ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.048.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( 1 ) |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/121/UE |
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Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
23.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2011
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (3), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione di tali disposizioni. |
(2) |
Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge. |
(3) |
Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile. |
(4) |
Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento è già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (5), dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (6), e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (7). Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive. |
(5) |
Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza. |
(6) |
Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)», la Commissione ha sottolineato la necessità di agevolare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (8). |
(7) |
Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell’imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi, comprese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità. |
(8) |
L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. |
(9) |
La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori. |
(10) |
Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva. |
(11) |
La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile. |
(12) |
I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. |
(13) |
Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore. |
(14) |
Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (9), e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10). |
(15) |
Gli interessi legali di mora per ritardato pagamento dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (11). |
(16) |
La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare. |
(17) |
Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali. |
(18) |
Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l’altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (12). |
(19) |
Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore. |
(20) |
Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un’agenzia di recupero crediti. |
(21) |
La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l’altro al fine di adeguarsi all’inflazione. |
(22) |
La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva. |
(23) |
Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese dall’instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario. |
(24) |
Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato come impresa pubblica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. |
(25) |
Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell’infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell’invecchiamento della popolazione europea, dell’aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell’assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell’onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell’assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento. |
(26) |
Al fine di non compromettere il conseguimento dell’obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore. |
(27) |
Le istituzioni dell’Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), specifica che la liquidazione, l’ordinazione e i pagamenti delle spese da parte delle istituzioni dell’Unione devono essere eseguiti entro il termine fissato nelle modalità d’esecuzione. Tali modalità d’esecuzione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14), e precisano le circostanze nelle quali i creditori che sono pagati in ritardo possono vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell’Unione siano allineati ai periodi legali applicabili alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva. |
(28) |
La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l’esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore. |
(29) |
Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti delle imprese e le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi all’autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare l’uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore. |
(30) |
Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori. |
(31) |
È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter avvalersi di una clausola di riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta l’Unione, se la clausola di riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato. |
(32) |
La presente direttiva si limita a definire l’espressione «titolo esecutivo», ma non dovrebbe disciplinare le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo o le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la cessazione o la sospensione dell’esecuzione forzata di un siffatto titolo. |
(33) |
Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al divieto di discriminazione di cui all’articolo 18 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nell’Unione. |
(34) |
Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (15), definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello dell’Unione, soprattutto per le controversie transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all’attuazione della presente direttiva. |
(35) |
È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall’importo del debito. |
(36) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest’ultima direttiva. |
(38) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva 2000/35/CE. |
(39) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (16), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.
2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto;
3) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
4) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;
5) «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7;
6) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
7) «tasso di riferimento»:
a) |
per gli Stati membri la cui moneta è l’euro:
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b) |
per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali; |
8) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
9) «riserva di proprietà»: l’accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
10) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un’autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.
Articolo 3
Transazioni fra imprese
1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e |
b) |
il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. |
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:
a) |
per il primo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o gennaio di quell’anno; |
b) |
per il secondo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o luglio di quell’anno. |
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:
a) |
il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; |
b) |
se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
|
4. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, gli Stati membri assicurano che la durata massima di tale procedura non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7.
5. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7.
Articolo 4
Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni
1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e |
b) |
il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. |
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:
a) |
per il primo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o gennaio di quell’anno; |
b) |
per il secondo semestre dell’anno in questione sia quello in vigore il 1o luglio di quell’anno. |
3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:
a) |
il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:
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b) |
la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore. |
4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:
a) |
qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (17); |
b) |
enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. |
Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.
Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell’impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte pertinenti.
5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7.
6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.
Articolo 5
Termini di pagamento
La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Articolo 6
Risarcimento delle spese di recupero
1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
2. Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
Articolo 7
Clausole contrattuali e prassi inique
1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:
a) |
qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; |
b) |
la natura del prodotto o del servizio; e |
c) |
se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 4, paragrafo 6, o all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1. |
2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l’applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua.
3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell’interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo 1.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.
Articolo 8
Trasparenza e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d’interesse legale di mora applicabile.
2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa i tassi d’interesse legali vigenti che sono applicati in tutti gli Stati membri in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.
4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno dell’obiettivo della presente direttiva.
Articolo 9
Riserva di proprietà
1. Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.
Articolo 10
Procedure di recupero di crediti non contestati
1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale o un’altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell’Unione.
3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:
a) |
i periodi necessari per le notificazioni; |
b) |
qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda. |
4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Articolo 11
Relazione
Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di eventuali proposte idonee.
