Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

L'accordo elimina i dazi doganali e la burocrazia che le imprese europee devono affrontare quando esportano in Nuova Zelanda.

L'accordo in sintesi

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2023, entrerà in vigore il 1o maggio 2024.

Maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli sull'accordo commerciale UE-Nuova Zelanda, fare riferimento agli elementi chiave dell'accordo commerciale UE-Nuova Zelanda. 

Per esaminare il testo completo dell'accordo, dirigersi verso l'UE-Nuova Zelanda: Testo dell'accordo. Il testo è opportunamente suddiviso in capitoli e allegati per una facile consultazione.

Punti salienti

Gli attuali scambi bilaterali (2022) dell'UE con la Nuova Zelanda ammontano già a 7,8 miliardi di EUR l'anno per le merci e a 3,7 miliardi di EUR per i servizi. L'UE esporta verso la Nuova Zelanda merci per un valore di 5,5 miliardi di EUR all'anno e importa prodotti neozelandesi per 2,3 miliardi di EUR, con un conseguente avanzo commerciale per l'UE di 3,2 miliardi di EUR.

Per quanto riguarda i servizi, l'UE esporta più del doppio di quanto importa: 2,6 miliardi di euro di servizi prestati da imprese dell'UE a clienti in Nuova Zelanda, contro 1,1 miliardi di euro di servizi prestati a clienti dell'UE da imprese neozelandesi.

Secondo una valutazione d'impatto sull'ALS, gli scambi commerciali tra la Nuova Zelanda e l'UE dovrebbero aumentare del 30%, con l'eliminazione delle sole tariffe che fa risparmiare alle imprese 140 milioni di EUR di dazi all'anno. Inoltre, i flussi di investimenti dell'UE verso la Nuova Zelanda potrebbero aumentare di oltre l'80%.

L'accordo:

  • crea notevoli opportunità economiche per le imprese, gli agricoltori e i consumatori;
  • rispetti l'accordo di Parigi sul clima e i diritti fondamentali del lavoro, applicabili in ultima istanza mediante sanzioni commerciali, e
  • cementa i legami dell'UE con un alleato che condivide gli stessi principi nella regione indo-pacifica, economicamente dinamica.

Elementi chiave dell'accordo

  1. Scambi di merci

L'accordo elimina i dazi su tutte le merci dell'UE esportate in Nuova Zelanda alla sua entrata in vigore, compresi i prodotti alimentari e le bevande e i dazi particolarmente elevati sui prodotti industriali. Elimina inoltre o riduce sostanzialmente i dazi dell'UE sulla maggior parte delle merci neozelandesi esportate nell'UE.

  1. Regole di origine

L'UE e la Nuova Zelanda hanno concordato norme di origine che garantiscono che solo i prodotti trasformati in modo significativo in una delle parti possano beneficiare delle preferenze tariffarie dell'accordo. La documentazione di origine si basa sull'autocertificazione da parte delle imprese. La verifica si basa su contatti con l'importatore da parte delle dogane locali e può essere seguita da una cooperazione amministrativa tra le autorità doganali.

  1. Dogane e agevolazione degli scambi

L'UE e la Nuova Zelanda si adoperano per fornire agli operatori commerciali procedure doganali efficienti, con disposizioni adeguate che garantiscano la trasparenza della legislazione, dei moduli, delle procedure da rispettare alle frontiere, un facile accesso alle informazioni sulle tariffe applicate, l'accesso ai punti di contatto in caso di richieste e la consultazione delle imprese prima dell'adozione di nuove normative doganali.

  1. Mezzi di ricorso commerciali

L'accordo conferma la possibilità di affrontare qualsiasi commercio sleale tra le parti utilizzando gli strumenti di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni, salvaguardie globali). L'accordo comprende anche un meccanismo bilaterale di salvaguardia che consente all'UE e alla Nuova Zelanda di imporre misure temporanee nel caso in cui un aumento significativo delle importazioni preferenziali causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale.

  1. Misure sanitarie e fitosanitarie

Il capitolo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), che riguarda la sicurezza alimentare, la salute degli animali e delle piante, la resistenza antimicrobica (AMR) e le frodi nei prodotti commercializzati, rispetta standard elevati. L'accordo riafferma i principi dell'accordo SPS dell'OMC, compreso il "principio di precauzione", il che significa che le autorità pubbliche hanno il diritto legale di agire per proteggere la salute umana, animale o vegetale o l'ambiente, di fronte a un rischio percepito anche quando l'analisi scientifica non è conclusiva.

