ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
30 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

1

 

 

Regolamento (CE) n. 674/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 675/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

8

 

 

Regolamento (CE) n. 676/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

10

 

 

Regolamento (CE) n. 677/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

12

 

 

Regolamento (CE) n. 678/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

14

 

 

Regolamento (CE) n. 679/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

16

 

*

Regolamento (CE) n. 680/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE

18

 

*

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

21

 

 

Regolamento (CE) n. 682/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

22

 

 

Regolamento (CE) n. 683/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

24

 

 

Regolamento (CE) n. 684/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 81a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

26

 

 

Regolamento (CE) n. 685/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 334a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

27

 

 

Regolamento (CE) n. 686/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 18a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

28

 

 

Regolamento (CE) n. 687/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 17a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

29

 

 

Regolamento (CE) n. 688/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o maggio 2005

30

 

 

Regolamento (CE) n. 689/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2005

33

 

 

Regolamento (CE) n. 690/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

34

 

 

Regolamento (CE) n. 691/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

35

 

*

Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

36

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

40

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che determina, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, se la Repubblica di Ungheria abbia dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato

42

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 –– Perossidi organici) [notificata con il numero C(2003) 4570 def. e rettifica C(2004) 4]

44

 

*

Decisione della Commissione, del 7 maggio 2004, relativa al regime di aiuti concesso dalla Spagna alle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva — Aiuto di Stato C 21/02 (ex NN 14/02) [notificata con il numero C(2004) 1635]

48

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti concesso dal Regno di Spagna alla compagnia aerea Intermediación Aérea SL [notificata con il numero C(2004) 3938]  ( 1 )

56

 

*

Decisione n. 2/2005 del Comitato, del 30 marzo 2005, istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente la modifica del capitolo 3 dell’allegato 1

78

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

80

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 663/2005, del 28 aprile 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 108 del 29.4.2005)

81

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1) come rettificato nella rettifica del 9 marzo 2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 42)

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato la relazione dell'organo di appello (1) e la relazione del gruppo di esperti (2), confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.

(2)

Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (3). Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.

(3)

Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

(4)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità è pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità può pertanto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari degli Stati Uniti rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità dovrebbe sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o maggio 2005.

(5)

Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

(6)

La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

a)

la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. In altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere dei prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;

b)

se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;

c)

se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti per ultimi all'allegato I e procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per la Comunità nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

In aggiunta ai dazi doganali previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento sono applicati dazi pari al 15 % ad valorem.

Articolo 3

1.   La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

a)

l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;

b)

l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;

c)

fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I. Tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;

d)

fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti. La Commissione depenna in primo luogo i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato II e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva. Essa procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco;

e)

la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

2.   Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

3.   Le decisioni prese a norma del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 6

1.   Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione.

3.   I dazi supplementari non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6).

4.   I prodotti elencati nell'allegato I possono essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni figurino nell'allegato 76, parte A, di detto regolamento.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito all'abrogazione del presente regolamento dopo che gli Stati Uniti d'America hanno dato piena attuazione alle raccomandazioni formulate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).

(2)  Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo speciale (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).

(3)  Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(6)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.).


ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/6


REGOLAMENTO (CE) N. 674/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

129,0

204

96,7

212

124,2

999

116,6

0707 00 05

052

136,1

204

74,1

999

105,1

0709 90 70

052

96,0

204

44,2

999

70,1

0805 10 20

052

43,9

204

43,2

212

61,2

220

48,4

388

74,0

400

49,5

624

59,1

999

54,2

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

59,5

400

54,2

528

63,0

624

71,0

999

59,9

0808 10 80

388

90,7

400

103,0

404

95,1

508

85,5

512

71,9

524

52,9

528

69,5

720

72,7

804

90,4

999

81,3

0808 20 50

388

89,7

512

71,0

528

66,3

720

49,0

999

69,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.4.2005   

IT

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L 110/8


REGOLAMENTO (CE) N. 675/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,07

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,54

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

6,95

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,42

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,01

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


30.4.2005   

IT

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L 110/10


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

5

1o term.

6

2o term.

7

3o term.

8

4o term.

9

5o term.

10

6o term.

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 10,00

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 40,00

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


30.4.2005   

IT

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L 110/12


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/14


REGOLAMENTO (CE) N. 678/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

5

1o term.

6

2o term.

7

3o term.

8

4o term.

9

5o term.

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

11

7o term.

12

8o term.

1

9o term.

2

10o term.

3

12o term.

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/16


REGOLAMENTO (CE) N. 679/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

8,07

1101 00 15 9130

7,54

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,95

1102 20 10 9400

49,67

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

74,50

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/18


REGOLAMENTO (CE) N. 680/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 54/2005 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 17 maggio 2005 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10,30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all’esportazione, 32 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 54/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico

(in % vol)

FRANCIA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

22 465

27

greggio

+ 92

6

22 545

27

greggio

+ 92

13

22 520

27

greggio

+ 92

19

19 815

27

greggio

+ 92

14

22 655

27

greggio

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel B.P. 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

13

685

28

greggio

+ 92

13

6 840

30

greggio

+ 92

12

7 795

28

greggio

+ 92

12

190

30

greggio

+ 92

12

4 330

30

greggio

+ 92

12

160

27

greggio

+ 92

Totale

 

130 000

 

 

 


30.4.2005   

IT

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L 110/21


REGOLAMENTO (CE) N. 681/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 110, secondo comma, primo trattino, punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (2) stabilisce tra l’altro le condizioni che permettono di beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre.

(2)

A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1973/2004, la coltivazione di lino destinato alla produzione di fibre può beneficiare dei pagamenti per superficie a condizione che siano utilizzate sementi figuranti nell’elenco di cui all’allegato V dello stesso regolamento. Nel regime dei pagamenti accoppiati stabilito dal regolamento (CE) n. 1782/2003, tuttavia, tale condizione di ammissibilità non è giustificata in quanto l’importo per ettaro per i pagamenti accoppiati per il lino è uguale a quello degli altri seminativi. Nell’ambito del regime disaccoppiato non c’è alcuna disposizione che si riferisca all’elenco di varietà per il lino, per cui per motivi di semplificazione appare opportuno abrogare tale condizione.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(4)

Poiché il regolamento (CE) n. 1973/2004 si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione che iniziano a partire dal 1o gennaio 2005, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), il testo del punto i) è soppresso;

2)

l’allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a partire dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/22


REGOLAMENTO (CE) N. 682/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

210

Concentrato

204,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

73

73

73

Concentrato

73


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/24


REGOLAMENTO (CE) N. 683/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 162a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

51

47

50

41

Burro < 82 %

44

45,9

45,9

Burro concentrato

61,5

57,5

61,5

57,5

Crema

 

 

24

20

Cauzione di trasformazione

Burro

56

55

Burro concentrato

68

68

Crema

26


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/26


REGOLAMENTO (CE) N. 684/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 81a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 81a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 aprile 2005, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita:

195,24 EUR/100 kg,

cauzione di trasformazione:

35,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.4.2005   

IT

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L 110/27


REGOLAMENTO (CE) N. 685/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 334a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 334a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

60,6 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

67 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.4.2005   

IT

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L 110/28


REGOLAMENTO (CE) N. 686/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 18a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 18a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 aprile 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 275 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.4.2005   

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L 110/29


REGOLAMENTO (CE) N. 687/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 17a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 17a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 aprile 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 195,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.4.2005   

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L 110/30


REGOLAMENTO (CE) N. 688/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o maggio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o maggio 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

37,35

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

56,67

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

56,67

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

37,35


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.4.2005-28.4.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

106,75 (3)

63,41

157,46

147,46

127,46

85,11

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,51

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

22,90

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 30,43 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 39,57 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


30.4.2005   

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L 110/33


REGOLAMENTO (CE) N. 689/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 31,805 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 maggio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


30.4.2005   

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L 110/34


REGOLAMENTO (CE) N. 690/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 28 aprile 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


30.4.2005   

IT

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L 110/35


REGOLAMENTO (CE) N. 691/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dell'25 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


30.4.2005   

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L 110/36


DIRETTIVA 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (2) è una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La direttiva riguarda l’eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari.

(2)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che le misure specifiche devono prescrivere una dichiarazione scritta attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti.

(3)

Tale obbligo non è stato ancora previsto nella direttiva 84/500/CEE. Esso deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi.

(4)

Le autorità competenti nazionali devono avere accesso a tutti i documenti attestanti che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Di conseguenza, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire, su richiesta, le informazioni riguardanti le analisi effettuate.

(5)

La direttiva 84/500/CEE stabilisce un determinato metodo per l’analisi del piombo e del cadmio. In questo campo si sono registrati progressi tecnologici e il metodo analitico definito nella direttiva è soltanto uno dei vari metodi possibili. La presente direttiva deve recepire i progressi tecnologici e fissare un insieme di criteri di efficienza cui i metodi analitici devono conformarsi, tenendo conto della direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (3).

(6)

In base al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale costituito dalla libera circolazione degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario e opportuno fissare norme per la corretta applicazione della direttiva 84/500/CEE. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, terzo comma, del trattato.

(7)

La direttiva 84/500/CEE deve essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:

1)

È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva.

2.   Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all’articolo 2. Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove.

2)

L’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva.

3)

È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo è contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni in modo da:

a)

permettere gli scambi commerciali e l’utilizzazione di oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2006;

b)

vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 20 maggio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.

(3)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).

(4)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

METODI DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DI PIOMBO E DI CADMIO

1.   Obiettivo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

2.   Principio

La determinazione della cessione specifica di piombo e/o di cadmio è effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4.

3.   Reagenti

Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.

Per acqua s’intende sempre acqua distillata o acqua di qualità equivalente.

3.1.   Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa

Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all’acqua e completare a 1 000 ml.

3.2.   Soluzioni madre

Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1 000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1.

4.   Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale

4.1.

Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,1 mg/l per il piombo,

0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell’elemento nella soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell’apparecchio.

4.2.

Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,2 mg/l per il piombo,

0,02 mg/l per il cadmio.

4.3.

Recupero. Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 %, ai sensi del punto 3.1, deve situarsi tra l’80 % e il 120 % della quantità addizionata.

4.4.

Specificità. Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev’essere esente da interferenze matriciali o spettrali.

5.   Metodo

5.1.   Preparazione del campione

Il campione dev’essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40 °C. Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

5.2.   Determinazione del piombo e/o del cadmio

Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell’allegato I.

Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell’oggetto studiato.

Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.

Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni:

1)

identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità;

2)

identità dell’oggetto;

3)

data della dichiarazione;

4)

attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004.

La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.4.2005   

IT

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L 110/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/347/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato di Monaco un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di garantire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo frutto di tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è accompagnato da un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e il Principato di Monaco. I due testi sono acclusi alla decisione 2005/35/CE del Consiglio (2).

(3)

L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE (3) è subordinata all’applicazione, da parte del Principato di Monaco, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, in conformità di un accordo concluso tra tale paese e la Comunità europea.

(4)

Ai sensi della decisione 2005/35/CE e fatta salva l’adozione, in una fase successiva, di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 7 dicembre 2004.

(5)

È opportuno approvare l’accordo e il memorandum d’intesa che lo accompagna a nome della Comunità.

(6)

È necessario prevedere una procedura semplice e rapida per gli eventuali adeguamenti degli allegati 1 e 2 dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell’accordo e del memorandum d’intesa sono acclusi alla presente decisione (4).

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, le modifiche degli allegati dell’accordo necessarie per garantirne la conformità con i dati relativi alle autorità competenti quali risultano dalle notifiche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 2003/48/CE e al relativo allegato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere del 2 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 53.

(3)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(4)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 55.

(5)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.4.2005   

IT

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L 110/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

che determina, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, se la Repubblica di Ungheria abbia dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato

(2005/348/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per creare le condizioni più favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), di cui all’articolo 104 del trattato, al fine di favorire la tempestiva correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita (2), del 17 giugno 1997, invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4)

Con la decisione 2004/918/CE (3), il Consiglio ha stabilito, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, l’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria.

(5)

In conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha adottato una raccomandazione indirizzata alle autorità ungheresi, affinché pongano fine quanto prima alla presente situazione di disavanzo eccessivo e adottino provvedimenti a medio termine, per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2008 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità ungheresi e approvato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004 (4) su tale programma. Tale raccomandazione fissava al 5 novembre 2004 il termine per l’adozione da parte del governo ungherese di misure efficaci in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di disavanzo del 4,1 % del PIL per l’esercizio finanziario 2005. In tale raccomandazione, il Consiglio esortava parimenti la Repubblica di Ungheria a procedere con determinazione all’attuazione delle misure previste nel programma di convergenza del maggio 2004 ed in particolare a essere pronta, se necessario, ad introdurre ulteriori misure, al fine di raggiungere l’obiettivo generale per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche del 4,6 % del PIL fissato per il 2004. Inoltre, il Consiglio invitava le autorità ungheresi ad utilizzare tutte le opportunità per accelerare il risanamento di bilancio, ad intraprendere le previste riforme della pubblica amministrazione e dei sistemi di istruzione e sanitario nonché ad assicurare un adeguato finanziamento a fronte dei previsti tagli fiscali ed a subordinare la loro attuazione al raggiungimento degli obiettivi relativi al disavanzo.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 dispone che il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, decide sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

(7)

Una valutazione delle decisioni annunciate pubblicamente, adottate dalla Repubblica di Ungheria tra il momento in cui il Consiglio ha emesso la raccomandazione, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, ed il termine fissato in detta raccomandazione conduce alle seguenti conclusioni:

dopo la raccomandazione del Consiglio, il governo ungherese ha adottato una serie di nuovi provvedimenti sul piano delle spese che hanno contribuito a ridurre in maniera significativa il disavanzo del bilancio pubblico nel 2004 rispetto al 2003 e consentito di riorientare la crescita in modo più favorevole e sostenibile. Questi provvedimenti non sono stati tuttavia sufficienti a contenere il disavanzo del bilancio pubblico entro il 4,6 % del PIL stabilito per il bilancio 2004, obiettivo figurante nella raccomandazione del Consiglio, che si prevede sarà superato in considerevole misura,

per il bilancio 2005 è stata annunciata una serie di misure destinate a ridurre ulteriormente il disavanzo del bilancio pubblico nel 2005, tra cui una riserva «d’emergenza», pari allo 0,5 % del PIL, in caso di superamento del limite fissato per il bilancio 2005. La portata di tali provvedimenti non è tuttavia tale da permettere di conseguire l’obiettivo di un disavanzo del 4,1 % del PIL previsto nella raccomandazione del Consiglio, che secondo le previsioni sarà anch’esso superato in considerevole misura,

i provvedimenti finora presi dal governo ungherese non eviteranno una deviazione dal percorso di risanamento stabilito nel programma di convergenza di maggio. In questo contesto, il costante impegno del governo ungherese, finalizzato a correggere il disavanzo eccessivo entro il 2008, deve essere accompagnato da energiche misure di ulteriore risanamento di bilancio e da un’azione più incisiva per realizzare le riforme strutturali.

