RELAZIONE sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
4.12.2024 - (COM(2024)0517 – C10‑0167/2024 – 2024/0214(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatrice: Veronika Vrecionová
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
(COM(2024)0517 – C10‑0167/2024 – 2024/0214(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0517),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0167/2024),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del ..., di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 60 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0022/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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DECISIONE (UE) 2024/…
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del...
che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione dell'atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio[4] si applica, tra l'altro, alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.
(2) La decisione 2008/971/CE del Consiglio[5] determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione, per quanto riguarda l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base. I paesi terzi interessati hanno attuato il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale ("sistema OCSE per sementi e piante forestali").
(3) Il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato nel 2013 per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" in aggiunta alle categorie di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", che fanno parte di tale sistema dal 2011.
(4) Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione ("norme nazionali") in Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia ("paesi terzi specificati") prevedono che un'ispezione ufficiale sia effettuata in campo durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.
(5) Secondo le norme nazionali dei paesi terzi specificati, i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE per sementi e piante forestali. Tali norme nazionali dispongono inoltre che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.
(6) In assenza di una decisione a livello dell'Unione in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la decisione di esecuzione (UE) 2021/773[6] della Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri a decidere in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" prodotti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, che comprendono i paesi terzi specificati. Tale autorizzazione era necessaria per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di materiali forestali di moltiplicazione negli Stati membri.
(7) Da un esame delle norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria "controllati" emerge che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.
(8) I nomi e gli indirizzi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione 2008/971/CE, sono cambiati e devono pertanto essere aggiornati.
(9) È possibile fare ricorso alla modificazione genetica per la produzione di sementi o postime della categoria "controllati". Al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore dovrebbero pertanto indicare se sia stato fatto ricorso o meno a tale tipo di modificazione nella produzione dei materiali di base per detta categoria, come avviene attualmente con la categoria "qualificati".
(10) In vista dell'aggiunta della categoria "controllati" nell'allegato II della decisione 2008/971/CE, è opportuno aggiungere a tale decisione un nuovo allegato con una tabella che indichi le categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base al fine di garantire chiarezza e la corretta applicazione di tale decisione. Tale aggiunta è necessaria per garantire la chiarezza giuridica, la coerenza con la direttiva 1999/105/CE, nonché la corretta applicazione di tali norme e il compimento di scelte informate da parte degli operatori che applicano tale decisione.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.
(12) Considerata l'urgenza di garantire che la presente decisione entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773 il 31 dicembre 2024, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(13) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia estendere alla categoria "controllati" il regime di d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione istituito dalla decisione 2008/971/CE, non può essere conseguito dagli Stati membri ma può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(14) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773.
(15) Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di garantire la chiarezza giuridica e la continuità delle rispettive norme,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2008/971/CE
La decisione 2008/971/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.";
2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.";
3) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2008/971/CE sono così modificati:
1) l'allegato I è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I Paesi e autorità
|
";
2) all'allegato II, il testo della sezione C è sostituito dal seguente:
"C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati" prodotti in paesi terzi.
Per sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati", l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.";
3) è aggiunto l'allegato seguente:
"ALLEGATO III
CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE IMPORTATI NELL'UNIONE I MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE
Materiale di base |
Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione |
|||
Identificati alla fonte |
Selezionati |
Qualificati |
Controllati |
|
Fonte di semi |
x |
|
|
|
Soprassuolo |
x |
x |
|
x |
Arboreto da seme |
|
|
x |
x |
Genitori |
|
|
x |
x |
Clone |
|
|
x |
x |
Miscuglio di cloni |
|
|
x |
x |
".
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Materiali forestali di moltiplicazione della categoria “controllati”, relativa etichettatura e nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione |
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Riferimenti |
COM(2024)0517 – C10-0167/2024 – 2024/0214(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
31.10.2024 |
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Commissione(i) competente(i) per il merito |
AGRI |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 25.11.2024 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 26.11.2024 |
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Relatori Nomina |
Veronika Vrecionová 12.11.2024 |
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Procedura semplificata - decisione |
20.11.2024 |
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Esame in commissione |
18.11.2024 |
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Approvazione |
3.12.2024 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 7 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Stefano Bonaccini, Mireia Borrás Pabón, Barry Cowen, Carmen Crespo Díaz, Ivan David, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Herbert Dorfmann, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Céline Imart, Stefan Köhler, Camilla Laureti, Cristina Maestre, Dario Nardella, Maria Noichl, Gilles Pennelle, André Rodrigues, Katarína Roth Neveďalová, Bert-Jan Ruissen, Arash Saeidi, Eric Sargiacomo, Christine Singer, Raffaele Stancanelli, Anna Strolenberg, Jessika Van Leeuwen, Veronika Vrecionová, Thomas Waitz, Maria Walsh |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Benoit Cassart, David Cormand, Vilis Krištopans, Luis-Vicențiu Lazarus, Tilly Metz, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Emma Wiesner |
|||
Deputati di cui all’art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale |
Vasile Dîncu |
|||
Deposito |
4.12.2024 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
31 |
+ |
ECR |
Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
ESN |
Ivan David |
NI |
Luis‑Vicențiu Lazarus |
PPE |
Carmen Crespo Díaz, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Herbert Dorfmann, Krzysztof Hetman, Céline Imart, Stefan Köhler, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Jessika Van Leeuwen, Maria Walsh |
PfE |
Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli |
Renew |
Benoit Cassart, Barry Cowen, Christine Singer, Emma Wiesner |
S&D |
Stefano Bonaccini, Vasile Dîncu, Maria Grapini, Camilla Laureti, Cristina Maestre, Dario Nardella, Maria Noichl, André Rodrigues, Eric Sargiacomo |
7 |
- |
The Left |
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi |
Verts/ALE |
David Cormand, Tilly Metz, Anna Strolenberg, Thomas Waitz |
2 |
0 |
NI |
Katarína Roth Neveďalová |
PfE |
Gilles Pennelle |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- [3] Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... .
- [4] Direttiva 2002/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj).
- [5] Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj).
- [6] Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione, del 10 maggio 2021, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi (GU L 169 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj).
- [7] CA — Canada, CH — Svizzera, GB — Regno Unito, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti.
- [8] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.