RELAZIONE recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
1.6.2015 - (2014/2228(INI))
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Bernd Lange
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Il Parlamento europeo,
– viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013[1] e declassificate e pubblicate dal Consiglio il 9 ottobre 2014,
– visti gli articoli da 168 a 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2,
– vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA del 26 marzo 2014[2],
– vista la dichiarazione congiunta resa il 20 marzo dal commissario Cecilia Malmström e dal rappresentante statunitense per il commercio, Michael Froman, in merito all'esclusione dei servizi pubblici dagli accordi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti,
– viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP, del 20 marzo 2015,
– viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP del 21 novembre 2014[3],
– vista la dichiarazione congiunta del 16 novembre 2014 del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, del Primo ministro britannico, David Cameron, del Cancelliere tedesco, Angela Merkel, del Presidente francese, François Hollande, del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, e del Primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, in seguito alla riunione svoltasi al margine del vertice del G20 a Brisbane, in Australia[4],
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014[5],
– visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla prossima Commissione e intitolati "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico[6],
– viste la comunicazione della Commissione alla Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla trasparenza nei negoziati TTIP (C(2014)9052)[7], le decisioni della Commissione del 25 novembre 2014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9051), nonché alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9048), le sentenze e le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13 (2), 1/09 (3)) sull'accesso ai documenti delle istituzioni e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) riguardante la Commissione europea e relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (trasparenza),
– vista la dichiarazione congiunta del Consiglio per l'energia UE-USA del 3 dicembre 2014[8],
– visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare ("dall'azienda agricola alla tavola"), stabilito nel 2004[9],
– vista la relazione della Commissione del 13 gennaio 2015 in merito alla consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito del TTIP (SWD(2015)0003),
– viste le proposte di testi dell'UE presentate per la discussione con gli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati sul TTIP, in particolare quelle che la Commissione ha declassificato e pubblicato, tra cui i documenti sulla posizione dell'UE dal titolo "TTIP regulatory issues - engineering industries"[10], "Test-case on functional equivalence: Proposed methodology for automotive regulatory equivalence"[11] e "Trade and sustainable development chapter /labour and environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP"[12], e le proposte di testi riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio (TBT)[13], le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)[14], le dogane e la facilitazione degli scambi[15], le piccole e medie imprese (PMI)[16], le eventuali disposizioni in materia di concorrenza[17], le eventuali disposizioni in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi o privilegi[18], le eventuali disposizioni in materia di sovvenzioni[19], e la composizione delle controversie[20], nonché le disposizioni iniziali in materia di cooperazione regolamentare[21],
– visti il parere del Comitato delle regioni sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (ECOS-V-063), approvato durante la 110a sessione plenaria (11-13 febbraio 2015), e il parere del Comitato economico e sociale dal titolo "Le relazioni commerciali transatlantiche e il punto di vista del CESE su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA", del 4 giugno 2014,
– vista la relazione iniziale definitiva del 28 aprile 2014 elaborata da ECORYS per la Commissione dal titolo "Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati riguardanti un accordo globale su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America"[22],
– vista la relazione 2015 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti,[23]
– vista la "Valutazione dettagliata della valutazione d'impatto della Commissione europea sul partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti", pubblicata nell'aprile 2014 dal CEPS per il Parlamento,
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti[24], del 23 maggio 2013 sui negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti[25] e del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013[26],
– visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0175/2015),
A. considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti sono motori fondamentali dell'occupazione e della crescita economica, che non richiedono investimenti pubblici;
B. considerando che il PIL dell'UE dipende in larga misura dagli scambi commerciali e dalle esportazioni e beneficia del commercio e degli investimenti basati su norme; che un accordo ambizioso ed equilibrato con gli Stati Uniti dovrebbe favorire la reindustrializzazione dell'Europa e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare del 15-20% il PIL dell'UE generato dal settore industriale entro il 2020, attraverso il rafforzamento degli scambi transatlantici sia di beni che di servizi; che un siffatto accordo è potenzialmente in grado di creare opportunità soprattutto per le PMI, le microimprese di cui alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), i poli aziendali e le reti di imprese, che risentono sproporzionatamente degli ostacoli non tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, in quanto queste ultime hanno economie di scala che consentono loro di accedere più facilmente ai mercati su entrambe le sponde dell'Atlantico; che un accordo tra i due principali blocchi economici del mondo è potenzialmente in grado di creare standard, norme e regole che saranno adottati a livello globale, un fatto di cui beneficerebbero anche i paesi terzi e che permetterebbe di evitare un'ulteriore frammentazione del commercio mondiale; che la mancata negoziazione di un accordo permetterebbe invece ad altri paesi terzi con norme e valori differenti di assumere tale ruolo;
C. considerando che nove Stati membri dell'Unione europea hanno già sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e che il TTIP potrà ispirarsi alle buone pratiche e rispondere meglio alle difficoltà incontrate da tali paesi;
D. considerando che le recenti crisi alle frontiere dell'UE e gli sviluppi a livello mondiale dimostrano la necessità di investire in una governance globale e in un sistema fondato su norme e valori;
E. considerando che è indispensabile, vista la crescente interconnessione dei mercati globali – fino al 40% dei prodotti industriali europei è ottenuto da prodotti di base importati – che i responsabili politici determinino e promuovano le modalità di interazione di tali mercati; che l'adeguatezza delle norme commerciali e l'eliminazione degli ostacoli superflui sono fondamentali per creare valore aggiunto, dal momento che la produzione industriale avverrà sempre di più nell'ambito di catene mondiali del valore, pur mantenendo e sviluppando una base industriale forte, concorrenziale e diversificata in Europa;
F. considerando che i tentativi dell'UE di far fronte alle sfide del cambiamento climatico, della protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori hanno comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE, come pure prezzi elevati dell'elettricità e delle materie prime energetiche – aspetti che, se non affrontati nel TTIP, potrebbero accelerare il processo di delocalizzazione, deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, minacciando così la reindustrializzazione dell'UE e gli obiettivi occupazionali, il che impedirebbe altresì il conseguimento degli stessi obiettivi strategici che la regolamentazione dell'Unione mira a realizzare;
G. considerando che un accordo commerciale ben definito potrebbe contribuire a trarre vantaggio dalla globalizzazione; che un accordo commerciale solido e ambizioso non dovrebbe soltanto concentrarsi sulla riduzione dei dazi e degli ONT, ma costituire altresì uno strumento a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un siffatto accordo rappresenta l'occasione per creare un quadro rafforzando la regolamentazione affinché risponda agli standard più rigorosi, conformemente ai nostri valori condivisi, evitando in tal modo il dumping sociale e ambientale e garantendo un elevato grado di protezione dei consumatori, alla luce dell'obiettivo condiviso di assicurare la libera concorrenza in condizioni di parità;
H. considerando che, sebbene norme rigorose comuni siano nell'interesse dei consumatori, andrebbe rilevato che la convergenza ha anche senso dal punto di vista aziendale, dal momento che i maggiori costi imputabili a norme più rigorose possono essere compensati da maggiori economie di scala in un mercato potenziale di 850 milioni di consumatori;
I. considerando che precedenti accordi commerciali hanno comportato benefici di rilievo per l'economia europea; che il reale impatto del TTIP sulle economie dell'Unione europea e degli Stati Uniti è difficile da valutare e prevedere mentre i negoziati sono ancora in corso e che dagli studi in materia emergono risultati contrastanti; che il TTIP non risolverà di per sé i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione e le cause ad essi sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale elemento di una più ampia strategia europea intesa a creare posti di lavoro e a generare crescita; che le aspettative suscitate dal TTIP dovrebbero essere commisurate al livello di ambizione che raggiungeranno i negoziati;
J. considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;
K considerando l'importanza che riveste per l'agricoltura europea la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;
L. considerando che i flussi di scambi e investimenti non sono fini a se stessi e che il benessere dei cittadini, dei lavoratori e dei consumatori, così come il potenziamento delle opportunità per le imprese quali motori della crescita e dell'occupazione, sono i parametri di riferimento di un accordo commerciale; che il TTIP dovrebbe essere considerato il modello di buon accordo commerciale che soddisfi tali requisiti, affinché funga da base per futuri negoziati con altri partner commerciali;
M. considerando la necessità di un determinato grado di riservatezza nell'ambito dei negoziati per poter ottenere un risultato di elevata qualità; che il limitato grado di trasparenza che ha caratterizzato i negoziati finora ha comportato un deficit di controllo democratico sul processo negoziale;
N. considerando che il Presidente Juncker ha chiaramente ribadito nei suoi orientamenti politici di auspicare un accordo commerciale ragionevole ed equilibrato con gli Stati Uniti e che – benché l'UE e gli USA possano compiere significativi passi avanti nel riconoscimento reciproco delle norme di produzione e nella definizione di norme transatlantiche – l'Unione non intende sacrificare le proprie norme in materia di sicurezza (alimentare), sanità, salute animale, modello sociale, ambiente e protezione dei dati, né la propria diversità culturale; che la sicurezza alimentare, la protezione dei dati personali dei cittadini europei e i servizi d'interesse generale dell'Unione non sono negoziabili a meno che lo scopo della negoziazione non sia quello di conseguire un grado di tutela superiore;
O. considerando che è importante garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;
P. considerando che il Presidente Juncker ha inoltre chiaramente affermato nei suoi orientamenti politici di non voler accettare che la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri sia limitata dai regimi speciali sulle controversie con gli investitori; che, con la disponibilità dei risultati della consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è in corso una riflessione – che tenga conto degli apporti critici e costruttivi – all'interno delle tre istituzioni, parallelamente al dialogo con la società civile e le imprese, sul modo migliore per garantire la tutela degli investimenti e la parità di trattamento degli investitori, pur assicurando il diritto degli Stati di regolamentare;
Q. considerando che il Parlamento appoggia pienamente la decisione del Consiglio di declassificare le direttive di negoziato e l'iniziativa della Commissione a favore della trasparenza; che il vivace dibattito suscitato in Europa dal TTIP ha evidenziato la necessità che i negoziati in materia siano condotti in maniera più trasparente e inclusiva, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei e comunicando pubblicamente i risultati dei negoziati;
R. considerando che i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea sono in corso dal luglio 2013 ma che ad oggi non è stato approvato alcun testo comune;
S. considerando che il TTIP dovrebbe essere un accordo misto che richiede la ratifica del Parlamento europeo e dei 28 Stati membri;
1. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:
a) per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contesto più ampio:
i) garantire che negoziati trasparenti sul TTIP sfocino in un accordo ambizioso, globale, equilibrato e di alto livello sul commercio e gli investimenti, che promuova una crescita sostenibile con vantaggi condivisi tra i diversi Stati membri e vantaggi reciproci per i partner negoziali, rafforzi la competitività internazionale e offra nuove possibilità per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, favorisca la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i cittadini europei e giovi direttamente ai consumatori europei; il contenuto e l'attuazione dell'accordo sono più importanti del ritmo con cui avanzano i negoziati; sottolineare che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto recente più significativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenziare che la conclusione positiva di questo accordo riveste una particolare importanza geopolitica;
ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul TTIP vertano su tre settori principali – miglioramento ambizioso del reciproco accesso al mercato (di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici a tutti i livelli di governo), riduzione degli ostacoli non tariffari e maggiore compatibilità dei regimi normativi, nonché sviluppo di regole condivise per affrontare sfide e opportunità comuni del commercio globale – è altresì importante includere tutti questi settori in un pacchetto globale; il TTIP dovrebbe essere ambizioso e vincolante per tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, comportare una vera apertura durevole del mercato su base reciproca e agevolazioni commerciali sul terreno e prestare particolare attenzione alle misure strutturali per conseguire una maggiore cooperazione transatlantica, tutelando nel contempo gli standard normativi e la protezione dei consumatori ed evitando il dumping sociale, fiscale e ambientale;
iii) tenere presente l'importanza strategica dei rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in particolare, anche come occasione per promuovere i principi e i valori, ancorati in un quadro fondato su norme, che le due parti condividono e a cui tengono, e definire strategie e visioni comuni riguardo al commercio mondiale, agli investimenti e ai problemi legati agli scambi, quali standard, norme e regolamentazioni rigorosi, in modo da sviluppare una più ampia visione transatlantica e un insieme comune di obiettivi strategici; tener presente che, date le dimensioni del mercato transatlantico, il TTIP costituisce un'opportunità per plasmare e regolamentare l'assetto commerciale internazionale in modo da assicurare che entrambi i blocchi prosperino in un mondo interconnesso;
iv) garantire che un accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino per negoziati commerciali di maggiore portata e non vanifichi o contrasti il processo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi positivi nell'ambito di tale organizzazione; gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dovrebbero essere considerati in generale una scelta di ripiego e non devono impedire gli sforzi volti a conseguire miglioramenti significativi a livello multilaterale; il TTIP deve garantire sinergie con altri accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione;
v) tenere presente che il TFUE definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e valutare quindi le implicazioni dell'accordo finale riconoscendo sia le opportunità, quali le agevolazioni di accesso al mercato grazie a norme transatlantiche comuni, che i rischi, come ad esempio la diversione degli scambi dai paesi in via di sviluppo a causa di un'erosione delle preferenze tariffarie;
vi) assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;
b) per quanto riguarda l'accesso al mercato:
i) garantire che le offerte di accesso ai mercati nei diversi settori siano reciproche, ugualmente ambiziose e riflettano le aspettative di entrambe le parti, e che vi sia un equilibrio tra le diverse proposte ivi afferenti;
ii) puntare all'abolizione di tutti i dazi doganali, pur nel contestuale rispetto della possibilità che esistano diversi prodotti agricoli e industriali sensibili per entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati elenchi esaustivi durante il processo negoziale; tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento al riguardo, prevedere, per i prodotti più sensibili, idonei periodi di transizione e quote nonché, in alcuni casi, la loro esclusione;
iii) adoperarsi al massimo perché nell'accordo sia inclusa una clausola di salvaguardia, come chiaramente stabilito nel mandato negoziale, che possa essere invocata qualora l'aumento delle importazioni di un particolare prodotto rischi di nuocere gravemente alla produzione alimentare interna;
iv) tenere presente, essendo l'UE il principale blocco commerciale al mondo, che esistono importanti interessi offensivi per l'Unione nel settore dei servizi altamente specializzati, ad esempio nel campo dell'ingegneria e altri servizi professionali, quali telecomunicazioni, servizi finanziari e trasporti;
v) potenziare l'accesso al mercato dei servizi secondo l'approccio basato su un "elenco ibrido", ricorrendo a "elenchi positivi" per l'accesso al mercato, in virtù dei quali si indicano esplicitamente i servizi che saranno aperti alle società straniere e si escludono i nuovi servizi, garantendo nel contempo che le eventuali clausole "standstill" e "ratchet" si applichino soltanto a disposizioni non discriminatorie e prevedano sufficiente flessibilità sia per ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale che per tenere conto dell'emergere di nuovi servizi innovativi in futuro, e utilizzando l'approccio basato su un "elenco negativo" per il trattamento nazionale;
vi) i negoziati dovrebbero affrontare in maniera adeguata ed eliminare le attuali restrizioni statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo di proprietà di imprese europee, dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law, anche in termini di restrizioni relative al capitale riguardanti la proprietà straniera delle compagnie aeree, che ostacolano gravemente l'accesso al mercato per le imprese dell'UE e l'innovazione negli Stati Uniti stessi;
vii) basarsi sulla dichiarazione congiunta che riflette il chiaro impegno dei negoziatori a escludere dall'ambito di applicazione del TTIP gli attuali e futuri servizi di interesse generale, nonché i servizi di interesse economico generale (inclusi, a titolo non esaustivo, acqua, sanità, servizi sociali, previdenza sociale e istruzione), onde garantire che le autorità nazionali, e se del caso locali, conservino la piena capacità di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi provvedimento in materia di allestimento, organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi pubblici, come previsto dai trattati e nel mandato negoziale dell'UE; tale esclusione dovrebbe applicarsi a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi;
viii) compiere ogni sforzo per garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare mediante la creazione di un quadro giuridico con gli Stati federali dotati di poteri regolamentari in materia, per permettere ai professionisti dell'UE e statunitensi di esercitare sulle due sponde dell'Atlantico e agevolare la mobilità di investitori, professionisti, lavoratori e tecnici altamente qualificati tra l'UE e gli USA nei settori contemplati dal TTIP;
ix) tenere presente che le agevolazioni in materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono un elemento chiave per trarre vantaggio dall'accordo TTIP e intensificare, nel quadro dei negoziati, la pressione politica sugli Stati Uniti al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazione alcuna per quanto riguarda il loro accesso agli Stati Uniti;
x) combinare i negoziati sull'accesso al mercato per i servizi finanziari con la convergenza della normativa finanziaria ai massimi livelli, onde favorire l'introduzione e la compatibilità delle disposizioni necessarie a rafforzare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata tutela dei consumatori di beni e servizi finanziari e sostenere gli sforzi di cooperazione in corso presso altri consessi internazionali, quali ad esempio il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria; garantire che tali sforzi di cooperazione non limitino la sovranità dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di regolamentazione e vigilanza, compresa la loro facoltà di vietare attività e prodotti finanziari;
xi) instaurare una cooperazione rafforzata tra l'UE, gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, onde definire standard globali più rigorosi contro la criminalità finanziaria e fiscale e la corruzione;
xii) garantire che l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali non sia compromesso dalla liberalizzazione dei flussi di dati, in particolare nel settore del commercio elettronico e dei servizi finanziari, riconoscendo la rilevanza dei flussi di dati quale asse portante del commercio transatlantico e dell'economia digitale; inserire nell'accordo, quale fattore chiave, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il vigente e futuro quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP; negoziare le disposizioni che riguardano il flusso dei dati personali soltanto se su entrambe le sponde dell'Atlantico è garantita e rispettata la piena applicazione delle norme sulla protezione dei dati e cooperare con gli Stati Uniti al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme di protezione dei dati parimenti rigorose a livello mondiale;
xiii) ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo definitivo sul TTIP potrebbe essere a rischio fintantoché gli Stati Uniti non cesseranno del tutto le attività di sorveglianza indiscriminata di massa e non si troverà una soluzione adeguata alla questione del diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come indicato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014;
xiv) provvedere affinché sia celermente e pienamente ristabilita la fiducia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, compromessa dagli scandali della sorveglianza di massa;
xv) inserire un capitolo ambizioso sulla concorrenza, che garantisca la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza, in particolare nel mondo digitale; garantire che le imprese private possano competere in modo leale con le imprese statali o a controllo statale; garantire che le sovvenzioni statali a favore delle imprese private siano regolamentate e soggette a un sistema di controllo trasparente;
xvi) chiedere una concorrenza aperta nell'economia digitale – che, pur essendo globale per natura, è basata principalmente nell'UE e negli USA – e lo sviluppo di tale economia; sottolineare, nell'ambito dei negoziati, la necessità che l'economia digitale sia al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;
xvii) tenere presente, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i servizi di telecomunicazione, la particolare importanza che il TTIP garantisca parità di condizioni, assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo per i fornitori di servizi statunitensi di rispettare tutti i pertinenti standard di settore e sulla sicurezza dei prodotti, nonché i diritti dei consumatori quando prestano servizi in Europa o a clienti europei;
xviii) assicurare nell'accordo, nel pieno rispetto della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che le parti si riservino il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale e linguistica, conformemente ai pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la libertà e il pluralismo dei media, indipendentemente dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzata, tenendo presente che il mandato conferito alla Commissione dagli Stati membri esclude esplicitamente i servizi audiovisivi;