(8)

L’articolo 104, paragrafo 8, del trattato dispone che, qualora il Consiglio determini che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, formulate a norma dell’articolo 104 paragrafo 7, di tale trattato, può rendere pubbliche dette raccomandazioni. Tuttavia, in conformità della risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita, la Repubblica di Ungheria ha acconsentito a rendere pubblica la raccomandazione indirizzatale nel luglio del 2004,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica di Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 entro il periodo stabilito nella medesima.

Articolo 2

La Repubblica ungherese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag.1.

(3)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

(4)  GU C 320 del 24.12.2004, pag. 11.


Commissione

30.4.2005   

IT

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L 110/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/E-2/37.857 –– Perossidi organici)

[notificata con il numero C(2003) 4570 def. e rettifica C(2004) 4]

(I testi in lingua inglese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/349/CE)

Il 10 dicembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione [C(2003) 4570 def.] relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il 7 gennaio 2004, la Commissione ha approvato, mediante procedura scritta E/2/2004 [C(2004) 4], una rettifica concernente le versioni tedesca e spagnola della decisione C(2003) 4570 def. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento 17 (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti in causa e la sintesi della decisione, tenendo conto dell’esigenza legittima delle imprese coinvolte di tutelare i loro interessi commerciali. Si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della DG Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html).

I.   SINTESI DELL’INFRAZIONE

Destinatari della decisione e natura dell’infrazione

(1)

Destinatari della presente decisione sono le seguenti imprese e/o associazioni d’imprese:

Akzo Nobel Chemicals International B.V.

Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.

Akzo Nobel N.V.

Atofina S.A.

Degussa UK Holdings Limited

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG

Peroxidos Organicos S.A.

AC Treuhand AG

(2)

A partire dal 1971, i principali produttori di perossidi organici dell’epoca [Akzo Nobel Chemicals International B.V. ed Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., in prosieguo denominati «Akzo», Luperox GmbH (poi incorporata nella principale controllata tedesca di Atofina S.A.) e Peroxid Chemie GmbH & Co. KG] hanno stipulato ed aderito ad un accordo di carattere continuativo, contrario al disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la cui portata geografica si è estesa nel corso della sua durata all’intero territorio della Comunità e del SEE o alla maggior parte di esso, a seconda del periodo. Tale accordo aveva per oggetto la ripartizione delle quote di mercato, la fissazione dei prezzi dei prodotti, l'approvazione e l'applicazione di meccanismi d’incremento dei prezzi, la ripartizione dei clienti e l’istituzione di un dispositivo per verificare ed imporre il rispetto degli accordi stipulati. L’impresa Peroxidos Organicos S.A. (1975-1999) ha partecipato ad un accordo specifico nell’ambito dell’accordo globale. L’impresa AC Treuhand AG (1993-1999) è stata anch’essa coinvolta.

Durata della violazione

(3)

Durata della partecipazione

a)

Akzo Nobel Chemicals International B.V., Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V. ed Akzo Nobel N.V. dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;

b)

Atofina S.A. dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;

c)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;

d)

Degussa UK Holdings Limited dal 1o settembre 1992 al 31 dicembre 1999;

e)

Peroxidos Organicos S.A. dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 1999;

f)

AC Treuhand dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 1999.

Il mercato dei perossidi organici

(4)

I perossidi organici sono molecole organiche contenenti un perossido o un legame bivalente ossigeno-ossigeno (-O-O-). I perossidi organici (in appresso «i perossidi») sono altamente esplosivi – gravi incidenti non sono infrequenti nel settore – e si presentano in forma solida (solitamente polveri molto fini), liquida o pasta cremosa. I perossidi organici e le loro miscele sono impiegate come acceleranti, attivatori, catalizzatori, reticolanti, polimerizzanti («curing agent»), indurenti, iniziatori e promotori. I perossidi si suddividono in sette «classi» ed in tre principali categorie in funzione dell’applicazione.

(5)

I perossidi svolgono una funzione cruciale per il settore della plastica e della gomma, ove sono impiegati per tre applicazioni principali:

a)

la polimerizzazione delle resine termoplastiche (per la produzione dei cosiddetti alti polimeri o applicazioni di alti polimeri)

b)

il «curing» (polimerizzazione volta all’indurimento) di resine poliestere termoindurenti insature (applicazioni con poliesteri insaturi)

c)

la reticolazione (applicazioni di reticolazione).

(6)

La Commissione ha accertato che l'attività aveva una portata geografica corrispondente come minimo al territorio del SEE. Nel 1999, l'ultimo esercizio in cui la violazione si è protratta per tutto l’anno, l’intesa operava sul 90 % del mercato del prodotto rilevante del SEE, avente un valore annuo complessivo di 250 milioni di EUR.

Funzionamento dell'intesa

(7)

Nel 1971 è stato stipulato un accordo principale cui avevano aderito inizialmente tre imprese [Akzo, Peroxid Chemie e Atofina (all'epoca Luperox)]. Tale accordo era suddiviso in accordi specifici per gli alti polimeri ed i perossidi organici per termoindurenti, a loro volta suddivisi su base geografica (accordi regionali). Gli accordi regionali, ispirati ai principi e alle norme generali dell'accordo globale, erano delimitati come segue: Francia (fino al 1992), Regno Unito (fino al 1992), Spagna (fino alla fine del 1975) e resto dell'Europa. A partire dal 1983, i perossidi organici per la reticolazione sono stati oggetto di un ulteriore accordo distinto, applicato a quasi tutti paesi europei. I suddetti accordi settoriali e geografici replicavano sostanzialmente l’accordo globale per quanto riguardava, ad esempio, la durata, i meccanismi di controllo reciproco e di compensazione, le parti, i prodotti, i clienti o le persone coinvolte, elementi puntualmente ripresi in ciascuno accordo settoriale o geografico.

(8)

L'accordo principale mirava al mantenimento delle quote di mercato ed al coordinamento degli aumenti di prezzo ed era basato su un «contratto» risalente al 1971. Per raggiungere tale finalità, un ente indipendente (dal 1993, AC Treuhand) controllava attentamente i dati di vendita delle imprese aderenti, si ripartivano i clienti e, in caso di scostamento dalle quote di mercato convenute, si effettuavano compensazioni o si ridistribuivano i clienti. A cadenza regolare si tenevano delle riunioni per adeguare il funzionamento dell’accordo. L’accordo era suddiviso in diversi accordi settoriali per prodotti o sottoprodotti specifici o per regioni geografiche. Parte di questi accordi settoriali ha avuto una durata limitata o è stata incorporata in altri accordi settoriali. L’impresa Perorsa ha partecipato ad un accordo regionale riguardante la Spagna.

(9)

E’ stato accertato che AC Treuhand ha violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo l’impresa organizzato riunioni, svolto opera di mediazione in caso di controversia, proposto le quote di mercato ed occultato prove incriminanti. AC Treuhand ha operato come un’associazione di imprese e/o un’impresa.

(10)

L’intesa, che aveva registrato degli attriti nel 1992, è stata sciolta alla fine del 1999, non essendo le parti riuscite a concordarsi sui rispettivi contingenti di produzione. Alcuni accordi settoriali sono cessati ancor prima.

II.   AMMENDE

Importo di base

(11)

La Commissione ritiene che le imprese in causa hanno commesso una violazione molto grave. A prescindere dalla possibilità di misurare l’impatto delle suddette pratiche illecite sul mercato, la violazione è molto grave per la sua natura e la sua portata geografica.

Trattamento differenziato

(12)

Il ventaglio delle possibili ammende applicabili alle violazioni molto gravi consente di trattare le imprese in modo differenziato, al fine di tenere conto della reale capacità economica dell'impresa contravvenente e di assicurare che l'ammenda abbia un adeguato effetto deterrente. Con una quota di mercato superiore al 40 % della totalità dei mercati interessati, Akzo è il massimo produttore e dovrebbe pertanto essere collocato nella prima categoria di ammende. Atofina e Peroxid Chemie, con quote di mercato oscillanti tra il 20 % e il 25 % circa del mercato, dovrebbero collocarsi nella seconda categoria. Perorsa, con una quota di mercato inferiore al 5 % in Europa, dovrebbe rientrare nella terza categoria.

(13)

Degussa UK Holdings (già Laporte plc.) è dal settembre 1992 l’impresa cui fa capo Peroxid Chemie e dovrebbe pertanto essere collocata nella medesima categoria di Peroxid Chemie, essendo solidalmente responsabile con Peroxid Chemie per gli illeciti di quest’ultima.

(14)

Ai fini dell’irrogazione dell’ammenda, si stabilisce che la responsabilità tra Peroxid Chemie e Degussa UK Holdings è ripartita nel modo che segue: Peroxid Chemie ha aderito all’intesa dal 1o gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1999, e Degussa UK Holdings è solidalmente responsabile a partire dal momento in cui ha acquisito l’intero capitale sociale di Peroxid Chemie, ossia dal 1o settembre 1992, fino al 31 dicembre 1999.

(15)

AC Treuhand è trattata separatamente. La Commissione è consapevole della novità inerente all’adozione di una decisione avente per destinataria un’impresa e/o un’associazione di imprese, per aver svolto questo genere di ruolo in un’intesa. Di questa circostanza si è tenuto conto in sede di determinazione dell’importo delle ammende. Per tale motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno infliggere ad AC Treuhand un’ammenda di 1 000 EUR.

(16)

Onde tenere conto della dimensione e delle risorse complessive delle imprese ed assicurare che l’ammenda eserciti un sufficiente effetto deterrente, la Commissione reputa che l’importo iniziale dovrebbe essere ritoccato nel caso di Akzo ed Atofina.

Durata

(17)

La Commissione ha appurato che Akzo, Atofina, e Peroxid Chemie hanno violato il disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999, Perorsa per un periodo compreso come minimo tra il 31 dicembre 1975 ed il 31 dicembre 1999 e Degussa UK Holdings dal 1o settembre 1992 al 31 dicembre 1999, mentre AC Treuhand ha operato in qualità di impresa e/o associazione di imprese dal 28 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1999.

(18)

Dovendosi, secondo la prassi della Commissione, conteggiare i mesi completi, ai fini del calcolo dell’ammenda, si è stabilito che la violazione è durata per le varie imprese rispettivamente: 29 anni (Akzo, Atofina e Peroxid Chemie), 6 anni (AC Treuhand), 7 anni e 4 mesi (Degussa UK Holdings) e a 24 anni (Perorsa). Nel caso di Peroxid Chemie la violazione va suddivisa in due fasi distinte a seconda della responsabilità: la prima (21 anni ed 8 mesi), ove la responsabilità ricade unicamente sull’impresa medesima, la seconda (7 anni e 4 mesi) in cui la responsabilità è condivisa con Degussa UK Holdings, l’impresa cui essa fa capo.

(19)

La Commissione stabilisce che la violazione è di lunga durata (più di cinque anni) nel caso di AC Treuhand, Akzo, Atofina, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie e Perorsa. L’importo di base dovrebbe pertanto essere maggiorato del 245 % nel caso di Akzo e Atofina. Una maggiorazione del 207,5 % dovrebbe essere applicata all’ammenda inflitta a Peroxid Chemie. Un aumento del 70 % dovrebbe essere applicato all’importo di base dell’ammenda irrogata a Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings. Nel caso di Perorsa, l’importo di base dell’ammenda dovrebbe essere maggiorato del 220 %. Tale valore risulta dall'applicazione di un aumento del 10 % per ciascuno degli ultimi 20 anni in cui l’impresa ha partecipato all’intesa (1980-1999), e del 5 % per ogni anno antecedente di adesione ad intesa illecita, per il periodo compreso tra 21 e 29 anni prima (1971-1979).

Circostanze aggravanti

(20)

Atofina ha già ricevuto in precedenza una multa per aver partecipato a quattro intese, mentre Peroxid Chemie/ Degussa UK Holdings ha già ricevuto una multa per aver aderito ad un’intesa. La reiterazione dell’infrazione costituisce pertanto un’aggravante.

(21)

Per tale ragione, la Commissione giudica che l’importo di base dell’ammenda da irrogare dovrebbe essere maggiorato del 50 % sia nel caso di Atofina, per tenere conto del fatto che l'impresa è già stata oggetto di decisioni della Commissione in un numero notevole di casi di intese, sia nel caso di Degussa UK Holdings e Peroxid Chemie, anch’esse già destinatarie – dirette (Degussa UK Holdings) od indirette (Peroxid Chemie), attraverso l’impresa controllante – di decisioni della Commissione in materia di intese.

Circostanze attenuanti

(22)

Atofina ha corroborato le argomentazioni della Commissione, tese a dimostrare che l’intesa ha operato per 29 anni.

(23)

Per ragioni di equità si propone di riconoscere ad Atofina un’attenuante specifica, avendo la collaborazione dell’impresa superato l’ambito contemplato nella comunicazione sulla non applicazione e riduzione delle ammende. Grazie a questa attenuante Atofina non dovrà pagare un’ammenda superiore, per i fatti emersi grazie alla sua collaborazione, a quanto avrebbe dovuto pagare se non avesse collaborato.

(24)

Alla luce di quanto precede, la Commissione giudica opportuno concedere ad Atofina una riduzione dell’importo di base dell’ammenda (94,19 milioni di EUR) per la costruttiva collaborazione, oltre l'ambito contemplato dalla comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende.

Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(25)

A Perorsa e Peroxid Chemie è stato applicato il limite del 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale, di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento 17.

Applicazione delle disposizioni della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende

Non imposizione o notevole riduzione dell’ammontare dell’ammenda («Sezione B»: riduzione del 75-100 %)

(26)

Ad Akzo non è inflitta alcuna ammenda, essendo stata la prima impresa ad aver denunciato l’intesa alla Commissione.

Riduzione significativa dell’ammenda («Sezione D»: riduzione dal 10 % al 50 %)

(27)

Ad Atofina è accordata una riduzione del 50 % per aver collaborato all'indagine della Commissione ed aver fornito il contributo più utile. Delle imprese ammesse a fruire di una riduzione significativa dell’ammenda, Atofina è stata la prima a collaborare con la Commissione ed è quella che ha dato il contributo più utile. Analogamente alle altre imprese che hanno collaborato con la Commissione, anche Atofina non ha contestato i fatti su cui la Commissione ha fondato le proprie accuse.

(28)

Peroxid Chemie e Degussa UK Holdings beneficiano di una riduzione del 25 % per la collaborazione alle indagini della Commissione, avendo fornito gli elementi probatori solo in un secondo tempo e avendo collaborato in misura minore rispetto ad Akzo ed Atofina.

(29)

A Perorsa, l’ultima delle imprese a collaborare, è stata accordata una riduzione del 15 % dell’ammenda.

Capacità di pagare

(30)

Nessuna delle imprese ha fatto valere di non essere in grado di pagare.

Decisione

1)

Sono irrogate le ammende seguenti:

a)

Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Chemicals International B.V., solidalmente responsabili

EUR 0

b)

Atofina S.A.

43,47 milioni di EUR

c)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG

8,83 milioni di EUR

d)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG e Degussa UK Holdings Limited, solidalmente responsabili

16,73 milioni di EUR

e)

AC Treuhand AG

1 000 EUR

f)

Peroxidos Organicos S.A.

