52013PC0860

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina /* COM/2013/0860 final - 2013/0416 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

L'economia tunisina è stata segnata negativamente dalle turbolenze interne seguite alla rivoluzione del 2011, dall'instabilità regionale (in particolare, la guerra in Libia) e dalla debolezza della congiuntura internazionale, soprattutto nella zona euro con la quale la Tunisia ha stretti legami commerciali e finanziari. Benché alla recessione del 2011 sia seguita una ripresa modesta nel 2012, con il rilancio del turismo e degli investimenti esteri diretti e una ripartenza dell'attività economica, la situazione macroeconomica resta caratterizzata da una grande vulnerabilità. Si constata, in particolare, un peggioramento alquanto marcato nella situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti, con conseguente fabbisogno ingente di finanziamenti.

Nel contempo, dopo la destituzione del presidente Ben Ali il 14 gennaio 2011, il paese si è avviato verso l'instaurazione di meccanismi democratici, fra cui l'organizzazione di elezioni libere e l'insediamento dell'Assemblea costituente nazionale. Sebbene la transizione politica non sia scevra di difficoltà e di episodi d'instabilità, si prevede che il processo sfoci nell'approvazione di una nuova Costituzione e nell'indizione di nuove elezioni nel primo semestre 2014.

Alla luce della situazione, a metà aprile 2013 le autorità tunisine hanno concordato con i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo stand-by della durata di 24 mesi per un importo di 1,75 miliardi di USD (400% della quota), che il Consiglio esecutivo dell'FMI ha approvato in giugno e che mira a sostenere il programma di riforma economica del governo, ridurre i punti di vulnerabilità economica e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

In questo contesto il 28 agosto 2013 il governo tunisino ha chiesto all'UE assistenza macrofinanziaria per un importo di 500 milioni di EUR, da corrispondere in parte sotto forma di sovvenzione (cfr. richiesta nella lettera acclusa). La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina per un importo massimo di 250 milioni di EUR, da corrispondere sotto forma di prestiti a medio termine escludendo qualsiasi componente di sovvenzione, dato che il paese non soddisfa i criteri di ammissibilità che permetterebbero il ricorso a tale forma nelle operazioni di assistenza macrofinanziaria.

L'assistenza macrofinanziaria dell'UE proposta aiuterebbe la Tunisia a coprire, nel quadro del programma dell'FMI, parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno del paese nel 2014-2015, stimato a 3,0 miliardi di USD; ridurrebbe le vulnerabilità a breve termine dell'economia con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche, sostenendo altresì il programma di aggiustamento economico e di riforma concordato con l'FMI e la Banca mondiale nonché le riforme concordate nell'ambito delle operazioni dell'UE di sostegno al bilancio, in particolare il contratto di potenziamento istituzionale Programme d'Appui à la Relance (PAR), finanziato in parte dal programma dell'UE "Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva" (SPRING).

L'assistenza macrofinanziaria proposta, che è coerente con l'iniziativa Partenariato di Deauville del G8 e con gli orientamenti della nuova politica europea di vicinato (PEV), invierebbe agli altri paesi della regione il segnale che l'UE è pronta ad sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che prendono la strada delle riforme politiche.

In questo contesto, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni preliminari politiche ed economiche per dare esecuzione all'assistenza macrofinanziaria del tipo e dell'entità proposti.

· Contesto generale

Dopo la grave recessione del 2011, anno che ha visto una contrazione dell'1,9% dell'economia a causa delle turbolenze politiche interne e del conflitto in Libia, nel 2012 ha preso avvio, nonostante la congiuntura interna e internazionale sfavorevole, una modesta ripresa: secondo le stime, la crescita del PIL reale è salita al 3,6%, soprattutto grazie al rilancio del turismo e agli afflussi di investimenti esteri diretti. Nonostante la promettente ripresa dell'attività manifatturiera e l'aumento del turismo registrati nel primo semestre 2013, l'attuale situazione politica di stallo, una crescita inferiore alle previsioni nell'UE (principale partner commerciale della Tunisia) e nei mercati emergenti e il cattivo raccolto hanno determinato un rallentamento dell'attività economica. Di recente l'FMI ha riveduto le previsioni di crescita del PIL per il 2013, abbassandole dal 4% al 3%. Anche per il 2014 le previsioni di crescita sono state rivedute al ribasso (dal 4,5% al 3,7%), con forti rischi di un'evoluzione negativa in conseguenza alla situazione politica del paese.

La disoccupazione resta uno dei problemi fondamentali: a fine giugno 2013 il tasso di disoccupazione si attestava al 15,9%, rispetto al 13,5% del periodo precedente la rivoluzione, con punte particolarmente elevate per i giovani e le donne. Si constatano da inizio 2012 spinte inflazionistiche, dovute in gran parte all'aumento dei prezzi regolamentati dell'energia e dei prezzi dei prodotti alimentari. Da settembre, tuttavia, l'inflazione è scesa al 5,7% (e l'inflazione di fondo al 4,4%) ed è prevista stabile attorno a questo tasso.

