ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.303.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
31.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 978/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012
relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate. |
(2) |
La politica commerciale comune dell’Unione si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione, fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE). |
(3) |
L’Unione mira a definire e a intraprendere politiche comuni e azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà. |
(4) |
La politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo, fissati all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo. |
(5) |
La comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel periodo dal 2006 al 2015. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 (2), prorogato dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), prevede l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («sistema») fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data in cui il presente regolamento cessa di essere applicato, qualora anteriore. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza. |
(7) |
Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sull’aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. |
(8) |
Il sistema consiste in un regime generale e in due regimi speciali. |
(9) |
È opportuno che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Tali paesi sono definitivamente passati da un’economia centralizzata a un’economia di mercato. Non hanno le stesse esigenze degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire in una posizione non simile a quella dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; e, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l’utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi oneri ingiustificati. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare. Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime generale non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie rispetto al sistema per la quasi totalità degli scambi. Al fine di concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, il regime generale dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato e tale data dovrebbe essere specificata nell’elenco dei paesi beneficiari del regime generale. |
(10) |
I paesi elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 e i paesi beneficiari di un accesso preferenziale autonomo al mercato dell’Unione in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008, del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (4), e del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (5), dovrebbero essere ammissibili ai fini del sistema. I territori d’oltremare associati all’Unione, nonché i paesi d’oltremare e i territori d’oltremare dei paesi che non sono elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbero essere considerati ammissibili ai fini del sistema. |
(11) |
Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (ONU) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie aggiuntive a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e dall’attuazione effettiva delle stesse. |
(12) |
Le preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell’ambito del regime speciale di incentivazione è opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem. |
(13) |
I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte. Dovrebbe essere possibile presentare domande a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Anche i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie del sistema in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbero presentare una nuova domanda. |
(14) |
La Commissione dovrebbe monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e la loro attuazione effettiva, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni (organi di controllo competenti). La Commissione dovrebbe presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni. |
(15) |
Ai fini del monitoraggio e della revoca delle preferenze, le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali. Tali relazioni possono tuttavia essere integrate da altre fonti di informazioni, a condizione che queste siano accurate e affidabili. Fatte salve altre fonti, ciò potrebbe includere informazioni trasmesse dalla società civile, dalle parti sociali, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
(16) |
Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato dell’Unione per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione. |
(17) |
Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato previste per lo zucchero dagli accordi di partenariato economico, le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune dovrebbero richiedere una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015. |
(18) |
Per quanto riguarda il regime generale, le preferenze tariffarie dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno dell’Unione. |
(19) |
È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili, per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell’Unione. |
(20) |
Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali a usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, la riduzione generale dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della «nazione più favorita», mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato. |
(21) |
I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti a un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o a un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta. |
(22) |
La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a una sezione o a una sottosezione al fine di ridurre i casi in cui prodotti eterogenei sono graduati. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe essere applicata ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo né ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, caratterizzati da profili economici molto simili che li rendono vulnerabili a causa di una base d’esportazione limitata e non diversificata. |
(23) |
Affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato, è opportuno che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino, così come le norme di origine dei prodotti definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). |
(24) |
È opportuno che le ragioni della revoca temporanea dei regimi di cui al sistema includano la violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in determinate convenzioni internazionali concernenti i diritti fondamentali dell’uomo e del lavoro, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l’impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l’attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori con le procedure di monitoraggio dell’Unione stabilite nel presente regolamento. |
(25) |
Vista la situazione politica della Birmania/Myanmar e della Bielorussia, è opportuno mantenere in vigore la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di tali paesi. |
(26) |
Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di migliorare l’orientamento, la coerenza e la trasparenza, a una parte, e di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall’altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e la revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa del mancato rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e del buon governo, delle norme procedurali relative alla presentazione delle domande per le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell’istituzione di misure di salvaguardia, in modo da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(27) |
Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d’urgenza prima che la decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie produca effetti se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere. |
(28) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7). |
(29) |
Per l’adozione di atti di esecuzione sulla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell’SPG per i paesi beneficiari e sull’apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l’impatto di tali atti, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. |
(30) |
Per l’adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e la sospensione dei regimi preferenziali laddove le importazioni possono causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame. |
(31) |
Al fine di garantire l’integrità e il corretto funzionamento del sistema, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
(32) |
Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, alla conclusione del periodo massimo di sei mesi, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
(33) |
La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a inchieste di salvaguardia, ciò sia richiesto da imperativi motivi d’urgenza connessi al deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione cui sarebbe difficile porre rimedio. |
(34) |
La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento. Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema, tra cui il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e le disposizioni relative alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie, tenendo conto della lotta contro il terrorismo e delle norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nelle questioni fiscali. Nelle relazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle implicazioni sulle esigenze dei paesi beneficiari per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze. La relazione dovrebbe includere anche un’analisi dettagliata dell’impatto del presente regolamento sulle entrate commerciali e tariffarie dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda gli effetti sui paesi beneficiari. Ove opportuno, si dovrebbe valutare altresì la conformità alla normativa sanitaria e fitosanitaria dell’Unione. La relazione dovrebbe comprendere anche un’analisi degli effetti del sistema per quanto concerne le importazioni di biocarburanti e gli aspetti di sostenibilità. |
(35) |
Il regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate («sistema») si applica conformemente al presente regolamento.
2. Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie nell’ambito del sistema:
a) |
un regime generale; |
b) |
un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); e |
c) |
un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)]. |
Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «SPG»: il sistema di preferenze generalizzate con il quale l’Unione accorda un accesso preferenziale al proprio mercato mediante uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
b) «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;
c) «paesi ammissibili»: tutti i paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato I;
d) «paesi beneficiari dell’SPG»: i paesi beneficiari del regime generale elencati nell’allegato II;
e) «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell’allegato III;
f) «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV;
g) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (8), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
h) «sezione»: una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
i) «capitolo»: un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
j) «sezione SPG»: una sezione elencata nell’allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;
k) «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;
l) «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale di tutti gli impegni e gli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all’allegato VIII, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.
Articolo 3
1. Un elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi.
3. La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.
CAPO II
REGIME GENERALE
Articolo 4
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:
a) |
se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure |
b) |
se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli. |
2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non si applica il paragrafo 1, lettera a), fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l’Unione che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, e che non è ancora applicato.
Articolo 5
1. Un elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 figura nell’allegato II.
2. La Commissione riesamina l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:
a) |
la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione; |
b) |
la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato. |
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato II sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.
4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG interessati circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
Articolo 6
1. I prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono elencati nell’allegato V.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato V al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 7
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.
Articolo 8
1. Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG.
2. Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno seguente alla sua entrata in vigore.
4. L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5. La Commissione notifica al paese interessato l’atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.
6. Qualora l’allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1 del presente articolo.
CAPO III
REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO
Articolo 9
1. Un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se:
a) |
è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII; |
b) |
ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni («organi di controllo competenti») non rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni; |
c) |
riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti:
|
d) |
si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse; |
e) |
accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e |
f) |
si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13. |
2. Qualora l’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII.
Articolo 10
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:
a) |
un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tal fine; e |
b) |
dall’esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1. |
2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f).
3. Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per creare o modificare l’allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.
5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o c), o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all’articolo 36, per modificare l’allegato III al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.
6. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo la modifica dell’allegato III e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore del rispettivo atto delegato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, la presentazione delle domande e il loro trattamento.
Articolo 11
1. I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati nell’allegato IX.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IX in base alle modifiche alla nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.
Articolo 12
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.
2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata è limitato al 16 % del valore in dogana.
Articolo 13
1. A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controlla l’attuazione effettiva, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni di tali organi di controllo.
2. In questo contesto, un paese beneficiario dell'SPG+ collabora con la Commissione e comunica tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la sua situazione rispetto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 14
1. Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell’ambito di tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.
2. Tale relazione contiene:
a) |
le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo pertinenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e |
b) |
le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e l’attuazione effettiva delle stesse. |
La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione consideri appropriate.
3. Nel formulare le conclusioni concernenti l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché, fatte salve altre fonti, informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo o il Consiglio.
Articolo 15
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+ è temporaneamente revocato qualora tale paese non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
2. L’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono a carico del paese beneficiario dell'SPG+.
3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso:
a) |
indica le ragioni che suscitano un ragionevole dubbio quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o all’esistenza di una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e |
b) |
fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell’avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni. |
5. La Commissione offre al paese beneficiario ogni possibilità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b).
6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.
7. Entro tre mesi dal termine di scadenza del periodo specificato nell’avviso, la Commissione decide:
a) |
di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure |
b) |
di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute.
9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla stessa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.
11. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.
Articolo 16
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
CAPO IV
REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI
Articolo 17
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato.
2. La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato.
3. In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dall’ONU come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.
Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dall’ONU come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere tale paese da tale allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
Articolo 18
1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.
2. Dal 1o gennaio 2014 fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune richiedono una licenza di importazione.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, norme dettagliate per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9).
CAPO V
DISPOSIZIONI DI REVOCA TEMPORANEA COMUNI A TUTTI I REGIMI
Articolo 19
1. I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:
a) |
violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A; |
b) |
esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; |
c) |
gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro; |
d) |
pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC; |
e) |
violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche. |
2. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (10), o del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (11), per i motivi che giustificano tali misure.
3. Qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell’atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:
a) |
indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato l’atto di esecuzione che apre una procedura di revoca temporanea; e |
b) |
dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. |
5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare all’inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione.
6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.
7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese.
8. Entro sei mesi dal termine del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:
a) |
di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure |
b) |
di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
9. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.
10. Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
11. Per quanto riguarda entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l’atto adottato si basa, tra l’altro, sulle prove ricevute.
12. Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.
13. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.
Articolo 20
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 21
1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l’altro che un paese beneficiario:
a) |
comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme; |
b) |
assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione; |
c) |
assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2; |
d) |
svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine; |
e) |
rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; e |
f) |
assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine; si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. |
3. Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario.
4. Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.
5. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa produca effetti.
6. Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA
SEZIONE I
Salvaguardia generale
Articolo 22
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto.
2. Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
3. Ai fini del presente capo, per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame.
Articolo 23
Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili:
a) |
quota di mercato; |
b) |
produzione; |
c) |
scorte; |
d) |
capacità di produzione; |
e) |
fallimenti; |
f) |
redditività; |
g) |
utilizzazione degli impianti; |
h) |
occupazione; |
i) |
importazioni; |
j) |
prezzi. |
Articolo 24
1. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione avvia un’inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.
2. Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a suo parere, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 23, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.
3. Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.
4. L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro dodici mesi dall’apertura.
Articolo 25
Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.
Articolo 26
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 27
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non è pubblicata alcun atto di esecuzione entro il termine fissato all’articolo 24, paragrafo 4, l’inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure provvisorie sono rimborsati.
Articolo 28
I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.
SEZIONE II
Salvaguardia nei settori tessile, dell’agricoltura e della pesca
Articolo 29
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V o ai prodotti di cui ai codici 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 e 3824 90 97 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:
a) |
aumenti di almeno il 13,5 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; oppure |
b) |
per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V, superi la quota di cui all’allegato VI, punto 2, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell’allegato II durante tutti i periodi di dodici mesi. |
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 6 % delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.
3. Gli effetti dell’abolizione delle preferenze tariffarie decorrono due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 30
Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.
Articolo 31
La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa produca effetti.
SEZIONE III
Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca
Articolo 32
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.
2. Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:
a) |
qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 21; oppure |
b) |
qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato. |
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 33
1. Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.
2. Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 34
1. Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.
2. Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.
Articolo 35
1. Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi (12). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, specificano per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di tale regolamento. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri trasmettono tali dati statistici non più tardi di quaranta giorni dopo la fine di ciascun periodo mensile di riferimento. Al fine di facilitare le informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici relativi alle sezioni SPG siano regolarmente disponibili in una banca dati pubblica.
3. A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 e 3824 90 97, onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.
Articolo 36
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2012.
3. La delega di potere di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 37
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 38
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Non sono divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.
4. Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.
Articolo 39
1. La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 40
Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Entro il 21 novembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata da una proposta legislativa.
Articolo 41
Il regolamento (CE) n. 732/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all’allegato X.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
1. Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù di tale regolamento se l’inchiesta concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1o gennaio 2015.
2. Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.
Articolo 43
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2012.
Tuttavia, le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
3. Il sistema si applica fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Martin SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.
(2) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(3) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.
(4) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.
(5) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(9) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(10) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(11) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(12) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I |
— |
Paesi ammissibili del sistema di cui all’articolo 3 |
Allegato II |
— |
Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Allegato III |
— |
Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Allegato IV |
— |
Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Allegato V |
— |
Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Allegato VI |
— |
Modalità di applicazione dell’articolo 8 |
Allegato VII |
— |
Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento |
Allegato VIII |
— |
Convenzioni di cui all’articolo 9 |
Allegato IX |
— |
Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Allegato X |
— |
Tavola di concordanza |
ALLEGATO I
Paesi ammissibili (1) del sistema di cui all’articolo 3
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
AE |
Emirati arabi uniti |
AF |
Afghanistan |
AG |
Antigua e Barbuda |
AL |
Albania |
AM |
Armenia |
AO |
Angola |
AR |
Argentina |
AZ |
Azerbaigian |
BA |
Bosnia-Erzegovina |
BB |
Barbados |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina Faso |
BH |
Bahrein |
BI |
Burundi |
BJ |
Benin |
BN |
Brunei Darussalam |
BO |
Bolivia |
BR |
Brasile |
BS |
Bahamas |
BT |
Bhutan |
BW |
Botswana |
BY |
Bielorussia |
BZ |
Belize |
CD |
Repubblica democratica del Congo |
CF |
Repubblica Centrafricana |
CG |
Congo |
CI |
Costa d’Avorio |
CK |
Isole Cook |
CL |
Cile |
CM |
Camerun |
CN |
Repubblica popolare cinese |
CO |
Colombia |
CR |
Costa Rica |
CU |
Cuba |
CV |
Capo Verde |
DJ |
Gibuti |
DM |
Dominica |
DO |
Repubblica dominicana |
DZ |
Algeria |
EC |
Ecuador |
EG |
Egitto |
ER |
Eritrea |
ET |
Etiopia |
FJ |
Figi |
FM |
Micronesia |
GA |
Gabon |
GD |
Grenada |
GE |
Georgia |
GH |
Ghana |
GM |
Gambia |
GN |
Guinea |
GQ |
Guinea equatoriale |
GT |
Guatemala |
GW |
Guinea-Bissau |
GY |
Guiana |
HK |
Hong Kong |
HN |
Honduras |
HR |
Croazia |
HT |
Haiti |
ID |
Indonesia |
IN |
India |
IQ |
Iraq |
IR |
Iran |
JM |
Giamaica |
JO |
Giordania |
KE |
Kenia |
KG |
Kirghizistan |
KH |
Cambogia |
KI |
Kiribati |
KM |
Comore |
KN |
Saint Kitts e Nevis |
KW |
Kuwait |
KZ |
Kazakhstan |
LA |
Laos |
LB |
Libano |
LC |
Santa Lucia |
LK |
Sri Lanka |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
LY |
Libia |
MA |
Marocco |
MD |
Moldova |
ME |
Montenegro |
MG |
Madagascar |
MH |
Isole Marshall |
MK |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
ML |
Mali |
MM |
Birmania/Myanmar |
MN |
Mongolia |
MO |
Macao |
MR |
Mauritania |
MU |
Maurizio |
MV |
Maldive |
MW |
Malawi |
MX |
Messico |
MY |
Malaysia |
MZ |
Mozambico |
NA |
Namibia |
NE |
Niger |
NG |
Nigeria |
NI |
Nicaragua |
NP |
Nepal |
NR |
Nauru |
NU |
Niue |
OM |
Oman |
PA |
Panama |
PE |
Perù |
PG |
Papua Nuova Guinea |
PH |
Filippine |
PK |
Pakistan |
PW |
Palau |
PY |
Paraguay |
QA |
Qatar |
RS |
Serbia |
RU |
Russia |
RW |
Ruanda |
SA |
Arabia Saudita |
SB |
Isole Salomone |
SC |
Seychelles |
SD |
Sudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Senegal |
SO |
Somalia |
SR |
Suriname |
ST |
São Tomé e Príncipe |
SV |
El Salvador |
SY |
Siria |
SZ |
Swaziland |
TD |
Ciad |
TG |
Togo |
TH |
Tailandia |
TJ |
Tagikistan |
TL |
Timor Leste |
TM |
Turkmenistan |
TN |
Tunisia |
TO |
Tonga |
TT |
Trinidad e Tobago |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzania |
UA |
Ucraina |
UG |
Uganda |
UY |
Uruguay |
UZ |
Uzbekistan |
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
VE |
Venezuela |
VN |
Vietnam |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
XK |
Kosovo (2) |
YE |
Yemen |
ZA |
Sud Africa |
ZM |
Zambia |
ZW |
Zimbabwe |
Paesi beneficiari del sistema di cui all’articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
BY |
Bielorussia |
MM |
Birmania/Myanmar |
(1) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.
