Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina /* COM/2013/0860 final - 2013/0416 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta L'economia
tunisina è stata segnata negativamente dalle turbolenze interne seguite alla
rivoluzione del 2011, dall'instabilità regionale (in particolare, la guerra in
Libia) e dalla debolezza della congiuntura internazionale, soprattutto nella
zona euro con la quale la Tunisia ha stretti legami commerciali e finanziari.
Benché alla recessione del 2011 sia seguita una ripresa modesta nel 2012, con
il rilancio del turismo e degli investimenti esteri diretti e una ripartenza
dell'attività economica, la situazione macroeconomica resta caratterizzata
da una grande vulnerabilità. Si constata, in particolare, un peggioramento
alquanto marcato nella situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti,
con conseguente fabbisogno ingente di finanziamenti. Nel contempo, dopo la destituzione del
presidente Ben Ali il 14 gennaio 2011, il paese si è avviato verso l'instaurazione
di meccanismi democratici, fra cui l'organizzazione di elezioni libere e l'insediamento
dell'Assemblea costituente nazionale. Sebbene la transizione politica non sia
scevra di difficoltà e di episodi d'instabilità, si prevede che il processo
sfoci nell'approvazione di una nuova Costituzione e nell'indizione di nuove elezioni
nel primo semestre 2014. Alla luce della
situazione, a metà aprile 2013 le autorità tunisine hanno concordato con i
rappresentanti del Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo stand-by
della durata di 24 mesi per un importo di 1,75 miliardi di USD (400%
della quota), che il Consiglio esecutivo dell'FMI ha approvato in giugno e che
mira a sostenere il programma di riforma economica del governo, ridurre i punti
di vulnerabilità economica e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva. In questo contesto
il 28 agosto 2013 il governo tunisino ha chiesto all'UE assistenza
macrofinanziaria per un importo di 500 milioni di EUR, da
corrispondere in parte sotto forma di sovvenzione (cfr. richiesta nella lettera
acclusa). La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
proposta relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla
Repubblica tunisina per un importo massimo di 250 milioni di EUR,
da corrispondere sotto forma di prestiti a medio termine escludendo
qualsiasi componente di sovvenzione, dato che il paese non soddisfa i criteri
di ammissibilità che permetterebbero il ricorso a tale forma nelle operazioni
di assistenza macrofinanziaria. L'assistenza
macrofinanziaria dell'UE proposta aiuterebbe la Tunisia a coprire, nel
quadro del programma dell'FMI, parte del fabbisogno residuo di finanziamento
esterno del paese nel 2014-2015, stimato a 3,0 miliardi di USD;
ridurrebbe le vulnerabilità a breve termine dell'economia con riguardo alla
bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche, sostenendo altresì il
programma di aggiustamento economico e di riforma concordato con l'FMI e la
Banca mondiale nonché le riforme concordate nell'ambito delle operazioni dell'UE
di sostegno al bilancio, in particolare il contratto di potenziamento
istituzionale Programme d'Appui à la Relance (PAR), finanziato in parte
dal programma dell'UE "Sostegno al partenariato, alle riforme e alla
crescita inclusiva" (SPRING). L'assistenza
macrofinanziaria proposta, che è coerente con l'iniziativa Partenariato di
Deauville del G8 e con gli orientamenti della nuova politica europea di
vicinato (PEV), invierebbe agli altri paesi della regione il segnale che l'UE è
pronta ad sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che prendono
la strada delle riforme politiche. In questo contesto, la
Commissione ritiene soddisfatte le condizioni preliminari politiche ed
economiche per dare esecuzione all'assistenza macrofinanziaria del tipo e dell'entità
proposti. · Contesto generale Dopo la grave
recessione del 2011, anno che ha visto una contrazione dell'1,9% dell'economia
a causa delle turbolenze politiche interne e del conflitto in Libia, nel 2012
ha preso avvio, nonostante la congiuntura interna e internazionale sfavorevole,
una modesta ripresa: secondo le stime, la crescita del PIL reale è
salita al 3,6%, soprattutto grazie al rilancio del turismo e agli afflussi di
investimenti esteri diretti. Nonostante la promettente ripresa dell'attività
manifatturiera e l'aumento del turismo registrati nel primo semestre 2013, l'attuale
situazione politica di stallo, una crescita inferiore alle previsioni nell'UE
(principale partner commerciale della Tunisia) e nei mercati emergenti e il
cattivo raccolto hanno determinato un rallentamento dell'attività economica. Di
recente l'FMI ha riveduto le previsioni di crescita del PIL per il 2013,
abbassandole dal 4% al 3%. Anche per il 2014 le previsioni di crescita sono
state rivedute al ribasso (dal 4,5% al 3,7%), con forti rischi di un'evoluzione
negativa in conseguenza alla situazione politica del paese. La disoccupazione
resta uno dei problemi fondamentali: a fine giugno 2013 il tasso di
disoccupazione si attestava al 15,9%, rispetto al 13,5% del periodo precedente
la rivoluzione, con punte particolarmente elevate per i giovani e le donne. Si
constatano da inizio 2012 spinte inflazionistiche, dovute in gran parte
all'aumento dei prezzi regolamentati dell'energia e dei prezzi dei prodotti
alimentari. Da settembre, tuttavia, l'inflazione è scesa al 5,7% (e l'inflazione
di fondo al 4,4%) ed è prevista stabile attorno a questo tasso. Nel 2011 e nei
primi mesi del 2012 è stata condotta una politica monetaria lasca data l'esistenza
di un grande divario tra prodotto effettivo e potenziale e vista la relativa
stabilità dell'inflazione di fondo. Via via che l'inflazione accelerava e si
registrava un ulteriore peggioramento della bilancia con l'estero e dei conti
