Lavoratori - diritti di soggiorno

Hai il diritto di vivere in qualsiasi paese dell'UE in cui lavori come dipendente, lavoratore autonomo o lavoratore distaccato.

Se perdi il lavoro

Anche se perdi il lavoro durante il tuo soggiorno in un altro paese dell'UE, hai il diritto di continuare a soggiornarvi se:

  • sei temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio
  • sei iscritto presso l'autorità competente come soggetto in stato di disoccupazione involontaria. Se prima sei stato occupato per meno di un anno, mantieni per almeno 6 mesi il diritto alla parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante
  • segui un corso di formazione professionale. Se non sei in stato di disoccupazione involontaria, la formazione deve avere un legame con il lavoro precedente.

Segnalare la tua presenza e iscriverti come residente

In alcuni paesi dell'UE sei tenuto a dichiarare la tua presenza alle autorità competenti entro un periodo di tempo ragionevole dal tuo arrivo. Se non lo fai, puoi ricevere una sanzione, ad esempio un'ammenda.

Se sei un lavoratore dipendente, sei tenuto a iscriverti come residente presso l'autorità competente del paese ospitante (in genere il comune o la questura) dopo i primi 3 mesi di soggiorno. Al momento dell'iscrizione, ti sarà rilasciato un certificato di iscrizione anagrafica che conferma il tuo diritto a soggiornare nel tuo nuovo paese.

Dovrai presentare:

  • una carta di identità o un passaporto in corso di validità
  • un certificato di lavoro o un'attestazione di assunzione da parte del datore di lavoro
  • (per i lavoratori autonomi) prova dello status di libero professionista.

Non occorre fornire altri documenti.

Soggiorno permanente

Se hai soggiornato legalmente in un altro paese dell'UE in via continuativa per cinque anni soddisfacendo le condizioni per il soggiorno, acquisirai automaticamente il diritto al soggiorno permanente nel paese in questione. Ciò significa che puoi rimanere nel paese per tutto il tempo che desideri.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da:

  • assenze temporanee (inferiori a sei mesi all'anno)
  • assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari
  • un'assenza di 12 mesi consecutivi per giustificati motivi quali: gravidanza, maternità, malattia grave, lavoro, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

L'assenza dal paese ospitante per oltre 2 anni consecutivi può comportare la perdita del diritto di soggiorno permanente.

Soggiorno permanente dopo meno di 5 anni

Puoi acquisire il diritto di soggiorno permanente prima dei 5 anni se ti trovi in una delle seguenti situazioni:

  • se vai in pensione e hai lavorato nell'anno precedente nel paese ospitante oppure vi hai soggiornato per tre anni consecutivi
  • se smetti di lavorare perché non sei più abile al lavoro e hai soggiornato nel paese in questione per due anni consecutivi
  • se smetti di lavorare perché non sei più abile al lavoro a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. In questo caso, hai il diritto di rimanere nel paese a prescindere da quanto tempo tu vi abbia vissuto prima dell'incidente o della malattia
  • se inizi a lavorare in un altro paese dell'UE come lavoratore frontaliero (devi tornare al tuo luogo di residenza almeno una volta alla settimana), ma in precedenza hai lavorato in modo continuativo per 3 anni nel paese nel quale intendi ottenere il diritto di soggiorno permanente.

Attenzione

Informazioni sui diritti di soggiorno per i cittadini di paesi terzi senza parenti cittadini dell'UE en es fr pt .

Puoi essere espulso o invitato a lasciare il paese?

Finché soddisfi le condizioni previste in materia di soggiorno puoi rimanere nel paese ospitante dell'UE. In caso contrario, le autorità nazionali possono invitarti a lasciare il territorio.

In casi eccezionali, le autorità del paese ospitante possono decidere la tua espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma unicamente se sono in grado di dimostrare che rappresenti una minaccia grave.

La decisione di espulsione o l'invito a lasciare il territorio devono esserti comunicati per iscritto, precisando tutti i motivi del provvedimento e indicando le modalità e i termini per presentare ricorso.

FAQ

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 16/12/2024
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