(2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO II
Paesi beneficiari (1) del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
AF |
Afghanistan |
AM |
Armenia |
AO |
Angola |
AZ |
Azerbaigian |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina Faso |
BI |
Burundi |
BJ |
Benin |
BO |
Bolivia |
BT |
Bhutan |
CD |
Repubblica democratica del Congo |
CF |
Repubblica Centrafricana |
CG |
Congo |
CK |
Isole Cook |
CN |
Repubblica popolare cinese |
CO |
Colombia |
CR |
Costa Rica |
CV |
Capo Verde |
DJ |
Gibuti |
EC |
Ecuador |
ER |
Eritrea |
ET |
Etiopia |
FM |
Micronesia |
GE |
Georgia |
GM |
Gambia |
GN |
Guinea |
GQ |
Guinea equatoriale |
GT |
Guatemala |
GW |
Guinea-Bissau |
HN |
Honduras |
HT |
Haiti |
ID |
Indonesia |
IN |
India |
IQ |
Iraq |
IR |
Iran |
KG |
Kirghizistan |
KH |
Cambogia |
KI |
Kiribati |
KM |
Comore |
LA |
Laos |
LK |
Sri Lanka |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
MG |
Madagascar |
MH |
Isole Marshall |
ML |
Mali |
MM |
Birmania/Myanmar |
MN |
Mongolia |
MR |
Mauritania |
MV |
Maldive |
MW |
Malawi |
MZ |
Mozambico |
NE |
Niger |
NG |
Nigeria |
NI |
Nicaragua |
NP |
Nepal |
NR |
Nauru |
NU |
Niue |
PA |
Panama |
PE |
Perù |
PH |
Filippine |
PK |
Pakistan |
PY |
Paraguay |
RW |
Ruanda |
SB |
Isole Salomone |
SD |
Sudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Senegal |
SO |
Somalia |
ST |
São Tomé e Príncipe |
SV |
El Salvador |
SY |
Siria |
TD |
Ciad |
TG |
Togo |
TH |
Tailandia |
TJ |
Tagikistan |
TL |
Timor Leste |
TM |
Turkmenistan |
TO |
Tonga |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzania |
UA |
Ucraina |
UG |
Uganda |
UZ |
Uzbekistan |
VN |
Vietnam |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
YE |
Yemen |
ZM |
Zambia |
Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
MM |
Birmania/Myanmar |
(1) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.
ALLEGATO III
Paesi beneficiari (1) del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
|
|
Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
|
|
(1) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.
ALLEGATO IV
Paesi beneficiari (1) del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
AF |
Afghanistan |
AO |
Angola |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina Faso |
BI |
Burundi |
BJ |
Benin |
BT |
Bhutan |
CD |
Repubblica democratica del Congo |
CF |
Repubblica Centrafricana |
DJ |
Gibuti |
ER |
Eritrea |
ET |
Etiopia |
GM |
Gambia |
GN |
Guinea |
GQ |
Guinea equatoriale |
GW |
Guinea-Bissau |
HT |
Haiti |
KH |
Cambogia |
KI |
Kiribati |
KM |
Comore |
LA |
Laos |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
MG |
Madagascar |
ML |
Mali |
MM |
Birmania/Myanmar |
MR |
Mauritania |
MV |
Maldive |
MW |
Malawi |
MZ |
Mozambico |
NE |
Niger |
NP |
Nepal |
RW |
Ruanda |
SB |
Salomone |
SD |
Sudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Senegal |
SO |
Somalia |
ST |
São Tomé e Principe |
TD |
Ciad |
TG |
Togo |
TL |
Timor Leste |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzania |
UG |
Uganda |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
YE |
Yemen |
ZM |
Zambia |
Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
MM |
Birmania/Myanmar |
(1) L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.
ALLEGATO V
Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]
La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]
La colonna «Sensibile/Non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2).
Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.
Sezione |
Capitolo |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Sensibile/non sensibile |
S-1a |
01 |
0101 29 90 |
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione |
S |
0101 30 00 |
Asini vivi |
S |
||
0101 90 00 |
Muli e bardotti vivi |
S |
||
0104 20 10* |
Riproduttori di razza pura della specie caprina |
S |
||
0106 14 10 |
Conigli domestici vivi |
S |
||
0106 39 10 |
Piccioni vivi |
S |
||
02 |
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
S |
|
0206 80 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
||
0206 90 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
||
0207 14 91 |
Fegati di galli o di galline, congelati |
S |
||
0207 27 91 |
Fegati di tacchine e di tacchini, congelati |
S |
||
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 |
Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche |
S |
||
0208 90 70 |
Cosce di rane |
NS |
||
0210 99 10 |
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
S |
||
0210 99 59 |
Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes» |
S |
||
ex 0210 99 85 |
Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
S |
||
ex 0210 99 85 |
Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina |
S |
||
04 |
0403 10 51 |
Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
S |
|
0403 10 53 |
||||
0403 10 59 |
||||
0403 10 91 |
||||
0403 10 93 |
||||
0403 10 99 |
||||
0403 90 71 |
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
S |
||
0403 90 73 |
||||
0403 90 79 |
||||
0403 90 91 |
||||
0403 90 93 |
||||
0403 90 99 |
||||
0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % |
S |
||
0405 20 30 |
||||
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
S |
||
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
S |
||
05 |
0511 99 39 |
Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge |
S |
|
S-1b |
03 |
ex capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00 |
S |
0301 19 00 |
Pesci ornamentali di mare, vivi |
NS |
||
S-2a |
06 |
ex capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40 |
S |
0603 12 00 |
Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
NS |
||
0604 20 40 |
Rami di conifere, freschi |
NS |
||
S-2b |
07 |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
S |
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
S |
||
0703 90 00 |
Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
S |
||
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
S |
||
0705 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate |
S |
||
0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
S |
||
ex 0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre |
S |
||
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 20 00 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
S |
||
0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 51 00 ex 0709 59 |
Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50 |
S |
||
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 60 99 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi |
S |
||
0709 70 00 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
S |
||
ex 0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre |
S |
||
0709 92 10* |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
S |
||
0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
S |
||
0709 93 90 0709 99 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 99 10 |
Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) |
S |
||
0709 99 20 |
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 99 40 |
Capperi, freschi o refrigerati |
S |
||
0709 99 50 |
Finocchi, freschi o refrigerati |
S |
||
ex 0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85 |
S |
||
ex 0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90 |
S |
||
ex 0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19 |
S |
||
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
S |
||
0714 20 10* |
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano |
NS |
||
0714 20 90 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano |
S |
||
0714 90 90 |
Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
NS |
||
08 |
0802 11 90 |
Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare |
S |
|
0802 12 90 |
||||
0802 21 00 |
Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate |
S |
||
0802 22 00 |
||||
0802 31 00 |
Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate |
S |
||
0802 32 00 |
||||
0802 41 00 0802 42 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
S |
||
0802 51 00 0802 52 00 |
Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
||
0802 61 00 0802 62 00 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
NS |
||
0802 90 50 |
Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
||
0802 90 85 |
Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
NS |
||
0803 10 10 |
Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche |
S |
||
0803 10 90 0803 90 90 |
Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate |
S |
||
0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
S |
||
0804 20 10 |
Fichi, freschi o secchi |
S |
||
0804 20 90 |
||||
0804 30 00 |
Ananassi, freschi o secchi |
S |
||
0804 40 00 |
Avocadi freschi o secchi |
S |
||
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre |
S |
||
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi |
NS |
||
0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche |
S |
||
0805 90 00 |
Altri agrumi, freschi o secchi |
S |
||
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre |
S |
||
0806 10 90 |
Altre uve, fresche |
S |
||
ex 0806 20 |
Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg |
S |
||
0807 11 00 |
Meloni (compresi i cocomeri), freschi |
S |
||
0807 19 00 |
||||
0808 10 10 |
Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
S |
||
0808 30 10 |
Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
||
ex 0808 30 90 |
Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno |
S |
||
0808 40 00 |
Cotogne, fresche |
S |
||
ex 0809 10 00 |
Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
||
0809 21 00 |
Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche |
S |
||
ex 0809 29 |
Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus) |
S |
||
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
S |
||
ex 0809 40 05 |
Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
S |
||
0809 40 90 |
Prugnole, fresche |
S |
||
ex 0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre |
S |
||
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
S |
||
0810 30 00 |
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi |
|
||
0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi |
S |
||
0810 40 50 |
Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi |
S |
||
0810 40 90 |
Altri frutti del genere Vaccinium, freschi |
S |
||
0810 50 00 |
Kiwi, freschi |
S |
||
0810 60 00 |
Durian, freschi |
S |
||
0810 70 00 |
Cachi |
S |
||
0810 90 75 |
Altri frutti freschi |
|||
ex 0811 |
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20 |
S |
||
ex 0812 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30 |
S |
||
0812 90 30 |
Papaie |
NS |
||
0813 10 00 |
Albicocche, secche |
S |
||
0813 20 00 |
Prugne |
S |
||
0813 30 00 |
Mele, secche |
S |
||
0813 40 10 |
Pesche, comprese le pesche noci, secche |
S |
||
0813 40 30 |
Pere, secche |
S |
||
0813 40 50 |
Papaie, secche |
NS |
||
0813 40 95 |
Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806 |
NS |
||
0813 50 12 |
Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne |
S |
||
0813 50 15 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne |
S |
||
0813 50 19 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne |
S |
||
0813 50 31 |
Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802 |
S |
||
0813 50 39 |
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali |
S |
||
0813 50 91 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi |
S |
||
0813 50 99 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8 |
S |
||
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
NS |
||
S-2c |
09 |
ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 21 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99 |
NS |
0901 12 00 |
Caffè non torrefatto, decaffeinizzato |
S |
||
0901 21 00 |
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato |
S |
||
0901 22 00 |
Caffè torrefatto, decaffeinizzato |
S |
||
0901 90 90 |
Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
S |
||
0904 21 10 |
Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati |
S |
||
0905 |
Vaniglia |
S |
||
0907 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
S |
||
0910 91 90 |
Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati |
S |
||
0910 99 33 |
Timo; foglie di alloro |
S |
||
0910 99 39 |
||||
0910 99 50 |
||||
0910 99 99 |
Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 |
S |
||
S-2d |
10 |
1008 50 00 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
S |
11 |
1104 29 17 |
Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento. |
S |
|
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
S |
||
1106 10 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
S |
||
1106 30 |
Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 |
S |
||
1108 20 00 |
Inulina |
S |
||
12 |
ex capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00 |