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 8 e all’articolo 10 entro il 16 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
4. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.
Articolo 13
Abrogazione
La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU C 255 del 22.9.2010, pag. 42.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 gennaio 2011.
(3) GU L 200 dell’8.8.2000, pag. 35.
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(5) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
(6) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
(8) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(9) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(10) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(11) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(12) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(14) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(15) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(16) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(17) GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Direttiva 2000/35/CE |
Presente direttiva |
— |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 1, primo comma |
Articolo 2, punto 1 |
Articolo 2, punto 1, secondo comma |
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 2, punto 1, terzo comma |
Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 2, punto 4 |
— |
Articolo 2, punto 5 |
— |
Articolo 2, punto 6 |
— |
Articolo 2, punto 7, frase introduttiva |
— |
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) |
Articolo 2, punto 5 |
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto ii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv) |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iv) |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), prima e terza frase |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase |
Articolo 2, punto 7, lettera b) |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 4 |
Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 7 |
Articolo 14 |
Articolo 8 |
Articolo 15 |
— |
Allegato |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2011
che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Un contingente di pesca per lo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 è stato assegnato alla Spagna dal regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (2) per il 2010 e dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (3) per il 2011. |
(2) |
Il contingente di pesca per lo sgombro relativo al 2010 è stato ridotto a seguito di scambi effettuati dalla Spagna con la Francia e il Portogallo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4). |
(3) |
A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e trasmessi nel corso delle varie fasi della catena di valore, dalla cattura alla prima vendita, la Commissione ha rilevato incongruenze nei dati della Spagna relativi alla pesca dello sgombro nel 2010. Tali incongruenze sono state ulteriormente confermate da numerosi controlli, missioni di verifica e ispezioni effettuate in Spagna ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le prove raccolte nel corso dell'indagine permettono alla Commissione di constatare che nel 2010 tale Stato membro ha superato di 19 621 tonnellate il suo contingente di pesca dello sgombro. |
(4) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
(5) |
L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati nel medesimo paragrafo. |
(6) |
Le detrazioni applicabili al superamento del contingente nel 2010 sono superiori al contingente assegnato alla Spagna per il 2011 per lo stock interessato. |
(7) |
Lo stock di sgombro in oggetto è attualmente entro limiti biologicamente sicuri e, secondo i pareri scientifici, tale situazione rimarrà probabilmente invariata nel prossimo futuro. L'applicazione immediata e totale della detrazione dal contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2011 comporterebbe, per quell'anno, la totale cessazione di quest'attività di pesca. Nella fattispecie, tale provvedimento rischia di avere ripercussioni socioeconomiche gravi e sproporzionate sia per il settore pesca interessato che per l'industria di trasformazione ad esso collegata. Di conseguenza, in questo caso particolare, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, si ritiene opportuno operare le detrazioni necessarie per la restituzione dei quantitativi oggetto del superamento nell'arco di 5 anni, dal 2011 al 2015, procedendo, se necessario, alla detrazione dei quantitativi eventualmente rimanenti dal contingente di sgombro assegnato negli anni immediatamente successivi. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 assegnato alla Spagna per il 2011 dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio è ridotto come indicato in allegato.
Articolo 2
Il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 che può essere assegnato alla Spagna per il periodo 2012-2015 e, se del caso, il contingente di pesca per il medesimo stock che può essere assegnato alla Spagna per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
(3) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
Codice dello stock |
Contingente iniziale 2010 |
Contingente 2010 modificato |
Catture 2010 accertate |
Differenza contingente-catture (superamento del contingente) |
Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2) |
Detrazione 2011 |
Detrazione 2012 |
Detrazione 2013 |
Detrazione 2014 |
Detrazione 2015 e, se necessario, negli anni successivi |
MAC/8C3411 |
27 919 |
24 604 |
44 225 |
–19 621 (79,7% del contingente 2010) |
–39 242 |
4 500 |
5 500 |
9 748 |
9 747 |
9 747 |
