25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/48 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
(2018/C 387/09)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Articolo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Obiettivo e ambito di applicazione |
Obiettivo e ambito di applicazione |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma. |
3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma. |
Motivazione
Limitare l’ambito di applicazione della direttiva avrebbe un impatto negativo sulle grandi cooperative o le organizzazioni di produttori (OP) che non rispondono ai criteri delle PMI, non permettendo a queste ultime di essere protette dalle pratiche commerciali sleali. Tali OP o cooperative non hanno certamente lo stesso potere negoziale dei loro acquirenti, data la concentrazione a valle della catena di approvvigionamento. Inoltre, tale eventualità risulterebbe in netto contrasto con gli sforzi di lungo termine della Commissione volti a concentrare l’offerta tramite l’applicazione dell’OCM (organizzazione comune dei mercati), penalizzando indirettamente le OP che non rispondono alla definizione di PMI. Infine nemmeno le pratiche commerciali sleali che subirebbe un fornitore industriale (ad esempio un’impresa di medie dimensioni che vende prodotti ad alta intensità agricola) da parte di un distributore sarebbero interessate dal divieto di pratiche commerciali sleali. Limitare l’ambito di applicazione della direttiva non ha pertanto senso da un punto di vista economico, in considerazione della necessaria protezione dei soggetti più vulnerabili lungo la filiera.
Emendamento 2
Articolo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
Definizioni |
Definizioni |
||||
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: |
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: |
||||
«acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un’operazione commerciale. Il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
|
Motivazione
a) |
Poiché la direttiva mira anche a impedire la delocalizzazione degli acquisti senza l’applicazione di nessuna norma, è logico prendere in considerazione gli acquirenti stabiliti nell’Unione europea o al di fuori di essa. |
b) |
Appare importante inserire nella direttiva la definizione di «pratica commerciale sleale», basandosi su un principio sufficientemente aperto. |
Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
Divieto di pratiche commerciali sleali 1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
Divieto di pratiche commerciali sleali 1) Gli Stati membri provvedono affinché almeno le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Motivazione
Le pratiche sleali interessano e ostacolano sia i fornitori di prodotti alimentari deperibili che i fornitori di prodotti alimentari non deperibili. Pertanto l’ambito di applicazione della direttiva deve essere ampliato.
Gli accordi interprofessionali, adottati all’unanimità dei membri, possono prevedere norme diverse da quelle incluse nel progetto di direttiva, in particolare per quanto riguarda i termini di pagamento.
e) |
È opportuno vietare le vendite sottocosto per bloccare la distruzione di valore in ciascuna fase della filiera alimentare. Occorre infatti evitare il fenomeno della guerra dei prezzi, che consente alla grande distribuzione di realizzare margini di guadagno eccessivi su taluni prodotti, in particolare quelli agricoli, in modo da compensare gli sforzi che compiono su taluni loro prodotti di richiamo. |
f) |
Nello stesso spirito, il prezzo pagato ai produttori non deve essere abusivamente basso rispetto al costo di produzione. È inaccettabile che vi siano agricoltori non in grado di vivere del loro lavoro e obbligati a vendere sottocosto. È quindi importante sanzionare gli acquirenti che acquistano a prezzi abusivamente bassi o che fanno acquistare ai loro fornitori materia prima agricola a prezzi abusivamente bassi. Per definire con precisione quando un prezzo di cessione sia abusivamente basso occorre tenere conto dei settori e dei territori. |
g) |
L’obiettivo è sanzionare qualsiasi pagamento che non sia effettuato come corrispettivo di un servizio prestato al fornitore o che risulti sproporzionato rispetto al servizio fornito. Occorre in pratica assicurare che un pagamento a una centrale di committenza europea sia necessariamente giustificato. |
h) |
Il prezzo indicato nel contratto deve essere determinato o determinabile, ovvero le due parti devono essere in grado, per tutta la durata del contratto, di conoscere il prezzo che sarà corrisposto. |
Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 3
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Se l’acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l’acquirente fornisce al fornitore , qualora questi ne faccia richiesta, una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. |
Se l’acquirente chiede un pagamento strettamente legato al servizio prestato nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l’acquirente fornisce al fornitore una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. |
Motivazione
