Il Comitato di specialisti qualificati dello SAI si occupa di questioni di diritto fiscale internazionale. Ecco alcune delle domande e le relative risposte.
Domanda:
Variante A:
un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione gestisce per il titolare di conto B, ovvero una fondazione privata nello Stato partner Y, attività rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni. L’accertamento della fondazione privata è stato effettuato mediante il modulo A, secondo cui l’unico avente diritto economico è la persona X (con domicilio fiscale principale nello Stato partner Y).
Variante B:
un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione gestisce per il titolare di conto A, ovvero una fondazione privata nello Stato partner Y, attività rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni. L’accertamento della fondazione privata è stato effettuato mediante il modulo S, secondo cui la persona X (con domicilio fiscale principale nello Stato partner Y) risulta essere al contempo il fondatore e il beneficiario unico.
Nel quadro della comunicazione delle persone che esercitano il controllo, quali valori devono essere inseriti nello schema XML dello SCC?
Risposta:
Variante A:
La persona X è la persona che esercita il controllo. Per l’elemento «AcctHolderType» occorre selezionare «CRS101=Passive Non-Financial Entity with - one or more controlling person that is a Reportable Person».
In merito all’elemento «CtrlgPersonType»: l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve, in una prima fase, qualificare la fondazione come «legal person», «legal arrangement - trust» oppure «legal arrangement - other». Per la qualificazione ci si attiene alla legislazione dello Stato di residenza della fondazione. In una seconda fase l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve stabilire il valore da selezionare per l’elemento «CtrlgPersonType». Qualora l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza di tale valore, deve compilare l’apposito elemento. In caso contrario l’elemento può restare vuoto.
Variante B:
Per l’elemento «AcctHolderType» occorre selezionare «CRS101=Passive Non-Financial Entity with - one or more controlling person that is a Reportable Person».
In merito all’elemento «CtrlgPersonType»: poiché la persona che esercita il controllo svolge contemporaneamente più funzioni (ad es. beneficiario e fondatore come nella variante B) ed è registrata come tale nel sistema dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, quest’ultimo comunica il conto come un conto avente due persone che esercitano il controllo. In tal caso i valori selezionati per le persone che esercitano il controllo si distingueranno unicamente in relazione all’elemento «CtrlgPersonType».
Domanda:
Un gruppo assicurativo svizzero è costituito da società che si qualificano come istituti finanziari (ramo assicurazioni sulla vita) e da quelle che non si qualificano come tali (ramo assicurazioni cose). L’assicurazione ha anche società subordinate che amministrano sia il patrimonio delle società del gruppo attive nel ramo vita che quello delle società del ramo cose. Come si qualificano queste società subordinate?
Risposta:
Le società subordinate non si qualificano come NFE holding conformemente alla sezione VIII parte D punto 9 lettera d SCC poiché non hanno società affiliate. Non si possono qualificare neppure come treasury centers ai sensi della sezione VIII parte D punto 9 lettera g SCC, poiché operano anche per le società del gruppo nel ramo vita e, pertanto, non è soddisfatta la condizione secondo la quale le prestazioni devono essere erogate principalmente alle società del gruppo che non sono istituti finanziari. Inoltre, l’SCC limita fortemente le possibilità di gestione patrimoniale dei treasury centers rispetto al FATCA («Managing the working capital of the expanded affiliated group (or any member thereof) such as by pooling the cash balances of affiliates [including both positive and deficit cash balances] or by investing or trading in financial assets solely for the account and risk of such entity or any member of its expanded affiliated group», § 1.1471-5(e)(5)(i)(D)(1)(iv) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense).
Le società subordinate si qualificano in base alla loro attività come enti di investimento conformemente alla sezione VIII parte A punto 6 lettera a SCC, purché le altre società del gruppo siano considerate come clienti. In effetti l’SCC non prevede alcuna eccezione per i gruppi consolidati in merito al concetto di «cliente». Inoltre, la mera attività di consulenza in materia di investimenti non configura una società come ente di investimento (n. marg. 16 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dell’SCC).
Domanda:
Oltre ai 28 Stati membri dell’UE, quali sono i territori che applicano l’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni? Quale codice del Paese secondo lo schema XML occorre utilizzare nella comunicazione dei conti di persone oggetto di comunicazione residenti fiscali in questi territori associati?
Risposta:
L’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Åland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin. Nell’ambito della comunicazione all’AFC, per l’elemento «CrsBody» occorre inserire il codice del Paese conformemente alla tabella sottostante. Nella parte MessageSpec, il codice del Paese da indicare per l’elemento «ReceivingCountry» è «CH».
ResCountryCode nel CrsBody | ||
FR | Guadalupa | FR |
Guyana Francese | FR | |
Martinica | FR | |
Riunione | FR | |
Saint Martin | FR | |
Mayotte | FR | |
ES | Isole Canarie | ES |
UK | Gibilterra | GI |
PT | Azzorre | PT |
Madeira | PT | |
FI | Isole Åland | FI |
Per le comunicazioni riguardanti i comuni d’oltremare dei Paesi Bassi (Bonaire, Saint’Eustachio e Saba) occorre indicare «NL» quale ResCountryCode nel CrsBody. Tuttavia l’accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE non si applica ai comuni d’oltremare dei Paesi Bassi. Infatti lo scambio automatico di informazioni con questi comuni è attuato in virtù dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).
Domanda:
Quali obblighi di adeguata verifica per lo scambio automatico di informazioni deve applicare un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione per quanto riguarda i conti di un istituto svizzero di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LSAI?
Risposta:
Se le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 5 LSAI sono soddisfatte, un istituto svizzero di previdenza professionale può essere trattato dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto sempre come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, indipendentemente dal fatto che sia formalmente qualificato come istituto finanziario ai sensi della sezione VIII parte A punto 3 SCC. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, se le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 5 LSAI sono soddisfatte. Non è quindi necessario verificare se l’istituto svizzero di previdenza professionale sia qualificato come istituto finanziario (istituto di custodia, istituto di deposito, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata).
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSAI per conti esclusi si intendono conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. Questi conti sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica per lo scambio automatico di informazioni. Non è quindi necessario procurarsi un’autocertificazione né per i conti preesistenti né per quelli nuovi.
Domanda:
Può un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione riprendere automaticamente ai fini dello scambio automatico di informazioni lo status FATCA registrato nei propri sistemi?
Risposta:
No, una ripresa automatica non è ammessa. Conformemente alla sezione VI parte A punto 2 lettera a dello SCC, per determinare lo status del titolare del conto l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi un’autocertificazione dal titolare del conto, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFE attiva o un istituto finanziario (diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente e residente in una Giurisdizione non partecipante, che è sempre considerato una NFE passiva). Tra le informazioni in suo possesso rientra anche la documentazione FATCA. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può quindi avvalersi della documentazione FATCA unicamente entro i limiti stabiliti dallo SCC (cfr. n. 6.4.3 della Direttiva sullo scambio automatico di informazioni).
Domanda:
La banca B emette carte di credito e carte di moneta elettronica. Si tratta di un settore indipendente dell’attività bancaria, infatti un’ampia parte dei titolari di una carta di credito o di una carta di moneta elettronica non detiene un conto presso B.
a) Per i clienti che non detengono un conto presso B o di cui non si dispongono informazioni aggiornate concernenti il conto, il rimborso mediante trasferimento bancario di un pagamento eccedente il limite consentito può risultare problematico. In questi casi, i pagamenti eccedenti possono essere trasferiti allo scadere del termine di 60 giorni ed entro un termine da definire su un conto nostro della banca, affinché possano essere reperite le informazioni aggiornate concernenti il conto del cliente? Se le informazioni non dovessero essere reperibili entro il termine da definire, è possibile emettere un assegno a favore del cliente?
b) Come vengono trattati i limiti vigenti per le carte di pagamento business? Valgono per ente o per collaboratore dell’ente in qualità di titolare di una carta di pagamento business, oppure non valgono per gli enti? Si applica il limite di 250 000 USD vigente per i conti preesistenti di enti?
Risposta:
a) No. B è considerata un emittente qualificato di carte di credito, e quindi un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, solo se adempie i requisiti di cui alla sezione VIII parte B punto 8 SCC e all’articolo 3 capoverso 6 LSAI. Se invece B è considerata un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può escludere i propri conti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni solo se adempie i requisiti di cui alla sezione VII parte C punto 17 lettera f SCC (conti di carte di credito) e all’articolo 16 OSAIn (conti di moneta elettronica).
b) I limiti sono applicabili a ciascun conto di base e quindi al rispettivo titolare. È considerato titolare del conto la parte contraente di una relazione conto registrata nei sistemi di un istituto finanziario svizzero.
