Il patto sulla migrazione e l'asilo, presentato dalla Commissione nel settembre 2020, oltre a proporre iniziative non legislative segna un nuovo inizio nella gestione della migrazione. Più di tre anni dopo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico di portata storica su cinque degli elementi principali. Il Parlamento europeo ha già adottato in tutto dieci nuovi testi legislativi. L'insieme di queste riforme creerà una nuova base giuridica per gestire la migrazione in modo più equo ed efficiente. Gli atti legislativi interconnessi sui quali è stato raggiunto un accordo sono i seguenti.
Titolo | Descrizione |
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1. Regolamento sugli accertamenti e 2. modifica del regolamento ECRIS-TCN per agevolare gli accertamenti | Tutti i migranti in situazione irregolare saranno registrati e sottoposti a verifiche dell'identità, controlli di sicurezza e controlli sullo stato di salute. |
3. Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione | Istituisce un nuovo meccanismo di solidarietà permanente tra gli Stati membri per equilibrare il sistema attuale, in cui pochi paesi sono competenti per la maggior parte delle domande di asilo. Stabilisce norme chiare sulla competenza per la valutazione delle domande di asilo e la prevenzione dei movimenti secondari. |
4. Regolamento sulla procedura di asilo | Istituisce una procedura comune, equa ed efficiente per decidere in merito a una domanda di asilo, limitando gli abusi ed eliminando gli incentivi ai movimenti secondari nell'UE. Stabilisce inoltre, insieme al regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, una procedura di frontiera obbligatoria sia per l'asilo che per il rimpatrio alle frontiere esterne. |
5. Regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore (che integra disposizioni contenute nella proposta di regolamento sulla strumentalizzazione) | Introduce protocolli rapidi per le situazioni di crisi e di strumentalizzazione dei migranti, da completare con un sostegno operativo e finanziario in caso di emergenza. |
6. Regolamento Eurodac | Istituisce una banca dati interoperabile in materia di asilo e migrazione destinata a sostenere il sistema di asilo, contribuire alla gestione della migrazione irregolare e sostenere l'attuazione del regolamento sul reinsediamento e della direttiva sulla protezione temporanea. |
7. Direttiva sulle condizioni di accoglienza | Armonizza le condizioni di accoglienza nell'UE, garantendo standard di accoglienza dignitosi in tutta l'Unione e riducendo gli incentivi ai movimenti secondari. |
8. Regolamento qualifiche | Armonizza le norme di protezione nell'UE per uniformare i livelli di protezione e i diritti riconosciuti ai rifugiati e prevenire la caccia all'asilo più vantaggioso ("asylum shopping"). |
9. Regolamento che istituisce un quadro per il reinsediamento | Crea un quadro comune dell'UE per il reinsediamento negli Stati membri di rifugiati provenienti da paesi terzi. |
10. Regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo | Istituisce una vera e propria Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), in grado di fornire un servizio rapido e completo agli Stati membri sia in tempi normali che in periodi di particolare pressione. |
11. Direttiva sul permesso unico [1] | Semplifica il processo di ottenimento di un permesso unico di lavoro e soggiorno sia per i richiedenti che per i datori di lavoro. |
12. Direttiva sulla Carta blu [2] | Aiuta i datori di lavoro ad assumere migranti altamente qualificati da paesi terzi rendendo il processo più semplice e accessibile. |
Sono ancora in attesa di adozione due proposte legislative:
Direttiva rimpatri | Semplifica e aggiorna le norme sulle procedure di rimpatrio. |
Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo | Facilita l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo nell'UE semplificando le condizioni di ammissione. |
L'accordo politico è stato raggiunto nel dicembre 2023.
L'accordo politico è stato raggiunto nel maggio 2021. La direttiva rivedutaè entrata in vigore il 27 novembre 2021.
Il patto crea un sistema comune europeo che istituisce un nuovo processo per gestire la migrazione nei periodi normali, tenendo conto nel contempo delle situazioni di crisi e strumentalizzazione.
Un sistema europeo per controllare le frontiere esterne dell'UE, garantire l'equità tra gli Stati membri e proteggere le persone che ne hanno bisogno
- Frontiere esterne più sicure: tutti i migranti in posizione irregolare saranno registrati all'arrivo e sottoposti a verifiche approfondite dell'identità e dello stato di salute e a controlli di sicurezza e delle vulnerabilità. Coloro che probabilmente non necessitano di protezione, presentano un rischio per la sicurezza o tentano di ingannare le autorità saranno sottoposti a una procedura di frontiera accelerata, che permette di esaminare rapidamente le loro domande di asilo e, in caso di rifiuto, di rimpatriare rapidamente le persone in questione, il tutto senza autorizzarle a entrare nel territorio dell'Unione. Ciascuno Stato membro sarà tenuto a dotarsi della capacità di ospitare in condizioni adeguate un certo numero di richiedenti asilo per tutta la durata delle procedure. Si applicheranno rigorose garanzie giuridiche e i minori non accompagnati saranno esentati dalla procedura di frontiera a meno che non rappresentino una minaccia per la sicurezza. Tutti gli Stati membri dovranno garantire un monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali durante gli accertamenti e le procedure di asilo alla frontiera. Saranno inoltre in vigore protocolli di crisi completi, che forniranno un quadro stabile e prevedibile per la gestione delle situazioni di crisi a livello dell'Unione. I protocolli comprendono una componente di solidarietà rafforzata, che permetterà di soddisfare tutte le esigenze dello Stato membro interessato, e deroghe ai termini normali per far fronte a situazioni specifiche.
- Norme interne eque e rigorosein materia di asilo e rimpatrio: le nuove disposizioni istituiranno procedure di asilo più efficaci, con termini più brevi e regole più rigorose riguardo alle domande strumentali o reiterate. Queste norme sono bilanciate da importanti garanzie per i diritti delle persone, compresa la consulenza legale gratuita nell'ambito di tutte le procedure, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Saranno inoltre stabilite norme a livello dell'UE sulle condizioni di accoglienza e saranno armonizzati i diritti e le qualifiche dei beneficiari di protezione internazionale.
- Equilibrio tra solidarietà e responsabilità: per la prima volta l'Unione disporrà di un meccanismo permanente obbligatorio di solidarietà. Nessuno Stato membro sarà lasciato solo quando si troverà sotto pressione. Al tempo stesso, ogni Stato membro contribuirà agli sforzi di solidarietà in modo flessibile e potrà scegliere in quale forma offrire la sua solidarietà. Il sistema comprende anche norme efficaci per individuare e prevenire i movimenti secondari.
Prima del patto | Con il patto |
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Frontiere esterne sicure | |
Nessuna armonizzazione della registrazione, degli accertamenti o delle procedure di frontiera tra gli Stati membri. | Nuovi obblighi in materia di registrazione, accertamento dell'identità e controlli di sicurezza, dello stato di salute e delle vulnerabilità. |
Procedure di frontiera obbligatorie per coloro che probabilmente non necessitano di protezione internazionale, presentano un rischio per la sicurezza o ingannano le autorità. | |
Nessuna risorsa specifica per gli accertamenti alle frontiere esterne e per lo svolgimento delle procedure di frontiera. | Controlli sanitari, d'identità e di sicurezza uniformi per i migranti che attraversano illegalmente le frontiere esterne dell'UE. Gli accertamenti dovranno essere completati in un arco di tempo limitato: sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e tre giorni per gli accertamenti sulle persone fermate all'interno del territorio nazionale. Indirizzamento rapido verso le procedure appropriate (procedura di frontiera, procedure regolari di asilo o di rimpatrio). |
Nessun obbligo di disporre di meccanismi di monitoraggio indipendenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali | Obbligo di istituire un monitoraggio indipendente per garantire il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti e le procedure di frontiera. |
Procedure rapide ed efficaci | |
Diverse modalità procedurali in vigore negli Stati membri. | Procedure comuni, eque ed efficienti per decidere se accordare la protezione internazionale, che eliminano gli incentivi ai movimenti non autorizzati nell'UE. |
Norme flessibili e divergenti sulle domande abusive nei vari Stati membri, che danno luogo a movimenti secondari. | Norme comuni più rigorose sulle domande abusive o reiterate, con una maggiore capacità di seguire i movimenti attraverso la banca dati Eurodac. |
Nessuna assistenza legale gratuita in primo grado. | Consulenza legale gratuita in tutte le fasi della procedura di asilo, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Orientamenti sulla fase amministrativa della procedura, comprese informazioni sui diritti e sugli obblighi, e assistenza per la presentazione della domanda di asilo. Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di impugnazione. |
Norme di accoglienza divergenti e nessun obbligo di predisporre piani di emergenza per garantire sempre una capacità di accoglienza sufficiente. | Norme a livello dell'UE sulle condizioni di accoglienza e obbligo di predisporre piani di emergenza. |
Un mosaico di pratiche tra gli Stati membri che incentiva l'"asylum shopping". | Criteri di protezione armonizzati grazie ai quali i richiedenti avranno la stessa possibilità di ottenere asilo, alle stesse condizioni, in qualunque paese dell'UE presentino domanda. |
Un sistema efficace di solidarietà e responsabilità | |
Solidarietà ad hoc e volontaria. | Un quadro permanente di solidarietà con misure chiare per garantire che gli Stati membri beneficino della solidarietà e che ciascuno possa scegliere il tipo di solidarietà da fornire. |
Obblighi poco chiari per i richiedenti e norme inefficaci per contrastare i movimenti secondari. | Obblighi chiari che impongono ai richiedenti di presentare la domanda nello Stato membro di primo ingresso. |
Protocolli di crisi e azione contro la strumentalizzazione | |
Nessun quadro giuridico specifico che consenta agli Stati membri di poter affrontare situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione. | Il nuovo regolamento in materia introduce protocolli rapidi per le situazioni di crisi e di strumentalizzazione dei migranti, da completare con un sostegno operativo e finanziario in casi di emergenza. |
Gli atti normativi proposti entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri disporranno di due anni dall'entrata in vigore degli strumenti per attuare pienamente il patto.