pubblici, nell'agosto 2012 la Banca centrale di Tunisia ha tuttavia iniziato a
inasprire le condizioni aumentando di 50 punti base il tasso d'interesse di
riferimento (portato al 4%). Per le finanze
pubbliche il programma dell'FMI prevedeva per il 2013 un aggiustamento di
bilancio di portata modesta, con un previsto aumento del disavanzo al 7,3% del
PIL in considerazione dei programmi di ricapitalizzazione delle banche e del
pagamento degli arretrati. Le tendenze osservate di recente indicano tuttavia
che, se non saranno adottate altre misure, lo scostamento di bilancio sarà
considerevole (le proiezioni segnalano ora un disavanzo all'8,4% del PIL in
assenza di misure correttive). Analogamente all'anno scorso, si prevede che
anche nel 2013 il peggioramento del bilancio sia compensato in parte da un
tasso inferiore di esecuzione degli investimenti pubblici. Per il 2014 l'FMI
chiede un aggiustamento supplementare di circa 2 punti percentuali di PIL per
poter raggiungere l'obiettivo programmato di un disavanzo del 6,4% del PIL,
probabilmente sotto forma di misure correttive volte a ritoccare le tariffe
energetiche sviluppando nel contempo una rete di previdenza sociale più mirata,
tenere sotto maggiore controllo la spesa per le retribuzioni nel settore
pubblico (che rappresenta circa il 13% del PIL e assorbe il 60% delle entrate),
aumentare le accise e introdurre misure per migliorare l'efficienza della spesa
pubblica. Occorre inoltre inserire adeguatamente nella legge di bilancio la
dotazione corrispondente al fabbisogno di ricapitalizzazione del settore
finanziario. Nel 2012 il debito
pubblico è rimasto fermo al 44% del PIL, ma le proiezioni
lo danno in lieve aumento fino a toccare il 45,3% del PIL per la fine di quest'anno
e il picco del 49,5% del PIL nel 2014. Il servizio del debito resta ad un
gestibile 6% della spesa complessiva iscritta a bilancio. La ripartenza
della crescita in tutto il 2012 sullo sfondo di una domanda mondiale fiacca
(soprattutto nell'UE) e del persistere di prezzi elevati delle materie prime ha
contribuito a far salire all'8,1% del PIL il disavanzo delle partite
correnti, che è poi ulteriormente aumentato nel 2013: le ultime proiezioni
lo danno in peggioramento all'8,3% del PIL rispetto al 7,5% cui mira il
programma dell'FMI. A questo si aggiunge il fatto che, finora, il 2013 registra
un afflusso di investimenti esteri diretti inferiore di circa il 40% a quello
ipotizzato nel programma dell'FMI e che anche le erogazioni di aiuto pubblico
sono inferiori a quelle programmate. A causa di questi mancati finanziamenti e
del disavanzo delle partite correnti più elevato rispetto a quello programmato,
nel 2013 si prospetta un ingente disavanzo nella bilancia dei pagamenti
tunisina (attorno ai 750 milioni di USD), nonostante la possibilità che un
prestito dal Qatar contribuisca a ridurlo. L'FMI si attende che questo
fabbisogno di finanziamento sia coperto diminuendo di 600 milioni di USD le
riserve in valuta estera rispetto all'obiettivo inizialmente programmato e
comprimendo ulteriormente gli investimenti pubblici (che presentano una
componente consistente di importazioni). Dopo la parziale
ripresa del 2012, a inizio 2013 le riserve ufficiali in valuta estera hanno iniziato
una rapida discesa, attestandosi a fine ottobre a 6,9 miliardi di USD, pari a
una copertura delle importazioni per soli 104 giorni. Si prevede che a
fine anno ammontino a 7,5 miliardi di USD, segnando nel 2013 una diminuzione di
1,1 miliardi di USD rispetto all'obiettivo inizialmente previsto per l'anno di
un aumento di 400 milioni di USD. In termini nominali effettivi il dinaro
tunisino si è deprezzato di circa il 12% dalla rivoluzione e di circa il 6% da
inizio 2013. La crisi del 2011 si è ripercossa
negativamente su varie banche d'importanza fondamentale, in particolare sulle
banche pubbliche, maggiormente esposte verso il settore del turismo che della
crisi ha risentito pesantemente. La situazione ha indotto nel 2012 la Banca
centrale di Tunisia a iniettare molta liquidità nelle banche commerciali per
far fronte alle loro esigenze di rifinanziamento; nel frattempo è stato
tuttavia avviato un processo di riduzione graduale di queste iniezioni di
liquidità. Nel quadro del programma concordato con l'FMI le autorità intendono
procedere alla ricapitalizzazione e al risanamento delle banche colpite dalla
crisi. In termini di riforme strutturali
fondamentali, varie sfide si aggiungono alla necessità di ristrutturare e
rafforzare il sistema bancario: ridurre la disoccupazione innalzando i tassi di
partecipazione (in particolare fra le donne), ridurre le disparità di reddito e
fra le regioni, puntare meno, rispetto all'eccesso attuale, sullo sviluppo di
un settore delle esportazioni a basso valore aggiunto concentrato nella fascia
costiera, riformare il sistema carente di sovvenzionamento dei prezzi
potenziando nel contempo la rete di previdenza sociale. Come già accennato, il 7 giugno 2013
il Consiglio esecutivo dell'FMI ha approvato un accordo stand-by biennale per
un importo di 1,75 miliardi di USD (400% della quota tunisina). Il
programma dell'FMI mira principalmente a: i) preservare la stabilità
macroeconomica, anche mediante l'attuazione di riforme strutturali e una
ricapitalizzazione selettiva delle banche; ii) sostenere una crescita
inclusiva; iii) ridurre i punti di vulnerabilità verso l'esterno; iv) aumentare
la fiducia di investitori e donatori. Le proiezioni
rivedute indicano un fabbisogno ingente per la bilancia dei pagamenti nel
periodo 2014-2015, con un disavanzo complessivo con l'estero stimato a 4,4
miliardi di USD, riconducibile nelle grandi linee a due fattori: il
persistere di un elevato disavanzo delle partite correnti e la necessità di
ricostituire riserve in valuta estera nel periodo considerato, durante il quale
la Tunisia dovrà far fronte, al netto delle erogazioni previste dall'accordo
