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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/7118

3.12.2024

BANDO DI CONCORSI GENERALI

EPSO/AD/414/24Traduttori/Traduttrici di lingua danese (DA) (AD 5)

EPSO/AD/415/24Traduttori/Traduttrici di lingua greca (EL) (AD 5)

EPSO/AD/416/24Traduttori/Traduttrici di lingua inglese (EN) (AD 5)

EPSO/AD/417/24Traduttori/Traduttrici di lingua spagnola (ES) (AD 5)

EPSO/AD/418/24Traduttori/Traduttrici di lingua francese (FR) (AD 5)

EPSO/AD/419/24Traduttori/Traduttrici di lingua italiana (IT) (AD 5)

EPSO/AD/420/24Traduttori/Traduttrici di lingua maltese (MT) (AD 5)

EPSO/AD/421/24Traduttori/Traduttrici di lingua neerlandese (NL) (AD 5)

(C/2024/7118)

Termine per la presentazione delle candidature: 14 gennaio 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

INDICE

1.

DISPOSIZIONI GENERALI 2

2.

NATURA DELLE FUNZIONI 2

3.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 2

3.1.

Condizioni generali 3

3.2.

Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche 3

3.3.

Condizioni specifiche: qualifiche 4

4.

ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI 4

4.1.

Panoramica delle fasi di concorso 4

4.2.

Domanda di candidatura 4

4.3.

Prove 5

4.4.

Valutazione delle prove 6

4.5.

Controllo dell’ammissibilità e compilazione degli elenchi di riserva 7

5.

PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI 8

ALLEGATO I –

Norme generali 9

ALLEGATO II –

Esempi di qualifiche minime 17

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

(a)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi dai quali le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea (UE) possano attingere per l’assunzione di nuovi funzionari/nuove funzionarie da inquadrare come «traduttore/traduttrice» (grado AD 5).

(b)

Il presente bando di concorsi e i suoi allegati, incluso l’allegato I «Norme generali», costituiscono il quadro giuridicamente vincolante della procedura di concorso.

(c)

L’EPSO si impegna ad usare un linguaggio inclusivo e neutrale dal punto di vista del genere. Qualsiasi riferimento a una persona di un determinato genere deve essere inteso anche come riferimento a una persona di qualsiasi altro genere.

(d)

Il presente bando riguarda otto concorsi. Non è possibile candidarsi per più di un settore. La scelta va fatta al momento della presentazione della candidatura e non potrà essere modificata dopo la convalida del modulo di candidatura.

(e)

Il numero di candidati/candidate idonei è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Concorso

Numero di candidati/candidate idonei

EPSO/AD/414/24

156

EPSO/AD/415/24

146

EPSO/AD/416/24

126

EPSO/AD/417/24

154

EPSO/AD/418/24

180

EPSO/AD/419/24

150

EPSO/AD/420/24

119

EPSO/AD/421/24

146

2.   NATURA DELLE FUNZIONI

(a)

Il ruolo principale del traduttore/della traduttrice è eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti e prestare altri servizi linguistici, in modo da consentire all’istituzione, all’organo o all’organismo per cui lavora di adempiere al proprio mandato.

(b)

Possono rientrare tra i compiti la traduzione da almeno due lingue di partenza verso la lingua di arrivo, la revisione di traduzioni da tali lingue, l’editing, l’esame di questioni di qualità linguistica, lo svolgimento di ricerche terminologiche, il contributo a iniziative di formazione e lo sviluppo di strumenti informatici. I testi da trattare, spesso complessi, sono generalmente di natura politica, giuridica, economica, finanziaria, scientifica e/o tecnica e riguardano tutti i settori di attività dell’UE. Può essere richiesta anche la traduzione di contenuti di altro tipo, ad esempio la localizzazione di materiale comunicativo o la sottotitolazione. Lo svolgimento di tali compiti richiede l’impiego intensivo di specifici strumenti informatici e affini.

3.   CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Il candidato/La candidata deve soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche di ammissione (cfr. le sezioni da 3.1. a 3.3.) entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, salva indicazione contraria contenuta nella sezione 3.3.

3.1.   Condizioni generali

Per candidarsi bisogna:

(a)

essere cittadino/cittadina di uno degli Stati membri dell’UE e godere dei diritti politici;

(b)

essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; e

(c)

offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.

3.2.   Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche

(a)

Lo statuto dei funzionari (1) stabilisce che per la nomina a funzionario/funzionaria occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

(b)

Data la natura linguistica dei concorsi e in considerazione dell’interesse del servizio, il candidato/la candidata deve conoscere almeno tre delle 24 lingue ufficiali dell’UE, secondo le indicazioni della tabella 2. Per praticità si fa riferimento a tali lingue come «lingua 1», «lingua 2» e «lingua 3».

