17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/9


REGOLAMENTO (UE) N. 642/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2014

che istituisce l'impresa comune Shift2Rail

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La strategia Europa 2020: nuova strategia europea per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione, compresa l'ecoinnovazione, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.

(2)

Il Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti», del 28 marzo 2011 («Libro bianco»), sottolineava la necessità di creare nell'Unione un sistema dei trasporti più competitivo ed efficace sotto il profilo delle risorse e di affrontare i principali aspetti che toccano la società, quali l'aumento della domanda di trasporti, la congestione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e i cambiamenti climatici. Esso aggiungeva che l'innovazione sarà cruciale ai fini di tale strategia e che la ricerca nell'Unione deve prendere in considerazione l'intero ciclo di ricerca, innovazione e applicazione in modo integrato, puntando sulle tecnologie più promettenti e coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

(3)

Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 («Orizzonte 2020») istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) intende conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, combinando i fondi dell'Unione e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere responsabili del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(4)

In conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE del Consiglio (4) è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite conformemente a Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa», individuava gli specifici partenariati pubblico-privato da sostenere, comprese le cinque imprese comuni dell'iniziativa tecnologica congiunta e l'impresa comune SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo). Essa esortava inoltre a istituire un'impresa comune nel settore ferroviario, viste la portata degli interventi nel campo della ricerca e dell'innovazione necessari per garantire all'Unione una posizione di punta nelle tecnologie ferroviarie e la necessità strategica di completare lo spazio ferroviario europeo unico.

(6)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Quarto pacchetto ferroviario — completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee» («Quarto pacchetto ferroviario») evidenziava la necessità di istituire un'impresa comune nel settore ferroviario per dare impulso al trasporto ferroviario, promuovendo innovazioni radicali per il materiale rotabile destinato al trasporto passeggeri, per il trasporto merci, per i sistemi di gestione del traffico e per l'infrastruttura ferroviaria. La comunicazione sottolineava l'importanza di realizzare un miglior rapporto costi-benefici nel settore ferroviario, data la scarsità di fondi pubblici disponibili, come risultato della creazione di un mercato unico, ed esortava ad adottare un approccio maggiormente europeo per agevolare il trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario.

(7)

L'impresa comune Shift2Rail («impresa comune S2R») dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l'impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco e nel Quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l'efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità del sistema ferroviario e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. I progressi compiuti dall'impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi dovrebbero essere misurati sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.

(8)

È opportuno che le modalità organizzative e operative dell'impresa comune S2R siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.

(9)

I membri fondatori dell'impresa comune S2R dovrebbero essere l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e i membri fondatori diversi dall'Unione elencati nell'allegato II del presente regolamento, a condizione che ne accettino lo statuto dell'impresa comune S2R. Tali membri fondatori diversi dall'Unione sono soggetti giuridici individuali finanziariamente affidabili, che hanno espresso per iscritto, dopo estesa consultazione con le parti interessate, il proprio consenso a garantire un cospicuo contributo finanziario per il proseguimento delle attività di ricerca nel settore dell'impresa comune S2R (e che dispongono della capacità economica necessaria a tal fine), nell'ambito di una struttura adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato.

(10)

La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale dell'iniziativa Shift2Rail («iniziativa S2R»). È pertanto essenziale che ai fondi pubblici destinati all'iniziativa S2R siano affiancati contributi del mondo industriale quantomeno di pari entità. L'adesione all'impresa comune sarà pertanto aperta ad altri soggetti pubblici e privati disposti a impegnare le risorse necessarie per svolgere attività di ricerca e innovazione nel settore dell'impresa comune S2R.

(11)

L'impresa comune S2R dovrebbe avere l'obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell'iniziativa S2R, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa dovrebbe creare nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra soggetti dell'intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell'esperienza e delle competenze dell'Agenzia ferroviaria europea per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all'interoperabilità.

(12)

Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l'impresa comune S2R garantisca un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.

(13)

L'impresa comune S2R dovrebbe operare in modo aperto e trasparente, fornendo tempestivamente ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo le proprie attività, compreso tramite attività di informazione e diffusione al pubblico. Il regolamento degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

(14)

In considerazione dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di conseguire maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte lanciati dall'impresa comune S2R dovrebbero in linea di principio tener conto della durata di Orizzonte 2020.