Nel 2011 e nei primi mesi del 2012 è stata condotta una politica monetaria lasca data l'esistenza di un grande divario tra prodotto effettivo e potenziale e vista la relativa stabilità dell'inflazione di fondo. Via via che l'inflazione accelerava e si registrava un ulteriore peggioramento della bilancia con l'estero e dei conti pubblici, nell'agosto 2012 la Banca centrale di Tunisia ha tuttavia iniziato a inasprire le condizioni aumentando di 50 punti base il tasso d'interesse di riferimento (portato al 4%).

Per le finanze pubbliche il programma dell'FMI prevedeva per il 2013 un aggiustamento di bilancio di portata modesta, con un previsto aumento del disavanzo al 7,3% del PIL in considerazione dei programmi di ricapitalizzazione delle banche e del pagamento degli arretrati. Le tendenze osservate di recente indicano tuttavia che, se non saranno adottate altre misure, lo scostamento di bilancio sarà considerevole (le proiezioni segnalano ora un disavanzo all'8,4% del PIL in assenza di misure correttive). Analogamente all'anno scorso, si prevede che anche nel 2013 il peggioramento del bilancio sia compensato in parte da un tasso inferiore di esecuzione degli investimenti pubblici.

Per il 2014 l'FMI chiede un aggiustamento supplementare di circa 2 punti percentuali di PIL per poter raggiungere l'obiettivo programmato di un disavanzo del 6,4% del PIL, probabilmente sotto forma di misure correttive volte a ritoccare le tariffe energetiche sviluppando nel contempo una rete di previdenza sociale più mirata, tenere sotto maggiore controllo la spesa per le retribuzioni nel settore pubblico (che rappresenta circa il 13% del PIL e assorbe il 60% delle entrate), aumentare le accise e introdurre misure per migliorare l'efficienza della spesa pubblica. Occorre inoltre inserire adeguatamente nella legge di bilancio la dotazione corrispondente al fabbisogno di ricapitalizzazione del settore finanziario.

Nel 2012 il debito pubblico è rimasto fermo al 44% del PIL, ma le proiezioni lo danno in lieve aumento fino a toccare il 45,3% del PIL per la fine di quest'anno e il picco del 49,5% del PIL nel 2014. Il servizio del debito resta ad un gestibile 6% della spesa complessiva iscritta a bilancio.

La ripartenza della crescita in tutto il 2012 sullo sfondo di una domanda mondiale fiacca (soprattutto nell'UE) e del persistere di prezzi elevati delle materie prime ha contribuito a far salire all'8,1% del PIL il disavanzo delle partite correnti, che è poi ulteriormente aumentato nel 2013: le ultime proiezioni lo danno in peggioramento all'8,3% del PIL rispetto al 7,5% cui mira il programma dell'FMI. A questo si aggiunge il fatto che, finora, il 2013 registra un afflusso di investimenti esteri diretti inferiore di circa il 40% a quello ipotizzato nel programma dell'FMI e che anche le erogazioni di aiuto pubblico sono inferiori a quelle programmate. A causa di questi mancati finanziamenti e del disavanzo delle partite correnti più elevato rispetto a quello programmato, nel 2013 si prospetta un ingente disavanzo nella bilancia dei pagamenti tunisina (attorno ai 750 milioni di USD), nonostante la possibilità che un prestito dal Qatar contribuisca a ridurlo. L'FMI si attende che questo fabbisogno di finanziamento sia coperto diminuendo di 600 milioni di USD le riserve in valuta estera rispetto all'obiettivo inizialmente programmato e comprimendo ulteriormente gli investimenti pubblici (che presentano una componente consistente di importazioni).

Dopo la parziale ripresa del 2012, a inizio 2013 le riserve ufficiali in valuta estera hanno iniziato una rapida discesa, attestandosi a fine ottobre a 6,9 miliardi di USD, pari a una copertura delle importazioni per soli 104 giorni. Si prevede che a fine anno ammontino a 7,5 miliardi di USD, segnando nel 2013 una diminuzione di 1,1 miliardi di USD rispetto all'obiettivo inizialmente previsto per l'anno di un aumento di 400 milioni di USD. In termini nominali effettivi il dinaro tunisino si è deprezzato di circa il 12% dalla rivoluzione e di circa il 6% da inizio 2013.

La crisi del 2011 si è ripercossa negativamente su varie banche d'importanza fondamentale, in particolare sulle banche pubbliche, maggiormente esposte verso il settore del turismo che della crisi ha risentito pesantemente. La situazione ha indotto nel 2012 la Banca centrale di Tunisia a iniettare molta liquidità nelle banche commerciali per far fronte alle loro esigenze di rifinanziamento; nel frattempo è stato tuttavia avviato un processo di riduzione graduale di queste iniezioni di liquidità. Nel quadro del programma concordato con l'FMI le autorità intendono procedere alla ricapitalizzazione e al risanamento delle banche colpite dalla crisi.