Tabella 2

Concorso

Lingua 1

lingua di concorso

Lingua 2

Lingua 3

EPSO/AD/416/24

inglese

una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese

una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua 1 e dalla lingua 2

EPSO/AD/418/24

francese

inglese

EPSO/AD/414/24

danese

inglese o francese

EPSO/AD/415/24

greco

EPSO/AD/417/24

spagnolo

EPSO/AD/419/24

italiano

EPSO/AD/420/24

maltese

EPSO/AD/421/24

neerlandese

(c)

Per ogni singola abilità linguistica indicata nel modulo di candidatura (parlato, scritto, lettura, ascolto) è richiesto il livello di conoscenza seguente:

(i)

lingua 1: C2 (livello di madrelingua);

(ii)

lingue 2 e 3: almeno C1.

(d)

Detti livelli e abilità sono definiti nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2).

(e)

La lingua 1 di ciascun concorso corrisponde alla lingua di arrivo del servizio di assunzione interessato. Ai traduttori/alle traduttrici è richiesta la padronanza perfetta (a livello di madrelingua) della lingua 1 perché saranno chiamati/chiamate a tradurre in tale lingua testi complessi redatti nelle due lingue di partenza.

(f)

L’indicazione della lingua 2 nei concorsi diversi da EPSO/AD/416/24 è determinata dal fatto che la stragrande maggioranza dei testi è tradotta a partire dall’inglese e dal francese. È pertanto indispensabile che il traduttore/la traduttrice sia in grado di lavorare con un testo di partenza redatto in inglese o in francese.

(g)

Per il concorso EPSO/AD/416/24 la lingua 2 può essere una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell’UE, purché diversa dalla lingua 3. L’intento è attrarre persone in grado di tradurre in inglese a partire da un’ampia varietà di lingue. Si tratta di un elemento importante perché l’inglese funge da lingua pivot per la traduzione ogniqualvolta sia necessaria una lingua intermediaria.

(h)

Nei concorsi è richiesta una lingua 3 perché, per motivi organizzativi, il traduttore/la traduttrice deve essere in grado di tradurre da almeno due lingue di partenza.

(i)

I requisiti linguistici indicati determinano la lingua utilizzata nelle diverse prove (cfr. la sezione 4.3.).

3.3.   Condizioni specifiche: qualifiche

(a)

Per essere ammessi al concorso occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma conferito entro e non oltre il 10 aprile 2025. Si veda l’allegato II per esempi di qualifiche minime.

(b)

Non è richiesta esperienza professionale.

4.   ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI

4.1.   Panoramica delle fasi di concorso

I concorsi saranno articolati nelle fasi seguenti:

domanda di candidatura (cfr. la sezione 4.2.);

prove (cfr. la sezione 4.3.);

valutazione delle prove (cfr. la sezione 4.4.);

controllo dell’ammissibilità e compilazione degli elenchi di riserva (cfr. la sezione 4.5).

4.2.   Domanda di candidatura

(a)

Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È consentito creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona.

(b)

La candidatura deve essere presentata per via elettronica sul sito internet dell’EPSO  (3) e deve essere convalidata entro la seguente data:

14 gennaio 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

(c)

Convalidando il modulo di candidatura, i candidati/le candidate dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui alla sezione 3 «Condizioni di ammissione». Una volta convalidato, il modulo di candidatura non potrà più essere modificato. È responsabilità di coloro che si candidano completare e convalidare il modulo di candidatura entro il termine previsto.

(d)

Entro il 10 aprile 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, occorre caricare sul proprio account EPSO, collegandole alla candidatura, le copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Una spiegazione su come procedere è disponibile sul sito internet dell’EPSO (4).

4.3.   Prove

(a)   Osservazioni generali

(i)

Tutti coloro che avranno convalidato il modulo di candidatura entro il termine di cui alla sezione 4.2., lettera (b), saranno invitati a sostenere la serie di prove indicata di seguito.

(ii)

Le prove saranno effettuate e supervisionate (sorvegliate) a distanza. L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove al più tardi al momento della convocazione alle prove.

(b)   Test di ragionamento

I test di ragionamento sono test a scelta multipla che valutano le capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto. Saranno articolati come indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Prove

Lingua

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test di ragionamento verbale

Lingua 1

10 domande

18 minuti

da 0 a 20

punteggio combinato minimo richiesto: da 22 a 40

Test di ragionamento numerico

10 domande

20 minuti

da 0 a 10

Test di ragionamento astratto

10 domande

20 minuti

da 0 a 10

(c)   Test di conoscenza linguistica

(i)

Il test di conoscenza linguistica consiste in una serie di domande a scelta multipla nella lingua 1 volte a valutare la competenza linguistica: lessico, grammatica, ortografia e punteggiatura, espressioni/uso idiomatico/registro.

(ii)

Il test di conoscenza linguistica sarà articolato come indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Prova

Lingua

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test di conoscenza linguistica

Lingua 1

25 domande

25 minuti

da 0 a 25

da 13 a 25

(d)   Test di comprensione linguistica

(i)

Il test di comprensione linguistica consiste in una serie di domande a scelta multipla nella lingua 3 volte a valutare la capacità complessiva di lettura, gamma linguistica, ampiezza e padronanza del lessico, precisione grammaticale e adeguatezza sociolinguistica nell’uso della lingua. Le domande non richiedono conoscenze supplementari rispetto alle informazioni fornite nel testo e si basano unicamente su queste.

