23.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/22


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 108/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA/DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«HUILE D’OLIVE DE HAUTE-PROVENCE»

N. UE: FR-PDO-0105-01340 — 27.5.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat AOP Huile d’olive de Haute-Provence

Chambre d’Agriculture

Avenue Charles Richaud

04700 Oraison

FRANCE

Tel. +33 492305787

Fax +33 492787000

Email: contact@aochuiledolive-hauteprovence.com

Il «sindacato DOP Huile d’olive de Haute-Provence», sindacato professionale disciplinato dalla legge del 21 marzo 1884 modificata, è formato da produttori di olive e da trasformatori (circa 400 operatori) e ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro (controlli, dati di riferimento delle autorità competenti e delle strutture di controllo, legame)

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare di una DOP/IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

Modifica del disciplinare di una DOP/IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto è stata riesaminata e completata al fine di tener maggiormente conto delle particolarità del prodotto stesso, delle sue caratteristiche analitiche e sensoriali:

il colore dell’olio d’oliva è precisato (aspetto visivo giallo con riflessi verdi che scompaiono progressivamente) per indicare che il colore verde dell’olio può attenuarsi col passare del tempo, segnatamente a causa della degradazione dei pigmenti clorofilliani contenuti nell’olio,

esclusivamente nell’intento di preservare in modo ottimale la qualità dell’olio d’oliva, il tasso massimo di acidità libera è stato abbassato a 0,8 g/100 g mentre prima era pari a 1 g/100 g. Le analisi fisico-chimiche effettuate nell’ambito del controllo della denominazione d’origine hanno mostrato che gli oli non superavano tali tassi,

le caratteristiche aromatiche sono precisate in base a test sensoriali effettuati dal gruppo richiedente e dal Centre technique de l’Olivier (CTO): a livello olfattivo, si precisa che gli aromi dominanti possono essere combinati o da soli. Vengono aggiunti gli aromi di banana, di erba tagliata da poco e di mandorla fresca, sono eliminati invece quelli di pera. A livello gustativo si precisa che i sapori predominanti sono quelli di carciofo crudo e vi si aggiungono sapori secondari, combinati o da soli, di banana, di erba, di mela e di mandorla fresca,

i livelli di amaro (≥ 1 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale — COI) e di piccante (≥ 2 sulla scala organolettica del COI) vengono definiti e introdotti nel disciplinare. Essi si applicano anteriormente alla prima commercializzazione e precisano così i concetti di «ardence» ma anche di «dolce» e di «leggermente amaro» inizialmente indicati.

Inoltre, al fine di preservare la qualità del prodotto destinato ai consumatori, l’indice di perossido è stato abbassato a 15 mEq O2 per kg di olio al massimo anziché 20 come era inizialmente.

Il limite per l’indice K270 è stato soppresso in quanto tale parametro è fortemente correlato all’acidità e all’indice di perossido. La sua soppressione non incide quindi sulla qualità né sulle caratteristiche precipue dell’olio nella misura in cui i valori massimi autorizzati di acidità e di indice di perossido sono definiti.

L’indicazione del carattere «vergine» dell’olio è soppressa; questo carattere è infatti connesso alle caratteristiche analitiche dell’olio e l’olio può anch’esso essere «vergine» o «extra vergine».

Zona geografica

I confini della zona geografica della denominazione non sono stati modificati ma è stata precisata la sua definizione. Queste precisazioni consistono nell’introduzione dell’elenco esauriente dei comuni prescelti all’interno della zona geografica (comuni raggruppati, quando ciò era possibile, per cantone, nel documento unico).

Le modalità di identificazione delle particelle sono state altresì precisate nel disciplinare, conformemente alle nuove procedure nazionali.

Inoltre, le fasi che devono avere luogo nella zona geografica della denominazione sono state chiarite: «l’insieme delle operazioni a partire dalla produzione delle olive fino all’elaborazione dell’olio d’oliva è realizzato nell’ambito della zona geografica».

Prova dell’origine

In considerazione delle evoluzioni legislative e normative nazionali, la rubrica «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata modificata e riunisce ormai soltanto gli obblighi in materia di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto ed al follow-up delle condizioni di produzione. È stato introdotto anche il riferimento alle modalità di controllo. L’insieme degli elementi relativi alla storia e alla notorietà del prodotto inizialmente figuranti in questa rubrica del disciplinare sono stati soppressi.

