16.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/88


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea — Un pacchetto di opportunità»

[COM(2020) 710 final)]

(2021/C 286/16)

Relatore:

João NABAIS

Consultazione

21.4.2021

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione, consumo

Adozione in sezione

31.3.2021

Adozione in sessione plenaria

27.4.2021

Sessione plenaria n.

560

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

237/2/9

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la comunicazione in esame, in quanto si tratta di un passo essenziale ed efficace per rendere possibile la digitalizzazione della giustizia. È essenziale sostenere gli Stati membri a livello nazionale nella realizzazione di questo cambiamento fornendo loro non solo i finanziamenti necessari, ma anche gli strumenti. Con questo sostegno sarà possibile estendere la digitalizzazione della giustizia a livello europeo, per istituire meccanismi che consentano una maggiore cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie.

1.2.

Il CESE osserva che esiste un quadro molto eterogeneo tra gli Stati membri e che gli strumenti informatici nazionali utilizzati sono di vario tipo, con la conseguenza che tali strumenti non utilizzano determinati meccanismi — come e-CODEX (1) — in modo coerente.

1.3.

Per il CESE, quindi, è quanto mai importante stabilire norme per una maggiore omogeneizzazione tra i vari Stati membri.

1.4.

Il CESE ritiene che la digitalizzazione della giustizia sia uno strumento essenziale per assicurare un’autentica cooperazione tra le autorità degli Stati membri nella lotta alle pratiche criminali che danneggiano gravemente lo spazio europeo.

1.5.

Il CESE rileva che alcuni aspetti specifici della comunicazione non tengono conto della realtà multiforme dei sistemi giudiziari nei vari Stati membri.

1.6.

Il CESE propone alla Commissione che venga adottata una direttiva sulla partecipazione ai procedimenti giudiziari a distanza in cui sia previsto e accettato qualsiasi mezzo per entrare in contatto mediante videochiamata, con l’ausilio di qualsiasi supporto che garantisca il diritto alla tutela della vita privata e non pregiudichi la protezione dei dati personali degli interessati, anche all’interno del procedimento in corso.

1.7.

Il CESE non ritiene che l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza, già esistenti, possa mettere a rischio la protezione dei dati, dato che nella realtà offline chiunque può assistere alla maggior parte delle udienze.

1.8.

Il CESE ritiene che, quando le indagini riguardano un potenziale gruppo terroristico in uno Stato membro, l’autorità di polizia di quello Stato debba avere immediatamente accesso alle informazioni contenute non solo nelle banche dati di Europol, di Eurojust e della Procura europea (EPPO), ma anche in quelle di tutte le autorità di polizia degli altri Stati membri.

1.9.

Il CESE sottolinea inoltre la necessità di sfruttare al massimo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione per poter dare esecuzione a sentenze in altri Stati membri, utilizzare i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie e migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e le agenzie dell’UE.

2.   La comunicazione della Commissione

2.1.

La comunicazione presenta un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia, al fine di compiere progressi in ambito digitale nel settore della giustizia. L’approccio proposto tiene conto delle diverse circostanze e competenze nazionali degli Stati membri e rispetta appieno i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Allo stesso tempo, è importante che tutti gli Stati membri si adoperino per ridurre le lacune esistenti in materia di digitalizzazione e la frammentazione tra i sistemi giudiziari nazionali e per sfruttare le opportunità disponibili nel contesto dei meccanismi di finanziamento pertinenti dell’UE.

3.   Osservazioni generali

3.1.

La crisi COVID-19 ha causato molti problemi al funzionamento del sistema giudiziario e all’efficacia della tutela giurisdizionale. Si sono registrati ritardi nelle udienze presenziali e nella notificazione transfrontaliera di atti giudiziari, c’è stata un’impossibilità temporanea di ottenere assistenza legale personale e le scadenze non sono state rispettate a causa di ritardi. Parallelamente, l’aumento del numero di casi di insolvenza e di licenziamento legati alla pandemia rende ancora più cruciale l’attività degli organi giurisdizionali.