(15)

Le attività dell'impresa comune S2R riguardano principalmente la ricerca e l'innovazione. È opportuno, pertanto, che il finanziamento dell'Unione provenga da Orizzonte 2020. Per ottenere il massimo impatto l'impresa comune S2R dovrebbe sviluppare strette sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e in particolare con il meccanismo per collegare l'Europa o il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi al fine di sostenere azioni per lo sviluppo di soluzioni innovative dell'impresa comune S2R. Orizzonte 2020 dovrebbe inoltre contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune S2R dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune S2R e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(16)

È necessario che i contributi dei membri diversi dall'Unione siano definiti in un accordo di partenariato con l'impresa comune S2R e che non siano limitati a coprire esclusivamente i costi amministrativi dell'impresa comune S2R e al cofinanziamento necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune S2R. Detti contributi dovrebbero essere destinati anche ad ulteriori attività intraprese dagli stessi al fine di garantire un cospicuo effetto leva. Tali attività ulteriori dovrebbero garantire un contributo all'iniziativa S2R nel suo complesso.

(17)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune S2R dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre assicurare un'applicazione coerente delle norme stabilite dal presente regolamento basate sulle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(18)

L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune S2R ai fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi in materia di comunicazione della Commissione.

(19)

Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R dovrebbe essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e delle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione. (7)

(20)

È necessario che i controlli sui beneficiari dei fondi dell'Unione previsti dal presente regolamento siano realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013.

(21)

Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune S2R dovrebbero essere tutelati mediante misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(22)

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull'impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(23)

In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni S2R dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo dell'Unione per l'impresa comune S2R ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi ai sensi dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La revisione contabile e l'esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

(24)

Per agevolare la costituzione dell'impresa comune S2R, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione mediante l'attuazione dell'iniziativa S2R ad opera dell'impresa comune S2R, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare sovrapposizioni, mantenendo una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

1.   Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune («impresa comune S2R») a norma dell'articolo 187 TFUE. Al fine di tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021.

2.   L'impresa comune S2R costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'impresa comune S2R è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

3.   L'impresa comune S2R è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato, può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

4.   L'impresa comune S2R ha sede a Bruxelles (Belgio).

5.   Lo statuto dell'impresa comune S2R («statuto») è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi

1.   L'impresa comune S2R persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013, in particolare per quanto riguarda la sfida «Trasporto intelligente, verde e integrato», parte integrante del pilastro «Sfide per la società» di cui alla decisione 2013/743/UE;

b)

contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida e meno costosa verso un sistema ferroviario europeo più attraente, di più facile uso (compreso per le persone a mobilità ridotta), competitivo, efficiente e sostenibile, e allo sviluppo di un'industria ferroviaria europea forte e globalmente competitiva. Ciò sarà realizzato mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti agevolando fra l'altro il trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario. Tale approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell'infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia — da un sostegno per le transazioni all'assistenza in viaggio;

c)

elaborare e mettere a punto un piano strategico generale («piano generale di S2R»), quale indicato all'articolo 1, paragrafo 4, dello statuto, e garantirne un'applicazione efficace ed efficiente;

d)

svolgere un ruolo importante nella ricerca e innovazione in campo ferroviario, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti e disponibili a tutti i soggetti interessati sui progetti finanziati in tutta Europa. Gestisce inoltre tutte le azioni di ricerca e innovazione incentrate sul settore ferroviario cofinanziate dall'Unione;

e)

promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all'interno dell'intera catena di valore del settore ferroviario sia all'esterno dell'industria ferroviaria tradizionale, in particolare i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie (sia passeggeri che merci), gli operatori di metropolitane, tram e di trasporto leggero su rotaie, le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di valutazione di conformità notificati e designati, le associazioni del personale (inclusi i rappresentanti dei lavoratori) e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. In particolare, è assicurata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8);

f)

sviluppare progetti di dimostrazione negli Stati membri interessati, compresi quelli che non dispongono attualmente di un sistema ferroviario istituito all'interno del loro territorio.