(ii)

Il test di comprensione linguistica sarà articolato come indicato nella tabella 5.

Tabella 5

Prova

Lingua

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test di comprensione linguistica

Lingua 3

12 domande

25 minuti

da 0 a 12

da 6 a 12

(e)   Prova di traduzione

(i)

La prova di traduzione, nella quale sono compresi elementi di localizzazione, consiste nella traduzione di un testo dalla lingua 2 verso la lingua 1.

(ii)

La prova di traduzione sarà articolata come indicato nella tabella 6.

Tabella 6

Prova

Lingua

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Prova di traduzione

dalla lingua 2 verso la lingua 1

60 minuti

da 0 a 100

da 50 a 100

(f)   Prova di revisione

(i)

La prova di revisione consiste nella revisione di un testo tradotto dalla lingua 2 verso la lingua 1.

(ii)

La prova di revisione sarà articolata come indicato nella tabella 7.

Tabella 7

Prova

Lingua

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Prova di revisione

dalla lingua 2 verso la lingua 1

30 minuti

da 0 a 40

da 20 a 40

4.4.   Valutazione delle prove

(a)   Osservazioni generali

(i)

Si considera conclusa la partecipazione al concorso per coloro che non conseguono almeno il punteggio minimo richiesto/i punteggi minimi richiesti in una delle prove. Le loro risposte ai test a scelta multipla e/o le loro prove scritte non saranno sottoposte a ulteriore trattamento e la loro ammissibilità non sarà controllata.

(ii)

I risultati delle prove saranno comunicati ai candidati/alle candidate soltanto al termine del concorso (cfr. sezione 4.5., lettera (h)), indipendentemente dalla fase del concorso raggiunta.

(b)   Sequenza di valutazione delle prove

(i)

A fase delle prove ultimata, saranno valutati anzitutto i test di ragionamento.

(ii)

Per coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento, la tappa successiva sarà la valutazione dei test di conoscenza linguistica e di comprensione linguistica.

(iii)

Per ogni singolo concorso, i candidati/le candidate che avranno ottenuto almeno i punteggi minimi richiesti sia nei test di conoscenza linguistica sia in quelli di comprensione linguistica saranno inseriti in una graduatoria, in ordine decrescente dei risultati del test di conoscenza linguistica. La graduatoria servirà a individuare i candidati/le candidate di cui saranno valutate le prove di traduzione.

(iv)

Per ogni singolo concorso, la valutazione della prova di traduzione seguirà l’ordine decrescente della graduatoria di cui al punto (iii). La commissione giudicatrice valuterà le prove scritte di traduzione soltanto di un numero limitato di candidati/candidate, non più del doppio del numero dei candidati/candidate idonei prefissato per ogni singolo concorso. Per coloro che non rientreranno in questo numero, la partecipazione al concorso si concluderà in questa fase. Non ne saranno esaminate le prove scritte né controllata l’ammissibilità.

(v)

Per coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nella prova di traduzione, la tappa successiva sarà la valutazione della prova di revisione.

(vi)

Coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nella prova di revisione saranno inseriti nella fase successiva del concorso (cfr. la sezione 4.5).

4.5.   Controllo dell’ammissibilità e compilazione degli elenchi di riserva

(a)

Per coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nella prova di revisione sarà calcolato il punteggio combinato complessivo.

(b)

Il punteggio combinato complessivo - per un massimo di 152 punti - sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti nel test di comprensione linguistica (massimo 12), nella prova di traduzione (massimo 100) e nella prova di revisione (massimo 40).

(c)

Per ogni singolo concorso sarà quindi stilata una graduatoria dei candidati/candidate, in ordine decrescente di punteggio combinato complessivo.

(d)

Per stilare l’elenco di riserva per ciascun concorso la commissione giudicatrice effettuerà il controllo dell’ammissibilità secondo l’ordine decrescente della graduatoria di cui alla lettera (c), fino al raggiungimento del numero di candidati/candidate idonei nell’elenco di riserva per ciascun concorso o fino all’esaurimento dei candidati/candidate inclusi nella graduatoria. I restanti fascicoli di candidatura non saranno controllati.

(e)

Il controllo dell’ammissibilità comporta la verifica delle condizioni di ammissione definite nella sezione 3 («Condizioni di ammissione»). La commissione giudicatrice adotterà la decisione sull’ammissibilità di ogni candidato/candidata confrontando a) le dichiarazioni contenute nel modulo di candidatura e b) i documenti debitamente forniti a sostegno di dette dichiarazioni conformemente alla sezione 2.3, punti 1-3, delle norme generali.