3.2.

In quest’ottica, è necessario introdurre nuove misure che consentano di intensificare l’attività giudiziaria e di portarla a termine più celermente mediante la sua digitalizzazione. A tal fine, è essenziale sostenere gli Stati membri a livello nazionale fornendo loro non solo i finanziamenti necessari, ma anche gli strumenti che consentano a tutte le autorità giudiziarie e agli operatori della giustizia di prepararsi a questa nuova era di cambiamenti. È essenziale rendere la giustizia più accessibile e più vicina ai cittadini.

3.3.

Solo con questo sostegno a livello nazionale sarà possibile estendere la digitalizzazione della giustizia a livello europeo, in modo da poter istituire meccanismi che consentano una maggiore cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie.

3.4.

Va osservato che, in generale, esiste attualmente un quadro molto eterogeneo tra gli Stati membri e che gli strumenti informatici nazionali utilizzati sono di vario tipo, con la conseguenza che tali strumenti non utilizzano determinati meccanismi — come e-CODEX — in modo coerente.

3.5.

È quindi quanto mai importante stabilire norme per una maggiore omogeneizzazione tra i vari Stati membri dell’Unione europea.

3.6.

La comunicazione riguarda essenzialmente l’ulteriore digitalizzazione dei servizi pubblici di giustizia, la promozione dell’uso di tecnologie di comunicazione a distanza (videoconferenza) sicure e di qualità elevata, l’agevolazione dell’interconnessione delle banche dati e dei registri nazionali e la promozione dell’uso di canali di trasmissione elettronica sicuri tra le autorità competenti.

3.7.

La digitalizzazione della giustizia è uno strumento fondamentale per assicurare un’autentica cooperazione tra le autorità degli Stati membri nella lotta contro le pratiche criminali che colpiscono gravemente lo spazio europeo, come i reati di terrorismo, il riciclaggio di capitali, la corruzione, la tratta di esseri umani, i reati generati dall’odio, e l’incitamento all’odio e alla violenza.

3.8.

I reati a cui si è fatto sopra riferimento presentano sempre più un carattere trasversale in termini territoriali e, per questo motivo, la transizione digitale costituisce un passo avanti formidabile, ed essenziale, nell’approccio investigativo e di contrasto a questi fenomeni così deleteri.

3.9.

La Commissione ha certamente compiuto enormi sforzi in questo settore e la comunicazione in esame merita una valutazione molto positiva, ma occorre ricordare che la digitalizzazione della giustizia è un processo lungo e difficile.

3.10.

Esistono tuttavia alcuni aspetti concreti nella comunicazione che vanno criticati per le loro carenze, oppure addirittura perché le idee presentate rivelano una mancata comprensione della realtà multiforme ravvisabile negli ambienti giudiziari dei diversi Stati membri.

3.11.

La Commissione sembra ignorare le procedure per lo svolgimento dei processi e di altri procedimenti giudiziari, che si tratti del diritto civile, commerciale, del lavoro o penale (come l’interrogatorio degli imputati e l’audizione di testimoni nel corso di un’indagine penale), con il coinvolgimento di attori processuali che partecipano a distanza tramite applicazioni disponibili sul mercato o videochiamate nel quadro di app di contatto.

3.12.

Il CESE si rende conto che vanno rispettati gli aspetti formali della giustizia, ma la crisi COVID-19 ha permesso di comprendere che la videoconferenza non deve necessariamente essere effettuata con i dispositivi esistenti per l’interazione tra gli organi giurisdizionali (a livello nazionale o internazionale), ossia con le parti del procedimento che si recano nell’aula di un tribunale dell’area in cui risiedono o in locali previamente stabiliti e autorizzati (come i comandi di polizia, i locali in cui vengono condotte perizie forensi, o ancora altre strutture), dato che il collegamento in videoconferenza con i testimoni può avvenire anche tramite computer o cellulare, indipendentemente da dove si trovino fisicamente.

3.13.

Al giorno d’oggi esistono già alcuni mezzi di comunicazione a distanza che consentono di assicurare il diritto alla protezione non solo della vita privata, ma anche dei dati personali, e questo è un aspetto essenziale che va garantito.

3.14.

Va rilevato che, nella maggior parte dei procedimenti giudiziari, vige il principio della pubblicità del dibattimento. Di conseguenza, alle udienze dibattimentali e giudiziali realizzate a porte aperte, tra il pubblico si trovano non solo i familiari e gli amici delle varie parti del procedimento (l’attore e il convenuto nei procedimenti di diritto civile, commerciale e del lavoro, la parte offesa e l’imputato nei procedimenti penali), ma anche altre persone che non hanno alcun interesse in gioco nel procedimento e persino, in molti casi, giornalisti e altri operatori dei media.

3.15.

Il CESE non ritiene pertanto che l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza, come le piattaforme informatiche e altre applicazioni digitali debitamente certificate già esistenti, possa mettere a rischio la protezione dei dati, quando nella realtà offline chiunque può assistere alla maggior parte delle udienze.

3.16.

Inoltre — e questo vale in particolare nel diritto processuale penale — lo stesso imputato deve avere la possibilità di scegliere se essere ascoltato tramite mezzi di comunicazione a distanza, invece di dover comparire personalmente in giudizio, qualora non esistano specifiche eccezioni che giustifichino la presenza fisica dell’imputato davanti all’autorità giudiziaria.

3.17.

Per quanto riguarda i testimoni, è necessario garantire che una persona con una disabilità fisica di qualsiasi tipo, che risiede in una piccola località distante molti chilometri dal tribunale più vicino, non sia obbligata ad abbandonare il comfort della propria abitazione per recarsi in un’aula di tribunale e attendere ore prima di essere chiamata a fare la propria deposizione in qualità di testimone, perché al giorno d’oggi esistono piattaforme elettroniche affidabili e certificate che permettono di garantire sicurezza e riservatezza nello scambio di informazioni e nel rilascio di deposizioni a distanza.

3.18.

Nella comunicazione in esame la Commissione propone di promuovere l’uso di «tecnologie di comunicazione a distanza (videoconferenza) sicure e di qualità elevata».

3.19.

Pertanto — e in linea con quanto suesposto — il CESE propone alla Commissione che venga adottata una direttiva sulla partecipazione ai procedimenti giudiziari a distanza in cui sia previsto e accettato qualsiasi mezzo per entrare in contatto mediante videochiamata, con l’ausilio di qualsiasi supporto (come un computer da tavolo o portatile, oppure un cellulare) che garantisca il diritto alla tutela della vita privata e non pregiudichi la protezione dei dati personali degli interessati, anche all’interno del procedimento in corso.

3.20.

Questo è in linea con la relazione di previsione strategica della Commissione per il 2020, secondo cui la transizione digitale nella giustizia dovrebbe mettere al primo posto i cittadini e creare nuove opportunità per le diverse parti interessate, contribuendo a ridurre i ritardi, aumentare la certezza del diritto e rendere l’accesso alla giustizia più economico e più semplice.

3.21.

Questi risultati positivi dovranno peraltro essere garantiti in rapporto ai minori e alle persone vulnerabili, nonché nei procedimenti riguardanti reati sessuali o generati dall’odio, in cui la necessità di garantire la protezione della vita privata e la certezza del diritto è più acuta, se non imprescindibile.

3.22.

Nella comunicazione in esame la Commissione si occupa anche dello sviluppo di un modello di accesso alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali in forma leggibile da un dispositivo automatico, un identificatore europeo della giurisprudenza.

3.23.

La proposta merita pieno sostegno ma, per renderla completamente efficace, potrebbe rendersi necessaria un’integrazione legislativa, nel senso di una standardizzazione sul piano formale (non sostanziale) delle decisioni prese dagli organi giurisdizionali.

3.24.

È infatti risaputo che ogni Stato membro possiede non soltanto una propria legislazione, ma anche un proprio sistema di forme da rispettare. La struttura e gli elementi costitutivi di una sentenza pronunciata in Portogallo saranno certamente diversi da quelle dell’Italia o della Francia, e tali differenze devono quindi essere debitamente prese in considerazione dalla Commissione.

