11.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/50


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un ruolo più costruttivo della società civile nell’attuazione della normativa ambientale»

(Parere esplorativo)

(2020/C 47/07)

Relatore: Arnaud SCHWARTZ

Correlatore: István KOMORÓCZKI

Consultazione

Commissione europea, 18.12.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Parere esplorativo

Decisione dell’Ufficio di presidenza

11.12.2018

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

1.10.2019

Adozione in sessione plenaria

30.10.2019

Sessione plenaria n.

547

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

152/3/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Nel richiedere il parere, la Commissione europea (CE) ha dichiarato che nella società civile organizzata «datori di lavoro, lavoratori, e altri rappresentanti sono cruciali per l’attuazione». Il CESE è d’accordo su questo punto e, come già fatto in pareri precedenti (1) (2), sottolinea il fatto che la legislazione ambientale non è attuata correttamente a causa della mancanza di volontà politica a tutti i livelli istituzionali. Ciò non ha nulla a che vedere con il fatto che la società civile non svolga il suo ruolo in maniera sufficiente o in maniera costruttiva.

1.2.

Il CESE invita pertanto la CE a sviluppare un migliore quadro per il rispetto della legislazione a livello dell’UE. Ciò dovrebbe realizzarsi con un trattamento più trasparente e risoluto dei reclami e delle infrazioni, ma anche aumentando le risorse umane e finanziarie (per esempio nell’ambito del quadro finanziario pluriennale — QFP). L’obiettivo è spiegare quale sia la legislazione ambientale dell’UE, verificarne la corretta attuazione, valutarla e assistere i tribunali nell’esercizio dei loro poteri quando necessario.

1.3.

Il CESE dà il suo sostegno al processo di riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR), che è fondamentale per fornire un’ampia gamma di informazioni ambientali su questioni quali la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la qualità della vita in Europa, ma è in attesa che la CE e gli Stati membri adempiano ai loro obblighi integrando le opinioni delle organizzazioni della società civile sull’EIR e sulle relazioni per paese.

1.4.

Il CESE chiede inoltre alla CE di integrare in modo più sistematico le organizzazioni della società civile nei futuri controlli dell’adeguatezza della normativa ambientale dell’UE, nonché nei futuri processi EIR, a livello sia nazionale che europeo. Tale integrazione dovrebbe avvenire in una fase iniziale, al momento di definire i criteri di valutazione, in cooperazione con il CESE o i consigli omologhi, a seconda che ciò si attui a livello europeo, nazionale o locale.

1.5.

Il CESE chiede alla CE di garantire che gli Stati membri sviluppino, introducano e operino sistemi fiscali armonizzati, verdi e sostenibili basati sul principio «chi inquina paga». In questo modo, le risorse saranno sistematicamente ridistribuite verso coloro che agiscono per prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria. Questo principio dovrebbe applicarsi anche ai comuni e agli altri enti locali o regionali.

1.6.

Le organizzazioni della società civile per l’ambiente e le PMI dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel fornire informazioni ai dipendenti e nel definire modelli per l’educazione e la formazione in campo ambientale, al fine di garantire che il pubblico abbia una comprensione di fondo di tali questioni. Tale cooperazione dovrebbe essere sostenuta e finanziata dagli Stati membri. I programmi scolastici nazionali dovrebbero prevedere corsi obbligatori sulle tematiche legate al clima e all’ambiente (6-18 anni) e a partire dal 2020 le organizzazioni della società civile attive nel settore ambientale dovrebbero partecipare ad attività teoriche o pratiche su base obbligatoria.

1.7.

A livello politico, il CESE esorta tutti gli Stati membri a istituire almeno un ministero per la tutela dell’ambiente, che consenta di porre maggiormente l’accento sul miglioramento del coordinamento e dell’applicazione della legislazione in materia di ambiente.

1.8.

Al fine di ridurre la nostra impronta ecologica e di rafforzare lo sviluppo sostenibile, il CESE esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le strategie degli appalti pubblici verdi (GPP) sotto la supervisione regolare e diretta della CE. Quest’ultima dovrebbe spingersi oltre esigendo che le organizzazioni della società civile siano consultate al momento di preparare i GPP e di finalizzare le offerte pervenute. La Commissione dovrebbe altresì presentare la possibilità di utilizzare i fondi UE per rafforzare l’impatto positivo dei GPP.

1.9.