Se il titolare del conto è un ente e il saldo o valore totale del suo conto di carta di credito o di moneta elettronica, applicando la regola dell’aggregazione di cui alla sezione VII parte C punto 2 SCC, non supera 250 000 USD, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve verificare il conto conformemente alla sezione V parte A SCC.
Domanda:
Quale indirizzo bisogna comunicare in caso di cambio di indirizzo tra la fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione e il momento della comunicazione relativa a tale anno civile o periodo?
Risposta:
L’AFC ha deciso che si dovrà comunicare l’indirizzo valido alla fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
Domanda:
Le azioni gratuite sono considerate dividendi in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 OSAIn. Sono quindi oggetto di comunicazione? In caso affermativo, quale valore deve essere comunicato?
Risposta:
Conformemente al principio del valore nominale, l’AFC ha deciso che bisogna comunicare il valore nominale.
Domanda:
Nell’ambito di un rapporto contrattuale vengono detenuti un conto di risparmio oggetto di comunicazione, un deposito oggetto di comunicazione e un conto escluso dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni. Nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione vengono chiusi il conto di risparmio e il deposito. Alla fine dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione il rapporto contrattuale comprende quindi soltanto il conto escluso. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve comunicare il conto come chiuso anche se esiste ancora un rapporto contrattuale in relazione al conto escluso?
Risposta:
Un conto è considerato chiuso (conto individuale o relazione cliente/conto) quando tra l’istituto finanziario e il titolare del conto non esiste più alcun rapporto contrattuale in relazione al conto in questione. In questo caso è determinante il momento in cui il conto (conto individuale o relazione cliente/conto) viene tecnicamente chiuso, ossia quando gli ultimi valori patrimoniali hanno lasciato l’istituto finanziario o quando sono stati trasferiti su un conto interno dello stesso istituto. I conti esclusi non rientrano nella definizione di «conto finanziario» ai sensi dello scambio automatico di informazioni. Secondo l’ottica collettiva i conti esclusi non sono parte integrante del conto anche se sono detenuti nell’ambito dello stesso rapporto contrattuale. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono pertanto comunicare il conto come chiuso dopo che l’ultimo conto individuale non escluso è stato chiuso. Applicando l’ottica individuale l’istituto finanziario deve procedere ad una comunicazione di conto chiuso per ogni singolo conto non escluso.
Domanda 1:
Il 1° luglio 2017 viene aperto un nuovo conto di una persona fisica. Un’autocertificazione riguardante la residenza fiscale del titolare del conto non è disponibile al momento dell’apertura del conto. Il conto viene chiuso il 31 agosto 2017 (quindi entro 90 giorni dall’apertura) e al momento della chiusura non è ancora disponibile l’informazione richiesta. Sussiste un obbligo di comunicazione per il nuovo conto?
Risposta:
In virtù dell’articolo 28 capoverso 2 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare il nuovo conto come un conto non oggetto di comunicazione. L’articolo 11 capoverso 9 LSAI non è applicabile poiché il nuovo conto viene chiuso entro 90 giorni dalla sua apertura. Se il periodo di rendicontazione corrisponde all’anno civile, tali considerazioni sono valide anche per un nuovo conto aperto il 1° dicembre 2017 e chiuso il 31 gennaio 2018. La stessa procedura si applica per un nuovo conto aperto prima della fine di un altro adeguato periodo di rendicontazione e chiuso solo dopo la scadenza di tale periodo, a condizione che la chiusura del conto avvenga entro 90 giorni dal momento di apertura.
Domanda 2:
Il 1° luglio 2017 viene aperto un nuovo conto di una persona fisica. Un’autocertificazione riguardante la residenza fiscale del titolare del conto non è disponibile al momento dell’apertura del conto. A causa dell’assenza dell’informazione richiesta, il 29 settembre 2017 (quindi 90 giorni dall’apertura) vengono bloccati tutti i movimenti del conto. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare la residenza fiscale del titolare del conto sulla base di indizi e di conseguenza adempiere eventualmente all’obbligo di comunicazione?