2.   L'impresa comune S2R mira, più nello specifico, a sviluppare, integrare, dimostrare e convalidare soluzioni e tecnologie innovative che permettano di mantenere rigorosi standard di sicurezza e il cui valore può essere misurato, fra l'altro, sulla base dei seguenti indicatori fondamentali di prestazione:

a)

una riduzione del 50 % dei costi del ciclo di vita del sistema di trasporto ferroviario da conseguire grazie alla riduzione dei costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e ammodernamento dell'infrastruttura e del materiale rotabile nonché grazie a una maggiore efficienza energetica;

b)

un aumento del 100 % della capacità del sistema di trasporto ferroviario per soddisfare la crescente domanda di servizi ferroviari per il trasporto di merci e passeggeri;

c)

un aumento del 50 % dell'affidabilità e della puntualità dei servizi ferroviari (misurato come riduzione del 50 % dell'inaffidabilità e dei ritardi);

d)

l'eliminazione dei residui ostacoli tecnici che frenano l'interoperabilità e l'efficienza del settore ferroviario, in particolare cercando di definire i punti ancora in sospeso nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) a causa dell'assenza di soluzioni tecnologiche e assicurandosi che tutti i sistemi pertinenti e le soluzioni messi a punto dall'impresa comune S2R siano pienamente interoperabili;

e)

la riduzione delle esternalità negative connesse con il trasporto ferroviario, in particolare rumore, vibrazioni, emissioni e altri impatti sull'ambiente.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1.   Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 000 000 EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnato al programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. Nel contributo finanziario massimo dell'Unione rientrano:

a)

un contributo massimo di 398 000 000 EUR all'impresa comune S2R a copertura dei costi amministrativi e operativi. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è pari a 13 500 000 EUR;

b)

un contributo supplementare massimo pari a 52 000 000 EUR a titolo del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020. La gestione di tale contributo supplementare può essere assunta dall'impresa comune S2R non appena quest'ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio.

2.   Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate allo sviluppo di soluzioni innovative dell'impresa comune S2R.

3.   Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che sono essere concluse tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune S2R.

4.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 3 riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a)

i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;

c)

gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune S2R;

d)

le modalità di messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune S2R, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f)

l'impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione apportano, o fanno in modo che le loro entità affiliate apportino, il relativo contributo. Il contributo totale dei membri diversi dall'Unione è di almeno 470 000 000 EUR nel periodo stabilito all'articolo 1.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:

a)

contributi all'impresa comune S2R di almeno 350 000 000 EUR, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, compresi almeno 200 000 000 EUR versati dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 150 000 000 EUR versati dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate;

b)

contributi in natura pari ad almeno 120 000 000 EUR, di cui almeno 70 000 000 EUR provenienti dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 50 000 000 EUR dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di ulteriori attività non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune S2R ma che sono complementari a tale piano e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri diversi dall'Unione e delle loro entità affiliate.

I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune S2R. Le attività corrispondenti sono riportate nell'accordo di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto, che indica anche il valore stimato di tali contributi.

3.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune S2R il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è anch'esso informato tempestivamente.

4.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi può essere verificata dall'impresa comune S2R qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività complementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organo dell'Unione.

5.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione che vengano meno al proprio impegno di erogare i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine fissato nell'accordo di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto perdono il diritto di voto in seno al consiglio di direzione fino a quando non adempiano ai loro obblighi. Qualora tali membri non abbiano regolarizzato la loro posizione al termine di un ulteriore periodo di sei mesi, la loro appartenenza all'impresa comune è revocata.

6.   In aggiunta a quanto sancito al presente articolo, paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da parte dei membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune S2R.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (9).

Articolo 6

Personale

1.   Al personale dell'impresa comune S2R si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (10), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell'impresa comune S2R i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune S2R diverso dal direttore esecutivo.

3.   Il consiglio di direzione adotta le opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune S2R che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.

5.   Il personale dell'impresa comune S2R è costituito da personale temporaneo e a contratto.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune S2R.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.   L'impresa comune S2R può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune S2R. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.

2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune S2R e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune S2R

1.   La responsabilità contrattuale dell'impresa comune S2R è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune S2R destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4.   L'impresa comune S2R è la sola responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento;

b)

in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni e contratti conclusi dall'impresa comune S2R;

c)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune S2R nell'esercizio delle sue funzioni;

d)

sulle controversie tra l'impresa comune S2R e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune S2R.

Articolo 11

Valutazione

1.   La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R entro il 30 giugno 2017. La Commissione prepara una relazione su tale valutazione, che comprende le conclusioni sulla valutazione e le osservazioni della Commissione. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune S2R sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.

