FAQ - Regimi di sicurezza sociale nell'UE

Ci sono 2 possibilità:

Se l'altro genitore dei tuoi figli lavora nel tuo paese d'origine, deve versare i contributi di assicurazione malattia per i tuoi familiari a carico in tale paese.

Se non lavora, spetta a te versare tali contributi nel paese in cui lavori. A tal fine devi richiedere un modulo S1 (ex modulo E 109 ) all'ente assicurativo del paese in cui lavori. Dopo averlo ottenuto, presentalo all'ente assicurativo del tuo paese di origine.

In linea di principio, spetta al paese in cui lavorerai versarti le prestazioni. In materia previdenziale (malattia, prestazioni familiari, pensione, disoccupazione) si può applicare solo una normativa nazionale alla volta; pertanto, cesserai di essere coperto dal regime previdenziale del tuo paese di origine e passerai sotto quello del tuo nuovo paese di impiego. Tuttavia, non perderai i diritti già maturati nel tuo paese di origine (ad esempio quelli pensionistici).

NO — La normativa europea ti garantisce il diritto alle prestazioni di malattia dall'inizio del tuo periodo assicurativo nel nuovo paese di impiego se prima sei stato coperto per 6 mesi o più dal regime previdenziale di un altro paese dell'UE.

Se il paese nel quale hai perso il lavoro ti versa ancora l'indennità di disoccupazione, sei coperto dalla tua assicurazione anche negli altri paesi dell'UE. Tu e i tuoi familiari avete diritto alle cure mediche, ma dovrai presentare la tua tessera europea di assicurazione malattia. Se ancora non ce l'hai, puoi richiederla al tuo ente di assicurazione sanitaria.

Informati sul funzionamento del regime di assistenza sanitaria quando ti trasferisci in un nuovo paese. Potrebbe essere molto diverso da quello cui sei abituato.

— Trasferire l'indennità di disoccupazione in un altro paese per poterci cercare un impiego non incide sui tuoi diritti previdenziali né su quelli della tua famiglia (assicurazione sanitaria, prestazioni familiari, pensione di vecchiaia o di invalidità, ecc.) nel paese in cui hai perso il lavoro.

Principali informazioni su questo argomento

Legislazione dell'UE

Ultima verifica: 05/12/2024
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