xix) precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e stampa;
xx) confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;
xxi) dato l'enorme interesse da parte delle imprese europee, soprattutto le PMI, ad accedere in maniera non discriminatoria agli appalti pubblici negli Stati Uniti, a livello sia federale che sub-federale, ad esempio per servizi di costruzione, genio civile, infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché beni e servizi, adottare un approccio ambizioso in relazione al capitolo sugli appalti pubblici, pur assicurando la conformità del capitolo alle nuove direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, con l'obiettivo di ovviare, sulla base del principio di reciprocità, alla grave disparità attualmente esistente nel grado di apertura dei due mercati degli appalti pubblici sulle due sponde dell'Atlantico, aprendo in modo significativo il mercato statunitense (ancora regolamentato dal Buy American Act del 1933) a livello sia federale che sub-federale, sulla base degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ed eliminando le restrizioni attualmente vigenti negli USA a livello federale, statale e locale; istituire inoltre meccanismi per garantire che gli impegni assunti dalle autorità federali statunitensi saranno onorati a tutti i livelli politici e amministrativi;
xxii) assicurare, allo scopo di creare requisiti procedurali aperti, non discriminatori e prevedibili che garantiscano parità di accesso per le imprese statunitensi e dell'Unione, in particolare le PMI, quando partecipano ad appalti pubblici, che gli Stati Uniti rafforzino la trasparenza del processo di aggiudicazione in vigore sul loro territorio;
xxiii) promuovere la cooperazione UE-USA a livello internazionale onde incentivare standard di sostenibilità comuni per gli appalti pubblici a tutti i livelli di governo (federale e sub-federale), anche nel contesto dell'attuazione dell'accordo sugli appalti pubblici, riveduto di recente nonché l'adozione e l'osservanza delle norme di responsabilità sociale da parte delle imprese, in base alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;
xxiv) garantire che i singoli Stati federali siano coinvolti nei negoziati per ottenere risultati significativi quanto all'apertura degli appalti pubblici statunitensi alle imprese dell'Unione europea;
xxv) prestare attenzione, in tema di appalti pubblici, alla natura delicata dei settori della difesa e della sicurezza e tenere conto degli obiettivi fissati dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio "Difesa" del 2013 per promuovere la creazione di un mercato europeo della sicurezza e della difesa e una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB);
xxvi) assicurare che i negoziati sulle norme di origine siano intesi ad avvicinare le posizioni dell'UE e degli USA e a stabilire norme efficaci in materia di origine, impedendo in tal modo che le norme di origine siano pregiudicate da altri accordi; considerare i negoziati un'occasione per convergere su standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti; tenuto conto della conclusione dei negoziati sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e il Canada e del potenziale rafforzamento dell'accordo di libero scambio UE-Messico, occorrerà tenere in considerazione l'eventualità e l'entità del cumulo; tenere presente, tuttavia, che l'obiettivo del TTIP consiste nel facilitare gli scambi di prodotti realmente fabbricati negli USA e nell'UE e non di autorizzare le importazioni da paesi terzi, ragion per cui occorrerà prendere in considerazione, caso per caso, l'esclusione di taluni prodotti e andrebbe prevista l'esclusione di qualsiasi tipo di cumulo per i settori sensibili;
xxvii) garantire che il TTIP sia un accordo aperto e valutare il modo in cui partner preziosi, che sono interessati ai negoziati TTIP in ragione di accordi di unione doganale con l'UE o gli USA, possono essere informati in modo più attivo in merito agli sviluppi;
c) per quanto riguarda la cooperazione normativa, la coerenza normativa e gli ostacoli non tariffari:
i) garantire che il capitolo sulla cooperazione normativa incoraggi un ambiente economico trasparente, efficace e propizio alla concorrenza mediante l'identificazione e la prevenzione dei potenziali futuri ostacoli non tariffari al commercio, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI, nonché l'agevolazione degli scambi commerciali e degli investimenti, sviluppando e assicurando contestualmente il livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza, conformemente al principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE, dei consumatori, della normativa in materia di lavoro, ambiente e benessere degli animali nonché della diversità culturale esistente nell'UE; sostenere, rispettando appieno l'autonomia regolamentare, l'instaurazione di un dialogo e di una cooperazione strutturati tra le autorità di regolamentazione, nel modo più trasparente possibile e coinvolgendo i soggetti interessati; inserire discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini di costi e maggiormente compatibili per le merci e i servizi; i negoziatori di entrambe le parti devono individuare ed essere estremamente chiari circa le procedure e gli standard tecnici che sono fondamentali e su cui non possono esservi compromessi, quelli che possono formare l'oggetto di un approccio comune, che sono i settori in cui è auspicabile il riconoscimento reciproco basato su rigorosi standard comuni e un solido sistema di vigilanza del mercato, e quelli per i quali è possibile semplicemente migliorare lo scambio di informazioni, sulla base dell'esperienza maturata nel corso di diversi anni di colloqui in una serie di forum, tra cui il Consiglio economico transatlantico e il Forum di alto livello sulla cooperazione normativa; assicurare parimenti che l'accordo non influisca negativamente su standard non ancora stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione (quadro) vigente (ad esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino); garantire che qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito;
ii) fondare i negoziati riguardanti le misure SPS e TBT sui principi fondamentali degli accordi multilaterali su SPS e TBT e tutelare le norme e le procedure SPS europee; puntare anzitutto all'eliminazione o alla significativa riduzione delle misure SPS eccessivamente onerose, comprese le relative procedure per l'importazione; garantire in particolare che le approvazioni preventive, i protocolli obbligatori o le ispezioni di presdoganamento non siano applicati come misure permanenti per l'importazione; conseguire una maggiore trasparenza e apertura, il riconoscimento reciproco delle norme equivalenti, lo scambio delle migliori prassi, il rafforzamento del dialogo tra le autorità di regolamentazione e i soggetti interessati e il potenziamento della cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione; garantire che, nei negoziati sulle misure SPS e TBT, non vengano compromessi in alcun modo gli elevati standard che sono stati definiti per tutelare la sicurezza alimentare e la vita o la salute umana, animale o vegetale nell'UE;
iii) esortare la controparte statunitense a revocare il divieto di importazione delle carni bovine provenienti dall'Unione;
iv) per quanto riguarda il capitolo sulla cooperazione normativa orizzontale, promuovere la cooperazione normativa bilaterale al fine di evitare inutili divergenze, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi, a vantaggio della competitività e della scelta dei consumatori nell'UE e negli Stati Uniti; ottenere ciò mediante un maggiore scambio di informazioni e migliorare l'adozione e l'attuazione di strumenti internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base di esperienze precedenti di successo quali, ad esempio, gli standard ISO, o nell'ambito del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di norme in materia di sicurezza dei veicoli sulla base di un livello equivalente verificato di protezione sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo; assicurare che la valutazione d'impatto preliminare di ciascun atto normativo valuti, oltre all'incidenza su commercio e investimenti, anche l'impatto sui consumatori e sull'ambiente; promuovere la compatibilità normativa senza compromettere gli obiettivi legittimi di regolamentazione e di politica nonché le competenze dei legislatori dell'Unione e statunitensi;
v) perseguire il fine di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio;
vi) affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello massimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;
vii) definire chiaramente, nell'ambito della futura cooperazione normativa, quali misure riguardino gli ostacoli tecnici al commercio e le formalità amministrative duplicate o superflue e quali misure siano legate a norme e regolamentazioni fondamentali o a procedure finalizzate ad un obiettivo di politica pubblica;
viii) osservare scrupolosamente i sistemi di regolamentazione vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle procedure di regolamentazione dell'UE in sede di definizione del quadro per la futura cooperazione, assicurando nel contempo il massimo grado di trasparenza e restando vigilanti circa la partecipazione equilibrata dei soggetti interessati nel quadro delle consultazioni previste per l'elaborazione di una proposta di regolamentazione, senza rallentare il processo legislativo europeo; specificare il ruolo, la composizione e lo statuto giuridico dell'organismo di cooperazione normativa, tenendo conto del fatto che qualsiasi applicazione diretta e obbligatoria delle sue raccomandazioni costituirebbe una violazione delle procedure legislative stabilite nei trattati; controllare inoltre che sia fatta salva la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di legiferare nei rispettivi ambiti di competenza, in particolare per quanto riguarda le politiche sociali e ambientali;
d) per quanto riguarda le norme:
i) abbinare i negoziati sull'accesso al mercato e la cooperazione normativa alla definizione di norme e principi ambiziosi, tenendo conto del fatto che ogni pilastro presenta aspetti delicati specifici, su questioni quali, tra l'altro, sviluppo sostenibile, energia, PMI, investimenti e imprese statali;
ii) garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia vincolante e applicabile, nonché finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; le disposizioni devono mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali; un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile deve includere altresì norme sulla responsabilità sociale delle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e un dialogo chiaramente strutturato con la società civile;
iii) assicurare che le norme lavorative e ambientali non siano circoscritte al capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma che figurino parimenti in altri ambiti dell'accordo, quali gli investimenti, gli scambi di servizi, la cooperazione normativa e gli appalti pubblici;
iv) garantire che le norme lavorative e ambientali abbiano efficacia esecutiva, basandosi sull'esperienza positiva degli accordi di libero scambio vigenti conclusi dall'UE e dagli Stati Uniti e sulla legislazione nazionale; assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro siano soggetti a un controllo efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile, nonché alla procedura generale di risoluzione delle controversie applicabile all'intero accordo;
v) garantire, nel pieno rispetto della legislazione nazionale, che i dipendenti di società transatlantiche, registrate ai sensi del diritto degli Stati membri dell'UE, abbiano accesso all'informazione e alla consultazione conformemente alla direttiva sul comitato aziendale europeo;
vi) assicurare che il monitoraggio delle incidenze economiche, occupazionali, sociali e ambientali del TTIP sia realizzato anche tramite un'attenta e oggettiva valutazione d'impatto ex ante della sostenibilità degli scambi commerciali, nel pieno rispetto della direttiva dell'UE sulla valutazione d'impatto della sostenibilità, coinvolgendo in modo chiaro e strutturato tutti i soggetti interessati, ivi compresa la società civile; chiedere alla Commissione di eseguire studi di impatto approfonditi e comparativi per ciascuno Stato membro come pure una valutazione della competitività dei settori dell'Unione rispetto ai settori analoghi degli Stati Uniti, allo scopo di effettuare proiezioni su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori interessati in ciascuno Stato membro, con la possibilità che i costi di adeguamento siano in parte coperti dai finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri;
vii) mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico all'energia, incluse le materie prime industriali; garantire che, in sede di negoziato, le due parti esaminino il modo in cui agevolare le esportazioni di energia, di modo che il TTIP abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle esportazioni di carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio, tra i due partner commerciali, allo scopo di creare un mercato energetico competitivo, trasparente e non discriminatorio favorendo in tal modo la diversificazione delle fonti energetiche, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento e consentendo una diminuzione dei prezzi dell'energia; sottolineare che tale capitolo sull'energia deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi; adoperarsi affinché la cooperazione tra UE e Stati Uniti metta fine alle esenzioni fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli impegni assunti dai leader del G-20 per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;
viii) assicurare che un eventuale accordo non venga a ledere il diritto di entrambe le parti di gestire e regolamentare la prospezione, lo sfruttamento e la produzione di fonti di energia ma che, una volta deciso lo sfruttamento, si applichi il principio di non discriminazione; tenere presente che nulla nell'accordo dovrebbe compromettere le legittime decisioni democratiche non discriminatorie per quanto riguarda la produzione di energia, in conformità del principio di precauzione; assicurare che anche l'accesso alle materie prime e all'energia sia garantito su base non discriminatoria alle società dell'UE e degli Stati Uniti, e che le norme di qualità per i prodotti energetici siano rispettate, ivi comprese quelle per i prodotti energetici in relazione alla loro incidenza sulle emissioni di CO2, come quelle sancite dalla direttiva sulla qualità dei carburanti;
ix) garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo e la promozione di beni e servizi ecologici, anche agevolandone lo sviluppo, e ne semplifichi l'esportazione e l'importazione, sfruttando in tal modo le enormi possibilità di fruire dei vantaggi economici e ambientali dell'economia transatlantica e integrando i negoziati multilaterali in corso in merito all'accordo sui beni ecologici, allo scopo di contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale e alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia verde;
x) garantire che il TTIP funga da forum per la definizione di norme di sostenibilità comuni, ambiziose e vincolanti per la produzione di energia e l'efficienza energetica, tenendo sempre in considerazione e rispettando le norme esistenti in materia sia nell'UE che negli USA, come ad esempio le direttive dell'Unione in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, nonché vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e di promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio ed ecocompatibili;
xi) garantire che il TTIP contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche, in particolare mediante la cooperazione tra le due parti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
xii) assicurare che il TTIP includa un capitolo specifico per le PMI basato sull'impegno comune delle due parti negoziali e punti a creare nuove possibilità negli Stati Uniti per le PMI europee (comprese le microimprese), sulla base delle esperienze maturate e raccolte dalle PMI esportatrici, eliminando ad esempio il doppio requisito di certificazione, istituendo un sistema d'informazione via web sulle diverse regolamentazioni e sulle migliori prassi, facilitando l'accesso a regimi di sostegno per le PMI, introducendo una "corsia preferenziale" alle frontiere o eliminando determinati picchi tariffari che sussistono tutt'oggi; il TTIP dovrebbe introdurre meccanismi che consentano alle due parti di collaborare per agevolare la partecipazione delle PMI al commercio e agli investimenti transatlantici, ad esempio mediante la creazione, alla quale contribuiscano ampiamente i soggetti interessati delle PMI, di uno "sportello unico" per tali imprese, che fornisca loro le informazioni specifiche di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;
xiii) garantire che il TTIP contenga un capitolo generale sugli investimenti, tra cui disposizioni in materia sia di accesso al mercato che di tutela degli investimenti, riconoscendo che l'accesso al capitale può stimolare l'occupazione e la crescita; il capitolo sugli investimenti dovrebbe puntare a garantire un trattamento non discriminatorio per la costituzione di imprese europee e statunitensi sul territorio delle due parti, pur tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici; esso dovrebbe mirare a rafforzare l'Europa in quanto destinazione di investimenti, aumentare la fiducia nei confronti degli investimenti dell'UE negli Stati Uniti nonché trattare gli obblighi e le responsabilità degli investitori facendo riferimento, tra l'altro, ai principi dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
xiv) assicurare che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti siano limitate a disposizioni post-stabilimento e siano incentrate sul trattamento nazionale, sul trattamento della nazione più favorita, sul trattamento giusto ed equo e sulla protezione dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a una compensazione rapida, adeguata ed efficace; gli standard di protezione e le definizioni di investitore e investimento dovrebbero avere una formulazione giuridica precisa e tutelare il diritto di regolamentazione nell'interesse pubblico, chiarire il significato di esproprio indiretto e impedire ricorsi infondati e inconsistenti; la libera circolazione dei capitali dovrebbe essere conforme alle disposizioni del trattato UE e includere misure prudenziali non limitate nel tempo in caso di crisi finanziarie;
xv) assicurare l'applicabilità degli accordi internazionali e porre fine alla disparità di trattamento degli investitori europei negli Stati Uniti a causa dei vigenti accordi degli Stati membri; garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e dispongano di un'effettiva possibilità di chiedere e ottenere soddisfazione nei ricorsi, beneficiando al contempo degli stessi diritti degli investitori nazionali:
– fare riferimento al documento di riflessione recentemente presentato dal commissario Malmström alla commissione INTA in data 7 maggio e al dibattito in corso in seno al Consiglio dei ministri del Commercio e utilizzarli come base per i negoziati su un nuovo ed efficace sistema di protezione degli investimenti, dal momento che contengono proposte di riforma e miglioramento particolarmente apprezzate;
– tenendo conto degli sviluppati sistemi giuridici dell'Unione e degli Stati Uniti, affidare ai giudici dell'UE e degli Stati membri nonché statunitensi il compito di offrire un'efficace tutela giuridica fondata sul principio della legittimità democratica, in modo efficiente ed economicamente conveniente;
– proporre una soluzione permanente per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetta ai principi e al controllo democratici, nell'ambito della quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri;
– nel medio termine, una Corte internazionale degli investimenti potrebbe rappresentare lo strumento più idoneo per trattare le controversie in materia di investimenti;
xvi) garantire che il TTIP preveda un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) nonché settori ben definiti degli stessi, tra cui il riconoscimento e una maggiore tutela delle indicazioni geografiche, e preveda un equo ed efficace grado di tutela senza ostacolare la necessità dell'UE di riformare il proprio regime dei diritti d'autore, assicurando al contempo il giusto equilibrio tra i DPI e l'interesse pubblico, con particolare riferimento all'esigenza di mantenere l'accesso a farmaci a prezzi contenuti mediante il continuo sostegno alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS;
xvii) attribuire estrema importanza al fatto che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei brevetti tramite gli attuali organi internazionali; mette pertanto in guardia dal tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi di grazia;
xviii) assicurare che il capitolo relativo ai DPI non contenga disposizioni in materia di responsabilità degli intermediari Internet o di sanzioni penali per imporre il rispetto delle norme, dal momento che sono state respinte in precedenza dal Parlamento, ivi compresa la proposta di trattato ACTA;
xix) garantire il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica delle indicazioni geografiche dell'Unione nonché misure volte ad affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti; garantire l'etichettatura, la tracciabilità e l'origine autentica di tali prodotti per i consumatori così come la tutela del know-how dei produttori, in quanto elementi essenziali di un accordo equilibrato;
e) per quanto riguarda la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e la sensibilizzazione del pubblico e del mondo politico:
i) proseguire gli attuali sforzi tesi a incrementare la trasparenza dei negoziati, rendendo accessibile al pubblico un numero maggiore di proposte negoziali, e attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo, in particolare quelle relative alle norme sull'accesso del pubblico ai documenti;
ii) tradurre tali sforzi in materia di trasparenza in risultati pratici significativi, anche tramite la conclusione di intese con gli Stati Uniti per migliorare la trasparenza, compreso l'accesso dei deputati al Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali, tra cui i testi consolidati, mantenendo al contempo la dovuta riservatezza, in modo da permettere ai deputati al Parlamento europeo e agli Stati membri di intavolare dibattiti costruttivi con i soggetti interessati e con il pubblico; assicurare che entrambe le parti negoziali giustifichino eventuali rifiuti di divulgare una proposta negoziale;
iii) promuovere un dialogo ancora più intenso con gli Stati membri, sui quali incombe la responsabilità del mandato negoziale con cui la Commissione europea ha avviato i negoziati con gli USA, ai fini di un loro attivo coinvolgimento nel comunicare meglio la portata e i possibili benefici dell'accordo per i cittadini europei, secondo l'impegno adottato nelle conclusioni del Consiglio del 20 marzo 2015, e per garantire un ampio e concreto dibattito pubblico sul TTIP in Europa, nell'intento di esaminare le effettive preoccupazioni riguardo all'accordo;
iv) rafforzare il dialogo continuo e trasparente con un'ampia gamma di soggetti interessati per l'intera durata dei negoziati; incoraggiare tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente e a presentare iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;
v) incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere i parlamenti nazionali conformemente ai loro obblighi costituzionali, fornire tutto il sostegno necessario affinché gli Stati membri assolvano tale compito e rafforzare il dialogo con i parlamenti nazionali allo scopo di tenerli adeguatamente informati in merito ai negoziati in corso;
vi) approfondire la stretta cooperazione e mirare a un dialogo ancora più intenso e strutturato con il Parlamento, che continuerà a seguire da vicino i negoziati e a dialogare, dal canto suo, con la Commissione, gli Stati membri e il Congresso e il governo degli Stati Uniti, nonché con i soggetti interessati di entrambe le sponde dell'Atlantico, onde garantire risultati a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di altri paesi;
vii) assicurare che il TTIP e la sua futura attuazione siano accompagnati da un intensificarsi della cooperazione parlamentare transatlantica, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del Dialogo transatlantico dei legislatori e mettendo a frutto tale esperienza, per ottenere in futuro un quadro politico consolidato e più ampio al fine di sviluppare approcci comuni, rafforzare il partenariato strategico e migliorare la cooperazione globale fra UE e Stati Uniti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al Congresso degli Stati Uniti.
