26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/6 |
Parere del rappresentante degli Stati EFTA concernente un progetto preliminare di decisione relativa al caso COMP/38.337 — PO/Thread
(2008/C 21/05)
1. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione il mercato rilevante. |
2. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
3. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata che ha interessato rispettivamente sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici, sui mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito e sui mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
4. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che l'oggetto e l'effetto degli accordi e/o delle pratiche concordate consistevano nel restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
5. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno sono stati di natura tale da incidere in maniera significativa sugli scambi tra Stati membri dell'UE. |
6. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla gravità dell'infrazione. |
7. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla durata dell'infrazione. |
8. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'inapplicabilità di circostanze aggravanti. |
9. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione circa l'applicazione di una circostanza attenuante all'infrazione relativo al filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nonché con la conclusione circa l'inapplicabilità di circostanze attenuanti all'infrazione relativo al filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
10. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole. |
11. |
Il rappresentante degli Stati EFTA raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
12. |
Il rappresentante degli Stati EFTA chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |