Posizione comune (CE) n. 37/1999, del 13 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne)
Gazzetta ufficiale n. C 317 del 04/11/1999 pag. 0001
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 37/1999 definita dal Consiglio il 13 settembre 1999 in vista dell'adozione della decisione n. .../1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (1999/C 317/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) la violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario; (2) è importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso; (3) questi principi sono riconosciuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, nella dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione adottate nel 1995 dalla IV Conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro il commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori, adottati nel 1996 alla conferenza di Stoccolma, e nella dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani emanata dalla Conferenza mondiale dei ministri della Gioventù; (4) l'Unione europea ha agito nell'ambito della giustizia e degli affari interni, in particolare mediante l'azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(5); i risvolti penalistici della violenza sono di competenza degli Stati membri; (5) nelle risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(6), del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze(7), del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea(8), del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(9) e del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale(10), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare e ad applicare programmi d'azione per combattere tale violenza; (6) nella comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d'azione nel campo della sanità pubblica, la Commissione ha individuato, fra l'altro, la prevenzione delle lesioni personali come importante area d'azione nel campo della sanità pubblica; in questo ambito, l'8 febbraio 1999 è stata adottata la decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali(11); (7) favorendo l'acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia diffusione delle informazioni sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma contribuirà in modo incisivo a ridurre lo sfruttamento e ad assicurare un alto livello di tutela della salute umana, nei suoi aspetti fisici, psichici e sociali, e un'elevata qualità della vita; (8) un'azione diretta contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne è essenzialmente parte dell'attività degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale; (9) la Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati; (10) questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle pertinenti esperienze maturate nelle diversi azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sui risultati conseguiti; (11) conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi; (12) in questo campo è necessario promuovere una collaborazione attiva fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative (ONG), in particolare quelle che si occupano del benessere e della qualità della vita dei bambini, dei giovani e delle donne, come vanno incoraggiate le sinergie fra tutte le politiche e le misure pertinenti promuovendo la cooperazione fra ONG, altre organizzazioni e autorità nazionali, regionali e locali; (13) allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma e sfruttare le risorse disponibili nel modo più efficiente, i settori in cui intervenire devono essere scelti attentamente, selezionando i progetti che offrono un maggior valore aggiunto comunitario e mostrano come sperimentare e divulgare idee innovative ai fini della prevenzione della violenza nell'ambito di un approccio pluridisciplinare; (14) dovrebbe essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente programma, nonché con tutte le parti interessate a impedire la violenza; (15) dovrebbero essere adottate disposizioni per consentire la partecipazione al programma dei paesi candidati nella fase di preadesione, secondo le condizioni stabilite nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione e i relativi protocolli aggiuntivi; (16) per aumentare il valore e l'impatto del programma, occorrerebbe effettuare una valutazione costante delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nonché al fine di introdurre gli adeguamenti eventualmente necessari; (17) questo programma dovrebbe avere durata quadriennale, affinché le azioni da realizzare dispongano di un tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti; (18) ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un apposito comitato; (19) il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo su un modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE(12); (20) la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(13), DECIDONO: Articolo 1 Istituzione del programma 1. È adottato un programma d'azione comunitaria contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2003. 2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali), attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Il programma contribuisce così al benessere sociale. 3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono promuovere: a) azioni transnazionali finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scambio d'informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello comunitario; b) azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica; c) azioni complementari. Articolo 2 Attuazione 1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, a norma dell'articolo 5. 