Metodo di ottenimento

La frase introduttiva «L’olio deve provenire da olive raccolte negli uliveti indentificati, siti nella zona geografica di produzione delimitata. I criteri di identificazione delle particelle escludono le zone inadatte ad un’oleicoltura di qualità.» è stata soppressa da questa rubrica del disciplinare in quanto la procedura di identificazione parcellare era sviluppata nella rubrica «Zona geografica» dello stesso disciplinare.

Varietà autorizzate: i concetti di «varietà principali» e di «varietà secondarie» sono soppressi nella misura in cui le percentuali minime o massime di presenza delle diverse varietà sono stabilite.

La percentuale massima (5 %) di presenza delle varietà dette «impollinatrici» nonché il loro modo di impianto (disperse all’interno della particella presa in considerazione) sono del resto precisate, il che contribuisce a garantire l’origine varietale dell’olio d’oliva auspicata.

Per evitare qualsivoglia interpretazione del controllo, si precisa anche il modo in cui è apprezzata la conformità dell’impianto varietale dell’azienda relativa al rispetto delle percentuali fissate: «la conformità dell’impianto varietale è valutata sull’insieme delle particelle che producono la denominazione d’origine, tranne per quanto riguarda le varietà impollinatrici per le quali la proporzione è valutata su ciascuna particella presa in considerazione».

Si precisa altresì che, fra le varietà inzialmente citate, le varietà colombale, estoublaisse, filaïre, grappier e rosée-du-Mont-d’Or fanno parte delle varietà cosiddette «locales anciennes» in quanto il loro impianto è anteriore alla gelata del 1956 ma rappresentate da un numero di alberi significativi nell’ambito della zona di produzione.

Varietà aglandau: il termine fissato nel 2014, inizialmente indicato nella scheda sintetica e nel disciplinare per ottenere la percentuale minima dell’80 % della varietà principale, è soppresso, in quanto detto termine è stato raggiunto.

Densità di impianto: la disposizione iniziale «ogni singolo albero deve disporre di una superficie minima di 24 metri quadrati» è stata chiarita e completata onde evitare qualsivoglia ambiguità ed agevolare i controlli. Così, il termine «pied» è sostituito da «albero», più corretto; si precisano le modalità di calcolo della densità (la «superficie si ottiene moltiplicando le due distanze tra i filari e lo spazio tra gli alberi»), segnatamente nel caso degli impianti cosiddetti «a terrazza» (la distanza minima fra gli alberi tiene conto della misura dell’altezza della terrazza) e si introduce anche una distanza minima fra gli alberi (quattro metri).

Colture intercalari: viene introdotto il divieto delle colture intercalari nei frutteti tutelati dalla DOP onde evitare la concorrenza con gli olivi, segnatamente quando si tratta di piante giovani. Tuttavia, e conformemente agli usi locali, la presenza — ritenuta priva di conseguenze sulla qualità finale del prodotto — di alberi da frutto dispersi nell’uliveto, è autorizzata purché il loro numero non sia superiore al 5 % del numero di alberi della particella considerata.

Potatura: si aggiungono informazioni sulle buone pratiche della potatura: eliminazione della legna di potatura dagli uliveti prima della raccolta successiva con la possibilità di triturarla sul posto.

Irrigazione: la data limite di irrigazione, inizialmente fissata per data di invaiatura di ogni varietà, è sostituita da una data fissa, il 30 settembre, onde facilitare l’applicazione e il controllo.

Inizio della produzione degli alberi: a fini di chiarezza redazionale, si precisa che l’età di ingresso in produzione delle piante della denominazione d’origine, fissata a cinque anni, si intende «dopo l’impianto dell’albero sulla particella» (particella della denominazione d’origine).

Resa: le modalità di calcolo della resa sono state precisate onde evitare qualsiasi interpretazione. Si indica così che tale resa è calcolata rispetto alla «produzione raccolta» (e non la produzione totale dell’albero inclusiva delle olive cadute a terra non raccolte e che non beneficiano della denominazione), «indipendentemente dalla destinazione delle olive» e «in media» nell’azienda.