0,50 milioni di EUR

2)

Si ingiunge alle imprese e/o associazioni di imprese sopraelencate di porre immediatamente termine alle pratiche illecite, qualora non lo abbiano ancora fatto. Esse s’impegnano ad astenersi dal reiterare gli atti o le pratiche oggetto del presente procedimento d’infrazione e da qualsiasi atto o pratica aventi identico o analogo effetto.


(1)  GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativa al regime di aiuti concesso dalla Spagna alle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva — Aiuto di Stato C 21/02 (ex NN 14/02)

[notificata con il numero C(2004) 1635]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2005/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 14 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni in merito al regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva.

(2)

Con lettera del 4 gennaio 2002, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione il regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva, che forma oggetto della decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(3)

Poiché il regime in questione era già stato adottato, esso è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati (aiuto n. NN 14/02).

(4)

Con lettera del 12 marzo 2002, la Commissione ha informato il Regno di Spagna della decisione di avviare nei riguardi di detto regime il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in oggetto.

(6)

La Spagna ha trasmesso una serie di osservazioni con lettera datata 15 aprile 2002. Con lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha comunicato informazioni complementari.

(7)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(8)

Denominazione, regime: regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva.

(9)

Stanziamento: massimo 1 202 024,21 EUR.

(10)

Durata: un anno.

(11)

Beneficiari: le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva.

(12)

Finalità della misura: finanziare l’adeguamento dei processi produttivi alle nuove specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001, che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva (3), nonché assicurare il normale funzionamento dei frantoi nel corso della campagna di commercializzazione 2001-2002.

(13)

Possibili conseguenze degli aiuti: distorsione della concorrenza a vantaggio di determinate produzioni di olio di sansa e violazione delle disposizioni della pertinente organizzazione comune di mercato.

(14)

Intensità dell’aiuto, costi ammissibili, cumulo: abbuono di interessi su prestiti e bonifico per garanzie su tali prestiti. L’ammontare dei prestiti varia secondo i beneficiari.

(15)

Elementi che hanno motivato l’avvio del procedimento:

(16)

L’ordinanza del ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione (MAPA) del 14 novembre 2001, relativa ad un sostegno all’industria di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva (4), prevede una linea di credito per un importo massimo di complessivi 5 000 milioni di ESP (30 050 000 EUR), assistita da un abbuono di interessi a carico del MAPA e da un eventuale bonifico per garanzie sui prestiti concessi.

(17)

I prestiti sono destinati a finanziare l’adeguamento dei processi produttivi alle nuove specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001 e ad assicurare il normale funzionamento dei frantoi nel corso della campagna di commercializzazione 2001-2002.

(18)

L'importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva. Per la determinazione di tali diritti si tiene conto del volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, del quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione tra la data suddetta e l’entrata in vigore dell’ordinanza del MAPA del 14 novembre 2001, nonché del prezzo massimo forfettario di 125 ESP (0,761266 EUR) per chilogrammo di scorte.

(19)

I beneficiari degli aiuti devono procedere all’adeguamento dei processi di produzione secondo le nuove specifiche entro la prima scadenza degli interessi e il volume di produzione della campagna 2001/2002 deve essere simile a quello delle tre campagne precedenti.

(20)

L’ammontare massimo dei prestiti per i vari rami dell’industria è il seguente:

per le imprese di estrazione: 22 537 953,91 EUR

per le imprese di raffinazione: 4 507 590,78 EUR

per le imprese di condizionamento: 3 005 060,52 EUR.

(21)

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO), d’intesa con le istituzioni finanziarie, apre una linea di credito alle seguenti condizioni:

i prestiti hanno una durata annuale,

il tasso d’interesse è il tasso di riferimento ICO applicato alle operazioni annuali in vigore al momento della concessione del prestito,

il margine di profitto delle istituzioni finanziarie è di 0,75 punti percentuali,

il rischio inerente a questi prestiti è a carico delle istituzioni finanziarie,

l’abbuono finanziato dal MAPA è di 3 punti percentuali, mentre a carico dei beneficiari rimane una percentuale minima dell’1,5 %.

(22)

Il MAPA può anche provvedere al bonifico delle garanzie eventualmente concesse dalla Sociedad Estatal de Caución Agraria per l'ottenimento dei prestiti. L’importo del bonifico serve a coprire le spese di gestione fino ad un massimo dell’1 % della rimanenza del prestito garantito.

(23)

Nell’avviare il procedimento, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni:

(24)

L’abbuono di interessi sui prestiti costituisce un aiuto di Stato a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. Talune imprese fruiscono inoltre di un secondo aiuto statale, consistente nel bonifico di una parte dei costi di gestione delle garanzie a copertura degli stessi prestiti agevolati.

(25)

È previsto che i prestiti siano destinati in parte a finanziare l’adeguamento dei processi di produzione alle nuove norme e specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001. Ciò nonostante, l’ammontare dei prestiti agevolati e l’importo dell’aiuto non sono legati al costo di adeguamento dei processi produttivi. Infatti, l’importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva, i quali si basano sul volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, e sul quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione. In questa fase, la Commissione non disponeva di informazioni che avvalorassero l’esistenza di un legame tra gli aiuti in questione ed investimenti configurantisi come spese ammissibili ai sensi degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (5).

(26)

Pertanto, la Commissione ha ritenuto, in base alle informazioni disponibili, che gli aiuti previsti sotto forma di abbuono di interessi sui prestiti e di bonifico di una parte dei costi delle garanzie fideiussorie costituissero aiuti di Stato intesi a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore (punto 3.5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»). Gli aiuti eventualmente concessi sembravano dunque, in questa fase, da doversi considerare quali aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti non hanno alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore ed il loro effetto immediato scompare con la cessazione della misura [cfr. sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell’8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens S.A. contro Commissione  (6)]. Essi hanno come conseguenza diretta un miglioramento delle possibilità di produzione e di commercializzazione dei beneficiari rispetto ad altri operatori che non fruiscono di aiuti analoghi (sia a livello nazionale che in altri Stati membri).

(27)

Inoltre, gli aiuti a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva riguardano un prodotto – l’olio d’oliva – che è soggetto ad un’organizzazione comune di mercato in virtù del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), per cui esistono limiti all’intervento degli Stati membri nel funzionamento di detta organizzazione, che è di competenza esclusiva della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia [cfr. tra l’altro la sentenza del 26 giugno 1979 nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission contro McCarren and Company Limited  (8)], le organizzazioni comuni dei mercati sono da considerarsi come sistemi completi ed esaustivi, che precludono agli Stati membri la possibilità di adottare misure contrarie alle stesse. In questa fase, gli aiuti in oggetto apparivano pertanto come un’infrazione all’organizzazione comune dei mercati, e quindi alla normativa comunitaria.

(28)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto, nella fase di avvio del procedimento, che gli aiuti in esame fossero da considerare aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune e tali da non poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e, di conseguenza, ha deciso di avviare al riguardo il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

III.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(29)

Con lettera del 15 aprile 2002, le autorità spagnole hanno addotto i seguenti argomenti.

(30)

Il 3 luglio 2001, il governo spagnolo, tramite il ministero della sanità e del consumo, ha disposto l’immobilizzo di tutte le partite di olio di sansa d’oliva presenti in quel momento sul mercato spagnolo, ai diversi stadi della filiera agroalimentare.

(31)

L’immobilizzo e il divieto di vendita al pubblico di questo tipo di olio sono stati decretati con il solo fine di tutelare gli interessi dei consumatori, dal momento che, nei giorni precedenti, diversi controlli di qualità effettuati dalle varie istanze preposte alla sorveglianza del rispetto delle norme sanitarie avevano rivelato che almeno una parte dell’olio di sansa presente sul mercato conteneva certi composti del gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici in concentrazioni tali da poter comportare un rischio per il consumatore.

(32)

Per questo motivo il governo spagnolo, tramite il ministero della presidenza, ha emanato l’ordinanza del 25 luglio 2001 che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva, la quale definisce anche il procedimento normalizzato per la produzione dell’olio di sansa.

(33)

Si stima che il provvedimento governativo abbia interessato complessivamente 30 000 tonnellate di olio di sansa giacenti presso le 56 imprese di estrazione operanti in Spagna, 12 000 tonnellate immagazzinate presso 7 raffinerie e 8 000 tonnellate presenti nelle 150 aziende di condizionamento.

(34)

Il MAPA ha sottolineato il duro colpo inferto al settore dall’immobilizzo di queste 50 000 tonnellate di olio in piena campagna olearia, essendo stato calcolato che, su una produzione di oltre un milione di tonnellate di olio d’oliva prevista per quell'anno, l’olio di sansa avrebbe superato 80 000 tonnellate. Ciò equivale ad una previsione di 130 000 tonnellate di olio di sansa giacenti agli inizi del 2002, con scarse prospettive di smercio.

(35)

I sansifici in Spagna sono incaricati di ritirare dai frantoi i sottoprodotti della spremitura delle olive – sanse e pasta di sansa – ma, vista la crisi, sarebbe improbabile che le aziende estrattrici provvedano al trasporto di questi materiali dai frantoi ai propri impianti per l’estrazione di olio di sansa. Ciò avrebbe provocato un disastro ambientale di proporzioni incalcolabili, poiché i frantoi non erano attrezzati per lo stoccaggio illimitato dei sottoprodotti né per la loro decontaminazione.

(36)

Il ritiro dei sottoprodotti dai frantoi ad opera dei sansifici risolve completamente i problemi ambientali inerenti al processo di produzione dell’olio di oliva. Inoltre, la filiera estrazione-raffinazione-condizionamento-distribuzione dell’olio di sansa rappresenta una componente di rilievo dell’attività economica del settore (il 10 % della produzione agricola finale della Spagna).

(37)

Il fermo della filiera olearia, con conseguente paralisi del settore, impedirebbe il finanziamento della nuova campagna, in quanto il parziale inadempimento degli obblighi di pagamento relativi alla campagna precedente dissuaderebbe le istituzioni finanziarie dall’intraprendere il finanziamento della nuova campagna.

(38)

Lo scopo perseguito dal governo era di consentire agli interessati, privati dall’emergenza sanitaria dei normali proventi delle vendite di olio di sansa, di far fronte ai pagamenti relativi alla campagna precedente e riacquistare affidabilità creditizia presso gli istituti di credito in vista della nuova campagna, nonché di promuovere i processi produttivi assolutamente sicuri dal punto di vista sanitario, riguadagnando così la fiducia dei consumatori.

(39)

Si era in presenza di una situazione eccezionale, dovuta al blocco del mercato decretato dall'amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare, benché il tenore massimo delle sostanze rinvenute nell’olio non fosse stabilito né dalla legislazione comunitaria né da quella spagnola. Si trattava di una misura palliativa di scarso rilievo rispetto all’eccezionale gravità del fatto – la sospensione dell’attività di un intero mercato – che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose per l’insieme del comparto oleicolo spagnolo.

(40)

Gli aiuti sono concessi in cambio di certi impegni da parte dei beneficiari. Una prima condizione consiste nell’intraprendere l’adattamento dei processi produttivi alle nuove disposizioni nazionali in ordine ai livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva, che fino ad allora non erano disciplinati né dalla normativa comunitaria né da quella spagnola. Un’altra contropartita è costituita dall’impegno dei beneficiari a raggiungere durante la campagna 2001-2002 una produzione simile a quella delle tre campagne precedenti. In questo modo vengono garantiti lo sviluppo del settore della sansa e il ritiro dei residui contaminanti.

(41)

La finalità degli aiuti in oggetto non è semplicemente quella di migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire allo sviluppo del settore. Essi sono compatibili con il mercato comune, in quanto rappresentano incentivi e richiedono contropartite da parte dei beneficiari. Del resto, non è esatto che siano erogati esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione. Oltre a tener conto di un fattore quantitativo per la determinazione dell’entità dei prestiti, si impone ai beneficiari una serie di adempimenti obbligatori.

(42)

La Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») (9) riconosce che l’agricoltura comunitaria si trova in una situazione svantaggiata rispetto ad altri settori dal punto di vista sia del fabbisogno di prestiti a breve termine, sia della sua capacità di finanziarli. Questi prestiti non devono essere utilizzati per fornire un aiuto selettivo a determinati comparti o a taluni operatori economici del settore agricolo per motivi non direttamente connessi a tali difficoltà. Nondimeno, gli aiuti di Stato per prestiti a breve termine possono escludere, a discrezione dello Stato membro interessato, altre attività o altri operatori economici che abbiano meno difficoltà ad ottenere simili prestiti.

(43)

La Spagna conclude quanto segue:

ci si trova in presenza di un evento eccezionale, al quale potrebbe applicarsi la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato,

l’aiuto è inteso ad ovviare alle conseguenze del blocco del mercato decretato per motivi di allarme sanitario; esso non mira a conferire un vantaggio ai beneficiari, bensì a mantenere un’attività produttiva indispensabile per la stabilità ambientale nell’ambito della filiera oleicola,

l’aiuto costituisce un incentivo concesso in cambio di certi impegni da parte dei beneficiari e contribuisce pertanto allo sviluppo del settore, per cui ad esso potrebbe anche applicarsi il disposto dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

la mancanza di aiuti a breve termine impedirebbe il normale svolgimento dell’attività produttiva nel comparto dell'olio d'oliva, oltre a paralizzare la filiera oleicola, con l'effetto di alterare gravemente le condizioni degli scambi e di arrecare danni irrimediabili all’ambiente, in modo contrario all’interesse comune,

di fronte a questa situazione eccezionale di perdita del mercato a causa della sfiducia dei consumatori, il settore interessato ha perso anche la fiducia delle banche per il finanziamento delle campagne, dovendo quindi ricorrere ad aiuti pubblici per ottenere i fondi necessari.

(44)

Con lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha comunicato informazioni complementari. Secondo tali informazioni, il blocco del mercato conseguente all’allarme sanitario e l’adozione di nuove norme da parte delle autorità pubbliche hanno dato luogo al ritiro dell'olio di sansa dal mercato. L’olio in questione è stato sottoposto ad ulteriore raffinazione, fino ad eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, e quindi nuovamente condizionato ed etichettato per la reimmissione sul mercato.

(45)

Le giacenze di olio di sansa interessate dal provvedimento sono stimate a 50 000 tonnellate. Con uno stanziamento massimo preventivato di 1 202 024,21 EUR, l’aiuto sarebbe di 24 EUR per tonnellata. Dato che una tonnellata di olio di sansa costa 600 EUR, l’importo dell’aiuto sarebbe pari al 4 % del costo dell’olio.

(46)

Il ritiro dell’olio, il suo ritrattamento, ricondizionamento e reimmissione sul mercato hanno occasionato pesanti oneri al settore e ingenti perdite all'industria. Tali oneri sono di gran lunga superiori all’importo degli aiuti erogati.

IV.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(47)

Il tasso d’interesse agevolato sui prestiti costituisce un aiuto di Stato alle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. Inoltre, alcune di queste imprese riceveranno un ulteriore aiuto statale, consistente nel bonifico di una parte dei costi di gestione delle garanzie a copertura degli stessi prestiti agevolati. La Commissione ritiene pertanto che queste misure siano da considerarsi come aiuti selettivi concessi dallo Stato.