stand-by e del prestito per la politica di sviluppo della Banca mondiale, a un
disavanzo finanziario residuo con l'estero pari a 3,0 miliardi di USD. L'assistenza
macrofinanziaria dell'UE proposta contribuirebbe a coprire il 10,8% circa di
tale disavanzo nel periodo 2014-2015. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'UE mira a sviluppare
una relazione stretta con la Tunisia e a sostenerne il processo di riforme
economiche e politiche. Nel 1995 la Tunisia è stata il primo paese della sponda
meridionale del Mediterraneo con cui l'UE abbia firmato un accordo di
associazione, che resta la base giuridica della cooperazione bilaterale. Le
relazioni bilaterali si sono rafforzate ulteriormente nel quadro della PEV dell'UE,
anche grazie ai piani d'azione quinquennali adottati in tale contesto, nei
quali sono fissati gli obiettivi strategici della cooperazione; l'ultimo di
tali piani riguarda il periodo 2013-2017. Il paese è inoltre membro dell'Unione
per il Mediterraneo ed ha importanti legami economici con l'UE, con la quale
intrattiene, in percentuale, il volume maggiore di scambi commerciali: nel 2012
l'UE è stata l'origine del 59,3% delle importazioni tunisine e la destinazione
dell'68,1% delle esportazioni del paese. La dipendenza della Tunisia dall'UE è
forte anche per gli investimenti esteri diretti e altri flussi finanziari, per
le rimesse degli emigrati e per l'afflusso turistico. Nel 2008 la Tunisia ha
completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali,
divenendo così il primo paese mediterraneo a concludere un accordo di libero
scambio con l'Unione. L'UE ha offerto al paese la possibilità di negoziare un
accordo di libero scambio globale e approfondito per aprirgli il pieno accesso
al mercato unico europeo, ma i negoziati non sono ancora stati avviati. L'assistenza
macrofinanziaria dell'UE andrebbe a integrare il totale di 445 milioni di EUR
in sovvenzioni mobilitato a titolo dello strumento europeo di vicinato e
partenariato (ENPI) e del programma SPRING, in particolare le condizioni
previste nel pacchetto PAR III cui l'UE partecipa. Dati la complementarità
e l'effetto sinergico che li caratterizzano, i due programmi saranno attuati in
stretto coordinamento: mentre la prevista assistenza macrofinanziaria fornirà
un sostegno a breve termine alla bilancia dei pagamenti, il contratto di
potenziamento istituzionale sosterrà il completamento del processo di
transizione democratica mediante misure di governance economica e politica.
Sostenendo le autorità tunisine nell'adozione di un quadro adeguato di politica
macroeconomica e di riforma strutturale, l'assistenza macrofinanziaria dell'UE
permetterebbe di aumentare il valore aggiunto e l'efficacia dell'intervento
attuato dall'Unione mediante altri strumenti finanziari. Integrerebbe inoltre
le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali,
dai donatori bilaterali e da altre istituzioni finanziarie dell'UE,
contribuendo così a rafforzare l'efficacia complessiva del pacchetto di
sostegno finanziario concordato dalla comunità dei donatori internazionali all'indomani
della crisi. Benché il cammino del
paese verso la democrazia piena non sia scevro di difficoltà e nonostante il
permanere di incertezze non trascurabili, la Tunisia ha compiuto passi
considerevoli verso una riforma politica nell'intento di rafforzare le
istituzioni e i meccanismi democratici, fra cui il pluralismo parlamentare, lo
Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Il paese ha inoltre in
prospettiva un programma di riforme economiche volto a gettare le basi di un
modello di crescita equo, sostenibile e propizio all'occupazione. La proposta di
assistenza macrofinanziaria è coerente con l'impegno dell'UE di sostenere la
transizione economica e politica della Tunisia, così come è coerente, nella
formulazione del testo, con le due decisioni analoghe relative alla Repubblica
del Kirghizistan e al Regno hascemita di Giordania[1]. In particolare, come
espresso in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che
la accompagna, la proposta rispetta i seguenti principi: carattere di
eccezionalità, presupposti politici, complementarità, condizionalità e
disciplina di bilancio. La Commissione
continuerà a monitorare e valutare, durante il periodo di validità dell'operazione
di assistenza macroeconomica, il rispetto dei suddetti criteri, in stretto
collegamento con il Servizio europeo per l'azione esterna per la valutazione
dei presupposti politici. 2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate L'assistenza macrofinanziaria è fornita in
quanto parte integrante del sostegno internazionale alla stabilizzazione
economica della Tunisia. Nel preparare le presente proposta di assistenza
macrofinanziaria, i servizi della Commissione si sono consultati con il Fondo
monetario internazionale e la Banca mondiale, i cui consistenti programmi di
finanziamento sono già in atto, e si è tenuta in contatto regolare con le
autorità tunisine. · Ricorso al parere di esperti Nel dicembre 2013 la Commissione, coadiuvata
da esperti esterni, procederà ad una valutazione operativa della qualità e
affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e delle procedure amministrative
della Tunisia. · Valutazione d'impatto L'assistenza macrofinanziaria e il programma
di aggiustamento economico e di riforme che l'accompagnano contribuiranno ad
alleviare il fabbisogno di finanziamento a breve termine della Tunisia,
sostenendo nel contempo misure di politica volte a rafforzare la bilancia dei
pagamenti e le posizioni di bilancio e ad aumentare la crescita sostenibile,
come concordato con l'FMI. Contribuirà in particolare ad accrescere l'efficienza
e la trasparenza della gestione delle finanze pubbliche, promuovere le riforme
di bilancio per aumentare la riscossione delle imposte e migliorare la