Risposta:
Sì. Qualora la residenza fiscale del titolare del conto non possa essere determinata mediante autocertificazione entro 90 giorni dall’apertura del conto, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve effettuare una ricerca di indizi. Se la ricerca rivela che il titolare del conto è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto deve essere comunicato.
Domanda 3:
La stessa situazione descritta alla domanda 2, ma il nuovo conto deve essere chiuso il 1° ottobre 2017. A quali condizioni è possibile chiudere il conto i cui movimenti sono stati bloccati? Sussiste eventualmente un obbligo di comunicazione?
Risposta:
In virtù dell’articolo 11 capoverso 9 LSAI il conto deve rimanere bloccato fino a quando l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone dell’informazione riguardante la residenza fiscale. La determinazione della residenza fiscale deve avvenire tramite autocertificazione. Una volta accertata la residenza è possibile revocare il blocco del conto e il conto può essere chiuso. Se la residenza si trova in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto deve essere comunicato come conto chiuso.
Domanda:
L’ente X detiene un conto in un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione A. I valori patrimoniali contabilizzati sul conto sono amministrati da A (interamente o in parte) tramite un mandato discrezionale di gestione patrimoniale.
a) X indica nell’autocertificazione di essere una NFE passiva. Può A fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X oppure deve avere motivo di supporre che l’autocertificazione sia inesatta o inattendibile?
b) La stessa situazione descritta in a), ma X indica di essere anche un istituto finanziario ai fini della normativa FATCA (ad es. «sponsored investment entity», «owner-documented FFI», «trustee-documented trust» ecc.). Può A fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X oppure deve avere motivo di supporre che l’autocertificazione sia inesatta o inattendibile?
Risposta:
a) L’esistenza di un mandato discrezionale di gestione patrimoniale non è un motivo valido per ritenere che lo status di NFE passiva sia inesatto o inattendibile. A può, nonostante il mandato di gestione patrimoniale, fare affidamento sull’autocertificazione di X e considerare plausibile lo status di NFE passiva ai fini dello scambio automatico di informazioni.
Il mandato di gestione patrimoniale, come anche altre forme di amministrazione professionale, può tuttavia far sì che, anziché come NFE passiva, X sia qualificato come ente di investimento amministrato professionalmente. Il fatto che A ritiene lo status di X plausibile ai fini dello scambio automatico di informazioni (non occorre nessuna validazione) non significa che, alla luce delle regole applicabili nello Stato di residenza di X, tale status sia corretto. Ciò non consente, in particolare, di esonerare X dagli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
b) Anche se X è un istituto finanziario ai fini della normativa FATCA, ciò non è un valido motivo per ritenere che lo status di NFE passiva sia inesatto o inattendibile. A può, nonostante lo status di istituto finanziario secondo la normativa FATCA, fare affidamento sull’autocertificazione fornita da X e considerare plausibile lo status di NFE passiva ai fini dello scambio automatico di informazioni.
Come nella risposta a), anche in questo caso si fa riferimento unicamente all’obbligo di A di verificare la plausibilità, ciò che non permette di esonerare X da eventuali obblighi di adeguata verifica e di comunicazione nell’ambito dello scambio di automatico di informazioni.
Domanda:
Nel modulo A, un avente economicamente diritto che non coincide con la parte contraente deve essere considerato titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni?
Risposta:
Con il modulo A la parte contraente dichiara nei confronti della banca l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali contabilizzati dalla banca. Se l’avente economicamente diritto indicato nel modulo A non coincide con la parte contraente bisogna distinguere due casi:
- La persona indicata nel modulo A è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali che sono o dovrebbero essere detenuti dalla banca in modo duraturo. In questo caso l’avente economicamente diritto è considerato titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni se la parte contraente
a) non è un istituto finanziario; e
b) opera a vantaggio o per conto dell’avente economicamente diritto in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario (cfr. sezione VIII parte E punto 1 SCC). Se la parte contraente è una persona fisica, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’avente economicamente diritto è il titolare del conto.
Se la parte contraente è un ente che è un istituto finanziario, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’istituto finanziario è il titolare del conto.