3.25.

La Commissione propone inoltre di creare una piattaforma informatica per la collaborazione tra le squadre investigative comuni (che riuniscono investigatori e pubblici ministeri degli Stati membri, se necessario con il sostegno di Europol, di Eurojust e dell’EPPO). L’accesso ai dati e alle banche dati disponibili negli Stati membri dovrebbe essere limitato alle autorità competenti, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

3.26.

Si tratta di una proposta eccellente che potrebbe tuttavia essere ostacolata dall’assenza di una standardizzazione delle norme stabilite nei vari codici di procedura penale degli Stati membri che disciplinano tutte le questioni relative all’assunzione delle prove.

3.27.

Finché non verrà realizzata tale standardizzazione, è possibile che determinati atti investigativi risultino viziati da nullità conformemente alla legislazione di alcuni Stati membri, con la conseguenza di pregiudicare in tal modo l’efficacia delle indagini comuni.

3.28.

La lotta al terrorismo figura tra le questioni di cui la Commissione si occupa nella comunicazione in esame; tuttavia, oltre ad affermare la necessità di una proposta legislativa sullo scambio di dossier digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri, è indispensabile creare e attuare strumenti basati sull’interconnessione digitale per lo scambio di informazioni riguardanti anche i sospetti e le attività dei gruppi sorvegliati (2).

3.29.

In considerazione della necessità di porre fine al terrorismo, il CESE ritiene che, quando le indagini riguardano un potenziale gruppo terroristico in uno Stato membro, l’autorità di polizia di quello Stato debba avere immediatamente accesso alle informazioni contenute non solo nelle banche dati di Europol, di Eurojust e dell’EPPO, ma anche in quelle di tutte le autorità di polizia degli altri Stati membri. Bisogna tuttavia adoperarsi per garantire che le informazioni non siano trasmesse a persone non autorizzate o non affidabili.

3.30.

Bisogna altresì assicurare la prestazione di servizi online — come il rinnovo della carta d’identità, il certificato elettronico del casellario giudiziario, l’atto di stato civile o persino l’estratto del casellario — oppure la consultazione online dei procedimenti giudiziari, perché così, oltre a ridurre gli spostamenti verso i locali in cui questi servizi sono prestati offline, è possibile offrire questi servizi anche quando tali locali fossero chiusi.

3.31.

Tuttavia, per quanto riguarda l’interconnessione dei dati (in particolare di quelli riguardanti imprese, insolvenze, registri immobiliari e commerciali, nonché estratti di casellari giudiziari), è necessario garantire che l’accesso a tali dati non pregiudichi il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali (ad esempio, nei casi riguardanti dati estratti da casellari giudiziari).

3.32.

È pertanto essenziale sviluppare ulteriormente soprattutto il modello informatico in questo settore, affinché l’auspicata digitalizzazione non vada a danno dei cittadini e non metta in pericolo i loro diritti fondamentali.

3.33.

Nella comunicazione in esame la Commissione illustra la creazione dello strumento denominato «Il mio spazio di giustizia elettronica», volto a permettere ai privati cittadini di accedere per via elettronica agli atti giudiziari che essi o i loro rappresentanti legali sono autorizzati a consultare e/o ottenere (nel quadro di cause intentate davanti agli organi giurisdizionali nazionali o di altri Stati membri).

3.34.

La possibilità di accesso digitale alle informazioni menzionate nel processo in cui un cittadino è parte in causa rappresenta un aspetto molto importante per creare un’autentica trasparenza giudiziaria, che è uno strumento essenziale affinché i cittadini sentano che la giustizia non è oscura e inaccessibile, dato che viene promosso un accesso più rapido ed efficace alla giustizia, e a costi inferiori.

3.35.

Il fatto che le autorità giudiziarie e gli avvocati stessi possano accedere per via elettronica a cause che sono state giudicate in un altro Stato membro è un passo avanti enorme e riveste una grande importanza nella tanto auspicata digitalizzazione della giustizia.

3.36.

Tuttavia, tenuto conto delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda la portata del segreto istruttorio nei procedimenti penali, si ha l’impressione che, in assenza di un’armonizzazione tra le legislazioni nazionali in questo settore, questa ottima proposta della Commissione sarà certamente ostacolata sul piano della registrazione transfrontaliera.

3.37.

L’auspicata digitalizzazione della giustizia deve offrire ai cittadini dell’UE nuove e importanti possibilità per la risoluzione dei problemi in un contesto transfrontaliero. Soltanto in questo modo verrà realizzato l’obiettivo di rafforzare il diritto dei cittadini di accedere alla giustizia.

3.38.

A tale riguardo, la Commissione segnala, ad esempio, la creazione di mezzi (digitali) per l’inoltro transfrontaliero di ingiunzioni e la possibilità di esecuzione transfrontaliera dell’obbligo, derivante dalle proprie responsabilità genitoriali, di pagare l’assegno di mantenimento per i minori.

3.39.

Tuttavia, nella sua comunicazione la Commissione non ha preso in esame una questione realmente essenziale, vale a dire la possibilità di dare esecuzione a sentenze giudiziarie in altri Stati membri. Orbene, la digitalizzazione offre i mezzi per realizzare questo obiettivo, che è una richiesta che molti professionisti del settore avanzano da lunga data. Va osservato che in vari settori (del diritto commerciale e del diritto di famiglia) tale possibilità è già prevista, pertanto è necessario estenderla ai settori che non la prevedono ancora.

3.40.

È consuetudine da tempo consolidata che le decisioni giudiziarie sono necessariamente pronunciate dagli organi giurisdizionali degli Stati membri e, a tale riguardo, la sovranità degli Stati membri dell’Unione va considerata inviolabile.

3.41.

È però vero che molte decisioni giudiziarie hanno come destinatari finali cose, imprese o cittadini situati al di fuori del territorio in cui la decisione è stata pronunciata.

3.42.

In tali casi, le frontiere tra gli Stati membri costituiscono degli ostacoli a una rapida attuazione della giustizia e, per tale motivo, la cooperazione giudiziaria all’interno dell’UE deve cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione, affinché l’esecuzione delle sentenze avvenga direttamente nel territorio in cui si trovano i beni interessati.

3.43.

Lo stesso vale per i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, dato che anche per essi dovrebbe essere permesso lo svolgimento online dei procedimenti, a integrazione delle attività dei centri di arbitrato, dei giudici di pace e dei sistemi di mediazione pubblici.

3.44.

Per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità nazionali e le agenzie e gli organismi dell’UE nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, la Commissione segnala giustamente la necessità di rafforzare le capacità di cooperazione digitale.

3.45.

Tuttavia, anche se si attendeva che la Commissione definisse nella sua comunicazione il modello da adottare e gli investimenti che sarebbe stata disposta a sostenere per raggiungere questo importante obiettivo, quello che vi si può trovare è soltanto l’auspicio che «… l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), la Procura europea (EPPO), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) concordino un approccio comune che garantisca una cooperazione agevole e sicura con gli Stati membri […]».

3.46.

Orbene, in un settore così importante come questo, la Commissione è tenuta non solo a fissare un orizzonte temporale per l’istituzione di un modello di cooperazione, anziché limitarsi ad auspicare che le istituzioni si intendano tra di loro, ma anche ad assumersi l’impegno di creare uno strumento (magari una direttiva) per imporre, anche in questo settore, un meccanismo basato sulle potenzialità della digitalizzazione.

3.47.

Il CESE si compiace che nella comunicazione in esame la Commissione abbia manifestato le sue intenzioni in rapporto al sostegno finanziario per gli Stati membri in vista sia dello sviluppo di sistemi informatici adeguati che della definizione di una strategia sulla digitalizzazione della giustizia nell’UE, nel quadro del nuovo programma Giustizia e del programma Europa digitale.

3.48.