progressività del regime tributario, sostenere gli attuali sforzi per
rafforzare il regime di previdenza sociale, promuovere riforme del mercato del
lavoro (per ridurre la disoccupazione ed aumentare i tassi di
partecipazione, soprattutto tra le donne) ed agevolare l'adozione di misure volte
a migliorare il quadro normativo degli scambi commerciali e degli investimenti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte L'Unione europea mette a disposizione della
Tunisia assistenza macrofinanziaria per un importo massimo complessivo di 250
milioni di EUR, sotto forma di prestito a medio termine, con i seguenti
obiettivi: i) contribuire a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento
esterno del paese nel 2014-2015, che la Commissione ha rilevato in base alle
stime dell'FMI; ii) sostenere lo sforzo di risanamento del bilancio e di
stabilizzazione della posizione sull'estero nel contesto del programma dell'FMI;
iii) favorire e incoraggiare le iniziative delle autorità tunisine per
dare attuazione alle misure indicate nel piano d'azione UE-Tunisia nel quadro
della PEV; iv) sostenere gli interventi di riforma strutturale volti a
migliorare la gestione macroeconomica generale, a rafforzare la governance
economica e la trasparenza e a migliorare le condizioni di sostenibilità della
crescita. È previsto che l'erogazione dell'assistenza si
articoli in tre rate di prestito: la prima (90 milioni di EUR) sarà
versata a metà 2014; la seconda (80 milioni di EUR), subordinata all'attuazione di
una serie di misure, potrebbe essere erogata verso fine 2014; la terza e ultima
rata (80 milioni di EUR) potrebbe essere messa a disposizione, ferma
restando l'attuazione delle misure previste, nel primo semestre 2015. L'assistenza
sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario sono
applicabili disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di
altre irregolarità. Come di solito avviene nel quadro dell'assistenza
macrofinanziaria, i pagamenti saranno subordinati ai risultati positivi delle
valutazioni del programma previste dall'accordo finanziario con l'FMI (accordo
stand-by). Inoltre, la Commissione e le autorità tunisine concorderanno
specifiche misure di riforma strutturale in un protocollo d'intesa. Fra gli
obiettivi della Commissione vi sono le riforme strutturali volte a migliorare
la gestione macroeconomica generale e le condizioni di sostenibilità della
crescita (ad esempio, riforme mirate alla trasparenza e all'efficienza della
gestione delle finanze pubbliche, riforme di bilancio, riforme volte a rafforzare
la rete di previdenza sociale, riforme del mercato del lavoro e riforme volte a
migliorare il quadro normativo degli scambi commerciali e degli investimenti). La decisione di erogare l'intera assistenza
macrofinanziaria sotto forma di prestiti è giustificata dal livello degli
indicatori di sviluppo (misurato dal reddito pro capite) e di debito del paese;
è inoltre coerente con il trattamento riservato alla Tunisia dalla Banca
mondiale e dall'FMI. In effetti la Tunisia non soddisfa i criteri di ammissibilità
dei finanziamenti dell'Associazione internazionale per lo sviluppo o del fondo
fiduciario dall'FMI per la riduzione della povertà e la crescita. · Base giuridica La base
giuridica della presente proposta è l'articolo 212 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a
breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente
dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di
Unione. Le ragioni principali sono da ricondurre alle restrizioni di bilancio a
livello nazionale e alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori
al fine di massimizzare l'effetto di scala e l'efficienza dell'aiuto. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità: essa si limita ad emanare le disposizioni minime per
raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine e non va
al di là di quanto è necessario a tale scopo. Secondo quanto rilevato dalla Commissione in
base alle stime dell'FMI nel quadro dell'accordo stand-by, l'importo dell'assistenza
corrisponde al 10,8% del fabbisogno di finanziamento residuo per il 2014-2015.
Data l'assistenza promessa alla Tunisia da altri donatori e creditori
bilaterali e multilaterali, questa ripartizione degli oneri è considerata
appropriata per l'Unione europea. · Scelta degli strumenti Il finanziamento di progetti o l'assistenza
tecnica non sarebbero strumenti adeguati o sufficienti per conseguire gli
obiettivi macroeconomici illustrati in precedenza. Il principale valore
aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti dell'UE
risiede nella capacità di ridurre la pressione finanziaria esterna e di
contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche promuovendo una
bilancia dei pagamenti e una posizione di bilancio sostenibili, nonché un
quadro propizio alle riforme strutturali. Contribuendo a mettere in atto un quadro
generale adatto alle politiche macroeconomiche e strutturali, l'assistenza
macrofinanziaria può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Tunisia
nell'ambito di altri strumenti finanziari dell'UE più specificatamente mirati. Il programma proposto rafforzerà l'impegno di
riforma e l'aspirazione del governo a relazioni più strette con l'UE. Questo
risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie all'appropriata condizionalità
alla quale è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio,
il programma segnalerà agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a
sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che si avviano
decisamente sulla strada delle riforme politiche. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L'assistenza
prevista sarebbe fornita in forma di prestito e dovrebbe essere finanziata con
un'operazione di assunzione di prestito che la Commissione condurrà a nome dell'UE.
