RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)

26.2.2014 - (2013/2166(INL))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sven Giegold
(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)


Procedura : 2013/2166(INL)
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A7-0133/2014
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A7-0133/2014
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)

(2013/2166(INL))

Il Parlamento europeo,

–       visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico[1],

–       visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[2],

–       visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)[3],

–       visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[4],

–       visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico[5],

–       vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[6],

–       vista la sua posizione del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi[7],

–       vista la sua posizione del 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi[8],  

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea[9] e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[10],

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali[11] e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[12],

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[13] e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[14],

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 18 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[15] nonché la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[16],

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico[17] e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[18],

–       viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico[19] e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta[20],

–       visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1° marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea di vigilanza per l'esercizio 2011,

–       visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1° marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2011,

–       visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1° marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2011,

–       visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 5 settembre 2013 sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 – tutte le sezioni,

–       visti i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria il 13 e 14 settembre 2012[21],

–       viste le "Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari" del Consiglio per la stabilità finanziaria, pubblicate nell'ottobre 2011,

       visti i Principi di correttezza sui collegi delle autorità di vigilanza pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell'ottobre 2010[22],

–       vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 gennaio 2014 nella causa C-270/12 - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo,

–       visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0133/2014),

A.     considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato come una gestione del rischio inadeguata e una vigilanza inefficiente, disomogenea e frammentata dei mercati finanziari abbiano contribuito all'instabilità finanziaria e alla mancata tutela dei consumatori nei servizi finanziari;

B.     considerando che il Parlamento europeo si è espresso decisamente a favore dell'istituzione delle autorità europee di vigilanza (AEV) e ha assicurato che disponessero di maggiori poteri di coordinamento e di vigilanza diretta; che il Parlamento le considera attori chiave in un contesto di mercati finanziari più stabili e sicuri e ritiene che l'Unione europea necessiti di una vigilanza più forte e coordinata a livello dell'Unione;

C.     considerando che l'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) ha migliorato la qualità e la coerenza della vigilanza finanziaria nel mercato interno; che si tratta di un processo evolutivo in cui i membri del Comitato di sorveglianza devono concentrarsi sui valori e gli interessi dell'Unione;

D.     considerando che, dalla creazione del SEVIF, la vigilanza microprudenziale nell'Unione si è sviluppata a un ritmo più veloce della vigilanza macroprudenziale;

E.     considerando che i poteri di vigilanza micro- e macroeconomica sono concentrati nelle mani della Banca centrale europea (BCE) che deve intervenire in modo appropriato per evitare conflitti di interesse dovuti ai compiti della BCE in materia di politica monetaria;

F.     considerando che le AEV devono impedire la frammentazione dei mercati finanziari dell'Unione;

G.     considerando che le AEV svolgono anche funzioni di convergenza e di assistenza al miglioramento qualitativo della vigilanza corrente e che vi è la necessità di elaborare indicatori di performance basati sugli obiettivi regolatori conseguiti nella vigilanza corrente;

H.     considerando che le AEV vigilanza hanno largamente assolto il proprio mandato di contribuire alle procedure legislative e di proporre norme tecniche;

I.      considerando che, sebbene i regolamenti istitutivi delle AEV siano pressoché identici, il loro ambito applicativo si è sviluppato in modo molto diverso;

J.      considerando che, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (NTR) e le norme tecniche di attuazione (NTA), l'approvazione, con o senza modifiche, dei progetti di NTR o NTA proposti dall'AEV compete alla Commissione, che è però tenuta a fornire motivazioni dettagliate per discostarsi da tali proposte;

K.     considerando che la vigilanza diretta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sulle agenzie di rating del credito potrà migliorare la qualità della vigilanza in questo settore;

L.     considerando che le NTR, che sono adottate come atti delegati, garantiscono la partecipazione delle AEV in aree nelle quali hanno maggiore competenza tecnica in fatto di redazione di atti legislativi gerarchicamente subordinati;

M.    considerando che il paragrafo 2 dell'intesa comune tra Parlamento, Consiglio e Commissione sugli atti delegati sancisce che le tre istituzioni cooperano durante tutta la procedura di adozione degli atti delegati ai fini di un agevole esercizio dei poteri delegati e di un efficace controllo di questo potere da parte del Parlamento e del Consiglio;

N.     considerando che l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha segnato una tappa importante verso una vigilanza coerente degli istituti bancari nell'area dell'euro e negli altri Stati membri partecipanti;

O.     considerando che l'istituzione del MVU ha implicazioni molto importanti per l'assetto istituzionale della vigilanza micro- e macroprudenziale nell'Unione, visti i poteri attribuiti alla BCE in tali ambiti;

P.     considerando che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha fornito per il processo legislativo utili raccomandazioni macroeconomiche che, per quanto concerne i fondi di mercato monetario, i requisiti patrimoniali, la direttiva sul credito ipotecario e le misure di garanzia simmetriche di lungo termine previste dalla direttiva Solvibilità II[23], sono state tenute in considerazione solo parzialmente dalla Commissione e dai colegislatori;