3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune S2R, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune S2R. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

Articolo 13

Revisioni contabili ex post

1.   Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall'impresa comune S2R conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2.   La Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo 1. In tali casi, procede in conformità delle norme applicabili, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento (UE) n. 1290/2013 e il regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.   L'impresa comune S2R autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati o dalla Commissione, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare le revisioni contabili.

2.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o un appalto finanziato a norma del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune S2R, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali revisioni contabili e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.   L'impresa comune S2R garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5.   L'impresa comune S2R aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). L'impresa comune S2R adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune S2R protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune S2R.

2.   L'impresa comune S2R adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune S2R a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.

4.   Il consiglio di direzione può adottare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 17

Regole di partecipazione e diffusione

Alle azioni finanziate dall'impresa comune S2R si applica il regolamento (UE) n. 1290/2013. In conformità a tale regolamento l'impresa comune S2R è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito all'articolo 2 dello statuto.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune S2R e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato membro deve concedere all'impresa comune S2R.

Articolo 19

Azioni iniziali

1.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune S2R.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assuma le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell'articolo 9 dello statuto, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo che può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

b)

in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;

c)

la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune S2R previa approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune S2R.

4.   Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune S2R e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune S2R avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune S2R.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. KARASMANIS


(1)  Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(5)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(10)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

Articolo 1

Definizioni

1)   «Membro associato»: un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

2)   «membro fondatore diverso dall'Unione»: i soggetti giuridici individuali che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 000 000 EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R, sulla base di una visione condivisa, e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione. L'elenco dei membri fondatori diversi dall'Unione è riportato all'allegato II;

3)   «programmi di innovazione»: le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario orientato al cliente. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:

a)

treni affidabili ed efficienti in termini di costi, inclusi treni ad alta capacità e treni ad alta velocità;

b)

sistemi avanzati di gestione e controllo del traffico;

c)

infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;

d)

soluzioni IT per migliorare l'attrattiva dei servizi ferroviari;

e)

tecnologie per un trasporto merci europeo sostenibile e attraente;

4)   «piano generale di S2R»: una tabella di marcia strategica comune e lungimirante che dovrà essere stabilita e sviluppata dall'impresa comune S2R in collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), e dovrà guidare l'innovazione nel settore ferroviario a lungo termine. Il piano individua le priorità fondamentali e le innovazioni operative e tecnologiche essenziali richieste da tutti i portatori d'interesse per raggiungere gli obiettivi dell'impresa comune S2R di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Deve essere orientato alle prestazioni e imperniato su un numero limitato di settori tematici principali, o programmi di innovazione. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il piano generale e le eventuali successive modifiche sono approvati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, e comunicati al Parlamento europeo. In seguito a tale processo, il piano generale e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di direzione.

Articolo 2

Compiti

L'impresa comune S2R svolge i seguenti compiti:

a)

definire, nel piano generale di S2R, le attività di ricerca e di innovazione prioritarie, comprese le attività di dimostrazione su vasta scala, utili ad accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate necessarie a sostenere lo spazio ferroviario europeo unico e a raggiungere l'eccellenza operativa del sistema ferroviario, aumentando al contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

b)

mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare le attività in ciascuno dei programmi di innovazione definiti nel piano generale di S2R;

c)

tradurre il piano generale di S2R in piani di lavoro annuali dettagliati e orientati ai risultati, accompagnati da piani di investimento dettagliati che consentano continuità, sincronismo e investimenti a lungo termine e garantirne un'applicazione efficace ed efficiente;

d)

garantire la supervisione delle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale di S2R;

e)

sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione, soprattutto mediante sovvenzioni ai membri e ai partecipanti attraverso le misure più appropriate, quali gli appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013;

f)

organizzare il lavoro tecnico di ricerca, sviluppo, convalida e studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;

g)

garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di ricerca e innovazione in ambito ferroviario e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R attraverso procedure di monitoraggio e valutazione adeguate;

h)

riunire le esigenze degli utilizzatori e proporre le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;

i)