  1. Sistemi alimentari sostenibili

L'UE e la Nuova Zelanda cooperano per rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti e per impegnarsi congiuntamente nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

  1. Benessere degli animali

L'UE e la Nuova Zelanda si impegnano a cooperare a livello bilaterale e internazionale per promuovere lo sviluppo e l'attuazione di norme scientificamente fondate in materia di benessere degli animali.

  1. Ostacoli tecnici agli scambi

L'accordo promuove la trasparenza e l'uso di norme internazionali per facilitare l'accesso al mercato, salvaguardando nel contempo i livelli di protezione che ciascuna parte ritiene appropriati. Le imprese dell'UE possono dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici neozelandesi mediante valutazioni della conformità effettuate nell'UE da organismi riconosciuti per determinati settori. La Nuova Zelanda ha accettato di accettare i certificati di omologazione UE per i veicoli a motore e molte categorie di questi omologati nell'UE non necessitano di ulteriori certificazioni. Le prescrizioni in materia di marcatura ed etichettatura possono essere applicate anche nel territorio della parte importatrice ed entrambe le parti possono cooperare in materia di vigilanza del mercato. L'accordo comprende disposizioni speciali sul vino e sulle bevande spiritose per fornire una piattaforma per la promozione di norme nella produzione e nell'etichettatura del vino, al fine di aumentare la convergenza di tali norme.

  1. Liberalizzazione degli investimenti e scambi di servizi

L'accordo garantisce condizioni di parità tra i fornitori di servizi dell'UE e i loro concorrenti in Nuova Zelanda. I servizi interessati comprendono un'ampia gamma di settori e esistono disposizioni normative settoriali specifiche per i servizi di consegna, le telecomunicazioni, i servizi finanziari e i servizi di trasporto marittimo internazionale. L'accordo contiene inoltre disposizioni sulla circolazione dei professionisti a fini commerciali, come i dirigenti o gli specialisti che le imprese dell'UE distaccano presso le loro controllate in Nuova Zelanda e i loro familiari.

  1. Commercio digitale

L'accordo garantisce prevedibilità e certezza del diritto per le imprese e un ambiente online sicuro per i consumatori che effettuano transazioni commerciali digitali a livello transfrontaliero, rimuove gli ostacoli e previene la discriminazione tra attività online e offline. Facilita i flussi di dati transfrontalieri vietando obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, preservando nel contempo un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata che contribuisce in modo significativo alla fiducia nell'ambiente digitale.

  1. Movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee

Questo capitolo stabilisce che se una determinata transazione è liberalizzata ai sensi dell'accordo (ad esempio, la costituzione di un'impresa di investimento diretto all'estero), deve essere trasferito anche il denaro necessario per la transazione (ad esempio, il contributo dell'investitore al capitale della filiale estera, i pagamenti in relazione ad altre transazioni, come lo scambio di merci). Allo stesso tempo, questo capitolo consente a entrambe le parti di adottare misure, se necessario, nell'applicazione delle sue leggi e regolamenti, ad esempio in relazione al fallimento, alla negoziazione o alla negoziazione di titoli.

  1. Appalti pubblici

L'UE e la Nuova Zelanda aprono reciprocamente i loro mercati degli appalti al di là di quanto già contemplato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC. La Nuova Zelanda consente alle imprese dell'UE di presentare offerte, su un piano di parità con le imprese locali, per appalti con tutte le autorità pubbliche i cui appalti sono disciplinati dalle norme in materia di appalti. In cambio, l'UE apre ai fornitori e ai prestatori di servizi neozelandesi l'appalto di tutti i beni e servizi da parte delle autorità governative centrali che non erano ancora coperti dall'AAP, l'appalto di beni sanitari (farmaceutici e dispositivi medici) da parte di enti governativi regionali e l'appalto di fornitori di servizi pubblici che operano nei settori dei porti e degli aeroporti.

  1. Condotta anticoncorrenziale e controllo delle concentrazioni

L'UE e la Nuova Zelanda hanno convenuto che in entrambe le giurisdizioni devono essere mantenute leggi efficaci in materia di concorrenza, attuate da autorità indipendenti dal punto di vista operativo. Tali autorità devono agire in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei diritti della difesa. L'accordo prevede anche la cooperazione tra le autorità.

  1. Sovvenzioni

L'UE e la Nuova Zelanda riconoscono che talune sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e danneggiare l'ambiente e a tal fine hanno convenuto che, in linea di principio, non dovrebbero essere concesse sovvenzioni che incidano negativamente sulla concorrenza o sugli scambi o danneggino l'ambiente. Inoltre, l'UE e la Nuova Zelanda hanno concordato un meccanismo globale di trasparenza mediante il quale le sovvenzioni concesse ai fornitori di beni e servizi dovrebbero essere rese pubbliche.