Q.     considerando che al CERS non viene imposto alcun ruolo in materia di legislazione, neppure per quanto concerne le questioni macroeconomiche;

R.     considerando che il Comitato scientifico consultivo ha svolto un importante e costruttivo ruolo di indirizzamento dell'agenda del CERS, in particolare incoraggiandolo a concentrarsi su fondamentali questioni oggetto di controversie;

S.     considerando che alcune delle proposte del CERS avrebbero potuto essere prese in considerazione dai colegislatori o dalla Commissione se fossero state presentate in una fase anteriore del processo legislativo;

T.     considerando che il CERS è stato istituito durante la crisi finanziaria allo scopo di evitare altre crisi e di preservare la stabilità finanziaria;

U.     considerando che il rischio sistemico rappresentato dal mantenimento di tassi di interesse molto bassi per un periodo di tempo eccessivamente lungo non è mai stato ufficialmente menzionato dal CERS;

V.     considerando che la politica monetaria può incidere significativamente sulle bolle creditizie e dei prezzi delle attività e che, di conseguenza, potrebbe sorgere un conflitto di interessi fra le politica monetaria della BCE e l'attività del CERS;

W.    considerando che, in base alle proposte iniziali della Commissione, il CERS avrebbe dovuto avere più del doppio degli addetti di cui in realtà dispone e che l'avvicendamento di personale qualificato è pregiudizievole per il suo lavoro;

X.     considerando che l'AESFEM non ha preso in considerazione le dichiarazioni del CERS sul regolamento EMIR;

Y.     considerando che un CERS esterno alla BCE non avrebbe facoltà, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di rivolgere pareri, raccomandazioni o avvisi alla BCE;

Z.     considerando che la struttura del CERS e le dimensioni del suo organo decisionale ostacolano la rapidità del processo di assunzione delle decisioni;

Aa.   considerando che, secondo la raccomandazione del CERS 2011/3, le banche centrali dovrebbero avere un ruolo leader nella vigilanza macroprudenziale e che, di conseguenza, i rappresentanti delle banche centrali devono essere necessariamente membri degli organi decisionali del CERS;

Ab.   considerando che la composizione del CERS fa perno sulle banche centrali, che svolgono un ruolo importante ma che hanno anche visioni simili;

Ac.   considerando che le sezioni principali delle normative settoriali che conferiscono competenze specifiche alle AEV non sono ancora entrate in vigore, impedendo quindi loro di svolgere i loro compiti in modo comparabile;

Ad.   considerando che la normativa relativa a mercati, servizi e prodotti finanziari è molto frammentata con una pletora di atti giuridici che genera lacune, duplicazione degli obblighi di reporting, divergenze istituzionali e sovrapposizioni e rischia di produrre ripercussioni inattese e impatti negativi sull'economia reale;

Ae.   considerando che gli Stati Uniti d'America hanno istituito a livello federale un ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori con un solido mandato;

Af.    considerando che la trasparenza e l'indipendenza sono un elemento essenziale della buona governance, donde l'importanza di accrescere la trasparenza dell'operato delle AEV e la loro autonomia;

Ag.   considerando che anche se le AEV operano generalmente in modo trasparente pubblicando informazioni sui loro siti web, occorrono maggiore chiarezza sul loro operato e sullo stato di avanzamento di pareri e proposte e maggiori informazioni su questioni come task force e gruppi di lavoro;

Ah.   considerando che la Commissione partecipa, in modo formale e informale, alle attività delle AEV ma non ancora su una base di trasparenza; che, per non compromettere l'autonomia delle AEV, il loro ruolo deve essere allineato a quello del Parlamento e del Consiglio;

Ai.    considerando che i benefici apportati dai contributi dei Gruppi delle parti interessate al lavoro delle AEV sembrano essere stati limitati;

Aj.    considerando che per tali Gruppi una maggiore trasparenza è fondamentale ai fini della definizione di norme attentamente ponderate e praticabili sui mercati finanziari e che la cooperazione con i partecipanti al mercato sarebbe molto più efficace se i Gruppi fossero più trasparenti quanto alla loro composizione e ai precisi compiti loro attribuiti;

Ak.   considerando che le AEV devono supportare la Commissione mettendo a disposizione la loro esperienza nei servizi finanziari in modo trasparente;

Al.    considerando che le AEV devono assistere la Commissione e i colegislatori valutando in che misura la legislazione raggiunga i suoi obiettivi regolatori e rendendo pubbliche tali valutazioni a fini di trasparenza. Le AEV devono fornire pareri formali sulle proposte di legislazione unionale e valutare la consistenza dei dati e delle analisi contenute nelle valutazioni d'impatto delle proposte legislative;

Am.  considerando che con la sentenza nella causa C-270/12 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ravvisato per il Sistema europeo di vigilanza finanziaria ex articolo 114 TFUE un ambito di attività potenzialmente più esteso rispetto alla interpretazione della sentenza nella causa C-9/56 Meroni[24] prevalente al momento della creazione del SEVIF, donde l'opportunità per la Commissione di valutarne le possibili implicazioni in occasione della prossima revisione del SEVIF;

An.   considerando che la vigilanza dei conglomerati finanziari attivi nei servizi bancari e assicurativi da parte della BCE è limitata dalla base giuridica del MVU;

Ao.   considerando che la creazione del MVU altera lo schema di vigilanza soggiacente al SEVIF e determina una certa asimmetria fra le varie autorità e i rispettivi ambiti di vigilanza;

Ap.   considerando che dopo l'entrata in vigore del MVU è divenuto particolarmente importante evitare l'arbitraggio regolamentare, garantire parità di condizioni assicurando il buon funzionamento del mercato interno, impedire le distorsioni e salvaguardare le libertà fondamentali;

Aq.   considerando che la BCE e le AEV adottano differenti norme e intervalli di reporting e che la creazione del MVU senza una sufficiente cooperazione delle autorità nazionali con il MVU o le AEV potrebbe generare gravi rischi di duplicazione degli obblighi di reporting;

Ar.    considerando che si è raramente fatto ricorso al diritto di inchiesta contro possibili violazioni del diritto dell'Unione e alla possibilità della mediazione vincolante e che le AEV hanno solo limitatissime possibilità di avviare indagini su presunti reati delle autorità nazionali competenti;

As.   considerando che, per quanto concerne le possibili violazioni del diritto unionale, le decisioni che interessano le autorità nazionali di vigilanza sono assunte dai rappresentanti nazionali in seno al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AEV;

At.    considerando che, grazie ai poteri di mediazione vincolante delle AEV, sono state individuate molte soluzioni utili fra le autorità nazionali di vigilanza;

Au.   considerando che i rappresentanti nazionali hanno avuto difficoltà a scindere il loro ruolo di direttori di un'autorità nazionale competente e di decisori europei e che questo ha messo a dura prova la loro capacità di conformarsi realmente al requisito di agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione come previsto dall'articolo 42 dei regolamenti AEV;

Av.   considerando che la peer pressure non ha funzionato come previsto nella concezione originaria delle AEV e che occorre mettere queste ultime in condizione di stimolarne lo sviluppo;

Aw.  considerando che alcune AEV hanno ancora difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie al loro lavoro, nel giusto formato; che l'ABE ha dovuto effettuare degli stress test senza avere sempre i poteri necessari per raccogliere le informazioni occorrenti per i test o per verificare dati apparentemente imprecisi;

Ax.   considerando che le AEV potrebbero astenersi da certe necessarie richieste di informazioni prevedendo un rifiuto da parte dei rispettivi consigli delle autorità di vigilanza;

Ay.   considerando che la legislazione recentemente approvata ha rafforzato i poteri d'indagine delle AEV sulla presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, obbligando le autorità competenti a fornire alla rispettiva AEV tutte le informazioni ritenute necessarie, tra cui quelle riguardanti la conformità dell'attuazione legislativa con il diritto dell'Unione;

Az.   considerando che con l'istituzione del MVU sono stati compiuti progressi essendo stati conferiti all'ABE i poteri necessari per raccogliere informazioni direttamente, ma che è opportuno che tale prerogativa sia ora attribuita alle altre AEV;

Ba.   considerando che gli Orientamenti (Guidelines) si sono rivelati uno strumento non solo utile ma anche indispensabile per colmare le lacune regolatorie laddove la normativa settoriale non prevedeva poteri per le AEV;

Bb.   considerando che le AEV hanno il mandato di controllare l'attuazione del diritto unionale negli Stati membri, ma non dispongono di risorse sufficienti per valutarne l'effettiva applicazione;

Bc.   considerando che la direttiva MiFID I[25] è stata recepita in tutti gli Stati membri ma che, nella pratica, alcuni di essi si rifiutano di attuare e far rispettare le norme sulla protezione dei consumatori;

Bd.   considerando che la partecipazione dei rappresentanti dell'AEV ai collegi delle autorità di vigilanza ha migliorato il funzionamento dei collegi, i cui progressi verso il rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza sono però apparsi limitati;

Be.   considerando che i diritti di voto nei consigli delle autorità di vigilanza AEV non sono proporzionati alle dimensioni dei vari Stati membri, così come attualmente avviene per la BCE o altre agenzie europee;

Bf.    considerando che le modifiche al sistema originario di voto dell'ABE, che ha dimostrabilmente garantito parità di trattamento degli Stati membri e ordinate condizioni di lavoro per le AEV, sono state una concessione ad alcuni Stati membri e hanno reso le procedure decisionali in seno al consiglio delle autorità di vigilanza più pesanti e macchinose;

Bg.   considerando che non devono esservi discriminazioni basate sull'età o sul sesso nella nomina dei presidenti delle AEV e che le relative vacanze di incarico devono essere ampiamente pubblicizzate in tutta l'Unione;

Bh.   considerando che il presidente, il direttore esecutivo e i membri del consiglio delle autorità di vigilanza e dei consigli di amministrazione devono essere in grado di agire in modo indipendente e nell'interesse esclusivo dell'Unione;

Bi.    considerando che alcune autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri hanno incontrato difficoltà nel soddisfare gli obblighi di contribuzione ai bilanci delle AEV;

Bj.    ritiene che i contributi obbligatori degli Stati membri siano in contrasto con l'indipendenza delle AEV;