(f)

Per ciascun concorso l’elenco di riserva includerà pertanto soltanto i nominativi dei candidati/delle candidate ammissibili che avranno ottenuto almeno i punteggi minimi richiesti in tutte le prove e uno dei migliori punteggi combinati complessivi su un massimo di 152.

(g)

Gli elenchi di riserva riporteranno i nominativi in ordine alfabetico e saranno messi a disposizione dei servizi di assunzione.

(h)

I candidati/le candidate saranno informati/informate dei risultati conseguiti (risultati delle prove e dei controlli di ammissibilità) ad eccezione dei casi in cui non si è proceduto a valutarne le risposte ai test a scelta multipla e/o le prove scritte e/o a controllarne l’ammissibilità per i motivi indicati nel presente bando.

(i)

L’inserimento in un elenco di riserva non costituisce diritto o garanzia di assunzione.

(j)

Prima dell’assunzione potrebbe essere chiesto al candidato/alla candidata idonei di sottoporsi alla procedura di ottenimento del nullaosta di sicurezza.

5.   PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI

(a)

L’EPSO pratica una politica di pari opportunità nei confronti di tutti coloro che si candidano.

(b)

Le persone con disabilità o condizioni di salute che possono incidere sulla capacità di sostenere le prove devono indicarlo nel modulo di candidatura e seguire la procedura per chiedere misure ragionevoli di adeguamento, come descritto nel sito internet dell’EPSO (5). Dopo aver esaminato la domanda e i documenti giustificativi pertinenti, l’EPSO può concedere, se necessario, misure ragionevoli di adeguamento.

(1)  Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).Testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20240101.

(2)   https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.

(3)   https://eu-careers.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application.

(4)   https://eu-careers.europa.eu/it/help/faq/eligibility.

(5)   https://eu-careers.europa.eu/it/how-request-specific-adjustments-selection-tests.


ALLEGATO I

Norme generali

1.   Disposizioni di base

(1)

Le disposizioni contenute nelle presenti norme generali si applicano salvo diversa indicazione nel bando di concorso.

(2)

Coloro che si candidano ricevono le informazioni urgenti nei loro account EPSO. Devono consultare il proprio account EPSO almeno ogni tre giorni di calendario per seguire l’andamento del concorso ed essere sicuri di rispettare le scadenze.

Chi non potesse consultare il proprio account EPSO per un problema tecnico imputabile all’EPSO deve notificarlo immediatamente all’EPSO mediante il modulo di contatto online  (1).

(3)

Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile in qualsiasi fase del concorso, saranno tutte convocate alla fase successiva. Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile nell’elenco di riserva, saranno tutte inserite nell’elenco di riserva.

(4)

I candidati/le candidate riammessi/e a seguito di una domanda, un reclamo o un ricorso accolti con esito positivo a) saranno riammessi/e al concorso nella fase da cui erano stati esclusi/e o b) saranno aggiunti/e all’elenco di riserva, a seconda dei casi.

(5)

Nelle comunicazioni — tramite l’account EPSO o per email — tra l’EPSO e il candidato/la candidata viene utilizzata una delle lingue per la quale è stata dichiarata una conoscenza al livello B2 o superiore (2) nell’atto di candidatura, alla sezione «Capacità di leggere».

(6)

I candidati/le candidate possono contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online disponibile sul sito web dell’EPSO (3). Prima di contattare l’EPSO, sono invitati/e a consultare la sezione «Domande frequenti» del sito web dell’EPSO (4).

(7)

L’EPSO si riserva il diritto di porre fine a qualsiasi scambio di corrispondenza inopportuno, cioè di natura ripetitiva, insultante e/o irrilevante.

2.   Titoli di studio, esperienza, documenti giustificativi

L’inizio e la fine dei periodi di studio o di esperienza devono sempre essere indicati nel formato gg/mm/aaaa.

2.1.   Titoli e diplomi

(1)

I titoli, i diplomi e/o i certificati, rilasciati in paesi UE o non UE, devono essere riconosciuti da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

(2)

Per valutare se coloro che si candidano sono in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso si terrà conto delle differenze tra i sistemi nazionali di istruzione, in particolare per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio, diplomi e certificati.

(3)

Per ciascun titolo di studio, coloro che si candidano devono indicare il titolo, il livello di istruzione, le materie trattate, le date di inizio e di fine degli studi e la durata regolare/ufficiale degli studi.

(4)

Nella sezione «Formazione» dell’atto di candidatura, i candidati/le candidate devono includere anche il loro titolo di istruzione secondaria.