S |
|
1209 21 00 |
Semi di erba medica, da sementa |
NS |
||
1209 23 80 |
Altri semi di festuca, da sementa |
NS |
||
1209 29 50 |
Semi di lupini, da sementa |
NS |
||
1209 29 80 |
Altri semi da foraggio, da sementa |
NS |
||
1209 30 00 |
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa |
NS |
||
1209 91 80 |
Altri semi di ortaggi, da sementa |
NS |
||
1209 99 91 |
Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00 |
NS |
||
1211 90 30 |
Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate |
NS |
||
13 |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00 |
S |
|
1302 12 00 |
Succhi ed estratti vegetali di liquirizia |
NS |
||
S-3 |
15 |
1501 90 00 |
Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
S |
1502 10 90 1502 90 90 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
||
1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali |
S |
||
1503 00 90 |
Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
||
1504 |
Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1505 00 10 |
Grasso di lana greggio |
S |
||
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1511 10 90 |
Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
S |
||
1511 90 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio |
S |
||
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
||
ex 1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10 |
S |
||
1516 20 10 |
Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
NS |
||
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
S |
||
1518 00 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove |
S |
||
1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge |
S |
||
1522 00 10 |
Degras |
S |
||
1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva |
S |
||
S-4a |
16 |
1601 00 10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato |
S |
1602 20 10 |
Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra |
S |
||
1602 41 90 |
Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
||
1602 42 90 |
Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
||
1602 49 90 |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
S |
||
1602 90 31 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio |
S |
||
1602 90 69 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina |
S |
||
1602 90 91 |
||||
1602 90 95 |
||||
1602 90 99 |
||||
1602 90 78 |
||||
1603 00 10 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
S |
||
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
S |
||
1605 |
Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
S |
||
S-4b |
17 |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
S |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
S |
||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
S |
||
18 |
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
S |
|
19 |
ex capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91 |
S |
|
1901 20 00 |
Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
NS |
||
1901 90 91 |
Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
NS |
||
20 |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19, 2008 20 39, e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, da 2008 40 51 a 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, da 2008 70 61 a 2008 70 98 |
S |
|
2008 20 19 |
Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove |
NS |
||
2008 20 39 |
||||
21 |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 |
S |
|
2101 20 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate |
NS |
||
2102 20 19 |
Altri lieviti morti |
NS |
||
22 |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40 |
S |
|
23 |
2302 50 00 |
Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi |
S |
|
2307 00 19 |
Altre fecce di vino |
S |
||
2308 00 19 |
Altri tipi di vinacce |
S |
||
2308 00 90 |
Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
NS |
||
2309 10 90 |
Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
S |
||
2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
NS |
||
2309 90 91 |
Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
S |
||
2309 90 96 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico |
S |
||
S-4c |
24 |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60 |
S |
2401 10 60 |
Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati |
NS |
||
S-5 |
25 |
2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato |
NS |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 |
NS |
||
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati |
NS |
||
27 |
Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
NS |
|
S-6a |
28 |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
NS |
2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
NS |
||
ex 2804 |
Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00 |
NS |
||
2805 19 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio |
NS |
||
2805 30 |
Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro |
NS |
||
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
NS |
||
2807 00 |
Acido solforico; oleum |
NS |
||
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
NS |
||
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente |
NS |
||
2810 00 90 |
Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici |
NS |
||
2811 |
Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
NS |
||
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
NS |
||
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
NS |
||
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
S |
||
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
S |
||
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
NS |
||
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
S |
||
2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
S |
||
2818 20 |
Ossido di alluminio, diverso dal corindone artificiale |
NS |
||
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
S |
||
2820 |
Ossidi di manganese |
S |
||
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
NS |
||
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
NS |
||
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
S |
||
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
NS |
||
ex 2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00 |
NS |
||
2825 10 00 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
S |
||
2825 80 00 |
Ossidi di antimonio |
S |
||
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
NS |
||
ex 2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
NS |
||
2827 10 00 |
Cloruro di ammonio |
S |
||
2827 32 00 |
Cloruro di alluminio |
S |
||
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
NS |
||
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
NS |
||
ex 2830 |
Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
NS |
||
2830 10 00 |
Solfuri di sodio |
S |
||
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
NS |
||
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
NS |
||
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
NS |
||
2834 10 00 |
Nitriti |
S |
||
2834 21 00 |
Nitrati |
NS |
||
2834 29 |
||||
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
S |
||
ex 2836 |
Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
NS |
||
2836 20 00 |
Carbonato di disodio |
S |
||
2836 40 00 |
Carbonati di potassio |
S |
||
2836 60 00 |
Carbonato di bario |
S |
||
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
NS |
||
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
NS |
||
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
NS |
||
ex 2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00 |
NS |
||
2841 61 00 |
Permanganato di potassio |
S |
||
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
NS |
||
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
NS |
||
ex 2844 30 11 |
Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi |
NS |
||
ex 2844 30 51 |
Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi |
NS |
||
2845 90 90 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti |
NS |
||
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
NS |
||
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
NS |
||
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
NS |
||
ex 2849 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30 |
NS |
||
2849 20 00 |
Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no |
S |
||
2849 90 30 |
Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no |
S |
||
ex 2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 |
NS |
||
Ex28500060 |
Siliciuri, di costituzione chimica definita o no |
S |
||
2852 00 00 |
Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami |
NS |
||
2853 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
NS |
||
29 |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
S |
|
ex 2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00 |
NS |
||
2904 20 00 |
Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi |
S |
||
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
S |
||
2905 45 00 |
Glicerolo (glicerina) |
NS |
||
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
||
ex 2907 |
Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00; fenoli-alcoli |
NS |
||
2907 15 90 |
Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo |
S |
||
ex 2907 22 00 |
Idrochinone |
S |
||
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
NS |
||
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
||
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
||
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
||
ex 2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00 |
NS |
||
2912 41 00 |
Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) |
S |
||
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
NS |
||
ex 2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, ex 2914 29 e 2914 22 00 |
NS |
||
2914 11 00 |
Acetone |
S |
||
ex 2914 29 |
Canfora |
S |
||
2914 22 00 |
Cicloesanone e metilcicloesanoni |
S |
||
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
||
ex 2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14 |
NS |
||
ex 2916 11 00 |
Acido acrilico |
S |
||
2916 12 |
Esteri dell’acido acrilico |
S |
||
2916 14 |
Esteri dell’acido metacrilico |
S |
||
ex 2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00 |
NS |
||
2917 11 00 |
Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri |
S |
||
ex 2917 12 00 |
Acido adipico e suoi sali |
S |
||
2917 14 00 |
Anidride maleica |
S |
||
2917 32 00 |
Ortoftalati di diottile |
S |
||
2917 35 00 |
Anidride ftalica |
S |
||
2917 36 00 |
Acido tereftalico e suoi sali |
S |
||
ex 2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e ex 2918 29 00 |
NS |
||
2918 14 00 |
Acido citrico |
S |
||
2918 15 00 |
Sali ed esteri dell’acido citrico |
S |
||
2918 21 00 |
Acido salicilico e suoi sali |
S |
||
2918 22 00 |
Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri |
S |
||
ex 2918 29 00 |
Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri |
S |
||
2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
||
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
||
2921 |
Composti a funzione ammina |
S |
||
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
S |
||
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
NS |
||
ex 2924 |
Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00 |
S |
||
2924 23 00 |
Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali |
NS |
||
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
NS |
||
ex 2926 |
Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00 |
NS |
||
2926 10 00 |
Acrilonitrile |
S |
||
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
S |
||
2928 00 90 |
Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina |
NS |
||
2929 10 |
Isocianati |
S |
||
2929 90 00 |
Altri composti ad altre funzioni azotate |
NS |
||
2930 20 00 |
Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
NS |
||
2930 30 00 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2930 40 90 |
Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
S |
||
2930 50 00 |
||||
2930 90 13 |
||||
2930 90 16 |
||||
2930 90 20 |
||||
2930 90 60 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2931 00 |
Altri composti organo-inorganici |
NS |
||
ex 2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e ex 2932 20 90 |
NS |
||
2932 12 00 |
2-Furaldeide (furfurale) |
S |
||
2932 13 00 |
Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico |
S |
||
ex 2932 20 90 |
Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine |
S |
||
ex 2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00 |
NS |
||
2933 61 00 |
Melamina |
S |
||
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
NS |
||
2935 00 90 |
Altri solfonammidi |
S |
||
2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
NS |
||