Bk.   considerando che le AEV hanno affermato di aver difficoltà nell'assunzione di personale con una certa anzianità e di essere limitate dalla carenza di risorse nell'assolvimento del proprio mandato, visto che il personale e le risorse disponibili sono inadeguati rispetto ai compiti da svolgere;

Bl.    considerando che l'attuale sistema di finanziamento misto delle AEV è poco flessibile, crea oneri amministrativi e rappresenta una minaccia per l'indipendenza delle agenzie;

Bm.  considerando che il mandato regolamentare di elaborare atti delegati e di esecuzione ha rappresentato una priorità per le AEV nella loro fase costitutiva e inciso in modo sproporzionato sul carico di lavoro complessivo rispetto ad altre competenze;

Bn.   considerando che le AEV non hanno potuto destinare sufficienti risorse a quella che è la loro funzione principale, ossia condurre analisi economiche dei mercati finanziari (come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), dei regolamenti (UE) nn. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010), che costituisce il fondamento stesso della definizione di norme di alta qualità;

Bo.   considerando che il mandato comune di riferire sulle tendenze dei consumatori presuppone che tutti gli Stati membri raccolgano informazioni su tali trend;

Bp.   considerando che l'ABE non dispone ancora di una base giuridica nella direttiva sui servizi di pagamento, nella direttiva sul credito ai consumatori[26]e in altri atti;;

Bq.   considerando che alcuni requisiti previsti dalle AEV per tutti i partecipanti al mercato sono stati considerati da alcuni operatori onerosi, inadeguati e non proporzionati alle dimensioni e al business model dei destinatari, e che la legislazione settoriale non ha sempre ammesso una sufficiente flessibilità nell'applicazione del diritto unionale;

Br.    considerando che la BCE ha diritto di partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio, mentre le AEV sono perlopiù escluse dal processo decisionale formale;

Bs.    considerando che nell'ambito della tutela dei consumatori, gli sforzi, le risorse impiegate e i risultati delle AEV mostrano una certa variabilità e appaiono alquanto deludenti per quanto riguarda l'ABE;

Bt.    considerando che la debolezza del governo societario e del sistema d'informativa è un fattore che ha pesato notevolmente sull'attuale crisi;

Bu.   che i nuovi principi di vigilanza di Basilea includono due nuovi principi riguardanti rispettivamente il governo societario e la trasparenza/informativa;

Bv.   considerando che le vendite in violazione dei principi di correttezza e diligenza (misselling), una concorrenza inadeguata o la ricerca di posizioni di rendita (rent seeking) possono danneggiare i consumatori;

Bw.  considerando che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'ABE non hanno riferito in modo significativo sui trend dei consumatori;

Bx.   considerando che si attende ancora la relazione del CERS sulla stabilità finanziaria promessa dal presidente della BCE Mario Draghi;

By.   considerando che la necessità di assumere decisioni su questioni rilevanti per la tutela dei consumatori richiede un idoneo livello di competenza da parte dei membri delle AEV, alcuni dei quali non hanno tuttavia nel proprio Stato membro un mandato corrispondente;

Bz     considerando che le attuali clausole di salvaguardia ex articolo 38, paragrafo 1 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, limitano le possibilità di mediazione a norma degli articoli 18 e 19 degli stessi, in particolare nei casi di risoluzione di gruppo transfrontaliera di cui alla direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi, giacché è lo Stato membro con responsabilità finanziaria per gli istituti in questione a detenere il potere decisionale finale;

1.      invita la Commissione a presentare al Parlamento, entro il 1° luglio 2014, proposte legislative per la revisione dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, n. 1093/2010, n. 1094/2010, n. 1095/2010 e n. 1096/2010 basate sulle raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato seguente, sulla scorta dell'esperienza maturata dopo l'istituzione delle AEV e di un'analisi approfondita della base giuridica e delle possibili alternative all'articolo 114 del TFUE, tenendo conto della recente giurisprudenza;

2.      conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.      ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione, tenendo conto della possibilità per le AEV di detrarre i contributi delle entità vigilate;

4.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi che devono essere adottati debbano prevedere quanto segue.

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria deve essere ulteriormente adattato al MVU come di seguito descritto:

–       migliorare il mandato di tutte le AEV per la mediazione vincolante e non vincolante, con specifico riguardo alla BCE;

–       chiarire il mandato di mediazione vincolante delle AEV in settori che comportano l'esercizio della vigilanza e delle relative valutazioni;

–       fornire alle AEV la possibilità, se prevista dalla legislazione settoriale, di avviare la mediazione vincolante e non vincolante su iniziativa del consiglio di amministrazione;

–       rafforzare la prerogativa di tutte le AEV di condurre stress test in modo che dispongano di poteri comparabili a quelli concessi all'ABE nel corso dell'istituzione del MVU;