Raccolta: si introducono diverse disposizioni relative al raccolto: modalità di apertura e di chiusura della campagna di raccolto tali da garantire che le olive vengano raccolte quando hanno raggiunto lo stadio di maturità desiderato, tecniche di raccolto utilizzate (mezzi meccanici di raccolto autorizzati, divieto dell’utilizzo di reti cosiddette «permanenti») capaci di perpetuare le usanze locali che favoriscono la produzione di un olio di qualità a partire da olive sane che conservano la propria integrità.

Maturità e qualità sanitaria delle olive trasformate e date di consegna: onde garantire la specificità del prodotto connessa, fra l’altro, allo stato di maturità delle olive raccolte, il livello di maturità delle olive trasformate è precisato in funzione del periodo di raccolta tradizionale delle olive nella regione Haute-Provence: le partite non contengono più del 30 % di olive nere.

La disposizione relativa al carattere sano delle olive trasformate è completata dalla definizione delle soglie massime di olive che presentano difetti: «la proporzione complessiva di olive guaste, beccate da uccelli, danneggiate dal gelo o con macchie marroni è inferiore al 10 % del numero di olive di ogni partita utilizzata. Le olive ammuffite o fermentate non possono beneficiare della denominazione d’origine». Questa disposizione intende chiarire il concetto di «olive sane» allo scopo di garantire ulteriormente la qualità finale del prodotto.

I tempi «raccolta-consegna» e «raccolta-molitura» sono stati ridotti rispettivamente a 3 giorni ed a 6 giorni al massimo anziché 4 e 7 giorni in modo da tener conto delle consuetudini attuali che favoriscono la produzione di un olio di qualità.

Estrazione dell’olio: la temperatura massima della pasta di olive è ridotta a 27 °C anziché 30 °C (in tutti i punti della catena di trasformazione) per tener conto dell’evoluzione della normativa relativa alla dicitura «pressione a freddo».

I procedimenti e i trattamenti autorizzati sono elencati («non è autorizzato alcun trattamento precedente all’estrazione, se non il lavaggio e lo snocciolamento, e posteriore all’estrazione, a parte la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione»), chiarendo così la possibilità di snocciolamento delle olive prima dell’estrazione dell’olio.

Si precisa che l’«Huile d’olive de Haute-Provence» proviene da un insieme di varietà, nelle stesse proporzioni di quelle definite negli uliveti. La produzione di olio monovarietale aglandau è autorizzata.

Etichettatura

Le diciture relative all’etichettatura, specifiche della denominazione, sono state rese conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il ricorso al simbolo DOP dell’Unione europea nonché alla denominazione «denominazione d’origine protetta» figura a titolo delle diciture obbligatorie di etichettatura dei prodotti a denominazione d’origine «Huile d’olive de Haute-Provence».

Altro: controlli, aggiornamento dei dati di riferimento delle strutture di controllo e quelli del gruppo e legame

Tenuto conto delle evoluzioni legislative e normative nazionali, la rubrica «Requisiti nazionali» si presenta sotto forma di una tabella dei principali punti da controllare, dei valori di riferimento e del metodo di valutazione.

Rubriche «riferimenti relativi alle strutture di controllo» e «servizio competente dello Stato membro»: il nome e i dati di riferimento delle strutture ufficiali di controllo nonché quelli del gruppo richiedente sono stati aggiornati.

Legame: gli elementi legati alla storia della denominazione, eliminati dalla rubrica «Prova dell’origine», sono reinseriti, parzialmente, nella rubrica «legame con la zona geografica» riformulata in modo da spiegare in maniera più particolareggiata le specificità della zona geografica, quelle del prodotto e il legame causale fra le specificità della zona geografica e le specificità del prodotto.

DOCUMENTO UNICO

«HUILE D’OLIVE DE HAUTE-PROVENCE»

N. UE: FR-PDO-0105-01340 — 27.5.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Huile d’olive de Haute-Provence»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5 — Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Huile d’olive de Haute-Provence» è un olio d’oliva caratterizzato dai seguenti elementi:

un aspetto visuale giallo con riflessi verdi che scompaiono progressivamente,

un’intensità olfattiva dominata da aromi, combinati o da soli, di carciofo crudo, di mele, di banana, di erba tagliata di fresco, di mandorla fresca,

sotto il profilo gustativo, da una delicatezza e da sapori dominanti di carciofo crudo, nonché da sapori secondari, combinati o da soli, di banana, di erba, di mela, di mandorla fresca.