  1. Imprese statali

L'accordo stabilisce norme vincolanti sul comportamento delle imprese statali, dei monopoli designati e delle imprese cui sono concessi privilegi esclusivi o speciali. Le norme garantiscono condizioni di parità imponendo alle imprese di proprietà dello Stato di agire in base a considerazioni commerciali e alla non discriminazione. Ciò significa che le decisioni di acquisto e vendita delle imprese di proprietà dello Stato devono essere motivate dal punto di vista commerciale, secondo i principi dell'economia di mercato, in modo tale che un'impresa privata possa agire.

  1. Proprietà intellettuale

L’UE e la Nuova Zelanda hanno concordato disposizioni globali in materia di proprietà intellettuale (PI) per la protezione e l’applicazione efficaci dei diritti di PI che incoraggiano l’innovazione e la creatività per le rispettive industrie. L'accordo comprende disposizioni sul diritto d'autore e sui diritti connessi, sui marchi, sui disegni e modelli industriali, sulle varietà vegetali e sulla protezione delle informazioni riservate, nonché disposizioni solide sull'applicazione della PI, comprese le misure alle frontiere. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IG), l'accordo protegge l'elenco completo dei vini e delle bevande spiritose dell'UE e 163 delle più rinomate IG alimentari dell'UE e prevede l'opportunità di aggiungerne altre in futuro. Questo renderà illegale vendere imitazioni.

  1. Commercio e sviluppo sostenibile

L'accordo comprende un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile che riguarda il lavoro, l'emancipazione femminile e le questioni ambientali e climatiche. Inoltre, per la prima volta nell'accordo commerciale dell'UE, il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile prevede la possibilità di sanzioni commerciali in ultima istanza, in caso di gravi violazioni degli impegni fondamentali in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Tutela il diritto di entrambe le parti di legiferare e vieta alle parti di indebolire o non applicare le loro leggi al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti. L'accordo offre alle organizzazioni della società civile un ruolo attivo per monitorare l'attuazione dell'accordo.

  1. Maori

L'UE e la Nuova Zelanda riconoscono l'importanza che tutti i neozelandesi, compresi i Maori, possano beneficiare delle opportunità commerciali e di investimento offerte dall'accordo. Disposizioni speciali garantiscono l'agevolazione della cooperazione in materia di scambi di prodotti Maori e lo scambio di informazioni.

  1. Coinvolgere la società civile

L'accordo conferisce alla società civile un ruolo di primo piano nella sua attuazione, anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. L'UE e la Nuova Zelanda terranno informate le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro nonché i sindacati attivi in materia di sviluppo economico sostenibile, sociale, diritti umani, ambiente e altre questioni sulle modalità di attuazione dell'accordo. Questi gruppi della società civile potranno esprimere le loro opinioni e fornire un contributo alle discussioni sulle modalità di attuazione della parte commerciale dell'accordo.

  1. Buone pratiche normative e cooperazione normativa

L'accordo promuove la trasparenza del processo normativo, garantendo la disponibilità di informazioni tempestive attraverso consultazioni pubbliche, valutazioni d'impatto delle misure di regolamentazione proposte e riesami delle misure di regolamentazione. Inoltre, la Nuova Zelanda e l'UE possono cooperare su attività di regolamentazione di reciproco interesse.

  1. Piccole e medie imprese

L'accordo risponde alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese (PMI). Essa impone a entrambe le parti di fornire informazioni sull'accesso al mercato su uno specifico sito web per le PMI e crea un "punto di contatto per le PMI" per ciascuna parte al fine di cooperare nell'individuare i modi in cui tali imprese possano beneficiare delle opportunità offerte dall'accordo.

  1. Energia e materie prime

Il capitolo sull'energia e le materie prime integra le disposizioni di altri capitoli relativi all'energia (beni, servizi e investimenti, ostacoli tecnici agli scambi, imprese statali, appalti) fornendo un valore significativo in una serie di settori. Il capitolo vieta i monopoli all'esportazione per l'energia o le materie prime, vieta l'intervento pubblico ingiustificato nella fissazione dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e vieta l'esportazione o la doppia fissazione dei prezzi qualora i prezzi all'esportazione siano fissati al di sopra dei prezzi interni.

  1. Risoluzione delle controversie

L'accordo istituisce un meccanismo equo, efficiente ed efficace per risolvere le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione delle sue disposizioni. Esso comprende, tra l'altro, i membri indipendenti del panel e il giusto processo e la trasparenza che comportano audizioni aperte, la pubblicazione delle decisioni e la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni per iscritto.