–       garantire che le AEV, il CERS, le autorità nazionali di vigilanza e la BCE, nel caso di Stati membri facenti parte del MVU, abbiano accesso alle stesse informazioni di vigilanza, le quali dovranno se possibile essere fornite con la stessa frequenza e in un formato elettronico comune determinato dalle AEV; il formato comune tuttavia non comporta alcun ulteriore obbligo di fornire dati conformi a standard internazionali come gli IFRS; inoltre; saranno inoltre previsti adeguati periodi transitori per l'introduzione obbligatoria del formato comune;

–       assicurarsi che il CERS possa evolvere ulteriormente divenendo una solida rete di decisori capace di garantire un monitoraggio e un'analisi permanente dei rischi sistemici e instaurando una cultura del dialogo tra vigilanza microprudenziale e vigilanza macroeconomica;

–       prevedere meccanismi che rafforzino l'indipendenza del CERS assicurando nel contempo l'interazione con la BCE;

–       garantire che a seguito della creazione del MVU si proceda alle necessarie modifiche operative del CERS , inclusa la possibilità per il CERS di rivolgere avvisi e raccomandazioni alla BCE e al MVU.

–       garantire per ogni raccolta di dati un punto d'ingresso unico che presiederà alla selezione, convalida e trasmissione dei dati statistici e di vigilanza;

–       potenziare il ruolo del Comitato scientifico del CESR;

–       nominare un presidente esecutivo per il CERS;

–       valutare e chiarire il mandato e i compiti del CERS per evitare l'insorgere di conflitti di interesse tra la vigilanza microprudenziale e i relativi strumenti e la vigilanza macroeconomica.

–       rafforzare il ruolo di coordinamento del comitato direttivo del CERS e adeguandone la composizione;

–       ampliare l'elenco dei possibili destinatari degli avvisi e delle raccomandazioni emessi dal CERS includendo la BCE (nei ruoli definiti nel quadro del MVU) e le autorità macroprudenziali nazionali;

–       includere le raccomandazioni CERS nel Semestre europeo formulando raccomandazioni specifiche per paese e raccomandazioni per l'intera Unione;

Laddove l'esperienza abbia messo in rilievo la necessità di una revisione, il funzionamento del SEVI dovrà essere migliorato con nuovi atti legislativi, come di seguito indicato:

Presidenti

–       rafforzare la prerogativa dei presidenti delle tre AEV di adottare decisioni tecniche e operative o di richiedere informazioni alle altre autorità di vigilanza conformemente al mandato della rispettiva AEV e facilitare la delega di altre competenze del consiglio delle autorità di vigilanza al presidente;

–       autorizzare i presidenti a effettuare verifiche inter pares (peer review) ai sensi dell'articolo 30 del regolamento AEV;

–       conferire ai presidenti e ai direttori esecutivi il diritto di votare in seno al consiglio delle autorità di vigilanza;

–       garantire che i presidenti delle AEV abbiano il potere di nominare i presidenti dei comitati interni e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 41 dei regolamenti AEV;

–       garantire che i presidenti delle AEV e del CERS siano formalmente invitati alle riunioni del Consiglio Ecofin e presentino relazioni almeno due volte l'anno sulle loro attività e programmi di lavoro;

–       far in modo da garantire la parità di genere nel quadro delle procedure di selezione dei presidenti e dei loro vice; assicurare la trasparenza del processo e pianificarlo in modo da permettere al Parlamento di esservi associato;

–       fermo restando il rispetto del principio enunciato al precedente paragrafo, assicurare che i presidenti AEV siano selezionati esclusivamente sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e di significative esperienze maturate in materia di vigilanza e regolazione finanziaria;

Governance: organizzazione, processo decisionale, indipendenza e trasparenza

–       modificare l'articolo 45 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 e trasformare i consigli di amministrazione delle tre AEV in organi indipendenti composti da tre professionisti con un mandato europeo nominati dal Parlamento, dal presidente delle AEV e dai direttori esecutivi, e conferendo ai membri del consiglio di amministrazione il diritto di voto nel consiglio delle autorità di vigilanza per garantire una maggiore indipendenza dagli interessi nazionali; il presidente del consiglio di amministrazione sarà anche il presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e avrà voto preponderante sia nel consiglio di amministrazione che nel consiglio delle autorità di vigilanza;

–       modificare l'articolo 40 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 e la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe essere costituito dal direttore delle amministrazioni nazionali competenti più i membri del consiglio di amministrazione;

–       riassegnare i compiti tra il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza affinché quest'ultimo si concentri sull'orientamento strategico dell'attività delle AEV, sull'adozione di norme tecniche e di orientamenti e raccomandazioni generali, lasciando al consiglio di amministrazione le decisioni relative a interventi temporanei e di altro genere, prevedendo in alcuni casi il diritto per il consiglio delle autorità di vigilanza di opporsi alle proposte del consiglio di amministrazione;

–       concedere alle AEV una linea di bilancio indipendente come per il Garante europeo della protezione dei dati, finanziata dai contributi dei partecipanti al mercato e dal bilancio dell'Unione;

–       garantire, specie nelle operazioni correnti, che le AEV siano indipendenti dalla Commissione;

–       istituire processi decisionali più snelli in seno ai consigli delle autorità di vigilanza delle tre AEV;

–       semplificare i meccanismi di votazione e reintrodurre le stesse regole di voto per le tre AEV, basandosi sugli attuali meccanismi di voto dell'AESFEM e dell'EIOPA;

