RELAZIONE Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

15.10.2024 - (COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatrice: Karin Karlsbro
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)


Procedura : 2024/0234(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A10-0006/2024
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

(COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0426),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0106/2024),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

 visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 ottobre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 60 del suo regolamento,

 vista la lettera della commissione per gli affari esteri,

 vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0006/2024),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 


 

MOTIVAZIONE

La guerra di aggressione in corso mossa dalla Russia ha notevolmente aumentato il fabbisogno finanziario dell'Ucraina. Per far fronte a queste sfide, sia l'Unione europea (UE) che la comunità internazionale sono chiamate a fornire finanziamenti supplementari.

 

In risposta la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa allineata a un'iniziativa del G7. La presente proposta mira a utilizzare le entrate straordinarie provenienti dalle attività russe bloccate per coprire il fabbisogno finanziario urgente dell'Ucraina. Nello specifico, la proposta mira a istituire il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM), che consentirà a quest'ultima di provvedere al servizio e al rimborso di prestiti fino a 45 miliardi di EUR. Tali prestiti saranno rimborsati utilizzando i proventi straordinari generati dalle attività russe congelate. L'assistenza macrofinanziaria (AMF) proposta dall'UE comprende un importo massimo di 35 miliardi di EUR, destinato a sostenere il fabbisogno di finanziamento immediato dell'Ucraina. Tale assistenza sarà fornita in modo prevedibile, a lungo termine e tempestivo.

 

Una caratteristica fondamentale di questa AMF è che l'Ucraina non sarà tenuta a rimborsare direttamente il prestito. I rimborsi saranno invece coperti dai proventi straordinari generati dagli interessi maturati sulle attività russe bloccate. Inoltre, i termini di questo prestito saranno in linea con le condizioni previste dallo strumento per l'Ucraina.

 

La relatrice sottolinea l'importanza di una procedura rapida affinché l'UE adotti la proposta entro la fine di ottobre 2024, per garantire che il prestito AMF possa essere versato entro la fine del 2024.


 

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Bálint Ódor, Chair of the Committee of Permanent Representatives, Council of the European Union

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

 

 


VALUTAZIONE DI BILANCIO (11.10.2024)

destinata alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

(COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD))

Relatore per la valutazione di bilancio: Janusz Lewandowski

 

 

La commissione per i bilanci ha proceduto, in virtù dell'articolo 58 del regolamento, a una valutazione della proposta e ha concluso quanto segue:

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1],

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2],

 visto il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina[3],

 visto il regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)[4],

 vista la decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina[5],

 vista la decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina[6],

 vista la decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina[7],

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[8],

 visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[9],

A. considerando che la Commissione ha proposto un progetto di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio per cui è possibile consentire che le passività potenziali derivanti dall'assistenza finanziaria all'Ucraina solo per gli anni 2023 e 2024 siano trattate allo stesso modo dell'assistenza finanziaria agli Stati membri;

B. considerando che è necessario un sostegno di bilancio più consistente per l'Ucraina;

C. considerando che le esigenze di finanziamento dell'Ucraina dovrebbero superare ampiamente le attuali proiezioni dell'FMI, per un totale di almeno 38 miliardi di USD per il 2025, il che rende gli importi disponibili a titolo di precedenti cicli di assistenza macrofinanziaria (AMF), dello strumento per l'Ucraina e dell'attuale ciclo di AMF insufficienti per garantire il livello di sostegno necessario, in particolare per gli anni 2026 e 2027;

D. considerando che la decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio prevede norme per destinare allo strumento per la pace e allo strumento per l'Ucraina le entrate straordinarie derivanti dai beni di Stato russi bloccati, considerato che attività della Banca centrale russa pari a 210 miliardi di EUR sono attualmente detenute da istituti finanziari dell'UE;

E. considerando che i leader del G7 hanno annunciato l'avvio di prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie per l'Ucraina volti a mettere a disposizione di tale paese 50 miliardi di USD, garantiti da attività pubbliche russe bloccate;

F. considerando che la prossima "tranche" del prestito dell'FMI all'Ucraina è legata anche all'entrata in vigore del regolamento proposto;

1. Prende atto della proposta relativa alla creazione del nuovo meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, che fornirà sostegno finanziario a fondo perduto al fine di aiutare l'Ucraina a rimborsare i prestiti erogati in suo favore e che sarà alimentato principalmente dagli importi trasferiti conformemente all'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014[10] del Consiglio e da eventuali importi derivanti da contributi volontari da parte di Stati membri, paesi terzi o altre fonti, fino a 45 miliardi di EUR.

