31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/22


Rettifica del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 20 maggio 2014 )

1.

Pagina 17, articolo 13, paragrafo 2:

anziché:

«2.   4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l’eccezione dell’articolo 67.»

leggasi:

«2.   4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca e acquacoltura, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l’eccezione dell’articolo 67.».

2.

Pagina 21, articolo 22, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d)

le modifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera n).»

leggasi:

«d)

le modifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o).».

3.

Pagina 22, articolo 26, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a …»

leggasi:

«1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere interventi volti a …».

4.

Pagina 23, articolo 27, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo;»

leggasi:

«a)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di interventi potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo;».

5.

Pagina 28, articolo 40, paragrafo 1, lettera d):

anziché:

«d)

la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;»

leggasi:

«d)

la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a misure di protezione spaziale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;».

6.

Page 31, Article 44(2):

anziché:

«2.   Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all’avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all’articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.»

leggasi:

«2.   Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all’avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all’articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), di tale articolo.».

7.

Pagina 33, articolo 49, paragrafo 2, lettera b), e relativa nota a piè di pagina:

anziché:

«b)

la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e alla direttiva 92/43/CEE;

leggasi:

«b)

la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 92/43/CEE;

8.

Pagina 36, articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e relativa nota a piè pagina:

anziché:

«a)

i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio (3), compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

leggasi:

«a)

i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

9.

Pagina 38, articolo 61, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.»

leggasi:

«4.   Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per gli interventi sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.».

10.

Pagina 44, articolo 76, paragrafi 3 e 4:

anziché:

«3.   Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell’ambito di attività di controllo effettuate da un’autorità pubblica.

4.   Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili del progetto.»

leggasi:

«3.   Gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzati nell’ambito di attività di controllo effettuate da un’autorità pubblica.

4.   Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili dell’intervento.».

11.

Pagina 52, articolo 100, paragrafo 1:

anziché:

«1.   In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell’ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»

leggasi:

«1.   In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’ordinatore delegato, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell’ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.».

12.

Pagina 52, articolo 101, paragrafo 1:

anziché:

«1.   In aggiunta all’articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»

leggasi:

«1.   In aggiunta all’articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.».

13.

Pagina 53, articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b):

anziché:

«a)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.»

leggasi:

«a)

le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

b)

le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.».

14.

Pagina 54, articolo 110, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente.»

leggasi:

«1.   Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dell’intervento, sono registrate e conservate elettronicamente.».

15.

Pagina 55, articolo 114, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d)

informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’articolo 41, paragrafo 10, del presente regolamento;»

leggasi:

«d)

informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’articolo 41, paragrafo 8, del presente regolamento;».

16.

Pagina 58, articolo 125, lettera a):

anziché:

«a)

entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui …»

leggasi:

«a)

a norma dell’articolo 15, una relazione di valutazione intermedia sui …».


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).»

(2)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).».

(3)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).»

(4)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).».