26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 21/6


Parere del rappresentante degli Stati EFTA concernente un progetto preliminare di decisione relativa al caso COMP/38.337 — PO/Thread

(2008/C 21/05)

1.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione il mercato rilevante.

2.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

3.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata che ha interessato rispettivamente sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici, sui mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito e sui mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE.

4.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che l'oggetto e l'effetto degli accordi e/o delle pratiche concordate consistevano nel restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

5.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno sono stati di natura tale da incidere in maniera significativa sugli scambi tra Stati membri dell'UE.

6.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla gravità dell'infrazione.

7.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla durata dell'infrazione.

8.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'inapplicabilità di circostanze aggravanti.

9.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione circa l'applicazione di una circostanza attenuante all'infrazione relativo al filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nonché con la conclusione circa l'inapplicabilità di circostanze attenuanti all'infrazione relativo al filo per l'industria automobilistica nel SEE.

10.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole.

11.

Il rappresentante degli Stati EFTA raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12.

Il rappresentante degli Stati EFTA chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.