Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/48/UE — diritto di avvalersi di un difensore, di comunicare con terzi e con le autorità consolari al momento della privazione della libertà personale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Questa legge si propone di assicurare che gli indagati e gli imputati in un procedimento penale nonché le persone oggetto di un procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo (di seguito «cittadini») si possano avvalere di un difensore e abbiano diritto, anche se private della libertà personale, di comunicare con terzi.

PUNTI CHIAVE

Diritto di avvalersi di un difensore

I cittadini devono poter avvalersi di un difensore senza indebito ritardo:

Più specificamente, la legge disciplina:

Per quanto riguarda le persone oggetto di mandato d’arresto europeo, la direttiva stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.

Diritti in caso di privazione della libertà

I cittadini privati della libertà hanno il diritto, senza indebito ritardo:

Se sono privati della libertà in un paese dell’UE diverso dal proprio, hanno il diritto di informare le loro autorità consolari, di ricevere visite da parte loro, di comunicare con esse e di ricevere l’assistenza legale da loro predisposta.

Eccezioni

La direttiva prevede la possibilità di derogare temporaneamente da certi diritti in circostanze eccezionali e sotto condizioni rigorosamente stabilite (come ad esempio quando vi sia una necessità urgente di evitare serie conseguenze avverse per la vita, la libertà o la integrità fisica di una persona).

Gratuito patrocinio

La direttiva (UE) 2016/1919 stabilisce le regole comuni minime riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e per le persone ricercate, rivolte ad assicurare l’efficacia della direttiva (UE) 2013/48. La direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurino che gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Gli Stati membri possono ricorrere ad una valutazione delle risorse (per determinare se la persona sia priva di risorse sufficienti a sostenere i costi dell’assistenza legale), una valutazione del merito (per determinare se il ricorso al patrocinio gratuito sia nell’interesse della giustizia) o entrambe al fine di determinare se debba essere concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La direttiva (UE) 2016/1919 è l’ultimo strumento legale pianificato come parte della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di persone indagate o imputate in procedimenti penali adottata dal Consiglio nel novembre 2009.

Questa direttiva dovrà diventare legge negli Stati membri entro il 5 maggio 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 26 novembre 2013 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 27 novembre 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013 pagg. 1-12).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pagg. 1-8).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1919 sono state inserite nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (GU C 378 del 24.12.2013, pagg. 8-10).

Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 378 del 24.12.2013, pagg. 11-14)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012, pagg. 1-10)

Direttiva 2010/64/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1-7).

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pagg. 1-3)

Ultimo aggiornamento: 23.11.2017