I pagamenti richiesti ai fornitori devono essere strettamente inquadrati e sistematicamente giustificati.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
ritiene che i meccanismi basati sul mercato a garanzia del reddito degli agricoltori debbano essere considerevolmente rafforzati per ridurre gli effetti negativi derivanti dalla forte volatilità dei prezzi agricoli, allo scopo di mantenere l’agricoltura in tutti i territori, incrementare la competitività del settore agricolo e preservare un tessuto rurale dinamico; |
2. |
osserva che la regolazione della volatilità dei prezzi agricoli e la lotta contro le pratiche commerciali sleali (PCS) all’interno della filiera alimentare sono strettamente collegate, in quanto le fluttuazioni dei mercati inaspriscono i rapporti di forza per quanto riguarda la ripartizione del valore aggiunto all’interno delle filiere e i conseguenti compromessi sono per lo più sfavorevoli per i produttori, il cui potere negoziale è limitato, soprattutto a causa della crescente concentrazione delle industrie agroalimentari e, in particolare, della grande distribuzione; |
3. |
plaude a questa iniziativa della Commissione che consiste nel definire una legislazione europea intesa a contrastare le pratiche commerciali sleali, come auspicato nel proprio parere sulla regolazione della volatilità dei prezzi agricoli, nel quale raccomandava di creare una regolamentazione europea specifica contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, come proposto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 [2015/2065 (INI)], in quanto: i contratti permettono una certa ripartizione dei rischi, ma non correggono nel fondo la disuguaglianza tra le parti; le disposizioni antitrust non sono sufficienti per rimediare alle pratiche commerciali sleali e alle disparità nei rapporti di forza tipici delle filiere agroalimentari; i meccanismi di autoregolamentazione degli operatori delle filiere non sono sempre efficaci nel garantire un comportamento leale sul mercato, specialmente perché gli agricoltori e i trasformatori hanno spesso paura di sporgere denuncia, per timore di essere esclusi dal mercato; è quindi necessaria una regolamentazione a livello dell’Unione europea per armonizzare le condizioni di concorrenza e fare in modo che gli agricoltori e i consumatori europei beneficino di condizioni di vendita e acquisto eque; |
4. |
ritiene che tale proposta costituisca una buona base di lavoro ma che sia necessario fare di più per proteggere maggiormente gli agricoltori. I redditi degli agricoltori sono attualmente inferiori del 40 % rispetto al salario medio. Attualmente il valore di un prodotto agricolo è così ripartito: l’agricoltore ne percepisce in media il 21 %, il trasformatore il 28 % e il distributore il 51 %. Occorre intervenire per ottenere che le relazioni commerciali siano più equilibrate e aumentare il valore destinato all’agricoltura nelle spese alimentari delle famiglie, come raccomandato nel parere del CdR sulla PAC dopo il 2020; |
5. |
ritiene necessario inserire in questa proposta di direttiva il divieto assoluto delle pratiche commerciali sleali, come raccomandato nella valutazione d’impatto, divieto che potrebbe rappresentare una risposta alle eventuali future pratiche abusive; |
6. |
pur concordando con il punto di vista della Commissione europea secondo cui i soggetti più esposti alle pratiche commerciali sleali sono le PMI, ritiene necessario ampliare l’ambito di applicazione della proposta in modo che copra non solo le PMI e gli agricoltori fornitori ma anche tutti i soggetti della filiera alimentare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento; |
7. |
ritiene necessario estendere il divieto dei ritardi di pagamento ai prodotti non deperibili; |
8. |
ritiene necessario ampliare l’elenco delle pratiche sleali vietate alla vendita sottocosto e sanzionare l’acquisto a costi inferiori a quelli di produzione; |
9. |
ritiene necessario vietare le aste elettroniche discriminatorie o prive di trasparenza; |
10. |
ritiene necessario chiarire criteri e modalità di determinazione del prezzo, che dovranno figurare nei contratti stipulati con gli agricoltori, affinché questi possano calcolare in qualunque momento il prezzo che possono pretendere; |
11. |
ritiene necessario prevedere, a complemento del sistema nazionale di controllo e tenendo in debito conto i contesti nazionali, nonché le misure e le buone pratiche adottate negli Stati membri, un meccanismo europeo per evitare che le pratiche commerciali sleali transnazionali siano escluse dal controllo; |
12. |
raccomanda, alla luce del processo di internazionalizzazione delle imprese, in particolare nel settore agricolo, di includere le transazioni che riguardano fornitori/acquirenti aventi sede in paesi terzi, al fine di evitare di incoraggiare le PMI ad acquistare al di fuori dell’UE e di garantire la tutela delle imprese dell’UE che vendono ad acquirenti stranieri; |
13. |
ritiene inoltre che questa direttiva non sarà sufficiente per migliorare la situazione degli agricoltori se non si provvede a modificare il quadro globale in cui essi operano; |
14. |
ritiene necessario, a integrazione della direttiva:
|
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