23.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 166/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
69,8 |
|
TN |
117,7 |
|
TR |
100,7 |
|
ZZ |
102,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
204,2 |
MK |
140,7 |
|
TR |
161,8 |
|
ZZ |
168,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,8 |
TR |
81,9 |
|
ZZ |
61,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
59,5 |
IL |
78,1 |
|
MA |
56,7 |
|
TN |
42,2 |
|
TR |
68,9 |
|
ZZ |
61,1 |
|
0805 20 10 |
IL |
152,5 |
MA |
92,6 |
|
US |
107,8 |
|
ZZ |
117,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
70,2 |
IL |
119,3 |
|
JM |
73,5 |
|
MA |
113,5 |
|
PK |
34,8 |
|
TR |
55,0 |
|
ZZ |
77,7 |
|
0805 50 10 |
EG |
68,7 |
MA |
46,8 |
|
TR |
55,8 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
91,7 |
CM |
53,6 |
|
CN |
105,4 |
|
MK |
50,2 |
|
US |
127,3 |
|
ZZ |
85,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
111,4 |
CL |
102,8 |
|
CN |
58,9 |
|
US |
116,0 |
|
ZA |
102,6 |
|
ZZ |
98,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
23.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2011
recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/121/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2), prevede l’adozione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea da parte della Commissione. |
(2) |
Il 27 maggio 2010 la Commissione ha organizzato una consultazione sul metodo e sull’iter da seguire per definire obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, coinvolgendo tutte le parti interessate elencate all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010, il 29 luglio 2010 la Commissione ha istituito un organo di valutazione delle prestazioni per assisterla nell’attuazione del sistema di prestazioni. |
(4) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, in collaborazione con l’AESA, ha predisposto proposte di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, presentate per consultazione alle parti interessate il 2 agosto 2010, come disposto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010. |
(5) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea proposti dall’organo di valutazione delle prestazioni in materia di ambiente, capacità ed efficienza economica sono stati controllati con l’AESA per verificarne la coerenza con i preminenti obiettivi di sicurezza. |
(6) |
Il 27 settembre 2010 l’organo di valutazione delle prestazioni ha trasmesso alla Commissione una relazione contenente le sue raccomandazioni in merito agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea per il periodo 2012-2014 in cui, per ogni raccomandazione formulata, erano descritti i presupposti e le motivazioni utilizzati per istituire tali obiettivi; la relazione includeva, in allegato, un documento di consultazione comprendente una sintesi dell’iter di consultazione seguito, nonché un documento di risposta in cui si spiegava come si era tenuto conto delle osservazioni formulate nell’elaborare le raccomandazioni da inoltrare alla Commissione. |
(7) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea si basano sulle informazioni a disposizione della Commissione e dell’organo di valutazione delle prestazioni al 24 novembre 2010. Secondo le previsioni fornite alla Commissione e ad Eurocontrol dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione (3), nel 2014 il tasso unitario medio determinato a livello dell’Unione europea per servizi di navigazione aerea di rotta sarebbe di 55,91 EUR (espresso in termini reali, al valore dell’euro nel 2009), con valori intermedi annui pari a 58,38 EUR nel 2012 e a 56,95 EUR nel 2013. Tali valori tengono conto dei costi più recenti previsti dall’Agenzia Eurocontrol, inclusa una riduzione una tantum per gli Stati membri dell’Unione europea pari a 0,69 EUR per unità di servizio di rotta nel 2011. Tenuto conto della relazione dell’organo di valutazione delle prestazioni e dei miglioramenti di efficienza che deriveranno presumibilmente dall’attuazione graduale e coordinata di tutti gli elementi del secondo pacchetto legislativo relativo al cielo unico europeo, la Commissione ritiene che l’obiettivo di efficienza economica nell’intera Unione europea possa essere fissato ad un livello inferiore rispetto agli ultimi piani consolidati degli Stati membri. |
(8) |
Il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo — documento in divenire che rappresenta la tabella di marcia comunemente accettata sia per la fase di sviluppo che per la fase di impiantazione del programma SESAR — è stato approvato dal Consiglio il 30 marzo 2009 (4). Esso presenta sia la visione politica che gli obiettivi ambiziosi della Commissione relativamente al cielo unico europeo e al suo pilastro tecnologico nei settori essenziali di prestazione: sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica. La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea dovrebbe esser considerata parte di un processo mirante alla realizzazione di tali obiettivi. |
(9) |
È opportuno che, durante il primo periodo di riferimento del sistema di prestazione, la Commissione, assistita dall’AESA, valuti e convalidi gli indicatori essenziali di prestazione al fine di garantire un’adeguata identificazione, mitigazione e gestione del rischio di sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero controllare e pubblicare questi indicatori essenziali di prestazione, stabilendo eventualmente obiettivi corrispondenti. |
(10) |