Sono comunque già iniziati i lavori preparatori, coordinati dalla Commissione. La riforma prevede l'elaborazione di un piano di attuazione comune e di piani di attuazione nazionali affinché tutti gli Stati membri progrediscano nella stessa direzione e siano pronti ad attuare il patto sin dal primo giorno. Il piano, che sarà presentato dalla Commissione entro giugno, individuerà le lacune e le misure operative necessarie perché tutti gli Stati membri dispongano delle capacità giuridiche e operative necessarie per iniziare ad applicare efficacemente la nuova legislazione entro il 2026. Il contributo dell'UE comprenderà un sostegno tecnico, operativo e finanziario da parte della Commissione e delle agenzie dell'UE.
Il patto stabilisce norme chiare e comuni per una gestione equa e rigorosa della migrazione. Introduce un solido quadro giuridico grazie al quale ogni Stato membro avrà la flessibilità necessaria per far fronte alle sue difficoltà specifiche e nessuno sarà lasciato solo nei momenti di pressione.
Ciò non esclude la necessità di continuare ad affrontare alcune sfide già esistenti o eventuali nuove sfide future. La Commissione continuerà a lavorare sul versante operativo, aiutando gli Stati membri, insieme alle agenzie dell'UE, a gestire la migrazione con azioni mirate.
È stato sviluppato un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto migratorio, in collaborazione con i paesi di origine e di transito. La Commissione ha varato quattro piani d'azione dell'UE, incentrati rispettivamente sulle rotte dei Balcani occidentali, del Mediterraneo centrale, del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico e del Mediterraneo orientale, rafforzando il sostegno fornito dall'Unione agli Stati membri tramite l'intera gamma di misure strategiche e operative di cui dispone. Intende inoltre intensificare la cooperazione con i paesi partner attraverso un nuovo approccio che integra la questione migratoria nei partenariati internazionali al fine di prevenire le partenze irregolari, combattere il traffico di migranti, rafforzare la cooperazione in materia di riammissione e promuovere percorsi legali.
Il regolamento sugli accertamenti stabilisce norme uniformi a livello dell'Unione per garantire che le persone che entrano irregolarmente nel suo territorio siano sottoposte a verifiche dell'identità, controlli di sicurezza, controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità, e siano indirizzate alla procedura adeguata (procedura di frontiera, procedura normale di asilo o procedura di rimpatrio). Gli accertamenti si applicano anche alle persone che sono già entrate nello spazio Schengen evitando le verifiche alle frontiere esterne.
Le autorità degli Stati membri dovranno sottoporre a controlli preliminari obbligatori dello stato di salute e delle vulnerabilità, a verifiche dell'identità e a controlli di sicurezza tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano illegalmente le frontiere dell'UE e sono fermati alle frontiere esterne o all'interno del territorio. Dovranno farlo entro un periodo di tempo limitato: sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e tre giorni per quelli all'interno del territorio. Questi accertamenti rafforzeranno la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, evitando minacce alla sicurezza interna poste da migranti in posizione irregolare. Contribuiranno inoltre a proteggere la salute pubblica e permetteranno di offrire ai migranti prestazioni sanitarie di urgenza e trattamenti essenziali delle malattie.
I lavori preparatori per l'attuazione inizieranno immediatamente: gli Stati membri predisporranno le infrastrutture, acquisteranno le attrezzature necessarie e adegueranno le norme vigenti. Il regolamento si applicherà a tutti gli Stati Schengen, vale a dire a tutti gli Stati membri dell'UE tranne l'Irlanda e ai quattro paesi associati Schengen, ossia Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Islanda.
Il nuovo regolamento sugli accertamenti permetterà di individuare velocemente la procedura corretta da applicare a una persona che entra nell'UE senza soddisfare le condizioni di ingresso. Una più rapida individuazione della procedura adeguata aiuterà a gestire le domande delle persone che necessitano di protezione internazionale e delle persone vulnerabili che necessitano di un'assistenza speciale, anche in caso di afflussi elevati. Lo scopo dei controlli sanitari è di effettuare una valutazione preliminare dello stato di salute delle persone in modo da tutelare la salute pubblica e da poter offrire prestazioni sanitarie di urgenza e trattamenti essenziali delle malattie.
Il regolamento sugli accertamenti introduce inoltre un controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato da personale qualificato, che aiuta a scoprire se la persona sia un apolide o una vittima di tortura o di altri trattamenti disumani o degradanti o abbia esigenze particolari. In tal modo le persone vulnerabili potranno ricevere una protezione adeguata nelle successive procedure di asilo o di rimpatrio. Le nuove norme introducono garanzie specifiche per la tutela dei minori.
Tutti gli Stati membri dovranno stabilire un nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente, che rafforzerà la trasparenza e l'assunzione di responsabilità durante gli accertamenti e la procedura di frontiera, promuovendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali.
Il nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente è un elemento cruciale per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali nel corso degli accertamenti e delle procedure di frontiera. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e finanziare organismi nazionali di monitoraggio indipendenti incaricati di verificare il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale durante gli accertamenti, e di garantire un trattamento efficace delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse.
Gli Stati membri dovranno predisporre adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione, parteciperanno al funzionamento del meccanismo e potranno essere designati quali osservatori indipendenti.
Il meccanismo di monitoraggio indipendente potrà coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità preposte agli accertamenti. Avrà il potere di formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri per migliorare il rispetto dei diritti fondamentali.
Il nuovo regolamento Eurodac amplierà la banca dati dell'UE per l'identificazione, aiutando le autorità a combattere la migrazione irregolare, a individuare i movimenti secondari e a migliorare il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare.
Gli Stati membri dovranno registrare nell'Eurodac le seguenti categorie di persone: i richiedenti asilo; le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne dell'UE; le persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e quelle trovate in situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro; le persone registrate ai fini di una procedura di ammissione in conformità del regolamento sul reinsediamento; le persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; e i beneficiari della protezione temporanea. Ciò contribuirà a facilitare l'identificazione delle persone e a fornire alle autorità maggiori informazioni che consentano di accelerare le procedure di asilo e di individuare meglio i movimenti secondari.
Le impronte digitali delle persone entrate illegalmente rimarranno nel sistema per cinque anni, a fronte degli attuali 18 mesi, il che permetterà di recuperare le informazioni sulle persone registrate nel sistema per un periodo di tempo più lungo. Questo aumenterà l'efficacia dell'applicazione delle regole generali in materia di asilo. In pratica, le nuove disposizioni limiteranno gli abusi e il cosiddetto "asylum shopping", in quanto impediranno alle persone di scegliere in quale Stato membro ricevere protezione, dal momento che la loro identità rimarrà tracciabile. Per i richiedenti asilo il periodo di conservazione rimane di 10 anni.
Il periodo di conservazione è invece fissato a cinque anni per le persone fermate in condizione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro, sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o ammesse in conformità del quadro dell'Unione per il reinsediamento o di un programma nazionale di reinsediamento. Per le persone cui è stato rifiutato il reinsediamento e per quelle la cui procedura di ammissione al reinsediamento è stata sospesa, il periodo di conservazione è di tre anni. Per i futuri beneficiari della protezione temporanea, i dati sono conservati per la durata della protezione (un periodo di un anno successivamente prorogato).
La registrazione dei dati biometrici dei minori consentirà alle autorità di identificarli, ma contribuirà anche a rintracciare i minori scomparsi che potrebbero essere vittime di trafficanti di esseri umani e di sfruttamento sessuale.
Il nuovo regolamento prevede una garanzia supplementare per i minori che saranno registrati nell'Eurodac (ossia i minori a partire dai sei anni di età), che permetterà di proteggere quelli che rischierebbero di essere separati dalle loro famiglie.
Al minore non accompagnato deve essere assegnato un rappresentante o, qualora non sia stato designato alcun rappresentante, una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale, per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici. Se il minore è accompagnato da un familiare adulto, questi deve accompagnarlo al momento del rilevamento dei dati biometrici. Il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici di un minore dovrebbe ricevere una formazione in modo che siano adottati sufficienti accorgimenti e per garantire che il processo sia adatto ai minori.
Dopo gli accertamenti, se una persona presenta domanda di asilo il suo caso dev'essere esaminato nell'ambito della procedura di frontiera, un tipo di procedura di asilo accelerata.
La procedura di frontiera si applicherà a un numero limitato di casi, rigorosamente definiti dalla legislazione, in cui il richiedente è cittadino di un paese con bassi tassi di riconoscimento per quanto riguarda la protezione internazionale, o tenta di ingannare le autorità, o rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Per gli altri si applicherà la normale procedura di asilo.
La procedura di frontiera si applicherà per un periodo limitato della durata massima di 12 settimane (tre mesi), prorogabile a 16 settimane se il richiedente è ricollocato in un altro Stato membro. Il tempo sarà così sufficiente a permettere di valutare adeguatamente i casi che, in linea di principio, non dovrebbero essere complessi, e di rimpatriare in modo più rapido e dignitoso coloro che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione. La procedura di frontiera non dovrebbe però applicarsi, o dovrebbe cessare di applicarsi, se durante l'esame della domanda l'autorità ritiene che il caso sia troppo complesso o che la domanda sia verosimilmente fondata.
In assenza di una decisione entro 12-16 settimane, i richiedenti saranno rinviati alla normale procedura di asilo e autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro.
Se la domanda è respinta nel corso della procedura di asilo alla frontiera, il cittadino di paese terzo è trasferito alla procedura di rimpatrio alla frontiera. Al fine di rimpatriare rapidamente coloro che non hanno diritto di soggiornare nell'UE, il termine di questa procedura è fissato a 12 settimane.
Durante la procedura di frontiera si applicheranno tutte le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie.
Occorre garantire un'adeguata capacità di accoglienza: la riforma evita che le strutture siano sovraffollate. Introduce il concetto di "capacità adeguata" per rendere la procedura di frontiera gestibile garantendone la prevedibilità per le autorità. Ciascuno Stato membro sarà tenuto a dotarsi della capacità di ospitare in condizioni adeguate un certo numero di richiedenti asilo per tutta la durata delle procedure. Quando uno Stato membro raggiunge il limite della sua capacità adeguata, non è più obbligato a sottoporre altre persone alla procedura di frontiera; può invece indirizzare i richiedenti verso la procedura accelerata all'interno del suo territorio.
In base al concetto di "capacità adeguata", gli Stati membri devono istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e di risorse umane, in particolare personale qualificato e adeguatamente formato, per esaminare in un dato momento un numero definito di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio.
Sebbene la procedura di frontiera debba, di norma, essere espletata alla frontiera o nelle zone di transito, gli Stati membri avranno la flessibilità necessaria per svolgerla in altri luoghi designati sul proprio territorio.
I diritti fondamentali devono sempre essere rispettati. Quando gli Stati membri attuano il diritto dell'UE, si applica la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'EUAA e la Commissione presteranno particolare attenzione alle condizioni della procedura di frontiera. Se necessario la Commissione potrà chiedere all'EUAA di effettuare un monitoraggio ad hoc nell'ambito del nuovo meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia. Se le condizioni di accoglienza dei minori e dei loro familiari non risultano adeguate, la procedura di frontiera per le famiglie con minori dovrà essere sospesa sulla base di una raccomandazione della Commissione.
Il trattenimento può essere applicato nelle procedure di frontiera, ma non esiste alcuna disposizione che consenta agli Stati membri di imporlo automaticamente ai richiedenti protezione internazionale. Il trattenimento può essere applicato solo nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza, vale a dire solo se risulta necessario e proporzionato sulla base di una valutazione individuale, come misura di ultima istanza e dopo avere accertato che non sono possibili misure meno coercitive, e dev'essere soggetto a controllo giurisdizionale.
A tale scopo la riforma prevede che siano elaborati orientamenti sulle alternative al trattenimento e che la Commissione monitori l'eventuale applicazione del trattenimento nella procedura di frontiera, evitando al contempo la fuga del richiedente.
La nuova legislazione prevede che la decisione negativa in materia di asilo sia emanata unitamente alla decisione di rimpatrio e che i ricorsi siano trattati entro gli stessi termini. Pertanto, non appena una persona riceverà una decisione negativa nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, riceverà anche una decisione di rimpatrio e sarà indirizzata direttamente alla parte della procedura di frontiera finalizzata al rimpatrio. Di conseguenza, la procedura di asilo sarà collegata senza soluzione di continuità a quella di rimpatrio. La continuità tra le autorità coinvolte nel processo contribuirà a evitare situazioni in cui la persona interessata possa fuggire o entrare in un altro territorio.
Nella procedura di frontiera dovranno essere messe in atto disposizioni pratiche che permettano rimpatri rapidi, tra cui la creazione di strutture efficienti di consulenza in materia di rimpatrio, misure volte a limitare i movimenti ove necessario (alternative al trattenimento) e modalità pratiche per poter ottenere dal paese terzo di rimpatrio i documenti di viaggio.
A livello operativo Frontex presterà il suo sostegno in tutte le fasi del processo di rimpatrio (pre-rimpatrio, operazioni di rimpatrio e post-rimpatrio, compreso il sostegno alla reintegrazione). Inoltre, il coordinatore dell'UE per i rimpatri sta elaborando una tabella di marcia, nell'ambito della rete ad alto livello per i rimpatri, che prevede azioni mirate per rendere i rimpatri più efficaci, con particolare attenzione a sette paesi prioritari (Iraq, Bangladesh, Pakistan, Tunisia, Nigeria, Senegal e Gambia), per contribuire al funzionamento efficiente della procedura di frontiera.
Anche i sistemi ben preparati devono disporre di un quadro per far fronte a casi eccezionali, come le situazioni di crisi o di forza maggiore. Il regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore fornisce un quadro stabile e prevedibile a livello dell'Unione per gestire tali situazioni, con misure rafforzate di solidarietà che garantiscono il soddisfacimento di tutte le esigenze degli Stati membri interessati, nonché deroghe procedurali per gli Stati membri.
Sono previste anche deroghe volte a risolvere la specifica situazione della strumentalizzazione, che forniranno agli Stati membri strumenti validi e mirati per proteggere le nostre frontiere esterne, garantendo allo stesso tempo l'accesso all'asilo e il rispetto dei diritti fondamentali.
Ai fini del regolamento, per situazione di crisi si intende una situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro via terra, aria o mare, incluse persone che sono state sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. La caratteristica principale della situazione di crisi consiste nel rendere inefficaci i sistemi di asilo, di accoglienza (compresi i servizi di protezione dei minori) o di rimpatrio di uno Stato membro, al punto che potrebbero esservi gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo nel suo complesso.
Per situazione di strumentalizzazione si intende una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento di cittadini di paesi terzi o di apolidi verso le frontiere esterne o verso uno Stato membro con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro, e laddove tali azioni possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Per situazione di forza maggiore si intendono circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo di uno Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, quali catastrofi naturali e pandemie. Si tratta di situazioni impreviste che impediscono allo Stato membro di adempiere i propri obblighi previsti dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e dal regolamento sulla procedura di asilo.
Gli Stati membri che si trovano in una situazione di crisi, strumentalizzazione o forza maggiore possono derogare a determinate norme in materia di competenza previste dal diritto dell'UE in materia di asilo: fra l'altro,
- il termine per la registrazione delle domande di protezione internazionale è prorogato da sette giorni a quattro settimane;
- la durata della procedura di frontiera aumenta da 12 a 18 settimane;
- sono prorogati i termini per la determinazione dello Stato membro competente (solo in caso di arrivi in massa che provocano crisi e in situazioni di forza maggiore);
- sono introdotte deroghe all'applicazione della procedura di frontiera ed è esteso l'ambito di applicazione della procedura di frontiera, a seconda della situazione.
Qualora gli arrivi in massa siano di entità e intensità straordinarie tali da rischiare di rendere inefficace il sistema di asilo dell'UE causando gravi carenze nel trattamento dei richiedenti, il regolamento prevede la possibilità di esonerare lo Stato membro che fa fronte a tale situazione dall'obbligo di riprendere in carico i richiedenti.
Il regolamento sulle situazioni di crisi dispone di un solido meccanismo per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.
Il regolamento deve essere attuato nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, tutelando i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi. In particolare dev'essere rispettato il diritto di asilo e devono essere applicate le necessarie garanzie previste dalla legislazione in materia di asilo.
Il meccanismo di crisi è utilizzato solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad affrontare situazioni di crisi, strumentalizzazione o forza maggiore. Data l'importanza di questa condizione, la Commissione e il Consiglio monitorano costantemente la situazione per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità. Se lo ritiene necessario, la Commissione può anche chiedere all'EUAA di avviare un esercizio di monitoraggio del sistema di asilo e accoglienza dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri devono rispettare costantemente i diritti fondamentali. Per quanto riguarda la deroga alla registrazione delle domande di protezione internazionale (in situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore), dovrebbe essere data priorità alle domande presentate dai minori e dai loro familiari e da persone con esigenze procedurali o esigenze di accoglienza particolari. Le domande verosimilmente fondate possono essere considerate prioritarie.
A norma del regolamento sulle situazioni di crisi, uno Stato membro è autorizzato ad estendere l'ambito di applicazione della procedura di frontiera alle persone provenienti da paesi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'Unione è pari o inferiore al 50% o a ridurre la soglia della procedura di frontiera obbligatoria al 5% (invece di applicarla a tutti i richiedenti con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%).