Se la parte contraente è un ente che non è un istituto finanziario, si può presumere che il rapporto tra il titolare del conto e l’avente economicamente diritto sia di natura inerente al diritto delle società o dei trust e che ai fini dello scambio automatico di informazioni la parte contraente sia il titolare del conto. Nel caso in cui però la banca abbia la certezza che la parte contraente operi a vantaggio o per conto dell’avente economicamente diritto in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, ai fini dello scambio automatico di informazioni l’avente economicamente diritto è il titolare del conto.
- La persona indicata nel modulo A è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali che non sono o non dovrebbero essere detenuti dalla banca in modo duraturo, ma che sono stati o dovranno essere gestiti nel quadro di una transazione attraverso il conto della parte contraente (traffico dei pagamenti, transazione di passaggio, pagamento in entrata temporalmente vicino al pagamento in uscita). Transazioni di questo tipo non si considerano conti ai fini dello scambio automatico di informazioni e l’avente economicamente diritto è irrilevante ai fini dello scambio automatico di informazioni. La parte contraente è il titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni.
Domanda
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono tenuti ad ottenere un’autocertificazione all’apertura di un conto in data del 1° gennaio 2017 o seguente unicamente nel caso in cui il titolare del conto o la persona che esercita il controllo è residente in uno Paese col quale la Svizzera ha un accordo sullo scambio automatico di informazioni in vigore?
Risposta
No. Tutti i conti aperti il 1° gennaio 2017 o in data seguente devono essere identificati secondo il processo applicabile ai nuovi conti.
Domanda:
La persona fisica tenuta alla comunicazione X conclude un contratto assicurativo con l’impresa di assicurazioni sulla vita A, un istituto finanziario estero tenuto alla comunicazione. Il contratto rientra nella categoria di prodotti «insurance wrapper», ovvero di assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito. La banca B, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, gestisce i valori patrimoniali trattati nel contratto. A è partner contrattuale di B, mentre X non ha alcun rapporto contrattuale con B. La banca B deve identificare lo stipulante X con il modulo adeguato sulla base delle caratteristiche del prodotto «insurance wrapper» riportate nel capitolo 2 lettere a–d della Comunicazione FINMA 18 (2010). Nel contempo l’impresa di assicurazioni sulla vita A impiega un gestore patrimoniale per l’amministrazione dei suddetti valori patrimoniali. L’amministrazione si fonda su una strategia di investimento convenuta tra X e A.
a) Ai fini dello scambio automatico di informazioni la banca B può ritenere che una relazione d’affari con un’impresa di assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito («insurance wrapper») costituisca un conto non oggetto di comunicazione, nonostante lo stipulante X, che figura nel modulo I o in un altro modulo adeguato, sia residente fiscalmente in uno Stato partner?
b) I gestori patrimoniali e i consulenti in investimenti che gestiscono valori patrimoniali correlati a un prodotto «insurance wrapper» sono soggetti a obblighi di comunicazione?
Risposta:
a) Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, B è tenuta a determinare il titolare del conto ed eventualmente le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, se quest’ultimo è una NFE passiva o un ente d’investimento amministrato professionalmente provenienti da una Giurisdizione non partecipante. Nel caso descritto A è il titolare del conto. Siccome si tratta di un istituto finanziario, A è considerata come una persona non oggetto di comunicazione ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC. Di conseguenza, B non deve adempiere alcun obbligo di comunicazione né in relazione ad A né a X. Dato che ai sensi dello scambio automatico di informazioni il prodotto «insurance wrapper» è considerato come un contratto di assicurazione con valore di riscatto o un contratto assicurativo di rendita (n. marg. 80 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC), A deve provvedere alla comunicazione relativa a X. La medesima regola si applica anche alle eccezioni di cui al capitolo 2 lettere a–d della Comunicazione FINMA 18 (2010), in cui B è tenuta a identificare lo stipulante X con il modulo adeguato sulla base delle caratteristiche del prodotto «insurance wrapper». B non deve effettuare un’altra comunicazione relativa a X.
b) I conti intestati a un’impresa di assicurazioni sulla vita qualificata come istituto finanziario tenuto alla comunicazione non sono oggetto di comunicazione. I gestori patrimoniali che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome di questi ultimi presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero sulla base di una procura sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e, ai fini dello scambio automatico di informazioni, non sono soggetti a obblighi di identificazione o comunicazione (cfr. n. 2.4.2.5.1 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni). Lo stesso vale anche nel caso in cui i valori patrimoniali gestiti vengano trasferiti all’impresa di assicurazioni sulla vita nell’ambito di un prodotto «insurance wrapper». Ai fini dello scambio automatico di informazioni lo stipulante identificato mediante il modulo I o un altro modulo adeguato non deve essere comunicato né dalla banca che gestisce il deposito né dal gestore patrimoniale. È tenuta eventualmente ad effettuare una comunicazione relativa allo stipulante unicamente l’impresa di assicurazioni sulla vita.