Anteriormente alla prima immissione in commercio, il livello di piccante (denominato «ardence» nel seguito del documento) è superiore o pari a 2, quello di amaro è superiore o pari a 1 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

L’acidità libera, espressa in acido oleico, è pari ad un massimo di 0,8 grammi per 100 grammi di olio d’oliva. Nella fase della prima commercializzazione, l’indice di perossido è di 15 milliequivalenti di ossigeno perossido per 1 kg di olio d’oliva.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’«Huile d’olive de Haute-Provence» è elaborato a partire da olive delle seguenti varietà:

Aglandau (80 a 100 %),

Picholine, Bouteillan, Tanche e varietà locali tradizionali (varietà d’impianto presenti prima della gelata del 1956, rappresentate da un numero significativo di alberi nella zona di produzione) (0 a 20 %).

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni dalla produzione della materia prima fino all’elaborazione dell’olio d’oliva devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

L’etichettatura degli oli che beneficiano della denominazione d’origine «Huile d’olive de Haute-Provence» comporta:

il nome della denominazione «Huile d’olive de Haute-Provence» e la dicitura «denominazione d’origine protetta».

Queste diciture sono raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta. Esse sono presentate in caratteri ben visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da spiccare sullo sfondo sul quale sono stampate in modo che tali diciture si distinguano nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dai disegni,

il simbolo DOP dell’Unione europea.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende i seguenti comuni:

dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence:

i comuni di Digne-les-Bains, Entrepierres, Revest-des-Brousses, Simiane-la-Rotonde, Sisteron,

i comuni dei cantoni di Digne-les-Bains-Ouest ad eccezione dei comuni di Le Castellard-Mélan, Hautes-Duyes e Thoard, Forcalquier, Manosque-Sud-Est, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Ouest, Les Mées, Mézel ad eccezione del comune di Majastres, Moustiers-Sainte-Marie ad eccezione del comune di La Palud-sur-Verdon, Peyruis, Reillanne, Riez, Saint-Étienne-les-Orgues ad eccezione dei comuni di Lardiers e di Saint-Étienne-les-Orgues, Valensole, Volonne.

Dipartimento delle Bouches-du-Rhône: Jouques, Saint-Paul-lès-Durance.

Dipartimento del Var: Ginasservis, Rians, Saint-Julien, Vinon-sur-Verdon.

Dipartimento di Vaucluse: La Bastide-des-Jourdans, Beaumont-de-Pertuis, Grambois, Mirabeau, Peypin-d’Aigues, Vitrolles-en-Lubéron.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Le caratteristiche determinanti della zona geografica della denominazione sono, da un lato, l’unità geografica che costituisce la Vallée de la Durance e, dall’altro, la sua posizione elevata (da 400 a 750 m).

I terreni della zona geografica possiedono caratteristiche comuni, ovvero la ricchezza di sassi (puddinghe dell’Oligoceno, ciottoli, elementi spigolosi e appiattititi costituiti spesso da gelifratti) e il tenore di calcare (tutti i terreni sono carbonatici).

La Haute-Provence presenta inoltre un clima di tipo mediterraneo provenzale con influenza continentale, caratterizzato da estati caldi e asciutte ma anche con temperature notturne ed invernali talvolta basse e nettamente negative, variazioni termiche annuali molto elevate (in media fra 17 °C e 18 °C) nonché escursioni giornaliere notevoli e fenomeni di inversione di temperatura.

La coltivazione dell’olivo nelle Alpi della Haute-Provence è già citata nel Medio Evo. Essa raggiunge la sua massima diffusione tra il XVIII e il XIX secolo, periodo durante il quale resiste meglio che altrove alle forti gelate.