L’UE deve contribuire allo sviluppo di modelli di sviluppo locale e promuovere la protezione diffusa dell’ambiente. Per questi motivi è necessaria una presenza dell’UE più visibile a livello locale per garantire che i fondi dell’UE siano ben spesi e che i soggetti pubblici e privati interessati siano coinvolti nella corretta attuazione della legislazione e della governance in materia ambientale. Questo potrebbe inoltre soddisfare l’esigenza di garantire che le persone e le organizzazioni che risiedono nelle regioni periferiche dell’UE ricevano un sostegno e siano trattate come una componente essenziale dell’UE. La CE dovrebbe inoltre garantire che sufficiente personale qualificato sia impiegato per accedere all’informazione e alla giustizia e, in particolare, nel campo dell’ispezione al fine di monitorare la corretta attuazione.

1.10.

Il CESE segnala che la CE deve tutelare e sostenere a fondo i nostri standard ambientali e sociali fondamentali nel quadro della promozione e della protezione dell’economia dell’UE nell’ambito dei negoziati commerciali globali. Si tratta non solo di un modo per far crescere la competitività europea, migliorare l’immagine dell’Europa e dare un futuro ai suoi abitanti e territori, ma ciò offre anche l’opportunità per mostrare ad altre regioni del mondo un metodo di governance più democratico e sostenibile basato su una più intensa partecipazione delle organizzazioni della società civile.

1.11.

Il CESE propone di istituire un organo tripartito (CE, Stati membri e organizzazioni della società civile) per la risoluzione delle controversie e/o per la discussione di problemi sollevati dalle organizzazioni della società civile, prima che si verifichi un eventuale danno ambientale o che si avvii un procedimento legale. Inoltre, un organismo consultivo scientifico indipendente dell’UE dovrebbe essere in grado di formulare raccomandazioni destinate alla Commissione qualora un’organizzazione della società civile segnali un problema. La CE dovrebbe inoltre presentare decisioni motivate.

1.12.

Gli Stati membri e la CE dovrebbero estendere un maggiore sostegno politico, finanziario e professionale alle PMI e alle organizzazioni della società civile che si concentrano sulla protezione dell’ambiente dopo il 2020.

2.   Osservazioni generali

2.1.    Il ruolo della società civile nella governance, attuazione e valutazione della normativa ambientale

Contesto

2.1.1.

Come ha scritto al presidente del CESE il Primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nella lettera del dicembre 2018 in cui chiede di elaborare il presente parere esplorativo: «La società civile — datori di lavoro, lavoratori, e altri rappresentanti — è cruciale per l’attuazione». Il CESE, in quanto voce della società civile organizzata, riflette le opinioni della base della società europea in settori che rientrano tra i temi menzionati nella lettera di cui sopra.

2.1.2.

Negli ultimi anni il CESE ha adottato diversi pareri su questo tema che la Commissione europea dovrebbe tenere in considerazione (3) (4).

2.1.3.

Alla luce del diffondersi delle preoccupazioni ambientali tra i cittadini (5), il CESE desidera ricordare alla CE che uno dei problemi più importanti in relazione a una migliore attuazione della normativa ambientale è stata la mancanza di volontà politica a livello locale, nazionale e dell’UE. Questa lacuna si traduce anche in una mancanza di risorse umane e finanziarie (per esempio nell’ambito del quadro finanziario pluriennale — QFP) necessarie per chiarire quale sia la finalità della legislazione ambientale, fare in modo che sia correttamente attuata, assistere i tribunali nell’esercizio dei loro poteri in caso di necessità (6) e procedere alla valutazione. In altre parole, la ragione dell’insufficiente attuazione della legislazione ambientale non va cercata nel fatto che la società civile abbia omesso di svolgere il suo ruolo in modo adeguato e costruttivo. Il CESE è dell’avviso che la responsabilità ricada principalmente sugli organi legislativi, che semplicemente non se ne sono occupati in misura sufficiente.

2.1.4.

Da ultimo, ma non meno importante, il CESE reputa che, per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), a cominciare dall’OSS 1, e per mettere in pratica gli accordi in materia di clima, le organizzazioni della società civile debbano svolgere un ruolo più forte nella governance, nell’attuazione e nella valutazione della normativa ambientale dell’UE. Il CESE richiama quindi l’attenzione delle autorità competenti su una serie di miglioramenti di carattere generale, settoriale e tematico elencati nel presente parere.

Accesso alle informazioni

2.1.5.

Il CESE sostiene risolutamente il processo di riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR), che è fondamentale per fornire un’ampia gamma di informazioni ambientali su questioni quali la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la qualità della vita in Europa, ma è in attesa che la CE e gli Stati membri adempiano ai loro obblighi integrando le opinioni delle organizzazioni della società civile sull’EIR e sulle relazioni per paese.

2.1.6.

Il CESE chiede alla Commissione di imporre agli Stati membri di adottare un meccanismo che consenta l’accesso alle informazioni ambientali entro un mese (convenzione di Aarhus (7)). Non è più accettabile che i cittadini debbano aspettare talvolta più di un anno per poter accedere a questo tipo di informazioni.

2.1.7.

Il CESE chiede inoltre alla Commissione di comunicare e promuovere meglio l’immagine delle direttive dell’UE in modo più regolare e efficiente attraverso l’uso dei social media. Tale approccio potrebbe essere sostenuto dalle organizzazioni della società civile. Misure di formazione e di educazione permanenti sulle questioni ambientali sono cruciali.

Partecipazione

2.1.8.

Il CESE chiede inoltre alla CE di integrare in modo più sistematico le organizzazioni della società civile nei futuri controlli dell’adeguatezza della normativa ambientale dell’UE, nonché nei futuri processi EIR, a livello sia nazionale che europeo. Tale integrazione dovrebbe realizzarsi in una fase iniziale, al momento di definire i criteri di valutazione, in cooperazione con il CESE e gli omologhi consigli a livello nazionale e locale.

2.1.9.

Come sostenuto in precedenti pareri (8) (9), il CESE riafferma che l’attuazione efficace delle misure di protezione ambientale dipende, in parte, dal conferimento di un ruolo più attivo alla società civile (datori di lavoro, lavoratori dipendenti e altre parti interessate). Il CESE reitera quindi la propria richiesta di una partecipazione più robusta e strutturata delle organizzazioni della società civile, che sarebbe in grado di rafforzare i processi EIR. Ad esempio, alle organizzazioni della società civile interessate alle questioni ambientali a livello nazionale e alla comunità scientifica va data l’opportunità di contribuire, con le loro competenze e conoscenze, alle relazioni per paese, ai dialoghi nazionali strutturati e al loro monitoraggio.

2.1.10.

Lo stesso vale per i negoziati commerciali dell’UE: la CE deve tutelare e sostenere con fermezza i nostri standard ambientali e sociali fondamentali nel quadro della promozione e della protezione dell’economia dell’UE nell’ambito dei negoziati commerciali globali. Si tratta non solo di un modo per far crescere la competitività europea, migliorare l’immagine dell’Europa e dare un futuro ai suoi abitanti e territori, ma ciò offre anche l’opportunità per mostrare ad altre regioni del mondo un metodo di governance più democratico e sostenibile basato su una più intensa partecipazione delle organizzazioni della società civile.

2.1.11.

Le organizzazioni della società civile sono spesso chiamate a rappresentare e a esprimere le preoccupazioni della società civile per quanto riguarda i costi e i disagi relativi all’attuazione. Il CESE propone pertanto che le organizzazioni della società civile svolgano un ruolo in una fase iniziale dell’iter, quando sono invitate a organizzare consultazioni e a diventare soggetti pertinenti nella risoluzione delle controversie. Il CESE ritiene che la risoluzione delle controversie dovrebbe trovar posto in una fase iniziale dell’iter.

2.1.12.

Il CESE propone di istituire un organo tripartito (CE, Stati membri e organizzazioni della società civile) per la risoluzione delle controversie e/o per la discussione di problemi sollevati dalle organizzazioni della società civile, prima che si verifichi un eventuale danno ambientale o che si avvii un procedimento legale. Inoltre, un organismo consultivo scientifico indipendente dell’UE dovrebbe essere in grado di formulare raccomandazioni destinate alla Commissione qualora un’organizzazione della società civile segnali un problema. La CE dovrebbe inoltre presentare decisioni motivate.

Accesso alla giustizia

2.1.13.

Facendo di nuovo riferimento a un parere precedente (10), il CESE chiede alla Commissione di adoperarsi per migliorare l’accesso alla giustizia per la società civile (ad esempio con il diritto delle organizzazioni della società civile di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea e con giudici e pubblici ministeri specializzati a livello dell’UE, nazionale e locale).

2.1.14.

Per migliorare l’accesso alla giustizia, il CESE ritiene inoltre che i cittadini dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), come nel caso della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), quando è in gioco il recepimento delle direttive UE nel diritto nazionale e quando i mezzi di ricorso nazionali sono stati esauriti.

2.1.15.

Dati i ritardi spesso enormi dei procedimenti giudiziari, il CESE chiede alla CE di considerare l’istituzione, per le questioni diverse dalle situazioni di emergenza, di un meccanismo d’ingiunzione ambientale che gli Stati membri siano tenuti a rispettare, e che preveda la sospensione dei lavori in attesa di una decisione del Tribunale di primo grado in caso di danno immediato all’ambiente.

2.1.16.

Il CESE chiede inoltre alla CE di creare un meccanismo adeguato per far sì che le ammende pagate da chi ha causato danni ambientali siano investite in azioni volte a sostenere la tutela dell’ambiente.

2.2.    Proposte della società civile in merito al ruolo delle PMI, dei datori di lavoro, dei sindacati e delle organizzazioni ambientaliste nell’attuazione della normativa ambientale

Il ruolo delle PMI nell’attuazione della normativa ambientale

2.2.1.

Come sottolineato in un precedente parere (11), il CESE, al pari della Commissione, è cauto per quanto riguarda il riconoscimento del fatto che l’insufficiente rispetto dei meccanismi volti a garantire l’attuazione della normativa in materia di ambiente e della governance ambientale sia un deprecabile fattore di concorrenza sleale e di pregiudizio economico.

2.2.2.

Le PMI e le microimprese in particolare rappresentano il 99,8 % delle imprese in Europa: esse sono definite dal numero di dipendenti o dal loro fatturato e dal loro bilancio (12). Il contributo delle PMI alla creazione di valore e all’occupazione, nonché il loro impatto ambientale sono significativi. Sebbene le singole PMI dispongano in generale di risorse umane e finanziarie limitate, è nell’interesse di tutti mobilitarle e incoraggiarle a concentrarsi di più sulle norme in materia di tutela ambientale. Le capacità delle PMI e la loro partecipazione all’innovazione, al rinnovamento, alla creazione di posti di lavoro e al mantenimento del progresso sociale sono molto importanti per realizzare gli OSS dell’ONU e per conseguire gli obiettivi climatici globali dell’accordo di Parigi. Esistono numerosi altri settori importanti, quali la salute, l’agricoltura, la produzione, il turismo e l’ospitalità, i servizi e le imprese in generale, in cui sono fondamentali lo sviluppo e l’armonizzazione delle norme ambientali, la salvaguardia dello sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. A questo proposito, la Commissione europea, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile devono veramente collaborare più strettamente con le PMI.

2.2.3.

Il CESE chiede alla CE di garantire che gli Stati membri sviluppino, introducano e gestiscano sistemi fiscali armonizzati, verdi, sostenibili e compatibili con l’ambiente basati sul principio «chi inquina paga». In questo modo, le risorse saranno sistematicamente ridistribuite verso coloro che agiscono per prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria. Questo principio dovrebbe applicarsi anche ai comuni e agli altri enti locali o regionali.

Il ruolo dei sindacati e dei datori di lavoro nell’attuazione della normativa ambientale

2.2.4.

Il CESE chiede alla CE di sovvenzionare una parte dei costi sostenuti per la formazione dei lavoratori in materia di riconoscimento e attuazione della normativa ambientale, nel quadro di corsi organizzati dai sindacati e/o dai datori di lavoro.

2.2.5.

Le organizzazioni della società civile interessate alla protezione dell’ambiente e le PMI dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel fornire informazioni ai dipendenti e nel definire modelli per l’educazione e la formazione in campo ambientale, al fine di garantire che il pubblico abbia una comprensione di fondo di tali questioni. Tale cooperazione dovrebbe essere finanziata dagli Stati membri. I programmi scolastici nazionali dovrebbero prevedere corsi obbligatori sulle tematiche legate al clima e all’ambiente (6-18 anni) e a partire dal 2020 le organizzazioni della società civile attive nel settore ambientale dovrebbero partecipare ad attività teoriche o pratiche su base obbligatoria.

Il ruolo delle organizzazioni della società civile interessate ai temi ambientali nell’attuazione della normativa ambientale

2.2.6.

Il CESE chiede alla CE di garantire che il bilancio dell’UE copra i costi legati al contributo delle organizzazioni della società civile senza scopo di lucro ai processi europei e nazionali nonché alla struttura della governance, all’attuazione e alla valutazione della normativa ambientale.

2.2.7.

In generale, gli Stati membri e la CE dovrebbero estendere un maggiore sostegno politico, finanziario e professionale alle PMI e alle organizzazioni della società civile per l’impegno nella protezione dell’ambiente dopo il 2020.

2.2.8.

Le organizzazioni della società civile interessate ai temi ambientali dovrebbero avere la possibilità di partecipare al processo decisionale relativo all’utilizzo dei fondi europei a livello regionale, per progetti che abbiano un impatto sull’ambiente. Esse dovrebbero altresì avere un accesso più agevole a tali fondi.

2.2.9.

Inoltre, le organizzazioni della società civile ambientaliste devono avere la possibilità di fornire consulenza e partecipare all’elaborazione delle relazioni annuali degli Stati membri relative alle direttive ambientali (per esempio relative alle direttive Uccelli e Habitat o allo stato dell’ambiente nei singoli paesi). La CE dovrebbe inoltre essere più vigile nel garantire che gli Stati membri pubblichino tali relazioni in tempo (perché alcune non vengono presentate nei termini, come stabilito dall’articolo 16 della direttiva Habitat (13) o dall’articolo 9 della direttiva Uccelli (14)).

2.3.    Proposte della società civile organizzata in merito al suo ruolo nell’attuazione della normativa ambientale nei settori dei rifiuti, dell’aria e della biodiversità

Il ruolo della società civile nell’attuazione della normativa ambientale nel settore dei rifiuti

2.3.1.

Il CESE è molto preoccupato per il fatto che, secondo la relazione della CE, la metà dei paesi dell’UE rischia di non raggiungere l’obiettivo del 50 % di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2020 (15).

2.3.2.

Il CESE esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare gradualmente l’incinerazione e l’interramento dei rifiuti riciclabili. È giunto il momento che la CE e gli Stati membri rispettino i loro impegni in materia di protezione dell’ambiente, piuttosto che accettare di piegarsi ai gruppi di pressione che agiscono contro un’economia sostenibile, a zero rifiuti e circolare di cui vi è urgente bisogno.

2.3.3.

A tale riguardo, il CESE esorta tutti gli Stati membri a svolgere un ruolo significativo nel concentrarsi sulla tutela dell’ambiente e agire in tal senso. La CE dovrebbe chiedere agli Stati membri di istituire, nell’ambito della loro struttura governativa, un ministero dotato di un portafoglio per la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile, che consenta loro di concentrarsi maggiormente sul coordinamento e l’applicazione delle normative ambientali dell’UE.

2.3.4.

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti e di sostenere tale processo attraverso una migliore educazione e formazione, il CESE sollecita altresì gli Stati membri a lanciare campagne di educazione e informazione chiare sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, destinate al grande pubblico, comprese le scuole primarie e secondarie. Al fine di evidenziare meglio la responsabilità sociale globale in materia di tutela dell’ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare una più ampia copertura online delle attività mirate condotte dalle PMI e dalle ONG in materia di raccolta e gestione dei rifiuti. Seguendo l’esempio del concorso Capitale verde europea (vinto da Oslo (16) nel 2019), il CESE propone che, a partire dal 2020, la Commissione assegni alle ONG ambientaliste dei diversi paesi le risorse finanziarie necessarie per assegnare ogni anno, negli Stati membri, analoghi premi verdi a tre centri rurali (città o cittadine di piccole dimensioni), sulla base della loro prestazione ambientale. Ovviamente il premio avrà una valenza più simbolica che sostanziale, mentre l’interesse mirato dei media locali e nazionali porrà in evidenza l’importanza di questo tema.

2.3.5.

Le imposte, le sanzioni tributarie, l’esenzione dal pagamento di determinate imposte e sgravi fiscali sono incentivi importanti per la gestione e la crescita economica dei paesi al momento di incoraggiare o scoraggiare le parti interessate a ridurre, eliminare, distruggere e gestire i rifiuti come risorsa utile. Al fine di coinvolgere le PMI nella gestione più efficiente dei rifiuti e di assicurare una migliore qualità dell’aria, il CESE propone che gli Stati membri applichino tasse più elevate per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, riducano vigorosamente l’incenerimento dei rifiuti oppure addirittura lo vietino del tutto, applichino il principio «paghi quanto butti» su tutto il territorio dell’UE e impongano sanzioni per le materie riciclabili contaminate. Sarebbe molto utile introdurre tasse verdi (o compatibili con l’ambiente) o sgravi fiscali una tantum per le PMI che introducono innovazioni fondamentali nella gestione e nel riutilizzo dei rifiuti.

2.3.6.

Il CESE sostiene con forza gli obiettivi di base illustrati nella direttiva quadro sui rifiuti (17) la quale prevede che la gestione dei rifiuti debba essere effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare disagi da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse. Di conseguenza, la CE dovrebbe integrare la legislazione e la politica dell’UE in materia di rifiuti con una combinazione di metodi di raccolta differenziata dei rifiuti (porta a porta, isole di rifiuti, discariche, azioni collettive-sociali in materia di raccolta di rifiuti) e stabilendo una rete nazionale di discariche. L’introduzione (e l’applicazione) obbligatoria di sistemi di vuoto a rendere su cauzione per i contenitori monouso (PET, alluminio, vetro), l’uso intelligente dei rifiuti ingombranti (centri di riutilizzo), l’estensione della raccolta differenziata dei rifiuti (tessili, biodegradabili, pericolosi) e una più ampia incentivazione del compostaggio domestico e comunitario, unitamente al sostegno finanziario e tecnico per l’utilizzo del compost, consentiranno di ridurre l’onere dello smaltimento dei rifiuti.

2.3.7.

Le organizzazioni della società civile e le PMI interessate (principalmente le aziende di gestione dei rifiuti) dovrebbero essere coinvolte più adeguatamente nel relativo processo decisionale in materia ambientale e nell’attuazione a livello nazionale. Gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di sostegno finanziario per le PMI che svolgono un ruolo attivo nella raccolta, nel riciclaggio, nella rivalutazione dei rifiuti e nell’economia circolare più in generale.

2.3.8.

Al fine di ridurre la nostra impronta ecologica e di rafforzare lo sviluppo sostenibile, il CESE esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le strategie degli appalti pubblici verdi (GPP) sotto la supervisione regolare e diretta della CE. Quest’ultima dovrebbe spingersi oltre, chiedendo che le ONG ambientali nazionali attive negli Stati membri siano coinvolte nella preparazione dei GPP e nella valutazione finale delle offerte pervenute. La Commissione dovrebbe altresì presentare la possibilità di utilizzare i fondi UE per rafforzare l’impatto positivo dei GPP.

2.3.9.

L’EIR (18) dovrebbe essere pubblicato regolarmente, mettendo costantemente a disposizione del grande pubblico le informazioni pertinenti. L’EIR pubblicato il 4 aprile 2019 fa riferimento a uno studio secondo il quale i costi totali per la società delle attuali lacune nell’attuazione delle norme ambientali ammontano a circa 55 miliardi di euro all’anno (19).

2.3.10.

Gli scambi europei tra pari tra gli esperti delle agenzie ambientali e dei comuni degli Stati membri in atto da due anni funzionano bene e hanno permesso di sensibilizzare le parti interessate. Sarebbe tuttavia necessario assicurare, negli Stati membri, una copertura online molto più ampia delle nuove idee e delle buone pratiche apprese, grazie alla regolare pubblicazione del contenuto e dei risultati di tali eventi tra pari. Un migliore coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle PMI dei diversi Stati membri può tradursi in una più stretta cooperazione tecnica o commerciale e in un più rapido riconoscimento delle opportunità per le PMI. Il CESE esorta la Commissione europea a pubblicare ogni anno le date delle giornate mondiali per l’ambiente (20), invitando e responsabilizzando le parti locali interessate negli Stati membri, quando mobilitano o finanziano le parti interessate, le imprese, le organizzazioni della società civile e le autorità per organizzare manifestazioni per la raccolta dei rifiuti, la pulizia o il miglioramento della qualità dell’aria.

Il ruolo della società civile nell’attuazione della normativa ambientale nel settore dell’aria

2.3.11.

A causa dell’aumento dei problemi sanitari e ambientali, gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualità generale dell’aria e coinvolgere più attivamente le ONG e le imprese nel processo di prevenzione dell’inquinamento. Il riscaldamento domestico mediante l’utilizzo di carbone e legno umido, la combustione all’aria aperta di rifiuti commerciali (plastica, tessili), di giardino o di altro tipo, i veicoli vecchi dotati di motori che producono maggiori emissioni, l’aviazione civile e militare (21), i trasporti su strada, marittimi, le navi da crociera in acque dolci e nei mari, nonché un certo numero di pratiche industriali e agricole, sono tutti fattori all’origine di un inquinamento atmosferico significativo.

2.3.12.

Il CESE apprezza pienamente la politica agricola comune (PAC), che ha introdotto norme vincolanti sulla protezione dell’ambiente per promuovere lo sviluppo sostenibile (articolo 11 del TFUE), sulla protezione dei consumatori (articolo 12), sui requisiti in materia di benessere degli animali (articolo 13) ecc. Il CESE incoraggia la Commissione a continuare a migliorare questi settori e a introdurre, per esempio, nuove misure della PAC legate al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dei livelli di emissione. Tuttavia, al fine di attenuare i problemi relativi ai costi sostenuti dalle piccole imprese e dagli agricoltori, l’UE dovrebbe anche attuare pienamente la decisione di istituire un’adeguata infrastruttura per i combustibili alternativi (22), come concordato a norma della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (23).

2.3.13.

Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico provocato dai veicoli vecchi, la Commissione dovrebbe interrompere le vendite transfrontaliere di veicoli di seconda mano che abbiano superato i 5 anni. La riduzione del trasporto merci su strada, il miglioramento delle condizioni per il trasporto ferroviario, marittimo e fluviale di merci e la realizzazione di zone a basse emissioni nelle aree abitate sono iniziative fondamentali per ridurre l’inquinamento atmosferico. Al fine di evitare l’inquinamento atmosferico e acustico, tra il 2022 e il 2027 sono necessari ulteriori sforzi e l’ulteriore ricorso a fondi degli Stati membri per sostituire gli attuali motori diesel obsoleti con auto elettriche o almeno con motori che producono minori emissioni.

2.3.14.

Al fine di migliorare la qualità dell’aria, la CE dovrebbe aiutare gli Stati membri a modernizzare il materiale rotabile, sopprimere le limitazioni di velocità sulle linee ferroviarie, estendere a tutte le strade i pedaggi elettronici calcolati in base alla distanza percorsa per i veicoli pesanti e introdurre una maggiore differenziazione del sistema di pedaggio basata sulle emissioni. Gli Stati membri, sulla base di un dialogo regolare con le ONG e le PMI interessate, dovrebbero istituire una tariffazione stradale urbana nelle capitali (compresa l’introduzione di una tassa sulla congestione del traffico entro il 2025) e creare un maggior numero di aree per i pedoni, parchi più grandi e altre aree verdi delle città. Le ONG e le PMI dovrebbero essere regolarmente coinvolte e consultate online nelle fasi di pianificazione e creazione di queste zone.

2.3.15.

Il CESE insiste con la CE perché consideri normative sull’utilizzo di una quota più elevata di energie rinnovabili, al fine di incrementare in tal modo la quota di energie rinnovabili nell’approvvigionamento dell’energia elettrica e nel riscaldamento. Sia le ONG che le PMI dovrebbero essere coinvolte in modo visibile nell’elaborazione di nuovi piani nazionali per l’energia che risultino in un minor uso di energia, specialmente di combustibili fossili. Gli Stati membri dovrebbero discutere proposte concrete e fattibili al riguardo; si dovrebbero inoltre riconoscere le buone pratiche e rendere disponibili le necessarie risorse finanziarie. Gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le buone pratiche ambientali.

Il ruolo della società civile nell’attuazione della normativa ambientale nel settore della biodiversità

2.3.16.

Secondo il CESE, in particolare per quanto riguarda l’impatto sulla biodiversità, è fondamentale che gli Stati membri realizzino le consultazioni pubbliche in una fase iniziale, quando tutte le opzioni sono ancora aperte e vi è margine per un’analisi reale delle alternative. Incombe anzitutto agli Stati membri e alle autorità competenti garantire che gli sviluppatori prendano sul serio tale requisito e incoraggino lo svolgimento di consultazioni pubbliche nelle fasi iniziali del processo.

2.3.17.

Affinché le organizzazioni della società civile possano effettivamente confrontarsi con la CE, sarebbe necessario chiarire il funzionamento della Commissione (in particolare le modalità di adozione delle decisioni) e le sue aspettative (il tipo di informazioni attese), per esempio in caso di mancato rispetto della normativa ambientale o di rischi di danni alla biodiversità.

2.4.    Proposte della società civile in merito all’attuazione della normativa ambientale e al ruolo della Commissione europea in qualità di custode dei trattati

2.4.1.

Il CESE invita la Commissione europea a presentare osservazioni ai parlamenti nazionali, nei casi in cui uno Stato membro legiferi per recepire la normativa ambientale dell’UE.

2.4.2.

Il CESE auspica inoltre che la CE, su richiesta di terzi, presenti osservazioni e le comunichi alle parti in causa quando l’impugnazione di una disposizione nazionale di recepimento della normativa ambientale dell’UE viene deferita a una corte costituzionale.

2.4.3.

Il CESE chiede alla Commissione di ricordare agli Stati membri che il concetto di sovrarecepimento non è contemplato dalla legislazione dell’UE e che il diritto ambientale dell’Unione prevede l’adozione di misure su base continuativa al fine di migliorare lo stato dell’ambiente. Pertanto, la legislazione dell’UE vieta qualsiasi passo indietro in questo ambito.

2.4.4.

Il CESE invita inoltre la CE a spiegare agli Stati membri che la normativa ambientale dell’UE, che autorizza deroghe alle norme del diritto derivato, impone che tali deroghe siano rigorosamente delimitate dagli Stati per non essere in contrasto con gli obiettivi dell’UE.

2.4.5.

Il CESE incoraggia la Commissione a continuare a elaborare orientamenti per agevolare l’interpretazione e l’applicazione del diritto ambientale derivato, in particolare per quanto riguarda due aspetti:

a)

la considerazione delle questioni attinenti alla salute nelle valutazioni ambientali,

b)

la definizione delle zone umide in base alla loro funzionalità multifunzionale.

2.4.6.

L’UE deve contribuire all’elaborazione e all’osservazione di modelli di sviluppo locale e alla promozione della protezione dell’ambiente. Pertanto, sono necessari controlli in loco della CE su base più regolare negli Stati membri per garantire che i fondi dell’UE siano ben spesi e che tutti i soggetti pubblici e privati interessati attuino correttamente la normativa e la governance in materia di ambiente. Questo potrebbe inoltre soddisfare l’esigenza generale di garantire che le persone e le organizzazioni che risiedono nelle regioni periferiche dell’UE ricevano un sostegno e siano trattate come una componente essenziale dell’UE. La CE dovrebbe inoltre garantire che sufficiente personale qualificato sia impiegato in ogni Stato membro nei settori dell’accesso all’informazione e alla giustizia e, ancora di più, nel campo dell’ispezione al fine di monitorare la corretta attuazione delle normative ambientali.

2.4.7.

Il CESE invita il presidente della CE a conferire maggiore autorevolezza al commissario responsabile per l’Ambiente, in particolare per quanto riguarda le questioni ambientali e relative alla salute. Il commissario dovrebbe inoltre concentrarsi e implicarsi maggiormente nel coordinamento degli sviluppi nelle zone rurali, nel miglioramento della qualità della vita in tutti i territori e nel fare in modo che le imprese nazionali rispettino i requisiti ambientali stabiliti dall’UE. L’economia competitiva del futuro deve diventare l’economia della bellezza, includendo tutto ciò che è bello e buono: attività culturali, artistiche, ambientali e attività locali capaci di migliorare la qualità di vita. Il nostro obiettivo fondamentale dovrebbe essere quello della crescita della felicità nazionale (Growth of Domestic Happiness — GDH), vale a dire del benessere generale nella sua accezione più ampia, concetto che è legato a un’economia più sana e crea valori economici, sociali e ambientali migliori e più sostenibili che possono poi essere rigenerati.

Bruxelles, 30 ottobre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Parere del CESE sul tema Azioni dell’Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83).

(2)  Parere del CESE sul tema Attuazione della normativa ambientale dell’UE nei settori della qualità dell’aria, dell’acqua e dei rifiuti GU C 110 del 22.3.2019, pag. 33).

(3)  Parere del CESE sul tema Azioni dell’Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83).

(4)  Parere del CESE sul tema Attuazione della normativa ambientale dell’UE nei settori della qualità dell’aria, dell’acqua e dei rifiuti (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 33).

(5)  https://glocalities.com/latest/reports/environmental-concern

(6)  Parere del CESE sul tema Attuazione della normativa ambientale dell’UE nei settori della qualità dell’aria, dell’acqua e dei rifiuti (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 33) (conclusione 1.5).

(7)  https://ec.europa.eu/environment/aarhus/

(8)  Parere del CESE sul tema Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori (GU C 345 del 13.10.2017, pag. 114).

(9)  Parere del CESE sul tema Attuazione della normativa ambientale dell’UE nei settori della qualità dell’aria, dell’acqua e dei rifiuti (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 33).

(10)  Parere del CESE sul tema Azioni dell’Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83).

(11)  Parere del CESE sul tema Azioni dell’Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83).

(12)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(15)  COM(2019) 149 final

(16)  http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

(17)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

(18)  http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019.pdf

(19)  http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_costs_not_implementing_env_law.pdf

(20)  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_environmental_dates

(21)  Parere del CESE sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (GU C 288 del 13.10.2017, pag. 75).

(22)  Parere del CESE sul tema Verso l’uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d’azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE (GU C 262 del 25.7.2018, pag. 69).

(23)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN