31.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 20 marzo 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
(Causa C-143/17)
(2017/C 249/26)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Catia Passeri
Controricorrente: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Questione pregiudiziale
Se la normativa nazionale di cui al Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010 art. 3 comma 7, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010 secondo la quale «per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini», sia contraria al principio di non discriminazione in base al sesso, di cui alla Direttiva 2006/54 (1) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 21).
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).