MOTIVAZIONE
Allorché l'Unione europea negozia un accordo internazionale come il TTIP, il Parlamento europeo ha il diritto di esprimere la propria posizione in qualsiasi fase dei negoziati, a norma dell'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento. Il relatore intende cogliere questa occasione per valutare i principali risultati dei negoziati dopo circa un anno e mezzo di discussioni ed esprimere il parere del PE sui principali ambiti di un potenziale accordo TTIP. La relazione del Parlamento dovrebbe contribuire a rilanciare i negoziati, dopo l'insediamento della nuova Commissione e le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
La relazione fa seguito alle risoluzioni approvate nella precedente legislatura, nell'ottobre 2012 e nel maggio 2013, sui negoziati commerciali e d'investimento con gli Stati Uniti. Il relatore ha voluto svolgere un lavoro più esaustivo possibile per consentire ai membri di diverse commissioni del Parlamento di contribuire con cognizione di causa a tale processo. Il Parlamento ha l'ultima voce in capitolo nella ratifica degli accordi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi: un accordo può entrare in vigore solo con la sua approvazione. La reiezione dell'ACTA (tutela della proprietà intellettuale, anche in ambito digitale) ha dimostrato che il Parlamento europeo prende con estrema serietà il proprio ruolo in materia di politica commerciale.
Date le numerose critiche sollevate dai cittadini europei e visto lo scarso gradimento pubblico per l'accordo in fase di negoziato, il Parlamento europeo continuerà a esigere il massimo livello di trasparenza e garantirà che sarà approvato soltanto un accordo valido, che rispetti i valori europei, favorisca la crescita sostenibile e contribuisca al benessere di tutti i cittadini.
1.4.2015
PARERE della commissione per gli affari esteri
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea in materia di negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Francisco José Millán Mon
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ritiene che gli Stati Uniti e l'Unione europea siano partner strategici chiave; sottolinea che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto più significativo messo a punto di recente tra l'UE e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenzia che la conclusione positiva di questo accordo assume particolare importanza dal punto di vista geopolitico in un momento in cui gli Stati Uniti stanno rivolgendo la loro attenzione verso l'Asia e sono in procinto di concludere i negoziati sul partenariato transpacifico; sottolinea che, secondo le previsioni, il TTIP avrà effetti favorevoli sull'occupazione, la crescita e la competitività delle due economie, entrambe colpite dalla crisi; precisa che i negoziati del TTIP dovrebbero essere condotti nel modo più aperto e trasparente possibile;
2. sottolinea che la politica commerciale è una parte essenziale dell'azione esterna dell'UE e, in quanto tale, deve essere formulata in modo da essere in linea con le altre politiche estere e gli altri strumenti politici; incoraggia pertanto una stretta interazione tra i commissari competenti, le direzioni generali, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri;
3. prende atto dell'importanza strategica del TTIP per quanto concerne il rafforzamento e la definizione del commercio globale regolamentato e della governance economica sulla base dei valori condivisi dall'UE e dagli Stati Uniti, soprattutto in un contesto mondiale sempre più multipolare; osserva che le conseguenze del partenariato transatlantico in parola andrebbero al di là delle implicazioni bilaterali, agevolando l'emanazione di leggi, regolamenti e norme comuni che in futuro potrebbero essere adottati a livello globale; sottolinea a tale riguardo che i negoziati bilaterali condotti dall'UE non devono sostituire ma piuttosto agevolare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi nell'OMC;
4. evidenzia che il TTIP non deve rendere le norme meno rigorose, soprattutto su questioni importanti quali la protezione dei consumatori, la salute, i diritti dei lavoratori o l'ambiente, ma deve piuttosto tenere conto delle differenze fra i sistemi normativi dell'UE e degli Stati Uniti e cercare di conseguire norme comuni più rigorose come modello per il mondo, dal momento che ciò rafforzerebbe la posizione economica globale dell'UE, promuovendo nel contempo i nostri valori; sottolinea che nessuna delle disposizioni figuranti nel capitolo sulla protezione degli investimenti dovrebbe essere intesa come qualcosa che va a scapito del diritto dell'UE e degli Stati membri di regolamentare, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini del perseguimento di obiettivi legittimi in materia di politica pubblica;
5. sottolinea che entrambe le parti del TTIP devono impegnarsi a incoraggiare le imprese a rispettare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; osserva che le parti dovrebbero collaborare con i sindacati per monitorare il rispetto da parte delle imprese multinazionali di tali linee guida;
6. chiede alla Commissione, in tema di appalti pubblici, di prestare attenzione alla natura sensibile dei settori della difesa e della sicurezza e di tenere conto degli obiettivi fissati dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio sulla difesa del 2013 per promuovere la creazione di un mercato europeo della sicurezza e della difesa e una base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB);
7. evidenzia che la conclusione del TTIP pone le basi per un possibile spazio economico di grandi dimensioni, che includerebbe i paesi terzi con cui Unione europea e Stati Uniti intrattengono stretti rapporti commerciali ed economici; chiede alla Commissione di garantire che l'accordo definitivo possa essere ampliato in modo da consentire una stretta cooperazione con i paesi con i quali l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno accordi di libero scambio, e di tenere consultazioni, durante il processo, soprattutto con i paesi che subirebbero l'impatto del TTIP, quali ad esempio il Messico e il Canada, a causa dell'Accordo di libero scambio nordamericano, la Turchia, a causa dell'Unione doganale con l'UE, e i paesi appartenenti allo Spazio economico europeo; osserva che da alcuni studi emerge che il TTIP avrebbe effetti favorevoli per le economie dei paesi terzi, comprese nuove opportunità per i paesi in via di sviluppo;
8. sottolinea che l'approvvigionamento di energia dell'UE dipende in larga misura da fonti estere e chiede pertanto alla Commissione di garantire che nel TTIP sia inserito un solido capitolo in materia di energia; evidenzia il potenziale insito nel TTIP in termini di diversificazione dell'approvvigionamento di idrocarburi dell'UE e di contributo alla sua sicurezza energetica; esorta la Commissione a esaminare le modalità con cui tale potenziale potrebbe essere sfruttato, compatibilmente con rigorose norme ambientali, la transizione verso economie a basse emissioni e gli obiettivi ambiziosi dell'UE nella lotta al cambiamento climatico; sottolinea che l'accordo di partenariato non dovrebbe influire sul diritto di ciascuna parte di controllare l'esplorazione e lo sfruttamento delle proprie fonti energetiche;
9. è del parere che l'accordo in parola dovrebbe essere accompagnato da un intensificarsi della cooperazione parlamentare transatlantica e che dal rafforzamento dei legami commerciali e di investimento attraverso il TTIP dovrebbe scaturire, in futuro, un quadro politico consolidato e più ampio al fine di sviluppare approcci comuni, rafforzare il partenariato strategico e migliorare la cooperazione globale fra UE e Stati Uniti; sottolinea che eventuali strumenti creati per rafforzare la cooperazione in ambito regolamentare non dovrebbero influenzare le procedure legislative europee o statunitensi e che tutti i legislatori devono essere sistematicamente coinvolti nel modo appropriato, nel rispetto dei corrispondenti diritti parlamentari, in tutti gli organismi eventualmente istituiti ai fini della cooperazione in ambito regolamentare; sottolinea la necessità di coinvolgere, inoltre, tutti i soggetti interessati;
10. ricorda alla Commissione che è ancora pendente l'abolizione, da parte degli Stati Uniti, dell'obbligo del visto per cinque Stati membri dell'UE;
11. prende atto che la Commissione sta adottando misure per migliorare la trasparenza dei negoziati; riconosce che sono già stati conseguiti alcuni progressi; chiede alla Commissione di continuare ad adoperarsi, anche nei confronti delle autorità statunitensi, a favore di una maggiore trasparenza parlamentare dei negoziati, compreso un accesso tempestivo a un maggior numero di documenti negoziali; sottolinea che è fondamentale comunicare adeguatamente con la società civile per garantire il successo dell'accordo e invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare le rispettive attività di sensibilizzazione; auspica che l'approccio più trasparente adottato dalla Commissione sarà applicato anche ad altri negoziati commerciali.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
31.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 20 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dieter-Lebrecht Koch |
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24.2.2015
PARERE della commissione per lo sviluppo
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Arne Lietz
SUGGERIMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. chiede alla Commissione di rispettare, nell'ambito delle relazioni commerciali, l'articolo 208 del trattato di Lisbona e di inserire nell'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) un riferimento esplicito alla politica di sviluppo in quanto uno dei legittimi obiettivi in materia di politica pubblica, come pure al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che richiede che sia tenuto conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo;
2. invita la Commissione a tenere conto del fatto che, visti il volume e l'entità dell'economia transatlantica, gli effetti del TTIP andranno molto oltre le relazioni bilaterali e interesseranno indubbiamente i paesi in via di sviluppo, giacché è probabile che un accordo commerciale di così grande portata ridefinisca le norme globali in materia di scambi e fissi nuovi standard; invita la Commissione a richiedere uno studio indipendente relativamente all'impatto del TTIP sui paesi in via di sviluppo e sui futuri obiettivi di sviluppo sostenibile non appena le disposizioni del TTIP saranno più chiare, dal momento che la formulazione del mandato negoziale è talmente generica che è difficile predire i possibili effetti di ricaduta sui paesi in via di sviluppo;
3. chiede alla Commissione di tenere conto del fatto che gli effetti del TTIP sui paesi in via di sviluppo varieranno a seconda della loro struttura economica e delle loro attuali relazioni commerciali; chiede altresì alla Commissione di considerare che la maggior parte dei paesi in via di sviluppo beneficia in una certa misura di preferenze tariffarie concesse dall'UE e dagli Stati Uniti; invita la Commissione a intensificare il dialogo con i paesi in via di sviluppo al fine di valutare gli effetti del TTIP e a prendere in considerazione il rischio probabile di un'erosione delle preferenze e della conseguente deviazione degli scambi e degli investimenti per alcuni paesi in via di sviluppo;
4. invita la Commissione a evidenziare, nel dialogo con i paesi in via di sviluppo, il potenziale del TTIP ai fini della creazione di nuove opportunità per tali paesi nell'ambito del commercio globale, grazie a una maggiore crescita e all'accresciuta domanda di prodotti di esportazione sia nell'UE che negli Stati Uniti e a costi commerciali inferiori dovuti alla necessità di adattarsi a un unico corpus di norme e disposizioni per poter accedere a entrambi i mercati; raccomanda alla Commissione di adoperarsi per ridurre i costi della conformità (soprattutto per le PMI) e sostenere le iniziative volte a promuovere l'inclusione dei paesi in via di sviluppo nelle catene globali del valore attraverso strumenti di sviluppo adeguati;
5. chiede alla Commissione di fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno politico e assistenza tecnica per perseguire una maggiore integrazione regionale e zone commerciali più forti, e di procedere verso un approccio più equo nei suoi negoziati sugli accordi di partenariato economico (APE), che sono finalizzati a istituire un quadro sicuro per i flussi di commercio e investimenti tra l'Unione e gli Stati ACP;
6. esorta la Commissione a garantire che il TTIP non ridimensioni l'importanza dell'OMC e contribuisca a un sistema commerciale mondiale equo e sostenibile senza tralasciare questioni importanti per i paesi in via di sviluppo come la sicurezza alimentare, le sovvenzioni agricole e la mitigazione dei cambiamenti climatici, intensificando gli sforzi al fine di avanzare nei consessi multilaterali democratici, in particolare l'OMC, in quanto opzione preferenziale dell'UE, e a concludere con successo i negoziati del ciclo di Doha, poiché questo è il modo migliore per realizzare un sistema commerciale che sia inclusivo e apporti vantaggi per tutti; invita inoltre la Commissione ad assicurare che il terzo pilastro del TTIP rispetti le norme multilaterali attraverso le quali l'OMC prevede eccezioni per i paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto concerne la possibilità di restrizioni alle esportazioni nei settori dell'energia e dell'accesso alle materie prime;
7. chiede alla Commissione di promuovere nell'ambito dei negoziati le più elevate norme globali in materia di diritti umani, norme dell'OIL, lavoro dignitoso, tutela ambientale, accesso universale a servizi pubblici di qualità, protezione sociale, copertura sanitaria pubblica e universale, accesso universale ai farmaci e sicurezza alimentare e dei prodotti; esorta l'Unione europea a porsi come difensore degli interessi dei paesi in via di sviluppo;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la trasparenza e la natura democratica dei negoziati attraverso il rafforzamento del dialogo con la società civile e le altre parti interessate.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.2.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
16 7 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Kosma Złotowski |
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27.3.2015
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Jeppe Kofod
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
a. assicurare che sia raggiunto un accordo globale ambizioso sul TTIP che rafforzi la concorrenza leale su entrambi i lati dell'Atlantico, tenendo conto dei valori dell'economia sociale di mercato europea, garantendo benefici ai consumatori, all'industria e agli investitori, migliorando la creazione di occupazione di qualità e crescita e garantendo che la cooperazione in materia di regolamentazione non comprometta in alcun modo il controllo democratico su entrambi i lati dell'Atlantico, e che l'accordo persegua una transizione verso una società più sostenibile;
b. adottare misure immediate per garantire che il commercio e gli investimenti da parte di attori finanziari su entrambe le sponde dell'Atlantico, così come l'accesso equo al mercato per tutti i prestatori di servizi negli Stati Uniti e in Europa, siano disciplinati sulla base degli standard più elevati, operando a favore di elevati livelli di protezione, in particolare in settori come la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, il lavoro, i diritti sociali, la regolamentazione dei servizi finanziari, la legislazione ambientale, la sicurezza alimentare e la protezione dei dati; assicurare che nessuna disposizione precluda il futuro rafforzamento di tali norme, nella sostanza o creando un effetto di freno normativo; la invita a garantire che l'accordo TTIP comprenda un capitolo specifico sulle PMI;
c. ritenere che un buon accordo sugli standard normativi possa servire da precedente globale per i futuri accordi in materia di scambi commerciali e investimenti, riducendo i costi per le imprese, in particolare le PMI, a livello mondiale;
d. riconoscere che i principali beneficiari del TTIP possono essere le PMI, dal momento che le grandi aziende hanno economie di scala che consentono loro di accedere facilmente ai mercati su entrambi i lati dell'Atlantico, e che le PMI non hanno le risorse finanziarie, giuridiche o di altro tipo per far fronte a differenze normative e ad altre barriere commerciali;
e. garantire una maggiore trasparenza e un maggiore scambio di informazioni nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato e dello stanziamento degli stessi, assicurando al contempo la fornitura di servizi di interesse economico generale nonché una più stretta cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza nei settori delle fusioni, dell'antitrust, delle imprese statali e delle sovvenzioni; adottare misure immediate per garantire l'inserimento nell'accordo di un capitolo sulla concorrenza;
f. adottare misure immediate per assicurare che i negoziati sull'accesso al mercato dei servizi finanziari siano combinati con il riconoscimento reciproco e la convergenza verso l'alto della regolamentazione finanziaria, implicando la promozione di standard più elevati e dell'interesse generale, come obiettivo principale; sostenere elevati standard internazionali negli sforzi di cooperazione in corso in altre sedi internazionali, fra cui le norme di Basilea III, fatta salva la capacità dell'UE e delle autorità degli Stati membri di regolamentare e sorvegliare prassi e prodotti finanziari nello svolgimento dei loro compiti normativi e di vigilanza;
g. non lesinare gli sforzi per sfruttare pienamente l'opportunità offerta dai negoziati TTIP di progredire insieme, in modo positivo e costruttivo, nel settore dei servizi finanziari, tenendo conto nel contempo dei risultati già acquisiti sulla questione da entrambe le parti; gli argomenti di discussione potrebbero comprendere consultazioni bilaterali prima di nuovi atti legislativi, la trasparenza nei confronti delle parti interessate quando si tratta di discussioni bilaterali sulle questioni finanziarie, e una maggiore responsabilità nei confronti degli organi eletti;
h. astenersi dall'assumere ulteriori impegni in materia di accesso al mercato per i servizi finanziari, dal momento che l'interconnessione, la complessità ed entità eccessivamente grandi generano e diffondono i rischi sistemici e rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria;
i. presentare una direttiva anti-BEPS (processo di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili) per porre fine alla concorrenza dannosa da parte delle imprese, in particolare delle multinazionali, che strutturano la loro posizione fiscale globale, spesso oltre Atlantico, in modo da trasferire gli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione fiscale, tenendo conto dei lavori dell'OCSE; garantire che ai fondi offshore i cui gestori operano su entrambe le sponde dell'Atlantico sia richiesto di stabilire la propria sede onshore; intraprendere azioni immediate per garantire uno scambio automatico di informazioni e una rendicontazione paese per paese riguardo alle questioni fiscali in tutti i settori, escluse le PMI; stabilire una definizione e un elenco dei paradisi fiscali a livello europeo, tenendo conto dei lavori dell'OCSE;
j. adottare un'azione immediata per inserire provvedimenti giuridici nel TTIP volti a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva tramite il movimento sistematico dei capitali attraverso l'Atlantico, e a garantire che quest'ultimo si basi invece su attività economiche e non cerchi di eludere il pagamento delle imposte nel paese di produzione; sottolineare la necessità di una maggiore trasparenza e di un maggiore dettaglio delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti oltre Atlantico;