sviluppare una stretta collaborazione e garantire il coordinamento con le attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e transnazionali correlate nel settore ferroviario, in particolare nell'ambito dei precedenti programmi quadro e di Orizzonte 2020, consentendo in tal modo all'impresa comune S2R di svolgere un ruolo di primo piano in materia di ricerca e innovazione nel settore ferroviario. Gestire inoltre tutte le azioni di ricerca e innovazione incentrate sul settore ferroviario cofinanziate dall'Unione;

j)

istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria, i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi pubblici e privati del settore cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi gli organismi di rappresentanza dei clienti (passeggeri e merci), nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;

k)

assicurare il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università e stabilire contatti con le attività nazionali e internazionali di ricerca e innovazione nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica dell'ERRAC e con quelle in altri settori come il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali (ERTRAC), il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica e l'innovazione in Europa (ACARE), la piattaforma tecnologica europea delle vie navigabili, la piattaforma tecnologica europea per la costruzione (ECTP), la piattaforma per le tecnologie di produzione del futuro (Manufuture), l'alleanza per l'innovazione della logistica (ALICE), la piattaforma sui materiali e le tecnologie di punta (EuMaT) e altri;

l)

incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020;

m)

garantire una partecipazione geograficamente equilibrata dei membri e dei partner nelle proprie attività;

n)

condurre attività di informazione, comunicazione e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

o)

svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Membri

1.   I seguenti soggetti sono membri dell'impresa comune S2R:

a)

l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

b)

previa accettazione del presente statuto mediante lettera di approvazione, i membri fondatori dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione, elencati all'allegato II del presente regolamento, e i membri associati da selezionare in conformità dell'articolo 4. Tali membri sono congiuntamente definiti come membri diversi dall'Unione.

2.   Il ruolo e il contributo dei membri diversi dall'Unione sono definiti in un accordo associativo con l'impresa comune S2R. L'accordo è negoziato con il direttore esecutivo e trasmesso al consiglio di direzione per approvazione. L'accordo fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa del contributo del membro all'impresa comune S2R, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché il piano delle attività complementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, e comprende le disposizioni relative alla rappresentanza dei membri in seno al consiglio di direzione.

Articolo 4

Modifiche nella composizione dei membri

1.   Qualunque soggetto giuridico, gruppo o consorzio di soggetti giuridici stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 può chiedere di diventare membro associato dell'impresa comune S2R, a condizione che accetti il presente statuto e si impegni a contribuire al finanziamento di cui al paragrafo 6 per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2.   I membri associati dell'impresa comune S2R sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo bandito dalla Commissione e soggetto a una valutazione trasparente da parte del consiglio di direzione. La valutazione tiene conto, tra l'altro, della rilevanza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato e dei conflitti di interessi riguardo agli obiettivi dell'iniziativa S2R.

3.   Tenendo conto dei risultati della valutazione, la Commissione prende la decisione finale al fine di assicurare l'equilibrio geografico, nonché una partecipazione equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario.

4.   Il primo invito per i membri associati è presentato al più tardi entro tre mesi dalla costituzione dell'impresa comune S2R. Eventuali altri inviti sono giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito Internet dell'impresa comune S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R.

5.   Il contributo minimo necessario per diventare un membro associato è pari al 2,5 % del bilancio totale del programma di innovazione a cui il membro partecipa. In alternativa, le imprese ferroviarie in forma di soggetto giuridico individuale possono diventare membro associato con un contributo minimo di 12 000 000 EUR nell'insieme dei programmi di innovazione. Inoltre, i consorzi composti da imprese ferroviarie e/o gestori dell'infrastruttura possono diventare membro associato con un contributo minimo di 15 000 000 EUR nell'insieme dei programmi di innovazione.

6.   Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.

7.   La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.

8.   Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente articolo, l'impresa comune S2R pubblica sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data da cui decorre tale modifica.

Articolo 5

Organizzazione dell'impresa comune

1.   Gli organi dell'impresa comune S2R sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il comitato scientifico;

d)

il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2.   Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune S2R.

Articolo 6

Composizione del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da un massimo di ventidue membri, tra cui:

a)

due rappresentanti della Commissione;

b)

un rappresentante di ciascuno dei membri fondatori dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione;

c)

un rappresentante di ciascun membro associato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che soddisfa anche, in quanto soggetto giuridico individuale, i criteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

d)

un massimo di nove rappresentanti dei membri associati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di cui almeno uno per programma di innovazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, selezionati conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

2.   La composizione finale del consiglio di direzione assicura, per quanto possibile, una rappresentanza equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario. A tal fine include almeno tre rappresentanti delle imprese ferroviarie.