–       rafforzare e mantenere l'autonomia delle AEV dalla Commissione europea istituendo procedure formali e obblighi di divulgazione sulle comunicazioni, i pareri legali e i pareri formali o informali forniti verbalmente dalla Commissione;

–       garantire che, per le questioni relative alla tutela dei consumatori, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno un mandato per la tutela dei consumatori nel rispettivo Stato membro siano sostituiti nelle corrispondenti riunioni del consiglio da un rappresentante dell'autorità nazionale responsabile;

–       elaborare procedure decisionali rapide ed efficaci nel Comitato congiunto per permettere di accelerare l'adozione delle decisioni e ridurre le possibilità di obiezioni;

–       garantire alle AEV maggiore libertà di assunzione di personale specializzato per compiti specifici, anche per periodi limitati;

–       migliorare la trasparenza quanto alla partecipazione delle parti interessate e ai potenziali conflitti di interesse ed elaborare un regime più severo per il periodo di ripensamento (cooling-off period), in particolare attraverso una più estesa azione di outreach nei confronti dei gruppi di vendita al dettaglio, consultazioni efficienti e processi più trasparenti;

–       riesaminare il sistema dei Gruppi delle parti interessate, incluse la loro struttura, composizione e risorse, e riequilibrarne la composizione in modo che si possa tener conto dei contributi dei consumatori e delle parti interessate non industriali;

–       istituire un'Unità di analisi economica che fornisca un'analisi costi-benefici pienamente documentata delle NTR, delle NTA e degli orientamenti proposti e assicuri il proprio input ai pareri sottoposti alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio nell'ambito della preparazione della nuova legislazione e della revisione di quella in vigore;

Corpus unico di norme e mercato unico

–       rivedere il campo d'azione e l'elenco delle normative settoriali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti AEV;

–       disporre che la Commissione e, se del caso, le AEV, diano una risposta tempestiva alle osservazioni dei deputati del Parlamento europeo sui progetti di NTR, in particolare quando le opinioni espresse dai deputati non siano accolte nelle NTR adottate dalla Commissione;

–       stabilire che la Commissione, qualora non omologhi i progetti di NTR o di NTA proposti dalle AEV, motivi pubblicamente la relativa decisione con un'analisi costi-benefici pienamente documentata;

–       creare un metodo formale di comunicazione con la Direzione generale Concorrenza della Commissione per garantire che la normativa sui servizi finanziari supporti una concorrenza equa e sostenibile nel mercato unico ed eviti gli squilibri anticoncorrenziali che si determinano per effetto della legislazione, a livello sia di accesso dei consumatori ai servizi di vendita al dettaglio e di diversità di tali servizi all'interno dell'Unione sia di controparti professionali e di mercati all'ingrosso;

–       conferire alle AEV il mandato di segnalare alla Commissione i casi in cui la legislazione nazionale o eventuali sue divergenze ostacolano il funzionamento del mercato unico;

–       dare alle AEV il mandato e i poteri per individuare differenze di prezzo tra gli Stati membri e analizzare particolari mercati in cui siano chiaramente ravvisabili comportamenti di rent seeking;

–       rafforzare il mandato delle AEV di contribuire alla divulgazione dei dati finanziari e alla disciplina del mercato imponendo loro di pubblicare sui rispettivi siti web le informazioni sui singoli istituti finanziari che reputano necessarie per garantire la trasparenza dei mercati;

–       chiarire che gli orientamenti di cui all'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 volti a migliorare le disposizioni comuni all'intero mercato interno possono essere emessi soltanto sulla base della rispettiva titolarità (empowerment) nella normativa settoriale e rendendo chiari i relativi considerando; ciò al fine di garantire la legittimazione democratica;

–       chiarire che gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dei regolamenti AEV coincidono con gli orientamenti di cui all'articolo 16 degli stessi;

–       garantire parità di condizioni competitive fra tutti gli istituti finanziari dell'Unione e far obbligo alle AEV di assolvere i propri compiti e di elaborare i propri metodi, prassi e manuali di vigilanza nel rispetto del principio di proporzionalità , con specifico riguardo ai partecipanti al mercato di piccole e medie dimensioni;

–       disporre che le AEV effettuino valutazioni sull'impatto delle misure proposte per le piccole imprese e per quanto riguarda gli ostacoli all'ingresso nel settore finanziario;

–       migliorare i poteri di indagine delle AEV per quanto concerne le possibili violazioni del diritto dell'Unione e delle NTR da esse elaborate;

–       conferire alle AEV un chiaro mandato in materia di governo societario, trasparenza e informativa, onde accrescere la comparabilità delle informazioni in tutta l'Unione, rafforzare la disciplina di mercato, permettere a tutte le parti interessate di comprendere e raffrontare prassi e profili di rischio e promuovere la fiducia del pubblico.