2. Prende atto delle condizioni e degli obblighi che l'Ucraina deve rispettare per ricevere e utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto erogato dal meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, in particolare l'obbligo di rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi del prestito AMF o dei prestiti bilaterali ammissibili.

3. Prende atto della proposta relativa alla creazione di un nuovo strumento di AMF a beneficio dell'Ucraina che fornisca finanziamenti fino a 35 miliardi di EUR, in attesa di altri contributi nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di G7 sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie, per una durata di 45 anni; prende atto del fatto che la proposta della Commissione sembra basata anche sull'ipotesi che le attività della Russia rimangano bloccate per 45 anni, e su varie ipotesi relative ai futuri flussi di entrate straordinarie derivanti dal blocco delle attività pubbliche russe detenute nell'UE.

4. Prende atto del fatto che l'assistenza macrofinanziaria non prevede un periodo di grazia per il rimborso del capitale o degli interessi.

5. Prende atto del fatto che, a differenza degli strumenti precedenti, l'assistenza macrofinanziaria non prevede la possibilità per l'Ucraina di richiedere contributi in conto interessi coperti dagli Stati membri.

6. Prende atto dei prerequisiti per il sostegno, come l'esistenza di meccanismi democratici efficaci, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze; prende altresì atto delle conseguenze derivanti dal fatto che tali prerequisiti non siano soddisfatti o non più soddisfatti.

7. Prende atto dei futuri negoziati tra la Commissione e l'Ucraina sul protocollo d'intesa, che contiene le linee guida che saranno alla base di tutti i futuri esborsi all'Ucraina e che deve essere coerente con le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina[11], e sue eventuali modifiche; prende altresì atto del fatto che i criteri di valutazione per i fondi assegnati attraverso il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sono allineati ai criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/792, per garantire un sostegno efficace e un uso ottimale delle risorse per la ripresa e lo sviluppo dell'Ucraina; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a consultare la Verkhovna Rada e a coinvolgere i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile.

8. Prende atto della deroga di cui all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947[12], che sottintende che la garanzia per le azioni esterne non sarà utilizzata per garantire l'assunzione di prestiti per gli importi da concedere nel quadro di tale AMF e che pertanto le garanzie per tale AMF saranno coperte dal margine di manovra; chiede cautela nell'estendere l'assunzione di prestiti senza un chiaro meccanismo di garanzia, al fine di assicurare che eventuali prestiti supplementari non compromettano la stabilità finanziaria dell'Unione.

9. Prende atto della deroga di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che impedisce la fissazione di un tasso di copertura in ragione dell'utilizzo del margine di manovra per la copertura delle garanzie.

10. Ricorda tutte le disposizioni obbligatorie da includere nell'accordo di prestito AMF, in particolare quelle relative al rimborso anticipato degli importi presi in prestito qualora si riconosca che l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

11. Prende atto degli accordi di rimborso, in particolare della struttura a cascata che dovrà essere definita nel quadro dell'accordo di prestito AMF, e delle potenziali implicazioni per il bilancio dell'UE.

12. Prende atto delle disposizioni relative alla trasmissione di informazioni al Parlamento e al Consiglio, come stabilito nell'accordo interistituzionale sulla buona cooperazione interistituzionale e la governance, e in particolare nel quadro della procedura annuale di bilancio, garantendo la piena rendicontabilità e il pieno controllo delle modalità di gestione ed erogazione dei fondi; riconosce l'urgente necessità di attuare il regolamento proposto e chiede che il pertinente progetto di bilancio rettificativo includa solo le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del regolamento proposto; si attende che la proposta fornisca un aggiornamento sul piano di assunzione dei prestiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iii), terzo trattino, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; si aspetta di ricevere tempestivamente informazioni in merito all'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti a norma dell'articolo 223, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresi eventuali rimborsi anticipati, e alla creazione di una riserva, se del caso.

13. Prende atto del fatto che, secondo la scheda finanziaria legislativa, l'attuazione della proposta non richiede risorse umane o spese amministrative supplementari; ribadisce di comprendere la necessità che le nuove priorità strategiche o i nuovi compiti siano accompagnati da risorse e personale adeguati per garantirne la corretta attuazione.

14. Deplora che la proposta non chiarisca se il bilancio dell'Unione abbia la responsabilità finale, in particolare nel quadro di un prestito garantito esclusivamente dal margine di manovra, indipendentemente dal sostegno del meccanismo per i prestiti all'Ucraina, ad esempio nel caso di modifiche significative al regime di sanzioni su cui si basa il meccanismo.