Domanda:
Ai sensi del numero 4.9.2.2 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni nel caso di NFE che operano regolarmente come commercianti di beni patrimoniali, i redditi da operazioni conseguiti nell’ambito dell’attività consueta dei commercianti non sono considerati redditi passivi. Come devono essere interpretati i termini «regolarmente» e «commercianti»?
Risposta:
In riferimento alle società di capitali qualificate quotate in borsa, il test degli scambi regolari richiede che gli scambi abbiano avuto luogo durante almeno 60 giorni lavorativi nel corso dell’ultimo anno civile (cfr. commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII SCC, n. marg. 112 seg. in combinato disposto con il n. marg. 128). In questo senso è da intendersi il termine «regolarmente».
Il termine «commercianti» designa un ente che, nell’ambito della propria attività, consegue le proprie entrate essenzialmente da attività di gestione patrimoniale. Per attività essenziali si intendono quelle attività che fanno parte dell’esercizio effettivo dell’impresa e non sono considerate secondarie o accessorie. L’attività deve costituire un’attività contemplata nello statuto o nel contratto societario.
Domanda:
Secondo il numero 4.9.2.5 della direttiva sullo scambio automatico di informazioni l’espressione «sostanzialmente tutte le attività» indica in relazione a una NFE holding che almeno l’80 per cento dei redditi lordi di un ente può essere raggiunto tramite l’attività di holding stessa, il finanziamento e la fornitura di servizi per le affiliate, che sono enti collegati, o attraverso una combinazione di entrambe le attività. Può l’espressione «sostanzialmente tutte le attività» significare che l’80 per cento dei valori patrimoniali dell’ente serve a tali attività?
Risposta:
Sì. Il requisito «sostanzialmente tutte le attività» può dirsi soddisfatto anche quando l’80 per cento dei valori patrimoniali serve alle attività suesposte. Per determinare la percentuale dei valori patrimoniali impiegati per tali attività occorre basarsi sugli importi lordi iscritti a bilancio o su quelli riportati nello stato patrimoniale.
Domanda:
Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può accettare un’autocertificazione con una validità retroattiva?
Risposta:
L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può accettare autocertificazioni riguardanti un determinato anno civile anche se sono state ottenute dopo la conclusione di tale anno civile e recano la data dell’anno civile successivo, a meno che non venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che le autocertificazioni siano inesatte o inattendibili.
Domanda:
Una banca svizzera gestisce un conto per una «underlying company» (società sottoposta, registrata nel Paese X) detenuta al 100 per cento da un trust. Il «corporate trustee» del trust (fiscalmente residente nel Paese Y) è al contempo «corporate director» della «underlying company».
Mediante autocertificazione la «underlying company» comunica alla banca di essere un ente di investimento amministrato professionalmente con residenza fiscale nel Paese Y. Tuttavia dalla documentazione della banca risulta che la «underlying company» ha un indirizzo di domicilio nel Paese X.
Dato che la residenza fiscale indicata nell’autocertificazione non coincide con l’indirizzo di domicilio della «underlying company» registrato nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro, l’autocertificazione non è plausibile e occorrono ulteriori documenti per confermarne la plausibilità.
Per accertare la plausibilità dell’autocertificazione è sufficiente che la «underlying company» confermi di avere la sua sede di direzione, compresa la direzione effettiva, nel Paese Y?
Risposta:
Sì, a condizione che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione consideri tale conferma plausibile sulla base dei propri processi interni basati sul rischio.
Domanda:
In virtù della sezione VIII parte D punto 9 lettera f SCC l’espressione «NFE attiva» designa una NFE che negli ultimi cinque anni non è stata un istituto finanziario e sta liquidando i suoi valori patrimoniali. Questa regola si applica sia alle NFE attive che passive?