(48)

Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a tutti i prodotti agricoli dell’allegato I soggetti ad un’organizzazione comune di mercato. Le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva trattano un prodotto, l’olio d’oliva, che è soggetto ad un’organizzazione comune di mercato. Di conseguenza, gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano agli aiuti in oggetto.

(49)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(50)

Nel caso di specie, gli aiuti conferiscono ai beneficiari il vantaggio di ridurre gli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio. Essi sono concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Sono specifici o selettivi in quanto favoriscono determinate imprese o produzioni, nella fattispecie le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva.

(51)

Per poter rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti devono inoltre incidere sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Questo criterio implica che il beneficiario della misura eserciti un'attività economica. Secondo la giurisprudenza costante su questa disposizione, si considera che vi sia un'incidenza sugli scambi commerciali quando l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambi commerciali tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario induce a considerare che tali aiuti incidano sugli scambi commerciali.

(52)

Nel caso in esame i beneficiari esercitano un'attività economica – l’estrazione, la raffinazione e il condizionamento di olio di sansa d’oliva – che costituisce oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri. Nel 2000 la Spagna ha esportato olio di sansa verso gli altri Stati membri della Comunità per un valore di 7 160 250 EUR e ne ha importato per complessivi 2 941 310 EUR (10).

(53)

Le imprese beneficiarie operano in un settore particolarmente esposto alla concorrenza. Va infatti segnalato che nel settore dell'olio d'oliva esiste un'intensa concorrenza tra i produttori degli Stati membri i cui prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari. I produttori spagnoli partecipano pienamente al gioco della concorrenza, esportando quantità rilevanti di prodotti agricoli verso altri Stati membri.

(54)

Ne consegue che tali aiuti possono incidere sugli scambi commerciali di prodotti agricoli fra Stati membri, il che si verifica quando gli aiuti favoriscono operatori attivi in uno Stato membro a detrimento di quelli di altri Stati membri. Le misure in questione hanno una ripercussione diretta e immediata sui costi di produzione dell’olio di sansa d’oliva in Spagna. Di conseguenza, tali aiuti conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio economico rispetto alle imprese di altri Stati membri che non hanno accesso ad aiuti analoghi. Essi pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(55)

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, il principio d’incompatibilità sancito dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ammette eccezioni.

(56)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Spagna ha giustificato gli aiuti in oggetto sostenendo che erano destinati ad ovviare ai danni causati da un evento di carattere eccezionale.

(57)

Secondo la Spagna, il blocco del mercato decretato dall’amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare costituisce un evento eccezionale al quale potrebbe applicarsi la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(58)

Per quanto riguarda le deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che debba darsi un’interpretazione restrittiva della nozione di «evento eccezionale» di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Finora, la Commissione ha accettato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni o gli scioperi e, con talune riserve e in funzione della loro portata, gli incidenti nucleari o industriali gravi o gli incendi che abbiano causato perdite consistenti. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione valuta caso per caso le proposte di concessione degli aiuti, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore (punto 11.2.1 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»).

(59)

Nel presente caso, la concessione degli aiuti è motivata, secondo le autorità spagnole, dal blocco del mercato dell’olio di sansa d’oliva decretato dall’amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare, in seguito all’intervento delle autorità pubbliche. La Spagna non ha tuttavia dimostrato che il blocco del mercato costituisca un evento di carattere eccezionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(60)

Ne consegue che questi aiuti non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in qualità di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale.

(61)

Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, possono essere applicate solo se la Commissione stabilisce che l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi considerati. Concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non soddisfano questa condizione equivarrebbe a consentire distorsioni degli scambi fra Stati membri e della concorrenza prive di giustificazione alla luce dell'interesse comunitario e implicherebbe quindi la concessione di vantaggi indebiti agli operatori di taluni Stati membri.

(62)

La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, né per compensare in modo orizzontale gli svantaggi sotto il profilo delle infrastrutture dell'insieme dei produttori della regione, bensì come aiuti al settore agricolo. Pertanto, si tratta di aiuti a carattere prevalentemente settoriale che devono essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(63)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(64)

L'adeguamento dei processi produttivi delle imprese alle nuove norme e specifiche tecniche sancite dall'ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001 è una condizione per poter beneficiare di questi aiuti. Ciò nonostante, l’ammontare dei prestiti agevolati e l’importo dell’aiuto non sono legati al costo di adeguamento dei processi produttivi. Infatti, l’importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva, i quali si basano sul volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, e sul quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione. Le autorità spagnole non hanno fornito informazioni che dimostrino l’esistenza di un legame tra gli aiuti in questione ed investimenti configurantisi come spese ammissibili ai sensi degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo». Inoltre, anche nell’ipotesi che gli aiuti fossero vincolati ad investimenti, la Spagna non ha comunicato alcuna informazione che consenta di verificare se tali aiuti agli investimenti ottemperino alle condizioni previste dai citati Orientamenti.

(65)

Nelle sue osservazioni, la Spagna fa riferimento alla «Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (“crediti di gestione”)», senza peraltro fornire alcuna informazione che consenta di verificare se gli aiuti ottemperino alle condizioni previste da detta Comunicazione.

(66)

In particolare, gli aiuti di cui trattasi devono essere accessibili a tutti gli operatori economici del settore agricolo senza discriminazione. Se si escludono talune attività o categorie di operatori, lo Stato membro è tenuto a dimostrare che tutti i casi di esclusione sono debitamente giustificati. La Spagna non ha comunicato alcuna informazione al riguardo. L'aiuto deve essere limitato all’importo strettamente necessario a compensare lo svantaggio, che deve essere quantificato dallo Stato membro. La Spagna non ha comunicato alcuna informazione al riguardo. Ne consegue che gli aiuti in oggetto non ottemperano alle condizioni previste dalla Comunicazione succitata.

(67)

Nella lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha spiegato che il blocco del mercato conseguente all’allarme sanitario è stato decretato il 3 luglio 2001 per motivi di sicurezza alimentare. Esso ha costretto i produttori a ritirare dal mercato l’olio di sansa d’oliva e a trasferirlo ai sansifici perché fosse sottoposto ad ulteriore raffinazione, fino ad eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, e quindi nuovamente condizionato ed etichettato per la reimmissione sul mercato.

(68)

L’onere sostenuto dal settore per il ritiro dell’olio, il suo disimballaggio, ulteriore raffinazione, ricondizionamento e rietichettatura è stato di gran lunga superiore all’importo degli aiuti erogati.

(69)

L’allarme sanitario è stato dichiarato dopo che le analisi conseguenti a vari controlli hanno evidenziato la presenza, negli oli di sansa, di un elevato tenore di idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzopirene, sostanza riconosciuta cancerogena dall’Organizzazione mondiale della sanità. In mancanza di una legislazione specifica in materia, il ministero della presidenza ha emesso un’ordinanza ministeriale che fissa i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva.

(70)

In via generale, la Commissione ritiene che spetti alle imprese interessate ottemperare ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'olio. Le perdite dovute alla necessità di procedere ad un’ulteriore raffinazione dell’olio per poterlo reimmettere sul mercato, in quanto non conforme ai requisiti legali in vigore, sono da considerarsi parte integrante del normale rischio imprenditoriale a carico delle imprese del settore. La Commissione non può quindi ammettere, di norma, che un aiuto a compenso di simili perdite sia corrisposto in ossequio all’interesse comune.

(71)

Ciò nonostante, nel caso in esame, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, prima del luglio 2001, né la legislazione comunitaria, né quella nazionale stabilivano limiti per il tenore di idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva. In tali circostanze, i controlli volti ad accertare la presenza di idrocarburi policiclici aromatici non venivano condotti sistematicamente, nell’ambito dei normali controlli effettuati dal settore. Il fatto che le perdite risultanti dal ritiro dell’olio e dal suo disimballaggio, ulteriore raffinazione, ricondizionamento, rietichettatura e ridistribuzione in commercio siano ricadute sulla maggior parte delle imprese del settore sembra significare che tali perdite esulano dal normale rischio imprenditoriale.

(72)

Si può stabilire un’analogia con il punto 11.4 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo». Secondo questo punto, la Commissione può autorizzare aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Tali aiuti sono condizionati all’esistenza di disposizioni legali, regolamentari o amministrative che consentano alle autorità competenti di intervenire nella lotta contro la malattia. Possono essere oggetto di aiuto solo le malattie che siano fonte di preoccupazione per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale. Gli aiuti possono prefiggersi come obiettivo la prevenzione, la compensazione o entrambe. Nel caso di specie, al momento dell’insorgere dell’emergenza non esisteva alcuna disposizione né nazionale né comunitaria, ma la rapida adozione, nel luglio 2001, di una normativa che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva dimostra chiaramente l’interesse pubblico per questa problematica.

(73)

In questo contesto, la Commissione ha autorizzato, in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, un aiuto per la distruzione di mangimi contaminati da diossina (aiuto n. NN 105/1998). Si trattava di un aiuto a copertura delle spese di trasporto e di eliminazione di polpe di agrumi e di mangimi contaminati in maniera sicura per l’ambiente e la sanità pubblica. Fino ad allora la legislazione comunitaria non fissava un livello massimo per la presenza di diossina nelle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi.

(74)

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che l’aiuto in esame favorisce lo sviluppo delle attività economiche nel comparto dell’olio di sansa d’oliva. Inoltre, a condizione che il costo sostenuto dalle imprese del settore per ritirare dal mercato l’olio di sansa, rispedirlo ai sansifici, raffinarlo nuovamente per eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, ricondizionarlo e rietichettarlo per reimmetterlo sul mercato sia stato superiore all’importo dell’aiuto erogato, la Commissione ritiene che la concessione di detto aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

V.   CONCLUSIONI

(75)

La Commissione conclude che la Spagna ha concesso illegalmente gli aiuti esaminati, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La loro concessione è illegale perché è stata effettuata prima che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità con il mercato comune. Ciò nonostante, gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune e possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto misure destinate a favorire lo sviluppo del settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva sotto forma di abbuono di interessi sui prestiti e di bonifico dei costi di gestione delle garanzie, previsti dall’ordinanza del ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, del 14 novembre 2001, relativa ad un sostegno all’industria di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 93 del 18.4.2002, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  «Boletín Oficial del Estado» (B.O.E.) n. 178 del 26.7.2001, pag. 27397.

(4)  B.O.E. n. 278 del 20.11.2001, pag. 42443.

(5)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(6)  Racc. 1995, pag. II-1675.

(7)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/1966. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  Racc. 1979, pag. 2161.

(9)  GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

(10)  Fonte: Eurostat.


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa al regime di aiuti concesso dal Regno di Spagna alla compagnia aerea Intermediación Aérea SL

[notificata con il numero C(2004) 3938]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera S(2002) 4231 dell’11 aprile 2002, protocollata con il numero NN/110/02, la Commissione è stata informata del regime di aiuti che il regno di Spagna ha concesso alla compagnia aerea Intermediación Aérea SL (di seguito «Intermed») per la prestazione di servizi di trasporto aereo sulla linea Gerona–Madrid–Gerona. Con lettera del 23 maggio 2002, la Commissione ha chiesto tutte le informazioni pertinenti alle autorità spagnole, che hanno risposto con lettera del 1o luglio 2002, protocollata il 5 luglio 2002.

(2)

Con lettera del 13 dicembre 2002, la Commissione ha informato il Regno di Spagna della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito a dette misure di aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in esame.

(4)

Con lettera del 9 gennaio 2003 della Rappresentanza permanente di Spagna presso l’Unione europea, le autorità spagnole hanno chiesto una proroga per rispondere alla lettera del 13 dicembre 2003. Con lettera TREN/A4(2003) 838 del 20 gennaio 2003, la Commissione ha concesso una proroga di 15 giorni lavorativi.

(5)

Le autorità spagnole hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 18 marzo 2003 (riferimento A24-3996), protocollata presso il segretariato generale della Commissione in data 19 marzo 2003.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito dalle parti interessate e le ha inoltrate al Regno di Spagna con lettere datate 13 marzo 2003 e 2 aprile 2003, dando quindi allo Stato interessato la possibilità di presentare i propri commenti. Le autorità spagnole li hanno trasmessi con lettera del 7 maggio 2003.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(7)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le misure previste dalle autorità spagnole figurano nel contratto relativo ai collegamenti aerei che collegano le città di Gerona e Madrid, concluso il 26 marzo 2002 tra il Governo autonomo di Catalogna (Generalitat de Catalunya), il Consiglio generale di Gerona (Diputación de Girona), la Camera di commercio e dell’industria di Gerona ed il rappresentante della società Intermed (di seguito «il contratto»).

(8)

L'obiettivo dell'aiuto è favorire lo sviluppo di un trasporto aereo competitivo e di qualità sulla linea Gerona–Madrid–Gerona, mediante aerei che rispondono a condizioni di comodità e affidabilità adeguate, nonché ottenere una buona redditività su questo collegamento.

(9)

Constatando l'inesistenza di un collegamento regolare tra le città di Gerona e di Madrid e poiché nessun vettore aereo proponeva di assicurare tale servizio, durante il periodo luglio-novembre 2001 il Governo autonomo della Catalogna ha preso contatto mediante lettera individuale con numerosi vettori nazionali, ma anche con vettori di altri Stati membri della Comunità: Aerolíneas de Baleares (AeBal), Spanair S.A. (Spanair), Air Europa Líneas Aéreas (Air Europa), KLM UK Limited, Intermed, Air Catalunya S.A. (Air Catalunya), Ibertrans Aérea S.A. (Ibertrans) e Navegación y Servicios Canarios S.A. (Naysa), per comunicare il suo proposito di promuovere l'istituzione di tale collegamento aereo e per invitarle a presentare offerte o a dichiarare la loro disponibilità a prestare tale servizio.

(10)

In seguito a tale iniziativa, le autorità del Governo autonomo di Catalogna hanno constatato che l'unico vettore aereo che presentava l'intenzione e la capacità di assicurare detto collegamento aereo regolare e di assumersi i relativi oneri di servizio pubblico era Intermed e di conseguenza ha concluso un contratto con tale vettore.

(11)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità spagnole, il collegamento aereo Gerona–Madrid–Gerona era assicurato da un servizio di linea fornito dalla società Intermed dal 15 aprile 2002, mediante un apparecchio ATR 42-300 da 48 posti, e da un servizio charter, svolto dal ricorrente dal 3 aprile 2002 con un apparecchio SA-227.

(12)

L’aeroporto di Gerona è un piccolo aeroporto, il cui volume di passeggeri ha avuto l’evoluzione seguente (3):

Evoluzione del traffico di passeggeri

Anno

Numero di passeggeri

Anno

Numero di passeggeri

1994

399 070

1999

631 235

1995

547 739

2000

651 402

1996

480 506

2001

622 410

1997

533 445

2002

557 187

1998

610 607

2003

1 448 796

(13)

Il contratto prevede che, per la prestazione del servizio in questione, Intermed utilizzi un aeromobile a turboelica ATR 42-300, dotato delle seguenti caratteristiche principali:

48 posti disposti in 12 file con un’inclinazione di 30 °,

capacità di carico massima di 4 687 kg,

volume della stiva bagagli di 8,94 m3,

altitudine massima di 5 485 m (18 000 piedi),

velocità di volo di 300 kt (556 km/h).