In situazioni di strumentalizzazione, uno Stato membro è autorizzato ad estendere l'ambito di applicazione della procedura di frontiera a tutti i richiedenti, ma dovrà comunque prestare particolare attenzione ai minori di età inferiore ai 12 anni e ai loro familiari. Lo Stato membro interessato deve quindi
- escludere dalla procedura di frontiera i minori di età inferiore ai 12 anni e i loro familiari e le persone con esigenze procedurali o esigenze di accoglienza particolari, oppure
- cessare di applicare la procedura di frontiera quando accerta, a seguito di una valutazione individuale, che le domande presentate da minori di età inferiore ai 12 anni, dai loro familiari o da persone con esigenze procedurali o esigenze di accoglienza particolari sono verosimilmente fondate.
Il trattenimento dovrebbe essere applicato solo in ultima istanza, per il più breve tempo possibile, e mai in strutture carcerarie o altre strutture destinate a fini di contrasto. È necessario fare il possibile per garantire l'accessibilità di alternative adeguate per i minori e i loro familiari. I minori non devono essere separati dai genitori o dai tutori.
Il regolamento sulla procedura di asilo introduce norme chiare e rigorose sugli obblighi dei richiedenti durante la procedura di asilo: fornire determinate informazioni ai fini della registrazione della domanda (compresi i dati biometrici per la registrazione nell'Eurodac); formalizzare la domanda entro 21 giorni dalla registrazione; partecipare ai colloqui; rimanere nello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione; cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta gravi conseguenze: in particolare, in alcuni casi le autorità considereranno la domanda implicitamente ritirata.
È ampliato l'ambito di definizione della domanda reiterata: ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo, è considerata reiterata l'ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato membro (e non solo, come nella normativa vigente, nello stesso Stato membro) dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente. Se non presenta elementi nuovi, tale domanda dev'essere respinta in quanto inammissibile; se presenta elementi nuovi, dev'essere trattata nell'ambito della procedura accelerata (oppure, a scelta, secondo la procedura di frontiera). Infine, sono previste deroghe al diritto di rimanere nello Stato membro durante la fase amministrativa del procedimento e durante il ricorso relativo a una domanda reiterata.
La riforma introduce nuove garanzie per i richiedenti asilo e le persone vulnerabili, in particolare i minori e le famiglie con minori. Introduce una consulenza legale gratuita per tutti i richiedenti nell'ambito di tutte le procedure di asilo, compresa la procedura di determinazione della competenza, e rafforza i diritti all'informazione.
In particolare,
- sono introdotti in tutti i nuovi atti legislativi nuovi diritti di informazione rafforzati per i richiedenti, affinché comprendano i loro diritti, i loro obblighi e le conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi;
- il diritto all'informazione è accompagnato da un nuovo diritto alla consulenza legale gratuita per tutti i richiedenti asilo nella fase amministrativa della procedura; questa disposizione vale per tutte le procedure, comprese la procedura di frontiera e la procedura volta a determinare la competenza dello Stato membro per una domanda di asilo; nella fase di ricorso, tutti i richiedenti continueranno ad avere il diritto di essere assistiti e rappresentati da un avvocato;
- è introdotta un'individuazione più precoce delle vulnerabilità e delle esigenze procedurali particolari;
- sono stabilite nuove garanzie per i minori: l'obbligo di un approccio multidisciplinare (che coinvolga psicologi, pediatri, assistenti sociali, ecc.) per stabilire l'età, al fine di ridurre al minimo gli esami medici intrusivi, ai quali si può ricorrere soltanto se la prima valutazione multidisciplinare non è risolutiva; nuovi obblighi, in tutti gli strumenti del patto, per garantire che tutti i minori non accompagnati dispongano di un rappresentante prontamente nominato per tutelare i loro interessi, compreso il loro benessere (un rappresentante provvisorio designato immediatamente, anche se il minore non presenta domanda di asilo, e un rappresentante permanente nominato entro 15 giorni dalla domanda; al rappresentante non possono essere affidati più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente); nuove disposizioni per evitare la scomparsa dei minori (rilevamento delle impronte digitali a partire dai sei anni di età); l'accesso all'istruzione deve essere accordato quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della domanda;
- i richiedenti avranno maggiori possibilità di ricongiungersi con le loro famiglie in altri Stati membri: i criteri di competenza relativi alle famiglie sono rafforzati, i casi che interessano le famiglie devono essere considerati prioritari e sono introdotti nuovi obblighi sulla ricerca dei familiari; affinché tali disposizioni siano efficaci, il richiedente dovrà fornire tutte le informazioni disponibili nello Stato membro di primo ingresso;
- migliorano le garanzie per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali: gli Stati membri sono tenuti a istituire un meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti fondamentali durante gli accertamenti iniziali e la procedura di asilo alla frontiera.
Il patto approfondisce l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale e delle loro famiglie nella società, compreso l'accesso al mercato del lavoro. Ad esempio, è rafforzato il diritto del minore all'istruzione, con particolare attenzione alla continuità, alla qualità e all'integrazione, e con l'obiettivo di accelerare l'accesso all'istruzione, che deve essere accordato quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della domanda.
- È rafforzato l'accesso all'assistenza sanitaria per i minori e una combinazione di misure garantirà che i minori non accompagnati ricevano l'assistenza necessaria. I richiedenti protezione internazionale avranno il diritto di lavorare nello Stato membro in cui presentano la domanda (entro sei mesi dalla registrazione di quest'ultima, rispetto ai nove mesi attuali).
La direttiva sulle condizioni di accoglienza mira a stabilire condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. Armonizza le norme e le prassi esistenti degli Stati membri, che dovranno tenere conto degli indicatori e degli orientamenti dell'EUAA in materia di accoglienza.
Gli Stati membri avranno la responsabilità di garantire una sufficiente capacità di accoglienza e un tenore di vita adeguato che protegga la salute fisica e mentale e rispetti la Carta dei diritti fondamentali.
Sono rafforzate le garanzie e le misure di salvaguardia in materia di trattenimento. Ad esempio, il trattenimento dev'essere evitato se mette a grave rischio la salute fisica e mentale dei richiedenti.
Ai sensi del regolamento qualifiche, per rifugiato si intende il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. La definizione si applica anche all'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" si intende il cittadino di un paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.
Rispetto all'attuale direttiva, il regolamento qualifiche ha principalmente il seguente valore aggiunto:
- promuove una maggiore convergenza delle pratiche e delle decisioni in materia di asilo tra gli Stati membri obbligando questi ultimi
- a valutare se esiste una protezione interna alternativa (una parte sicura all'interno del paese di origine) e in tal caso non concedere lo status di rifugiato;
- a revocare lo status di protezione internazionale quando e dove il beneficiario ha commesso determinati reati o costituisce altrimenti un pericolo per la sicurezza;
- a tenere conto degli orientamenti aggiornati dell'EUAA sul paese interessato a tale riguardo, e del materiale informativo e degli orientamenti dell'EUAA durante l'intero processo decisionale.
- chiarisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari:
- i beneficiari devono ricevere informazioni armonizzate e gli Stati membri sono tenuti a rilasciare il permesso di soggiorno entro 90 giorni utilizzando un modello uniforme;
- ai fini dell'integrazione, l'accesso a determinate forme di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione;
- come in altri atti compresi nel patto, sono rafforzati i diritti dei minori non accompagnati per quanto concerne le informazioni, che devono essere fornite in modo consono all'età, e i tutori, che devono soddisfare determinati requisiti;
- per quanto riguarda l'esistenza di status nazionali paralleli, i colegislatori hanno convenuto che il regolamento non si applica agli status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.
- Infine, il regolamento intende scoraggiare i movimenti secondari irregolari dei beneficiari riavviando il calcolo del periodo ammissibile di soggiorno legale richiesto in caso di movimenti irregolari o soggiorni fuoritermine.
Se lo Stato non è il responsabile della persecuzione, il regolamento qualifiche (articolo 8) impone agli Stati membri di valutare se esista una possibile protezione interna alternativa per una persona che avrebbe altrimenti diritto alla protezione internazionale, cioè di verificare se vi sia una parte del paese di origine in cui si può ragionevolmente supporre che il richiedente si stabilisca. La valutazione deve seguire condizioni rigorose e tenere conto delle circostanze generali vigenti in tale parte del paese, basandosi in particolare sugli orientamenti aggiornati dell'EUAA, sulle circostanze personali del richiedente e sulla sua capacità di provvedere alle proprie esigenze di base. Alcuni Stati membri effettuano già una valutazione di questo tipo, che era una possibilità concessa ai sensi della direttiva qualifiche.
In che modo saranno garantite procedure rapide ed efficienti?
Saranno garantite procedure rapide ed efficienti grazie alle concrete scadenze stabilite dalla legislazione, che dovranno essere rispettate dagli Stati membri nel trattamento delle domande. Ad esempio, la procedura di frontiera si applicherà per un periodo limitato, della durata massima di 12 settimane (tre mesi), prorogabile a 16 settimane se il richiedente è ricollocato in un altro Stato membro. Il tempo sarà così sufficiente a permettere di valutare adeguatamente i casi che, in linea di principio, non dovrebbero essere complessi, e di rimpatriare in modo più rapido e dignitoso coloro che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione.
- Termini
Il regolamento sulla procedura di asilo chiarisce e semplifica l'accesso alla procedura stabilendo termini precisi per ciascuna fase: quella in cui il richiedente esprime il desiderio di ricevere protezione internazionale, quella in cui le autorità registrano la domanda e quella in cui il richiedente formalizza la domanda. Il regolamento chiarisce cosa comporta ciascuna delle tre fasi, quali sono gli obblighi del richiedente e delle autorità e quali sono i termini per ciascuna di esse.