k. adottare misure immediate per garantire la concorrenza leale e un equo accesso al mercato delle imprese europee, comprese le PMI, ai contratti e agli appalti pubblici negli Stati Uniti e garantire che questi ultimi comprendano obbligatoriamente il rispetto dei criteri sociali, etici e ambientali; riconoscere che l'attuale squilibrio nell'accesso al mercato degli appalti e dei contratti pubblici negli Stati Uniti rispetto all'Unione europea costituisce un caso di concorrenza sleale; riconoscere che l'85% delle gare pubbliche di appalto nell'Unione europea è già accessibile agli offerenti statunitensi, mentre soltanto il 32% di quelle bandite negli USA è accessibile agli offerenti dell'UE; assicurare che le norme comunitarie di recente adozione in materia di appalti pubblici continuino a essere rispettate;
l. assicurare che le regole dell'UE in materia di appalti pubblici recentemente adottate siano tutelate e sostenute nel quadro dei negoziati, in particolare per quanto riguarda l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, i criteri di ammissibilità in base al migliore "rapporto qualità-prezzo", piuttosto che al prezzo più basso, i mercati riservati destinati alle imprese dell'economia sociale, la possibilità per le autorità contrattuali di favorire la cooperazione tra le comunità, nonché di mantenere le soglie di esclusione dalla gara derivanti dalle regole UE e internazionali; garantire che le imprese dell'UE non siano oggetto di discriminazione al momento di concorrere ad appalti pubblici negli Stati Uniti e che beneficino di un accesso trasparente, equivalente a quello riservato alle imprese statunitensi in Europa in virtù delle norme sugli appalti pubblici nell'UE;
m. adottare misure immediate contro il protezionismo e la normativa che ostacola l'accesso del mercato europeo agli Stati Uniti;
n. garantire che tutti i meccanismi di composizione delle controversie posti in essere nel quadro del TTIP siano pienamente trasparenti, soggetti a principi di controllo democratico e non interferiscano con il diritto di regolamentazione dei governi;
o. adottare misure immediate per garantire che sia adottato l'approccio dell'"elenco positivo" affinché tutti i servizi pubblici che rientrano nel TTIP siano elencati esplicitamente e positivamente nell'accordo, il quale non deve includere clausole "standstill" e "ratchet";
p. riconoscere e sottolineare la costante importanza delle imprese statali e di altre forme di proprietà pubblica nel caso di importanti servizi pubblici e di servizi di interesse generale e sostenerne l'esclusione dall'accordo; garantire che la gestione dei servizi pubblici non sia influenzata dal TTIP, in linea con il mandato conferito alla Commissione dagli Stati membri;
q. riconoscere che il TTIP comporterà maggiori vantaggi per le PMI rispetto alle grandi aziende; che l'eliminazione delle tariffe, la semplificazione delle procedure doganali e la convergenza normativa sui prodotti sono destinate ad agevolare sostanzialmente la partecipazione delle PMI agli scambi commerciali transatlantici e che il TTIP sarà il primo accordo commerciale di libero scambio a contenere un capitolo dedicato alle PMI; adoperarsi per consolidare la cooperazione esistente fra gli Stati Uniti e l'Unione europea in materia di PMI; lavorare per creare siti web in cui le PMI, in Europa e negli Stati Uniti, possano conoscere le tariffe, le procedure doganali e tutte le normative applicabili al prodotto a livello federale e statale negli Sati Uniti, e a livello di Unione e di Stati membri nell'UE;
r. garantire la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza in tutti i settori, con particolare riguardo per i mercati digitali;
s. assicurare che diritti e protezione dei lavoratori siano pienamente rispettati nell'accordo e non siano compromessi dall'accresciuto accesso al mercato e dall'aumento della concorrenza;
t. essere consapevole che l'accordo in oggetto ha un significato politico oltre che economico, essendo stipulato fra le due sponde dell'Atlantico, le quali condividono non solo la sicurezza, ma anche i valori della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dei diritti umani, nonché l'economia sociale di mercato;
u. essere consapevole delle incertezze esistenti in merito ai negoziati TTIP e, per dissiparle, rendere i negoziati quanto più trasparenti possibile e avviare una campagna d'informazione europea;
v. adottare ulteriori misure per rendere i negoziati più trasparenti, in particolare per quanto concerne l'accesso diretto all'informazione a livello regionale e locale;
w. garantire la trasparenza nei negoziati durante l'intero processo, in linea con l'obbligo della Commissione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10, del TFUE, la cui natura statutaria è stata confermata dalla Corte di giustizia europea in una recente sentenza, di tenere il Parlamento pienamente informato su una base immediata, in tutte le fasi dei negoziati; adoperarsi per conseguire un accordo con l'amministrazione statunitense per quanto concerne l'accesso di tutti i parlamentari ai testi negoziali consolidati; assicurare l'accesso del pubblico ai pertinenti documenti negoziali di tutte le parti, ad eccezione di quelli che sono da tenere riservati con una chiara motivazione caso per caso, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
x. proporre iniziative per le PMI, correlate alle modalità per ottenere l'accesso al mercato, e avviare investimenti al di là dell'Atlantico;
y. garantire che il Parlamento europeo svolga un ruolo adeguato riguardo alle decisioni in materia di convergenza normativa che dovranno essere adottate dopo la ratifica dell'accordo.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 13 9 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jussi Halla-aho |
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1.4.2015
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle "Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)"
Relatore per parere: Marian Harkin
SUGGERIMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la relazione della Commissione sulla valutazione d'impatto sul futuro delle relazioni commerciali UE-USA, pubblicata il 12 marzo 2013,
1. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:
i) garantire che il TTIP non solo metta in sicurezza i posti di lavoro esistenti ma fornisca anche un contributo concreto e positivo alla protezione e alla creazione di una crescita forte e sostenibile per massimizzare il potenziale di creazione di posti di lavoro più qualificati al fine di soddisfare le nuove esigenze del mercato del lavoro insieme a posti di lavoro migliori e sostenibili nell'UE e di contribuire al raggiungimento, entro il 2020, del 75% di occupazione, tenendo presente che il commercio non è fine a sé stesso ma un mezzo per migliorare il benessere; rispettare e tutelare pienamente le norme sul lavoro a livello mondiale; assicurare che le norme, in particolare sociali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano tutelate e possano essere migliorate;
ii) fornire al Parlamento stime aggiornate dell'impatto del TTIP sull'occupazione e sulla crescita nell'UE, con particolare riferimento alle conseguenze per gli Stati membri dell'Europa centrale e sudorientale;
iii) garantire che siano adottate misure per modernizzare i sistemi di formazione al fine di agevolare lo sviluppo di nuove competenze e una migliore preparazione dei lavoratori, migliorando così l'inserimento professionale;
iv) garantire che gli impatti sociali e ambientali derivanti da un eventuale accordo siano valutati in maniera approfondita mediante un dibattito aperto;
v) valutare il rischio che la definizione di norme comuni di protezione sociale e ambientale con gli Stati Uniti indebolisca le preferenze collettive europee e aggravi i divari economici e sociali tra gli Stati membri;
vi) garantire in tutti i capitoli dell'accordo TTIP che in nessun caso in seguito a esso s'indeboliscano, eludano o annullino norme degli Stati membri e dell'Unione europea nei seguenti settori: diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, sicurezza sociale, inclusione sociale e protezione sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, formazione professionale, qualifiche professionali, libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati, dialogo sociale, divieto di discriminazione sul posto di lavoro e sul mercato del lavoro; assicurare inoltre che il TTIP includa a tutti i livelli di governo disposizioni esaustive e vincolanti in materia di diritto e politiche del lavoro che siano in linea con le convenzioni fondamentali e con l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); garantire che il commercio o gli investimenti non siano incoraggiati mediante un indebolimento delle leggi sul lavoro; laddove emergano controversie, le disposizioni sul lavoro devono essere sottoposte a un meccanismo di composizione delle controversie, ivi inclusa la possibilità di sanzioni; a tal proposito, gli organismi di vigilanza dell'OIL possono svolgere un ruolo di rilievo;
vii) informare immediatamente la commissione competente del Parlamento, ossia la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, qualora le componenti contrattuali finali del TTIP dovessero pregiudicare o non essere conformi a norme di questi settori, al fine di consentire una discussione e decisione in materia;
viii) rifiutare qualsiasi accordo che possa minacciare le norme sul lavoro in Europa e produrre dumping sociale;
ix) fare in modo che le varie dimensioni delle disposizioni in materia sociale e di lavoro siano riconosciute, difese e pienamente integrate in tutte le parti operative dell'accordo, allo scopo di garantire, nell'accordo commerciale, un approccio coerente ed esaustivo in materia di sviluppo sostenibile;
x) garantire che, a margine dei negoziati TTIP, si raggiunga un accordo reciprocamente vantaggioso sul pacchetto di mobilità, considerando che la facilitazione del visto per i fornitori di beni e servizi europei e la possibilità per i professionisti di lavorare negli Stati Uniti grazie al riconoscimento delle loro qualifiche rappresenta uno dei fattori essenziali per beneficiare appieno dell'accordo TTIP;
xi) assicurare che la società civile possa contribuire in modo significativo all'attuazione delle disposizioni del TTIP pertinenti; in tale contesto, l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul lavoro dovrebbero essere soggetti a un processo di controllo che coinvolga le parti sociali e la società civile in un dialogo sociale, con la partecipazione dei comitati consultivi, tenendo presente al contempo la dimensione più ampia dell'articolo 17, paragrafo 1, del TFUE; assicurare che la società civile e il pubblico interessato siano informati e possano accedere a tutti i testi negoziali pertinenti e che il Parlamento e il Consiglio abbiano accesso al testo consolidato subito dopo che tali testi sono stati discussi nei cicli negoziali;
xii) intraprendere misure immediate per garantire il diritto degli Stati membri di formulazione delle leggi, finanziamento, organizzazione, fissazione di norme di qualità e di sicurezza e gestione e regolamentazione nell'ambito di tutti i servizi pubblici, compresi quelli nel settore dell'istruzione, dei servizi sociali, dei servizi sanitari, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento delle acque reflue, dello smaltimento dei rifiuti, della sicurezza sociale, delle ferrovie e dei trasporti pubblici, dell'energia, dei servizi culturali e audiovisivi ecc.; garantire l'esclusione dei servizi pubblici (tra cui l'acqua, la sanità, i sistemi di sicurezza sociale e l'istruzione) dal campo di applicazione dell'accordo;
xiii) assicurare che i servizi pubblici di cui all'articolo 14 del TFUE siano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del TTIP, onde garantire alle autorità nazionali e locali la libertà di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura che riguardi la richiesta, l'organizzazione, il finanziamento e la fornitura di servizi pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del TFUE (salute pubblica) e dal suo protocollo n. 26 (servizi di interesse generale); tale esclusione si applica sia nel caso in cui i servizi in questione siano organizzati sotto forma di monopolio, che operino a titolo di diritti esclusivi o altro, sia che vengano finanziati e/o forniti pubblicamente o privatamente; tali servizi includono i servizi di assistenza sanitaria e sociale, i sistemi di sicurezza sociale, l'istruzione pubblica, i trasporti ferroviari e pubblici, l'acqua, il gas e l'elettricità;
xiv) assicurare che le clausole di irreversibilità (ratchet clause) e di sospensione (standstill clause) non si applichino ai servizi pubblici e sociali; occorre tutelare la piena libertà di rinazionalizzare e rimunicipalizzare i servizi;
xv) garantire che le sfide specifiche che le PMI e le microimprese si trovano ad affrontare, tra cui gli ostacoli non tariffari al commercio, la burocrazia e gli effetti di diversione degli scambi prodotti dal TTIP, siano prese pienamente in considerazione; assicurare che le PMI beneficino pienamente di un mercato aperto creando un contesto economico favorevole alle esportazioni e un contesto imprenditoriale competitivo e sostenibile favorevole; garantire che siano prese pienamente in considerazione le sfide specifiche che si trova ad affrontare l'87% di tutte le PMI nell'UE che non esportano ma dipendono dalla domanda nazionale;
xvi) semplificare le procedure e valutare nuovi meccanismi per aiutare le PMI a beneficiare del TTIP;
xvii) creare incentivi e promuovere l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, che deve integrare le norme in materia di lavoro e ambiente, ma in nessun caso sostituirle;
xviii) garantire che l'accordo sui meccanismi di composizione delle controversie a tutela degli investimenti prenda in considerazione i risultati della consultazione pubblica sulla composizione delle controversie investitore-Stato (ISDS), sia assolutamente trasparente e soggetto a responsabilità democratica, affermi esplicitamente il diritto degli Stati membri a legiferare e non limiti od ostacoli in nessun caso i legislatori nell'adozione e applicazione di leggi in materia di politica sociale e di occupazione per i loro paesi; un sistema di composizione delle controversie Stato-Stato tra l'UE e gli Stati Uniti, che dispongono entrambi di sistemi giuridici funzionanti e un livello di protezione degli investimenti sufficiente a garantire la certezza del diritto, costituisce un altro strumento adeguato per affrontare le controversie in materia di investimenti; occorre escludere l'introduzione nel TTIP di qualsiasi tipo di corti arbitrali private;
xix) adoperarsi per sostenere nell'accordo il cosiddetto approccio dell'"elenco positivo" in relazione al capitolo sugli scambi di servizi e sullo stabilimento, dove siano esplicitamente indicati i servizi che saranno aperti alle società straniere;
xx) garantire, alla luce del fatto che la Commissione, nella sua relazione sulla valutazione d'impatto, ha riconosciuto che potrebbero sussistere costi di adeguamento prolungati e sostanziali nel mercato del lavoro dell'UE, che esistano proiezioni statistiche realistiche su aumenti/perdite di posti di lavoro nei settori interessati e in ciascuno Stato membro e che queste siano costantemente aggiornate e pubblicate, in modo da permettere alla Commissione di intervenire tempestivamente a sostegno dei settori, delle regioni o degli Stati membri interessati; tenere conto, in tali proiezioni, degli impatti esterni e prevedere degli scenari di crisi; tale sostegno potrebbe avvenire mediante il finanziamento dell'UE, compreso un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione adeguato dotato di una dotazione finanziaria sufficiente;
xi) assicurare una rigorosa reciprocità nelle condizioni di scambio al fine di rafforzare il tessuto industriale dell'UE, proteggere le PMI, creare posti di lavoro ed evitare qualsiasi forma di concorrenza sleale, soprattutto per quanto concerne le norme sociali;
xxii) adoperarsi per garantire che la cooperazione normativa non limiti il diritto dei governi e del Parlamento europeo di legiferare nell'interesse pubblico; occorre prendere provvedimenti per garantire che la cooperazione normativa non porti a un indebolimento degli standard in materia di lavoro, inclusi quelli relativi alla salute e alla sicurezza; è necessario altresì garantire che gli standard in materia di lavoro e sociali non siano trattati come ostacoli non tariffari od ostacoli tecnici al commercio; i soggetti interessati, comprese le parti sociali, dovrebbero essere inclusi nel processo di cooperazione normativa secondo una rappresentanza equilibrata;
xxiii) assicurare che le nuove norme dell'UE adottate mediante il riesame delle direttive sugli appalti pubblici siano mantenute e promosse nell'ambito dei negoziati in corso, soprattutto in termini di accesso delle PMI al mercato pubblico, criteri di aggiudicazione basati sul miglior valore anziché sul prezzo più basso, mercati per gli attori dell'economia sociale, possibilità per le autorità aggiudicatarie di cooperare e formare intercomunalità, e soglie al di sotto delle quali l'appalto non è soggetto alle norme UE o internazionali;
xxiv) garantire, al fine di proteggere il modello sociale europeo dalla concorrenza del capitalismo anglosassone americano, che i servizi pubblici e i sistemi di sicurezza sociale a finanziamento collettivo non vengano sacrificati; il TTIP non deve aumentare la pressione esercitata sugli Stati membri per ridurre la spesa pubblica utilizzandola come facile espediente per diventare più competitivi sotto il profilo economico e offrire agli investitori un clima imprenditoriale allettante;
xxv) assicurare che i governi abbiano l'opportunità di adottare politiche in materia di appalti pubblici responsabili sotto il profilo sociale ed ambientale; le disposizioni in materia di appalti non dovrebbero impedire ai governi di far fronte alle esigenze sociali e ambientali e l'accordo non deve limitare la possibilità di avanzare istanze sociali, così come affermano le nuove direttive UE sugli appalti pubblici; inoltre, le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero essere conformi alla Convenzione 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici;
xxvi) adottare rapidamente misure per garantire la regolamentazione del problema della pianificazione fiscale aggressiva, che avviene per esempio spostando le sedi principali delle aziende sull'altra sponda dell'Atlantico al fine di approfittare di condizioni che alterano la concorrenza e incidono negativamente sull'occupazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
1.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 18 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl |
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16.4.2015
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Bart Staes
SUGGERIMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2013 del Presidente americano Barack Obama, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy[27],
– vista la sua risoluzione, del 23 maggio 2013, sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti[28],
– viste le direttive per i negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 14 giugno 2013[29],
– viste le relazioni 2013 e 2014 del rappresentante americano per il commercio sulle misure sanitarie e fitosanitarie[30],
– viste le relazioni 2013 e 2014 sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate dal rappresentante americano per il commercio[31],