Articolo 7

Funzionamento del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione.

2.   I membri dell'impresa comune S2R che fanno parte del consiglio di direzione dispongono di un numero di voti proporzionale al contributo al capitale dell'impresa comune dei membri che rappresentano. La Commissione dispone del 50 % dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile e riflette la posizione dell'Unione in seno al consiglio di direzione.

3.   I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso e in deroga al paragrafo 4, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, compresi i voti dei membri non presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4.   Sulle decisioni relative alla rappresentanza dei membri associati nel consiglio di direzione, la Commissione esprime il voto decisivo se la maggioranza dei due terzi non può essere raggiunta.

5.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno che garantisce il corretto ed efficace svolgimento delle procedure. Le norme del regolamento includono procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Il consiglio di direzione si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni straordinarie si svolgono su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di direzione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o su richiesta della Commissione o del direttore esecutivo.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune S2R.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori. In particolare il presidente del comitato scientifico è invitato, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Articolo 8

Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune S2R e supervisiona lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il consiglio di direzione ha i compiti seguenti:

a)

adottare il piano generale di S2R e le eventuali proposte di modifica;

b)

approvare il piano di lavoro annuale dell'impresa comune S2R e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

c)

definire l'elenco dettagliato dei criteri di selezione dei membri associati in conformità dell'articolo 4 e valutare, accettare o respingere le domande di nuove adesioni su tale base;

d)

decidere in merito alla composizione finale del consiglio di direzione, in particolare selezionando i rappresentanti dei membri associati, diversi da quelli che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base di una proposta di ciascun comitato direttivo;

e)

decidere di porre fine all'adesione all'impresa comune S2R di qualsiasi membro inadempiente e le condizioni di tale cessazione della partecipazione;

f)

approvare gli accordi di adesione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dopo aver consultato, se del caso, un gruppo consultivo ad hoc;

g)

adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

h)

adottare il bilancio annuale dell'impresa comune S2R, in base alla proposta del direttore esecutivo, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

i)

esercitare i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

j)

nominare, destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne le prestazioni;

k)

sviluppare un modello comune di regolamento interno dei comitati direttivi;

l)

approvare l'organigramma su raccomandazione del direttore esecutivo;

m)

approvare il rapporto annuale d'attività e le voci di spesa corrispondenti;

n)

se del caso, provvedere all'istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune S2R;

o)

sviluppare procedure per definire inviti a presentare proposte aperti e trasparenti, approvare gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

p)

approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

q)

se del caso, costituire gruppi di lavoro di cui all'articolo 14 che affiancano gli organi dell'impresa comune S2R;

r)

se del caso, adottare disposizioni di attuazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, nonché regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e per il ricorso a tirocinanti a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;

s)

se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune S2R;

t)

decidere in merito alle proposte della Commissione sulla proroga e sullo scioglimento dell'impresa comune;

u)

esercitare qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune S2R e assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 9

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

2.   Il direttore esecutivo fa parte dell'organico ed è assunto in qualità di agente temporaneo dell'impresa comune S2R ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

3.   Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune S2R è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

4.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune S2R.

5.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di direzione presa su proposta della Commissione.

Articolo 10

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune S2R, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune S2R. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

3.   Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

4.   In particolare il direttore esecutivo:

a)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

b)

predispone e presenta per adozione al consiglio di direzione i piani di lavoro annuali e le previsioni di spesa corrispondenti dell'impresa comune;

c)

presenta per approvazione al consiglio di direzione la contabilità annuale;

d)

prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal comitato direttivo;

e)

gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei programmi di innovazione;

f)

gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i programmi di innovazione;

g)

gestisce gli inviti e presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

h)

firma singoli accordi o decisioni;

i)

firma i contratti di appalto;

j)

provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;

k)

assicura il coordinamento fra i diversi programmi di innovazione e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i programmi di innovazione;

l)

propone al consiglio di direzione adeguamenti di contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i programmi di innovazione;

m)

assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei programmi di innovazione e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune variazioni degli obiettivi e del relativo calendario;

n)

monitora i progressi realizzati dai programmi di innovazione verso il conseguimento degli obiettivi;

o)

elabora e attua la politica di comunicazione dell'impresa comune S2R;

p)

presenta al consiglio di direzione le proposte relative all'organigramma;

q)