In termini di riforme strutturali fondamentali, varie sfide si aggiungono alla necessità di ristrutturare e rafforzare il sistema bancario: ridurre la disoccupazione innalzando i tassi di partecipazione (in particolare fra le donne), ridurre le disparità di reddito e fra le regioni, puntare meno, rispetto all'eccesso attuale, sullo sviluppo di un settore delle esportazioni a basso valore aggiunto concentrato nella fascia costiera, riformare il sistema carente di sovvenzionamento dei prezzi potenziando nel contempo la rete di previdenza sociale.

Come già accennato, il 7 giugno 2013 il Consiglio esecutivo dell'FMI ha approvato un accordo stand-by biennale per un importo di 1,75 miliardi di USD (400% della quota tunisina). Il programma dell'FMI mira principalmente a: i) preservare la stabilità macroeconomica, anche mediante l'attuazione di riforme strutturali e una ricapitalizzazione selettiva delle banche; ii) sostenere una crescita inclusiva; iii) ridurre i punti di vulnerabilità verso l'esterno; iv) aumentare la fiducia di investitori e donatori.

Le proiezioni rivedute indicano un fabbisogno ingente per la bilancia dei pagamenti nel periodo 2014-2015, con un disavanzo complessivo con l'estero stimato a 4,4 miliardi di USD, riconducibile nelle grandi linee a due fattori: il persistere di un elevato disavanzo delle partite correnti e la necessità di ricostituire riserve in valuta estera nel periodo considerato, durante il quale la Tunisia dovrà far fronte, al netto delle erogazioni previste dall'accordo stand-by e del prestito per la politica di sviluppo della Banca mondiale, a un disavanzo finanziario residuo con l'estero pari a 3,0 miliardi di USD. L'assistenza macrofinanziaria dell'UE proposta contribuirebbe a coprire il 10,8% circa di tale disavanzo nel periodo 2014-2015.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'UE mira a sviluppare una relazione stretta con la Tunisia e a sostenerne il processo di riforme economiche e politiche. Nel 1995 la Tunisia è stata il primo paese della sponda meridionale del Mediterraneo con cui l'UE abbia firmato un accordo di associazione, che resta la base giuridica della cooperazione bilaterale. Le relazioni bilaterali si sono rafforzate ulteriormente nel quadro della PEV dell'UE, anche grazie ai piani d'azione quinquennali adottati in tale contesto, nei quali sono fissati gli obiettivi strategici della cooperazione; l'ultimo di tali piani riguarda il periodo 2013-2017. Il paese è inoltre membro dell'Unione per il Mediterraneo ed ha importanti legami economici con l'UE, con la quale intrattiene, in percentuale, il volume maggiore di scambi commerciali: nel 2012 l'UE è stata l'origine del 59,3% delle importazioni tunisine e la destinazione dell'68,1% delle esportazioni del paese. La dipendenza della Tunisia dall'UE è forte anche per gli investimenti esteri diretti e altri flussi finanziari, per le rimesse degli emigrati e per l'afflusso turistico. Nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese mediterraneo a concludere un accordo di libero scambio con l'Unione. L'UE ha offerto al paese la possibilità di negoziare un accordo di libero scambio globale e approfondito per aprirgli il pieno accesso al mercato unico europeo, ma i negoziati non sono ancora stati avviati.

L'assistenza macrofinanziaria dell'UE andrebbe a integrare il totale di 445 milioni di EUR in sovvenzioni mobilitato a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e del programma SPRING, in particolare le condizioni previste nel pacchetto PAR III cui l'UE partecipa. Dati la complementarità e l'effetto sinergico che li caratterizzano, i due programmi saranno attuati in stretto coordinamento: mentre la prevista assistenza macrofinanziaria fornirà un sostegno a breve termine alla bilancia dei pagamenti, il contratto di potenziamento istituzionale sosterrà il completamento del processo di transizione democratica mediante misure di governance economica e politica. Sostenendo le autorità tunisine nell'adozione di un quadro adeguato di politica macroeconomica e di riforma strutturale, l'assistenza macrofinanziaria dell'UE permetterebbe di aumentare il valore aggiunto e l'efficacia dell'intervento attuato dall'Unione mediante altri strumenti finanziari. Integrerebbe inoltre le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dai donatori bilaterali e da altre istituzioni finanziarie dell'UE, contribuendo così a rafforzare l'efficacia complessiva del pacchetto di sostegno finanziario concordato dalla comunità dei donatori internazionali all'indomani della crisi.

Benché il cammino del paese verso la democrazia piena non sia scevro di difficoltà e nonostante il permanere di incertezze non trascurabili, la Tunisia ha compiuto passi considerevoli verso una riforma politica nell'intento di rafforzare le istituzioni e i meccanismi democratici, fra cui il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Il paese ha inoltre in prospettiva un programma di riforme economiche volto a gettare le basi di un modello di crescita equo, sostenibile e propizio all'occupazione.

