le libertà e i diritti fondamentali delle persone, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12) si dovrebbero adattare di conseguenza le misure di controllo della protezione dei dati personali e il riferimento al Mediatore europeo dovrebbe essere sostituito con il riferimento al garante europeo della protezione dei dati, fatti salvi i poteri del Mediatore. |
(22) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 515/97 dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13). |
(23) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere gli elementi da includere nel SID e di determinare le operazioni relative all’applicazione della normativa agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(24) |
La relazione sull’attuazione del regolamento (CE) n. 515/97 dovrebbe essere integrata nella relazione presentata ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate per l’applicazione dell’articolo 280 del trattato. |
(25) |
Il regolamento (CE) n. 515/97 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(26) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia il coordinamento della lotta contro la frode e contro ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti del regolamento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(27) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (14). In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
(28) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 22 febbraio 2007 (15), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 515/97 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:
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2) |
È inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e per conseguire gli obiettivi di quest’ultimo, in particolare qualora non sia presentata alcuna dichiarazione doganale o dichiarazione semplificata o qualora essa sia incompleta o vi sia motivo di ritenere che i dati ivi contenuti siano falsi, la Commissione o le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono scambiare con l’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro o la Commissione i dati seguenti:
Il presente articolo si applica solo ai movimenti delle merci descritte all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino. |
3) |
L’articolo 15 è modificato come segue:
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4) |
L’articolo 18 è modificato come segue:
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5) |
Al titolo III sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 18 bis 1. Fatte salve le competenze degli Stati membri, al fine di assistere le autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. 2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:
3. I dati di cui al presente articolo riguardano in particolare la movimentazione dei container e/o dei mezzi di trasporto, le merci che ne formano oggetto e le persone partecipanti alle operazioni di movimentazione. Questi includono, ove disponibili, i seguenti dati:
4. In seno alla Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). I dati personali che non sono necessari allo scopo di conseguire l’obiettivo perseguito sono immediatamente soppressi o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per tre anni al massimo. Articolo 18 ter 1. La Commissione è autorizzata a fornire formazione e ogni forma di assistenza diversa da quella finanziaria ai funzionari di collegamento di paesi terzi e di organizzazioni e agenzie europee e internazionali. 2. La Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea. |
6) |
L’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Con riserva che il paese interessato si sia impegnato giuridicamente a prestare l’assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare la portata delle operazioni di cui si è constatato che sono contrarie a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essergli comunicate:
Tale comunicazione da parte di uno Stato membro è effettuata nel rispetto delle disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali. In tutti i casi, viene garantito che le norme del paese terzo interessato offrano una protezione equivalente a quella prevista all’articolo 45, paragrafi 1 e 2.» |
7) |
All’articolo 20, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa. |
8) |
L’articolo 23 è modificato come segue:
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9) |
All’articolo 24 sono aggiunte le lettere seguenti:
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10) |
L’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1. Si decide secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, quali elementi debbano essere inclusi nel SID, in corrispondenza a ciascuna delle categorie di cui all’articolo 24, lettere da a) a h), se tale azione è necessaria per conseguire l’obiettivo del sistema. In ogni caso, nella categoria di cui all’articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. 2. Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere da a) a d), le informazioni da inserire a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:
3. Per quanto riguarda la categoria di cui all’articolo 24, lettera f), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate al cognome e nome di esperti. 4. Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere g) e h), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:
5. In nessun caso vengono immessi i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, né i dati riguardanti le condizioni di salute o la vita sessuale.» |
11) |
L’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 1. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 sono immessi nel SID soltanto ai fini delle seguenti azioni suggerite:
2. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 possono essere immessi nel SID soltanto se, in particolare sulla base di precedenti attività illecite oppure di un’informazione fornita nell’ambito dell’assistenza, vi è un’effettiva indicazione che la persona in questione abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e presentano una particolare importanza sul piano comunitario.» |
12) |
All’articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali, gli Stati membri e la Commissione considerano il SID un sistema di trattamento dei dati personali soggetto:
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13) |
L’articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 1. Fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 1, è vietato ai partner del SID utilizzare i dati personali provenienti da tale sistema a fini diversi dall’obiettivo previsto all’articolo 23, paragrafo 2. 2. I dati possono essere riprodotti soltanto per ragioni tecniche, a condizione che copiarli sia necessario per le ricerche d’informazioni effettuate dalle autorità di cui all’articolo 29. 3. I dati personali immessi nel SID da uno Stato membro o dalla Commissione non possono essere copiati nei sistemi di trattamento dei dati di cui sono responsabili gli Stati membri o la Commissione, tranne che nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure in un sistema di analisi operativa inteso a coordinare le azioni a livello comunitario. In tal caso, soltanto gli analisti incaricati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e quelli incaricati dai servizi della Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal SID, rispettivamente nell’ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell’ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni a livello comunitario. Gli Stati membri inviano alla Commissione l’elenco dei servizi di gestione dei rischi cui appartengono gli analisti autorizzati a copiare e trattare i dati personali immessi nel SID. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Inoltre, essa informa tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti relativi ai propri servizi ai quali è affidata l’analisi operativa. L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione cui sono affidate tali funzioni è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I dati personali copiati dal SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dal partner del SID che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l’analisi sono immediatamente soppressi o resi anonimi.» |