Risposta:
Con l’avvio della liquidazione lo status di ente non subisce modifiche. Ciò significa che soltanto una NFE che prima della liquidazione si qualificava come NFE attiva può essere considerata una NFE attiva in corso di liquidazione ai sensi della sezione VIII parte D punto 9 lettera f SCC.
Domanda:
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, un istituto finanziario tenuto alla comunicazione come deve trattare il conto di una ditta individuale iscritta al registro di commercio svizzero, la quale appartiene a una persona fisica oggetto di comunicazione?
Risposta:
L’iscrizione al registro di commercio è irrilevante per il trattamento del conto della ditta individuale. Il conto deve essere trattato, ed se necessario comunicato, come conto della persona fisica alla quale appartiene la ditta individuale.
Domanda:
Secondo l’articolo 1 OSAIn sono considerate Giurisdizioni partecipanti, oltre gli Stati e i territori con i quali la Svizzera ha concordato lo scambio automatico di informazioni, tutti gli altri Stati e territori che nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. L’abrogazione di questa disposizione è prevista per il 1° gennaio 2019. Gli enti di investimento amministrati professionalmente la cui sede si trova in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcun accordo sullo scambio automatico di informazioni non saranno quindi più considerati istituti finanziari a partire dal 1° gennaio 2019, ma come NFE passive (sezione VIII parte D punto 8 SCC). Quali obblighi hanno gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione al riguardo?
Risposta:
Caso 1: Trattamento relativo ai conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018
L’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, con effetto dal 1° gennaio 2019, comporterà una riqualificazione degli enti di investimento amministrati professionalmente la cui sede si trova in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Questa riqualificazione costituisce un cambiamento delle circostanze. Conformemente alle procedure applicabili in caso di cambiamento delle circostanze, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi, entro 90 giorni dal momento in cui ha indentificato uncambiamento delle circostanze (31 marzo 2019), un’autocertificazione valida per i conti di enti che gestiva al 31 dicembre 2018.
Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale (nessuna retroattività per gli anni civili antecedenti il 2019). Se fino al 31 marzo 2019 non è stato in grado di procurarsi una nuova autocertificazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dovrà considerare il titolare del conto come una NFE passiva, individuare la o le persone che esercitano il controllo e determinare la residenza fiscale di queste persone sulla base di indizi. Il titolare del conto sarà ancora considerato come residente fiscale nella Giurisdizione originariamente determinata (ad es. mediante autocertificazione).
Se, al momento dell’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell’autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.
Caso 2: Chiusura di conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018
L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione se il conto di un ente gestito al 31 dicembre 2018 è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento non è stata ancora completata al momento della chiusura (art. 28 cpv. 3 OSAIn).
Se, al momento dell’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell’autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione e tenerne conto nella sua comunicazione di chiusura del conto. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.
Caso 3: Trattamento di conti di enti aperti il 1° gennaio 2019 o in data successiva
Si applicano le procedure ordinarie valide per i nuovi conti di enti descritte nella sezione VI SCC.
Domanda:
Conformemente alla procedura di apertura di un conto, applicabile dal 1° gennaio 2021, un nuovo conto può essere aperto soltanto in presenza di un’autocertificazione valida. Se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, deve fornire imperativamente un NIF, sempreché la Giurisdizione oggetto di comunicazione ne emetta uno (cfr. Direttiva sullo scambio automatico di informazioni, n. 6.3.4.2). Come può un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sapere se una particolare Giurisdizione oggetto di comunicazione emette un NIF (in generale e per un determinato gruppo di persone)?
Risposta:
In linea di massima un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare attendibile l’autocertificazione del titolare del conto, a meno che sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che sia inesatta o inattendibile. Non è necessario procedere a un’analisi giuridica indipendente delle disposizioni fiscali applicabili (cfr. Direttiva sullo scambio automatico di informazioni, n. 6.3.6, e Commentario dell’OCSE relativo allo SCC, pag. 133, n. marg. 23). L’OCSE ha pubblicato sul suo portale per lo scambio automatico di informazioni una panoramica delle norme specifiche ai singoli Paesi in merito all’emissione e al formato del NIF. Per verificare la plausibilità dell’autocertificazione e accertare se in un determinato caso occorra fornire un NIF, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni pubblicate sul portale.
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Ultima modifica 15.11.2024