– visti gli studi elaborati dalla sua direzione generale per le Politiche interne, intitolati "Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations" dell'ottobre 2013[32] e "ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" del novembre 2014[33],
– vista la nota informativa sull'arbitrato dei contenziosi investitore-Stato (ISDS) negli Stati Uniti e nell'Unione europea, del giugno 2014, elaborata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD)[34],
– visti gli articoli 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2,
– visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare ("dall'azienda agricola alla tavola"), stabilito nel 2004[35],
– visti i risultati dell'indagine Eurobarometro del novembre 2014 sull'accordo transatlantico su commercio e investimenti;
– viste la direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, nel quadro dell'attuazione della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, e la legislazione relativa a determinate categorie di fonti, come Euro 5/6 ed EURO VI, che mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico, responsabile di 400 000 morti premature in Europa,
A. considerando che gli scambi commerciali hanno prodotto crescita, occupazione e prosperità per generazioni in Europa; che, tuttavia, commercio e investimenti non sono obiettivi in sé, ma dovrebbero rappresentare un mezzo per migliorare il tenore di vita, aumentare il benessere e tutelare e promuovere la salute pubblica, oltre a contribuire a garantire la piena occupazione e l'impiego sostenibile delle risorse globali, nel rispetto dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, cercando sia di proteggere che di salvaguardare l'ambiente;
B. considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro del novembre 2014, in 25 dei 28 Stati membri la maggioranza dei cittadini europei è favorevole a un accordo transatlantico su commercio e investimenti;
C. considerando che l'Europa, in quanto continente in cui la popolazione sta invecchiando, le materie prime sono scarse, i tassi di natalità sono ridotti ed esiste un modello sociale basato su un'elevata spesa sociale in percentuale del PIL, diventerà sempre più dipendente dalla crescita all'esterno dell'UE per contribuire a generare prosperità interna a sostegno dei propri sistemi sociali, che saranno soggetti a forti pressioni legate soprattutto a un'aumentata aspettativa di vita unita a una flessione della popolazione in età lavorativa;
D. considerando che, secondo le direttive del Consiglio concernenti i negoziati sul TTIP[36], l'accordo si prefigge di aumentare il commercio e gli investimenti fra UE e USA al fine di creare nuove opportunità economiche per favorire l'occupazione e la crescita attraverso un maggiore accesso al mercato e una maggiore compatibilità a livello della regolamentazione, eliminando gli ostacoli normativi superflui agli scambi e ponendo le basi per l'introduzione di standard globali, ma riconosce nel contempo che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo globale di entrambe le parti e che esse non incoraggeranno gli scambi o gli investimenti diretti esteri mediante un abbassamento del livello della legislazione o degli standard interni in materia di ambiente, salute e sicurezza; che la Commissione europea[37] e il Presidente americano Obama[38] hanno affermato in pubblico, in numerose occasioni, che gli standard non saranno abbassati in nessuna delle due sponde dell'Atlantico;
E. considerando che gli Stati Uniti hanno già concluso vari altri accordi di partenariato su commercio e investimenti con altri attori globali;
F. considerando che i negoziati sul TTIP ruotano attorno a tre pilastri fondamentali, ossia a) accesso al mercato, b) questioni normative e ostacoli non tariffati (ONT), e c) norme;
G. considerando che il TTIP offre l'opportunità di mettere a punto norme rigorose in alcuni settori per la tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente a livello globale;
H. considerando che desta tuttavia preoccupazione il fatto che l'obiettivo del TTIP di ridurre ed eliminare gli attuali ostacoli non tariffari[39] possa portare a un accordo in grado di mettere in pericolo il livello di tutela dell'UE in materia di salute pubblica, compresi la sicurezza alimentare, la salute animale e l'ambiente;
I. considerando che esistono differenze tra i sistemi di regolamentazione dell'UE e degli Stati Uniti, anche in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, comprese la sicurezza alimentare, l'informazione dei consumatori e la salute animale, per via di culture giuridiche e politiche diverse che riflettono preoccupazioni e approcci differenti, come principi (ad esempio il principio di precauzione), giudizi di valore, obiettivi strategici e metodi di analisi dei rischi diversi;
J. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti ritengono che alcune norme in tali settori si configurino quali ostacoli commerciali[40];
K. considerando che vi è preoccupazione per il fatto che l'intenzione di approvare il TTIP e accordi commerciali simili abbia già influito sulle proposte e le azioni della Commissione relative, ad esempio, alla sicurezza alimentare e alla protezione del clima (ad esempio, i trattamenti per ridurre gli agenti patogeni; l'etichettatura delle carni ottenute da animali clonati e dalla loro prole; l'applicazione della direttiva sulla qualità del carburante);
L. considerando che desta preoccupazione il fatto che il progetto di disposizioni sulla cooperazione normativa riguardo a leggi che hanno o potrebbero avere un impatto significativo sul commercio e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti:
- conceda agli Stati Uniti diritti formali riguardo agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 291 del TFUE e che il Parlamento europeo non abbia alcun diritto di controllo sugli atti di esecuzione,
- conceda agli Stati Uniti il diritto di avviare scambi normativi per quanto concerne l'adozione della legislazione nazionale da parte degli Stati membri, compreso l'esame congiunto di possibili mezzi per promuovere la compatibilità normativa,
- possa di fatto rendere più difficoltoso per l'UE andare oltre il minimo comune denominatore degli strumenti internazionali in ragione degli impegni assunti nei confronti della cooperazione normativa internazionale e dell'attuazione degli strumenti internazionali;
M. considerando che un presupposto per conseguire una maggiore compatibilità normativa senza danneggiare gli standard, presenti e futuri, in materia di salute e ambiente dell'UE consiste nell'operare una chiara distinzione tra i settori i cui obiettivi e livelli di tutela sono simili e quelli in cui sono divergenti; che nei settori in cui gli obiettivi e i livelli di tutela sono simili sarebbe possibile adottare approcci comuni o un riconoscimento reciproco; che nei settori in cui i livelli di tutela sono chiaramente divergenti, la cooperazione dovrebbe focalizzarsi sullo scambio di informazioni o su un'armonizzazione verso l'alto;
N. considerando che i legislatori dell'UE e degli USA hanno seguito approcci molto diversi per quanto concerne il regolamento sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, soprattutto con riferimento all'autorizzazione, all'etichettatura e ai controlli relativi agli OGM nell'ambito della catena alimentare umana e animale, alla tracciabilità delle carni, ai trattamenti con patogeni, ai pesticidi e alla clonazione animale; che i regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ambientale e alimentare si basano sul principio di precauzione e sull'approccio "dall'azienda agricola alla tavola", che stabiliscono norme UE più severe e dovrebbero quindi essere mantenuti;
O. considerando che l'impatto di un futuro TTIP sull'acquis dell'UE in materia di sicurezza ambientale, sanitaria e alimentare dipenderà notevolmente da disposizioni precise dell'accordo; che un accordo commerciale non può in nessun caso modificare la legislazione vigente nei paesi contraenti; che l'attuazione della legislazione esistente, come pure l'adozione di una legislazione futura devono restare sotto il controllo di organismi democraticamente eletti che rispettano procedure consolidate;
P. considerando che l'UE gode attualmente di un accesso limitato al mercato statunitense nel settore marittimo e che, se attuato correttamente, il TTIP potrebbe portare a una migliore cooperazione, a una maggiore convergenza e a vantaggi economici per le imprese europee;
Q. considerando che, a differenza di oltre 150 paesi nel mondo, gli Stati Uniti non hanno ratificato importanti convenzioni internazionali sulle sostanze chimiche (ad es. la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e la convenzione di Rotterdam sul commercio di taluni prodotti chimici pericolosi), il che dimostra che essi sono isolati nell'ambito della politica internazionale sui prodotti chimici; che, inoltre, gli Stati Uniti rifiutano di attuare la parte ambientale del sistema armonizzato a livello globale delle Nazioni Unite per la classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, da cui emerge che, per quanto riguarda tali prodotti, vi è un disaccordo di fondo tra gli Stati Uniti e l'UE;
R. considerando che, secondo la relazione statunitense sugli ostacoli tecnici agli scambi del 2014, gli USA hanno manifestato preoccupazioni riguardo al regolamento REACH a ogni riunione del comitato OTC dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 2003, esprimendo timori circa il fatto che aspetti del REACH siano discriminatori, privi di una logica legittima e pongano ostacoli non necessari agli scambi, il che indica un'opposizione sostanziale al regolamento REACH da parte degli Stati Uniti;
S. considerando che è comunemente accettata la natura sostanzialmente diversa del Toxic Substances Control Act (TSCA) statunitense, approvato nel 1976, rispetto al REACH, approvato nel 2006; che per tale motivo i negoziati sul TTIP non intendono armonizzare i due sistemi; che i negoziati, tuttavia, riguardano la futura cooperazione in merito all'attuazione del REACH; che, viste le opinioni fortemente divergenti sulla gestione del rischio dei prodotti chimici e l'opposizione fondamentale e continua degli Stati Uniti al regolamento REACH, non vi sono vantaggi nel collaborare all'attuazione di tali leggi divergenti, tanto più che l'attuazione è lungi dall'essere un esercizio meramente tecnico o non controverso;
T. considerando che esistono differenze importanti nei sistemi normativi degli Stati Uniti e dell'UE riguardo ai prodotti fitosanitari:
- 82 sostanze attive sono vietate nell'UE, ma consentite negli Stati Uniti,
- nel regolamento (CE) n. 1107/2009 l'UE ha deliberatamente approvato criteri di esclusione basati sul rischio per eliminare progressivamente l'utilizzo di sostanze attive che sono cancerogene, mutageniche, tossiche per la riproduzione, persistenti e tossiche e bioaccumulanti o che alterano il sistema endocrino; gli Stati Uniti insistono su un approccio basato sul rischio, secondo numerosi presupposti ed estrapolazioni, e tollerano pertanto l'uso di tali sostanze estremamente problematiche,
- emerge un modello generale in base al quale, a differenza degli Stati Uniti, negli alimenti dell'UE sono consentite quantità inferiori di residui di pesticidi;
U. considerando che il progetto di testo negoziale dell'UE sulle misure sanitarie e fitosanitarie presentato per il ciclo del 29 settembre-3 ottobre 2014 propone di obbligare le parti ad applicare le tolleranze e i livelli massimi di residui della commissione del Codex alimentarius entro 12 mesi dalla loro adozione, a meno che la parte importatrice non abbia segnalato una riserva in occasione di una riunione della commissione del Codex alimentarius; che emerge un modello generale per cui negli alimenti dell'UE sono consentite quantità inferiori di residui di pesticidi rispetto alla commissione del Codex alimentarius; che negli ultimi quattro anni l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato una riserva nel 31-57 % dei casi totali, il che evidenzia l'alto grado di disaccordo dell'EFSA con gli standard del Codex; che al momento l'EFSA è libera di esprimere le proprie riserve nei limiti del possibile; che, tuttavia, una volta che il TTIP sarà stato approvato, è molto dubbio che all'EFSA sarà consentito, da un punto di vista politico, di continuare ad agire in tal modo, dato che il progetto di testo intende impegnare l'UE e gli Stati Uniti a collaborare in seno agli organismi internazionali di normazione al fine di raggiungere esiti reciprocamente soddisfacenti, il che potrebbe scoraggiare l'EFSA dal presentare riserve alla commissione del Codex alimentarius in futuro e portare quindi a norme più deboli nell'UE;
V. considerando che dovrebbe essere impedita l'importazione nell'UE di carne di pollame trattata con soluzioni antimicrobiche a base di ipoclorito di sodio;
W. considerando che l'accordo economico e commerciale globale (CETA), prossimo alla ratifica, ha già evidenziato opportunità di scambi in settori agricoli sensibili, quali la carne di manzo, rispettando rigorosamente le norme e i metodi europei sanitari e fitosanitari (SPS)[41];
X. considerando che la relazione OTC degli Stati Uniti del 2014 fa riferimento alle preoccupazioni espresse dal settore chimico e della protezione delle colture statunitense riguardo ai criteri di riduzione basati sui rischi da sviluppare per le sostanze che alterano il sistema endocrino, e ha affermato che gli Stati Uniti hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla proposta della DG Ambiente sia a livello bilaterale che in seno ai comitati OTC e SPS dell'OMC; che nel luglio 2013 la Commissione ha deciso di avviare una valutazione d'impatto sullo sviluppo di criteri per le sostanze che alterano il sistema endocrino; che tale decisione è il motivo principale della mancata adozione dei criteri da parte della Commissione entro la scadenza quadriennale del dicembre 2013; che, nonostante gli Stati Uniti abbiano accolto con favore la decisione della Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di sostenere la Svezia nell'azione legale intentata contro la mancata azione da parte della Commissione, illustrando punti di vista sostanzialmente differenti circa la natura delle disposizioni normative del diritto dell'Unione;
Y. considerando che esistono legami tra gli alimenti non salutari e le malattie non trasmissibili collegate alle abitudini alimentari; che secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto di tutti a godere dei livelli più elevati di salute fisica e mentale, gli scambi globali, i maggiori investimenti diretti esteri (IDE) nel settore alimentare e il marketing pervasivo di alimenti non salutari hanno aumentato il consumo di tali alimenti[42]; che il relatore speciale ha concluso la sua relazione con una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati e all'industria alimentare, affinché adottino misure concrete per ridurre la produzione e il consumo di prodotti alimentari non salutari e aumentino la disponibilità e l'accessibilità di alternative alimentari più sane;
Z. considerando che secondo il piano d'azione globale 2013-2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili[43], la perdita cumulativa di produzione dovuta alle quattro principali malattie non trasmissibili, unitamente ai disordini mentali ammonta, secondo le stime, a 47 000 miliardi di dollari USA; che secondo l'OMS tale perdita rappresenta il 75 % del PIL globale del 2010 (63 000 miliardi di dollari USA); che secondo l'OMS, lasciando immutata la situazione attuale riguardo alle malattie non trasmissibili, si avrà una perdita di produttività e una crescita esponenziale della spesa sanitaria in tutti i paesi;
AA. considerando che, all'8a Conferenza globale sulla promozione della salute del giugno 2013, il direttore generale dell'OMS ha affermato che gli sforzi intesi a prevenire le malattie non trasmissibili vanno contro gli interessi commerciali di potenti operatori economici[44];
AB. considerando che il TTIP, analogamente all'accordo di partenariato transpacifico, potrebbe limitare la capacità dell'UE e degli Stati membri di tutelare la politica nutrizionale dall'influenza degli interessi consolidati, ridurre la gamma degli interventi disponibili per scoraggiare attivamente il consumo di alimenti meno salutari (e promuovere quelli salutari), anche attraverso le politiche in materia di appalti pubblici, e limitare la capacità dell'UE e degli Stati membri di attuare tali interventi[45];
AC. considerando che la legislazione federale degli Stati Uniti in materia di benessere degli animali è ben al di sotto del livello di regolamentazione dell'Unione europea, compresa l'assenza di legislazione in tema di norme riguardo al benessere degli animali d'allevamento prima del punto di macellazione; che, purtroppo, la Commissione non considera il benessere degli animali una questione commerciale al pari dalla sicurezza alimentare o della salute degli animali ai fini dei requisiti di importazione;
AD. considerando che l'UE e gli Stati Uniti possiedono un approccio normativo, un punto di partenza di emissioni medie e un livello di ambizione molto diversi riguardo alla riduzione delle emissioni medie di gas a effetto serra dei veicoli leggeri; che tale settore non dovrebbe pertanto essere soggetto al riconoscimento reciproco;
AE. considerando che i legislatori e gli enti normativi dell'UE e degli Stati Uniti hanno adottato un approccio molto diverso per affrontare le emissioni di gas a effetto serra e il cambiamento climatico; che il fatto di contrastare le minacce significative poste dal cambiamento climatico e mantenere l'integrità della politica climatica adottata dovrebbe essere prioritario rispetto alla promozione del commercio;
AF. considerando che è essenziale che il TTIP internalizzi i costi esterni per il clima, la salute e l'ambiente dovuti all'aviazione, ai trasporti marittimi e ai trasporti stradali, per garantire la sostenibilità del commercio globale di beni; che in assenza di un'azione internazionale efficace per internalizzare tali costi, l'UE dovrebbe introdurre e attuare misure regionali non discriminatorie per affrontare tali esternalità;
AG. considerando che lo scopo delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile contenute nel TTIP dovrebbe essere quello di garantire che le politiche commerciali e ambientali si sostengano a vicenda, promuovere l'utilizzo ottimale delle risorse conformemente all'obiettivo di sviluppo sostenibile nonché rafforzare la cooperazione e collaborazione ambientale;
AH. considerando che in molti settori, come le politiche per il clima e il controllo delle emissioni, gli Stati Uniti dispongono di standard normativi inferiori rispetto all'UE, il che comporta costi di produzione e di conformità normativa superiori nell'Unione rispetto agli Stati Uniti e, pertanto, il rischio di "fuoriuscite" di emissioni e di carbonio;
AI. considerando che la riduzione delle tariffe sui beni sensibili dal punto di vista energetico, il cui costo di conformità normativa, ambientale e climatica nell'UE è superiore a quello degli Stati Uniti, può provocare una riduzione della competitività dei prodotti dell'Unione rispetto alle importazioni dagli Stati Uniti che non sopportano tali costi;
AJ. considerando che i sistemi sanitari universali fanno parte del modello sociale europeo e che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica sono di competenza degli Stati membri;
AK. considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano richiede la pubblicazione di una sintesi dei risultati di tutte le sperimentazioni cliniche in una banca dati accessibile al pubblico un anno dopo il completamento della sperimentazione, come pure la pubblicazione di una relazione completa sulla sperimentazione clinica una volta che il processo di autorizzazione è stato completato o il richiedente ha ritirato la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio; che le leggi degli Stati Uniti non richiedono lo stesso livello di trasparenza;