(14)

Sono previsti inizialmente due voli quotidiani, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:

mattino: partenza da Gerona alle 7.00/partenza da Madrid alle 9.00,

pomeriggio: partenza da Gerona alle 17.00/partenza da Madrid alle 19.30.

(15)

In generale gli orari dei voli devono sempre consentire al viaggiatore proveniente da Gerona una permanenza minima di 5 ore a Madrid dall’arrivo a destinazione.

(16)

L'importo globale massimo dell'aiuto per il periodo coperto dal contratto ammonta a 4 337 086,18 EUR. Il Governo autonomo di Catalogna e il Consiglio generale di Gerona si impegnano ad assumersi il finanziamento del servizio aereo tra Gerona e Madrid nei limiti dei seguenti massimali annui:

Esercizio 2002: per quanto riguarda l’esercizio 2002, durante il primo semestre di esercizio del collegamento aereo, il Governo autonomo di Catalogna e il Consiglio generale di Gerona si accollano ciascuno un importo massimo di 410 582,34 EUR. Per il resto dell’esercizio 2002, il Governo autonomo di Catalogna e il Consiglio generale di Gerona si assumono il finanziamento di tale periodo in ragione rispettivamente di 34 166,62 EUR per il Governo autonomo di Catalogna e di 135 227,75 EUR per il Consiglio generale di Gerona.

Esercizio 2003: per tale periodo, a carico del quale è inoltre prevista l’eventuale regolarizzazione dell’esercizio 2002, il massimale è pari a 1 182 883,13 EUR, di cui 641 972,13 EUR finanziati dal Governo autonomo di Catalogna e 540 911 EUR finanziati dal Consiglio generale di Gerona.

Esercizi 2004 e 2005: per tale periodo, il massimale è pari a 1 081 822 EUR, di cui 540 911 EUR a carico del Consiglio generale di Gerona, a titolo di finanziamento del primo semestre di ciascun esercizio annuale, e 540 911 EUR a carico del Governo autonomo di Catalogna, a titolo di finanziamento del secondo semestre di ciascun esercizio annuale.

(17)

L’aiuto versato a Intermed è calcolato in funzione del tasso medio annuo di occupazione dei posti occupati nei voli Gerona–Madrid–Gerona, mediante la formula riportata nell’allegato V del contratto.

(18)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, il costo per volo, calcolato in base a un tasso di occupazione medio di 32 passeggeri, è pari a 3 980,55 EUR, suddivisi come segue:

Voce

EUR

Ammortamento del velivolo

353,16

Assicurazione

480,00

Costi di volo (che comprendono la verifica del sistema elettrico, dell'avionica, del carrello d'atterraggio e l'ispezione del sistema di iniezione del carburante)

250,00

Carburante

623,37

Costi di personale (personale di cabina e di terra, compresa la previdenza sociale)

1 067,93

Diritti aeroportuali e diritti di approdo

447,81

Assistenza a terra (4)

364,09

Eurocontrol (tariffa di rotta)

52,89

Servizi passeggeri (ristorazione, giornali, ecc.)

372,00

Totale

3 980,55

(19)

Il Consiglio generale di Gerona si impegna inoltre a gestire e a finanziare tutte le azioni pubblicitarie di promozione e di marketing relative a tale collegamento aereo fino alla scadenza del contratto, per un importo massimo di 120 202 EUR.

(20)

Analogamente, la Camera di commercio, dell’industria e della navigazione di Gerona si impegna a portare a termine le azioni di sua competenza che si renderanno necessarie per sostenere e garantire il regolare svolgimento dei voli previsti dal contratto.

(21)

È prevista la risoluzione automatica del contratto qualora ad esempio un altro vettore aereo, senza aiuti pubblici o altri finanziamenti statali, attivi voli tra Gerona e Madrid con caratteristiche analoghe a quelle dei voli previsti dal contratto, in particolare per quanto riguarda il tipo di velivolo, la frequenza, le tariffe e il periodo del servizio.

(22)

Il contratto è concluso per il periodo che decorre dal 26 marzo 2002 al 31 dicembre 2005. Il servizio è stato tuttavia sospeso nel dicembre 2002, in seguito all’avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

(23)

Il contratto contiene inoltre disposizioni relative al tasso di occupazione, alla regolarità, alla puntualità, ai servizi di assistenza a terra e alle tariffe applicabili.

(24)

Nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, in particolare per il mancato rispetto della procedura prevista dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (5).

(25)

In particolare, la Commissione ha chiesto alla Spagna di trasmettere sia gli elementi che mostrano la necessità di una compensazione e i costi netti del servizio pubblico, nonché gli elementi utilizzati per il calcolo dell’importo della compensazione, sia le ragioni che hanno motivato il mancato rispetto della procedura di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(26)

La compagnia Air Catalunya dichiara che, oltre al beneficiario dell’aiuto, dal 3 aprile 2002 anch'essa assicura il collegamento aereo tra Gerona e Madrid, senza percepire finanziamenti pubblici. Air Catalunya sottolinea quindi di aver subito conseguenze negative dovute all’evidente distorsione di concorrenza. La compagnia segnala che il collegamento Gerona–Madrid–Gerona non è stato sottoposto a una procedura di oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. L’aiuto in questione non può essere dichiarato compatibile con il trattato poiché non rispetta le condizioni di necessità e di proporzionalità che sono proprie della missione di servizio pubblico. Air Catalunya ha anch’essa sospeso il servizio nel dicembre 2002.

(27)

La Austrian Airlines A.G. (Austrian Airlines) segnala inoltre che, nel caso di specie, non sono state rispettate le norme degli orientamenti sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione.

IV.   OSSERVAZIONI DEL REGNO DI SPAGNA

(28)

Le autorità spagnole segnalano che all’avvio del procedimento d’indagine formale, nel dicembre 2002, il pagamento dell'aiuto a Intermed è stato sospeso e che quindi, da tale momento, la compagnia è stata costretta a sospendere il volo Gerona–Madrid, a causa dell’impossibilità di sostenere i costi da esso generati. Ciò dimostrerebbe che il volo in questione non è redditizio per alcuna compagnia.

(29)

Il finanziamento parziale del collegamento Gerona–Madrid è temporaneo, cioè limitato a un periodo sufficiente a consentire che la rotta si consolidi ed inizi a generare profitti.

(30)

Le autorità spagnole ritengono che la procedura seguita per la selezione della compagnia Intermed non coincida con quella prevista dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 per imporre oneri di servizio pubblico su un determinata rotta.

(31)

Il Governo autonomo della Catalogna ha presentato domanda formale al ministero spagnolo dello Sviluppo del territorio per imporre oneri di servizio pubblico (OSP) sul collegamento Gerona–Madrid a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92. La domanda è stata tuttavia respinta dal ministero, con la motivazione che non esistevano ragioni sufficienti per applicare l’articolo 4 del regolamento.

(32)

Le autorità spagnole ritengono che esistano le condizioni materiali richieste dal regolamento (CEE) n. 2408/92 affinché il servizio in questione sia considerato un servizio pubblico di interesse generale.

(33)

L'assenza di una compagnia aerea che assicuri il collegamento evidenzia la scarsità di interesse economico che suscita tale rotta. Solo l’intervento dei pubblici poteri poteva quindi garantire un collegamento Gerona–Madrid dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di regolarità del servizio. A tale proposito, occorre ricordare che Air Catalunya ha iniziato ad operare sulla rotta Gerona–Madrid contemporaneamente ad Intermed, cioè nell’aprile 2002. Prima di tale data e dopo il 28 ottobre 2001, data in cui la compagnia precedente ha interrotto i voli sulla rotta, nessuna compagnia assicurava il collegamento Gerona–Madrid. La rotta, che è considerata essenziale, è rimasta sguarnita per cinque mesi ed è ciò che ha motivato l’intervento necessario dei pubblici poteri, spinti dall’importanza del collegamento per i cittadini.

(34)

Le autorità spagnole segnalano che per lo sviluppo economico della regione è importante stabilire un collegamento aereo tra Gerona e Madrid.

(35)

Tuttavia, poiché non sono state rispettate le condizioni formali per imporre oneri di servizio pubblico, cioè l’assegnazione con gara d’appalto aperta a tutte le compagnie e comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri, il finanziamento non può beneficiare della presunzione di assenza di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del trattato CE e vanno quindi applicate le norme generali del trattato in materia. Detta analisi è confermata dagli orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato a favore dei trasporti aerei, definiti nella comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione (6), che segnalano, al punto 23, che «la compensazione di perdite sostenute da un vettore che non sia stato selezionato a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 continuerà ad essere valutata nel quadro delle regole generali che disciplinano gli aiuti di Stato. La stessa regola si applica alle compensazioni che non sono calcolate sulla base dei criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento».

(36)

Secondo le autorità spagnole, l’assenza di una dichiarazione formale di oneri di servizio pubblico non influisce affatto sul carattere di servizio pubblico della rotta in questione.

(37)

Secondo le autorità spagnole, la compensazione concessa a Intermed può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE, illegittimo in assenza di notificazione preventiva alla Commissione e di osservanza delle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, ma compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Nonostante non si tratti del quadro adeguato per il finanziamento dei servizi pubblici imposti nel settore dei trasporti aerei, le particolarità del caso di specie e, in special modo, gli scarsi effetti sulla concorrenza e gli scambi intracomunitari, la sospensione dell’aiuto immediatamente successiva all’avvio del procedimento formale d’indagine, la sospensione consecutiva del volo da parte di Intermed, la modesta intensità dell'aiuto e la breve durata dell’accordo, limitata ad otto mesi, potrebbero giustificare un’applicazione della disposizione in questione in via eccezionale.

(38)

Affinché si applichi il paragrafo 2 dell'articolo 86, la compensazione deve essere necessaria e proporzionale.

(39)

Le condizioni imposte a Intermed nell’accordo, per quanto riguarda la regolarità, la continuità, la capacità e il regime tariffario del servizio rendono il volo non redditizio per qualunque compagnia. In effetti, gli oneri imposti dall’amministrazione generale generano costi supplementari che nessuna compagnia che operi su base commerciale potrebbe accollarsi.

(40)

La prova di ciò è che non esiste alcun concorrente significativo che operi sul collegamento Gerona–Madrid alle condizioni di frequenza, di capacità e di continuità imposte a Intermed. La compagnia che assicurava il collegamento in passato è stata costretta ad interrompere l’attività sulla rotta per mancanza di redditività. Le numerose compagnie aeree che sono state contattate dal Governo autonomo per assicurare tale servizio non hanno dimostrato interesse e hanno chiaramente risposto di dubitare della redditività del servizio stesso.

(41)

Quanto a Air Catalunya, tale compagnia non può essere considerata un concorrente significativo. In effetti, Air Catalunya era stata invitata a partecipare alla procedura di selezione, ma l’offerta da essa presentata non aveva potuto essere accettata perché la compagnia non dispone di un certificato di operatore aereo (COA) e di una licenza di esercizio per operare in Spagna (7). Anche se fosse stata seguita la procedura prevista dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 per l'imposizione dell'OSP, Air Catalunya non avrebbe potuto partecipare alla gara d’appalto, che sarebbe comunque stata aperta esclusivamente a compagnie dotate di una licenza per assicurare collegamenti di linea. In ogni caso, le condizioni alle quali essa offriva i propri voli, che non erano di linea, erano molto diverse da quelle imposte a Intermed. Ad esempio, quando il tasso di riempimento dell’aeromobile era minimo, il volo veniva soppresso e i passeggeri presenti venivano lasciati privi di mezzi di trasporto rapidi ed efficaci per recarsi a Madrid.

(42)

Infine, la mancanza di redditività del collegamento è evidenziata dal fatto che, malgrado la soppressione dei voli di Intermed, nessuna compagnia, nemmeno Air Catalunya, offre tale servizio.

(43)

L'aiuto concesso a Intermed non supera la compensazione minima necessaria ad equilibrare i costi supplementari dovuti al rispetto delle condizioni imposte dall'amministrazione. La compensazione offerta a Intermed è pari a 919 879,98 EUR. Come risulta dall’allegato III dell'accordo, il costo per volo, calcolato sulla base di un tasso medio di riempimento di 32 persone, ammonta a 3 980,55 EUR. Il numero di voli effettuati da Intermed durante il periodo in cui era in vigore l’accordo è di 640, per un guadagno di 876 934,30 EUR. Ne risulta che il saldo negativo per la prestazione del servizio è pari a circa 1 670 608,70 EUR. Il dato è il risultato del costo del volo, cioè 3 980,55 EUR, moltiplicato per il numero di voli effettuati, cioè 2 547 552,00 EUR, meno i guadagni, cioè 876 943,30 EUR. Di conseguenza, l’aiuto concesso dalle pubbliche autorità (919 879,98 EUR) è risultato inferiore al deficit subito dalla compagnia per l'esercizio del collegamento Gerona–Madrid tra i mesi di aprile e di dicembre 2002.

(44)

Come dichiara la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee: «La corresponsione di un aiuto di Stato può, ex art. 86, n. 2, del trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 87 del medesimo trattato, quando l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente a un'impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale e la sua concessione si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico» (8).

(45)

L'aiuto concesso a Intermed è di modesta intensità, essendo inferiore a 1 milione di EUR. A ciò si aggiunge la durata relativamente breve del contratto (solamente 8 mesi, da aprile a dicembre 2002).

(46)

La posizione di Air Catalunya o di altri concorrenti potenziali sulla rotta in questione non subirà alcun pregiudizio in futuro perché il versamento dell’aiuto è stato interrotto all’avvio del procedimento e il Governo autonomo, insieme al Consiglio generale di Gerona, si è impegnato a risolvere il contratto concluso a suo tempo con Intermed.

(47)

In base a tutti gli elementi esposti, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra gli Stati membri che potrebbe provocare la concessione dell’aiuto a Intermed sono ridotti al minimo.

(48)

Le autorità spagnole ritengono che la giurisprudenza della causa Altmark (pendente dinanzi alla Corte di giustizia alla data di invio delle osservazioni delle autorità spagnole) non sarebbe applicabile al caso di specie perché tale causa verte sull’applicazione dell’articolo 73 del trattato per l’imposizione di oneri di servizio pubblico al di fuori del quadro previsto dai regolamenti applicabili in materia di trasporti terrestri.

(49)

Le autorità spagnole ritengono che il procedimento avviato in merito alla concessione di sovvenzioni alla compagnia Intermed possa concludersi con l’adozione di una decisione della Commissione che, pur dichiarando l’aiuto illegittimo e ordinandone la sospensione, non ne ordini il recupero, ma lo dichiari compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 86, paragrafo 2.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(50)

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dichiara che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(51)

Al punto 18, la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione stabilisce una presunzione di assenza di aiuto quando l’attribuzione di oneri di servizio pubblico e il calcolo della relativa compensazione sono avvenuti in conformità con le procedure di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. I criteri che consentono di valutare la presenza di aiuti nelle compensazioni di servizio pubblico sono stati poi precisati dalla sentenza del 24 luglio 2003 relativa al caso Altmark  (9).

(52)

Come esposto nei considerando 9-23 della presente decisione, le autorità del Governo autonomo della Catalogna hanno selezionato la compagnia senza rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che sono essenziali per garantire il principio di parità di trattamento e il corretto svolgimento della procedura.

(53)

In particolare,

la Commissione non è stata informata dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico sul collegamento Gerona–Madrid–Gerona,

agli oneri non è stata data pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

gli altri Stati membri non sono stati consultati,

il bando di gara non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e

le offerte presentate dai vettori aerei non sono state comunicate né agli altri Stati membri, né alla Commissione.

(54)

Le autorità spagnole sostengono tuttavia che la misura in questione rappresenta una compensazione per oneri di servizio pubblico imposti alla compagnia Intermed.

(55)

La Commissione ritiene che l'unico modo di stabilire oneri di servizio pubblico nel settore dei trasporti aerei sia mediante applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. In tale regolamento, il Consiglio ha fissato regole uniformi e non discriminatorie per la concessione di diritti di traffico aereo per le rotte per cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico. I criteri di calcolo della compensazione sono stati chiaramente definiti. Un rimborso calcolato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento avrebbe permesso, in mancanza di indicazioni contrarie, di presumere l’assenza di vantaggi economici a favore del vettore aereo (10).

(56)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 prevede che: «Uno Stato membro può rimborsare un vettore aereo selezionato in conformità della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione». La Commissione ritiene che la misura prevista dalle autorità spagnole a favore della compagnia Intermed non corrisponda alle disposizioni dell’articolo 4 di detto regolamento.

(57)

Ne consegue che, nel caso di specie, la detta presunzione di assenza di aiuto non è applicabile.

(58)

Il punto 23 degli orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione precisa che: «La compensazione di perdite sostenute da un vettore che non sia stato selezionato a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 continuerà ad essere valutata nel quadro delle regole generali che disciplinano gli aiuti di Stato. La stessa regola si applica alle compensazioni che non sono calcolate sulla base dei criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento». Analogamente, il punto 17 stabilisce che: «L’accettabilità del rimborso va considerata alla luce dei principi in materia di aiuti di Stato quali interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia».

(59)

La Commissione ritiene che, quando in uno specifico settore la normativa comunitaria impone l’attribuzione di oneri di servizio pubblico nel quadro di una procedura di gara, il mancato rispetto di detta normativa implichi che la compensazione concessa costituisce necessariamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione, tuttavia, analizzerà se la misura in questione conferisca un vantaggio economico alla compagnia Intermed e, in particolare, se la compensazione in questione sia conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte e in particolare alla sentenza del 24 luglio 2003 della causa Altmark.

(60)

Tale sentenza conferma che gli importi concessi a compensazione degli oneri di servizio pubblico non sono aiuti di Stato se rispettano determinate condizioni. Dalla giurisprudenza della Corte (11), discende che «nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del trattato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti» (12).

(61)

La Corte ha stabilito quattro condizioni. Le prime tre si applicano in qualsiasi caso. La quarta condizione prevede due alternative per eliminare la presenza di qualunque vantaggio economico dovuto alla compensazione.

(62)

Secondo la prima condizione fissata dalla Corte, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di oneri di servizio pubblico e detti oneri devono essere definiti in modo chiaro. Secondo la seconda condizione, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

(63)

Nel caso di specie, l’impresa beneficiaria è stata incaricata dell’adempimento di determinati oneri che sono definiti nel contratto. Detti oneri, nonché i parametri per il calcolo della compensazione, stabiliti negli allegati III, IV e V del contratto, sono il risultato degli accordi conclusi tra le autorità regionali competenti e la società che era già stata selezionata per assicurare il servizio di trasporto aereo. Effettivamente, il Governo autonomo della Catalogna, durante il periodo luglio-novembre 2001, ha preso contatto con numerosi vettori mediante lettera individuale, per portare a conoscenza la sua iniziativa di promuovere la creazione di tale collegamento aereo e per invitarle a presentare offerte o a dichiarare la disponibilità di garantire il volo. Nella lettera, le autorità regionali si limitano a sollecitare le compagnie aeree contattate a presentare un’offerta e non appare alcun riferimento agli oneri a carico delle compagnie né ai parametri di compensazione. Non è escluso che le compagnie aeree che hanno declinato la proposta delle autorità regionali avrebbero potuto essere interessate a concludere un contratto se la lettera di proposta delle autorità regionali avesse precisato dettagli più concreti sugli oneri e i parametri per calcolare la compensazione. La Commissione ritiene che, nel caso di specie, gli oneri di servizio pubblico non siano stati definiti in maniera chiara e trasparente e di conseguenza che non sia stata rispettata la prima condizione della sentenza Altmark.

(64)

Inoltre, il contratto concluso il 26 marzo 2002 tra il Governo autonomo di Catalogna, il Consiglio generale di Gerona, la Camera di commercio e dell'industria di Gerona e il rappresentante della società Intermed è stato reso noto esclusivamente tramite un comunicato stampa, ma non è mai stato pubblicato ufficialmente e, secondo le informazioni della Commissione, non era accessibile ai terzi interessati. Va aggiunto che, nel settore dei trasporti aerei, i parametri per calcolare la compensazione in maniera preventiva, obiettiva e trasparente sono stabiliti secondo la procedura fissata dal legislatore comunitario nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che non è stato osservato.

(65)

La Commissione ritiene che i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione nel caso di specie non siano stati previamente determinati in maniera obiettiva e trasparente. La seconda condizione della sentenza Altmark non è quindi stata rispettata.

(66)

Secondo la terza condizione stabilita dalla Corte, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli oneri di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. Il rispetto di tale condizione è indispensabile per garantire che non sia concesso all’impresa beneficiaria alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale. L’obiettivo di detta condizione è di evitare che vengano concesse compensazioni eccessive alle imprese e che la compensazione sia concessa in una forma o in una misura tali da apportare all’impresa liquidità supplementari che essa potrebbe utilizzare per iniziative perturbatrici del mercato. Nel settore dei trasporti aerei, il metodo utilizzato dal legislatore per impedire eccessi di compensazione, ma anche per circoscrivere il più possibile gli effetti nocivi della limitazione di accesso al mercato, è il rispetto della procedura di appalto di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

(67)

La Commissione ritiene che l’esistenza di una simile gara d’appalto prima di un acquisto da parte di uno Stato membro valga normalmente ad escludere che tale Stato membro intenda concedere un vantaggio a un’impresa determinata. Il Tribunale di primo grado ha confermato tale posizione (13). In mancanza di una gara d’appalto, essa ritiene arduo dimostrare esattamente se l’importo ricevuto dalla società Intermed corrisponda ai costi dovuti all’adempimento degli oneri di servizio pubblico, o se rappresenti un eccesso di compensazione e un vantaggio a suo favore.

(68)

Le autorità spagnole affermano che l’importo della sovvenzione concessa è inferiore al deficit verificatosi durante il mese in cui il servizio è stato effettuato e che quindi non ci sia stato eccesso di compensazione. La Commissione ritiene che, in mancanza di mezzi obiettivi per stabilire il livello della compensazione in applicazione delle regole cogenti stabilite dal Consiglio, non è possibile escludere che altre compagnie avrebbero potuto offrire il servizio in questione a un livello inferiore di compensazione.

(69)

La Commissione conclude che la terza condizione non sia stata rispettata nel caso di specie.

(70)

La quarta condizione comporta due modalità alternative:

a)

la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di oneri di servizio pubblico, in un caso specifico, viene effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività;

b)

il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali oneri, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti oneri.

(71)

La prima modalità della quarta condizione non è stata rispettata nel caso di specie. La procedura di selezione seguita dalle autorità spagnole non è conforme ai criteri di trasparenza e di obiettività indispensabili in tutte le procedure di appalto, come segnalato nei considerando 51 e 52 della presente decisione, perché siano considerate autentiche procedure d’appalto e non può quindi essere ritenuta sufficientemente trasparente da garantire «il costo minore per la collettività».

(72)

La seconda modalità della quarta condizione di cui al considerando 70, lettera b), appare applicabile, in linea di principio, esclusivamente quando non esiste un obbligo di prevedere una gara d’appalto e non quando l’obbligo esiste ma non viene rispettato. Tuttavia, nell’ipotesi in cui fosse possibile applicare al caso di specie la seconda modalità della quarta condizione, la Commissione deve concludere che essa non è comunque stata rispettata. La compensazione non è stata calcolata sulla base di «un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi». In effetti, come è stato spiegato nell’analisi della seconda condizione, le autorità non hanno svolto alcuna analisi preliminare dei costi né della loro compatibilità con tale parametro, ma si sono limitati a compensare i costi reali dell’operatore in questione. Le autorità spagnole non hanno fornito dati che consentano alla Commissione di effettuare una verifica del genere. In tali circostanze, è evidente che non è stata rispettata nemmeno la quarta condizione fissata nella sentenza Altmark.

(73)

Nel caso di specie, la Commissione non riscontra quindi l’osservanza di alcuna delle condizioni della sentenza Altmark. Sulla base di quanto precede, la misura comporta un vantaggio per il beneficiario.

(74)

La nozione di aiuto di Stato ai sensi del trattato e nell’interpretazione della Corte di giustizia comprende qualsiasi vantaggio accordato direttamente o indirettamente mediante risorse statali ovvero che costituisca un onere supplementare per lo Stato o per gli organismi designati o istituiti a tale scopo.

(75)

Nel caso di specie, il contratto prevede che la compagnia beneficiaria percepisca un importo massimo di 4 337 086,18 EUR per tutta la durata del contratto finanziato dal Governo autonomo di Catalogna e dal Consiglio generale di Gerona. Le autorità spagnole hanno indicato che l’importo effettivamente versato è pari a 919 879,98 EUR. L’erogazione diretta dell’importo da parte delle autorità spagnole conferma chiaramente la presenza di aiuti di Stato.

(76)

Le misure in questione riguardano un solo settore del trasporto, cioè il trasporto aereo, e la prestazione del solo collegamento aereo Gerona–Madrid–Gerona.

(77)

Il contratto è stato concluso con una sola compagnia aerea. Dalle informazioni ricevute dalle autorità spagnole, non è possibile stabilire se le stesse misure sarebbero applicabili ad altre compagnie che eventualmente decidessero di fornire servizi di trasporto aereo di linea tra Madrid e Gerona.

(78)

La misura in questione è quindi considerata selettiva.

(79)

Perché vi sia distorsione della concorrenza, è sufficiente che l’intervento dello Stato modifichi in maniera artificiale alcuni elementi del costo di produzione di un’impresa e rafforzi la posizione dell’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (14). La Corte ritiene (15) che non sia affatto escluso che una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato d’origine possa, tuttavia, incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Corte ha sottolineato che un aiuto può incidere sugli scambi tra Stati membri e alterare le condizioni della concorrenza, anche se, pur trovandosi in concorrenza con le imprese di altri Stati membri, l’impresa beneficiaria non partecipi direttamente alle attività transfrontaliere. Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione pubblica a un'impresa, la fornitura di servizi di trasporto da parte di questa può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato membro ne risultano diminuite (16).

(80)

Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (17), non si applica al settore dei trasporti, conformemente al suo terzo considerando e all’articolo 1, lettera a). Secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi fra Stati membri non siano pregiudicati. Infatti, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano alterati gli scambi fra Stati membri (18).

(81)

Nel caso di specie, il collegamento aereo tra Gerona e Madrid è assicurato da due operatori, l’uno che percepisce finanziamenti pubblici e l’altro che non ne percepisce.

(82)

Va riconosciuto che il contratto prevede effettivamente una clausola di risoluzione applicabile nel caso in cui un altro vettore aereo, senza aiuti pubblici né finanziamenti statali, attivi un volo tra Gerona e Madrid con caratteristiche analoghe a quelle del volo oggetto del contratto, per quanto riguarda in particolare il tipo di aeromobile, la frequenza, le tariffe e il periodo di servizio.

(83)

Tuttavia, anche se l’eventuale operatore concorrente fornisce servizi non dotati delle caratteristiche menzionate in precedenza (ad esempio perché utilizza un apparecchio di dimensioni minori), resta comunque confermato il carattere selettivo degli aiuti, poiché sulla stessa rotta operano due vettori, uno beneficiario dell’aiuto, l’altro no. Effettivamente, il ricorrente opera sulla rotta Gerona–Madrid–Gerona senza ricevere aiuti pubblici. Secondo le informazioni ricevute dalle autorità spagnole, il ricorrente ha attivato un volo charter Gerona–Madrid–Gerona utilizzando apparecchi con capacità inferiore a 20 posti che non corrispondono alle condizioni del contratto.

(84)

Le misure in causa incidono sugli scambi tra gli Stati membri in quanto vanno a beneficio di una società le cui attività di trasporto — che per loro intrinseca natura interessano direttamente gli scambi commerciali — vengono esercitate in una parte del mercato comune. Inoltre, esse sono tali da falsare la concorrenza all’interno del mercato comune, poiché vengono erogate ad una sola impresa che è concorrente di un’altra compagnia aerea comunitaria. Questa constatazione assume particolare rilievo da quando è entrata in vigore, il 1o gennaio 1993, la terza fase della liberalizzazione dei trasporti aerei («Terzo pacchetto»). In tali condizioni, la concessione di vantaggi a Intermed da parte delle autorità spagnole costituisce un aiuto a norma delle disposizioni dell’articolo 87 del trattato CE.

(85)

Le misure approvate dal Consiglio generale di Gerona per la realizzazione e il finanziamento di tutte le azioni pubblicitarie di promozione e di marketing relative al collegamento aereo in questione durante il periodo di validità del contratto, per un importo massimo di 120 202 EUR, devono essere considerate anch’esse aiuti di Stato. Infatti dette misure, finanziate con fondi pubblici, sono destinate a pubblicizzare la creazione del nuovo servizio aereo.

(86)

Constatando la presenza delle condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che la misura nel caso di specie costituisce una misura di aiuti di Stato che deve essere esaminata per verificarne la compatibilità con le norme del trattato.

(87)

La Commissione deplora che la Spagna abbia dato esecuzione all’aiuto in violazione delle disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(88)

Determinata la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, valutazione confermata dalle autorità spagnole, la Commissione deve accertare se esse possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato e dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(89)

La Commissione deve valutare la compatibilità dell’aiuto a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il quale stabilisce che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti. Secondo la comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, l’aiuto deve avere carattere sociale, ossia deve, in linea di principio, riguardare soltanto categorie specifiche di passeggeri che viaggiano su una rotta (bambini, portatori di handicap, persone a basso reddito). Tuttavia, qualora si tratti di rotte che attuano un collegamento con regioni sfavorite, principalmente regioni insulari, l’aiuto potrebbe estendersi all’intera popolazione della regione. Secondo la stessa comunicazione, l’aiuto deve essere concesso senza discriminazioni determinate dall’origine dei servizi, ossia indipendentemente dall’origine di vettori del SEE che gestiscono la rotta. Ciò implica che non deve essere frapposto alcun ostacolo all’accesso di tutti i vettori aerei comunitari alla rotta in causa.

(90)

Nel caso di specie, gli aiuti sono versati esclusivamente a una compagnia aerea che opera sulla rotta in questione, ad esclusione dell’operatore concorrente. La base giuridica di tale aiuto non sembra permettere l’accesso di altre compagnie aeree al regime di aiuto. Di conseguenza, l’aiuto non è conforme alla prima delle condizioni previste, cioè l’assenza di discriminazione tra gli operatori.

(91)

La deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile, poiché nel caso di specie non si tratta di aiuti destinati a ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(92)

L’articolo 87, paragrafo 3, enuncia un elenco di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(93)

Al fine di salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune e tenuto conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera g), del trattato, le deroghe ai principi dell'articolo 87, paragrafo 1, enunciate all’articolo 87, paragrafo 3, devono essere interpretate restrittivamente nell’esaminare un regime di aiuti o qualsiasi misura di aiuto isolata. Inoltre, tenuto conto dell’intensificata concorrenza connessa con la liberalizzazione progressiva dei trasporti aerei, la Commissione deve attenersi ad una politica rigorosa di controllo degli aiuti di Stato, al fine di evitare che essi abbiano effetti contrari all’interesse comune:

le lettere a) e c) consentono deroghe a favore di aiuti destinati a favorire o a promuovere lo sviluppo di talune regioni (19). La Commissione osserva che la regione di Gerona non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e che tale deroga non è quindi applicabile. La Commissione fa notare inoltre che la provincia di Gerona non è ammessa a beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ad eccezione delle zone situate nei Pirenei, che non sono interessate nel caso di specie,

le lettere b) e d) non sono applicabili, poiché non si tratta di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, o di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, e in ogni caso le autorità spagnole non hanno chiesto una deroga su tali basi,

la deroga prevista alla lettera c) riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. La Commissione ritiene che gli aiuti a carattere operativo e non destinati a favorire un investimento possono essere autorizzati solo in via eccezionale. A tal fine, essa constata che gli aiuti non perseguono né fini ambientali né di formazione. Inoltre, la Commissione può concedere una deroga per un processo di ristrutturazione di un'impresa, ma ciò non è applicabile nel caso di Intermed.

(94)

Tuttavia, gli aiuti potrebbero essere assimilati ad aiuti all’avviamento, come analizzato al considerando 101.

(95)

L’unica giustificazione fornita dalle autorità spagnole riguarda l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. A tale proposito, la Commissione ritiene che, perché un aiuto sia dichiarato compatibile sulla base di tale norma del trattato, vanno rispettate due condizioni: la necessità e la proporzionalità dell’aiuto.

(96)

La Commissione ricorda che le autorità spagnole non contestano il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. Detta circostanza evidenzierebbe il fatto che le autorità spagnole non consideravano necessaria l’imposizione di oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo in questione. Ciò è stato confermato successivamente all’avvio della procedura amministrativa da parte della Commissione, poiché alla richiesta delle autorità regionali della Catalogna del 13 giugno 2002 le autorità spagnole competenti hanno opposto il rifiuto di avviare la procedura di imposizione di oneri di servizio pubblico «dal momento che non esistevano ragioni sufficienti per applicare l’articolo 4 di detto regolamento» (20). In tali circostanze, appare contraddittorio sostenere, da un lato, che il servizio è necessario ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato e, dall’altro, affermare che il servizio in questione non è necessario ai fini dell’applicazione del quadro giuridico ordinariamente previsto per gli oneri di servizio pubblico nel settore aereo.

(97)

Visto il mancato rispetto della procedura prevista dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, non è possibile dimostrare nemmeno la proporzionalità dell’aiuto. Le autorità spagnole ritengono che l’importo della sovvenzione concessa sia inferiore al deficit subito durante il mese in cui è stato effettuato il servizio e che quindi non vi è stato eccesso di compensazione. La Commissione non contesta il fatto che l'importo dell'aiuto sia inferiore al deficit dovuto al servizio, ma ritiene che, in mancanza di strumenti obiettivi per determinare l'importo della compensazione in applicazione delle regole cogenti stabilite dal Consiglio, non è possibile escludere che altre compagnie avrebbero potuto fornire il servizio in questione con una sovvenzione inferiore.

(98)

Secondo la giurisprudenza della Corte (21), occorre procedere a una valutazione congiunta di compatibilità quando alcune modalità di un aiuto non siano conformi a norme particolari del trattato che non siano gli articoli 87 e 88 CE e siano indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto, così che non sarebbe possibile valutarle isolatamente. In una siffatta ipotesi, le condizioni delle altre disposizioni si aggiungerebbero a quelle previste dall’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Inoltre, è evidente che una procedura in materia di aiuti di Stato non deve mai portare a un risultato che contrasti con le disposizioni specifiche del trattato (22), né con la normativa comunitaria che si fonda su tali disposizioni.

(99)

Nel caso di specie, la procedura di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 è indissolubilmente legata all’aiuto. Conformemente a tale giurisprudenza, non è possibile dichiarare compatibile un aiuto che non sia stato concesso secondo le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. D’altronde, l’ultima frase dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato prevede anche un requisito supplementare: «Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità». La Commissione ritiene che, nel caso di specie, sarebbe contrario all’interesse comunitario autorizzare aiuti concessi in violazione del regolamento (CEE) n. 2408/92.

(100)

Di conseguenza, gli aiuti in questione non possono essere dichiarati compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(101)

Al considerando 278 della decisione 2004/393/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi (23) (di seguito «decisione Ryanair»), la Commissione osserva che gli aiuti in grado di sviluppare e di assicurare una migliore utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali regionali, che attualmente sono sottoutilizzate e che rappresentano un costo per la collettività, possono avere un chiaro interesse comunitario e iscriversi negli obiettivi della politica comune dei trasporti.

(102)

Nella decisione citata, la Commissione ha dichiarato che determinati aiuti al funzionamento, destinati a promuovere l'avvio di nuovi collegamenti aerei o l'intensificazione di alcune frequenze, possono rappresentare uno strumento necessario allo sviluppo dei piccoli aeroporti regionali, nella misura in cui possono effettivamente convincere le imprese interessate a correre il rischio di investire nell'apertura di nuovi collegamenti. Tuttavia, per poter considerare tali aiuti compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, occorre verificare che siano necessari e proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito e che non incidano sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(103)

È raro che gli aiuti al funzionamento possano essere considerati compatibili con il mercato comune, in quanto abitualmente alterano le condizioni di concorrenza nei settori in cui sono concessi senza peraltro essere in grado, proprio per la loro natura, di conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni del trattato che contemplano le possibilità di deroga. Detti aiuti, infatti, non implicando alcun adeguamento tecnico o strutturale dell'impresa e favorendone unicamente lo sviluppo commerciale, si limitano a consentire all'impresa beneficiaria di offrire ai suoi clienti condizioni artificialmente favorevoli e di aumentare il suo margine di profitto senza alcuna giustificazione.

(104)

Tale principio è tuttavia soggetto ad alcune eccezioni e la Commissione ha talvolta dichiarato questo tipo di aiuti compatibili a condizione che fossero rispettate alcune condizioni (24).

(105)

Per dichiarare tali aiuti compatibili sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), occorre quindi stabilire se gli aiuti versati nel caso di specie siano necessari e proporzionati all’obiettivo perseguito e se non incidano sugli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(106)

La prima condizione cui è subordinata la concessione di un aiuto all’avviamento è che questo si iscriva in una politica di sviluppo aeroportuale coerente e caratterizzata dalla manifesta volontà di sviluppare la redditività di infrastrutture che non sempre sono redditizie.

(107)

La promozione dello sviluppo regionale, del turismo, dell'economia locale o dell'immagine della regione sarà quindi la conseguenza di questa politica coerente destinata in primo luogo a sviluppare l'attività aeroportuale in maniera duratura.

(108)

Gli aeroporti regionali potrebbero anche rappresentare una soluzione ad uno dei problemi della politica dei trasporti, quello della saturazione della capacità dei grandi aeroporti (25).

(109)

Nel caso di specie, nessuna informazione indica che altre compagnie desiderose di avviare collegamenti tra Gerona e altre destinazioni abbiano avuto accesso ad aiuti simili. La Commissione non è stata informata dell'esistenza di un progetto di sviluppo delle attività aeroportuali. Le autorità spagnole si limitano ad informare che l’aeroporto di Gerona non accoglieva alcun volo di linea fino all’attivazione del servizio tra Gerona e Madrid.

(110)

La Commissione ha definito il criterio della necessità dell’aiuto nella decisione Ryanair (26). In tal senso, gli aiuti all'avviamento devono risultare indispensabili allo sviluppo dell'aeroporto. Occorre rispettare determinate condizioni.

(111)

In primo luogo, gli aiuti erogati alle compagnie aeree devono essere utilizzati esclusivamente per l’attivazione di nuovi collegamenti o di nuove frequenze che comportino una crescita del volume netto di passeggeri in partenza dall'aeroporto regionale, in modo tale da assumere una parte del rischio sostenuto dalla compagnia.

(112)

In secondo luogo, gli aiuti non devono essere erogati quando il collegamento è già esistente: il rischio assunto dalla compagnia è minore o addirittura assente e l'aiuto non è quindi giustificato. Di conseguenza, una compagnia che già opera un determinato collegamento in partenza da un aeroporto non può beneficiare di un sostegno pubblico.

(113)

In terzo luogo, gli aiuti non possono essere erogati per nuovi collegamenti che una compagnia aerea intenda operare in sostituzione e a seguito della soppressione di collegamenti che abbiano già beneficiato di aiuti all'avviamento. Infatti, a parità di altre condizioni, l'aeroporto non beneficerebbe di alcun effetto netto positivo in termini di numero di passeggeri accolti. Gli aiuti non possono altresì essere concessi per un collegamento attivato dalla compagnia in sostituzione di collegamenti in precedenza operati a partire da altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza dal punto di vista economico o demografico. La Commissione ritiene infatti essenziale che gli aiuti all'avviamento non determinino un'escalation delle sovvenzioni, ad esempio attraverso la delocalizzazione delle linee una volta concesso il livello massimo di aiuti. Tale pratica sarebbe infatti contraria all'obiettivo stesso degli aiuti all'avviamento, ossia lo sviluppo dell'aeroporto in maniera conforme all'interesse comune.

(114)

In quarto luogo, gli aiuti non devono essere destinati ad aiutare un nuovo entrante ad attivare un collegamento su una rotta già esistente e a entrare in concorrenza diretta con la compagnia che già opera su quella determinata rotta in partenza dall'aeroporto. Per competere con l'operatore esistente, il nuovo arrivato dovrà contare sulle sue sole forze e non su aiuti pubblici.

(115)

Per quanto riguarda la prima, la seconda e la quarta condizione, occorre ricordare che il collegamento Gerona–Madrid–Gerona era già stato assicurato da un’altra compagnia fino al 28 ottobre 2001, che l'aveva interrotto per la scarsa redditività del servizio. Il collegamento non era assicurato da alcun altro vettore al momento della conclusione del contratto tra le autorità pubbliche interessate e Intermed, il 26 marzo 2002. Tuttavia, un altro operatore, Air Catalunya, aveva iniziato ad operare sulla stessa rotta qualche giorno dopo, il 3 aprile 2002. Intermed ha infine avviato l’attività il 15 aprile 2002. Il fatto che le due compagnie abbiano cominciato ad operare sul collegamento Gerona–Madrid–Gerona con 12 giorni di differenza non permette di determinare in maniera chiara e definitiva se il servizio fornito da Intermed possa essere considerato un nuovo collegamento.

(116)

La terza condizione è rispettata nel caso di specie, poiché il collegamento Madrid–Gerona–Madrid era il primo assicurato da Intermed.

(117)

Le spese di marketing e di pubblicità da affrontare all’avvio per pubblicizzare il collegamento possono essere considerate necessarie in funzione del loro obiettivo, che è quello di far conoscere al pubblico l’esistenza di detto collegamento aereo.

(118)

Gli aiuti devono avere un effetto incentivante, ossia devono consentire a un'impresa di sviluppare un'attività che non avrebbe intrapreso senza sostegno pubblico. Tuttavia, dopo un certo termine, l'attività deve risultare redditizia senza necessità di aiuti. Per questo motivo, gli aiuti destinati all'apertura di nuovi collegamenti o all'intensificazione delle frequenze devono essere limitati nel tempo. Gli aiuti servono ad avviare un nuovo collegamento, ma non possono mantenerlo artificialmente: le rotte operate devono risultare in seguito economicamente redditizie.

(119)

La Commissione ritiene che per gli aiuti all’avviamento nei trasporti aerei (27) sia ragionevole un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avvio di ciascun collegamento, soprattutto per i collegamenti point-to-point verso destinazioni intraeuropee.

(120)

Nel caso di specie, il finanziamento parziale del collegamento Gerona–Madrid e le misure di pubblicità sono limitati nel tempo (il contratto aveva una validità di tre anni), in particolare fino al consolidamento della rotta e alla generazione autonoma di utili, o fino all’attivazione, da parte di un altro vettore aereo privo di aiuti pubblici o finanziamenti statali, di un volo tra Gerona e Madrid con caratteristiche analoghe a quelle del volo oggetto del contratto, per quanto riguarda in particolare il tipo di aeromobile, la frequenza, le tariffe e il periodo di servizio.

(121)

Occorre verificare l'esistenza di un doppio nesso di proporzionalità tra l'aiuto e il contesto in cui si inquadra. In primo luogo, deve esistere uno stretto legame tra l'obiettivo dello sviluppo aeroportuale, che implica un aumento netto del traffico passeggeri, e il livello dell'aiuto erogato alla compagnia aerea. Pertanto, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere calcolato per passeggero, in modo da non favorire indebitamente una compagnia aerea che non sia in grado di assicurare a un aeroporto il volume di passeggeri necessario al suo sviluppo, favorendo viceversa le compagnie in grado di realizzare gli obiettivi che permettono lo sviluppo dell'aeroporto.

(122)

Un secondo nesso di proporzionalità deve sussistere tra l'aiuto e i costi sostenuti dal beneficiario. La Commissione ricorda che l'intensità dell'aiuto, che la Commissione limita al 50 % nel caso di aiuti all’avviamento, non si applica a tutti i costi di funzionamento (al netto delle entrate) dei collegamenti aerei interessati.

a)

Sono ammissibili agli aiuti all'avviamento solo i costi supplementari di avviamento che il vettore aereo non deve sostenere a regime e che necessitano di un contributo pubblico per ripartire il rischio di un'assenza di redditività legato alla fase di avviamento. Nel caso di Intermed, tali costi riguardano, ad esempio, le spese pubblicitarie e per attività promozionali da sostenere inizialmente per far conoscere il nuovo collegamento e le spese di insediamento sostenute da Intermed a Gerona.

b)

Al contrario, l'aiuto non può riguardare i normali costi operativi di Intermed (locazione o ammortamento degli aerei, carburante, personale di volo, servizi di catering).

(123)

L'importo degli aiuti concessi ad una compagnia aerea per lo sviluppo dei servizi di trasporto aereo deve essere trasparente. Ad esempio, per poter essere facilmente identificabile ed identificato, tale importo dovrebbe essere calcolato per passeggero imbarcato.

(124)

La disponibilità di un aeroporto a concedere aiuti in cambio di prestazioni economiche, quali l'avvio di nuovi collegamenti, deve essere pubblicizzata, in modo da consentire alle compagnie aeree interessate di manifestare il proprio interesse e di ottenere soddisfazione. Occorre quindi rispettare le regole e i principi eventualmente applicabili in materia di appalti pubblici e concessioni di servizio.

(125)

Gli aeroporti che desiderano promuovere lo sviluppo dei servizi di trasporto aereo devono definire criteri obiettivi per quanto riguarda l'importo massimo e la durata degli aiuti, in modo tale da assicurare la parità di trattamento fra tutte le compagnie aeree.

(126)

Per evitare discriminazioni nell'erogazione degli aiuti ed impedire che una compagnia aerea venga indebitamente favorita in un determinato aeroporto, gli Stati membri devono prevedere appositi meccanismi di ricorso.

(127)

Occorre prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto al momento dell'erogazione dell'aiuto. Un sistema di recupero dell'aiuto può consentire all'aeroporto di assicurarsi che la compagnia aerea rispetti i propri impegni. Il contratto concluso nel caso di specie prevede in effetti un sistema di recupero degli aiuti in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da Intermed.

(128)

In linea di principio, qualora si tratti di aiuti a carattere sociale o di compensazioni di oneri di servizio pubblico qualificate come aiuti, le somme erogate non possono essere cumulate con altre sovvenzioni ottenute dai vettori aerei. Esse non possono altresì, in base alle regole di proporzionalità enunciate in precedenza, essere cumulate con altri aiuti relativi agli stessi costi, anche qualora tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato membro. L'insieme degli aiuti erogati a favore di una nuova rotta non deve in alcun caso superare il 50 % dei costi di avviamento di tale destinazione.

(129)

Per mantenere l'effetto incentivante degli aiuti all'avviamento dei collegamenti aerei come strumento di sviluppo dei soli aeroporti regionali, la Commissione ritiene necessario assicurarsi che tali aiuti non possano procurare alcun vantaggio indiretto ai grandi aeroporti, già ampiamente aperti al traffico internazionale e alla concorrenza. Occorrerà quindi prestare una particolare attenzione al limite massimo dei costi ammissibili allorché venga operato un collegamento tra Gerona, nel caso di specie, ed un aeroporto di grandi dimensioni come Madrid.

(130)

Gli aiuti non possono altresì essere concessi quando l'accesso ad una determinata rotta è riservato ad un unico vettore aereo, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, e in particolare a norma del paragrafo 1, lettera d), del suddetto articolo.

(131)

Nel caso di specie, Intermed non beneficia, per i collegamenti in partenza da Gerona, di sovvenzioni a titolo di aiuti sociali né a titolo di compensazione di oneri di servizio pubblico, come segnalato sopra. L’accesso alla linea operata da Intermed in partenza da Gerona non è riservato unicamente a tale vettore conformemente a una procedura d'appalto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

(132)

La Commissione osserva che gli aiuti erogati a Intermed dal Governo autonomo di Catalogna, dal Consiglio generale di Gerona e dalla Camera di commercio e dell’industria di Gerona soddisfano alcuni dei requisiti applicabili agli aiuti all’avviamento destinati a promuovere i servizi aerei in partenza degli aeroporti regionali; tuttavia, poiché altri requisiti non sono soddisfatti, occorre imporre in alcuni casi determinate condizioni per assicurarne la compatibilità.

(133)

Gli aiuti concessi dal Governo autonomo di Catalogna, dal Consiglio generale di Gerona e dalla Camera di commercio e dell’industria di Gerona nella forma del finanziamento del servizio aereo tra Gerona e Madrid sono considerati compatibili con il mercato comune come aiuti all'avviamento di nuovi collegamenti aerei alle seguenti condizioni:

a)

i contributi devono iscriversi nel quadro di una politica di sviluppo dell’aeroporto di Gerona;

b)

tutti i contributi devono essere limitati nel tempo e la durata non può superare i cinque anni dall'avvio del nuovo collegamento;

c)

detti contributi non possono essere versati se gli aiuti sono destinati ad aiutare un nuovo entrante ad attivare un collegamento su una rotta già esistente e a entrare in concorrenza diretta con la compagnia che già opera in condizioni simili su quella determinata rotta in partenza dall’aeroporto di Gerona;

d)

i contributi devono essere giustificati mediante un piano di sviluppo definito da Intermed e preventivamente convalidato dalle autorità competenti per la linea interessata. Il piano deve precisare i costi sostenuti e ammissibili, che devono riguardare direttamente la promozione della linea al fine di renderla redditizia senza aiuti alla scadenza del contratto. I costi ammissibili sono quelli direttamente legati all’avviamento, come descritto al punto 122 della presente decisione. A tal fine, se necessario, le autorità competenti potranno essere assistite da un revisore contabile indipendente;

e)

l'insieme degli aiuti a favore di un nuovo collegamento aereo non deve superare il 50 % dei costi di avviamento e di pubblicità in relazione alla destinazione. Analogamente, i contributi versati per una destinazione non possono superare il 50 % dei costi effettivi di tale destinazione;

f)

Intermed dovrà rimborsare i contributi versati dal Governo autonomo di Catalogna, dal Consiglio generale di Gerona e dalla Camera di commercio e dell’industria di Gerona che al termine del periodo di avviamento previsto dal contratto non soddisfano i criteri stabiliti;

g)

la Spagna dovrà istituire un regime di aiuti non discriminatorio e trasparente per assicurare la parità di trattamento delle compagnie aeree intenzionate a sviluppare nuovi servizi di trasporto aereo in partenza dall'aeroporto di Gerona, secondo i criteri obiettivi stabiliti nella presente decisione.

(134)

Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, la Spagna dovrà recuperare integralmente i corrispondenti aiuti menzionati al considerando precedente.

VI.   CONCLUSIONI

La Commissione constata che la Spagna ha illegittimamente erogato aiuti alla compagnia aerea Intermed in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, considerato il contributo che tali aiuti possono fornire all'avvio di nuovi servizi di trasporto aereo e allo sviluppo durevole di un aeroporto regionale, una parte di tali aiuti può essere dichiarata compatibile con il mercato comune alle condizioni precisate nel considerando 133,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi al Regno di Spagna a favore della compagnia aerea Intermed, per un importo di 919 879,98 EUR e di 120 202 EUR sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), come aiuti all’avviamento di nuovi collegamenti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.

Articolo 2

1.   I contributi devono iscriversi nel quadro di una politica di sviluppo dell’aeroporto di Gerona.

2.   Tutti i contributi devono essere limitati nel tempo e la durata non può superare i cinque anni dall'avvio del nuovo collegamento.

3.   Detti contributi non possono essere versati se gli aiuti sono destinati ad aiutare un nuovo entrante ad attivare un collegamento su una rotta già esistente e a entrare in concorrenza diretta con la compagnia che già opera in condizioni simili su quella determinata rotta in partenza dall’aeroporto di Gerona.

4.   I contributi devono essere giustificati mediante un piano di sviluppo definito da Intermed e preventivamente convalidato dalle autorità competenti per la linea interessata. Il piano deve precisare i costi sostenuti e ammissibili, che devono riguardare direttamente la promozione della linea al fine di renderla redditizia senza aiuti alla scadenza del contratto tra il Governo autonomo di Catalogna, il Consiglio generale di Gerona, la Camera di commercio e dell’industria di Gerona e Intermed.

5.   I costi ammissibili, direttamente legati all’avviamento, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

coprire i costi supplementari di avviamento che il vettore aereo non deve sostenere a regime e che necessitano di un contributo pubblico per ripartire il rischio di un'assenza di redditività legato alla fase di avviamento;

b)

al contrario, non coprire i normali costi operativi (locazione o ammortamento degli aerei, carburante, personale di volo, servizi di catering).

Se necessario le autorità competenti potranno essere assistite da un revisore contabile indipendente.

6.   L’insieme degli aiuti a favore di un nuovo collegamento aereo non deve superare il 50 % dei costi di avviamento e di pubblicità in relazione alla destinazione. Analogamente, i contributi versati per una destinazione non possono superare il 50 % dei costi effettivi di tale destinazione.

7.   Intermed dovrà rimborsare i contributi versati dal Governo autonomo di Catalogna, dal Consiglio generale di Gerona e dalla Camera di commercio e dell’industria di Gerona che al termine del periodo di avviamento previsto dal contratto non soddisfano i criteri stabiliti.

8.   La Spagna dovrà istituire un regime di aiuti non discriminatorio e trasparente per assicurare la parità di trattamento delle compagnie aeree intenzionate a sviluppare nuovi servizi di trasporto aereo in partenza dall'aeroporto di Gerona, secondo i criteri obiettivi stabiliti nella presente decisione.

Articolo 3

1.   Il Regno di Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per ottenere la restituzione degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, messi illegittimamente a disposizione del beneficiario.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo da recuperare comprende gli interessi composti, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, il Regno di Spagna informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente


(1)  GU C 32 dell’11.2.2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Pagina Internet: www.aena.es di Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, settembre 2004.

(4)  La compagnia disponeva di un’autorizzazione di self-handling, che si può quindi conteggiare tra le spese interne iscritte nelle spese generali.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

(7)  Air Catalunya ha volato in un primo tempo (per due mesi) con una licenza per voli charter rilasciata alla compagnia danese North Flying dalla direzione generale dell’Aviazione civile, poi con la licenza della compagnia Oestavi.

(8)  Cfr. causa C-174/97, La Poste, Racc. 1998, pag. I-1303.

(9)  Cfr. causa C-280/00, Altmark, Racc. 2003, pag. I-7747.

(10)  Nella sentenza, del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Cause riunite T-116/01 e T-118/01, Racc. 2003, pag. II-2957, punto 118), il Tribunale di primo grado ha statuito che: «Secondo la prassi consolidata della Commissione, l'esistenza di una simile gara d'appalto prima di un acquisto da parte di uno Stato membro vale normalmente ad escludere che tale Stato membro intenda concedere un vantaggio a un'impresa determinata [cfr., segnatamente, la comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5), punto 2.5, e, in tal senso, gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5), capitolo 9]».

(11)  Cfr. sentenza del 7 febbraio 1985, ADBHU, 240/83, Racc. 1985, pag. 531, punto 3, ultima frase, e punto 18, e la sentenza del 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 27.

(12)  Punti 87 e 88 della sentenza Altmark.

(13)  Sentenza del Tribunale del 5 agosto 2003, Cause riunite T-116/01 e T-118/01, P & O European Ferries, punto 118. Cfr. nota 9.

(14)  Sentenze della Corte del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc. 1974, pag. 709, e del 17 settembre 1980, Philip Morris, 730/79, Racc. 1980, pag. 2671.

(15)  Punti 77-82 della sentenza Altmark.

(16)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-303/88, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 27, sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, C-102/87, Racc. 1988, pag. I-4067, punto 19, e sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603, punto 26.

(17)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(18)  Cfr. sentenza Altmark, punto 81, sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, nota come «Tubemeuse», 142/87, Racc. 1990, pag. I-959, punto 43, e sentenza del 14 settembre 1994Spagna/Commissione, C-278-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 42.

(19)  Comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998). Si fa riferimento a detti aiuti regionali anche al punto 36 degli orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione. Cfr. inoltre la nota 5.

(20)  Osservazioni delle autorità spagnole trasmesse con lettera del 18 marzo 2003, protocollata al segretariato generale della Commissione il 19 marzo 2003.

(21)  Sentenza del 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli, Racc. 1977, pag. 557.

(22)  Sentenza del 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. 1993, pag. I-3203.

(23)  GU L 137 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  Decisione Ryanair, considerando 281.

(25)  Decisione Ryanair, considerando 287-296.

(26)  Decisione Ryanair, considerando 298-307.

(27)  Decisione Ryanair, considerando 312-314.


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/78


DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO

del 30 marzo 2005

istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente la modifica del capitolo 3 dell’allegato 1

(2005/352/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l’accordo»), firmato il 21 giugno 1999, in particolare gli articoli 10, paragrafo 4, lettera e), e 18, paragrafo 2,

considerando che, con ordinanza DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2002 1082), modificata da ultimo il 2 ottobre 2003 (RU 2003 3733), la Confederazione svizzera ha modificato le disposizioni legali, regolamentari e amministrative sui giocattoli per renderle conformi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo, alla corrispondente legislazione comunitaria,

considerando che occorre modificare il capitolo 3, «Giocattoli», dell’allegato 1 in maniera corrispondente,

considerando che, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 4, lettera e), e 18, paragrafo 2, il comitato è autorizzato a modificare l’allegato 1 del presente accordo,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1)

Il capitolo 3, «Giocattoli», dell’allegato 1, sezione I, dell’accordo è modificato conformemente alle disposizioni definite nell’allegato di cui alla presente decisione.

2)

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti per la modifica dell’accordo. Essa entra in vigore alla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il 30 marzo 2005.

A nome della Confederazione svizzera

Heinz HERTIG

Firmato a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI


ALLEGATO

MODIFICHE DELL’ACCORDO

Nell’allegato 1, «Settori di prodotti», capitolo 3, «Giocattoli», sezione I, «Disposizioni legislative, regolamentari, amministrative», il titolo: «Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1» è soppresso e sostituito da «Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2».

Nell’allegato 1, «Settori di prodotti», capitolo 3, «Giocattoli», sezione I, nell’elenco, sotto «Svizzera», i riferimenti giuridici svizzeri sono soppressi e sostituiti dall’elenco seguente:

 

«Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RU 2003 4803)

 

Ordinanza del 1o marzo 1995 sugli oggetti d’uso (RU 1995 1643), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RU 2004 1111)

 

Ordinanza DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2002 1082), modificata da ultimo il 2 ottobre 2003 (RU 2003 3733)».


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/80


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

L’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese (1) è entrato in vigore il 1o aprile 2005, essendo state ultimate il 17 marzo 2005 le procedure previste all’articolo 22 dell’accordo stesso.


(1)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 20.


Rettifiche

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/81


Rettifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 663/2005, del 28 aprile 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 108 del 29 aprile 2005 )

A pagina 27, l’allegato è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

4,139

4,139

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,178

1,178

– – negli altri casi

4,139

4,139

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,104

3,104

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,884

0,884

– – negli altri casi

3,104

3,104

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,178

1,178

– altre (incluso allo stato naturale)

4,139

4,139

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,800

4,139

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,178

1,178

– negli altri casi

4,139

4,139

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(3)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.»


30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/84


Rettifica del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 118 del 4 maggio 2002, pag. 1 )

come rettificato nella rettifica del 9 marzo 2005

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 del 9 marzo 2005, pag. 42 )

A pagina 9, articolo 15, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Tuttavia, i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato” sono sostituiti rispettivamente dai termini “imballatore” o “imballato”.»,

leggi:

«Tuttavia, i termini “condizionatore” o “condizionato” sostituiscono rispettivamente i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato”.».