18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 3 maggio 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS e a.

(Causa C-253/16)

(2016/C 260/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA

Resistenti: AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, Mostapha El Hammouchi, Boughaz SPRL, Sahbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fès SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zouhair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouz, Imad Zufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Bahri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tahri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbih, Hadel Bensbih, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazzoui

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a prezzi e condizioni imposti da uno Stato membro ai gestori di servizi di taxi laddove (a) le corse dei taxi interessati varcano solo occasionalmente le frontiere nazionali, (b) una parte significativa della clientela dei taxi interessati è costituita da cittadini o residenti dell’Unione europea che non sono cittadini né residenti dello Stato membro in questione e (c) nelle circostanze concrete della causa, le corse in taxi controverse costituiscono molto spesso, per il passeggero, soltanto una tappa di un viaggio più lungo il cui punto di arrivo o punto di partenza si trovano in un paese dell’Unione diverso dallo Stato membro in questione.

2)

Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a condizioni di gestione diverse dalle condizioni tariffarie e dalle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di trasporto interessata, come nella fattispecie un divieto per i gestori di taxi di mettere a disposizione posti singoli piuttosto che il veicolo nel suo complesso e un divieto per i predetti gestori di decidere loro stessi la destinazione di una corsa proposta alla clientela, che consentano di impedire a detti gestori di raggruppare clienti con la stessa destinazione.

3)

Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso vieta, salvo con l’autorizzazione della Commissione, misure come quelle di cui alla seconda questione (a) che hanno lo scopo generale, inter alia, di proteggere i gestori di taxi contro la concorrenza delle imprese di noleggio di autovetture con conducente e (b) che hanno l’effetto specifico, nelle circostanze concrete della causa, di proteggere i gestori di autobus contro la concorrenza dei gestori di taxi.

4)

Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso vieta, salvo con l’autorizzazione della Commissione, una misura che impedisce ai gestori di taxi di attirare clienti, allorché detta misura abbia come effetto, nelle circostanze concrete della causa, la riduzione della loro capacità di acquisire i clienti di un servizio di autobus concorrente.