16.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 509/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC. |
(2) |
Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, la decisione 2012/206/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, prevede misure aggiuntive, vale a dire il divieto o l’obbligo di autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché il divieto di esportazione di beni di lusso in Siria. |
(3) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per dare attuazione alle nuove misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. È vietato:
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per un’operazione connessa alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari. Articolo 2 ter 1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria. 2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati nell’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna. 3. L’autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4). L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione. |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. È vietato:
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:
purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell’allegato III. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma. 4. L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:
Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna. |
3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 ter 1. È vietato:
2. In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale, per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori.» |
Articolo 2
Il testo di cui all’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IA del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 3
Il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 4
Il testo di cui all’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato X del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. LIDEGAARD
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
(2) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(3) GU L 110 del 24.4.2012, pag. 36.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;
(5) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;
ALLEGATO I
«ALLEGATO Ia
ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 bis
PARTE 1
Note introduttive
1. |
Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (1). |
2. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “N.” si riferiscono al numero dell’elenco di controllo e la colonna intitolata “Descrizione” si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
Note generali
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati. |
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)
1. |
La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E. |
2. |
La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
3. |
I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento. |
4. |
I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
A. ATTREZZATURE
N. |
Descrizione |
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I.B.1A004 |
Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, come segue:
Note tecniche: 1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi “modificati per uso bellico”, agenti biologici “modificati per uso bellico”, agenti di guerra chimica, ‘simulanti’ o “agenti antisommossa” o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. Il ‘simulante’ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.9A012 |
“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:
|
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I.B.9A350 |
Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
B. APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE
N. |
Descrizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.2B350 |
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:
|
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I.B.2B351 |
Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori:
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I.B.2B352 |
Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:
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C. MATERIALI
N. |
Descrizione |
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I.B.1C350 |
Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e “miscele chimiche” contenenti una o più delle seguenti sostanze:
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I.B.1C351 |
Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”, come segue:
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I.B.1C352 |
Agenti patogeni per gli animali, come segue:
|
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I.B.1C353 |
Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:
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I.B.1C354 |
Agenti patogeni per le piante, come segue:
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I.B.1C450 |
Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue:
|
D. SOFTWARE
N. |
Descrizione |
I.B.1D003 |
“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d. |
I.B.2D351 |
“Software” diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l’“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2B351. |
I.B.9D001 |
“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” delle apparecchiature o delle “tecnologie” specificate in 9A012. |
I.B.9D002 |
“Software” appositamente progettato o modificato per la “produzione” delle apparecchiature specificate in 9A012. |
E. TECNOLOGIE
N. |
Descrizione |
I.B.1E001 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450. |
I.B.2E001 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351 |
I.B.2E002 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la “produzione” di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352. |
I.B.2E301 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’”utilizzazione” dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352. |
I.B.9E001 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 9A012 o 9A350. |
I.B.9E002 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di apparecchiature specificate in 9A350. |
I.B.9E101 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di ‘UAV’ specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
I.B.9E102 |
“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per “l’utilizzazione” di ‘UAV’ specificati in 9A012. Nota tecnica In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
PARTE 2
Note introduttive
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
Note generali
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati. |
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)
1. |
La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte. |
2. |
La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
3. |
I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento. |
4. |
I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
I.C.A. BENI
(Materiali e prodotti chimici)
N. |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||
I.C.A.001 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:
|
|
||||||||||||
I.C.A.002 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:
|
|
||||||||||||
I.C.A.003 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:
|
|
I.C.B. TECNOLOGIE
B.001 |
‘Tecnologie’ necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella sezione I.C.A. Nota tecnica: il termine ‘tecnologie’ comprende anche il “software”.» |
|
(1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO II
«ALLEGATO IX
ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ter
Note introduttive
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
Note generali
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati. |
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione B del presente allegato)
1. |
La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione IX.A del presente allegato sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B. |
2. |
La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’ ”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco. |
3. |
I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento. |
4. |
I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
IX.A. BENI
IX.A1. Materiali, prodotti chimici, “microrganismi” e “tossine”
N. |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.001 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.002 |
Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.003 |
Sostanze chimiche alla concentrazione di 95 % o più, come segue:
|
|
IX.A2. Trattamento e lavorazione dei materiali
N. |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.001 |
Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.002 |
Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. |
1A004.a |
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IX.A2.003 |
Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari. |
2B352.f.2 |
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IX.A2.004 |
Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.005 |
Fermentatori per la coltura di “microrganismi” patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri Nota tecnica I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. |
2B352.b |
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IX.A2.007 |
Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). |
2B352.a |
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IX.A2.008 |
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009, come segue:
Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. |
2B350.a-e 2B350.g 2B350.i |
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IX.A2.009 |
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue:
Nota tecnica I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
Note tecniche: I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. |
|
B. TECNOLOGIE
N. |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
IX.B.001 |
Tecnologie necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella sezione IX.A. Nota tecnica: Il termine ‘tecnologie’ comprende anche il “software”.» |
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ALLEGATO III
«ALLEGATO X
ELENCO DI ARTICOLI DI LUSSO DI CUI ALL’ARTICOLO 11 TER
1. Cavalli di razza pura
Codici NC: 0101 21 00
2. Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 EUR per 100 grammi
Codici NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Tartufi
Codici NC: 2003 90 10
4. Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro
Codici NC: da ex 2204 21 a ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 EUR
Codici NC: ex 2402 10 00
6. Profumi e acque da toletta, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR ciascuno
Codici NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR
Codici NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 EUR
Codici NC: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00
9. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
Codici NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116
10. Monete e banconote non aventi corso legale
Codici NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
Codici NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR
Codici NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50
13. Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR
Codici NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91
14. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 EUR; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 EUR.
Codici NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903
15. Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR
Codici NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114
16. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Codici NC: 97
17. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR
Codici NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507
18. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR
Codici NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80.»