Le spese dell'assistenza a carico del bilancio corrisponderanno alla
dotazione, ad un tasso del 9%, degli importi erogati nel Fondo di garanzia per
i prestiti esterni dell'UE, dalla linea di bilancio 01 03 06 ("Dotazione
del Fondo di garanzia")[2]. Nell'ipotesi che la prima e la
seconda rata del prestito siano erogate nel 2014, per un importo complessivo di
170 milioni di EUR, e la terza nel 2015 per un importo di 80 milioni,
secondo le regole che disciplinano il meccanismo del Fondo di garanzia la
dotazione s'iscriverà nei bilanci 2016-2017. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI · Clausola di riesame/revisione/temporaneità La proposta comprende una clausola di
temporaneità. L'assistenza macrofinanziaria proposta sarebbe messa a
disposizione per due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata
in vigore del protocollo d'intesa. 2013/0416 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza
macrofinanziaria alla Repubblica tunisina IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, vista la proposta
della Commissione europea[3],
previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria[4], considerando quanto
segue: (1) Le relazioni tra l'Unione europea
("Unione") e la Repubblica tunisina ("Tunisia") si sviluppano
nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). L'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da un lato, e la Tunisia, dall'altro, è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
In virtù di tale accordo, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento
dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese
mediterraneo ad instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo
politico bilaterale e la cooperazione economica sono sviluppati ulteriormente
nell'ambito dei piani d'azione della politica europea di vicinato, il più
recente dei quali, in fase di discussione, riguarderà il periodo 2013-2017. (2) L'economia tunisina è stata
segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi
verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010,
noti come "primavera araba", e dalle turbolenze regionali che ne sono
conseguite, in particolare nella vicina Libia. Tali eventi uniti alla debolezza
della congiuntura economica mondiale, in particolare la recessione nella zona
euro (principale partner commerciale e finanziario della Tunisia), hanno avuto
effetti molto pesanti sull'economia tunisina causando un rallentamento della
crescita e comportando un grave disavanzo esterno e di bilancio. (3) Dopo che, il 14 gennaio 2011,
il presidente Ben Ali è stato destituito, il 23 ottobre 2011 si sono
tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche, sfociate nell'insediamento
dell'Assemblea costituente nazionale; sebbene la transizione politica non sia
scevra di difficoltà, gli sforzi dei principali attori politici convergono
sulla necessità di attuare le riforme che permettano l'evoluzione verso un
regime pienamente democratico. (4) Dall'inizio della primavera
araba, l'Unione ha dichiarato in diverse occasioni il proprio impegno a
sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno
è stato ribadito nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione
UE-Tunisia che si è tenuta nel novembre 2012. Il sostegno finanziario dell'Unione
al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella
regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV. (5) L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno
non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al
ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna del
beneficiario e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che
preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a
migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante
il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti
accordi e programmi con l'Unione. (6) Nell'aprile 2013 le autorità
tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo
stand-by non cautelare di durata triennale ("programma FMI") per un
importo pari a 1 150 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a
sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia. Gli
obiettivi del programma dell'FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve
termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l'attuazione di vigorose
misure di risanamento è coerente con l'obiettivo dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione. (7) L'Unione ha messo a
disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013
nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di
riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, nello stesso periodo
sono stati stanziati al paese 155 milioni di EUR nell'ambito del programma
"Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva"
(SPRING). (8) Dato l'aggravarsi della
situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2013 la Tunisia ha
chiesto l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. (9) In quanto paese interessato
dalla PEV, la Tunisia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione. (10) Dato che la bilancia dei
pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con
l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni
multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla
Tunisia ("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") è considerata,
nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del
paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma
dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la
stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese,
integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario
con l'FMI. (11) L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della
situazione finanziaria esterna della Tunisia, sostenendo così lo sviluppo
economico e sociale del paese. (12) La determinazione dell'importo
dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione
quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della
Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le
proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse
fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza
tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali
e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e
gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri
strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento
complessivo dell'Unione. (13) È opportuno che la Commissione
assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il
profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e
le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre
politiche dell'Unione pertinenti. (14) L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti
della Tunisia. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione
esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di
assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione
e garantirne la coerenza. (15) È opportuno che l'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei
valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il
buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la
riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un
commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. (16) È opportuno subordinare la
concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione
preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici
effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto
dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione
di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e
promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed
inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Sia il
soddisfacimento delle condizioni preliminari che il conseguimento di tali
obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della
Commissione. (17) Per assicurare una tutela
efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza
macrofinanziaria da questa fornita, la Tunisia dovrebbe adottare misure
appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione
e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno
prevedere controlli della Commissione e verifiche contabili della Corte dei
conti europea. (18) L'erogazione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento
europeo e del Consiglio. (19) Gli importi delle prestazioni
richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli
stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. (20) È opportuno che l'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di
garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione
della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in
merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti
pertinenti. (21) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. (22) L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da
stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi
di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere
autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la
supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe
fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi
diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto
potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si
dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia.
