15.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/7 |
SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2008
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38628 – Gomma nitrile/butadiene)
[notificata con il numero C(2008) 282]
(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 86/06
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione nella presente comunicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni eventualmente irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
(2) |
Il presente caso è stato avviato sulla base di una domanda di immunità. Successivamente, il 31 gennaio, un'altra società, Bayer, ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, una riduzione delle ammende. Il 27 e il 28 marzo 2003 sono stati effettuati accertamenti nei locali di Zeon Chemicals Europe Ltd (uno dei soggetti giuridici all'interno del gruppo Zeon). Il 27 agosto 2003 Zeon ha presentato domanda di riduzione delle ammende in base alla Comunicazione sul trattamento favorevole. |
(3) |
Varie richieste scritte di informazioni sono state inviate alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali. Richieste di informazioni sono state successivamente inviate a diverse imprese di trasformazione della gomma nitrile/butadiene (NBR). |
(4) |
Il 29 marzo 2007 la Commissione ha informato per iscritto Bayer della sua intenzione di concederle una riduzione del 30-50 % dell'ammenda in virtù della Comunicazione sul trattamento favorevole. Alla stessa data, ossia il 29 marzo 2007, Zeon è stata informata per iscritto dell'intenzione della Commissione di concederle una riduzione del 20-30 % dell'ammenda. |
(5) |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 3 maggio 2007 e notificata a tutte le parti il 4 maggio 2007. Le imprese destinatarie hanno rinunciato al loro diritto di essere sentite e di conseguenza non è stata organizzata alcuna audizione orale. |
(6) |
Il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 30 novembre 2007 e il 18 gennaio 2008. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
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Il prodotto in questione, la NBR, è un tipo di gomma sintetica utilizzato prevalentemente nell'industria automobilistica per i tubi di benzina e per prodotti oleosi, «o-ring», anelli di tenuta e applicazioni di manutenzione dell'acqua. Altri impieghi industriali comprendono teli avvolgibili, tubi idraulici, nastri trasportatori e anelli di tenuta per qualsiasi tipo di idraulica. Il valore del mercato della NBR a livello SEE nel 2001 è stato stimato pari a circa 145 milioni di euro. Le due imprese partecipanti all'infrazione detenevano una quota di mercato stimata pari al 55 % circa. |
(8) |
La decisione conclude che Bayer e Zeon hanno partecipato a un cartello dal 9 ottobre 2000 al 30 settembre 2002 al fine di aumentare e/o di mantenere i prezzi della NBR nel mercato SEE e inoltre si sono scambiate informazioni per facilitare e/o controllare l'attuazione degli accordi illeciti. |
(9) |
Le imprese in questione hanno organizzato con successo due serie di aumenti di prezzo, mentre un altro tentativo di aumentare i prezzi in maniera coordinata è fallito. Inoltre è stato dimostrato che le imprese concorrenti mantenevano contatti regolari per accordarsi a livello dei prezzi e massimizzare le possibilità di aumentarli assicurandosi l'un l'altra che gli annunciati aumenti di prezzo venissero effettivamente applicati. |
(10) |
Sono stati organizzati nove incontri tra Bayer e Zeon nel corso dei quali i loro rappresentanti hanno discusso e concordato prezzi e/o scambiato informazioni commerciali sensibili. Inoltre vi sono stati vari contatti telefonici preliminari. |
(11) |
La decisione inoltre conclude che è stato accertato che gli accordi relativi agli aumenti di prezzo, benché non siano sempre stati completamenti coronati dal successo, in generale sono stati attuati e che la loro attuazione era controllata dalle imprese partecipanti al cartello. |
2.3. Destinatari
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La decisione è destinata ai seguenti soggetti giuridici, che appartengono alle due imprese partecipanti (Bayer e Zeon):
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(13) |
La responsabilità della società madre, cui faceva capo il gruppo Zeon, è accertata sia per effetto della sua diretta partecipazione a quattro riunioni di cartello che sulla base della presunzione dell'esercizio di influenza decisiva sulle sue controllate al 100 %, che è corroborata da vari indizi addizionali. |
2.4. Misure correttive
2.4.1. Importo di base dell' ammenda
(14) |
L'importo di base dell'ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto effettuate da ciascuna impresa nell'area geografica rilevante durante l'ultimo esercizio sociale intero in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo supplementare («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare ulteriormente gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi. |
(15) |
Considerati diversi fattori, in particolare la natura, la quota di mercato congiunta e l'ambito geografico dell'infrazione, la decisione nel caso di specie applica sia l'importo variabile che il diritto d'ingresso del 16 %. |
(16) |
Tenuto conto del fatto che l'infrazione è durata quasi due anni, l'importo variabile è moltiplicato per due. Tuttavia per le ragioni spiegate nella sezione relativa al trattamento favorevole, la durata è stata ridotta a 0,5 per Zeon. |
2.4.2. Modifiche all'importo di base
2.4.2.1.
(17) |
All'epoca in cui si è svolta l'infrazione, Bayer era già stata la destinataria di una precedente decisione della Commissione concernente attività di cartello. La decisione conclude che ciò giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base inflitto a Bayer. |
2.4.2.2.
(18) |
Non è stata constatata né richiesta alcuna circostanza attenuante. |
2.4.2.3.
(19) |
Tenuto conto della necessità di assicurarsi che le ammende abbiano un effetto dissuasivo sufficiente e considerata la dimensione importante del fatturato di Bayer oltre alle vendite di beni o servizi oggetto dell'infrazione, la decisione aumenta del 10 % l'ammenda da infliggere a detta impresa. |
2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
(20) |
Non è raggiunto, nei confronti di nessuna impresa, il limite del 10 % del fatturato mondiale stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 per quanto concerne l'ammenda da imporre. |
2.4.4. Applicazione della Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione di ammende
(21) |
Come indicato al punto 2, sia Bayer che Zeon hanno presentato domanda di riduzione delle ammende in base alla Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. |
(22) |
La presente decisione concede una riduzione dell'ammenda del 30 % a Bayer e del 20 % a Zeon. Tali percentuali di riduzione tengono conto del valore aggiunto rappresentato dalle prove fornite da ciascuna impresa nonché del momento in cui tali prove sono state fornite. Inoltre, dato che Zeon è stata la prima impresa a rivelare la durata del cartello dall'ottobre 2000 al maggio 2002, tale periodo non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda da infliggere a Zeon (cfr. punto 16). |
3. DECISIONE
(23) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nell'intero ambito SEE mediante la quale hanno concordato e coordinato aumenti di prezzo, si sono rassicurate a vicenda sulle rispettive intenzioni di applicare aumenti di prezzo e si sono scambiate informazioni sulla strategia di fissazione dei prezzi sul mercato della gomma acrilonitrile butadiene dal 9 ottobre 2000 al 30 settembre 2002.
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(24) |
Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:
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(25) |
Le imprese sopraelencate pongono immediatamente fine alle infrazioni, qualora non lo abbiano già fatto, e si astengono dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 21, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo. |