I produttori hanno saputo selezionare, nel corso dei secoli, le varietà più adatte al clima locale, segnatamente l’Aglandau, che è diventata poi la varietà predominante. L’olivo è coltivato su terrazze adibite allo scopo (successione di particelle pressoché orizzontali, separate da muri di sostegno a secco, senza collante, che permettono di contenere la pendenza naturale del terreno). Le olive sono tradizionalemente raccolte quando sono ancora verdi, durante il mese di novembre, in un arco di tempo relativamente breve, ovvero 55 giorni al massimo, sull’intero territorio della zona geografica.

L’«Huile d’olive de Haute-Provence», grazie alla sua reputazione e alla sua qualità, è molto apprezzato dai consumatori. Da moltissimo tempo la qualità dell’«Huile d’olive de Haute-Provence» è riconosciuta e regolarmente premiata in occasione di diversi concorsi a livello locale, regionale o nazionale.

Specificità del prodotto

La specificità dell’«Huile d’olive de Haute-Provence» è dovuta soprattutto all’utilizzo prevalente della varietà Aglandau che rappresenta l’80 -100 % delle varietà costitutive dell’olio in parola. L’olio così ottenuto è di buona struttura, fine e ricco di aromi caratterizzati dal carciofo crudo, dalla mela, dalla banana, dall’erba appena tagliata e dalla mandorla fresca. Generalmente, la cosiddetta ardence, accentuata, supera il gusto di amaro ed il suo colore giallo dai riflessi verdi è tipico, soprattutto all’inizio della campagna.

Legame causale

Il rilievo, imposto dall’altitudine della zona geografica, nonché le caratteristiche del clima mediterraneo soggetto a influenza continentale di questa zona, impongono principalmente la coltivazione a «terrazza» dell’olivo. I muri di sostegno delle terrazze, realizzati a secco, permettono di drenare il terreno nei periodi umidi ma anche di ricaricarli di acqua nei periodi di siccità (per condensazione dell’umidità dell’aria che si forma durante la notte). Questi muretti riescono a regolare la temperatura grazie alla loro capacità di immagazzinare l’energia solare, proteggendo così il raccolto dai primi freddi nonché la perennità dell’olivo talvolta minacciata durante i periodi più freddi della zona geografica, in genere durante il mese di febbraio. I terreni, ricchi di pietre, carbonatici, di matrice fine franco-sabbiosa, caratteristici della zona geografica, sono particolarmente favorevoli alla coltivazione dell’olivo che predilige i terreni aerati e ben drenati. La combinazione delle caratteristiche di terreni e clima ha esercitato, nel corso dei secoli, una pressione di selezione varietale nella quale si è imposta la varietà Aglandau. In effetti, malgrado la loro maturazione tardiva, le olive della varietà Aglandau raccolte nel mese di novembre resistono bene alle gelate che si verificano in piena fase di raccolta. Gelate di intensità eccezionale (da due a tre nell’arco di un secolo) hanno progressivamente garantito il successo dell’Aglandau. Questa varietà è presente quasi dappertutto nella Provenza ma è nettamente predominante soltanto nella Haute-Provence.

La presenza dell’Aglandau, negli oliveti come nella composizione dell’olio, nella misura minima dell’80 % delle varietà presenti, ha un’influenza determinante sulle caratteristiche dell’olio e lo distingue nettamente dagli altri oli. Il frutto di questa varietà presenta, in effetti, nonostante la maturazione tardiva, uno scarso contenuto idrico ed una concentrazione di olio, al momento del raccolto, che gli assicurano una buona resistenza alle prime gelate autunnali che non alterano la qualità dell’olio. Le olive vengono tuttavia raccolte prima delle gelate intense che spesso si verificano durante le ultime due settimane di dicembre. Ciò fa sì che la proporzione di olive ancora verdi sia spesso rilevante al momento della raccolta. La clorofilla che essa apporta, liposolubile, conferisce all’olio, nelle prime settimane successive alla sua trasformazione, i suoi caratteristici riflessi verdi. Con l’andare del tempo l’olio perde progressivamente questi riflessi verdi senza che le sue caratteristiche organolettiche ne siano alterate, e va assumendo, in un secondo momento, riflessi dorati. In effetti i pigmenti clorofilliani si degradano sotto l’effetto della luce. Gli oli sono ricchi altresì in polifenoli, fattori di ardence e di amaro, che assicurano oltretutto una buona conservazione di questi oli nel tempo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5703c586-9a23-41bb-8b07-0b449c7ecead


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.