In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione
alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione
del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento
dell'assistenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'Unione mette a disposizione
della Tunisia assistenza macrofinanziaria ("assistenza macrofinanziaria
dell'Unione") per un importo massimo di 250 milioni di EUR, al fine di
sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza
contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina
rilevato dal programma dell'FMI. 2. L'intero importo dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La
Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi
necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a
prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è di 15 anni. 3. L'erogazione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi
o le intese tra l'FMI e la Tunisia, nonché con i principi fondamentali e gli
obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di
associazione UE-Tunisia e nel piano d'azione UE-Tunisia per il periodo 2013-2017
approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il
Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i
documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito. 4. L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a
decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa
di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 5. Qualora il fabbisogno di
finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di
erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle
previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la
sospende o la cancella. Articolo 2 La concessione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del
rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi
il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti
umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare
durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Il
presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del
Consiglio[6]. Articolo 3 1. La Commissione concorda con
le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente
definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze
pubbliche, alle quali sarà subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione,
da stabilire in un protocollo d'intesa ("protocollo d'intesa")
comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di
politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa
sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3,
compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale
attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI. 2. Dette condizioni mirano, in
particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di
responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia,
anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita
considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei
mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché
di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel
conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un monitoraggio regolare da
parte della Commissione. 3. Le condizioni finanziarie
dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un
accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine. 4. La Commissione verifica a
intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
continuino ad essere soddisfatte, accertandosi anche che le politiche
economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto
coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il
Parlamento europeo e il Consiglio. Articolo 4 1. Alle condizioni di cui al
paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa. 2. A copertura degli importi
dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove
occorra, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio[7]. 3. La Commissione dispone l'erogazione
delle rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: (a)
la condizione preliminare di cui all'articolo 2; (b)
la realizzazione costantemente soddisfacente di un
programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma
strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; (c)
l'attuazione, secondo un calendario specifico,
delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite
nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato
prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. Il versamento
della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento
della seconda rata. 4. Qualora le condizioni di cui
al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella
temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In
tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della
sospensione o cancellazione. 5. L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che
saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno
residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere
trasferiti al Ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale. Articolo 5 1. Le operazioni di assunzione
ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione
sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non
comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a
rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali. 2. Se le circostanze lo
consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può
adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia
inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una
clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di
prestiti. 3. Qualora le circostanze
consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne
faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un
rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una
ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di
rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e
4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un
aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle
suddette operazioni. 4. Tutte le spese sostenute dall'Unione
in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui
alla presente decisione sono a carico della Tunisia. 5. La Commissione informa il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle operazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3. Articolo 6 1. L'assistenza macrofinanziaria
dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio[8]
e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[9]. 2. L'attuazione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta. 3. Il protocollo d'intesa e l'accordo
di prestito da concludere con le autorità tunisine contengono disposizioni: (a)
che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza
regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati
utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi
e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi
ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione
indebita; (b)
che assicurano la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di
lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom)
n. 988/95 del Consiglio[10],
al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[11] e al regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]; (c)
che autorizzano espressamente la Commissione,
compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a
effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; (d)
che autorizzano espressamente la Commissione e la
Corte dei conti europea a procedere a verifiche contabili durante e dopo il
periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese
le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; (e)
che garantiscano che l'Unione abbia diritto al
rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla
gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata
coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che
ledono gli interessi finanziari dell'Unione. 4. Nel corso dell'attuazione
dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo
di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle
procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della
Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza. Articolo 7 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 8 1. Entro il 30 giugno di ogni
anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente,
comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione: (a)
esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione; (b)
valuta la situazione economica e le prospettive
della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di
politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1; (c)
indica il legame tra le condizioni di politica
economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio
della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione. 2. Non oltre due anni dopo la
scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di
valutazione ex post che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza
macrofinanziaria dell'Unione completata e la misura in cui essa ha contribuito
agli obiettivi previsti. Articolo 9 La presente decisione entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica
tunisina 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[13] Settore: Titolo 01 — Affari economici e
finanziari Attività: 03 — Questioni economiche e
finanziarie internazionali 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa "Promuovere la prosperità al di là dell'Unione
europea" Le principali aree delle attività concernenti la
DG ECFIN riguardano: 1. il sostegno all'attuazione della politica
europea di vicinato approfondendo l'analisi economica nonché rafforzando il
dialogo politico e la consulenza sugli aspetti economici dei piani d'azione; 2. lo sviluppo, il monitoraggio e l'attuazione
dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi partner, in collaborazione con
le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1
Fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi allo scopo di porre fine alla
crisi delle rispettive bilance dei pagamenti e di ristabilire la sostenibilità
del loro debito estero Attività ABM/ABB interessate Relazioni economiche e finanziarie internazionali, governance mondiale
1.4.3. Risultati e incidenza previsti L'assistenza proposta a favore della Repubblica
tunisina ("Tunisia") consiste in un prestito UE di importo pari a 250
milioni di EUR volto a contribuire a una maggiore sostenibilità della
bilancia dei pagamenti. L'assistenza, che sarà erogata in tre rate, aiuterà il
paese a superare le difficoltà economiche e sociali provocate dalle turbolenze
interne e regionali. Essa favorirà nel contempo l'attuazione di riforme
strutturali volte ad aumentare la crescita economica sostenibile e a migliorare
la gestione delle finanze pubbliche. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Le autorità dovranno riferire ai servizi della
Commissione su una serie di indicatori a scadenze regolari e presentare una
relazione completa sul rispetto delle condizioni concordate prima dell'erogazione
della seconda e della terza rata dell'assistenza. Dopo la valutazione operativa dei circuiti
finanziari e delle procedure amministrative in Tunisia, che sarà svolta in
vista della presente operazione, i servizi della Commissione continueranno a
monitorare la gestione delle finanze pubbliche. Anche la delegazione dell'UE in
Tunisia riferirà regolarmente sulle questioni legate al monitoraggio dell'assistenza.
I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la
Banca mondiale per usufruire delle conoscenze derivanti dalle loro attività in
corso in Tunisia. La proposta di decisione prevede la presentazione
al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale comprensiva di
una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dalla scadenza
del periodo di attuazione è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata alla
realizzazione soddisfacente dell'accordo stand-by concluso tra la Tunisia e l'FMI.