AL. considerando che, secondo le stime, i costi farmaceutici rappresentano l'1,5 % del PIL europeo e che pertanto qualunque rafforzamento della protezione della proprietà intellettuale derivante dal TTIP potrebbe avere un impatto negativo sui costi dell'assistenza sanitaria;
AM. considerando che, secondo l'UNCTAD, le misure ambientali e sanitarie sono fra le misure governative più frequentemente contestate nei contenziosi investitore-Stato (ISDS);
AN. considerando che il 25 novembre 2014 la Commissione ha deciso di aumentare la trasparenza nei negoziati sul TTIP[46]; che tale decisione è accolta con favore; che il 7 gennaio 2015 anche il Mediatore europeo ha valutato positivamente i progressi ottenuti dalla Commissione per quanto concerne la maggiore trasparenza nei negoziati sul TTIP, sebbene abbia formulato varie raccomandazioni affinché si consegua un ulteriore miglioramento[47]; che anche l'accesso alle proposte testuali statunitensi può aumentare la trasparenza;
1. invita la Commissione a seguire i principi e gli obiettivi generali espressi nelle direttive del Consiglio nei negoziati sul TTIP;
2. invita la Commissione a garantire che le politiche e i principi dell'UE in materia di tutela e miglioramento della qualità della salute umana, della salute animale e dell'ambiente siano sostenuti, nella teoria e nella pratica, in tutti i negoziati e si riflettano pienamente nell'accordo finale sul TTIP;
3. invita la Commissione a garantire che il TTIP non pregiudichi il diritto, la capacità e le procedure legislative dell'UE e degli Stati membri di adozione, applicazione e attuazione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, delle misure, presenti e future, necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi obiettivi di ordine pubblico, ad esempio nell'ambito della salute pubblica, della salute animale e della tutela ambientale;
4. chiede alla Commissione di garantire che eventuali accordi raggiunti attraverso il capitolo orizzontale sulla cooperazione normativa o qualsiasi norma settoriale non conducano a un abbassamento degli standard ambientali, sanitari e di sicurezza alimentare esistenti, nonché di assicurare altresì che essi non influiscano negativamente su standard che devono ancora essere stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione (quadro) vigente (ad esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino);
5. invita la Commissione a limitare la cooperazione normativa ad ambiti settoriali chiaramente definiti, in cui gli Stati Uniti e l'Unione europea presentano livelli di protezione simili o in cui vi sono motivi ragionevoli di ritenere che, nonostante i livelli divergenti di protezione, sia possibile conseguire o valga almeno la pena di tentare di conseguire un'armonizzazione verso l'alto; chiede alla Commissione di garantire che qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito;
6. invita la Commissione ad assicurare che tutti i legislatori e le parti interessate della cooperazione normativa siano presenti in ogni organismo che possa essere costituito per prendere in esame la suddetta cooperazione futura;
7. invita la Commissione a garantire che non si giunga a un compromesso tra gli obiettivi economici e la salute pubblica, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e l'ambiente[48]; chiede alla Commissione di riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio nel caso dei servizi sanitari pubblici, gli OGM, l'impiego di ormoni nel settore bovino, il regolamento REACH e la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo di allevamento, e chiede quindi che non siano condotti negoziati in proposito;
8. invita la Commissione a considerare fondamentali i seguenti provvedimenti o standard di regolamentazione, i quali non possono essere oggetto di compromesso:
- dinieghi di autorizzazione delle sostanze attive e livelli massimi di residui per i pesticidi a livello dell'UE;
- misure di regolamentazione concernenti le sostanze che alterano il sistema endocrino;
- autonomia organizzativa in materia di approvvigionamento idrico e igienizzazione delle acque;
- approccio integrato dell'UE in materia di sicurezza alimentare, comprese le disposizioni concernenti il benessere degli animali,
- applicazione della legislazione dell'UE sulle informazioni alimentari ai consumatori;
- attuazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, in particolare l'obbligo di pubblicare le relazioni integrali sugli studi clinici di tutte le sperimentazioni in una banca dati accessibile al pubblico una volta che la procedura di autorizzazione è stata completata;
- competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione dei sistemi sanitari, compresi l'indicazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali, come pure l'accesso ai medicinali stessi;
- limitazioni degli ingredienti nei cosmetici e divieto di test sugli animali per quanto concerne i suddetti ingredienti e i prodotti finali;
- politiche dell'Unione in materia di fonti energetiche rinnovabili e tecnologia verde e raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia;
- misure per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e procedure a livello internazionale e/o dell'UE volte a conseguire la decarbonizzazione del settore dei trasporti;
- requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia;
9. invita la Commissione a escludere i servizi pubblici e sociali da tutte le disposizioni dell'accordo; insiste inoltre sulla necessità che non figurino elenchi negativi oppure i cosiddetti approcci ibridi o le "clausole ratchet";
10. invita la Commissione ad assicurare che si giunga a un approccio comune, alla cooperazione normativa o al riconoscimento reciproco, se del caso, nei seguenti settori, a condizione che il livello degli standard dell'UE non sia compromesso:
- riconoscimento e tutela da parte degli Stati Uniti di tutte le denominazioni di origine protetta (DOP) e delle origini geografiche protette (OGP), ponendo fine all'utilizzo fuorviante delle indicazioni geografiche (IG) negli USA;
- gestione integrata delle specie nocive onde evitare la diffusione di parassiti su animali e piante;
- riduzione dell'uso di antibiotici nell'allevamento del bestiame, assicurando l'efficacia degli antibiotici sia per le persone che per gli animali;
- sistemi di identificazione degli animali e disposizioni compatibili in materia di tracciabilità per garantire che gli alimenti trasformati e non trasformati contenenti prodotti di origine animale possano essere tracciati lungo tutta la catena alimentare;
- metodi alternativi ai test sugli animali;
- controlli legati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici;
- misure per contrastare l'obesità, in particolare tra i bambini;
- appalti pubblici ecosostenibili;
- attuazione armonizzata dell'accordo UNECE del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi e dell'accordo del 1998 delle Nazioni Unite sui regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale;
- introduzione uniforme, sia nell'UE che negli USA, di un ciclo di prova perfezionato basato sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP), della vigilanza del mercato, della conformità della certificazione di produzione e delle prove di conformità in uso e della trasparenza dei risultati;
- introduzione di un sistema globale di classificazione dei veicoli per i veicoli commerciali leggeri e pesanti;
- sostituzione del cianuro nell'estrazione mineraria;
11. invita la Commissione ad adoperarsi per l'integrazione dei sistemi di allarme rapido esistenti nell'Unione e negli Stati Uniti nel settore alimentare e a migliorare la tracciabilità dei prodotti nell'ambito della catena commerciale transatlantica, al fine di poter intervenire più rapidamente a protezione della salute in caso di scandali alimentari;
12. invita la Commissione a fare in modo che il capitolo sugli OTC del TTIP non limiti le possibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri di adottare misure intese a ridurre il consumo di determinati prodotti, quali il tabacco, i prodotti alimentari ricchi di grassi, sale e zucchero, e il consumo dannoso di alcol;
13. chiede alla Commissione di incoraggiare la controparte statunitense a revocare il divieto di importazione delle carni bovine provenienti dall'UE;
14. chiede alla Commissione di instaurare un dialogo formale sul benessere degli animali con le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti; invita altresì la Commissione a difendere le disposizioni in materia di benessere degli animali onde conseguire l'armonizzazione al livello più elevato, con il sostegno dei necessari strumenti di applicazione;
15. invita la Commissione, nel contesto del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, a esigere dagli Stati Uniti il pieno rispetto degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui il protocollo di Montreal (sull'ozono), la convenzione di Basilea (sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi), la convenzione di Stoccolma (sugli inquinanti organici persistenti), la convenzione di Rotterdam (sul commercio di prodotti chimici e pesticidi pericolosi), la convenzione sul commercio internazionale di specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Kyoto, prima di concordare la cooperazione normativa in proposito;
16. invita la Commissione a evitare ambiguità per impedire un'interpretazione ampia da parte dei tribunali arbitrali, garantendo che i termini essenziali utilizzati nell'accordo siano chiaramente definiti;
17. chiede alla Commissione di opporsi all'inclusione dell'ISDS nel TTIP, dal momento che, da un lato, tale meccanismo può in sostanza mettere a repentaglio i diritti sovrani dell'UE, dei suoi Stati membri e delle autorità regionali e locali di adottare regolamenti in materia di salute pubblica, sicurezza alimentare e ambiente e, dall'altro, dovrebbe spettare ai giudici dell'UE e/o degli Stati membri, che offrono un'efficace tutela giuridica fondata sulla legittimità democratica, risolvere tutti i casi attesi di controversie in modo competente, efficiente ed economicamente conveniente;
18. chiede alla Commissione di porre fine, nell'ambito dei negoziati sul TTIP, alle esenzioni fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli impegni del G20 di eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;
19. invita la Commissione a garantire che il Parlamento sia pienamente informato in merito al processo negoziale;
20. chiede alla Commissione di continuare ad aumentare la trasparenza nei negoziati, in linea con le raccomandazioni del Mediatore europeo del 7 gennaio 2015;
21. invita la Commissione a esortare gli Stati Uniti a emulare l'azione dell'UE ai fini dell'aumento della trasparenza;
22. invita la Commissione ad assicurare che la valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale del TTIP sia completa, venga aggiornata non appena il testo sarà consolidato e prima della sua finalizzazione e preveda il chiaro coinvolgimento dei soggetti interessati e della società civile; ritiene che detta valutazione d'impatto debba procedere a un'accurata revisione e valutazione di tutte le clausole proposte in funzione del loro potenziale impatto sull'acquis normativo e sulla libertà dell'Unione di perseguire in futuro obiettivi pubblici legittimi, verificando anche se l'obiettivo dichiarato possa essere raggiunto altrettanto bene con altri mezzi.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
14.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
59 8 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom Vandenkendelaere |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ignazio Corrao |
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25.3.2015
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea in merito ai negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Jerzy Buzek
SUGGERIMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. pone l'accento sull'importanza di un mercato transatlantico per i cittadini e le industrie dell'Unione europea e degli Stati Uniti; sottolinea che il risultato principale dei negoziati dovrebbe essere un accordo approfondito, globale, ambizioso e di alto livello sul libero scambio e gli investimenti, che rispetti e promuova i valori europei, stimoli la crescita sostenibile, la cooperazione scientifica, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro di alta qualità e contribuisca al benessere dei cittadini europei ponendo i loro interessi al centro dell'accordo commerciale TTIP; osserva che il TTIP mira non solo a eliminare le tariffe, i dazi e i contingenti, ma anche a garantire la cooperazione normativa e la definizione di standard comuni elevati sul mercato mondiale; rileva che gli sforzi in materia di eliminazione delle tariffe e armonizzazione normativa dovrebbero essere equilibrati; invita la Commissione a rafforzare il processo volto a coinvolgere i cittadini e tutte le parti interessate affinché il loro parere sia preso in considerazione, ove possibile, a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile e a pubblicare tutti i testi e i documenti negoziali, inclusi i documenti relativi a eventuali capitoli sull'energia e sulle PMI, assicurando in tal modo la massima trasparenza ai cittadini europei;
2. invita la Commissione a mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico del TTIP all'energia, incluse le materie prime industriali, nell'ottica di creare un mercato competitivo, trasparente e non discriminatorio, il che consentirebbe di rafforzare in modo significativo la sicurezza energetica dell'UE, di migliorare la diversificazione delle fonti energetiche e di ridurre i prezzi dell'energia; mette in luce a tale riguardo l'importanza delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica per accrescere la sicurezza energetica; sottolinea che tale capitolo specifico deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi e l'Unione rimanga libera di definire in modo indipendente le norme e gli obiettivi futuri;
3. ricorda che il Parlamento europeo deve concedere la propria approvazione all'accordo TTIP, senza la quale esso non potrà entrare in vigore;
4. sottolinea che l'UE deve dotarsi di fonti diversificate e affidabili per l'approvvigionamento energetico; chiede a tale proposito che la Commissione assicuri una politica di libero scambio e promuova gli investimenti per quanto riguarda i carburanti, compresi il GNL e il petrolio greggio, garantendo nel contempo il diritto dell'UE di classificare i carburanti in base alle emissioni di CO2 prodotte durante il loro ciclo di vita e tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di clima;
5. invita la Commissione a non concentrarsi esclusivamente sulle restrizioni alle esportazioni e a dedicarsi ove opportuno all'armonizzazione e alla convergenza transatlantica di norme e regolamentazioni rigorose e reciproche che definiscano i principi del sostegno pubblico per le varie fonti energetiche, così da limitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza, ad esempio per quanto concerne la definizione di cogenerazione a biomassa; incoraggia la Commissione a vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e della promozione di tecnologie più pulite;
6. sottolinea le attuali differenze esistenti tra gli USA e l'Unione europea per quanto riguarda non solo i prezzi dell'energia e l'accesso alle materie prime ma anche le emissioni pro capite di CO2, il che determina una situazione di disparità in termini di competitività e protezione dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a includere una clausola di salvaguardia bilaterale per offrire ai settori dell'UE ad alta intensità energetica e suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO2, tra cui l'industria chimica, delle materie prime e dell'acciaio, idonee misure che consentano il mantenimento delle attuali aliquote delle tariffe doganali per un periodo transitorio prestabilito e adeguato dopo l'entrata in vigore del TTIP, con una clausola di revisione obbligatoria; ritiene che sia le imprese statunitensi sia quelle europee debbano essere incoraggiate ad aumentare la propria efficienza sul piano delle risorse e dell'energia; invita la Commissione a tenere debito conto della necessità di promuovere l'industria manifatturiera quale volano della reindustrializzazione europea;
7. sollecita la Commissione a includere i cosiddetti "servizi verdi", tra cui la costruzione, l'installazione, la riparazione e la gestione di beni ambientali, nei negoziati in corso con i partner transatlantici; osserva che, sebbene l'Unione europea sia uno dei principali importatori ed esportatori di beni e servizi ecocompatibili al mondo, continuano ad esserci numerosi ostacoli per i fornitori europei di servizi ecocompatibili; rileva che il settore presenta un notevole potenziale economico per l'Unione europea;
8. richiama l'attenzione sulle procedure e sulle norme stabilite dalle direttive UE in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, alle quali non si deve derogare;
9. pone l'accento sui notevoli vantaggi potenziali del TTIP per le PMI; invita la Commissione a garantire che nei negoziati sul TTIP si tenga pienamente conto delle priorità e delle preoccupazioni delle PMI, in linea con il principio "pensare anzitutto in piccolo", ad esempio mediante valutazioni d'impatto esaurienti, consultazioni pubbliche mirate e la partecipazione dei rappresentanti delle PMI europee; raccomanda che la Commissione si adoperi per istituire uno sportello unico di informazione per le PMI e dedichi alle stesse un capitolo specifico, in cui dovrebbe essere presa in considerazione la riduzione degli oneri amministrativi in conformità dei pertinenti quadri normativi; invita la Commissione a garantire che le politiche e i regimi di sostegno a favore delle PMI siano mantenuti e rafforzati;
10. sollecita la Commissione ad assicurare norme di origine semplici che possano essere applicate con facilità dagli esportatori dell'UE e a ridurre al minimo le barriere commerciali inutili e la burocrazia dovuta alle norme d'origine, in particolare per le PMI;
11. ricorda che, rispetto al mercato degli appalti pubblici dell'UE, il mercato statunitense rimane estremamente chiuso alle imprese straniere; chiede che la Commissione agevoli la reciprocità e una partecipazione più attiva delle imprese dell'UE, incluse le PMI, agli appalti pubblici statunitensi a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, il che può contribuire a stimolare l'innovazione del settore privato e a far emergere nuove imprese e nuovi settori innovativi ad alta capacità di crescita; sottolinea che questa possibilità non deve compromettere la capacità dei governi dell'UE di conservare i propri servizi pubblici;
12. osserva che le differenze tra gli approcci normativi dell'Unione europea e degli Stati Uniti comportano costi elevati per le industrie su entrambe le sponde dell'Atlantico; ritiene che l'armonizzazione di tali approcci permetterebbe di realizzare notevoli guadagni in termini di efficienza, consentendo al contempo alle autorità dell'Unione europea e degli Stati Uniti di mantenere e offrire ai propri cittadini elevati standard qualitativi e di sicurezza;
13. si attende che nell'ambito dei negoziati la Commissione affronti la questione delle leggi "Buy American", "Jones" e "Domestic Content", che nella pratica ostacolano significativamente l'accesso delle imprese dell'UE al mercato statunitense, in particolare nel settore del dragaggio e dell'ingegneria;