Va osservato che il principale ostacolo alla digitalizzazione non è rappresentato dalle autorità giudiziarie o dai cittadini, ma bensì dalla mancanza di mezzi a disposizione degli Stati membri per dare attuazione alle misure volte a creare e utilizzare piattaforme digitali e mezzi elettronici nel settore della giustizia.

3.49.

Pertanto, occorre trovare con urgenza soluzioni di finanziamento per gli Stati membri, affinché la digitalizzazione della giustizia possa essere realizzata con l’armonia e l’uniformità di cui c’è bisogno, soprattutto nel contesto dell’attuale crisi che sta generando ripercussioni devastanti sull’economia degli Stati membri, non solo per il breve termine ma anche nel lungo periodo. Soltanto così si riuscirà a realizzare la cooperazione transfrontaliera a livello europeo.

3.50.

Il CESE sottolinea inoltre che la Commissione si preoccupa che per questo obiettivo così importante — ossia, avvalersi del processo di digitalizzazione per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’UE — siano utilizzate le risorse che saranno messe a disposizione nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3.51.

È altresì rassicurante sapere che, secondo la Commissione, lo strumento di sostegno tecnico previsto da un’apposita proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio aiuterà tutti gli Stati membri ad attuare riforme nel settore della giustizia, riforme che ovviamente richiederanno gli investimenti qui menzionati in rapporto alla transizione digitale.

3.52.

Tenuto conto che, secondo la Commissione, l’attuale cooperazione transfrontaliera basata su documenti cartacei presenta molte carenze, che si ripercuotono negativamente sull’efficacia e sul costo dei procedimenti giudiziari, è essenziale che la trasmissione elettronica diventi il canale predefinito per la comunicazione e lo scambio degli atti.

3.53.

Sarebbe fattibile creare un sistema informatico decentrato che riunisca i sistemi nazionali in modo che i documenti possano essere trasmessi per via elettronica in modo più rapido e sicuro. A tal fine, nella trasmissione dei documenti e nella raccolta delle prove si dovrebbe tenere conto della protezione dei dati e della tutela della vita privata.

3.54.

Per la digitalizzazione della giustizia costituiscono misure essenziali l’universalizzazione dello svolgimento elettronico dei procedimenti, la dematerializzazione delle comunicazioni tra gli organi giurisdizionali e altri enti o servizi, nonché la trasmissione di atti procedurali multimediali da parte dei rappresentanti legali.

3.55.

Occorre inoltre richiamare l’attenzione della Commissione sulla necessità di fornire agli operatori del settore giudiziario gli strumenti che permettano loro di attuare le misure auspicate, attraverso corsi di formazione sul settore digitale e corsi di specializzazione per l’utilizzo di determinate applicazioni e piattaforme elettroniche, corsi che comporteranno necessariamente anche dei costi.

3.56.

Bisogna tuttavia prevedere un’eccezione per gli Stati membri oggetto di procedimenti per violazione dei diritti fondamentali o dello Stato di diritto:

a)

non dovrebbero poter beneficiare dei finanziamenti dell’UE, e

b)

non dovrebbero ricevere tutte le informazioni, perché non è più possibile fidarsi dei loro organi giurisdizionali, del loro sistema giudiziario e delle loro autorità di polizia.

3.57.

Gli attuali sforzi di trasformazione forniscono una solida base per una maggiore mobilitazione delle capacità tecnologiche, attraverso le tecnologie emergenti per la costruzione di un ecosistema giudiziario dotato di competenze digitali e incentrato sulle persone.

3.58.

Il CESE attende con grande interesse che la legislazione venga modificata in modo da permettere la tanto auspicata transizione della giustizia verso l’era digitale, ad esempio per quanto riguarda l’identificazione elettronica ai fini della trasmissione digitale di atti giudiziari e dell’ammissibilità di documenti elettronici, o trasmessi per via elettronica, per l’assunzione di prove nel quadro di procedimenti giudiziari.

Bruxelles, 27 aprile 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  COM(2020) 712 final.

(2)  Cfr. il parere del CESE (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67).