Inoltre, la Commissione concorderà con le autorità tunisine le condizioni
specifiche, elencate in un protocollo d'intesa, che dovranno essere soddisfatte
prima dell'erogazione della seconda e della terza rata. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Aiutando il paese a superare lo shock economico
provocato dalle turbolenze interne e regionali, l'assistenza macrofinanziaria
proposta contribuirà a promuovere la stabilità macroeconomica, le riforme
economiche e il progresso politico nel paese. Integrando le risorse messe a
disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dall'UE e da altri
donatori, contribuirà a rafforzare l'efficacia complessiva del pacchetto di
sostegno finanziario concordato dalla comunità dei donatori internazionali all'indomani
della crisi. Il programma proposto rafforzerà l'impegno di riforma
e l'aspirazione del governo a relazioni più strette con l'UE. Questo risultato
sarà ottenuto, fra l'altro, grazie all'appropriata condizionalità alla quale è
subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio, il
programma segnalerà agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a
sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che si avviano
decisamente sulla strada delle riforme politiche. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Dal 2004 sono state svolte quindici valutazioni
ex post sulle operazioni di assistenza macrofinanziaria, dalle quali
risulta che le operazioni di assistenza macrofinanziaria contribuiscono,
sebbene a volte indirettamente e in maniera modesta, al miglioramento della
sostenibilità esterna, alla stabilità macroeconomica e all'attuazione di
riforme strutturali nel paese beneficiario. Nella maggior parte dei casi le
operazioni di assistenza macrofinanziaria hanno avuto un effetto positivo sulla
bilancia dei pagamenti del paese beneficiario e hanno contribuito ad allentare
i vincoli di bilancio. Hanno anche portato ad una crescita economica
leggermente maggiore. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti L'UE è fra i maggiori donatori della Tunisia: ha
messo a disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo
2011-2013 a titolo del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda
di riforme politiche ed economiche del paese. Inoltre, nello stesso periodo
sono stati stanziati al paese 140 milioni di EUR nell'ambito del programma
SPRING. Il principale valore aggiunto dell'assistenza
macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti UE risiede nella capacità di
contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la
promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio
sostenibili, nonché un quadro propizio alle riforme strutturali. Tale
assistenza non fornisce un sostegno finanziario sistematico, né è destinata a
sostenere lo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari, cessa infatti
non appena la situazione finanziaria esterna del paese sia ricondotta su un
percorso sostenibile, per essere successivamente sostituita dagli strumenti UE
di aiuto della cooperazione ordinaria. L'assistenza macrofinanziaria è inoltre intesa
quale complemento degli interventi delle istituzioni finanziarie
internazionali, in particolare del programma di aggiustamento e di riforma
sostenuto dall'accordo stand-by con l'FMI e dal prestito per la politica di
sviluppo della Banca mondiale. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata
limitata X Proposta/iniziativa della durata di 2,5 anni a
decorrere dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa, come stabilito nell'articolo
1, paragrafo 4, della decisione X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017 1.7. Modalità di gestione previste[14] X Gestione centralizzata diretta a opera
della Commissione 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni L'assistenza ha carattere macroeconomico ed è concepita
in linea con il programma economico sostenuto dall'FMI. I servizi della
Commissione monitoreranno l'intervento basandosi sui progressi compiuti nell'attuazione
dell'accordo stand-by e delle misure di riforma specifiche che saranno
concordate con le autorità tunisine in un protocollo d'intesa (cfr. anche punto
1.4.4). 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'operazione di assistenza macrofinanziaria
proposta presenta rischi fiduciari nonché rischi legati alle politiche attuate
e alla situazione politica generale. Vi è il rischio che l'assistenza macrofinanziaria,
che non è finalizzata a coprire spese specifiche, possa essere usata in modo
fraudolento. In termini generali, tale rischio dipende da fattori quali la
qualità dei sistemi di gestione nella Banca centrale e nel Ministero delle
finanze e l'adeguatezza delle capacità di revisione contabile interna ed
esterna. Un altro rischio grave dell'operazione è dovuto
all'incertezza economica e politica della regione, in particolare in Libia, che
ha dirette ricadute sull'economia tunisina. Sul versante interno, il rischio
principale è l'instabilità collegata alle difficoltà del processo di riforme
politiche ed economiche. La piena attuazione delle misure di riforma e
stabilizzazione sostenute dalla comunità internazionale, compresa l'operazione
di assistenza macrofinanziaria proposta, potrebbe essere messa a rischio dallo
scontento sociale. Infine, sussistono rischi legati a un eventuale
indebolimento della congiuntura economica in Europa e nel mondo e a un aumento
dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari a livello internazionale. 2.2.2. Modalità di controllo previste
L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di
procedure di verifica, controllo e revisione contabile effettuate sotto la
responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea. 2.2.3. Costi e benefici dei controlli
e probabile tasso di non conformità I costi di base per la Commissione relativi ai
metodi di verifica e controllo, nonché i costi della valutazione operativa dei
circuiti finanziari e delle procedure amministrative svolta preliminarmente all'operazione,
figurano nella tabella 3.2.1. Vanno inoltre aggiunti i costi della Corte dei
conti europea e di eventuali interventi dell'OLAF. La valutazione operativa non
solo aiuta a valutare i rischi di uso fraudolento dei fondi, ma presenta il
vantaggio collaterale di offrire informazioni utili sulle riforme necessarie
nella gestione delle finanze pubbliche, che si riflettono nella condizionalità
dell'operazione. In merito al probabile tasso di non conformità, il rischio (in
forma di mancato rimborso del prestito o di uso fraudolento dei fondi) è
considerato basso in base all'esperienza maturata nell'assistenza
macrofinanziaria fin dalla creazione dello strumento. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Per ridurre il rischio di uso fraudolento saranno
adottate diverse misure. First, the proposed legal basis for macro-financial
assistance to Tunisia includes a provision on fraud prevention measures. che
saranno specificate in dettaglio nel protocollo d'intesa e nell'accordo di
prestito prevedendo una serie di disposizioni su accertamenti, prevenzione
delle frodi, revisioni contabili e recupero dei fondi in caso di frodi o
corruzione. Si prevede inoltre di subordinare l'assistenza, soprattutto nel
settore della gestione delle finanze pubbliche, a specifiche condizioni miranti
a migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità. Secondo, prima che sia raggiunto l'accordo sul
protocollo d'intesa i servizi della Commissione, coadiuvati da esperti esterni
debitamente incaricati a tal fine, procederanno ad una valutazione operativa
dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative presso il Ministero
delle finanze e la Banca centrale di Tunisia, conformemente alle disposizioni
del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione
europea. La valutazione determinerà se il
quadro di sana gestione finanziaria dell'assistenza macrofinanziaria è
sufficientemente efficace in Tunisia, esaminando i seguenti aspetti:
struttura e organizzazione gestionale, gestione e controllo dei fondi,
sicurezza dei sistemi informatici, capacità di revisione contabile interna ed
esterna, indipendenza della Banca centrale. Sulla scorta della valutazione è
possibile applicare, con l'accordo delle autorità nazionali, meccanismi
specifici relativi alla gestione dei fondi da parte dei beneficiari. Inoltre, l'assistenza
è versata su un conto ad hoc presso la Banca centrale di Tunisia. Infine, l'assistenza
sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e revisione contabile
effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti europea. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria 01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia[15] Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...…………………...] || Diss./Non diss. ([16]) || di paesi EFTA[17] || di paesi candidati[18] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 4 || 01 03 02 Assistenza macrofinanziaria || Diss. || NO || NO || NO || NO 4 || 01 03 06 Dotazione del Fondo di garanzia || Diss. || NO || NO || NO || NO 01 03 06 — Garanzia dell'Unione europea per prestiti UE
raccolti per l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi. Il Fondo di garanzia
per le azioni esterne deve essere finanziato in conformità al relativo
regolamento e successive modifiche. Secondo tale regolamento gli importi dei
prestiti sono basati sulle esposizioni in essere alla fine dell'anno. L'importo
della dotazione è calcolato all'inizio dell'esercizio "n" come la
differenza tra l'importo obiettivo e le attività nette del Fondo alla fine dell'esercizio "n−1".