2.2.   Esperienza professionale

(1)

Per essere presa in considerazione, l’esperienza professionale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

(a)

deve essere stata acquisita dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso;

(b)

deve consistere in attività lavorative autentiche ed effettive;

(c)

deve essere stata retribuita;

(d)

deve consistere in una relazione professionale, vale a dire nell’appartenenza a una struttura organizzativa o nella fornitura di un servizio;

(e)

deve soddisfare i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso. Nei casi in cui solo una parte dei compiti svolti durante un determinato periodo di esperienza professionale possa essere considerata pertinente, si applicano le seguenti regole:

(i)

se più del 75 % dei compiti è pertinente, l’intero periodo di esperienza professionale sarà considerato pertinente;

(ii)

se il 50-75 % dei compiti è pertinente, il 75 % del periodo di esperienza professionale in questione è considerato pertinente;

(iii)

se il 25-50 % dei compiti è pertinente, il 50 % del periodo di esperienza professionale in questione è considerato pertinente;

(iv)

se meno del 25 % dei compiti è pertinente, il periodo di esperienza professionale non sarà preso in considerazione.

(2)

L’esperienza professionale indicata di seguito sarà altresì valutata alla luce di norme specifiche, comprese alcune deroghe ai requisiti di cui al punto 1):

a)

in caso di volontariato, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Inoltre, il lavoro volontario deve svolgersi con un orario e una durata settimanali simili a quelli di un lavoro regolare;

b)

in caso di tirocinio, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma di studi può essere preso in considerazione a condizione che: i) il tirocinio sia effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso e ii) il tirocinio sia retribuito;

c)

un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma per l’iscrizione a un ordine professionale o che costituisca una condizione preliminare per l’iscrizione allo stesso al fine di ottenere il diritto di esercitare una professione (ad esempio, l’ammissione all’ordine degli avvocati) può essere preso in considerazione indipendentemente dal fatto che le attività lavorative siano state retribuite. Tuttavia, se il lavoro non è stato retribuito, il periodo di tirocinio può essere preso in considerazione soltanto a condizione che il programma sia stato completato con successo e che sia stato ottenuto il diritto di esercitare la professione. In ogni caso sarà presa in considerazione solo la durata minima obbligatoria;

d)

il servizio militare obbligatorio, svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso, sarà preso in considerazione anche se non soddisfa i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso, ma solo per un periodo non superiore alla durata obbligatoria di tale servizio nello Stato membro interessato;

e)

il congedo di maternità/paternità/adozione o il congedo parentale può essere preso in considerazione solo se fruito nell’ambito di un contratto di lavoro;

f)

per quanto riguarda gli studi di dottorato, il periodo preso in considerazione non supera i tre anni, purché il dottorato sia stato ottenuto e indipendentemente dal fatto che le attività siano state retribuite;

g)

il periodo preso in considerazione in caso di lavoro a tempo parziale è calcolato pro rata, ad esempio il lavoro a metà tempo per sei mesi è calcolato pari a tre mesi.

2.3.   Documenti giustificativi

(1)

Salvo diversa indicazione, occorre caricare sul proprio account EPSO copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Occorrerà farlo entro la data stabilita nel bando di concorso oppure - nei casi in cui nel bando non sia indicata alcuna data - entro la data indicata dall’EPSO.

(2)

Qualora i documenti giustificativi non vengano presentati entro la data di cui sopra, il candidato/la candidata potrà essere considerato/a non ammissibile al concorso oppure i suoi titoli ed esperienze specifiche potranno non essere presi in considerazione.

(3)

In qualsiasi fase della procedura può essere chiesto loro (di norma tramite e-mail) di fornire informazioni o documenti supplementari.

(4)

Tra gli altri documenti, occorre caricare una copia della carta d’identità o del passaporto che devono essere validi alla data limite per la presentazione delle candidature. Su richiesta, i candidati/le candidate dovranno presentare l’originale della carta d’identità o del passaporto.

(5)

Per dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio e di formazione, coloro che si candidano dovranno fornire:

a)

una copia dei diplomi e/o dei certificati di formazione che dimostrano il possesso dei titoli di studio che danno accesso al concorso (cfr. la sezione «Condizioni di ammissione» del bando di concorso);

b)

il diploma/certificato di istruzione secondaria (anche nei casi in cui il bando di concorso stabilisca requisiti minimi superiori al livello d’istruzione secondaria);

c)

in caso di diplomi o certificati rilasciati in un paese terzo, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

(6)

Per tutti i periodi di attività professionale svolta occorre presentare, in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:

a)

documenti rilasciati dai datori di lavoro attuali e/o precedenti: contratti di lavoro con l’indicazione delle date di inizio e di fine del rapporto di lavoro e/o la prima e l’ultima busta paga. Tali documenti devono indicare la natura e il livello delle mansioni svolte, contenere una descrizione dettagliata di tali mansioni e recare un’intestazione ufficiale e un timbro del datore di lavoro oltre al nome e alla firma della persona responsabile;

b)

per le attività professionali non salariate, ad esempio i lavori autonomi, e le libere professioni: fatture o buoni d’ordine nei quali siano descritte nei particolari le prestazioni fornite od ogni altro documento giustificativo ufficiale pertinente che specifichi la natura e la durata delle mansioni svolte o dei servizi prestati;

c)

per i traduttori freelance: documenti attestanti i periodi di lavoro e il numero di pagine tradotte;

d)

per gli interpreti freelance: documenti attestanti il numero di giorni di lavoro e le lingue dalle quali e verso le quali si è interpretato.