2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, coopera con le istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e della protezione contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne e nel sostegno alle vittime. Essa incoraggia, in particolare, la cooperazione transnazionale fra le organizzazioni non governative (ONG) e le autorità nazionali, regionali e locali. 3. La Commissione tiene conto delle attività svolte in questo campo a livello nazionale, regionale e locale. Essa assicura parimenti un approccio equilibrato fra i diversi gruppi obiettivo. 4. Le azioni intraprese coinvolgono un numero consistente di Stati membri. Articolo 3 Dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadriennale (2000-2003) è pari a 20 milioni di EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. 3. Il contributo comunitario varia secondo la natura dell'azione. Esso non può superare l'80 % del costo totale dell'azione. Articolo 4 Coerenza e complementarità La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e misure comunitari, compresi gli sviluppi futuri nel campo della sanità. Articolo 5 Comitato 1. Nell'attuazione del presente programma, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare riguardanti: - il regolamento interno del comitato, - le disposizioni attuative, - il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione, - l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma, - la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma, - le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, - le procedure di controllo e valutazione del programma. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente. 4. La Commissione consulta inoltre il comitato su altre questioni rilevanti concernenti l'attuazione del presente programma. In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 5. Il rappresentante della Commissione tiene costantemente informato il comitato: - dell'assistenza finanziaria concessa a titolo del presente programma (importo, durata, ripartizione, beneficiari); - delle proposte della Commissione o delle azioni della Comunità e dell'attuazione, in altri settori, di programmi di diretta rilevanza ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente programma, onde assicurare la coerenza e la complementarità di cui all'articolo 4. Articolo 6 Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale o orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia Il programma è aperto alla partecipazione: - dei paesi EFTA-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE; - dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione; - di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese; - di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato. Articolo 7 Cooperazione internazionale Fatto salvo l'articolo 300 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal programma, nonché con tutte quelle che si occupano di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza. Articolo 8 Monitoraggio e valutazione 1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato. 2. Nel secondo anno del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sulla conclusione del programma. 4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei vari campi di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 4, nonché i risultati delle valutazioni. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Articolo 9 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a ... Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 259 del 18.8.1998, pag. 2, GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42, e GU C 162 del 9.6.1999, pag. 11. (2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 35. (3) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 61. (4) Parere del Parlamento europeo del 16 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497), posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2. (6) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88. (7) GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190. (8) GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170. (9) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55. (10) GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39. (11) GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1. (12) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1. (13) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. ALLEGATO OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE I. AZIONI TRANSNAZIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI RETI PLURIDISCIPLINARI, ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI MIGLIORI PRATICHE E ALLA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO Obiettivo: assistere e incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, comprese le autorità pubbliche, impegnate contro la violenza. 1. Sostegno alla creazione e al potenziamento di reti pluridisciplinari e promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG e le varie organizzazioni e organismi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di migliorare, per ambo le parti, il livello di conoscenza e la comprensione dei rispettivi ruoli e di facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti. 2. Promozione e scambio di migliori pratiche, compresi progetti pilota a livello comunitario, sulla prevenzione della violenza e sul sostegno e la protezione dei bambini, dei giovani e delle donne. Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, le quali: 1) creino un quadro comune per l'analisi della violenza, comprese la definizione dei vari tipi di violenza, le sue cause e tutte le sue conseguenze; 2) quantifichino l'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata; 3) valutino tipo ed efficacia delle misure e delle pratiche per prevenire e individuare la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abuso sessuale, e offrano sostegno alle vittime della violenza, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. II. AZIONI TRANSNAZIONALI VOLTE AD ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DELL'OPINIONE PUBBLICA Obiettivo: favorire una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla violenza e alla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, comprese le vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale e altri abusi sessuali 1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza. 2. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere e informare le ONG e gli enti pubblici con i dati divulgabili raccolti da fonti governative, non governative e accademiche, relativi al settore della violenza, della sua prevenzione, del sostegno alle vittime e degli strumenti per prevenirla, nonché divulgazione delle informazioni su tutte le misure e i programmi in materia sviluppati sotto gli auspici della Comunità. Ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti. 3. Studi nel campo della violenza e degli abusi sessuali e sugli strumenti per prevenirli con lo scopo, fra l'altro, di individuare le procedure e le politiche più efficaci per prevenire la violenza e dare sostegno a chi ne è stato vittima, in particolare al fine di prevenire in futuro l'esposizione alla violenza, e con lo scopo di studiarne i costi sociali ed economici al fine di definire adeguate risposte al fenomeno. 4. Miglioramento della consapevolezza, della denuncia e degli atteggiamenti legati alle conseguenze della violenza. III. AZIONI COMPLEMENTARI Nell'esecuzione del programma, la Commissione può, ai sensi degli articoli 2 e 5 della decisione, far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può servirsi di esperti alle stesse condizioni. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e migliorare le attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 9 luglio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione, fondata sull'articolo 308 del trattato CE (ex articolo 235) che istituiva il programma di azioni comunitarie (programma Daphne) a sostegno delle iniziative contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne. 2. Il 17 febbraio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta modificata, fondata sull'articolo 152 del trattato CE (ex articolo 129). 3. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 28 aprile 1999 e l'11 marzo 1999. 4. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 16 aprile 1999. 5. Sulla scorta del parere del Parlamento europeo, l'11 maggio 1999 la Commissione ha presentato una proposta modificata. 6. Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE. II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA La proposta assume la forma di un programma pluriennale volto a contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali), attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime. In tale contesto, e al fine di fornire all'iniziativa degli Stati membri un valore aggiunto a livello comunitario, sono previste azioni transnazionali comprendenti l'uso di reti, lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, la cooperazione e una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 1. Osservazioni generali Nella posizione comune il Consiglio ha approvato la sostanza della proposta della Commissione, pur apportando alcune modifiche ritenute opportune. 2. Osservazioni specifiche 2.1. Base giuridica La base giuridica proposta dalla Commissione nella sua proposta modificata del 17 febbraio 1999, ossia l'articolo 152 del trattato CE (ex articolo 129), è stata considerata dal Consiglio, nella sua posizione comune, la più appropriata, in considerazione dell'obiettivo e dei contenuti della proposta Daphne: la promozione del coordinamento e dello scambio di informazioni nonché attività di istruzione e di ricerca relative alle cause e alla prevenzione della violenza che costituisce o può costituire una minaccia per la salute fisica e psichica delle vittime. 2.2. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione 2.2.1. Durata del programma Per quanto concerne la durata, il Consiglio ha optato per un programma quadriennale (2000-2003), tenuto conto del carattere sperimentale del medesimo. La relazione di valutazione della Commissione sarà pertanto disponibile nel corso del secondo anno, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, anziché nel corso del terzo anno. 2.2.2. Finanziamento In conseguenza dell'istituzione di un programma quadriennale, la dotazione finanziaria è stata fissata a 20 milioni di EUR, ed è quindi direttamente proporzionale ai 25 milioni di EUR proposti dalla Commissione per un programma quinquennale. 2.2.3. Comitatologia (articolo 5) Il Consiglio ha mantenuto una procedura di comitato secondo la quale quest'ultimo eserciterebbe le proprie funzioni, a seconda della materia, nell'ambito della procedura del comitato di gestione o della procedura del comitato consultivo, come previsto nella decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione. 2.2.4. Ruolo delle organizzazioni non governative e degli organismi pubblici (allegato, parte I) Pur consapevole del ruolo vitale delle ONG nelle azioni transnazionali previste nella parte I dell'allegato, il Consiglio ha altresì riconosciuto che altre organizzazioni, compresi gli organismi pubblici, parteciperanno alla cooperazione. 