14. ricorda alla Commissione l'importanza di mantenere gli attuali livelli elevati di sicurezza, protezione, tutela dei dati personali nonché apertura, neutralità e indipendenza di Internet, pur accogliendo favorevolmente i potenziali benefici derivanti dall'accesso al mercato, dall'allineamento normativo e dal riconoscimento reciproco, compresa l'inclusione di principi comuni globali nelle norme e nelle specifiche tecniche nel settore delle TIC;
15. auspica una concorrenza aperta e lo sviluppo dell'economia digitale, che pur essendo globale per natura ha le proprie sedi principali nell'UE e negli USA; sottolinea che l'economia digitale deve essere al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;
16. ricorda alla Commissione, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i servizi di telecomunicazione, che è particolarmente importante che il TTIP garantisca parità di condizioni assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo per i fornitori di servizi degli Stati Uniti di rispettare tutti i pertinenti standard industriali, le norme in materia di sicurezza dei prodotti e i diritti dei consumatori quando prestano servizi in Europa o a clienti europei;
17. invita la Commissione a condurre un'analisi comparativa sulla competitività dei settori manifatturieri dell'UE e degli Stati Uniti onde scongiurare una delocalizzazione su vasta scala dei settori dell'UE in questione e una massiccia perdita di posti di lavoro negli Stati membri;
18. chiede che il capitolo sui diritti di proprietà intellettuale assicuri altresì una protezione e un riconoscimento maggiori delle indicazioni geografiche europee;
19. invita la Commissione a garantire la validità delle indicazioni geografiche nel quadro dell'accordo TTIP, anche per i prodotti non agricoli; ricorda alla Commissione che lo status di indicazione geografica apporta un valore aggiunto di importanza vitale sul piano economico.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 14 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga |
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25.3.2015
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Dita Charanzová
SUGGERIMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:
a) per quanto concerne le priorità politiche:
i) garantire che il principale risultato dei negoziati sia un accordo ambizioso e di largo respiro che porti a significative nuove opportunità di accesso ai mercati per le imprese dell'Unione europea, in particolare le PMI, e a benefici per i cittadini, i consumatori e i lavoratori, preservando nel contempo il modello europeo di un'economia sociale di mercato altamente competitiva;
ii) assicurare che l'accordo non solo elimini ostacoli, ma anche miri a promuovere e salvaguardare gli elevati livelli europei di protezione del consumatore sanciti nel TFUE, in particolare per quanto riguarda l'informazione; ricordare che, nella maggior parte dei settori, le norme e il contesto normativo unionale e statunitense assicurano tale elevato livello; osservare pertanto che un ravvicinamento delle normative deve servire a introdurre norme di alta qualità e leggi che possano costituire un nuovo punto di riferimento su scala mondiale e diventare, de facto, norme internazionali;
iii) mantenere il massimo grado possibile di trasparenza nei negoziati, compreso l'accesso ai testi negoziali e la consultazione con la società civile nel corso dell'intero processo;
b) per quanto concerne un accesso pieno e trasparente per i prestatori di servizi unionali - niente ostacoli alla mobilità dei professionisti:
i) insistere, pur salvaguardando la libertà degli Stati membri dell'UE di fornire, commissionare e finanziare i servizi pubblici nel rispetto dei trattati, che i prestatori di servizi unionali devono avere pieno accesso ai mercati liberalizzati negli USA, secondo regole trasparenti, reciproche ed eque a livello sia federale che sub-federale e su un piede di parità con i fornitori di servizi locali;
ii) assicurare che l'accordo non comprometta l'alta qualità dei servizi pubblici dell'UE e avvalersi delle stesse misure di salvaguardia e definizioni contemplate negli altri accordi di libero scambio, quali il CETA, ai fini della loro tutela, in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari, l'istruzione, i servizi sociali, l'erogazione, la distribuzione e il trattamento idrici, le misure dei governi locali e gli audiovisivi che beneficiano di finanziamenti pubblici;
iii) assicurare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra le parti, in particolare creando un quadro giuridico con gli Stati federali che dispongono di poteri regolamentari in tale settore, e promuovere la mobilità transatlantica dei professionisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE nei settori coperti dall'accordo;
iv) promuovere, parallelamente ai negoziati, l'avvio di un dialogo tra le parti volto a raggiungere un ulteriore accordo inteso ad abolire i permessi di lavoro, in modo da ottimizzare la mobilità dei lavoratori tra le parti;
c) per quanto concerne appalti equi e trasparenti a tutti i livelli:
i) seguire un approccio ambizioso nel capitolo degli appalti pubblici e assicurare che gli operatori economici europei e, in particolare, le PMI, possano partecipare al mercato statunitense su base non discriminatoria a tutti i livelli governativi; assicurare un accesso reciproco e trasparente per controbilanciare la situazione asimmetrica esistente ed esaminare la possibilità che siano concesse esenzioni alle imprese unionali dalle clausole di acquisto nazionali e locali nella legislazione federale e, ove possibile, in quella statale;
ii) assicurare che le nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni siano rispettate nei negoziati, in particolare per quanto riguarda la definizione di cooperazione pubblico-pubblico, le esclusioni, l'accesso delle PMI e il ricorso ai criteri MEAT;
iii) precisare che resta impregiudicato il diritto di scegliere la forma di prestazione del servizio e che di conseguenza la clausola "ratchet" contenuta nel capitolo sui servizi non è applicabile a quei servizi che l'amministrazione aggiudicatrice assegna a un soggetto terzo privato tramite appalto pubblico e che dopo il termine del contratto eroga direttamente come "operazione per conto proprio" od "operazione in-house";
iv) basarsi sui risultati dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) in termini di copertura, norme e discipline e semplificare e snellire le procedure, offrendo al contempo maggiore trasparenza;
v) poiché gli appalti pubblici rappresentano una parte sostanziale dell'economia dell'Unione e degli altri partner commerciali e costituiscono pertanto un interesse economico fondamentale per l'UE, sottolineare che devono essere parte di qualsiasi accordo globale e definitivo;
d) per quanto concerne le norme transatlantiche quali norme globali:
i) sottolineare che, pur salvaguardando la protezione fornita dalle norme e dalle regolamentazioni tecniche, l'accordo dovrebbe andare oltre l'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi in settori quali la valutazione di conformità, i requisiti tecnici e gli standard, nonché assicurare maggiore trasparenza nella preparazione, adozione a applicazione delle regolamentazioni tecniche e degli standard;
ii) a tal fine, assicurare che le imprese europee siano in grado di consultare un punto di informazione statunitense che possa fornire informazioni sulle norme in tutti i settori; difendere strenuamente l'operato dell'UE in materia di normazione e promuovere i suoi principi, vale a dire la coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'applicazione volontaria, l'indipendenza da interessi particolari e l'efficienza;
iii) porre in atto un meccanismo di cooperazione e di dialogo ambizioso, trasparente ed efficace volto a creare norme comuni ove possibile e ad assicurare che non vi siano divergenze accidentali nelle future norme riguardanti settori chiave coperti dall'accordo, nella convinzione che tali norme, soprattutto nei settori innovativi, dovrebbero essere concordate e promosse in tutti i fori internazionali; tenere conto delle sfide poste dall'allineamento del sistema normativo statunitense, strutturato e motivato differentemente, con il meccanismo europeo;
iv) sottolineare che gli USA e l'Unione europea dovrebbero adottare le norme concordate a livello internazionale ISO e IEC laddove queste esistano e siano aggiornate, come ad esempio nel settore dei dispositivi elettronici;
e) per quanto concerne la possibilità di superare per sempre il problema degli ostacoli tecnici agli scambi transatlantici:
i) fare in modo di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio; garantire il riconoscimento da parte degli USA dell'autodichiarazione di conformità sui prodotti, ove consentita dalla legislazione dell'Unione europea;
ii) sostenere, nel pieno rispetto dell'autonomia regolamentare, la creazione di un dialogo strutturale obbligatorio, condividendo le migliori prassi regolamentari e la cooperazione tra i regolatori nei settori coperti dall'accordo; sottolineare che ciò dovrebbe comprendere meccanismi di allarme precoce e scambi al momento dell'elaborazione di norme; incoraggiare il miglioramento della cooperazione regolamentare in altri settori e promuovere il sistema di sorveglianza del mercato unionale al fine di assicurare elevati livelli di protezione del consumatore;
iii) provvedere ad assicurare che la cooperazione in materia regolamentare non accresca l'onere amministrativo, ricordando che le divergenze regolamentari sono un ostacolo non tariffario al commercio di grande rilevanza, soprattutto nel settore ingegneristico comprendente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature elettromeccanici, e che i regolatori dovrebbero esplorare modalità per promuovere la compatibilità e la simmetria regolamentari, quali il mutuo riconoscimento, l'armonizzazione o l'allineamento dei requisiti;
iv) insistere sul fatto che l'accordo non deve pregiudicare il diritto di regolamentare in conformità del livello di protezione che ciascuna parte ritiene adeguato in materia di sanità, sicurezza, consumatori, lavoro e ambiente, nonché del livello di diversità culturale; in questo contesto, insiste sull'importanza del principio di precauzione quale sancito all'articolo 191 del TFUE; sottolineare che la cooperazione in materia regolamentare deve essere trasparente e che il Parlamento europeo dovrebbe contribuire al lavoro di future istituzioni;
v. ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di regole in materia di sicurezza dei veicoli sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo e che ciò implica verificare che le regolamentazioni unionale e statunitense offrano un livello di protezione simile, senza abbassare il livello di protezione dell'Unione; sottolineare che questo deve essere un passo verso la piena convergenza regolamentare del settore; evidenziare che ciò nondimeno, soprattutto nel settore della sicurezza dei trasporti su strada, vi sono molte differenze tra i prodotti statunitensi e quelli dell'Unione europea e premere per un rafforzamento della cooperazione UE-USA nel contesto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie, nonché in altri fori internazionali di definizione delle norme;
f) per quanto concerne le facilitazioni doganali e commerciali, in particolare per le PMI:
i) tenuto conto del fatto che le PMI sono colpite in modo sproporzionato dagli ostacoli non tariffari al commercio, che l'accordo deve cercare di ridurre o eliminare, premere per la creazione di un quadro coerente, compreso un capitolo specifico sulle PMI nell'accordo, per consentire alle PMI di sollevare le problematiche degli ostacoli non tariffari con le autorità pertinenti;
ii) assicurare che l'accordo contribuisca ad agevolare la partecipazione delle PMI agli scambi transatlantici e riduca i costi modernizzando, digitalizzando, semplificando e razionalizzando le procedure, eliminando i requisiti di doppia certificazione e sollevando le soglie minime per i dazi doganali e i controlli non randomizzati;
iii) appoggiare con vigore l'idea di creare negli Stati Uniti, sulla falsariga di quanto accade nell'UE, un helpdesk online gratuito per le PMI, dove le piccole imprese possano trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;
iv) affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello minimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;
g) per quanto concerne chiare norme di origine:
i) stabilire norme comuni per definire l'origine dei prodotti, che dovrebbero essere chiare e facilmente utilizzabili per le imprese, e considerare le tendenze presenti e future della produzione nonché l'ulteriore possibile cumulo con paesi con i quali le parti hanno concluso accordi di libero scambio;
ii) garantire che l'accordo includa disposizioni volte a impedire l'uso illecito di denominazioni geografiche unionali ingannevoli per i consumatori e salvaguardare i regimi che hanno contribuito in modo sostanziale alla protezione dei consumatori e a fornire informazioni chiare e succinte sull'origine dei prodotti; considerare il negoziato quale un'occasione per convergere su alti standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti in grado di garantire pienamente i consumatori e creare una situazione di equa concorrenza tra gli operatori economici nell'accesso ai rispettivi mercati.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 18 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov |
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16.4.2015
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatori per parere: Paolo De Castro, James Nicholson
SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che il settore agricolo dell'UE rappresenta una parte essenziale e molto delicata dei negoziati sul TTIP e può trarre benefici da nuove o maggiori opportunità di accesso al mercato;
B. considerando che una barriera importante agli scambi agroalimentari fra l'UE e gli Stati Uniti, che rende gli scambi impossibili per alcuni prodotti, è costituita dalla mancanza di norme comuni nel settore;
C. considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;
D. considerando che i negoziati commerciali con gli Stati Uniti costituiscono una grande opportunità per migliorare l'accesso degli Stati Uniti a determinati prodotti europei di esportazione, quali i prodotti ortofrutticoli, il vino e taluni prodotti dotati di un elevato valore aggiunto;
E. considerando che il TTIP costituisce un'opportunità per alleggerire gli oneri burocratici reciproci che ostacolano inutilmente gli scambi, fornendo informazioni più complete e trasparenti quali, ad esempio, i dettagli da includere nelle etichette, come pure per chiarire le procedure amministrative e doganali e allineare e semplificare i regimi normativi ove possibile;
F. considerando che è importante che l'agricoltura europea possa contare su un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;
G. considerando che il TTIP costituisce un'opportunità per fissare norme elevate a livello globale e per integrare le norme vigenti nei due continenti, in particolare in un momento in cui si vanno affermando nuovi attori economici che non condividono l'impegno dell'UE o degli Stati Uniti nei confronti di un commercio basato su regole, di livelli elevati di protezione dei consumatori, di norme ambientali e di benessere degli animali;
H. considerando che la Commissione ha fornito assicurazioni che il rispetto delle norme europee in materia di sicurezza alimentare, di salute umana, animale e vegetale, di benessere degli animali e di tutela dell'ambiente e dei consumatori costituirà un principio fondamentale e irrinunciabile dei negoziati per l'agricoltura europea e rappresenterà una conferma e un rafforzamento delle norme dell'UE all'interno di un sistema di politica commerciale aperto, equo, moderno e globale;
I. considerando che i principali ostacoli al commercio agroalimentare tra l'UE e gli USA si trovano dietro le frontiere, ossia nella normativa interna e nelle barriere non tariffarie;
J. considerando che i negoziati sul TTIP dovrebbero dare priorità agli interessi dei consumatori;
K. considerando che l'armonizzazione delle norme tra l'UE e gli USA non deve in nessun caso compromettere la salute dei consumatori né abbassare gli standard di qualità a cui devono conformarsi i prodotti statunitensi commercializzati in Europa;
L. considerando che le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà intellettuale autonomi e non una species del marchio;
M. considerando che grazie ai progressi della ricerca è possibile supportare lo sviluppo della valutazione ex-ante dei rischi relativi alla nocività degli alimenti tramite metodologie computazionali avanzate basate sull'analisi di grandi volumi di dati e con il supporto di strutture di calcolo ad alte prestazioni in grado di migliorare l'applicazione del principio di precauzione;
1. invita la Commissione a:
a. garantire che, nel caso si pervenga a un accordo finale, questo sia globale ed equilibrato e riguardi tutti i settori che rientrano nel TTIP, tenendo in conto che l'agricoltura non può essere utilizzata come merce di scambio nello sforzo di assicurare l'accesso di altri settori al mercato statunitense e che essa costituisce un ambito politico altamente strategico dal quale dipendono la sicurezza alimentare e lo stile di vita di tutti gli europei;
b. dare la priorità a un risultato ambizioso ed equilibrato nei negoziati sull'agricoltura, un settore le cui componenti principali (accesso al mercato, indicazioni geografiche e misure sanitarie e fitosanitarie) dovrebbero essere affrontate tempestivamente, sulla base di una mappatura dettagliata dell'insieme delle barriere statunitensi pertinenti, nonché in parallelo nel processo negoziale, sempre preservando le norme di sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, in modo da consentire al Parlamento di avere il tempo e la chiarezza sufficienti per discutere e valutare questo capitolo con le parti interessate, i cittadini europei, la società civile e le parti sociali, concentrandosi in particolare sugli agricoltori e sulle piccole aziende a conduzione familiare;
c. istituire, in seno al TTIP, un meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) moderno e avanzato, che non metta a repentaglio i diritti sovrani dell'UE, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali ma offra agli investitori stranieri un'equa opportunità di chiedere e ottenere la riparazione dei torti subiti;
d. impegnarsi con fermezza per un rigoroso mantenimento delle norme attuali e future in materia di sicurezza alimentare e salute umana, salute vegetale e tutela delle colture e dell'ambiente, protezione dei consumatori e benessere e salute degli animali definite dalla legislazione dell'UE; garantire che non si ostacoli in alcun modo il miglioramento di tali norme in futuro, che non siano compromessi i valori fondamentali dell'UE, quali il principio di precauzione e l'agricoltura sostenibile, e che i cittadini dell'UE possano continuare ad avere fiducia nella tracciabilità e nell'etichettatura dei prodotti sul mercato dell'Unione; delineare, inoltre, misure specifiche per difendere il principio di precauzione nei negoziati;
e. garantire, quindi, che le autorità competenti dell'UE siano coinvolte nel controllo e nella verifica degli impianti, delle strutture e dei prodotti ammissibili per le esportazioni verso l'UE rispetto agli obblighi sanitari o fitosanitari applicabili negli Stati Uniti, ed esprime preoccupazione per la proposta di testo presentata dalla Commissione agli Stati Uniti a tale proposito, tenendo in conto che, in accordi commerciali precedenti, l'UE conservava la facoltà di esaminare e verificare il programma di controllo delle altre parti dell'accordo e invitando la Commissione a mantenere tale approccio;