3.   Il ruolo della commissione giudicatrice

(1)

La commissione giudicatrice del concorso stabilisce il grado di difficoltà delle prove del concorso e ne approva il contenuto, valuta la conformità di coloro che si candidano alle condizioni specifiche di ammissione, ne confronta i meriti e seleziona i candidati/le candidate migliori sulla base dei requisiti stabiliti nel bando di concorso.

(2)

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

(3)

Il lavoro della commissione giudicatrice è facilitato dall’EPSO.

4.   Conflitto di interessi

(1)

I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (5).

(2)

I candidati/le candidate, i membri della commissione giudicatrice e i membri del personale dell’EPSO che facilitano l’organizzazione degli specifici concorsi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere, in particolare, in caso di legame familiare o di rapporto di lavoro diretto. Eventuali situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi devono essere dichiarate all’EPSO non appena la persona interessata ne viene a conoscenza. L’EPSO valuterà individualmente ciascun caso e prenderà le misure opportune.

(3)

Al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice, tranne in casi espressamente autorizzati, è tassativamente vietato a coloro che si candidano o a terzi non appartenenti alla commissione tentare di contattare uno dei suoi membri in merito a qualsiasi questione relativa al concorso o ai lavori della commissione.

(4)

I candidati/le candidate che desiderino esporre il loro caso alla commissione giudicatrice devono farlo per iscritto tramite l’EPSO (6).

(5)

Una violazione delle norme summenzionate potrebbe comportare un’azione disciplinare nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o di un membro del personale dell’EPSO e/o l’esclusione della persona interessata dal concorso (cfr. la sezione 6).

5.   Prove

(1)

L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove fornendo tutte le precisazioni e le istruzioni necessarie, al più tardi al momento della convocazione alle prove.

(2)

Se e quando informati/e, i candidati/le candidate dovranno prenotare un appuntamento per le prove seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere le prove sono limitati.

(3)

I candidati/Le candidate devono aver completato tutti i necessari preparativi descritti nelle istruzioni trasmesse prima delle prove, tra cui procedere all’installazione dei software, svolgere la necessaria sincronizzazione, partecipare al test di connessione e a quello per i prerequisiti tecnici o a una verifica dei sistemi e/o a una simulazione. Agendo in conformità delle istruzioni sarà possibile verificare se l’ambiente informatico dei candidati/delle candidate soddisfa i criteri richiesti e se il loro dispositivo è compatibile con la piattaforma d’esame o l’applicazione. Il mancato completamento di tutti i preparativi obbligatori può impedire lo svolgimento delle prove e invaliderà la capacità del fornitore responsabile del servizio di risolvere in modo efficace eventuali problemi tecnici che potranno verificarsi durante le prove.

(4)

Se un candidato/una candidata non prenota una data, non si presenta o non svolge una o più prove, la sua partecipazione al concorso sarà ritenuta terminata, a meno che la persona interessata non sia in grado di dimostrare che il fatto di non aver prenotato una data, non essersi presentata o non aver svolto la prova è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà o a una situazione di forza maggiore. Le persone interessate devono contattare l’EPSO il prima possibile, preferibilmente prima delle prove, e devono fornire la necessaria giustificazione includendo, se del caso, le prove attestanti che hanno contattato i servizi di assistenza tecnica.

(5)

Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni applicabili alle prove, specificati nelle istruzioni e nelle informazioni messe a disposizione dei candidati/delle candidate, non sarà considerato una circostanza indipendente dalla loro volontà né una situazione di forza maggiore.

(6)

Per familiarizzarsi maggiormente con le procedure di selezione dell’EPSO, comprese le condizioni generali applicabili alle prove, si invitano i candidati/le candidate a consultare il sito internet dell’EPSO (7).

6.   Esclusione dal concorso

(1)

I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:

a)

hanno creato più di un account EPSO;

b)

hanno presentato la domanda di candidatura attraverso più canali nonostante ciò sia vietato dal bando di concorso;

c)

hanno reso dichiarazioni false o dichiarazioni non corroborate da una documentazione adeguata;

d)

hanno imbrogliato nel corso delle prove, fatto una registrazione dei test online o hanno tentato di sabotare il corretto svolgimento delle prove o compromesso in altro modo l’integrità della procedura di concorso;

e)

hanno tentato di contattare o hanno contattato un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato;

f)

non hanno informato l’EPSO di un potenziale conflitto di interessi con un membro della commissione giudicatrice o con un membro del personale dell’EPSO;

g)

hanno firmato o apposto un segno distintivo sulle prove scritte o pratiche nonostante il divieto.

(2)

Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell’UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità, conformemente all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 28, lettera c), dello statuto dei funzionari. In caso di frode o tentativo di frode, l’EPSO può decidere di dichiarare un candidato/una candidata non ammissibile a futuri concorsi per un periodo di tempo limitato.