La proposta di assistenza macrofinanziaria è coerente con l'impegno dell'UE di sostenere la transizione economica e politica della Tunisia, così come è coerente, nella formulazione del testo, con le due decisioni analoghe relative alla Repubblica del Kirghizistan e al Regno hascemita di Giordania[1]. In particolare, come espresso in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, la proposta rispetta i seguenti principi: carattere di eccezionalità, presupposti politici, complementarità, condizionalità e disciplina di bilancio.

La Commissione continuerà a monitorare e valutare, durante il periodo di validità dell'operazione di assistenza macroeconomica, il rispetto dei suddetti criteri, in stretto collegamento con il Servizio europeo per l'azione esterna per la valutazione dei presupposti politici.

2.           CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

· Consultazione delle parti interessate

L'assistenza macrofinanziaria è fornita in quanto parte integrante del sostegno internazionale alla stabilizzazione economica della Tunisia. Nel preparare le presente proposta di assistenza macrofinanziaria, i servizi della Commissione si sono consultati con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, i cui consistenti programmi di finanziamento sono già in atto, e si è tenuta in contatto regolare con le autorità tunisine.

· Ricorso al parere di esperti

Nel dicembre 2013 la Commissione, coadiuvata da esperti esterni, procederà ad una valutazione operativa della qualità e affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e delle procedure amministrative della Tunisia.

· Valutazione d'impatto

L'assistenza macrofinanziaria e il programma di aggiustamento economico e di riforme che l'accompagnano contribuiranno ad alleviare il fabbisogno di finanziamento a breve termine della Tunisia, sostenendo nel contempo misure di politica volte a rafforzare la bilancia dei pagamenti e le posizioni di bilancio e ad aumentare la crescita sostenibile, come concordato con l'FMI. Contribuirà in particolare ad accrescere l'efficienza e la trasparenza della gestione delle finanze pubbliche, promuovere le riforme di bilancio per aumentare la riscossione delle imposte e migliorare la progressività del regime tributario, sostenere gli attuali sforzi per rafforzare il regime di previdenza sociale, promuovere riforme del mercato del lavoro (per ridurre la disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione, soprattutto tra le donne) ed agevolare l'adozione di misure volte a migliorare il quadro normativo degli scambi commerciali e degli investimenti.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

L'Unione europea mette a disposizione della Tunisia assistenza macrofinanziaria per un importo massimo complessivo di 250 milioni di EUR, sotto forma di prestito a medio termine, con i seguenti obiettivi: i) contribuire a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del paese nel 2014-2015, che la Commissione ha rilevato in base alle stime dell'FMI; ii) sostenere lo sforzo di risanamento del bilancio e di stabilizzazione della posizione sull'estero nel contesto del programma dell'FMI; iii) favorire e incoraggiare le iniziative delle autorità tunisine per dare attuazione alle misure indicate nel piano d'azione UE-Tunisia nel quadro della PEV; iv) sostenere gli interventi di riforma strutturale volti a migliorare la gestione macroeconomica generale, a rafforzare la governance economica e la trasparenza e a migliorare le condizioni di sostenibilità della crescita.

È previsto che l'erogazione dell'assistenza si articoli in tre rate di prestito: la prima (90 milioni di EUR) sarà versata a metà 2014; la seconda (80 milioni di EUR), subordinata all'attuazione di una serie di misure, potrebbe essere erogata verso fine 2014; la terza e ultima rata (80 milioni di EUR) potrebbe essere messa a disposizione, ferma restando l'attuazione delle misure previste, nel primo semestre 2015. L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario sono applicabili disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

Come di solito avviene nel quadro dell'assistenza macrofinanziaria, i pagamenti saranno subordinati ai risultati positivi delle valutazioni del programma previste dall'accordo finanziario con l'FMI (accordo stand-by). Inoltre, la Commissione e le autorità tunisine concorderanno specifiche misure di riforma strutturale in un protocollo d'intesa. Fra gli obiettivi della Commissione vi sono le riforme strutturali volte a migliorare la gestione macroeconomica generale e le condizioni di sostenibilità della crescita (ad esempio, riforme mirate alla trasparenza e all'efficienza della gestione delle finanze pubbliche, riforme di bilancio, riforme volte a rafforzare la rete di previdenza sociale, riforme del mercato del lavoro e riforme volte a migliorare il quadro normativo degli scambi commerciali e degli investimenti).

La decisione di erogare l'intera assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti è giustificata dal livello degli indicatori di sviluppo (misurato dal reddito pro capite) e di debito del paese; è inoltre coerente con il trattamento riservato alla Tunisia dalla Banca mondiale e dall'FMI. In effetti la Tunisia non soddisfa i criteri di ammissibilità dei finanziamenti dell'Associazione internazionale per lo sviluppo o del fondo fiduciario dall'FMI per la riduzione della povertà e la crescita.

· Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le ragioni principali sono da ricondurre alle restrizioni di bilancio a livello nazionale e alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare l'effetto di scala e l'efficienza dell'aiuto.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

Secondo quanto rilevato dalla Commissione in base alle stime dell'FMI nel quadro dell'accordo stand-by, l'importo dell'assistenza corrisponde al 10,8% del fabbisogno di finanziamento residuo per il 2014-2015. Data l'assistenza promessa alla Tunisia da altri donatori e creditori bilaterali e multilaterali, questa ripartizione degli oneri è considerata appropriata per l'Unione europea.

· Scelta degli strumenti

Il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati o sufficienti per conseguire gli obiettivi macroeconomici illustrati in precedenza. Il principale valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di ridurre la pressione finanziaria esterna e di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche promuovendo una bilancia dei pagamenti e una posizione di bilancio sostenibili, nonché un quadro propizio alle riforme strutturali. Contribuendo a mettere in atto un quadro generale adatto alle politiche macroeconomiche e strutturali, l'assistenza macrofinanziaria può migliorare l'efficacia delle azioni finanziate in Tunisia nell'ambito di altri strumenti finanziari dell'UE più specificatamente mirati.

Il programma proposto rafforzerà l'impegno di riforma e l'aspirazione del governo a relazioni più strette con l'UE. Questo risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie all'appropriata condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio, il programma segnalerà agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che si avviano decisamente sulla strada delle riforme politiche.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L'assistenza prevista sarebbe fornita in forma di prestito e dovrebbe essere finanziata con un'operazione di assunzione di prestito che la Commissione condurrà a nome dell'UE. Le spese dell'assistenza a carico del bilancio corrisponderanno alla dotazione, ad un tasso del 9%, degli importi erogati nel Fondo di garanzia per i prestiti esterni dell'UE, dalla linea di bilancio 01 03 06 ("Dotazione del Fondo di garanzia")[2]. Nell'ipotesi che la prima e la seconda rata del prestito siano erogate nel 2014, per un importo complessivo di 170 milioni di EUR, e la terza nel 2015 per un importo di 80 milioni, secondo le regole che disciplinano il meccanismo del Fondo di garanzia la dotazione s'iscriverà nei bilanci 2016-2017.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

· Clausola di riesame/revisione/temporaneità

La proposta comprende una clausola di temporaneità. L'assistenza macrofinanziaria proposta sarebbe messa a disposizione per due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa.

2013/0416 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea[3],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

(1)       Le relazioni tra l'Unione europea ("Unione") e la Repubblica tunisina ("Tunisia") si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Tunisia, dall'altro, è entrato in vigore il 1° marzo 1998. In virtù di tale accordo, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese mediterraneo ad instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione della politica europea di vicinato, il più recente dei quali, in fase di discussione, riguarderà il periodo 2013-2017.

(2)       L'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010, noti come "primavera araba", e dalle turbolenze regionali che ne sono conseguite, in particolare nella vicina Libia. Tali eventi uniti alla debolezza della congiuntura economica mondiale, in particolare la recessione nella zona euro (principale partner commerciale e finanziario della Tunisia), hanno avuto effetti molto pesanti sull'economia tunisina causando un rallentamento della crescita e comportando un grave disavanzo esterno e di bilancio.

(3)       Dopo che, il 14 gennaio 2011, il presidente Ben Ali è stato destituito, il 23 ottobre 2011 si sono tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche, sfociate nell'insediamento dell'Assemblea costituente nazionale; sebbene la transizione politica non sia scevra di difficoltà, gli sforzi dei principali attori politici convergono sulla necessità di attuare le riforme che permettano l'evoluzione verso un regime pienamente democratico.

(4)       Dall'inizio della primavera araba, l'Unione ha dichiarato in diverse occasioni il proprio impegno a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno è stato ribadito nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia che si è tenuta nel novembre 2012. Il sostegno finanziario dell'Unione al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(5)       L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna del beneficiario e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

(6)       Nell'aprile 2013 le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo stand-by non cautelare di durata triennale ("programma FMI") per un importo pari a 1 150 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia. Gli obiettivi del programma dell'FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l'attuazione di vigorose misure di risanamento è coerente con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(7)       L'Unione ha messo a disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, nello stesso periodo sono stati stanziati al paese 155 milioni di EUR nell'ambito del programma "Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva" (SPRING).

(8)       Dato l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2013 la Tunisia ha chiesto l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(9)       In quanto paese interessato dalla PEV, la Tunisia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(10)     Dato che la bilancia dei pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla Tunisia ("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(11)     L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Tunisia, sostenendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)     La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(13)     È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(14)     L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Tunisia. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(15)     È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(16)     È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento delle condizioni preliminari che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

(17)     Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da questa fornita, la Tunisia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli della Commissione e verifiche contabili della Corte dei conti europea.

(18)     L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(19)     Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(20)     È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(21)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(22)     L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.           L'Unione mette a disposizione della Tunisia assistenza macrofinanziaria ("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") per un importo massimo di 250 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma dell'FMI.

2.           L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è di 15 anni.

3.           L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Tunisia, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Tunisia e nel piano d'azione UE-Tunisia per il periodo 2013-2017 approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.

4.           L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.           Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio[6].