2.2.5. Altre questioni - Riferimento all'azione a livello di UE nel settore della giustizia e degli affari interni (considerando 4) Tale considerando è stato introdotto al fine di precisare il riferimento all'azione svolta a livello di UE nell'ambito della giustizia e degli affari interni nonché, a livello di Stati membri, nel contesto del diritto penale, azione che esula dal campo di applicazione del programma. - Cooperazione internazionale A fini di chiarezza, esistono ora due articoli distinti riguardanti la partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia (articolo 6) e la cooperazione internazionale in generale (articolo 7). - Percentuale del contributo comunitario (articolo 3, paragrafo 3) Il Consiglio ha considerato importante specificare che il contributo comunitario varierà secondo la natura delle azioni e che non può superare l'80 % del costo totale dell'azione. - Cooperazione della Commissione con le istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore (articolo 2, paragrafo 2) Il Consiglio ha ritenuto che siffatta cooperazione dovesse necessariamente essere preceduta da consultazioni con gli Stati membri e che ciò dovesse essere affermato esplicitamente. - Coinvolgimento degli Stati membri nell'azione (articolo 2, paragrafo 4) È stato aggiunto un nuovo paragrafo per specificare che le azioni coinvolgono "un numero consistente di Stati membri". - Scambio di migliori pratiche Al fine di conferire maggiore coerenza all'allegato, la promozione e lo scambio di migliori pratiche sono stati trasferiti dalla parte II (miglioramento della sensibilizzazione dell'opinione pubblica) alla parte I, che comprende ora reti, scambio di informazioni e migliori pratiche e cooperazione a livello comunitario. - Azioni complementari (allegato, parte III) La nuova formulazione introdotta per la parte III dell'allegato concernente le azioni complementari è ripresa dal programma Leonardo II (allegato I, sezione II; misura 7.3). 2.3. Emendamenti del Parlamento europeo 2.3.1. Emendamenti del Parlamento adottati dalla Commissione La Commissione ha adottato integralmente, parzialmente o nella sostanza 26 dei 36 emendamenti del Parlamento europeo. 2.3.2. Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio Il Consiglio ha adottato integralmente, parzialmente o nella sostanza 19 degli emendamenti proposti dal Parlamento e adottati dalla Commissione. Si tratta degli emendamenti nn. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 33 e 36. 2.3.3. Emendamenti del Parlamento non adottati dal Consiglio Oltre agli emendamenti non adottati dalla Commissione, per i quali il Consiglio non ha potuto raggiungere l'unanimità necessaria, il Consiglio non ha adottato, per le ragioni indicate, i seguenti emendamenti: - Emendamento n. 2 Ampliamento della definizione degli effetti degli atti di violenza (considerando 1) Il Consiglio ha ritenuto che tale emendamento non aggiungesse nulla alla preoccupazione fondamentale per la salute fisica e mentale delle vittime della violenza, espressa con chiarezza nel considerando 1. - Emendamento n. 6 Riferimento alla definizione di salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (proposta di nuovo considerando) Non è stato ritenuto necessario fare riferimento a tale definizione, in quanto essa non fa che riaffermare un situazione esistente. - Emendamento n. 14 Cooperazione con le organizzazioni internazionali (considerando 14) L'introduzione in questo considerando di un riferimento alle organizzazioni attive nei settori dell'istruzione e dello sviluppo nonché a quelle interessate a tutelare contro qualsiasi forma di violenza è stata considerata restrittiva. Il Consiglio è favorevole alla cooperazione con la più ampia gamma possibile di organizzazioni attive nel settore. - Emendamento n. 21 Coerenza e complementarità (articolo 4) Poiché il Consiglio promuove la coerenza e la complementarità fra le azioni da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e misure comunitari, esso ha considerato inopportuno specificare singoli programmi. Nella sua posizione comune il Consiglio ha tuttavia previsto la necessità di coprire gli sviluppi futuri nel settore. - Emendamento n. 26 Cooperazione internazionale (articolo 7) Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento a questo articolo per gli stessi motivi indicati relativamente all'emendamento n. 14 concernente il considerando 14. - Emendamento n. 34 Programmi di ricerca nel settore della violenza e degli abusi sessuali (allegato, parte II) Il Consiglio ha reputato superfluo l'uso delle parole "e tutelare contro la violenza" proposto in questo emendamento, in quanto ciò rientra già nella nozione di prevenzione della violenza. - Emendamento n. 35 Specificazione dei settori per lo scambio di migliori pratiche (allegato, parte I) Il Consiglio ha deciso di includere il riferimento allo scambio di migliori pratiche nella parte I dell'allegato (cfr. "scambio di migliori pratiche" al punto 2.2.5). Non è stato considerato opportuno specificare i settori delle migliori pratiche nella parte I rimaneggiata. III. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca un testo equilibrato. Esso riflette la necessità di sviluppare azioni a livello comunitario per la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, basandosi sulle esperienze delle azioni pilota esistenti nel settore e sviluppandole.