7.   Problemi e soluzioni

7.1.   Problemi tecnici e organizzativi

(1)

Se, in una fase qualsiasi della procedura di selezione, un candidato/una candidata rileva un problema tecnico o organizzativo grave, deve informarne l’EPSO attraverso il modulo di contatto online (8).

(2)

Per eventuali problemi connessi all’atto di candidatura, coloro che si candidano devono contattare l’EPSO immediatamente e in ogni caso prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

(3)

Se il problema si verifica durante le prove, occorre procedere come segue:

(a)

segnalare immediatamente il problema seguendo attentamente le istruzioni contenute nella lettera di convocazione alla prova;

nonché

(b)

entro tre giorni di calendario, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova (compreso), contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online (9), fornendo una descrizione dettagliata del problema. Occorre inoltre allegare prova del tentativo/dei tentativi fatti per risolvere il problema, per esempio il numero del ticket attestante l’avvenuta segnalazione all’help-desk o all’assistenza tecnica, trascrizioni di chat, relazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici (troubleshooting report), ecc. Questi documenti giustificativi sono necessari per consentire all’EPSO di indagare sulla situazione. Le lettere di convocazione alle prove possono specificare ulteriori requisiti e istruzioni per la segnalazione dei problemi incontrati durante le prove.

L’obbligo di informare l’EPSO si applica in tutti i casi, anche quando il fornitore responsabile del servizio ha dato seguito al reclamo.

(4)

I reclami ricevuti dopo il termine indicato in questo punto saranno considerati inammissibili.

(5)

I reclami relativi a problemi tecnici trasmessi da candidati/candidate che non hanno seguito la procedura completa indicata al punto 5.3 saranno considerati inammissibili a meno che le persone interessate non provino che il mancato completamento di tutti i preparativi necessari è dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà o una situazione di forza maggiore.

(6)

Le contestazioni formulate nell’ambito dei reclami di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.1 e basate su presunti problemi tecnici e/o organizzativi che non sono stati segnalati conformemente a quanto previsto nel punto 7.1 in combinato disposto con la sezione 5 saranno considerate inammissibili.

7.2.   Procedimento di riesame interno

7.2.1.   Reclami relativi alle domande del test a scelta multipla su computer

(1)

I candidati/le candidate che ritengano di avere motivi giustificati per sostenere che un errore in una o più domande del test a scelta multipla su computer abbia compromesso la loro capacità di rispondere correttamente, possono chiedere il riesame della domanda o delle domande in questione.

(2)

La commissione giudicatrice può decidere di «neutralizzare» le domande contenenti l’errore, vale a dire annullare la domanda o le domande in questione e ridistribuire i punti inizialmente assegnati a tali domande tra le altre domande del test. La ridistribuzione del punteggio riguarderà solo i candidati/le candidate il cui test comprendeva la domanda in questione. Il punteggio per i test indicato nelle parti corrispondenti del presente bando di concorso resta invariato.

(3)

Per presentare un reclamo in merito a domande relative al test a scelta multipla su computer occorre:

(a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (10) entro tre giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova;

(b)

descrivere nel modo più accurato possibile la domanda o le domande in questione, e

(c)

spiegare la natura dei presunti errori.

(4)

Non saranno presi in considerazione i reclami presentati dopo la scadenza del termine o i reclami che non descrivono chiaramente le domande contestate e/o i presunti errori. In particolare, non saranno presi in considerazione i reclami che si limitano a segnalare presunti problemi di traduzione, senza specificare quale sia il problema.

(5)

Le argomentazioni presentate nell’ambito dei reclami di cui al punto 7.3.1 e basate su presunti problemi relativi alle domande del test a scelta multipla su computer, che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto al punto 7.2.1, saranno respinte.

7.2.2.   Domande di riesame

(1)

I candidati/le candidate possono chiedere il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice che stabilisce i loro risultati, decide se possono passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo sul loro status giuridico di candidato/candidata.

(2)

La procedura di riesame ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice di modificare la decisione impugnata nei casi in cui vi sia un motivo per farlo (per esempio qualora vi sia un errore nella valutazione). Nell’ambito della procedura di riesame la commissione giudicatrice riesaminerà la sua valutazione dei meriti della persona candidata e confermerà le sue conclusioni iniziali o fornirà una valutazione riveduta.

(3)

La commissione giudicatrice non risponderà ad alcuna argomentazione giuridica relativa o meno alla valutazione contestata. Tutte le argomentazioni di natura giuridica e i reclami relativi al quadro giuridico del concorso possono essere presentati sotto forma di reclamo amministrativo (cfr. il punto 7.3.1).

(4)

Il semplice fatto che chi si candida possa non essere d’accordo con la valutazione fatta dalla commissione giudicatrice delle loro prestazioni in una prova o dei loro titoli e/o esperienze, non significa che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore di valutazione. La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità nel formulare giudizi di valore sulle prestazioni, sui titoli e sull’esperienza di coloro che si candidano.