Conformemente al considerando 18, agli articoli 10 e 13, all’allegato II, punto 1.2, e all’allegato III, punto 1, del regolamento (UE) n. 691/2010, gli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo non devono essere necessariamente uguali, ma piuttosto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea. È opportuno che tale coerenza emerga anche dai piani di prestazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo. |
(11) |
La valutazione dei piani e degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo effettuata dalla Commissione dovrebbe essere globale e prevedere un esame ponderato ed equilibrato di ciascun obiettivo rispetto agli altri, considerando la possibilità di eventuali compensazioni giustificate tra settori di prestazione diversi, nel rispetto dei preminenti obiettivi di sicurezza. Dovrebbe inoltre tener conto del contesto locale — in particolare per gli Stati con tassi unitari poco elevati o che beneficiano del «meccanismo di sostegno europeo» — ad esempio delle misure di contenimento dei costi già adottate, dei costi previsti per programmi specifici miranti a migliorare l’efficienza in determinati ambiti prestazionali, nonché di elementi peculiari, come i successi ottenuti e i risultati mancati. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010, la valutazione dovrebbe tenere in debito conto gli sviluppi del contesto che possono essersi verificati tra la data di adozione degli obiettivi a livello di Unione europea e la data della sua effettuazione. Dovrebbe altresì tener conto dei progressi già effettuati dagli Stati membri dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei vari settori prestazionali essenziali, in particolare in quello relativo all’efficienza economica. |
(12) |
Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1794/2006, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riportare agli esercizi successivi i profitti e le perdite registrati fino al 2011 incluso. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea
Per il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea sono i seguenti:
a) obiettivo ambientale: miglioramento dello 0,75 % dell’indicatore dell’efficienza media di volo orizzontale di crociera nel 2014, rispetto alla situazione nel 2009;
b) obiettivo di capacità: riduzione del ritardo medio dovuto alla gestione del flusso di traffico aereo (ATFM, Air Traffic Flow Management) durante la rotta per volo, fino a raggiungere, nel 2014, un ritardo massimo di 0,5 minuti per volo;
c) obiettivo di efficienza economica: riduzione del tasso unitario medio determinato a livello dell’Unione europea per i servizi di navigazione aerea di rotta da 59,97 EUR nel 2011 a 53,92 EUR nel 2014 (espresso in termini reali, al valore dell’euro nel 2009), con valori intermedi annui pari a 57,88 EUR nel 2012 e a 55,87 EUR nel 2013.
Articolo 2
Soglie di allarme
1. Per tutti gli indicatori essenziali di prestazioni relativi al periodo di riferimento, la soglia di allarme oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell’arco di un anno civile, del traffico effettivo registrato dall’organo di valutazione delle prestazioni, rispetto alle previsioni di traffico di cui all’articolo 3.
2. Per quanto concerne l’indicatore di efficienza economica, la soglia di allarme relativa all’evoluzione dei costi oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell’arco di un anno civile, dei costi effettivi a livello dell’Unione europea registrati dall’organo di valutazione delle prestazioni, rispetto ai costi determinati di riferimento di cui all’articolo 3.
Articolo 3
Presupposti
Gli articoli 1 e 2 della presente decisione si basano sui seguenti presupposti:
1) |
traffico previsto a livello dell’Unione europea, espresso in unità di servizio di rotta: 108 776 000 nel 2012, 111 605 000 nel 2013 e 114 610 000 nel 2014; |
2) |
costi determinati di riferimento previsti a livello dell’Unione europea (espressi in termini reali, al valore dell’euro nel 2009): 6 296 000 000 di EUR nel 2012, 6 234 000 000 di EUR nel 2013 e 6 179 000 000 di EUR nel 2014. |
Articolo 4
Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 691/2010, la Commissione deciderà di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione europea di cui all’articolo 1 se, prima dell’inizio del periodo di riferimento, disporrà di elementi sostanziali che dimostrino che i dati, i presupposti e/o le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell’Unione europea non sono più validi.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I piani di prestazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo adottati dopo il 1o gennaio 2012 si applicano retroattivamente dal primo giorno del periodo di riferimento.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.
(4) Decisione 2009/320/CE del Consiglio (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41).
(5) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.
Rettifiche
23.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/19 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 23 del 27 gennaio 2011 )
— |
A pagina 3, allegato I modificato, nell'intestazione della dodicesima colonna: |
anziché:
«Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)»,
leggi:
«Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)».
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A pagina 4, allegato I modificato, la nota 1 nella tabella: |
anziché:
«Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5 - 20,0; palmitoleico: 0,3 - 3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5 - 5,0; oleico: 55,0 - 83.0; linoleico: 3,5 - 21,0.»,
leggi:
«Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5-20,0; palmitoleico: 0,3-3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; eptadecenoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5-5,0; oleico: 55,0-83,0; linoleico: 3,5-21,0.»