14) |
All’articolo 36, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In ogni caso, l’accesso ai dati può essere rifiutato a qualsiasi persona i cui dati siano in corso di trattamento in periodi in cui si stiano effettuando azioni ai fini di osservazione e rendiconto o di sorveglianza discreta e in periodi in cui sia in corso l’analisi operativa dei dati o l’indagine amministrativa o penale.» |
15) |
L’articolo 37 è modificato come segue:
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16) |
Al titolo V, il titolo del capitolo 7 è sostituito dal seguente: «Sicurezza dei dati». |
17) |
All’articolo 38, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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18) |
È inserito il titolo seguente: «TITOLO V bis ARCHIVIO D’IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI CAPITOLO 1 Istituzione di un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali Articolo 41 bis 1. Al suo interno, il SID comprende anche una base di dati specifica detta “archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali” (“FIDE”). Fatte salve le disposizioni del presente titolo, tutte le disposizioni del presente regolamento riguardanti il SID si applicano anche al FIDE e ogni riferimento al SID include tale archivio. 2. Gli obiettivi del FIDE consistono nell’aiutare a prevenire le operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale e alla regolamentazione agricola applicabile alle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale della Comunità e nel facilitare e accelerare l’individuazione e il perseguimento di dette operazioni. 3. La finalità del FIDE è consentire alla Commissione, quando istruisce un fascicolo di coordinamento ai sensi dell’articolo 18 o prepara una missione comunitaria in un paese terzo ai sensi dell’articolo 20, e alle autorità di uno Stato membro competenti in materia d’indagini amministrative, designate a norma dell’articolo 29, quando istruiscono un fascicolo o indagano su una o più persone o imprese, d’individuare le autorità competenti degli altri Stati membri o dei servizi della Commissione che stanno indagando o hanno indagato sulle persone o sulle imprese in questione, allo scopo di conseguire, mediante informazioni sull’esistenza di fascicoli istruttori, gli obiettivi di cui al paragrafo 2. 4. Se lo Stato membro o la Commissione che effettua una ricerca nel FIDE necessita di più ampi ragguagli sui fascicoli istruttori registrati riguardanti persone o imprese, chiede l’assistenza dello Stato membro che ha fornito il fascicolo in questione. 5. Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare il FIDE nell’ambito della cooperazione doganale prevista dagli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea. In tal caso, la Commissione garantisce la gestione tecnica dell’archivio. CAPITOLO 2 Funzionamento e impiego del FIDE Articolo 41 ter 1. Le autorità competenti possono immettere nel FIDE, per gli scopi indicati all’articolo 41 bis, paragrafo 3, i dati riguardanti i casi che risultano contrari alle regolamentazioni doganale o agricola applicabili alle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale della Comunità e presentano una particolare importanza sul piano comunitario. Tali dati sono limitati alle seguenti categorie:
I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono immessi separatamente per ciascuna persona o impresa. È vietato stabilire collegamenti tra tali dati. 2. I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), sono limitati ai seguenti:
3. I dati vengono immessi per una durata limitata, a norma dell’articolo 41 quinquies. Articolo 41 quater 1. L’immissione di dati nel FIDE e la loro consultazione sono riservate esclusivamente alle autorità di cui all’articolo 41 bis. 2. Ogni consultazione del FIDE deve necessariamente comprendere i seguenti dati personali:
CAPITOLO 3 Conservazione dei dati Articolo 41 quinquies 1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non si possono superare le durate indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell’indagine:
Detti periodi non sono cumulativi. 2. In tutte le fasi dell’istruzione di un fascicolo riguardante un’indagine ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), non appena, a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro che ha fornito i dati, vengono scagionate una persona o un’impresa a cui si applica l’articolo 41 ter, i dati relativi a tale persona o tale impresa sono immediatamente soppressi. 3. Il FIDE sopprime automaticamente i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.» |
19) |
Il titolo VI è sostituito dal seguente: «TITOLO VI FINANZIAMENTO Articolo 42 bis 1. Il presente regolamento costituisce l’atto di base sul quale si fonda il finanziamento di tutte le azioni comunitarie da esso previste, tra cui:
2. Le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti comunitarie della rete comune di comunicazione utilizzate ai fini del paragrafo 1, lettera c), sono anch’esse a carico del bilancio generale dell’Unione europea. La Commissione conclude in nome della Comunità i contratti necessari per assicurare l’operatività di tali componenti. 3. Fatte salve le spese relative al funzionamento del SID e le somme a titolo di risarcimento previste all’articolo 40, gli Stati membri e la Commissione rinunciano a qualsiasi pretesa di rimborso delle spese sostenute per la fornitura d’informazioni o di documenti o per l’esecuzione di un’indagine amministrativa o di ogni altra azione operativa ai sensi del presente regolamento che siano effettuate a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, tranne per quanto riguarda le eventuali indennità corrisposte ad esperti. |
20) |
L’articolo 43 è modificato come segue:
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21) |
All’articolo 44 e all’articolo 45, paragrafo 2, i termini «al titolo V relative al SID» sono sostituiti dai termini «ai titoli V e V bis». |
22) |
È inserito l’articolo seguente: «Articolo 51 bis La Commissione, di concerto con gli Stati membri, trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate in attuazione del presente regolamento.» |
23) |
L’articolo 53 è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4.
(2) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.
(3) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(4) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
(5) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.
(6) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.
(7) GU C 139 del 13.6.2003, pag. 1.
(8) GU C 247 del 15.10.2003, pag. 1.
(9) GU C 362 del 18.12.2001, pag. 1.
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(11) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(12) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(14) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(15) GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3.
(16) Come previsto all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1).»
(17) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»
(18) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.»
(19) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.»