Ad esempio, attualmente la direttiva sulla procedura di asilo non fissa un termine per la formalizzazione della domanda, limitandosi a stabilire che deve avvenire il prima possibile. La mancanza di un termine specifico ha comportato molti ritardi, in quanto l'esame di una domanda di asilo non può iniziare finché questa non è stata formalizzata. Il regolamento sulla procedura di asilo fissa un termine di 21 giorni dalla registrazione per la procedura ordinaria.
Inoltre, attualmente la procedura ordinaria dovrebbe durare sei mesi. La direttiva sulla procedura di asilo consente agli Stati membri, in determinate circostanze, di prorogare di altri nove mesi la durata della procedura di esame ordinaria. Il regolamento, una volta entrato in vigore, consentirà invece solo una proroga di altri sei mesi. Pertanto la procedura ordinaria durerà 6 + 6 mesi rispetto agli attuali 6 + 9 mesi.
- Procedura accelerata e procedura di inammissibilità
Attualmente la procedura accelerata è facoltativa. A parte la procedura di frontiera, il regolamento sulla procedura di asilo renderà obbligatoria la procedura accelerata in tutta l'Unione. Inoltre, il regolamento sulla procedura di asilo fissa un termine preciso di tre mesi per concludere la procedura accelerata, mentre la direttiva non prevede alcun termine. Analogamente, la direttiva non stabilisce termini per i controlli di inammissibilità, mentre il regolamento stabilisce termini precisi (da dieci giorni a due mesi, a seconda dei casi).
- Trattamento delle domande abusive o reiterate
Oggi si verificano molti casi di abuso del sistema: ad esempio, le domande sono presentate all'ultimo momento per ritardare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio, o sono presentate più volte (domande reiterate) senza apportare nuovi elementi a loro sostegno. Queste domande abusive e reiterate saranno di norma oggetto di procedure accelerate, alla frontiera o all'interno del territorio, a seconda del caso. Inoltre, se il richiedente fugge e presenta domanda in un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto unicamente a sopperire alle sue esigenze di base e deve trattare la domanda come reiterata (se non è possibile rinviare la persona nel primo Stato membro).
Diventa obbligatorio respingere una domanda, dichiarandola implicitamente ritirata, quando si verifica uno dei casi previsti dall'articolo pertinente (il richiedente rifiuta di fornire le proprie impronte digitali o altri dati biometrici). Attualmente, quando sussiste un motivo per dichiarare la domanda implicitamente ritirata, le autorità devono interromperne o sospenderne l'esame per almeno nove mesi prima di prendere una decisione. Se durante tale periodo la persona chiede la riapertura del caso, le autorità devono conformarsi alla sua richiesta. Inoltre, attualmente il rifiuto di fornire dati biometrici costituisce un motivo per applicare la procedura accelerata e non per respingere la domanda in quanto implicitamente ritirata.
Infine, per la maggior parte delle domande abusive e delle domande reiterate, il ricorso non avrà automaticamente un effetto sospensivo: di conseguenza, se la domanda è respinta e il richiedente non è stato autorizzato da un giudice a rimanere, le autorità possono eseguire la decisione di rimpatrio.
Per la prima volta l'Unione disporrà di un meccanismo permanente obbligatorio di solidarietà. Nessuno Stato membro sarà lasciato solo quando si troverà sotto pressione. Al tempo stesso, ogni Stato membro contribuirà agli sforzi di solidarietà in modo flessibile e potrà scegliere in quale forma offrire la sua solidarietà. Il sistema comprende anche norme efficaci per individuare e prevenire i movimenti secondari.
Al fine di decidere chi può beneficiare della solidarietà, la Commissione valuta quali Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa.
Per "pressione migratoria" si intende principalmente una situazione causata da un elevato numero di arrivi (o rischi di arrivi) o domande tali da creare obblighi sproporzionati (perché lo Stato membro in questione sarà competente per l'esame di un numero elevato di domande) anche in presenza di un sistema ben preparato.
Per valutare la "situazione migratoria significativa" si tiene conto dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi. In una situazione migratoria significativa, il fattore determinante non è il numero di arrivi (che non deve necessariamente essere su larga scala), bensì il loro effetto cumulativo, a causa del quale lo Stato membro potrebbe raggiungere nel corso del tempo i limiti della sua capacità. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per gli Stati membri che si trovano ad affrontare nel corso del tempo movimenti secondari.
Ogni anno, entro il 15 ottobre, la Commissione adotterà: una relazione annuale di valutazione della situazione migratoria; una decisione di esecuzione che stabilisce se un determinato Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l'anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa; e una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che individua il numero di ricollocazioni e di contributi finanziari per la riserva di solidarietà necessaria per l'anno successivo. Nella relazione annuale la Commissione deve tenere conto di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, tra cui: il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; il numero delle domande di protezione internazionale; il numero di persone soggette alla procedura di frontiera; il numero dei beneficiari di protezione temporanea. Tra gli indicatori qualitativi figurano le situazioni di strumentalizzazione, la portata e le tendenze dei movimenti non autorizzati.
Per quanto riguarda il sostegno disponibile in ciascun caso:
1) gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie possono ricevere sostegno sotto forma di ricollocazioni, contributi finanziari o misure di solidarietà alternative (ad esempio sostegno al personale e assistenza in natura); possono anche beneficiare di una riduzione totale o parziale dei contributi di solidarietà per cui si sono impegnati;
2) gli Stati membri che affrontano una situazione migratoria significativa possono beneficiare solo di una riduzione parziale o totale dei contributi di solidarietà per cui si sono impegnati.
Gli Stati membri che si trovano in una "situazione migratoria significativa" possono chiedere una riduzione parziale o totale dei loro contributi di solidarietà. La procedura è simile a quella applicata per gli Stati membri sotto pressione:
- lo Stato membro preventivamente individuato dalla Commissione come Stato che affronta una situazione migratoria significativa deve presentare alla Commissione una richiesta contenente informazioni;
- se lo Stato membro non è stato preventivamente individuato come tale, le informazioni che deve presentare sono più dettagliate (in quanto deve dimostrare per quale motivo affronta una situazione migratoria significativa); la Commissione valuta le informazioni e decide se lo Stato membro stia veramente affrontando una situazione migratoria significativa;
- a seguito di una decisione della Commissione che conclude che lo Stato membro affronta una situazione migratoria significativa, spetta infine al Consiglio autorizzarlo a beneficiare di una riduzione totale o parziale.
Rispetto al quadro stabilito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione per i casi di "pressione migratoria" o le "situazioni migratorie significative", il regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore prevede una maggiore solidarietà.
- In primo luogo, la risposta in termini di solidarietà è diretta allo Stato membro che affronta la crisi. Nell'ambito del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la solidarietà fa parte di un ciclo annuale, che comprende la creazione di una riserva di solidarietà utilizzabile da una serie di Stati membri che la Commissione ha individuato come Stati sotto pressione o che possono essere individuati come tali nel corso dell'anno; la riserva di solidarietà deve perciò essere condivisa da tutti gli Stati membri che, a seguito della decisione del Consiglio che istituisce la riserva, esprimono l'intenzione di utilizzarla. In una situazione di crisi, sono istituite riserve di solidarietà specifiche per ciascuno Stato membro sulla base di una richiesta di quest'ultimo e di una valutazione delle sue esigenze specifiche.
- In secondo luogo, si applica una procedura più rapida. Nell'ambito del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, l'atto di esecuzione che istituisce la riserva di solidarietà dev'essere istituito entro la fine dell'anno precedente. Di conseguenza, tra la valutazione della Commissione che determina quali Stati membri siano sotto pressione e le esigenze per l'anno successivo (15 ottobre di ogni anno) e l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce la riserva di solidarietà intercorre un periodo compreso tra un mese e mezzo e due mesi. In una situazione di crisi, l'atto di esecuzione che istituisce la riserva di solidarietà specifica a beneficio di uno Stato membro dev'essere adottato entro tre settimane dalla data in cui si conferma che quest'ultimo è in una situazione di crisi.
- In terzo luogo, devono essere soddisfatte tutte le esigenze di ricollocazione dello Stato membro. A tal fine, il regolamento sulle situazioni di crisi prevede una serie di misure:
- conferisce allo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi la priorità sull'utilizzo della riserva annuale di solidarietà (nell'ambito del ciclo annuale previsto dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione), purché siano ancora disponibili impegni in materia di ricollocazione;
- se non sono più disponibili impegni di ricollocazione o se la riserva di solidarietà specifica istituita per lo Stato membro in situazione di crisi non contiene impegni di ricollocazione sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di ricollocazione, si applicano le cosiddette "compensazioni di competenza" (già previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione): lo Stato membro contributore assume la competenza per le domande per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente;
- nei casi di compensazione, lo Stato membro contributore è tenuto, se necessario, ad assumere la competenza per l'esame di domande di protezione internazionale al di sopra della sua quota equa (mentre in base al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione lo Stato membro contributore non può mai superare la sua quota equa); potrà tuttavia ridurre la parte aggiuntiva dei suoi futuri contributi di solidarietà;
- pertanto, a differenza del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il regolamento sulle situazioni di crisi prevede che gli Stati membri contributori coprano tutte le esigenze di ricollocazione che rimangono insoddisfatte mediante compensazioni di competenza.