–       garantire che il Parlamento abbia a disposizione almeno tre mesi per valutare se respingere gli atti delegati o di esecuzione;

–       disporre la partecipazione obbligatoria e tempestiva delle AEV e del CERS alla preparazione degli iter legislativi nei rispettivi ambiti di competenza;

–       garantire che il Parlamento abbia la possibilità di beneficiare delle competenze delle AEV e del CERS - anche per quanto riguarda l'inquadramento e la tempistica delle norme tecniche proposte - e di sottoporre quesiti;

Cooperazione e convergenza in materia di vigilanza

–       bilanciare meglio la vigilanza dei tre settori mediante la promozione del ruolo dell'AESFEM e dell'EIOPA nell'ambito del SEVIF onde evitare che disposizioni normative a vocazione bancaria siano adattate e applicate ad altri settori in modo inappropriato, e mantenere parità di condizioni competitive;

–       riesaminare il modello di verifica inter pares delle AEV e predisporre un modello di verifica più indipendente, come quello del FMI (FSAP);

–       istituire un adeguato meccanismo per condurre, ove giudicato necessario, una valutazione delle pratiche di vigilanza negli Stati membri in consultazione con le autorità competenti - mediante visite in loco - cui potranno eventualmente seguire raccomandazioni migliorative;

–       rafforzare la competenza dell'ABE per lo sviluppo e aggiornamento del manuale sulla vigilanza degli istituti finanziari e attribuire all'AESFEM e all'EIOPA analoghe competenze onde garantire in Europa un'azione di vigilanza più uniforme e una cultura comune in materia di vigilanza;

–       garantire che il lavoro delle AEV in materia di tutela dei consumatori non sia ostacolato da differenze nelle rispettive basi giuridiche e regolamenti istitutivi e nei mandati conferiti loro dalla normativa settoriale;

–       chiarire che la capacità delle AEV di risolvere le controversie rappresenta una prerogativa distinta dalla facoltà di indagare su potenziali violazioni del diritto dell'Unione, che può essere utilizzata per promuovere il coordinamento della coerenza in materia di vigilanza e la convergenza delle prassi di vigilanza senza la previsione di ulteriori poteri nella normativa settoriale;

–       ampliare il mandato dei collegi di vigilanza nell'ambito delle attività di vigilanza e rafforzare il ruolo delle AEV in qualità di lead supervisor in seno ai collegi;

–       garantire, nei casi in cui il MVU sia il coordinatore designato per la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari, che la vigilanza dell'impresa o gruppo assicurativo facente parte del conglomerato preveda almeno un pari coinvolgimento delle autorità di vigilanza responsabili di detta impresa o gruppo;

–       far obbligo alle AEV di identificare sovrapposizioni nei rispettivi mandati e di formulare raccomandazioni per il raggruppamento delle operazioni di revisione e riordino legislativo, ai fini di una maggiore uniformità e di uno snellimento dell'approccio alla coerenza intersettoriale e internormativa, in particolare per quanto riguarda le norme a tutela dei consumatori, allo scopo di rafforzare la coerenza del Single Rule Book;

–       rafforzare il ruolo delle AEV e del CERS quando rappresentano l'UE in seno alle organizzazioni internazionali e garantire loro uno status di membro identico a quello delle autorità nazionali di vigilanza;

–       garantire che le AEV, all'interno del Comitato congiunto, elaborino insieme una politica e una strategia strutturate, elenchino le loro priorità e definiscano i rispettivi ruoli in rapporto alle autorità nazionali competenti, e pubblichino annualmente una relazione orizzontale congiunta sulla tutela dei consumatori.

Rafforzamento di poteri

–       rafforzare i poteri di indagine delle AEV e incrementare le loro risorse al fine di monitorare direttamente la corretta attuazione delle disposizioni contenute negli atti normativi e l'osservanza di altre decisioni assunte nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione;

–       introdurre la vigilanza diretta - comprendente gli stress test - delle AEV su entità o attività paneuropee altamente integrate, conferendo all'AESFEM e all'EIOPA il potere, il mandato e le risorse per svolgere tali attività e per monitorare la coerenza dei piani di risanamento e di risoluzione;

–       conferire all'ABE il potere, il mandato e le risorse per elaborare misure volte a individuare i nuovi rischi per i consumatori nel settore bancario;

–       rafforzare la base giuridica del lavoro svolto dalle AEV in materia di tutela dei consumatori, includendo la normativa contenente le misure di tutela dei consumatori nel campo d'azione delle AEV, ampliando la definizione di istituti finanziari per assicurare che identiche attività siano soggette alle medesime regole e aggiornando i riferimenti alle autorità competenti nei regolamenti AEV;

–       conferire alle AEV il mandato e il potere di definire norme per la gestione delle denunce a livello nazionale e la raccolta di dati relativi alle denunce;

CERS

–       garantire che il CERS sia rappresentato alle riunioni del Comitato economico e finanziario;

–       consentire al CERS di emanare orientamenti a livello UE per gli Stati membri sugli strumenti macroprudenziali tra cui: coefficiente di leva finanziaria, rapporto prestito/valore e rapporto debito/reddito;

–       consentire al CERS di rivolgere avvisi e raccomandazioni alla BCE nell'ambito del suo ruolo in materia di politica monetaria nonché in veste di autorità di vigilanza unica (MVU);

