1.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2013
che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas
[notificata con il numero C(2013) 7154]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/633/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [Ecolabel UE (1)], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/742/CE della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2013. |
(2) |
Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE. |
(3) |
La decisione 2007/742/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).