- Tuttavia, alcuni principi importanti del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione si applicano anche in una situazione di crisi:
- le misure di solidarietà che possono essere incluse nella riserva sono le stesse nei due regolamenti: possono assumere la forma di ricollocazioni, contributi finanziari, misure di solidarietà alternative o una combinazione di tali misure;
- gli Stati membri hanno piena discrezionalità nella scelta tra le misure di solidarietà, per cui in nessun caso può essere prevista una ricollocazione obbligatoria.
Ogni anno la Commissione proporrà una "riserva di solidarietà", che definirà le esigenze per l'anno successivo in termini assoluti: il numero totale di ricollocazioni e il numero totale di contributi finanziari.
Il regolamento prevede soglie minime per le ricollocazioni e i contributi finanziari che la Commissione deve rispettare nel calcolo delle esigenze per l'anno successivo e nella sua proposta annuale di atto di esecuzione del Consiglio. Tali soglie minime sono di 30 000 ricollocazioni e 600 milioni di EUR per i contributi finanziari a livello dell'Unione all'anno. La Commissione può tuttavia proporre numeri più elevati. Nel calcolare le esigenze, la Commissione deve tenere conto degli arrivi previsti per l'anno successivo, anche sulla base delle esigenze dell'anno precedente. Il calcolo dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che gli Stati membri che beneficeranno della riserva non sono tenuti a eseguire i contributi di solidarietà per i quali si sono impegnati.
Se, alla luce di tutti questi fattori, la Commissione propone un numero di ricollocazioni e contributi finanziari più elevato rispetto alle soglie minime previste dal regolamento, deve rispettare il rapporto tra ricollocazioni e contributi finanziari stabilito dal regolamento, al fine di preservare lo stesso valore dei diversi tipi di misure di solidarietà. Tale rapporto è di 1 ricollocazione/20 000 EUR.
Solo in circostanze eccezionali la Commissione può proporre numeri inferiori alla soglia. La proposta della Commissione include anche un'indicazione della "quota equa" dei contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro contributore deve fornire, sulla base del suo PIL e della sua popolazione.
Gli Stati membri devono basarsi su questa proposta per fissare i contributi concreti che si impegnano a fornire. Tali contributi possono assumere la forma di ricollocazioni, contributi finanziari o assistenza in natura. Tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire sulla base della loro quota equa, ma hanno piena discrezionalità nella scelta tra i tre tipi di misure di solidarietà o la combinazione di tali misure. Se lo Stato membro sceglie di impegnarsi per un'assistenza in natura, tale assistenza sarà monetizzata in modo da confermare il soddisfacimento della quota equa obbligatoria.
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione prevede inoltre la possibilità di destinare una parte della riserva di solidarietà agli Stati membri con frontiere marittime esterne sottoposti a pressione migratoria a causa del numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio. Tutti questi elementi dovranno essere rispecchiati dalla proposta di atto di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione.
Al momento dell'adozione della proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce in via definitiva il numero totale di ricollocazioni e di contributi finanziari per l'anno successivo, compresa l'eventuale percentuale della riserva di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio.
Il numero totale di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari è utilizzato come numero di riferimento per calcolare il contributo che ogni Stato membro deve fornire in base alla quota equa. Poiché gli Stati membri hanno piena discrezionalità nella scelta tra i diversi tipi di misure di solidarietà, non si prevede che entrambi i livelli (30 000 ricollocazioni e 600 milioni di EUR di contributi finanziari) siano raggiunti in un determinato anno. Tuttavia, il numero totale di ricollocazioni stabilito dal regolamento e dall'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva di solidarietà ha importanti conseguenze giuridiche, in quanto l'Unione è tenuta a soddisfare ogni anno un minimo di "solidarietà relativa alle persone", attraverso ricollocazioni o compensazioni di competenza. Tale minimo è pari al 60% del numero totale di ricollocazioni indicato nella decisione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà o a 30 000 ricollocazioni, a seconda di quale numero sia più elevato.
La Commissione terrà conto degli insegnamenti tratti dal meccanismo di solidarietà volontario, in cui le ricollocazioni dai paesi di primo ingresso in altri Stati membri sono state effettuate su base volontaria.
Tra le altre misure, gli Stati membri possono sostenere altri Stati membri soggetti a pressioni migratorie attraverso contributi finanziari, che saranno erogati tramite il bilancio dell'Unione. I contributi finanziari degli Stati membri contributori saranno cioè trasferiti al bilancio dell'UE sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI). Tali risorse finanziarie supplementari saranno successivamente trasferite dalla Commissione agli Stati membri beneficiari attraverso una modifica dei rispettivi programmi.
Gli Stati membri beneficiari potranno utilizzare i contributi finanziari per azioni pertinenti sul loro territorio, coerentemente con l'ambito di applicazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento AMIF o BMVI. Nel caso dell'AMIF, i contributi finanziari possono anche sostenere progetti in paesi terzi, con garanzie specifiche e soltanto nell'ambito di applicazione dell'AMIF: non sarà quindi possibile finanziare attività nel settore delle frontiere in un paese terzo nel quadro della solidarietà finanziaria. Le azioni nei paesi terzi devono rispettare pienamente i diritti fondamentali e possono contribuire a rafforzare il sistema di protezione di tali paesi. Lo Stato membro beneficiario può decidere di finanziare, ad esempio, il potenziamento delle capacità dei paesi terzi di migliorare i sistemi di asilo e accoglienza per coloro che necessitano di protezione, compresi i minori. Lo Stato membro beneficiario può anche finanziare attività connesse alla promozione di partenariati per la mobilità o di programmi di rimpatrio volontario e reintegrazione da un paese terzo.
Una misura importante per alleviare la pressione cui è sottoposto uno Stato membro è la riduzione del numero di domande di asilo che questo è tenuto ad esaminare (ossia sottrarre allo Stato membro sotto pressione la competenza per un determinato numero di richiedenti asilo). Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione prevede due possibilità di ridurre la competenza dello Stato membro sotto pressione per un determinato numero di richiedenti asilo:
- la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale in altri Stati membri: un richiedente per il quale sarebbe competente lo Stato membro sotto pressione è trasferito in un altro Stato membro, che diventa così competente per l'esame della sua domanda di asilo;
- la riduzione del numero di richiedenti che dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro sotto pressione mediante "compensazioni di competenza". Questa misura riguarda coloro le cui domande di asilo dovrebbero essere esaminate dallo Stato membro sotto pressione ma che si sono trasferiti senza autorizzazione in un altro Stato membro. In base alle norme di competenza, tali richiedenti dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro sotto pressione, ma in questo caso lo Stato membro in cui il richiedente è fisicamente presente assume la competenza di esaminare la sua domanda di asilo invece di trasferirlo nuovamente nello Stato membro sotto pressione. Ad esempio: il paese A è stato invitato a ricollocare 20 persone dal paese B, ma può scegliere invece di assumere la competenza per 20 persone già presenti nel paese A, per le quali sarebbe a regola competente il paese B e che il paese A dovrebbe a regola rinviare nel paese B. Questa misura è considerata una forma di solidarietà.
Poiché l'obiettivo delle due misure — la ricollocazione e la compensazione di competenza — è ridurre il numero di richiedenti le cui domande di asilo dovrebbero essere di competenza dello Stato membro sotto pressione, entrambe sono denominate "solidarietà relativa alle persone".
Sebbene la ricollocazione non sia mai obbligatoria, in alcuni casi le "compensazioni di competenza" possono diventare obbligatorie, ad esempio se gli impegni in materia di ricollocazione sono insufficienti a sopperire a un livello minimo di esigenze di ricollocazione (30 000 ricollocazioni o il 60% della quota obbligatoria di ricollocazione indicata dal Consiglio nella decisione che istituisce la riserva annuale di solidarietà, a seconda di quale numero sia più elevato). In tal modo gli Stati membri sotto pressione avranno la garanzia di ricevere la "solidarietà relativa alle persone", vale a dire un alleggerimento della competenza per un determinato numero di richiedenti asilo. Tuttavia, poiché le compensazioni di competenza possono applicarsi solo ai richiedenti che si trovano già nel territorio dello Stato membro che applica la compensazione, uno Stato membro che non abbia richiedenti sul suo territorio non può essere tenuto a effettuare compensazioni. Inoltre, nessuno Stato membro è tenuto a una compensazione di competenza che superi la sua quota equa. Sia la ricollocazione che le compensazioni di competenza saranno monitorate da un coordinatore della solidarietà nell'ambito della Commissione.
La riforma comprende una serie di misure di salvaguardia e bilanciamento che incentivano il rispetto delle norme e dovrebbero favorire l'applicazione del meccanismo di solidarietà.
Ad esempio:
- solo gli Stati membri che dispongono di sistemi ben preparati possono beneficiare della solidarietà o di riduzioni dei loro obblighi in materia di solidarietà. Un sistema ben preparato è uno dei principali requisiti nella definizione di "pressione migratoria" (che è una condizione preliminare per beneficiare della solidarietà) e di "situazione migratoria significativa" (che consente agli Stati membri di beneficiare di riduzioni dei loro contributi di solidarietà).
