26.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
(Causa C-98/15)
(2015/C 171/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: María Begoña Espadas Recio
Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08, si debba ritenere che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE (1), relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sia applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella di cui all’articolo 210 della legge generale sulla previdenza sociale spagnola, finanziata esclusivamente con i contributi versati dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro e calcolata in base ai periodi di impiego per i quali sono stati versati contributi nei sei anni precedenti alla situazione legale di disoccupazione. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bruno e a., citata, la clausola 4 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del regio decreto n 625, del 2 aprile 1985 (normativa sulle prestazioni di disoccupazione), richiamato dalla regola quarta della settima disposizione addizionale, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale, che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione, i giorni non lavorati, sebbene siano stati versati i contributi corrispondenti a tali giorni, con conseguente riduzione della durata della prestazione riconosciuta. |
3) |
Se il divieto di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, di cui all’articolo 4 della direttiva 79/7 (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta o si oppone a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del [regio decreto n. 625/1985], che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude dal computo dei giorni di contribuzione i giorni non lavorati, con conseguente riduzione della durata della prestazione di disoccupazione. |
(2) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).