27.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 380/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1881 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza imidacloprid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per la sostanza imidacloprid, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha raccomandato di stabilire la definizione di residuo solo per l’imidacloprid. Essa ha inoltre individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda l’LMR per le scarole/indivia a foglie larghe. È pertanto opportuno abbassare tale LMR allo specifico limite di determinazione (LD). L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per noci di pecàn, banane, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine e prodotti di origine animale. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(3) |
Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello), fagioli, semi di arachide, chicchi di caffè e luppolo, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno che anche gli LMR per tali prodotti siano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). L’Autorità ha concluso che i CXL non sono compatibili con la definizione di residuo dell’UE e ha raccomandato di non includere i CXL vigenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno fissare tali LMR al livello indicato dall’Autorità. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD. |
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
L’approvazione della sostanza imidacloprid è scaduta il 1o dicembre 2020 (3). Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri scadranno il 1o giugno 2022. Dopo tale data è prevista un’ulteriore revisione dei livelli massimi di residui. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la sostanza attiva imidacloprid in o su tutti i prodotti, ad eccezione delle scarole, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(1):5570.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato II è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza imidacloprid: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza imidacloprid è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.