ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.032.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/56/UE |
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2010/57/UE |
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Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 509] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi
Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996, entreranno in vigore per quanto riguarda l'Unione europea il 14 marzo 2010.
REGOLAMENTI
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 94/2010 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2010
recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del suddetto regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni derivati dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione. |
(2) |
Le modalità d'applicazione dettagliate per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). Tuttavia, il limite quantitativo deve essere fissato per ogni singola campagna tenendo conto delle eventuali possibilità sui mercati di esportazione. |
(3) |
Nella campagna 2009/2010, il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione (3), ha fissato il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota a 1 350 000 tonnellate. Le domande di titoli di esportazione hanno rapidamente superato tale limite. Il regolamento (CE) n. 1106/2009 della Commissione (4) ha pertanto fissato una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione e ha sospeso la presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota. Al momento della fissazione del limite pari a 1 350 000 tonnellate, le condizioni economiche erano tali da non escludere che le esportazioni di zucchero fuori quota potessero essere considerate sovvenzionate, poiché il costo medio di produzione dello zucchero nell'Unione poteva avere superato il prezzo di vendita per lo zucchero fuori quota sul mercato delle esportazioni. In tali condizioni non era pertanto possibile aumentare le quantità di zucchero fuori quota destinato all'esportazione oltre i limiti derivati dai summenzionati impegni internazionali dell'Unione. |
(4) |
Dall'inizio del 2009 le condizioni economiche globali sono mutate in maniera significativa per il settore zuccheriero. All'inizio del gennaio 2010 i prezzi dello zucchero raffinato sul mercato mondiale sono più che raddoppiati, raggiungendo circa 500 EUR per tonnellata sul mercato a termine delle materie prime di Londra. Allo stesso tempo, i prezzi sul mercato zuccheriero nell'Unione sono diminuiti in linea con il prezzo istituzionale di riferimento. |
(5) |
Considerate le attuali condizioni economiche, il costo medio di produzione della barbabietola da zucchero nell'Unione si situa al di sotto del prezzo di vendita della barbabietola da zucchero fuori quota. Il prezzo di vendita dello zucchero fuori quota sul mercato mondiale si situa inoltre al di sopra del costo medio di produzione dello zucchero nell'Unione. Pertanto, finché persistono tali condizioni, l'esportazione di zucchero fuori quota non può considerarsi sovvenzionata. Di conseguenza, le esportazioni eccedenti gli impegni relativi alla sovvenzione all'esportazione dell'Unione possono essere effettuate senza violare gli obblighi derivati dall'adesione dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale del commercio. |
(6) |
Stando alle informazioni più aggiornate, è certo che a causa delle condizioni meteorologiche eccezionalmente favorevoli nel 2009, nell'Unione si produrranno ingenti quantità di zucchero fuori quota. Questa quantità è attualmente stimata a circa 4 100 000 tonnellate. Tenuto conto di tutti i possibili acquirenti di questo zucchero, in particolare la domanda dell'industria chimica per lo zucchero industriale, si stima che almeno 500 000 tonnellate sarebbero ancora disponibili per l'esportazione. |
(7) |
In previsione dell'eccedenza stimata nell'Unione per la campagna di commercializzazione 2009/2010 e visti i prezzi eccezionalmente elevati sul mercato mondiale derivati da una situazione di approvvigionamento molto difficile, attualmente è preferibile esportare lo zucchero eccedente e rimanente nell'Unione, piuttosto che riportarlo alla prossima campagna. La fissazione di un limite quantitativo supplementare che tenga conto della campagna di commercializzazione 2009/2010 consentirebbe ai produttori di zucchero e di barbabietole dell'Unione di beneficiare delle attuali condizioni favorevoli all'esportazione. È quindi opportuno fissare un limite quantitativo supplementare. |
(8) |
Si stima attualmente che i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale possono iniziare a diminuire a partire dalla seconda metà del 2010. Per garantire che le ulteriori esportazioni di zucchero fuori quota non interferiscano con gli impegni dell'Unione relativi alla sovvenzione, è opportuno limitare il rilascio dei titoli di esportazione fino al 30 giugno 2010 e ridurne la validità a un mese. |
(9) |
Le esportazioni di zucchero dall'Unione verso talune destinazioni prossime e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti comunitari un trattamento preferenziale all'importazione si trovano attualmente in una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire abusi associati alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere talune destinazioni prossime dalle destinazioni ammissibili. |
(10) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 274/2009 e (CE) n. 1106/2009, si autorizza, per campagna di commercializzazione 2009/2010, l'esportazione di 500 000 tonnellate supplementari di zucchero fuori quota del codice NC 1701 99 senza restituzione.
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a) |
paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (5), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; |
b) |
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra. |
Articolo 2
Validità dei titoli di esportazione
In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per quanto attiene al limite quantitativo supplementare di cui all'articolo, 1, paragrafo1, sono validi 30 giorni.
Articolo 3
Sospensione dei titoli di esportazione
Si applicano gli articoli 7 quinquies e 9 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è valido fino al 30 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.
(4) GU L 304 del 19.11.2009, pag. 3.
(5) Nonché il Kosovo, come definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 95/2010 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
106,9 |
JO |
75,8 |
|
MA |
64,7 |
|
TN |
112,2 |
|
TR |
100,3 |
|
ZZ |
92,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
101,4 |
MA |
74,1 |
|
TR |
133,1 |
|
ZZ |
102,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
134,6 |
TR |
147,2 |
|
ZZ |
140,9 |
|
0709 90 80 |
EG |
85,3 |
ZZ |
85,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,8 |
IL |
53,3 |
|
MA |
52,4 |
|
TN |
48,7 |
|
TR |
54,7 |
|
ZZ |
52,4 |
|
0805 20 10 |
IL |
154,9 |
MA |
85,1 |
|
TR |
62,0 |
|
ZZ |
100,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
56,0 |
EG |
55,8 |
|
IL |
75,3 |
|
JM |
92,7 |
|
MA |
86,1 |
|
PK |
45,1 |
|
TR |
63,8 |
|
ZZ |
67,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
88,6 |
IL |
81,9 |
|
TR |
71,4 |
|
ZZ |
80,6 |
|
0808 10 80 |
CA |
76,7 |
CL |
60,1 |
|
CN |
66,5 |
|
MK |
27,2 |
|
US |
118,3 |
|
ZZ |
69,8 |
|
0808 20 50 |
CN |
58,8 |
TR |
84,8 |
|
US |
101,8 |
|
ZA |
99,9 |
|
ZZ |
86,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2010
relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori del Belgio, della Germania, di Malta, del Portogallo e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008
[notificata con il numero C(2010) 465]
(I testi in lingua francese, maltese, olandese, portoghese, romena e tedesca, sono i soli facenti fede)
(2010/56/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 30 e l'articolo 32, paragrafo 8,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2009/367/CE (2), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2008, ad eccezione dell'organismo pagatore belga «ALV», dell'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell'organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell'organismo pagatore italiano «ARBEA», dell'organismo pagatore maltese «MRRA», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore rumeno «PIAA». |
(2) |
In seguito alla trasmissione di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore belga «ALV», dall'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dall'organismo pagatore maltese «MRRA», dall'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dall'organismo pagatore rumeno «PIAA». |
(3) |
L'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo gli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2008, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese effettuate a decorrere dal secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti o aggiunti agli stessi. |
(4) |
A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che deve essere trasmessa nel 2009 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(5) |
A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, di detto regolamento. |
(6) |
Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri di cui trattasi in base alla decisione 2009/367/CE. |
(7) |
A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore belga «ALV», dell'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell'organismo pagatore maltese «MRRA», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore rumeno «PIAA» concernenti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008.
Nell'allegato sono indicati gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro interessato a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese e la Romania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 44.
(3) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
ALLEGATO
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
IMPORTI DA RECUPERARE PRESSO GLI STATI MEMBRI O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI
NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.
SM |
|
2008 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono stati |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1) |
Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Totale incluse riduzioni e sospensioni |
Pagamenti versati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importi da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro (2) |
|
liquidati |
disgiunti |
||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
BE |
EUR |
706 129 444,37 |
0,00 |
706 129 444,37 |
– 593,30 |
–61 021,93 |
706 067 829,14 |
706 201 150,75 |
– 133 321,61 |
DE |
EUR |
5 100 883 643,72 |
0,00 |
5 100 883 643,72 |
–37 390,29 |
2 896 241,51 |
5 097 950 011,92 |
5 101 133 812,30 |
–3 183 800,38 |
MT |
EUR |
2 470 040,90 |
0,00 |
2 470 040,90 |
– 177,28 |
0,00 |
2 469 863,62 |
2 472 341,64 |
–2 478,02 |
PT |
EUR |
720 183 268,38 |
0,00 |
720 183 268,38 |
– 148 413,94 |
– 217 121,39 |
719 817 733,05 |
720 094 153,57 |
– 276 420,52 |
RO |
EUR |
462 680 727,14 |
0,00 |
462 680 727,14 |
–8 629 639,25 |
0,00 |
454 051 087,89 |
461 870 850,36 |
–7 819 762,47 |
SM |
|
Importi recuperati dallo (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della decisione 2009/367/CE |
Importi da recuperare dallo (–) o da versare allo (+) Stato membro (2) |
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Fondo per lo zucchero |
Articolo 32 (=e) |
Totale (=h) |
|
Spese (4) |
Entrate con destinazione specifica (4) |
||||||||
05 07 01 06 |
67 01 |
05 02 16 02 |
68 03 |
67 02 |
|||||
i |
j = h – i |
i |
j |
k |
l |
m |
n = i + j + k + l + m |
||
BE |
EUR |
– 129 316,43 |
–4 005,18 |
2 506,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–6 511,25 |
–4 005,18 |
DE |
EUR |
–3 158 445,95 |
–25 354,43 |
–3 644,61 |
–4,69 |
0,00 |
0,00 |
–21 705,13 |
–25 354,43 |
MT |
EUR |
0,00 |
–2 478,02 |
0,00 |
–2 478,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 478,02 |
PT |
EUR |
0,00 |
– 276 420,52 |
–59 299,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 217 121,39 |
– 276 420,52 |
RO |
EUR |
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–7 819 762,47 |
–7 819 762,47 |
0,00 |
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0,00 |
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–7 819 762,47 |
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.
(2) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annuale per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.
(3) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.
(4) Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.
NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.
4.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2010
che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 509]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/57/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ciascuna partita di animali proveniente dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità nei posti d'ispezione frontalieri per verificare la loro destinazione successiva, in particolare in caso di animali in transito. Detti posti d'ispezione frontalieri sono previsti nell'allegato II della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2). |
(2) |
L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 91/496/CEE dispone che gli Stati membri autorizzino il trasporto degli animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, a determinate condizioni. In particolare la lettera c) di detto articolo dispone che i controlli definiti all'articolo 4 abbiano dimostrato che gli animali sono conformi ai requisiti della direttiva stessa o, se si tratta di animali compresi nelle direttive di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (3), che offrano garanzie sanitarie almeno equivalenti ad essi. |
(3) |
La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4) è citata nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE. Il capitolo III della direttiva 90/426/CEE definisce le garanzie sanitarie equivalenti per gli equidi. |
(4) |
La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (5) definisce i modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati che tiene conto delle diverse situazioni sanitarie degli animali nei paesi terzi. Tali certificati forniscono le garanzie necessarie per il trasporto di equidi da un paese terzo, da un territorio di un paese terzo o da una parte di esso in un altro paese terzo o territorio, o da un'altra parte dello stesso paese terzo o territorio. Le garanzie sanitarie in detti certificati sono da considerarsi come condizioni di riferimento per il transito degli equidi nell'Unione. |
(5) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (6) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati dai paesi terzi o da parti di detti paesi terzi elencati nell'allegato I. Assegna inoltre i paesi terzi ai gruppi sanitari in base alla situazione sanitaria dei loro animali. Detti gruppi sanitari vanno tenuti in considerazione nel trasporto degli equidi attraverso l'Unione. |
(6) |
La decisione 2008/907/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (7), dispone che gli equidi in transito da un paese terzo all'altro provengano da uno dei paesi terzi indicati nell'allegato I della decisione 92/260/CEE. Essa prevede inoltre che detti equidi siano accompagnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo». Tale certificato tiene conto dei modelli di certificato sanitario definiti nella decisione 92/260/CEE. |
(7) |
Poiché le garanzie di polizia sanitaria per le importazioni di equidi sono rigide almeno quanto quelle per l'ammissione temporanea dei cavalli registrati, è opportuno autorizzare il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE non solo dai paesi terzi, territori o parti di essi da cui è autorizzata l'ammissione temporanea di cavalli registrati conformemente alla decisione 2004/211/CE, ma anche dai paesi terzi, territori o parti di essi da cui sono autorizzate le importazioni permanenti conformemente a detta decisione. |
(8) |
A fini di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2008/907/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE da un paese terzo, territorio o parte di esso verso un altro paese terzo, territorio o parte di esso o nello stesso paese terzo, territorio o parte di esso a condizione che gli equidi:
a) |
provengano da un paese terzo, territorio o parte di esso da cui è autorizzata l'ammissione temporanea o l'importazione di cavalli registrati come indicato rispettivamente nelle colonne 6 e 8 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE; |
b) |
siano accompagnati da un certificato individuale denominato «Certificato sanitario per il transito di equidi» di cui al paragrafo 2. |
2. Nel certificato sanitario per il transito di equidi devono figurare:
a) |
le parti I, II e III del modello appropriato di certificato sanitario contenuto nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, eccettuati i requisiti relativi all'arterite virale equina di cui alla lettera e), punto v), della parte III, corrispondenti al gruppo sanitario cui è stato assegnato il paese terzo, territorio o parte di esso, di spedizione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE; nonché, |
b) |
oltre ai requisiti di cui alla lettera a), le seguenti parti IV e V:
|
3. In caso di cavalli registrati, in deroga al paragrafo 2, lettera a), l'elenco dei paesi terzi della parte III, lettera d), terzo trattino, dei modelli da A a E di certificati sanitari contenuti nell'allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall'elenco di paesi terzi, territori o parti di essi, assegnati ai gruppi sanitari da A a E dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE.
Articolo 2
La decisione 2008/907/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
(5) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
(6) GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.
(7) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 22.