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune S2R nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

r)

provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;

s)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;

t)

garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;

u)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune S2R nel perseguimento dei suoi obiettivi;

v)

informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e l'Agenzia ferroviaria europea di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo. Al riguardo il direttore esecutivo dell'impresa comune partecipa una volta all'anno, per la durata dell'impresa comune, alla riunione del comitato del programma nella configurazione specifica «Trasporti intelligenti, verdi e integrati» di Orizzonte 2020, su richiesta del comitato, al fine di illustrare i progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa Shift2Rail;

w)

svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione.

5.   Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune S2R e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

coadiuva alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità del regolamento finanziario dell'impresa comune S2R;

b)

gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale e amministra gli accordi o le decisioni e il relativo coordinamento;

c)

fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune S2R tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

d)

funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune S2R e fornisce sostegno ai gruppi di lavoro eventualmente creati dal consiglio di direzione.

Articolo 11

Comitati direttivi dei programmi di innovazione

1.   Sono istituiti comitati direttivi per ciascuno dei programmi di innovazione.

2.   Ciascun comitato direttivo è composto da:

a)

un rappresentante di ciascun membro fondatore e membro associato che soddisfa i criteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2 o, per le imprese ferroviarie, i criteri elencati all'articolo 4, paragrafo 5;

b)

un rappresentante di ciascun membro associato che partecipa al programma di innovazione;

c)

uno o più rappresentanti dell'ufficio di programma, quali designati dal direttore esecutivo.

3.   Ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune approvato dal consiglio di direzione. Esso elegge un presidente fra i suoi membri. Un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Possono essere invitati a partecipare altri membri che hanno interesse per i risultati del programma di innovazione.

4.   Ciascun comitato direttivo è investito fra l'altro dei seguenti compiti:

a)

proporre al consiglio di direzione un elenco ristretto di almeno due candidati tra i quali sarà selezionato il rappresentante del programma di innovazione nel consiglio di direzione e, se del caso, stabilire l'ordine di rotazione. Per quanto possibile, l'elenco ristretto dovrebbe rispecchiare una rappresentanza equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario;

b)

apportare il pertinente contributo tecnico al suo programma di innovazione, in particolare per l'elaborazione degli inviti a presentare proposte in vista della loro approvazione da parte del consiglio di direzione;

c)

redigere i piani di attuazione annuali dettagliati del programma di innovazione in linea con i piani di lavoro annuali adottati dal consiglio di direzione in conformità dell'articolo 2, lettera c);

d)

riferire al direttore esecutivo sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Agenzia ferroviaria europea

L'Agenzia ferroviaria europea contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

a)

proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;

b)

proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, linee guida per le attività di ricerca e sviluppo in vista della definizione di norme tecniche, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;

c)

esaminare gli sviluppi comuni del futuro sistema e contribuire alla definizione di sistemi definitivi nei requisiti normativi;

d)

riesaminare le attività e i risultati del progetto, al fine di accertarne la pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati della ricerca.

Articolo 13

Comitato scientifico

1.   Il comitato scientifico è composto da dodici membri al massimo ed elegge un presidente tra i suoi membri.

2.   I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di scienziati e ingegneri di fama mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria, da PMI, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune S2R.

3.   Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati, dall'ERRAC e dall'Agenzia ferroviaria europea.

4.   Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a)

dà il proprio parere circa le priorità scientifiche e tecnologiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

b)

dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche e tecnologiche descritte nel rapporto annuale di attività;

c)

suggerisce possibili ambiti di ricerca avanzata che potrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi;

d)

suggerisce possibili sinergie con le attività di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica dell'ERRAC, nonché con quelle di altri settori, come individuato all'articolo 2, lettera k).

5.   Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6.   Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7.   Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.

2.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

3.   I membri del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o i loro rappresentanti, e i membri del comitato sull'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), possono partecipare alle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati.