Articolo 3

1.           La Commissione concorda con le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali sarà subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa ("protocollo d'intesa") comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI.

2.           Dette condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

3.           Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine.

4.           La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, accertandosi anche che le politiche economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.           Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.           A copertura degli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove occorra, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio[7].

3.           La Commissione dispone l'erogazione delle rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

(a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2;

(b) la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

(c) l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

4.           Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5.           L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.

Articolo 5

1.           Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.           Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.           Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.           Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia.

5.           La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.           L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[9].

2.           L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.           Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità tunisine contengono disposizioni:

(a) che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

(b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 988/95 del Consiglio[10], al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[11] e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12];

(c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

(d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti europea a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

(e) che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.           Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.           Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:

(a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

(b) valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.           Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e la misura in cui essa ha contribuito agli obiettivi previsti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                                                      Per il Consiglio

Il presidente                                                                             Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[13]

Settore:         Titolo 01 — Affari economici e finanziari

Attività:        03 — Questioni economiche e finanziarie internazionali

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

"Promuovere la prosperità al di là dell'Unione europea"

Le principali aree delle attività concernenti la DG ECFIN riguardano:

1. il sostegno all'attuazione della politica europea di vicinato approfondendo l'analisi economica nonché rafforzando il dialogo politico e la consulenza sugli aspetti economici dei piani d'azione;

2. lo sviluppo, il monitoraggio e l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi partner, in collaborazione con le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1 Fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi allo scopo di porre fine alla crisi delle rispettive bilance dei pagamenti e di ristabilire la sostenibilità del loro debito estero

Attività ABM/ABB interessate Relazioni economiche e finanziarie internazionali, governance mondiale

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

L'assistenza proposta a favore della Repubblica tunisina ("Tunisia") consiste in un prestito UE di importo pari a 250 milioni di EUR volto a contribuire a una maggiore sostenibilità della bilancia dei pagamenti. L'assistenza, che sarà erogata in tre rate, aiuterà il paese a superare le difficoltà economiche e sociali provocate dalle turbolenze interne e regionali. Essa favorirà nel contempo l'attuazione di riforme strutturali volte ad aumentare la crescita economica sostenibile e a migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Le autorità dovranno riferire ai servizi della Commissione su una serie di indicatori a scadenze regolari e presentare una relazione completa sul rispetto delle condizioni concordate prima dell'erogazione della seconda e della terza rata dell'assistenza.

Dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative in Tunisia, che sarà svolta in vista della presente operazione, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche. Anche la delegazione dell'UE in Tunisia riferirà regolarmente sulle questioni legate al monitoraggio dell'assistenza. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale per usufruire delle conoscenze derivanti dalle loro attività in corso in Tunisia.

La proposta di decisione prevede la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale comprensiva di una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata alla realizzazione soddisfacente dell'accordo stand-by concluso tra la Tunisia e l'FMI. Inoltre, la Commissione concorderà con le autorità tunisine le condizioni specifiche, elencate in un protocollo d'intesa, che dovranno essere soddisfatte prima dell'erogazione della seconda e della terza rata.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Aiutando il paese a superare lo shock economico provocato dalle turbolenze interne e regionali, l'assistenza macrofinanziaria proposta contribuirà a promuovere la stabilità macroeconomica, le riforme economiche e il progresso politico nel paese. Integrando le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dall'UE e da altri donatori, contribuirà a rafforzare l'efficacia complessiva del pacchetto di sostegno finanziario concordato dalla comunità dei donatori internazionali all'indomani della crisi.

Il programma proposto rafforzerà l'impegno di riforma e l'aspirazione del governo a relazioni più strette con l'UE. Questo risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie all'appropriata condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio, il programma segnalerà agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a sostenere, nei momenti di difficoltà economiche, i paesi che si avviano decisamente sulla strada delle riforme politiche.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dal 2004 sono state svolte quindici valutazioni ex post sulle operazioni di assistenza macrofinanziaria, dalle quali risulta che le operazioni di assistenza macrofinanziaria contribuiscono, sebbene a volte indirettamente e in maniera modesta, al miglioramento della sostenibilità esterna, alla stabilità macroeconomica e all'attuazione di riforme strutturali nel paese beneficiario. Nella maggior parte dei casi le operazioni di assistenza macrofinanziaria hanno avuto un effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti del paese beneficiario e hanno contribuito ad allentare i vincoli di bilancio. Hanno anche portato ad una crescita economica leggermente maggiore.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L'UE è fra i maggiori donatori della Tunisia: ha messo a disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 a titolo del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme politiche ed economiche del paese. Inoltre, nello stesso periodo sono stati stanziati al paese 140 milioni di EUR nell'ambito del programma SPRING.

Il principale valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti UE risiede nella capacità di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio sostenibili, nonché un quadro propizio alle riforme strutturali. Tale assistenza non fornisce un sostegno finanziario sistematico, né è destinata a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari, cessa infatti non appena la situazione finanziaria esterna del paese sia ricondotta su un percorso sostenibile, per essere successivamente sostituita dagli strumenti UE di aiuto della cooperazione ordinaria.