(5)

Non è possibile chiedere un riesame in relazione ai risultati dei test a scelta multipla su computer.

(6)

Per presentare una domanda di riesame, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (11) entro cinque giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione impugnata nell’account EPSO del candidato/della candidata;

b)

indicare chiaramente la decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

(7)

I candidati/le candidate riceveranno un avviso automatico di ricevimento della loro richiesta. La commissione giudicatrice esaminerà la richiesta di riesame e informerà quanto prima la persona interessata della sua decisione.

(8)

Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, lettera a), saranno considerate irricevibili e non saranno esaminate, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

7.3.   Altre forme di riesame

7.3.1.   Reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

(1)

I candidati/le candidate possono presentare un reclamo amministrativo contro un atto (una decisione o l’assenza di una decisione) se:

a)

ritengono che le norme che disciplinano le procedure di concorso siano state violate, e

b)

l’atto impugnato arreca pregiudizio al candidato interessato/alla candidata interessata, ossia incide direttamente e immediatamente sul suo status giuridico di candidato/candidata (vale a dire, determina i risultati, determina se può passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo su detto status giuridico).

(2)

Il reclamo può essere presentato contro l’assenza di decisione nei casi in cui esiste l’obbligo di prendere una decisione entro un termine stabilito dallo statuto dei funzionari.

(3)

Coloro che hanno presentato una domanda di riesame (cfr. il punto 7.2.2) devono attendere la notifica della risposta a tale richiesta prima di decidere se presentare un reclamo amministrativo. In tali casi, il termine per la presentazione di un reclamo amministrativo decorre dalla data di notifica della decisione della commissione giudicatrice in merito alla richiesta di riesame.

(4)

I reclami amministrativi sono esaminati dal direttore dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

(5)

La procedura di reclamo amministrativo ha lo scopo di verificare il rispetto del quadro giuridico del concorso. Si richiama l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso da una commissione giudicatrice e non ha il potere giuridico di modificare la sostanza della decisione di una commissione giudicatrice. Se il direttore dell’EPSO riscontra un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione, può rinviare il caso alla commissione giudicatrice per una nuova valutazione.

(6)

Per presentare un reclamo amministrativo, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (12) entro il termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, vale a dire tre mesi a decorrere i) dalla data della notifica della decisione impugnata o ii) dalla data in cui tale decisione avrebbe dovuto essere adottata

e

b)

indicare la decisione o l’assenza di decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

(7)

I reclami amministrativi ricevuti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari saranno considerati irricevibili.

7.3.2.   Ricorsi giurisdizionali

(1)

Chi si candida ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari.

(2)

I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate dall’EPSO (anziché dalla commissione giudicatrice) sono ricevibili dinanzi al Tribunale solo se la persona interessata è debitamente ricorsa a un reclamo amministrativo conformemente a quanto stabilito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari (cfr. il punto 7.3.1).

(3)

Tutte le informazioni sui ricorsi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del Tribunale (13).

7.3.3.   Denunce al Mediatore europeo

(1)

Tutti i cittadini e i residenti dell’UE possono presentare una denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione.

(2)

Prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati/le candidate devono aver precedentemente esaurito i mezzi di ricorso interni previsti dall’EPSO (cfr. i punti 7.1 e 7.2).

(3)

Le denunce presentate al Mediatore non sospendono i termini previsti per la presentazione delle domande, delle denunce o dei ricorsi giudiziari di cui al presente regolamento.

(4)

Tutte le informazioni sulle denunce al Mediatore sono disponibili sullo specifico sito web (14).

Fine dell’ALLEGATO I, cliccare qui per tornare al testo principale


(1)   https://epso.europa.eu/it/contact-us

(2)   https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

(3)   https://epso.europa.eu/it/contact-us

(4)   https://epso.europa.eu/it/epso-faqs-by-category

(5)   https://epso.europa.eu/it

(6)   https://epso.europa.eu/it/contact-us

(7)   https://eu-careers.europa.eu/it

(8)   https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(9)   https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(10)   https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(11)   https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(12)   https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(13)   https://curia.europa.eu/jcms/

(14)   https://www.ombudsman.europa.eu/it/home


ALLEGATO II

Esempi di qualifiche minime

(Esempi di qualifiche minime per paese (Stati membri e Regno Unito) e per grado corrispondenti, in linea di massima, a quelle richieste nei bandi di concorso)

Cliccare qui per una versione di facile lettura di questi esempi

 

Da AST-SC 1 a AST-SC 6

Da AST 1 a AST 7

Da AST 3 a AST 11

Da AD 5 ad AD 16

PAESE

Studi secondari (che diano accesso all’istruzione superiore)

Studi superiori (ciclo di studi superiori non universitari o ciclo universitario breve della durata legale di almeno 2 anni)

Studi di livello universitario (della durata di almeno 3 anni)

Studi di livello universitario (della durata di 4 anni o più)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7118/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)