15. Chiede che la Commissione chiarisca la potenziale interazione e complementarità nei finanziamenti forniti dallo strumento per l'Ucraina, in particolare nell'ambito del pilastro I per il 2025, e dall'AMF, e spieghi il modo in cui quest'ultima sarà collegata alle pertinenti condizioni politiche e di riforma che sono coerenti con la condizionalità e la sostengono nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, in particolare il piano per l'Ucraina.

16. Chiede che la Commissione fornisca all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'aggregazione delle passività coperte dal margine di manovra che dipendono dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti.

17. Ricorda che sarebbe necessaria un'ulteriore modifica del QFP, adottata all'unanimità in sede di Consiglio, per ampliare la capacità dell'Unione di trattare l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina alla stregua di quella destinata agli Stati membri fino alla fine dell'attuale QFP.

18. Deplora l'urgenza della proposta in esame, in parte a causa della mancanza di flessibilità nella proposta della Commissione relativa alla modifica del QFP, e la successiva decisione del Consiglio, che costringe il Parlamento a colegiferare entro limiti di tempo molto stretti.

19. Invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina.


 

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER LA VALUTAZIONE DI BILANCIO HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per la valutazione di bilancio dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di valutazione di bilancio, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Permanent Ambassador Plenipotentiary and Permanent Representative, Representation of Hungary to the EU

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per la valutazione di bilancio.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per la valutazione di bilancio dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE
DI BILANCIO

Titolo

Istituzione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

Riferimenti

COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD)

Commissione(i) competente(i) per il merito

INTA

 

 

 

 Annuncio in Aula

BUDG

 

Relatore per la valutazione di bilancio

 Nomina

Janusz Lewandowski

23.9.2024

Approvazione

7.10.2024

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Olivier Chastel, Nikolas Farantouris, Angéline Furet, Jens Geier, Thomas Geisel, Jean-Marc Germain, Andrzej Halicki, Alexander Jungbluth, Fabienne Keller, Janusz Lewandowski, Giuseppe Lupo, Ignazio Roberto Marino, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Victor Negrescu, Danuše Nerudová, João Oliveira, Ruggero Razza, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Julien Sanchez, Lukas Sieper, Joachim Streit, Nils Ušakovs, Lucia Yar, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mohammed Chahim, Jonás Fernández, Niclas Herbst, Rasmus Nordqvist, Michele Picaro, Jussi Saramo, Kai Tegethoff

Membri presenti al momento della votazione finale ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 7

Tobias Cremer, Paulo Do Nascimento Cabral

 

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31

+

ECR

Michele Picaro, Ruggero Razza, Bogdan Rzońca

NI

Lukas Sieper

PPE

Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Paulo Do Nascimento Cabral, Andrzej Halicki, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Danuše Nerudová, Karlo Ressler

Renew

Olivier Chastel, Fabienne Keller, Joachim Streit, Lucia Yar

S&D

Mohammed Chahim, Tobias Cremer, Jonás Fernández, Jens Geier, Jean-Marc Germain, Giuseppe Lupo, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Nikolas Farantouris, Jussi Saramo

Verts/ALE

Ignazio Roberto Marino, Rasmus Nordqvist, Kai Tegethoff

 

6

-

ESN

Alexander Jungbluth

NI

Thomas Geisel

PfE

Angéline Furet, Julien Sanchez, Auke Zijlstra

The Left

João Oliveira

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (2.10.2024)

On. Bernd Lange

Presidente

Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

 

 

Oggetto:  Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM(2024) 426 final) (2024/0234(COD))

 

 

 

Signor Presidente,

 

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari esteri è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. I coordinatori di commissione hanno deciso mediante procedura scritta di esprimere tale parere sotto forma di lettera. Data l'estrema urgenza della procedura, i coordinatori di commissione hanno adottato il parere nella riunione del 30 settembre 2024.

 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

 

 

 

 

 

(f.to) David McAllister

 

 

  


SUGGERIMENTI

 

La commissione per gli affari esteri

 

1. esprime la sua completa solidarietà al popolo ucraino e il suo pieno sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

2. accoglie con favore l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a fornire assistenza umanitaria, sostegno militare, assistenza economica e finanziaria e sostegno politico in tutti i modi possibili fino alla vittoria dell'Ucraina;

3. elogia la proposta della Commissione di istituire il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, che contribuisce a rispondere all'invito rivolto dal Parlamento all'UE e ai suoi Stati membri a ottenere il più ampio sostegno internazionale possibile per l'Ucraina e che si basa sulla decisione del Consiglio di destinare le entrate straordinarie derivanti dai beni statali russi bloccati al Fondo di assistenza per l'Ucraina e allo strumento per l'Ucraina, nonché sulla decisione del G7 di offrire all'Ucraina un prestito di 50 miliardi di USD garantito mediante beni statali russi bloccati;