L'importo della dotazione è introdotto nell'esercizio "n" nel
bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un'unica operazione
all'inizio dell'esercizio "n+1" a partire dalla "dotazione del
Fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 03 06). Di conseguenza, il 9%
(massimo 22,5 milioni di EUR) dell'importo effettivamente versato sarà
considerato nell'importo obiettivo alla fine dell'esercizio "n−1"
ai fini del calcolo della dotazione del Fondo. La voce di bilancio ("p.m.") che riflette la garanzia di
bilancio del prestito sarà attivata solo in caso di effettivo ricorso alla
garanzia. Di norma non si prevede un ricorso alla garanzia di bilancio. ¨¨Nuove
linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: s.o. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 4 || || || [Rubrica: L'UE come partner globale] DG: <ECFIN> || || || Anno 2013[19] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || Linea di bilancio 01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia || Impegni || (1a) || || || || 15,3 || 7,2 || 22,5 Pagamenti || (2a) || || || || 15,3 || 7,2 || 22,5 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[20] (valutazione operativa ed ex post) || || || || || || Linea di bilancio 01 03 02 || Impegni || (3) || 0,05 || || || 0,15 || || 0,20 || Pagamenti || (3a) || || 0,05 || || 0,05 || 0,10 || 0,20 TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN || Impegni || =1+1a +3 || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7 Pagamenti || =2+2a +3 || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7 Pagamenti || (5) || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7 Pagamenti || =5+ 6 || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7 Se la
proposta/iniziativa incide su più rubriche: Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || || "Spese amministrative" || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE DG: <…….> || || Risorse umane || 0,030 || 0,028 || 0,021 || 0,010 || 0,016 || 0,105 Altre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,010 || || || 0,040 TOTALE DG ECFIN || Stanziamenti || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || 0,145 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || 0,145 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013[21] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,095 || 0,043 || 0,031 || 15,46 || 7,216 || 22,845 Pagamenti || 0,045 || 0,093 || 0,031 || 15,36 || 7,316 || 22,845 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'uso di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 1[22] || || || || || || || || || || || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || || || Tipo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale — Risultato 1 || Valutazione operativa || 1 || 0,05 || || || || || || || || || 1 || 0,05 — Risultato 2 || Valutazione ex post || || || || || || || 1 || 0,15 || || || 1 || 0,15 — Risultato 3 || Dotazione del Fondo di garanzia || || || || || || || 1 || 15,3 || 1 || 7,2 || 2 || 22,5 Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || 1 || 0,05 || || || || || 2 || 15,45 || 1 || 7,2 || 4 || 22,7 COSTO TOTALE || 1 || 0,05 || || || || || 2 || 15,45 || 1 || 7,2 || 4 || 22,7 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2013[23] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 0,030 || 0,028 || 0,021 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,105 Altre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,010 || || || || || || 0,040 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,145 Esclusa la RUBRICA 5[24] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || TOTALE || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,145 Il fabbisogno di
stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati
alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG,
integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || 01 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,227 || 0,212 || 0,159 || 0,076 || 0,121 || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[25] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[26] || — in sede || || || || || || || || — nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0,227 || 0,212 || 0,159 || 0,076 || 0,121 || || || XX è il settore o il titolo
di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti
da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Capo unità: controllare e gestire l'operazione, approvare le relazioni di verifica dell'accordo di prestito, condurre missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità. Responsabile geografico: elaborare il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le istituzioni finanziarie internazionali, tenere i contatti con gli esperti esterni ai fini della valutazione operativa e della valutazione ex post, effettuare missioni di verifica, elaborare rapporti di servizio della Commissione e predisporre le procedure della Commissione relative alla gestione dell'assistenza. Personale esterno || s.o. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti
da terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. [1] Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di
assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan; progetto di
decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del
Regno hascemita di Giordania, con adozione prevista per il dicembre 2013. [2] Dal bilancio 2014 la linea di bilancio 01 04 01 14
diventa 01 03 06. [3] GU C […], […], pag. […]. [4] Posizione del Parlamento europeo del … 2012 e decisione
del Consiglio del … 2012. [5] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [6] Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010,
che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30). [7] Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del
25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L
145 del 10.6.2009, pag. 10). [8] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU
L 298 del 26.10.2012, pag. 1). [9] Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della
Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). [10] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995,
pag. 1). [11] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). [12] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013,
pag. 1). [13] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [14] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [15] Dal bilancio 2014 la linea di bilancio 01 04 01 14 diventa
01 03 06. [16] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [17] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [18] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [19] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [21] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [22] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate". [23] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [24] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [25] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [26] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA").