COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.9.2019
COM(2019) 399 final
2019/0183(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea attivando la procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso di prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che il Regno Unito non ratifichi l'accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o richieda una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo (Articolo 50) all'unanimità, il periodo a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE scadrà a quella data. Il Regno Unito sarà quindi un paese terzo dal 1º novembre 2019 e nessun accordo ne garantirà il recesso ordinato. La Commissione continua a ritenere che l'esito migliore sia un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso.
Tutto il diritto primario e derivato dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito dal momento del recesso. Non vi sarà il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Ciò comporterà ovviamente perturbazioni significative per i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche e avrà gravi conseguenze economiche e finanziarie.
Finora l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE-27 hanno posto in essere un considerevole insieme di misure. In particolare, dal novembre 2018 la Commissione europea si sta preparando a un recesso senza accordo. Ad oggi la Commissione ha presentato 19 proposte legislative, che sono state adottate dai colegislatori. La Commissione ha inoltre adottato 63 atti non legislativi e pubblicato 100 avvisi sui preparativi per la Brexit.
I principi che disciplinano le misure di emergenza a tutti i livelli sono stati definiti nella seconda comunicazione sui preparativi per la Brexit del 13 novembre 2018. Essi prevedono, in particolare, che le misure non debbano porre rimedio ai danni che avrebbero potuto essere evitati con preparativi e azioni tempestive dei portatori di interessi.
Come si afferma nella quarta comunicazione sui preparativi per la Brexit del 10 aprile 2019, nel contesto dei preparativi per le misure di emergenza la Commissione è pronta a proporre misure di sostegno finanziario per attenuare l'impatto nei settori e nei comparti più colpiti, tenendo conto delle risorse disponibili e degli eventuali adeguamenti sul versante delle spese e delle entrate del bilancio UE che potrebbero derivare da un recesso senza accordo. Ai fini di un sostegno più immediato ai portatori di interessi colpiti, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato offrono soluzioni flessibili per le misure nazionali.
Le imprese, in particolare le piccole e medie imprese con un'esposizione significativa nei confronti del Regno Unito, possono inoltre incontrare difficoltà a causa della perdita di un facile accesso al mercato britannico o essere colpite altrimenti a causa di relazioni commerciali più complesse. Una delle conseguenze potrebbe essere la perdita di posti di lavoro. Gli Stati membri potrebbero voler contrastare un impatto negativo sul mercato del lavoro introducendo regimi di aiuto per assistere le imprese colpite nel gestire il cambiamento o misure che contribuiscano a mantenere i livelli di occupazione.
Anche le amministrazioni pubbliche degli Stati membri saranno interessate, dato che in un lasso di tempo molto breve dovranno predisporre infrastrutture supplementari e assumere personale in alcuni settori colpiti.
Ad esempio, nel settore delle dogane e dell'imposizione indiretta le amministrazioni nazionali dovranno investire notevolmente nelle infrastrutture e nelle risorse umane, innanzitutto negli Stati membri che costituiscono i principali punti di ingresso e uscita per gli scambi commerciali dell'Unione europea con il Regno Unito. Nel settore dei controlli sanitari e fitosanitari i 27 Stati membri stanno istituendo nuovi posti d'ispezione frontalieri o ampliando quelli esistenti ai punti di ingresso delle importazioni dal Regno Unito nell'UE.
I tipi di interventi di cui sopra possono avere un impatto significativo sulla spesa pubblica, soprattutto a breve termine e negli Stati membri particolarmente colpiti. Per le finanze pubbliche di tali Stati membri si potrebbe trattare di una catastrofe che potrebbe portare all'urgente necessità di finanziamenti pubblici supplementari. La mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) potrebbe fornire pertanto un aiuto vitale a detti Stati membri e alle loro finanze, qualora il suo ambito di applicazione fosse esteso all'impatto negativo di tale scenario.
Il FSUE è stato istituito nel 2002 per sostenere gli Stati membri dell'UE e i paesi in fase di adesione in caso di catastrofi gravi causate da eventi naturali quali inondazioni, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi o siccità. Il Fondo può essere mobilitato su domanda del paese interessato se l'entità della catastrofe è tale da giustificare l'intervento a livello europeo.
Il suo funzionamento è l'espressione tangibile di un'autentica solidarietà dell'UE, in base alla quale gli Stati membri convengono di sostenersi vicendevolmente mettendo a disposizione risorse finanziarie supplementari attraverso il bilancio dell'UE.
Nonostante le misure già adottate o previste, è giusto supporre che, a causa delle relazioni economiche e commerciali particolarmente strette con il Regno Unito, alcuni Stati membri risentiranno maggiormente di un eventuale recesso senza accordo rispetto ad altri. Sebbene sia estremamente difficile quantificarlo con precisione, l'impatto su economia, mercato del lavoro e finanze pubbliche sarà notevole, soprattutto nel breve periodo. Si tratterà di un evento singolo, ma i suoi effetti negativi e l'onere sulle finanze pubbliche, direttamente imputabili all'eventualità di un recesso senza accordo, potrebbero costituire una catastrofe grave; sarebbe giustificata pertanto l'attivazione del "principio di solidarietà", che costituisce il fulcro del FSUE, per attenuare tali effetti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è intesa a modificare il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ["regolamento (CE) n. 2012/2002"] al fine di estenderne l'ambito di applicazione ad alcuni tipi di spesa pubblica supplementare dovuta al recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo di recesso.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta rientra nei preparativi per le misure di emergenza per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta riguarda la modifica del regolamento vigente e segue quindi le disposizioni che costituiscono la base giuridica del regolamento (CE) n. 2012/2002, ossia l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché tale modifica riguarda unicamente gli Stati membri, l'articolo 212 TFUE non si applica.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a estendere l'ambito di applicazione del FSUE per dimostrare la solidarietà europea nei confronti degli Stati membri più gravemente colpiti, fornendo assistenza a titolo del Fondo per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo. In linea con il principio di sussidiarietà, la proposta definisce criteri di ammissibilità chiari per mobilitare il FSUE. L'assistenza nell'ambito di tale strumento sarà pertanto limitata ai costi con gravi ripercussioni sulle condizioni economiche e finanziarie di un determinato Stato membro.
Il FSUE si basa sul principio di sussidiarietà. Ciò significa che l'UE dovrebbe intervenire solo nei casi in cui si ritiene che uno Stato membro non sia più in grado di far fronte da solo a una crisi e necessiti di assistenza. Il legislatore ha ritenuto che, per le catastrofi naturali, tale situazione si presenti quando il danno diretto totale supera una determinata soglia. Il danno economico conseguente non è incluso in quanto ritenuto troppo complesso da determinare in modo rapido, affidabile e comparabile. La soglia per le catastrofi naturali è stata quindi fissata a danni diretti superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL) o a 3 miliardi di EUR (a prezzi del 2011); si applica il più basso tra i due importi. Questo duplice criterio è stato scelto perché utilizzare solo un importo fisso non rifletterebbe le notevoli differenze di forza economica (e, di conseguenza, di capacità di risposta del bilancio) degli Stati membri e comporterebbe grandi ingiustizie e disparità di trattamento tra Stati membri. Utilizzare unicamente una percentuale porterebbe a importi estremamente modesti per gli Stati membri più piccoli o a soglie troppo elevate per le economie più grandi.
Nel caso di un recesso disordinato del Regno Unito dall'UE, si prevedono gravi conseguenze per le economie degli Stati membri. Il danno diretto è tuttavia pressoché impossibile da stimare. Non è pertanto possibile adottare lo stesso approccio impiegato per le catastrofi naturali. La Commissione propone invece che per determinare l'ammissibilità si utilizzi come riferimento l'onere finanziario sui bilanci degli Stati membri per far fronte alle esigenze supplementari derivanti dal recesso senza accordo e direttamente collegate a esso. Ciò corrisponde in gran parte alla quota pubblica del danno diretto ammissibile al finanziamento in caso di catastrofi naturali (quali il costo del recupero delle infrastrutture pubbliche, l'assistenza alla popolazione, i servizi di salvataggio ecc.). La quota pubblica ammissibile del danno totale varia notevolmente a seconda della catastrofe e del paese colpito. In media, si tratta di circa il 50 % del danno totale.
La Commissione propone pertanto di mantenere i principi su cui si fonda l'accesso al FSUE. Di conseguenza, l'importo più basso tra lo 0,3 % dell'RNL e 1,5 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, vale a dire la metà di quanto applicabile alle catastrofi naturali, è definito come il livello minimo di spesa pubblica connessa al recesso senza accordo per accedere al FSUE. Spetta allo Stato membro dimostrare tale spesa e il fatto che è direttamente imputabile al recesso senza accordo.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi già stabiliti nell'attuale atto giuridico.
•Scelta dell'atto giuridico
Si propone di modificare l'attuale regolamento (CE) n. 2012/2002 al fine di utilizzare le procedure e le pratiche stabilite per la preparazione e la valutazione delle domande di assistenza e per l'attuazione degli aiuti e le relative relazioni. Questo esercizio è mirato e limitato ad attenuare le conseguenze economiche di un evento unico, vale a dire il recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nella valutazione ex post 2002-2017 si conclude che il Fondo è uno strumento prezioso a disposizione dell'UE per intervenire in situazioni di catastrofe apportando il valore aggiunto dell'UE alla risposta post-catastrofe negli Stati membri e nei paesi in fase di adesione. La valutazione invita inoltre a prendere in considerazione ulteriori azioni strategiche che aumentino la possibilità di intervento del Fondo.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla entro i tempi, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Affinché il Fondo resti disponibile per perseguire il suo scopo originario, ossia far fronte alle catastrofi naturali gravi, è opportuno limitarne l'utilizzo ai fini della presente proposta a un massimo del 50 % dell'importo annuale disponibile nel 2019 e nel 2020.
La dotazione annuale massima del FSUE è di 500 milioni di EUR a prezzi del 2011. A prezzi correnti ciò corrisponde a 585,8 milioni di EUR per il 2019, più 597,5 milioni di EUR per il 2020, per un totale di 1 183,3 milioni di EUR. Ai fini della presente proposta sarebbe pertanto disponibile un massimo di 591,65 milioni di EUR.
Sulla base dell'assistenza del FSUE già mobilitata nel 2019 e in fase di mobilitazione, è ragionevole attendersi che la maggior parte, e in ogni caso più della metà, della dotazione del 2019 non verrà spesa nel corso dell'anno e sarà riportata al 2020.
La revisione del regolamento FSUE del 2014 ha introdotto gli anticipi, che sono entrati in vigore a partire dal 2015. La loro introduzione è stata principalmente motivata dal fatto che la procedura necessaria per mobilitare il FSUE ed erogare l'assistenza in toto è troppo lunga (di solito fino a un anno) e che le gravi situazioni di crisi richiedono una risposta più rapida. Si è inoltre ritenuto che i lunghi ritardi nella fornitura di assistenza incidessero negativamente sull'immagine dell'UE.
Il livello degli anticipi è stato fissato al 10 % del contributo del FSUE previsto, con un limite massimo di 30 milioni di EUR. Tale livello si è rivelato insoddisfacente. In caso di catastrofi minori, quando il contributo del FSUE ammonta a pochi milioni di euro, l'anticipo non è molto superiore a qualche centinaio di migliaia di euro, che non sono in grado di fare la differenza. In caso di catastrofi estremamente gravi come il terremoto in Abruzzo, con 22 miliardi di EUR di danni e un contributo del FSUE di 1,2 miliardi di EUR, un anticipo non superiore a 30 milioni di EUR è del tutto inadeguato. In entrambi gli scenari l'anticipo è sproporzionato rispetto agli effetti sul terreno. La recente valutazione ex post del FSUE (2002-2017) conferma questa analisi.
La Commissione propone pertanto di innalzare il livello degli anticipi per le singole catastrofi di tutte le categorie al 25 % del contributo del FSUE previsto, con un limite massimo di 100 milioni di EUR.
La Commissione propone inoltre di aumentare il livello totale degli stanziamenti per gli anticipi del FSUE nel bilancio annuale da 50 milioni di EUR a 100 milioni di EUR. Il progetto di bilancio per il 2020 non comprende questa proposta. Al fine di garantire la tempestiva disponibilità delle risorse ove necessario, la Commissione proporrà di iscrivere nel bilancio 2020 stanziamenti supplementari per un importo massimo di 50 milioni di EUR.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Sono necessari la massima trasparenza e un adeguato monitoraggio dell'uso delle risorse finanziarie dell'UE. Gli obblighi di relazione per gli Stati membri e la Commissione si applicheranno a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002.
2019/0183 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. Il Fondo è stato creato per fornire sostegno finanziario agli Stati membri a seguito di situazioni di emergenza, come segno concreto della solidarietà europea in momenti di difficoltà.
(2)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(3)Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. Se non ratificherà l'accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o non richiederà una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo all'unanimità, a decorrere dal 1º novembre 2019 il Regno Unito recederà dall'Unione senza accordo e diventerà un paese terzo.
(4)Al fine di attenuare l'impatto economico del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.
(5)Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri come diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.
(6)Ai fini di tale uso eccezionale del Fondo è opportuno stabilire un importo minimo del danno stimato, superato il quale gli Stati membri possono richiedere l'assistenza del Fondo a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo. È inoltre necessario modificare le norme in materia di ammissibilità al fine di includere un sostegno alla spesa pubblica sostenuta a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.
(7)Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri è opportuno che vi sia un unico termine applicabile a tutti gli Stati membri per la presentazione delle domande di contributo finanziario del Fondo, senza possibilità di prorogare le domande dopo tale termine per coprire spese aggiuntive.
(8)Affinché il Fondo resti disponibile per perseguire il suo scopo originario, ossia far fronte alle catastrofi naturali, è opportuno stabilire un massimale di bilancio per il sostegno relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.
(9)L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.
(10)Mediante una procedura decisionale rapida, la Commissione dovrebbe poter impegnare e mobilitare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. È pertanto opportuno rafforzare le disposizioni vigenti relative agli anticipi aumentando gli importi di questi ultimi.
(11)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2012/2002,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così modificato:
1)prima dell'articolo 1 è inserita l'intestazione seguente:
"TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITÀ";
2)all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Ai fini del presente regolamento il concetto di 'catastrofi gravi' si riferisce alle catastrofi naturali e alle situazioni in cui un gravoso onere finanziario è inflitto a uno Stato membro quale diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.";
3)sono inseriti i seguenti nuovi articoli 3 bis e 3 ter:
"Articolo 3 bis
1)Su richiesta di uno Stato membro il Fondo può essere mobilitato anche qualora un gravoso onere finanziario sia inflitto a uno Stato membro quale diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE ('recesso senza accordo'). L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo.
2)Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano la metà dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.
3)Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare causata direttamente dal recesso senza accordo e sostenuta esclusivamente tra la data del recesso senza accordo e il 31 dicembre 2020 ('onere finanziario').
4)Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha sostenuto è stimato superiore a 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o superiore allo 0,3 % del suo RNL.
5)Solo gli Stati membri possono richiedere l'assistenza del Fondo a norma del presente articolo.
Articolo 3 ter
1)L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese interessate dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.
2)L'IVA non costituisce una spesa ammissibile.
3)La perdita di entrate da parte di uno Stato membro non costituisce una spesa ammissibile.
4)L'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo. I costi relativi alla preparazione e all'attuazione delle operazioni volte ad attenuare l'onere finanziario, compresi i costi relativi alla perizia tecnica fondamentale, sono ammissibili come parte dei costi di progetto.
5)Qualora le operazioni di cui al paragrafo 1 a cui il Fondo ha contribuito finanziariamente generino entrate, il contributo finanziario totale del Fondo non supera l'onere finanziario netto totale sostenuto dallo Stato membro. Lo Stato membro allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
6)Le spese ammissibili possono riguardare solo operazioni compatibili con il diritto dell'Unione, comprese le norme in materia di aiuti di Stato.";
4)prima dell'articolo 4 sono inserite le intestazioni seguenti:
"Titolo II
Procedure
Capo I
Catastrofi naturali";
5)prima dell'articolo 4 bis è inserita l'intestazione seguente:
"Capo II
Recesso del Regno Unito dall'Unione";
6)l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 bis
1)Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 aprile 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 e i motivi per cui tali misure non hanno potuto essere evitate mediante l'adozione di misure di preparazione. La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.
2)La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.
3)Dopo il 30 aprile 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4)L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del 5 % dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.
5)Qualora abbia concluso che le condizioni di cui all'articolo 3 bis per concedere un contributo finanziario del Fondo sono soddisfatte, la Commissione presenta senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per mobilitare il Fondo e autorizzare i corrispondenti stanziamenti. Tali proposte comprendono:
a)tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1,
b)tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione,
c)gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3 bis,
d)un giustificativo degli importi proposti.
6)La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.
7)Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 ter, è versato soltanto il saldo.";
7)dopo l'articolo 4 bis sono inseriti l'intestazione e il nuovo articolo 4 ter seguenti:
"Capo III
Disposizioni comuni";
"Articolo 4 ter
1)Al momento della presentazione di una domanda di contributo finanziario del Fondo alla Commissione per un danno causato da una catastrofe naturale, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo. La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione con cui è concesso l'anticipo e versa tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.
2)Al momento della presentazione di una domanda di contributo finanziario del Fondo alla Commissione per un gravoso onere finanziario causato dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo. La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione con cui è concesso l'anticipo e versa tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.
3)L'importo dell'anticipo non supera il 25 % dell'importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.
4)Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
5)Al momento di adottare il progetto di bilancio generale dell'Unione per un dato esercizio finanziario, la Commissione, ove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 100 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione. Le disposizioni di bilancio rispettano i massimali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.";
8)dopo l'articolo 9 è inserita l'intestazione seguente:
"Titolo III
Disposizioni finali".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.
1.2.Settore/settori interessati
13. Politica regionale; 13 06 01. Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia.
1.3.Motivazione della proposta/iniziativa
1.3.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro tale data.
1.3.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il motivo dell'istituzione del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è dimostrare la solidarietà nei confronti degli Stati membri colpiti da una seria crisi dovuta al verificarsi di una grave catastrofe naturale che si ritiene vada oltre la capacità di risposta del bilancio dello Stato membro. La proposta estende tale logica all'onere finanziario derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.
1.3.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il FSUE si è dimostrato uno strumento molto efficace nel fornire assistenza agli Stati membri in seguito alle catastrofi naturali, come emerso da una valutazione approfondita del Fondo.
1.3.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Le disposizioni specifiche del presente regolamento relative al recesso del Regno Unito senza accordo sono limitate nel tempo e riguardano soltanto gli esercizi finanziari 2019 e 2020. La proposta rientra nella dotazione massima prevista per il FSUE in tali anni ed è pertanto compatibile con il QFP.
1.3.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il presente regolamento non aumenterà la dotazione massima del FSUE. Il contributo dell'Unione agli interventi sarà finanziato mediante il bilancio generale dell'Unione.
1.4.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
–Proposta di durata limitata. La proposta riguarda gli anni 2019 e 2020. Le domande saranno accettate tra il 1º novembre 2019 e il 30 aprile 2020.
–Il massimale sarà pari al 50 % della dotazione massima del FSUE per il 2019 e il 2020, per un totale di 591,65 milioni di EUR (292,9 milioni di EUR per il 2019 più 298,75 milioni di EUR per il 2020).
1.5.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive
X Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Identiche a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (per le catastrofi naturali).
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Identici a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Identiche a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
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Natura della
spesa
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Partecipazione
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Numero
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Diss./Non diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati
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di paesi terzi
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
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Rubrica 9: Strumenti speciali
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13 06 01 - Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia.
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Dissociati
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NO
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NO
|
NO
|
NO
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3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
Il presente regolamento non ha incidenza finanziaria.
X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Le disposizioni specifiche del presente regolamento relative al recesso del Regno Unito senza accordo sono limitate nel tempo e riguardano soltanto gli esercizi finanziari 2019 e 2020.
Il regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Le domande saranno accettate tra il 1º novembre 2019 e il 30 aprile 2020.
Il massimale sarà pari al 50 % della dotazione massima del FSUE per il 2019 e il 2020, per un totale di 591,65 milioni di EUR (292,9 milioni di EUR per il 2019 più 298,75 milioni di EUR per il 2020).
Il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data sopra indicata.
Inoltre, a partire dal 2020, gli anticipi supplementari richiedono 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
La proposta generale rientra nella dotazione massima prevista per il FSUE ed è pertanto compatibile con il QFP.
EUR
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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9
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Strumenti speciali
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
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Anni successivi
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TOTALE
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• Stanziamenti operativi
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13 06 01 - Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia.
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Impegni
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(1a)
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Pagamenti
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(2 a)
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TOTALE degli stanziamenti
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Impegni
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=1a+1b +3
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Pagamenti
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=2a+2b
+3
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• TOTALE degli stanziamenti operativi
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Impegni
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(4)
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Pagamenti
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(5)
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• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
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(6)
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 9
del quadro finanziario pluriennale
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Impegni
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=4+ 6
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Pagamenti
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=5+ 6
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Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
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Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
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Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
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DG: <…….>
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• Risorse umane
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• Altre spese amministrative
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TOTALE DG <….>
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Stanziamenti
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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(Totale impegni = Totale pagamenti)
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Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
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Impegni
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Pagamenti
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3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
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Anno
2020
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Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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RISULTATI
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Tipo
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Costo medio
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N.
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Costo
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N.
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Costo
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N.
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Costo
|
N.
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Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
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Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
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Costo totale
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OBIETTIVO SPECIFICO 1...
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- Risultato
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- Risultato
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- Risultato
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Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
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- Risultato
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Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
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TOTALE
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3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–⌧
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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TOTALE
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RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Risorse umane
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Altre spese amministrative
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Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Risorse umane
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Altre spese
di natura amministrativa
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Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–⌧
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
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XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01/11 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
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10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Personale esterno
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–⌧
può essere interamente finanziata nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Il presente regolamento è limitato nel tempo e riguarda soltanto gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Rientra nella dotazione massima prevista per il FSUE in tali anni ed è pertanto compatibile con il QFP.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Le domande saranno accettate tra il 1º novembre 2019 e il 30 aprile 2020.
Il massimale sarà pari al 50 % della dotazione massima del FSUE per il 2019 e il 2020, per un totale di 591,65 milioni di EUR (292,9 milioni di EUR per il 2019 più 298,75 milioni di EUR per il 2020).
Il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data sopra indicata.
–◻
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in EUR
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X
EUR
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)