ex 2940 00 00 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939 |
S |
||
ex 2940 00 00 |
Ramnosio, raffinosio, mannosio |
NS |
||
2941 20 30 |
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati |
NS |
||
2942 00 00 |
Altri composti organici |
NS |
||
6b |
31 |
3102 21 |
Solfato di ammonio |
NS |
3102 40 |
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante |
NS |
||
3102 50 |
Nitrato di sodio |
NS |
||
3102 60 |
Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio |
NS |
||
3103 10 |
Perfosfati |
S |
||
3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
S |
||
32 |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale) |
NS |
|
3201 20 00 |
Estratto di mimosa |
NS |
||
3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
S |
||
3206 |
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
S |
||
33 |
Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
NS |
|
34 |
Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso |
NS |
|
35 |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina |
S |
|
3502 90 90 |
Albuminati e altri derivati delle albumine |
NS |
||
3503 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
NS |
||
3504 00 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
NS |
||
3505 10 50 |
Amidi e fecole esterificati o eterificati |
NS |
||
3506 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg |
NS |
||
3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
S |
||
36 |
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
NS |
|
37 |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
NS |
|
38 |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60 |
NS |
|
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
S |
||
3817 00 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 |
S |
||
3823 12 00 |
Acido oleico |
S |
||
3823 70 00 |
Alcoli grassi industriali |
S |
||
3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38 |
S |
||
S-7a |
39 |
ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00 |
NS |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
S |
||
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
S |
||
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
S |
||
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
S |
||
3906 10 00 |
Poli(metacrilato di metile) |
S |
||
3907 10 00 |
Poliacetali |
S |
||
3907 60 |
Poli(etilene tereftalato), esclusi i prodotti della sottovoce 3907 60 20 |
S |
||
3907 60 20 |
Poli «etilene tereftalato» in forme primarie, con un indice di viscosità >= 78 ml/g o superiore |
NS |
||
3907 99 |
Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi |
S |
||
3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
S |
||
3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
S |
||
Ex39219010 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati |
S |
||
3923 21 00 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene |
S |
||
S-7b |
40 |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010 |
NS |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
S |
||
S-8a |
41 |
ex 4104 |
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19 |
S |
ex 4106 31 00 |
Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
NS |
||
4106 32 00 |
||||
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
||
4112 00 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
||
ex 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00 |
NS |
||
4113 10 00 |
Di caprini |
S |
||
4114 |
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
S |
||
4115 10 00 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
S |
||
S-8b |
42 |
ex capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203 |
NS |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
S |
||
4203 |
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
S |
||
43 |
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
NS |
|
S-9a |
44 |
ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna |
NS |
4410 |
Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
||
4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
||
4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
S |
||
4418 10 |
Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno |
S |
||
4418 20 10 |
Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 |
S |
||
4418 71 00 |
Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno |
S |
||
4420 10 11 |
Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 |
S |
||
4420 90 10 |
||||
4420 90 91 |
||||
S-9b |
45 |
ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 |
NS |
4503 |
Lavori di sughero naturale |
S |
||
46 |
Capitolo 46 |
lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
S |
|
S-11a |
50 |
Capitolo 50 |
Seta |
S |
51 |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine |
S |
|
52 |
Capitolo 52 |
Cotone |
S |
|
53 |
Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
S |
|
54 |
Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
S |
|
55 |
Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
S |
|
56 |
Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia |
S |
|
57 |
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
S |
|
58 |
Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
S |
|
59 |
Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
S |
|
60 |
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
S |
|
S-11b |
61 |
Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia |
S |
62 |
Capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
S |
|
63 |
Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci |
S |
|
S-12a |
64 |
Capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti |
S |
S-12b |
65 |
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
NS |
66 |
Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
S |
|
67 |
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
NS |
|
S-13 |
68 |
Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
NS |
69 |
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
S |
|
70 |
Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
S |
|
S-14 |
71 |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117 |
NS |
7117 |
Minuterie di fantasia |
S |
||
S-15a |
72 |
7202 |
Ferro-leghe |
S |
73 |
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
NS |
|
S-15b |
74 |
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
S |
75 |
7505 12 00 |
Barre, profilati e fili, di leghe di nichel |
NS |
|
7505 22 00 |
Fili, di leghe di nichel |
NS |
||
7506 20 00 |
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel |
NS |
||
7507 20 00 |
Accessori per tubi, di nichel |
NS |
||
76 |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601 |
S |
|
78 |
ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801 |
S |
|
7801 99 |
Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso |
NS |
||
79 |
ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 |
S |
|
81 |
ex capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 e 8108 30 00 |
S |
|
8101 94 00 |
Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione |
NS |
||
8104 11 00 |
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
NS |
||
8104 19 00 |
Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00 |
NS |
||
8107 20 00 |
Cadmio greggio; polveri |
NS |
||
8108 20 00 |
Titanio greggio; polveri |
NS |
||
8108 30 00 |
Cascami e avanzi di titanio |
NS |
||
82 |
Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
S |
|
83 |
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
S |
|
S-16 |
84 |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10 |
NS |
8401 10 00 |
Reattori nucleari |
S |
||
8407 21 10 |
Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3 |
S |
||
85 |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, da 8519 30, 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12 |
NS |
|
8516 50 00 |
Forni a microonde |
S |
||
8517 69 39 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone |
S |
||
8517 70 15 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti |
S |
||
8517 70 19 |
||||
8519 20 |
Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi |
S |
||
8519 30 |
||||
da 8519 81 11 a 8519 81 45 |
Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
S |
||
8519 81 85 |
Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette |
S |
||
da 8519 89 11 a 8519 89 19 |
Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
S |
||
ex 8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00 |
S |
||
8521 90 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi quelli a nastri magnetici); apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici, nonché videocamere) |
NS |
||
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
S |
||
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
S |
||
8528 49 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
S |
||
8528 59 |
||||
da 8528 69 a 8528 72 |
||||
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
S |
||
8540 11 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie |
S |
||
8540 12 00 |
||||
S-17a |
86 |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi |
NS |
S-17b |
87 |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 e 8714 |
NS |
8702 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
S |
||
8703 |
Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
S |
||
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci |
S |
||
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
S |
||
8706 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
S |
||
8707 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
S |
||
8708 |
Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
S |
||
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
S |
||
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car») |
S |
||
8712 00 |
Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
S |
||
8714 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
S |
||
88 |
Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti |
NS |
|
89 |
Capitolo 89 |
Navi, battelli e altri natanti |
NS |
|
S-18 |
90 |
Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi |
S |
91 |
Capitolo 91 |
Orologeria |
S |
|
92 |
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
NS |
|
S-20 |
94 |
ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405 |
NS |
9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
S |
||
95 |
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99 |
NS |
|
da 9503 00 35 a 9503 00 99 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
S |
||
96 |
Capitolo 96 |
Lavori diversi |
NS |
ALLEGATO VI
Modalità di applicazione dell’articolo 8
1. |
L’articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %. |
2. |
L’articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni S-11a e S-11b dell’allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 14,5 %. |
ALLEGATO VII
Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento
1. |
Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s’intende un paese:
|
2. |
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1. |
3. |
Ai fini dell’articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stato adottato l’atto delegato di cui all’articolo 11, paragrafo 2. |
ALLEGATO VIII
Convenzioni di cui all’articolo 9
PARTE A
Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro
1. |
Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948) |
2. |
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965) |
3. |
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966) |
4. |
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) |
5. |
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) |
6. |
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984) |
7. |
Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) |
8. |
Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930) |
9. |
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) |
10. |
Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) |
11. |
Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951) |
12. |
Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957) |
13. |
Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958) |
14. |
Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro, n. 138 (1973) |
15. |
Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999) |
PARTE B
Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo
16. |
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973) |
17. |
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987) |
18. |
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989) |
19. |
Convenzione sulla biodiversità (1992) |
20. |
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) |
21. |
Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000) |
22. |
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) |
23. |
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998) |
24. |
Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961) |
25. |
Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971) |
26. |
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988) |
27. |
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004) |
ALLEGATO IX
Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]
La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]
Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.
Sezione |
Capitolo |
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
S-1a |
01 |
0101 29 90 |
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione |
|
0101 30 00 |
Asini vivi |
|
||
0101 90 00 |
Muli e bardotti vivi |
|
||
0104 20 10* |
Riproduttori di razza pura della specie caprina |
|
||
0106 14 10 |
Conigli domestici vivi |
|
||
0106 39 10 |
Piccioni vivi |
|
||
02 |
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
|
|
0206 80 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|
||
0206 90 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|
||
0207 14 91 |
Fegati di galli o di galline, congelati |
|
||
0207 27 91 |
Fegati di tacchine e di tacchini, congelati |
|
||
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 |
Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche |
|
||
ex 0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20 |
|
||
0210 99 10 |
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
|
||
0210 99 59 |
Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes» |
|
||
ex 0210 99 85 |
Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
||
ex 0210 99 85 |
Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina |
|
||
04 |
0403 10 51 |
Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
|
0403 10 53 |
||||
0403 10 59 |
||||
0403 10 91 |
||||
0403 10 93 |
||||
0403 10 99 |
||||
0403 90 71 |
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
|
||
0403 90 73 |
||||
0403 90 79 |
||||
0403 90 91 |
||||
0403 90 93 |
||||
0403 90 99 |
||||
0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % |
|
||
0405 20 30 |
||||
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
|
||
0409 00 00 |
Miele naturale |
|
||
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
|
||
05 |
0511 99 39 |
Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge |
|
|
S-1b |
03 |
Capitolo 3 (1) |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|
S-2a |
06 |
Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
|
S-2b |
07 |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
|
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
|
||
0703 90 00 |
Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
|
||
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
|
||
0705 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate |
|
||
0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
|
||
ex 0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre |
|
||
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
|
||
0709 20 00 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
|
||
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
|
||
0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
|
||
0709 51 00 |
Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50 |
|
||
ex 0709 59 |
||||
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
|
||
0709 60 99 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi |
|
||
0709 70 00 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
|
||
0709 92 10* |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
|
||
0709 99 10 |
Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) |
|
||
0709 99 20 |
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
|
||
0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
|
||
0709 99 40 |
Capperi, freschi o refrigerati |
|
||
0709 99 50 |
Finocchi, freschi o refrigerati |
|
||
ex 0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre |
|
||
0709 93 90 0709 99 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
|
||
0710 |
Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
|
||
ex 0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90 |
|
||
ex 0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19 |
|
||
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
|
||
0714 20 10* |
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano |
|
||
0714 20 90 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano |
|
||
0714 90 90 |
Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
|
||
08 |
0802 11 90 |
Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare |
|
|
0802 12 90 |
||||
0802 21 00 |
Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate |
|
||
0802 22 00 |
||||
0802 31 00 |
Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate |
|
||
0802 32 00 |
||||
0802 41 00 0802 42 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
|
||
0802 51 00 0802 52 00 |
Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
|
||
0802 61 00 0802 62 00 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
|
||
0802 90 50 |
Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
|
||
0802 90 85 |
Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
|
||
0803 10 10 |
Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche |
|
||
0803 10 90 0803 90 90 |
Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate |
|
||
0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
|
||
0804 20 10 |
Fichi, freschi o secchi |
|
||
0804 20 90 |
||||
0804 30 00 |
Ananassi, freschi o secchi |
|
||
0804 40 00 |
Avocadi freschi o secchi |
|
||
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre |
|
||
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi |
|
||
0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche |
|
||
0805 90 00 |
Altri agrumi, freschi o secchi |
|
||
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre |
|
||
0806 10 90 |
Altre uve, fresche |
|
||
ex 0806 20 |
Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg |
|
||
0807 11 00 |
Meloni (compresi i cocomeri), freschi |
|
||
0807 19 00 |
||||
0808 10 10 |
Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
|
||
0808 30 10 |
Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre |
|
||
ex 0808 30 90 |
Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno |
|
||
0808 40 00 |
Cotogne, fresche |
|
||
ex 0809 10 00 |
Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre |
|
||
0809 21 00 |
Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche |
|
||
ex 0809 29 |
Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus) |
|
||
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
||
ex 0809 40 05 |
Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
||
0809 40 90 |
Prugnole, fresche |
|
||
ex 0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre |
|
||
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
|
||
0810 30 00 |
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi |
|
||
0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi |
|
||
0810 40 50 |
Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi |
|
||
0810 40 90 |
Altri frutti del genere Vaccinium, freschi |
|
||
0810 50 00 |
Kiwi, freschi |
|
||
0810 60 00 |
Durian, freschi |
|
||
0810 70 00 |
Cachi |
|
||
0810 90 75 |
Altri frutti freschi |
|||
0811 |
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
|
||
0812 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
|
||
0813 10 00 |
Albicocche, secche |
|
||
0813 20 00 |
Prugne |
|
||
0813 30 00 |
Mele, secche |
|
||
0813 40 10 |
Pesche, comprese le pesche noci, secche |
|
||
0813 40 30 |
Pere, secche |
|
||
0813 40 50 |
Papaie, secche |
|
||
0813 40 95 |
Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806 |
|
||
0813 50 12 |
Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne |
|
||
0813 50 15 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne |
|
||
0813 50 19 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne |
|
||
0813 50 31 |
Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802 |
|
||
0813 50 39 |
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali |
|
||
0813 50 91 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi |
|
||
0813 50 99 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8 |
|
||
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
|
||
S-2c |
09 |
Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
|
S-2d |
10 |
1008 50 00 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
|
11 |
1104 29 17 |
Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento. |
|
|
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
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1106 10 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
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1106 30 |
Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 |
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1108 20 00 |
Inulina |
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12 |
ex capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00 |
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13 |
Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
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S-3 |
15 |
1501 90 00 |
Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
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1502 10 90 1502 90 90 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
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1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali |
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1503 00 90 |
Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
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1504 |
Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1505 00 10 |
Grasso di lana greggio |
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1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1511 10 90 |
Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
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1511 90 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio |
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1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
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1518 00 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove |
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1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge |
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1522 00 10 |
Degras |
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1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva |
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S-4a |
16 |
1601 00 10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato |
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1602 20 10 |
Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra |
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1602 41 90 |
Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 42 90 |
Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 49 90 |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 50 31 1602 50 95 |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi |
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1602 90 31 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio |
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1602 90 69 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina |
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1602 90 91 |
||||
1602 90 95 |
||||
1602 90 99 |
||||
1602 90 78 |
||||
1603 00 10 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
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1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
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1605 |
Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
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S-4b |
17 |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
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1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
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1704 (2) |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
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18 |
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
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19 |
Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
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20 |
Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |
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21 |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 |
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22 |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40 |
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23 |
2302 50 00 |
Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi |
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2307 00 19 |
Altre fecce di vino |
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2308 00 19 |
Altri tipi di vinacce |
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2308 00 90 |
Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
|
||
2309 10 90 |
Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
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2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
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2309 90 91 |
Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
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2309 90 96 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico |
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S-4c |
24 |
Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
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S-5 |
25 |
2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato |
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2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 |
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2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati |
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27 |
Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
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S-6a |
28 |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
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2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
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ex 2804 |
Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00 |
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2805 19 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio |
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2805 30 |
Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro |
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2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
|
||
2807 00 |
Acido solforico; oleum |
|
||
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
|
||
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente |
|
||
2810 00 90 |
Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici |
|
||
2811 |
Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
|
||
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
|
||
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
|
||
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
|
||
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
|
||
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
|
||
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
|
||
2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
|
||
2818 20 |
Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale |
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2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
|
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2820 |
Ossidi di manganese |
|
||
2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
|
||
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
|
||
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
|
||
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
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||
2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli |
|
||
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
|
||
2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
|
||
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
|
||
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
|
||
2830 |
Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
|
||
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
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||
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
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||
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
|
||
2834 10 00 |
Nitriti |
|
||
2834 21 00 |
Nitrati |
|
||
2834 29 |
||||
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
|
||
2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
|
||
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
|
||
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
|
||
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
|
||
2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
|
||
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
|
||
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
|
||
ex 2844 30 11 |
Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi |
|
||
ex 2844 30 51 |
Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi |
|
||
2845 90 90 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti |
|
||
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
|
||
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
|
||
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
|
||
2849 |
polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
|
||
2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 |
|
||
2852 00 00 |
Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami |
|
||
2853 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
|
||
29 |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
|
|
2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
|
||
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
|
||
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
|
||
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
|
||
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
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||
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
|
||
2914 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
||
2921 |
Composti a funzione ammina |
|
||
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
|
||
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
|
||
2924 |
Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico |
|
||
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
|
||
2926 |
Composti a funzione nitrile |
|
||
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
|
||
2928 00 90 |
Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina |
|
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2929 10 |
Isocianati |
|
||
2929 90 00 |
Altri composti ad altre funzioni azotate |
|
||
2930 20 00 |
Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
|
||
2930 30 00 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2930 40 90 |
Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
|
||
2930 50 00 |
||||
2930 90 13 |
||||
2930 90 16 |
||||
2930 90 20 |
||||
2930 90 60 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2931 00 |
Altri composti organo-inorganici |
|
||
2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
|
||
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
|
||
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
|
||
2935 00 90 |
Altri solfonammidi |
|
||
2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
|
||
2940 00 00 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939 |
Corretto conformemente alla descrizione NC |
||
2941 20 30 |
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati |
|
||
2942 00 00 |
Altri composti organici |
|
||
S-6b |
31 |
3102 |
Concimi minerali o chimici azotati |
|
3103 10 |
Perfosfati |
|
||
3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
|
||
32 |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale) |
|
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33 |
Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
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34 |
Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso |
|
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35 |
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina |
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3502 90 90 |
Albuminati e altri derivati delle albumine |
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3503 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
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3504 00 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
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3505 10 50 |
Amidi e fecole esterificati o eterificati |
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3506 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg |
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3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
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36 |
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
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37 |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
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38 |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60 |
|
|
S-7a |
39 |
Capitolo 39 |
Materie plastiche e articoli di materia plastica |
|
S-7b |
40 |
Capitolo 40 |
gomma e articoli di gomma |
|
S-8a |
41 |
ex 4104 |
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19 |
|
ex 4106 31 00 |
Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
|
||
4106 32 00 |
||||
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
|
||
4112 00 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
|
||
4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
|
||
4114 |
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
|
||
4115 10 00 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
|
||
S-8b |
42 |
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella |
|
43 |
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
|
|
S-9a |
44 |
Capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
|
S-9b |
45 |
Capitolo 45 |
sughero e articoli di sughero |
|
46 |
Capitolo 46 |
lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
|
|
S-11a |
50 |
Capitolo 50 |
Seta |
|
51 |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine |
|
|
52 |
Capitolo 52 |
Cotone |
|
|
53 |
Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
|
|
54 |
Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
|
|
55 |
Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
|
|
56 |
Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia |
|
|
57 |
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
|
|
58 |
Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
|
|
59 |
Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
|
|
60 |
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
|
|
S-11b |
61 |
Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia |
|
62 |
Capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
|
|
63 |
Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci |
|
|
S-12a |
64 |
Capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti |
|
S-12b |
65 |
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
|
66 |
Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
|
|
67 |
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
|
|
S-13 |
68 |
Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
|
69 |
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
|
|
70 |
Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
|
|
S-14 |
71 |
Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
|
S-15a |
72 |
7202 |
Ferro-leghe |
|
73 |
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
|
|
S-15b |
74 |
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
|
75 |
7505 12 00 |
Barre, profilati e fili, di leghe di nichel |
|
|
7505 22 00 |
Fili, di leghe di nichel |
|
||
7506 20 00 |
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel |
|
||
7507 20 00 |
Accessori per tubi, di nichel |
|
||
76 |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601 |
|
|
78 |
ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della sottovoce 7801 99 |
|
|
7801 99 |
Piombo greggio diverso da raffinato diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso |
|
||
79 |
ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 |
|
|
81 |
ex capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20 |
|
|
82 |
Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
|
|
83 |
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
|
|
S-16 |
84 |
Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi |
|
85 |
Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di tali apparecchi |
|
|
S-17a |
86 |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi |
|
S-17b |
87 |
Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori |
|
88 |
Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti |
|
|
89 |
Capitolo 89 |
Navi, battelli e altri natanti |
|
|
S-18 |
90 |
Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi |
|
91 |
Capitolo 91 |
Orologeria |
|
|
92 |
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
|
|
S-20 |
94 |
Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
|
95 |
Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi |
|
|
96 |
Capitolo 96 |
Lavori diversi |
|
(1) Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.
(2) Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.
ALLEGATO X
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 732/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettere da b) a f) |
— |
Articolo 2, lettera i) |
— |
Articolo 2, lettera j) |
— |
Articolo 2, lettera k) |
— |
Articolo 2, lettera l) |
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 4 |
Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 33, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafi da 1 a 6 |
Articolo 7, paragrafi da 1 a 6 |
Articolo 6, paragrafo 7 |
— |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
— |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Allegato VII |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 5 |
— |
Articolo 10, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 7 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 11, paragrafi da 1 a 7 |
Articolo 18 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 17 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 8 e allegato VI |
Articolo 14 |
Articolo 34 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 16 |
Articolo 21 |
Articolo 17 |
Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 18 |
Articolo 15, paragrafi da 4 a 7, e articolo 19, paragrafi da 4 a 7 |
Articolo 19 |
Articolo 15, paragrafi da 8 a 12, e articolo 19, paragrafi da 8 a 14 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 22 |
Articolo 20, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 24, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 23 |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 6 |
Articolo 26 |
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articolo 25 |
— |
Articolo 27 |
— |
Articolo 28 |
Articolo 20, paragrafo 8 |
Articolo 29 |
Articolo 21 |
Articolo 30 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 31 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
— |
Articolo 23 |
Articolo 32 |
Articolo 24 |
— |
Articolo 25, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 25, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 25, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 25, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 25, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 26 |
Articolo 35 |
— |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37 |
— |
Articolo 38 |
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
— |
Articolo 27, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 39, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 28 |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
— |
— |
Articolo 40 |
— |
Articolo 41 |
— |
Articolo 42 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 43, paragrafi 2 e 3 |
— |
Allegato I |
Allegato I |
Allegati II, III e IV |
Allegato II |
Allegati V e IX |
Allegato III, parte A |
Allegato VIII, parte A |
Allegato III, parte B |
Allegato VIII, parte B |
— |
Allegato X |
31.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/83 |
REGOLAMENTO (UE) N. 979/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012
relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 62 quater e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I,
vista la richiesta della Corte di giustizia,
visto il parere della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre stabilire, conformemente all'articolo 62 quater, secondo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea («statuto») e all'articolo 2, paragrafo 2, del relativo allegato I, le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»), i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime. |
(2) |
I giudici ad interim dovrebbero essere scelti tra persone in grado di esercitare immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. La nomina di ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica potrebbe permettere di garantire il rispetto di tali requisiti. |
(3) |
Tenuto conto delle circostanze in cui si procederebbe alla nomina dei giudici ad interim, è opportuno che il meccanismo disponga della flessibilità necessaria. A tal fine, dovrebbe spettare al Consiglio il compito di predisporre un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione temporanea di un giudice colpito da impedimento per motivi medici, il Tribunale della funzione pubblica adotterebbe la decisione di fare ricorso a un giudice ad interim. A norma di tale decisione, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiamerebbe uno dei giudici ad interim, il cui nome sia presente nell'elenco adottato dal Consiglio, a esercitare le proprie funzioni, seguendo l'ordine stabilito in detto elenco. |
(4) |
È opportuno inoltre stabilire le modalità di retribuzione dei giudici ad interim, nonché la questione degli effetti delle loro funzioni e di tale retribuzione sul trattamento economico di cui essi godono in qualità di ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
(5) |
Infine, è importante disciplinare la questione della cessazione dalle funzioni dei giudici ad interim, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, predispone un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim ai sensi dell'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto. Tale elenco determina l'ordine in base al quale i giudici ad interim devono essere chiamati a esercitare le proprie funzioni conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.
I giudici ad interim sono scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea che sono in grado di mettersi a disposizione del Tribunale della funzione pubblica.
I giudici ad interim sono nominati per un periodo di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile.
2. Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far ricorso a un giudice ad interim quando constata che un giudice non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi medici, alla definizione delle cause e che tale impedimento durerà o è destinato a durare almeno tre mesi e quando ritiene che tale giudice non sia colpito, ciò malgrado, da invalidità considerata totale.
A norma della decisione di cui al primo comma, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiama un giudice ad interim a esercitare le funzioni di giudice ad interim, seguendo l'ordine stabilito nell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma. Egli ne informa il presidente della Corte di giustizia.
Qualora il Tribunale della funzione pubblica adotti in anticipo una decisione in caso di impedimento prevedibile di un giudice, il giudice ad interim non può assumere le proprie funzioni, né partecipare alla definizione delle cause prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da impedimento.
3. Gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 18 dello statuto si applicano ai giudici ad interim. Il giuramento previsto all'articolo 2 dello statuto è prestato all'atto della prima entrata in funzione del giudice ad interim.
Articolo 2
I giudici ad interim chiamati a esercitare le proprie funzioni esercitano le prerogative dei giudici unicamente nel quadro della trattazione delle cause loro assegnate.
Essi si avvalgono dei servizi del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 3
1. Per ogni giorno di lavoro, debitamente certificato dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici ad interim ricevono una retribuzione di importo pari a un trentesimo dello stipendio base mensile versato ai giudici a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2).
L'articolo 6, lettere a) e b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, si applica ai giudici ad interim chiamati a spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le proprie funzioni.
2. L'importo della retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, cumulato con la pensione prevista all'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che supera la retribuzione, prima della deduzione dell'imposta, che il giudice ad interim ha percepito in qualità di membro della Corte di giustizia dell'Unione europea è dedotto da tale pensione. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è presa in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
I giudici ad interim non hanno diritto, in tale qualità, a un'indennità transitoria né a una pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.
L'articolo 19 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom si applica alla retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
I giudici ad interim non hanno il diritto di beneficiare, in tale qualità, del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. L'esercizio delle funzioni di giudice ad interim non è considerato come un'attività professionale lucrativa ai fini dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.
3. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio n. 260/68, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (3).
Articolo 4
Il nome di un giudice ad interim è cancellato dall'elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, in caso di morte, di dimissioni o di decisione di rimuoverlo dalle sue funzioni alle condizioni stabilite dall'articolo 6, primo e secondo comma, dello statuto.
Il giudice ad interim il cui nome sia cancellato dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito, in conformità della procedura prevista da tale disposizione, sino alla scadenza del periodo di validità di detto elenco.
Articolo 5
Le funzioni di un giudice ad interim cessano con la fine dell'impedimento del giudice che egli sostituisce. Tuttavia, il giudice ad interim continua a esercitare le proprie funzioni sino alla definizione delle cause assegnategli.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Martin SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.
(2) GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1.
(3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.