Accordo sull'origine preferenziale e lo smantellamento tariffario

Trattamento preferenziale

Concessione reciproca di aliquote tariffarie preferenziali tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea (UE) per rafforzare le relazioni commerciali.

Smantellamento tariffario

Lo smantellamento tariffario inizia a decorrere dal 1o maggio 2024, conformemente al capo 2, all'articolo 2.5 e all'allegato 2-A dell'accordo.

  • Nuova Zelanda: Lo smantellamento tariffario segue le specifiche di cui al capitolo 2, articolo 2.5, insieme all'allegato 2-A, appendice 2-A-2. La rimozione completa delle tariffe è obbligatoria al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
  • UE: Lo smantellamento tariffario è conforme al capo 2, articolo 2.5, e all'allegato 2-A, appendice 2-A-1. Il completamento è previsto entro il 2031, con alcune merci soggette a dazi doganali o che beneficiano di un trattamento esente da dazi nell'ambito dei contingenti assegnati.

Regolamento sull'origine

Le norme in materia di origine sono descritte nel capitolo 3, sezioni da A a C, dell'accordo, comprese le norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B e all'appendice 3-B-1.

  • GU L 866 del 25.3.2024, pag. 51.
  • Allegato 3-B e appendice 3-B-1 (Contingenti di origine) in combinato disposto con l'allegato 3-A (Note introduttive)
  • GU L 866 del 25.3.2024, pag. 562 (allegato 3-B).
  • GU L 866 del 25.3.2024, pag. 543 (allegato 3-A).

Prove di origine

  • Formale: Non sono previste prove formali dell'origine.
  • Non formale: Le prove accettabili includono una dichiarazione di origine e la conoscenza dell'importatore.
  • Testo della dichiarazione: Riferimenti: allegato 3-C (GU L 866 del 25.3.2024, pag. 625) e, per prodotti specifici, appendice 3-B-1 (Contingenti di origine: GU L 866 del 25.3.2024, pag. 620. Le dichiarazioni di origine sono consentite per spedizioni multiple nell'arco di un periodo di 12 mesi.
  • Validità: Le dichiarazioni di origine hanno una validità di 12 mesi.
  • Esenzioni: La dichiarazione di origine informale è consentita per le transazioni non commerciali
    • piccoli pacchetti da privati a privati fino a 500 EUR (importazione nell'UE) o 1 000 NZD (importazione in Nuova Zelanda)
    • bagagli personali dei viaggiatori fino a 1 200 EUR (importazione nell'UE) o 1 000 NZD (importazione in Nuova Zelanda)

Regole di origine

  • Tolleranza generale: 10% del prezzo franco fabbrica, ad eccezione dei prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA soggetti alle disposizioni specifiche dell'allegato 3-A
  • Soglia per gli insiemi: 15% del prezzo franco fabbrica dei componenti non originari.
  • Principio di territorialità: La conformità è obbligatoria.
  • Non manipolazione: La conformità è obbligatoria.
  • Divieto di restituzione: Non applicabile.
  • Segregazione contabile: Applicabile ai materiali e ai prodotti fungibili di cui ai capitoli 10, 15, 27, 28, 29 del SA, alle voci da 32.01 a 32.07 o alle voci da 39.01 a 39.14 del SA, se si utilizza un metodo di separazione contabile.

Cumulo

È consentito il cumulo bilaterale tra l'UE e la Nuova Zelanda, facilitando la razionalizzazione delle relazioni commerciali.

PMI

Il capitolo PMI:

• impone all'UE e alla Nuova Zelanda di fornire informazioni pertinenti per le PMI sulle modalità di accesso e di esercizio dell'attività commerciale sui rispettivi mercati. Tali informazioni devono essere fornite su una piattaforma digitale accessibile al pubblico, come un sito web specifico per le PMI; e

• Richiede la nomina di punti di contatto per le PMI da entrambe le parti, che cooperino nell'individuare i modi in cui le PMI possano beneficiare delle opportunità offerte dall'accordo.

Ciò garantirà che le PMI di entrambe le parti possano accedere facilmente a tutte le informazioni pertinenti e aggiornate sull'attività e la creazione di imprese nell'altra parte, migliorando la loro capacità di beneficiare dell'ALS.

Per maggiori informazioni:

Home — business.govt.nz — Come fare affari in Nuova Zelanda?

ALS Unioneeuropea - Nuova Zelanda: Una guida per le PMI europee

 

Schede informative

Guide

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