- Se uno Stato membro non assume impegni o non adempie ai propri obblighi di solidarietà, lo Stato membro beneficiario può imporre compensazioni obbligatorie e la Commissione può recuperare i contributi finanziari (se del caso).
- Se uno Stato membro non adempie ai propri obblighi in materia di competenza, gli altri Stati membri non sono tenuti a rispettare gli obblighi di solidarietà nei suoi confronti.
- Se il numero di impegni in materia di ricollocazione non è sufficiente per raggiungere la soglia minima di "solidarietà relativa alle persone" che deve essere garantita dall'Unione, le compensazioni di competenza diventano obbligatorie, fungendo da sostegno per garantire il livello minimo di "solidarietà relativa alle persone" a livello dell'UE (il che significa che agli Stati membri sotto pressione sarà tolta la competenza per un numero fisso di persone a livello annuale).
- Il forum di alto livello sulla solidarietà, composto dai ministri degli Stati membri, può essere convocato in qualsiasi momento in cui si riscontra un problema, compresa la necessità di condurre un nuovo ciclo di impegni, mentre l'azione quotidiana di solidarietà sarà garantita attraverso il forum sulla solidarietà a livello tecnologico.
- Infine, se gli Stati membri non si conformano alle norme entro due anni, la Commissione può avvalersi dei poteri conferitile dal trattato (procedure di infrazione).
Per "pressione migratoria" si intende una situazione causata da un numero di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell'Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un'azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà, tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro. Si parla di "pressione migratoria" nelle situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi o il rischio di tali arrivi, anche qualora derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di paesi terzi o apolidi.
Per "situazione migratoria significativa" si intende una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità.
Per "pressione migratoria" si intende principalmente una situazione causata da un elevato numero di arrivi (o rischi di arrivi) o domande tali da creare obblighi sproporzionati (perché lo Stato membro in questione è competente per l'esame di un numero elevato di domande) in presenza di un sistema ben preparato.
In una situazione migratoria significativa, il fattore determinante non è il numero di arrivi (che non deve necessariamente essere su larga scala), bensì il loro effetto cumulativo, a causa del quale lo Stato membro potrebbe raggiungere nel corso del tempo i limiti della sua capacità. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per gli Stati membri che si trovano ad affrontare nel corso del tempo movimenti secondari.
Il fatto di essere soggetto a pressioni migratorie permette a uno Stato membro di accedere alla solidarietà e/o di beneficiare di una riduzione totale o parziale dei suoi impegni di solidarietà, mentre il fatto di affrontare una situazione migratoria significativa consente a uno Stato membro soltanto di beneficiare di una riduzione totale o parziale dei suoi impegni di solidarietà.
Nel valutare se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie o si trova ad affrontare una situazione migratoria significativa, la Commissione deve tenere conto di una serie di indicatori quantitativi, tra cui: il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; il numero delle domande di protezione internazionale; il numero di persone soggette alla procedura di frontiera; il numero dei beneficiari di protezione temporanea, nonché di indicatori qualitativi quali le situazioni di strumentalizzazione, la portata e le tendenze dei movimenti non autorizzati.
Sono previste norme più chiare sulla competenza per la valutazione delle domande di asilo. Le nuove disposizioni chiariscono i criteri di competenza e le norme per la determinazione dello Stato membro competente per la valutazione di una domanda di asilo:
- presentare domanda di protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso (a meno che la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido o non sia autorizzata a viaggiare in esenzione dal visto nell'Unione), nel quale il richiedente è tenuto a essere presente in attesa della determinazione dello Stato membro competente;
- cooperare pienamente con le autorità ai fini della determinazione dello Stato membro competente, anche per la raccolta di dati biometrici e la presentazione dei documenti pertinenti per determinarne l'identità;
- conformarsi alla decisione di trasferimento e cooperare pienamente per la sua attuazione.
L'inosservanza di tali obblighi comporta precise conseguenze giuridiche per il richiedente, ad esempio:
- l'insieme completo delle condizioni materiali di accoglienza è garantito solo nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto a essere presente a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione: se il richiedente si trova in un altro Stato membro, sono soddisfatte solo le sue esigenze di base;
- le autorità dello Stato membro incaricate di determinare la competenza sono tenute a proseguire l'esame anche se il richiedente non è presente nel loro territorio, ossia il richiedente che viola l'obbligo di essere presente in tale Stato membro non ha diritto a un colloquio personale e a fornire informazioni o chiarimenti sul suo caso;
- l'inosservanza della decisione di trasferimento e la fuga dopo l'emissione di una decisione di trasferimento comportano una proroga dei termini di esecuzione del trasferimento (da 18 mesi in conformità delle disposizioni precedenti a tre anni secondo le nuove disposizioni).
Gli obblighi a carico dei richiedenti sono stati resi più chiari e più rigorosi.
Quando un richiedente effettua un movimento non autorizzato da uno Stato membro a un altro, il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione prevede la possibilità di trasferirlo dallo Stato membro in cui è fisicamente presente nello Stato membro in cui deve essere legalmente presente. Il trasferimento è denominato "procedura di ripresa in carico".
Tale procedura, attualmente lunga e complessa e basata sulle richieste tra Stati membri e dallo scambio di elementi di prova e prove circostanziali, diventerà una semplice notifica: lo Stato membro in cui la persona si trova senza alcun motivo (legale) può semplicemente informare lo Stato membro competente e attuare rapidamente la decisione di trasferimento.
Se la notifica di ripresa in carico non è inviata entro i termini (dallo Stato membro nel cui territorio si trova la persona) non vi sarà alcun trasferimento di competenza: è possibile notificare la presenza della persona e, di conseguenza, organizzarne il trasferimento in qualsiasi momento.
Quando una persona arriva nell'Unione e chiede protezione internazionale, lo Stato membro di primo ingresso deve determinare lo Stato membro competente. Uno dei criteri più difficili da applicare è quello relativo alla famiglia (quando un richiedente ha un familiare in un altro Stato membro). Le persone che presentano domanda all'arrivo nell'Unione e hanno familiari in altri Stati membri spesso non aspettano che la procedura si concluda nello Stato membro di primo ingresso, perché si tratta di una procedura lunga e burocratica, ma si recano direttamente nello Stato membro in cui si trova il loro familiare.
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione impone agli Stati membri di dare priorità ai casi familiari e di adottare misure più incisive per sostenere la ricerca dei familiari. I termini per le risposte tra gli Stati membri saranno più brevi e gli Stati membri saranno tenuti a evitare di richiedere prove superflue e complesse (come un test del DNA o un certificato originale di matrimonio o di nascita) quando le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate.
L'EUAA elaborerà quanto prima il modello che il richiedente dovrà compilare per favorire un'identificazione più rapida ed efficiente dei casi familiari, e orientamenti per l'identificazione e la ricerca dei familiari. Tali misure, unitamente all'ampliamento della definizione di familiare alle famiglie in transito e ad altri miglioramenti (ad esempio nuovi criteri di competenza per quanto riguarda i diplomi), dovrebbero rendere il sistema più equo e più efficiente e al contempo ridurre alcuni dei fattori di attrazione dei movimenti non autorizzati.
L'UE sta istituendo partenariati globali su misura con i principali paesi partner incentrati su diversi settori di cooperazione, quali l'economia, il commercio, l'energia verde e digitale, nonché la gestione della migrazione e la sicurezza.
Tali partenariati sono integrati da piani d'azione per affrontare le sfide migratorie, con un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto.
Sono inoltre in fase di attuazione altri strumenti quali i partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti con i principali paesi partner (ad esempio i Balcani occidentali, il Marocco e la Tunisia), le cui misure intendono aumentare la cooperazione e rispondere alle sfide relative al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani e alla migrazione irregolare verso l'Europa in provenienza dai paesi di transito. Tali misure sono sostenute anche da iniziative e azioni per ridurre le partenze irregolari, quali l'aumento dei percorsi legali verso l'Europa con l'attuazione di partenariati volti ad attirare talenti, il rafforzamento dei meccanismi di protezione e asilo nei paesi partner, l'offerta di opportunità di rimpatrio e reintegrazione dai paesi di transito e la lotta alle cause profonde della migrazione.
Nel novembre 2023 l'UE ha varato l'Alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti per rafforzare la cooperazione con i paesi partner in materia di prevenzione, risposta, protezione e alternative alla migrazione irregolare: un passo importante nella lotta contro il traffico di migranti condotta insieme ai nostri partner. Per combattere una rete è necessaria un'altra rete.
Sono inoltre in corso molti diversi progetti per combattere il traffico di migranti: i progetti di partenariato operativo comune riuniscono le autorità di contrasto e giudiziarie per sviluppare capacità di lotta contro le reti criminali, e i progetti di informazione e sensibilizzazione informano sui rischi della migrazione irregolare e sulle alternative nel settore della migrazione legale.
La Commissione propone di aggiornare il proprio quadro legislativo con una direttiva che stabilisce norme minime per la prevenzione e la lotta al favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, che è stata presentata nel novembre 2023 nel corso della conferenza internazionale su un'alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti. La direttiva persegue i cinque obiettivi seguenti:
- perseguire efficacemente le reti della criminalità organizzata;
- stabilire sanzioni armonizzate che rispecchino la gravità dell'infrazione;
- migliorare l'ambito di competenza giurisdizionale;
- potenziare le risorse e le capacità degli Stati membri;
- migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati.