4.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene coinvolto ed esamina, in particolare, le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a)

aggiornamento dell'orientamento strategico e del piano generale di S2R e progressi compiuti per il conseguimento dei suoi obiettivi;

b)

piani di lavoro annuali dell'impresa comune S2R;

c)

collegamenti con Orizzonte 2020 e con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri, compreso il meccanismo per collegare l'Europa e i fondi SIE;

d)

collegamenti con la normativa dell'Unione sul trasporto ferroviario e con l'obiettivo di realizzare uno spazio ferroviario europeo unico;

e)

coinvolgimento delle PMI e dei pertinenti attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

5.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni all'impresa comune S2R e agisce da interfaccia con essa in merito ai seguenti aspetti:

a)

stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b)

misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

6.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni e proposte al consiglio di direzione in merito a questioni tecniche, gestionali e finanziarie nonché in merito a piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. Il consiglio di direzione tiene conto di dette proposte e informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, ivi compresi i motivi dell'eventuale mancata accoglienza.

7.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune S2R, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R.

8.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Gruppi di lavoro

1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2, il consiglio di direzione dell'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essi delegate dallo stesso consiglio di direzione. I gruppi sono composti da esperti e operano in modo trasparente.

2.   Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune S2R.

3.   Al fine di garantire la più ampia gamma di competenze, l'impresa comune S2R incoraggia e agevola la partecipazione ai gruppi di lavoro di PMI, organizzazioni di ricerca e attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

4.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune S2R. La Commissione e l'Agenzia ferroviaria europea prestano assistenza nei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

Articolo 16

Fonti di finanziamento

1.   L'impresa comune S2R è finanziata congiuntamente dall'Unione, dai membri diversi dall'Unione e dalle loro entità affiliate mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune S2R.

2.   Le spese amministrative dell'impresa comune S2R non superano i 27 000 000 EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione che non siano centri di ricerca e università. Il contributo dei membri diversi dall'Unione deve essere determinato in modo proporzionale al loro rispettivo impegno di bilancio. Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune S2R.

3.   I costi operativi dell'impresa comune S2R sono coperti mediante:

a)

un contributo finanziario dell'Unione;

b)

contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità affiliate, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune S2R e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.

4.   Le risorse dell'impresa comune S2R iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;

b)

il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

c)

eventuali entrate generate dall'impresa comune S2R;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

5.   Gli interessi maturati dai contributi versati dai membri dell'impresa comune S2R sono considerati un reddito di questa.

6.   Tutte le risorse dell'impresa comune S2R sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

7.   L'impresa comune S2R è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

8.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune S2R.

Articolo 17

Ripartizione del contributo dell'Unione

1.   Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R destinato ai costi operativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e il contributo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sono assegnati come segue:

a)

fino al 40 % è assegnato ai membri fondatori diversi dall'Unione e alle loro entità affiliate;

b)

fino al 30 % è assegnato ai membri associati e alle loro entità affiliate;

c)

almeno il 30 % è assegnato mediante inviti a presentare proposte su base concorrenziale e bandi di gara.

2.   Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.

3.   Gli impegni finanziari dell'impresa comune S2R non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

1.   Il direttore esecutivo redige e sottopone per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, sulla base del piano generale di S2R, composto da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi da apportare in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

2.   Il piano di lavoro annuale di un dato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3.   Il direttore esecutivo elabora il progetto di bilancio annuale per l'anno successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

4.   Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.

5.   Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

1.   Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.

2.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:

a)

ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;

b)

le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c)

le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

d)

i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi enunciati all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e le proposte di ulteriori lavori necessari per conseguirli. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo di rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3.   L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'impresa comune S2R comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, l'impresa comune S2R trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune S2R, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune S2R e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune S2R.

Entro il 1o luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

5.   A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

Articolo 21

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune S2R si limita al contributo da essi già versato per le spese amministrative.

2.   L'impresa comune S2R sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 23

Conflitti di interessi

1.   L'impresa comune S2R, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.   Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi, il personale e il personale distaccato della stessa. Tali norme contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

Articolo 24

Scioglimento

1.   L'impresa comune S2R è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.

2.   La procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri diversi dall'Unione recedano dall'impresa comune S2R.

3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni da esso stabilite.

4.   Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune S2R. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

5.   È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune S2R, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(2)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO II

MEMBRI FONDATORI DELL'IMPRESA COMUNE S2R DIVERSI DALL'UNIONE

1.

ALSTOM TRANSPORT

2.

ANSALDO STS

3.

BOMBARDIER TRANSPORTATION

4.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5.

NETWORK RAIL

6.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7.

THALES

8.

TRAFIKVERKET