8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

(Causa C-265/07) (1)

(Transazioni commerciali - Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento - Procedure di recupero di crediti non contestati)

(2008/C 285/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti

Ricorrente: Caffaro Srl

Convenuta: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

Nei confronti di: Banca di Roma SpA

Oggetto

Interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Procedure di recupero di crediti non contestati — Normativa nazionale che prevede la scadenza di un termine di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo per poter procedere al recupero del credito

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l'art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.