L'assistenza macrofinanziaria è inoltre intesa quale complemento degli interventi delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare del programma di aggiustamento e di riforma sostenuto dall'accordo stand-by con l'FMI e dal prestito per la politica di sviluppo della Banca mondiale.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X Proposta/iniziativa della durata di 2,5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa, come stabilito nell'articolo 1, paragrafo 4, della decisione

X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017

1.7.        Modalità di gestione previste[14]

X Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'assistenza ha carattere macroeconomico ed è concepita in linea con il programma economico sostenuto dall'FMI. I servizi della Commissione monitoreranno l'intervento basandosi sui progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo stand-by e delle misure di riforma specifiche che saranno concordate con le autorità tunisine in un protocollo d'intesa (cfr. anche punto 1.4.4).

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

L'operazione di assistenza macrofinanziaria proposta presenta rischi fiduciari nonché rischi legati alle politiche attuate e alla situazione politica generale.

Vi è il rischio che l'assistenza macrofinanziaria, che non è finalizzata a coprire spese specifiche, possa essere usata in modo fraudolento. In termini generali, tale rischio dipende da fattori quali la qualità dei sistemi di gestione nella Banca centrale e nel Ministero delle finanze e l'adeguatezza delle capacità di revisione contabile interna ed esterna.

Un altro rischio grave dell'operazione è dovuto all'incertezza economica e politica della regione, in particolare in Libia, che ha dirette ricadute sull'economia tunisina. Sul versante interno, il rischio principale è l'instabilità collegata alle difficoltà del processo di riforme politiche ed economiche. La piena attuazione delle misure di riforma e stabilizzazione sostenute dalla comunità internazionale, compresa l'operazione di assistenza macrofinanziaria proposta, potrebbe essere messa a rischio dallo scontento sociale.

Infine, sussistono rischi legati a un eventuale indebolimento della congiuntura economica in Europa e nel mondo e a un aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari a livello internazionale.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e revisione contabile effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea.

2.2.3.     Costi e benefici dei controlli e probabile tasso di non conformità

I costi di base per la Commissione relativi ai metodi di verifica e controllo, nonché i costi della valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative svolta preliminarmente all'operazione, figurano nella tabella 3.2.1. Vanno inoltre aggiunti i costi della Corte dei conti europea e di eventuali interventi dell'OLAF. La valutazione operativa non solo aiuta a valutare i rischi di uso fraudolento dei fondi, ma presenta il vantaggio collaterale di offrire informazioni utili sulle riforme necessarie nella gestione delle finanze pubbliche, che si riflettono nella condizionalità dell'operazione. In merito al probabile tasso di non conformità, il rischio (in forma di mancato rimborso del prestito o di uso fraudolento dei fondi) è considerato basso in base all'esperienza maturata nell'assistenza macrofinanziaria fin dalla creazione dello strumento.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Per ridurre il rischio di uso fraudolento saranno adottate diverse misure.

First, the proposed legal basis for macro-financial assistance to Tunisia includes a provision on fraud prevention measures. che saranno specificate in dettaglio nel protocollo d'intesa e nell'accordo di prestito prevedendo una serie di disposizioni su accertamenti, prevenzione delle frodi, revisioni contabili e recupero dei fondi in caso di frodi o corruzione. Si prevede inoltre di subordinare l'assistenza, soprattutto nel settore della gestione delle finanze pubbliche, a specifiche condizioni miranti a migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità.

Secondo, prima che sia raggiunto l'accordo sul protocollo d'intesa i servizi della Commissione, coadiuvati da esperti esterni debitamente incaricati a tal fine, procederanno ad una valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative presso il Ministero delle finanze e la Banca centrale di Tunisia, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. La valutazione determinerà se il quadro di sana gestione finanziaria dell'assistenza macrofinanziaria è sufficientemente efficace in Tunisia, esaminando i seguenti aspetti: struttura e organizzazione gestionale, gestione e controllo dei fondi, sicurezza dei sistemi informatici, capacità di revisione contabile interna ed esterna, indipendenza della Banca centrale. Sulla scorta della valutazione è possibile applicare, con l'accordo delle autorità nazionali, meccanismi specifici relativi alla gestione dei fondi da parte dei beneficiari. Inoltre, l'assistenza è versata su un conto ad hoc presso la Banca centrale di Tunisia.