Nell'ambito della nuova legislazione antitraffico, la proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794, persegue gli obiettivi specifici seguenti:
- rafforzare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani;
- rafforzare la guida e il coordinamento nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani nell'UE;
- migliorare la condivisione di informazioni in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani;
- rafforzare le risorse degli Stati membri per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
- rafforzare il sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani attraverso task force operative e distaccamenti Europol per supporto operativo.
Per conseguire tali obiettivi, la Commissione ha inoltre proposto di aumentare le risorse finanziarie e umane di Europol in modo da poter rispondere alle esigenze operative e colmare le lacune individuate.
La migrazione è una realtà globale e costituisce una parte integrante delle relazioni sempre più approfondite tra l'UE e i suoi partner di tutto il mondo. La Commissione dialoga costantemente con i partner internazionali nell'ambito dell'approccio "Team Europa" per affrontare le cause di fondo della migrazione, combattere il traffico di migranti e promuovere percorsi legali.
Lo sviluppo della migrazione legale deve andare di pari passo con una cooperazione rafforzata ai fini della riammissione. In un sistema di asilo e migrazione funzionante, coloro che non hanno il diritto legale di soggiornare in Europa devono essere rimpatriati. Il coordinatore dell'UE per i rimpatri sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri nell'ambito della rete ad alto livello per i rimpatri.
È in fase di sviluppo un nuovo modello fondato su partenariati globali con molti paesi di origine e di transito verso l'UE: recentemente sono state avviate iniziative con la Tunisia, la Mauritania e l'Egitto. Questo nuovo approccio inserisce la migrazione nel quadro della stretta cooperazione con i paesi partner insieme ad altri settori cruciali quali l'economia e il commercio, gli investimenti nell'energia verde, la sicurezza e le relazioni interpersonali. L'UE e i suoi Stati membri sono il principale donatore mondiale di aiuti ai rifugiati e il principale fornitore di assistenza allo sviluppo. I partenariati globali sono integrati da un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto, dalla gestione delle cause profonde della migrazione irregolare alla cooperazione su altri aspetti della migrazione e della gestione delle frontiere (piani d'azione per il Mediterraneo centrale, i Balcani occidentali, il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico, e le rotte del Mediterraneo orientale).
Il patto rafforza ulteriormente i percorsi sicuri e legali verso l'UE per le persone che necessitano di protezione, attraverso un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria. Per la prima volta vi sarà un quadro giuridico stabile e prevedibile, che consentirà all'Unione di esprimersi con un'unica voce e di contribuire maggiormente al reinsediamento internazionale.
Il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (quadro dell'Unione) istituirà una procedura unificata per le operazioni di reinsediamento e ammissione umanitaria, riducendo le divergenze tra le attuali prassi nazionali e migliorando l'efficienza.
Si baserà su un piano biennale dell'Unione, che stabilirà il numero totale di persone bisognose di protezione da ammettere nell'UE e conterrà indicazioni sul contributo di ciascuno Stato membro e sui paesi terzi da cui dovrà avvenire l'ammissione.
I contributi volontari degli Stati membri saranno sostenuti da finanziamenti adeguati a carico del bilancio dell'UE, tenuto conto della disponibilità di bilancio.
Sarà garantita una transizione agevole dall'attuale regime ad hoc alla prima operazione di reinsediamento e ammissione umanitaria nell'ambito del quadro dell'Unione. Il quadro dell'Unione contribuirà a rendere più stabili le iniziative di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'UE. La raccomandazione della Commissione del 2020 relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE continuerà a costituire la base per la promozione di ulteriori modelli innovativi, come i percorsi complementari e le sponsorizzazioni da parte di comunità.
Il patto definisce tre modi principali per migliorare i percorsi legali verso l'UE.
- In primo luogo, il pacchetto sulla mobilità delle competenze e dei talenti presentato dalla Commissione nel novembre 2023 comprende una proposta legislativa che istituisce il bacino di talenti dell'UE, una piattaforma a livello dell'Unione. Comprende inoltre una raccomandazione della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. La raccomandazione sottolinea l'importanza del riconoscimento delle competenze e delle qualifiche quale fattore di attrazione per i cittadini di paesi terzi e che favorisce la loro integrazione nei mercati del lavoro degli Stati membri. Il suo obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e i costi del riconoscimento sia per i richiedenti che per i datori di lavoro, che possono scoraggiare o addirittura bloccare le assunzioni dei lavoratori che si trovano nei paesi terzi.
- In secondo luogo, la revisione della direttiva sulla Carta blu contribuirà ad attirare e a trattenere lavoratori altamente qualificati nell'UE, introducendo condizioni di ammissione più flessibili, diritti rafforzati e la possibilità di spostarsi più facilmente a fini di lavoro tra gli Stati membri dell'UE.
- Infine, nel dicembre 2023 è stato raggiunto un accordo politico su una procedura semplificata per il permesso unico che combina il permesso di lavoro e quello di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nell'UE. Sarà così semplificata la procedura di richiesta di un permesso di soggiorno nell'UE per motivi di lavoro, il che stimolerà l'assunzione di personale qualificato a livello internazionale. Saranno inoltre introdotte nuove misure per proteggere meglio i lavoratori di paesi terzi dallo sfruttamento.
Il bacino di talenti dell'UE sarà la prima piattaforma a livello dell'Unione destinata a rendere l'UE più interessante per i cittadini di paesi terzi in cerca di opportunità di lavoro e in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere occupazioni che presentano carenze nell'Unione a tutti i livelli di competenze. Aiuterà i datori di lavoro dell'UE a trovare i talenti di cui hanno bisogno e a garantire condizioni di lavoro dignitose.
- Il regolamento sul permesso unico istituisce un permesso che combina il permesso di lavoro e quello di soggiorno nell'UE per i cittadini di paesi terzi.
- Sarà così semplificata la procedura di richiesta di un permesso di soggiorno nell'UE per motivi di lavoro, il che stimolerà l'assunzione di personale qualificato a livello internazionale. Saranno inoltre introdotte nuove misure per proteggere meglio i lavoratori di paesi terzi dallo sfruttamento.
Le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda le operazioni di ricerca e soccorso rientrano nelle competenze nazionali ai sensi del diritto internazionale e rimangono immutate. Il patto introduce un nuovo quadro giuridico che disciplina la fase successiva a tali operazioni, quando le persone salvate entrano nel territorio di uno Stato membro.
Il patto introduce i tre pilastri principali seguenti.
1. Nuove norme specifiche in materia di competenza e solidarietà per i casi di ricerca e soccorso.
- Competenza: definizione dello Stato membro competente per le persone sbarcate dopo le operazioni di ricerca e soccorso che presentano domanda di asilo. Le nuove norme riconoscono che lo sbarco a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso non equivale a un ingresso irregolare. Per questo motivo, uno Stato membro che ha salvato una persona in mare con un'operazione di ricerca e soccorso rimane competente per tale persona per 12 mesi, mentre in caso di ingresso irregolare rimarrebbe competente per 20 mesi. Per garantire la corretta applicazione di queste norme, il nuovo regolamento Eurodac crea una categoria specifica in Eurodac per gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
- Solidarietà: il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione riconosce le operazioni di ricerca e soccorso come un fattore strutturale di pressione; pertanto, gli Stati membri che devono far fronte a un elevato numero di arrivi via mare a seguito di tali operazioni potrebbero rientrare tra i beneficiari di misure di solidarietà. La riforma istituisce un meccanismo di solidarietà obbligatorio permanente con la possibilità di destinare parte della riserva annuale di solidarietà (composta dai contributi di solidarietà di tutti gli Stati membri) agli Stati membri sotto pressione a causa delle operazioni di ricerca e soccorso. Ciò significa che un numero annuo di ricollocazioni e contributi finanziari è "riservato" agli Stati membri che si trovano ad affrontare un numero elevato di arrivi via mare a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, al fine di garantire la prevedibilità e la continuità del sostegno. Grazie a questo meccanismo permanente non si farà più ricorso a soluzioni ad hoc basate su contributi volontari. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle vulnerabilità delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
2. Miglioramento della condivisione delle informazioni e della cooperazione: nel 2021 la Commissione ha istituito il primo gruppo di contatto europeo in materia di ricerca e soccorso per rafforzare la cooperazione e sostenere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli Stati associati Schengen. Il gruppo di contatto è stato rilanciato nel 2023 e si riunisce periodicamente. Raccoglie informazioni sulle norme e sulle pratiche sviluppate e applicate dagli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'intesa comune sulle operazioni di ricerca e soccorso e contribuire allo sviluppo di pratiche comuni in questo settore, conformemente al quadro giuridico internazionale ed europeo applicabile. Il gruppo ha inoltre sperimentato la condivisione di informazioni analitiche quasi in tempo reale ed ex post, e sta svolgendo uno studio sulle misure tecniche di sicurezza di tutte le navi nel contesto delle operazioni di ricerca e soccorso.
3. Orientamenti e norme comuni: nel 2020 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione su una cooperazione rafforzata in materia di ricerca e soccorso. Ha inoltre proposto una revisione della direttiva sul favoreggiamento, al fine di chiarire ulteriormente che le attività umanitarie svolte sotto forma di ricerca e soccorso nel rispetto del diritto internazionale non devono configurare reato. La proposta è in fase di negoziazione da parte dei colegislatori.