4. esprime la convinzione che il nuovo meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina rappresenti un passo avanti sostanziale per far sì che la Russia risarcisca finanziariamente gli ingenti danni che continua a causare in Ucraina; insiste sul fatto che ciò non dovrebbe precludere l'istituzione di un solido regime giuridico per la confisca dei beni statali russi congelati dall'UE, da utilizzare a beneficio dell'Ucraina; esorta la Commissione e il SEAE a intensificare il loro operato in questa direzione;

5. riconosce che la proposta della Commissione si basa sul presupposto secondo cui i beni russi rimarranno bloccati fino a quando la Russia non cesserà in modo definitivo e irreversibile la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina; esorta pertanto il Consiglio ad adottare rapidamente una decisione in tal senso;

6. invita la Commissione, nel valutare se l'Ucraina abbia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 11 della proposta, ad applicare le stesse norme che applica quando valuta se l'Ucraina abbia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/792 sull'istituzione dello strumento per l'Ucraina; in particolare, nella sua valutazione la Commissione tiene inoltre conto del contesto in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale in Ucraina; invita la Commissione a trasmettere la sua valutazione simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio;

7. invita la Commissione, quando concorda con l'Ucraina le condizioni politiche da stabilire nel protocollo d'intesa a norma dell'articolo 12 della proposta, a garantire di aver accertato che l'Ucraina abbia rispettato i) le disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/792 e abbia fornito tutte le spiegazioni pertinenti, se del caso, e ii) le tappe qualitative e quantitative di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio e al relativo allegato; invita nel contempo la Commissione a garantire, al momento di decidere in merito all'erogazione dei fondi a norma dell'articolo 13 della proposta, che la sua valutazione sia conforme all'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/792 e, in particolare, tenga conto dei criteri elencati al paragrafo 3, se del caso; esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire che tutte le decisioni adottate dall'Ucraina sull'utilizzo dei fondi a essa assegnati nel quadro della proposta di regolamento rispettino le procedure democratiche e siano sostenute da consultazioni significative con tutte le istituzioni e i portatori di interessi di pertinenza, tra cui la Verkhovna Rada dell'Ucraina, le istituzioni anticorruzione e i rappresentanti della società civile;

8. invita la Commissione a trasmettere l'accordo di prestito AMF al Parlamento europeo non appena sarà firmato;

9. chiede alla Commissione di includere automaticamente nella sua relazione annuale sull'attuazione della proposta di regolamento un riesame dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel regolamento stesso.

 

 


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornitura di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

Riferimenti

COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.9.2024

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per il merito

INTA

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

AFET

10.10.2024

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

AFET

27.9.2024

 

 

 

Relatori

 Nomina

Karin Karlsbro

30.9.2024

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

30.9.2024

Esame in commissione

14.10.2024

 

 

 

Approvazione

14.10.2024

 

 

 

 

BUDG

7.10.2024

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Brando Benifei, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Céline Imart, Karin Karlsbro, Rihards Kols, Sebastian Kruis, Bernd Lange, Ilia Lazarov, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Ştefan Muşoiu, Daniele Polato, Majdouline Sbai, Francesco Torselli, Catarina Vieira, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mika Aaltola, Dan Barna, Nina Carberry, Anna Cavazzini, Hana Jalloul Muro, Ľubica Karvašová, Marina Mesure, Branislav Ondruš, Pierre Pimpie, Jessika Van Leeuwen

Deputati di cui all’art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale

Peter Agius, Marie Dauchy, Elio Di Rupo, Virginie Joron

Deposito

15.10.2024

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

31

+

ECR

Rihards Kols, Daniele Polato, Francesco Torselli

NI

Branislav Ondruš

PPE

Mika Aaltola, Peter Agius, Nina Carberry, Céline Imart, Ilia Lazarov, Gabriel Mato, Jessika Van Leeuwen, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski

PfE

Sebastian Kruis

Renew

Dan Barna, Bart Groothuis, Karin Karlsbro, Ľubica Karvašová

S&D

Brando Benifei, Udo Bullmann, Elio Di Rupo, Raphaël Glucksmann, Hana Jalloul Muro, Bernd Lange, Ştefan Muşoiu

The Left

Lynn Boylan, Marina Mesure

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Majdouline Sbai, Catarina Vieira

 

4

-

PfE

Marie Dauchy, Virginie Joron, Thierry Mariani, Pierre Pimpie

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2024
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