–       riesaminare e semplificare l'articolo 15 del regolamento relativo al CERS per facilitare la raccolta dei dati da parte dello stesso CERS, velocizzare e semplificare il processo decisionale del CERS per la richiesta di dati e garantire che il CERS possa accedere ai dati in tempo reale;

–       riesaminare la struttura del CERS per consentire un processo decisionale più rapido e una maggiore responsabilità e rendicontabilità;

–       rafforzare il contributo del CERS ai forum internazionali in materia di regolamentazione macroprudenziale;

–       rafforzare le risorse analitiche a disposizione della segreteria del CERS e fornire maggiori risorse al Comitato scientifico consultivo del CERS;

–       garantire che il CERS sia consultato ogniqualvolta le autorità competenti, comprese la BCE o le AEV, elaborano dei sistemi di stress test;

–       garantire che i rappresentanti del CERS siano invitati in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni e discussioni della BCE, incluse le riunioni del Comitato per la stabilità finanziaria;

–       rivedere l'articolo 18 del regolamento relativo al CERS sulla pubblicazione di avvisi e raccomandazioni al fine di rafforzare il profilo pubblico del CERS e il follow-up dato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

Prima dell'adozione degli atti legislativi, occorre esaminare compiutamente le problematiche sintetizzate nei seguenti quesiti, considerando che persino durante i peggiori periodi di crisi finanziaria gli Stati membri non erano intenzionati a conferire alle AEV poteri di vigilanza di un certo peso:

–       se il modello attuale che prevede tre diverse autorità di vigilanza sia la migliore soluzione per una vigilanza coerente;

–       se la Commissione europea si sia spinta oltre il suo ruolo di osservatore presso il consiglio delle autorità di vigilanza delle AEV;

–       se, stante l'indipendenza delle AEV, la loro forte dipendenza dalla Commissione europea non ne ostacoli lo sviluppo e se non si debba rafforzare la trasparenza di tale rapporto;

–       quali siano le implicazioni della creazione del MVU sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea nel suo complesso;

–       se, in materia di vigilanza bancaria, la creazione del MVU richieda una completa revisione dei compiti e del mandato dell'ABE;

–       se la molteplicità e la parziale sovrapposizione degli atti giuridici dell'Unione in materia di regolamentazione finanziaria non crei lacune e divergenza di definizioni e se tale situazione possa essere superata mediante un Codice finanziario europeo unico;

–       come sia possibile standardizzare, ottimizzare e semplificare per i partecipanti al mercato il reporting alle autorità di vigilanza europee e nazionali;

–       come si debbano mantenere i poteri di azione delle AEV in caso di emergenza;.

–       se la facoltà delle AEV di sospendere temporaneamente l'applicazione di una determinata norma possa risultare utile per impedire conseguenze indesiderate determinate da situazioni eccezionali del mercato;

–       se il fatto di riunire le competenze delle AEV, segnatamente in materia di tutela dei consumatori, nei comitati permanenti sotto la responsabilità del Comitato congiunto possa aumentare l'efficienza e ridurre al minimo la duplicazione dei compiti;

–       se sia necessaria un'Unione assicurativa sulla falsariga dell'Unione bancaria e quale ruolo possa assumere il SEVIF nell'ambito di tale Unione;

–       se l'ABE e l'EIOPA debbano ricevere maggiori risorse per monitorare e promuovere la convergenza relativamente ai modelli interni di vigilanza per i requisiti patrimoniali;

–       se il mandato, i poteri e le risorse dell'Ufficio per la tutela dei consumatori finanziari istituito di recente negli Stati Uniti possa fungere da modello per il SEVIF;

–       se ulteriori contributi da parte del settore finanziario possano costituire una fonte aggiuntiva di entrate per le AEV, per esempio quando accettano contributi da controparti centrali di paesi terzi;

–       se le AEV possano contribuire in modo più efficiente al miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria tramite un'inchiesta europea in ambito finanziario sulla falsariga dell'indagine PISA-OCSE;

–       se le tre AEV e il CERS debbano pubblicare una newsletter comune;

  • [1]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
  • [2]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
  • [3]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
  • [4]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
  • [5]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
  • [6]  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.
  • [7]       P7_TA-PROV(2013)0371.
  • [8]       P7_TA-PROV(2013)0372.
  • [9]       A7-0166/2010.
  • [10]     Testi approvati, P7_TA(2010)0337.
  • [11]     A7-0170/2010.
  • [12]     Testi approvati, P7_TA(2010)0334.
  • [13]     A7-0169/2010.
  • [14]     Testi approvati, P7_TA(2010)0339.
  • [15]     A7-0163/2010.
  • [16]     Testi approvati, P7_TA(2010)0336.
  • [17]     A7-0168/2010.
  • [18]     Testi approvati, P7_TA(2010)0335.
  • [19]     Testi approvati, P7_TA(2010)0338.
  • [20]     A7-0167/2010.
  • [21]     http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.
  • [22]     http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf.
  • [23]    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
  • [24]  Causa 9/56 Meroni/Alta autorità, Racc. 1958, pag. 11. [1957 e 1958] ECR 133.
  • [25]    Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) .
  • [26]    Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ana Gomes, Emma McClarkin