Infine, l'assistenza sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e revisione contabile effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti europea.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria

01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia[15]

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...…………………...] || Diss./Non diss. ([16]) || di paesi EFTA[17] || di paesi candidati[18] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

4 || 01 03 02 Assistenza macrofinanziaria || Diss. || NO || NO || NO || NO

4 || 01 03 06 Dotazione del Fondo di garanzia || Diss. || NO || NO || NO || NO

01 03 06 — Garanzia dell'Unione europea per prestiti UE raccolti per l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi. Il Fondo di garanzia per le azioni esterne deve essere finanziato in conformità al relativo regolamento e successive modifiche. Secondo tale regolamento gli importi dei prestiti sono basati sulle esposizioni in essere alla fine dell'anno. L'importo della dotazione è calcolato all'inizio dell'esercizio "n" come la differenza tra l'importo obiettivo e le attività nette del Fondo alla fine dell'esercizio "n−1". L'importo della dotazione è introdotto nell'esercizio "n" nel bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un'unica operazione all'inizio dell'esercizio "n+1" a partire dalla "dotazione del Fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 03 06). Di conseguenza, il 9% (massimo 22,5 milioni di EUR) dell'importo effettivamente versato sarà considerato nell'importo obiettivo alla fine dell'esercizio "n−1" ai fini del calcolo della dotazione del Fondo.

La voce di bilancio ("p.m.") che riflette la garanzia di bilancio del prestito sarà attivata solo in caso di effettivo ricorso alla garanzia. Di norma non si prevede un ricorso alla garanzia di bilancio.

¨¨Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: s.o.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 4 || || || [Rubrica: L'UE come partner globale]

DG: <ECFIN> || || || Anno 2013[19] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || ||

Linea di bilancio 01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia || Impegni || (1a) || || || || 15,3 || 7,2 || 22,5

Pagamenti || (2a) || || || || 15,3 || 7,2 || 22,5

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[20] (valutazione operativa ed ex post) || || || || || ||

Linea di bilancio 01 03 02 || Impegni || (3) || 0,05 || || || 0,15 || || 0,20

|| Pagamenti || (3a) || || 0,05 || || 0,05 || 0,10 || 0,20

TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN || Impegni || =1+1a +3 || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7

Pagamenti || =2+2a +3 || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7

Pagamenti || (5) || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,05 || || || 15,45 || 7,2 || 22,7

Pagamenti || =5+ 6 || || 0,05 || || 15,35 || 7,3 || 22,7

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || || "Spese amministrative"

|| || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE

DG: <…….> || ||

ŸRisorse umane || 0,030 || 0,028 || 0,021 || 0,010 || 0,016 || 0,105

ŸAltre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,010 || || || 0,040

TOTALE DG ECFIN || Stanziamenti || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || 0,145

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || 0,145

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2013[21] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,095 || 0,043 || 0,031 || 15,46 || 7,216 || 22,845

Pagamenti || 0,045 || 0,093 || 0,031 || 15,36 || 7,316 || 22,845

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– X La proposta/iniziativa comporta l'uso di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || || || || || ||

||

|| || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[22] || || || || || || || || || || ||

|| || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || ||

|| Tipo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

— Risultato 1 || Valutazione operativa || 1 || 0,05 || || || || || || || || || 1 || 0,05

— Risultato 2 || Valutazione ex post || || || || || || || 1 || 0,15 || || || 1 || 0,15

— Risultato 3 || Dotazione del Fondo di garanzia || || || || || || || 1 || 15,3 || 1 || 7,2 || 2 || 22,5

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || 1 || 0,05 || || || || || 2 || 15,45 || 1 || 7,2 || 4 || 22,7

COSTO TOTALE || 1 || 0,05 || || || || || 2 || 15,45 || 1 || 7,2 || 4 || 22,7

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2013[23] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,030 || 0,028 || 0,021 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,105

Altre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,010 || || || || || || 0,040

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,145

Esclusa la RUBRICA 5[24] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || ||

TOTALE || 0,045 || 0,043 || 0,031 || 0,010 || 0,016 || || || || 0,145

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

ŸPosti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) ||

01 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,227 || 0,212 || 0,159 || 0,076 || 0,121 || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || ||

ŸPersonale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[25]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[26] || — in sede || || || || || || || ||

— nelle delegazioni || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

TOTALE || 0,227 || 0,212 || 0,159 || 0,076 || 0,121 || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Capo unità: controllare e gestire l'operazione, approvare le relazioni di verifica dell'accordo di prestito, condurre missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità. Responsabile geografico: elaborare il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le istituzioni finanziarie internazionali, tenere i contatti con gli esperti esterni ai fini della valutazione operativa e della valutazione ex post, effettuare missioni di verifica, elaborare rapporti di servizio della Commissione e predisporre le procedure della Commissione relative alla gestione dell'assistenza.

Personale esterno || s.o.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

[1]               Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan; progetto di decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania, con adozione prevista per il dicembre 2013.

[2]               Dal bilancio 2014 la linea di bilancio 01 04 01 14 diventa 01 03 06.

[3]               GU C […], […], pag. […].

[4]               Posizione del Parlamento europeo del … 2012 e decisione del Consiglio del … 2012.

[5]              Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[6]               Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

[7]               Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

[8]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[9]               Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

[10]             Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

[11]             Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

[12]             Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[13]             ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[14]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[15]             Dal bilancio 2014 la linea di bilancio 01 04 01 14 diventa 01 03 06.

[16]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[17]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[18]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[19]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[20]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[22]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

[23]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[24]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[25]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[26]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").