f. compiere ogni sforzo per garantire che le importazioni agricole possano fare ingresso nell'UE soltanto se la produzione è avvenuta conformemente alle norme europee in materia di tutela dei consumatori, benessere degli animali e protezione ambientale e nel rispetto delle norme sociali minime;
g. tenere in considerazione che i negoziati relativi al TTIP non possono di per sé modificare l'applicazione o le proposte di legislazione in nessun settore, ivi compresi la sicurezza alimentare europea, le norme sanitarie e fitosanitarie, il benessere degli animali e le misure ambientali;
h. portare i negoziati in materia di agricoltura a un esito positivo e ambizioso, che rispecchi sia gli interessi offensivi che quelli difensivi del settore agricolo dell'UE rispetto all'abolizione o alla riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie, quali, in particolare, le norme e le procedure sanitarie e fitosanitarie, e che garantisca una posizione forte per i prodotti europei di alta qualità onde consentire ai produttori dell'UE di trarre benefici reali in termini di accesso al mercato statunitense, come pure considerare che le misure volte a tutelare i consumatori e la loro salute o a garantire la sicurezza alimentare non sono da ritenersi barriere non tariffarie;
i. incoraggiare gli scambi di know-how tra le due parti relativamente alla sicurezza degli alimenti e degli approvvigionamenti alimentari;
j. negoziare un sistema flessibile di controllo fitosanitario sulle esportazioni europee che rispetti le norme di sicurezza senza danneggiare le esportazioni europee al mercato statunitense e permettere così un aumento delle esportazioni in tale paese;
k. assicurare condizioni paritarie, incoraggiando politiche fiscali e prassi commerciali eque per i prodotti alimentari e trattando come prodotti o settori sensibili quelli per i quali la concorrenza diretta e indiretta esporrebbe i produttori agricoli dell'UE, ivi inclusi i piccoli agricoltori, sia nell'UE nel suo insieme sia nelle sue singole regioni, a pressioni eccessive o a concorrenza sleale, ad esempio nei casi in cui le condizioni normative e i corrispondenti costi di produzione, quali i requisiti per l'alloggiamento degli animali, nell'UE divergono da quelli degli Stati Uniti, e considerare tutte le possibili opzioni per il trattamento di tutti i prodotti sensibili, tra cui tariffe ridotte e contingenti tariffari limitati;
l. esplicare tutti gli sforzi possibili perché nell'accordo sia inclusa una clausola di salvaguardia, come chiaramente stabilito nel mandato negoziale, che possa essere invocata quando un aumento nelle importazioni di un particolare prodotto minacci di causare seri danni alla produzione alimentare interna;
m. presentare, come già richiesto da vari Stati membri, un bilancio delle concessioni stabilite negli accordi commerciali già conclusi e in quelli in corso di negoziazione, in modo da avere una visione di insieme di tutte le concessioni per prodotto, senza la quale è impossibile negoziare sui prodotti sensibili;
n. informare il Parlamento e il pubblico quanto prima in merito a una lista potenziale di prodotti sensibili in modo che tutte le parti interessate abbiano abbastanza tempo a disposizione per considerare e valutare le proposte il più presto possibile e prima della fine dei negoziati;
o. garantire sul mercato statunitense una protezione giuridica adeguata delle indicazioni geografiche dell'UE e dei prodotti agricoli di qualità dell'UE, nonché misure per affrontare i casi di uso improprio e di informazioni e pratiche fuorvianti, e assicurare una tutela per quanto concerne l'etichettatura, la tracciabilità e l'origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento essenziale di un accordo equilibrato;
p. includere nel TTIP l'accordo sui prodotti biologici, estendendolo ai prodotti non ancora compresi (vino);
q. includere nel TTIP l'accordo sul vino concluso nel 2006 tra l'UE e gli Stati Uniti, eliminando le 17 denominazioni semigeneriche contenute in tale accordo settoriale;
r. tenere conto del fatto che il sostegno al reddito agricolo degli Stati Uniti potrebbe, in tempi di volatilità globale dei prezzi, porre gli agricoltori dell'UE in una situazione di svantaggio concorrenziale, e che le misure di gestione della crisi dell'UE andrebbero riesaminate per rispecchiare l'evoluzione delle condizioni di mercato;
s. creare un comitato di lavoro misto bilaterale per le discussioni commerciali permanenti in materia di agricoltura, al fine di prevedere ed eliminare i motivi di contrasto commerciale tramite un sistema di allerta rapida in caso di evoluzioni regolamentari e promuovere la convergenza normativa;
t. collaborare con il Parlamento europeo, tutti i parlamenti nazionali e le parti interessate del settore agricolo su tutti gli aspetti dei negoziati, in maniera assolutamente trasparente, tempestiva ed esaustiva, e garantire il rispetto di tutte le normative sui cui si fonda il modello agricolo e sociale europeo;
u. garantire la revoca del divieto di importazione statunitense delle carni bovine provenienti dall'Unione;
v. garantire condizioni di parità introducendo l'obbligo di etichettatura per i beni importati prodotti con metodi che non rispettano le norme dell'UE in materia di benessere degli animali, sicurezza alimentare e salute umana e animale;
w. presentare senza indugio uno studio chiaro e obiettivo riguardante l'impatto del TTIP sull'agricoltura europea, settore per settore, e in particolare il suo impatto sulle piccole aziende agricole a conduzione familiare, e collaborare in maniera tempestiva e trasparente con gli istituti di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di sicurezza alimentare e che possono offrire un notevole contribuito in tutti gli aspetti dei negoziati.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
14.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 18 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bas Belder, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Manolis Kefalogiannis, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez |
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17.4.2015
PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea per i negoziati riguardanti il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Helga Trüpel
SUGGERIMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate dal Consiglio il 14 giugno 2013 e rese pubbliche dallo stesso il 9 ottobre 2014,
A. affermando l'impegno giuridico dell'UE a favore della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
B. ricordando che, in base all'articolo 167 TFUE, l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture; che tali altre disposizioni includono la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207 TFUE;
C. ribadendo che le disposizioni e le politiche vigenti e future a sostegno del settore culturale, in particolare nel settore digitale, non rientrano nell'ambito dei negoziati sul TTIP;
D. riconoscendo il ruolo speciale dei servizi d'interesse generale – in particolare nel campo dell'istruzione – secondo la definizione dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26 allegato al TFUE;
E. riconoscendo che la diversità culturale è una caratteristica dell'Unione in ragione della storia europea, della sua ricca varietà di tradizioni e delle sue solide industrie culturali e creative, e che la promozione della diversità culturale resterà un principio guida, come è stato in altri accordi commerciali dell'Unione;
F. ricordando che le industrie culturali e creative contribuiscono per circa il 2,6% al PIL dell'Unione, con un tasso di crescita superiore al resto dell'economia; sottolineando che lo sviluppo degli scambi di beni e servizi delle industrie culturali e creative costituirà un fattore determinante per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Europa;
G. ricordando che è prassi usuale escludere le sovvenzioni, in particolare al settore della cultura e a quello dell'istruzione, dagli accordi commerciali dell'UE;
1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
a) assicurare, tramite una clausola generale giuridicamente vincolante applicabile all'intero accordo, nel pieno rispetto del GATS e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, nonché delle prassi degli Stati membri, che le parti dell'accordo si riservino il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura (in particolare di natura normativa e/o finanziaria) per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità culturale e linguistica, il pluralismo dei media e la libertà dei media, e di conservare o sviluppare, in base al principio della neutralità tecnologica, un regime per i servizi audiovisivi, sia online che offline, che sia conforme ai requisiti democratici, sociali e culturali;
b) garantire che l'eccezione per i servizi audiovisivi, tra cui quelli online, tenga conto delle evoluzioni future e non possa essere messa in discussione da eventuali disposizioni del futuro accordo, come quelle in materia di investimenti, né compromessa dagli sviluppi tecnologici, quali ad esempio la convergenza dei servizi audiovisivi, di telecomunicazione e di commercio elettronico;
c) proseguire gli attuali sforzi intesi a rafforzare la trasparenza, promuovere una maggiore integrazione con il Parlamento europeo e il pieno coinvolgimento della società civile e delle parti sociali, dato il potenziale impatto dell'accordo TTIP sulla vita dei cittadini europei;
d) garantire che i servizi con una forte componente culturale, quali le biblioteche, gli archivi o i musei, non saranno minacciati dall'accordo TTIP al di là degli impegni assunti dell'Unione negli accordi esistenti;
e) confermare che il sistema di prezzi fissi per i libri e la fissazione dei prezzi per quotidiani e riviste non saranno minacciati dagli obblighi previsti dall'accordo TTIP;
f) assicurare, tramite una clausola generale, il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa alla prestazione di tutti i servizi in ambito culturale e dell'istruzione gestititi senza scopo di lucro e/o che beneficiano, entro certa misura, di finanziamenti pubblici o di sostegno statale, in qualsiasi forma, e garantire che i prestatori di servizi stranieri finanziati con fondi privati soddisfino i medesimi requisiti in materia di qualità e di accreditamento dei prestatori di servizi nazionali;
g) precisare che nessuna disposizione dell'accordo incide sulla capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di erogare sovvenzioni o garantire sostegno finanziario alle industrie culturali e ai servizi culturali, di istruzione, audiovisivi e stampa;
h) garantire che gli artisti plastici europei percepiscano una percentuale del prezzo di vendita delle loro opere d'arte allorché queste vengono rivendute da un professionista del mercato dell'arte, incoraggiando così gli artisti europei a commercializzare le loro opere negli Stati Uniti;
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
16.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 2 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Michel Reimon, Hermann Winkler |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano |
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4.5.2015
PARERE della commissione giuridica
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Dietmar Köster
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
A. considerando che, in virtù dell'efficiente sistema giudiziario di cui dispongono sia l'Unione europea sia gli Stati Uniti, non si profila la necessità di introdurre nel presente accordo un meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS);
B. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti dispongono di quadri giuridici nazionali efficaci e sono governati dallo Stato di diritto;
C. considerando che gli accordi internazionali sul commercio e gli investimenti conclusi dalle istituzioni dell'Unione sono subordinati ai diritti garantiti dall'UE e ai principi alla base della tutela di tali diritti nell'Unione, come il principio di precauzione, che si applica alla protezione dell'ambiente, della salute e dei consumatori;
D. considerando che nove Stati membri dell'Unione hanno concluso con gli Stati Uniti accordi bilaterali in materia di protezione degli investimenti che conferiscono alle imprese statunitensi il diritto di avviare azioni giudiziarie nei confronti di tali Stati membri, e che in numerosi accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE vi sono alcune clausole in materia di ISDS, mentre il regolamento (UE) n. 912/2014 stabilisce che gli attuali accordi bilaterali di investimento di cui gli Stati membri sono parte dovrebbero essere sostituiti dall'inclusione di un capitolo sugli investimenti nel TTIP, anche senza ISDS;
E. considerando che gli attuali negoziati dovrebbero portare a un accordo ambizioso che tuteli il modello europeo dell'economia sociale di mercato, come sancito nei trattati dell'Unione europea, e che determini un significativo miglioramento per i cittadini, i lavoratori e i consumatori e un'apertura dei mercati per le imprese dell'Unione europea, comprese le PMI;
F. considerando che gli accordi internazionali costituiscono la base per la prevedibilità e la certezza giuridica e che sono noti numerosi casi in cui l'Unione e altri Stati hanno avviato un'azione giudiziaria contro gli Stati Uniti nel quadro dell'OMC perché questi ultimi non avrebbero rispettato i loro obblighi internazionali;
G. considerando che l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea sancisce che "le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini"; che l'articolo 10, paragrafo 3, del TUE stabilisce che "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini"; che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha il diritto di essere "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura" nell'ambito dei negoziati e della conclusione di accordi tra l'Unione e paesi terzi; che il Mediatore europeo, nella sua decisione a conclusione dell'indagine di propria iniziativa OI/10/2014/RA, ha evidenziato la necessità che vi sia trasparenza nell'ambito dei negoziati sul TTIP e che i relativi documenti siano pubblicamente accessibili;
1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
a. osserva che le preoccupazioni sollevate dall'opinione pubblica dovrebbero trovare riscontro nei negoziati relativi ad accordi su commercio e investimenti;
b. evidenzia che le riforme elaborate nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) in relazione ai meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e investitori non consentono di riservare un trattamento equo agli investitori locali e stranieri;
c. rileva che è possibile garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e dispongano di un'effettiva possibilità di chiedere e ottenere soddisfazione nei ricorsi senza dover prevedere nell'ambito del TTIP norme a tutela degli investimenti e un meccanismo ISDS; è fermamente convinto che un eventuale accordo sul TTIP non debba contenere norme a tutela degli investimenti o un meccanismo ISDS, dal momento che l'attuale livello di protezione degli investimenti nell'Unione e negli Stati Uniti è pienamente sufficiente a garantire la certezza del diritto;
d. invita la Commissione a rendere accessibili al pubblico le versioni consolidate dei testi in cui figurano le posizioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti sui progetti di capitoli, garantendo in tal modo parità di accesso alle informazioni per tutti i soggetti interessati in ogni fase dei negoziati;
e. osserva che i meccanismi di risoluzione delle controversie già esistenti presentano gravi carenze a livello sia di forma che di sostanza;
f. invita la Commissione a opporsi all'introduzione nel TTIP di un meccanismo ISDS, alla luce degli avanzati sistemi giuridici dell'Unione e degli Stati Uniti e del fatto che un sistema di risoluzione delle controversie Stato-Stato e il ricorso ai sistemi giuridici e giudiziari nazionali costituiscono gli strumenti più adeguati per affrontare le controversie in materia di investimenti;
g. sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica della politica commerciale dell'Unione europea; esorta la Commissione a tenere conto delle risposte alla consultazione pubblica che ha condotto, con particolare riferimento al 97% di risposte contrarie a un meccanismo ISDS;
h. chiede alla Commissione di garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e dispongano di un'effettiva possibilità di chiedere e ottenere soddisfazione nei ricorsi, beneficiando però degli stessi diritti degli investitori nazionali, e di opporsi all'introduzione nel TTIP di un meccanismo ISDS, giacché sono disponibili altre opzioni per l'applicazione della tutela degli investimenti, come ad esempio le vie di ricorso nazionali;
i. esorta la Commissione ad assicurare che, qualora sia adottato un meccanismo di risoluzione delle controversie, le sue decisioni prese caso per caso non sostituiscano o rendano inapplicabile il diritto nazionale vigente delle parti contraenti e che le modifiche apportate da normative future – salvo quelle che hanno valore retroattivo – non possano formare l'oggetto di tale meccanismo di risoluzione delle controversie;
j. invita la Commissione a provvedere affinché siano scrupolosamente rispettati, in sede di definizione del quadro per la futura cooperazione, i sistemi di regolamentazione vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico nonché il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle procedure di regolamentazione dell'Unione;
k. invita la Commissione a chiarire alle parti negoziali che il principio di precauzione è uno dei principi fondamentali delle politiche dell'UE in materia di ambiente, salute e tutela dei consumatori e costituisce la base per un'azione tempestiva e proattiva nell'ambito dei negoziati al fine di prevenire i rischi per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o gli effetti negativi sull'ambiente, nonché ad assicurare che i negoziati non portino a un indebolimento del principio di precauzione vigente nell'UE, in particolare per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori;
l. chiede alla Commissione di assicurare che la legislazione interna continui ad essere elaborata esclusivamente dagli organi legislativi legittimi dell'Unione europea, promuovendo le norme più rigorose in materia di protezione dei cittadini, anche con riferimento alla salute, alla sicurezza, all'ambiente, ai diritti dei consumatori e dei lavoratori e ai servizi pubblici di interesse generale; ritiene indispensabile salvaguardare il diritto sovrano degli Stati membri di far valere una deroga, nell'ambito dei negoziati sul TTIP, per i servizi pubblici e collettivi, quali l'approvvigionamento idrico, la sanità, l'istruzione, la sicurezza sociale, le tematiche in ambito culturale e dei mezzi di comunicazione, la qualità dei prodotti e il diritto di autogoverno degli enti municipali e locali; esorta la Commissione a provvedere affinché le procedure nel contesto della cooperazione normativa rispettino pienamente le competenze legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta conformità con i trattati dell'Unione, e non rallentino, direttamente o indirettamente, il processo legislativo europeo;
m. sottolinea, dal momento che né gli Stati membri né l'Unione europea hanno adottato una decisione in merito alla piena armonizzazione del diritto di proprietà intellettuale, compresi i diritti d'autore, i marchi e i brevetti, che la Commissione non deve includere tali questioni nei negoziati relativi al CETA o al TTIP;
n. ritiene che sia estremamente importante che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei brevetti tramite gli attuali organi internazionali e pertanto mette in guardia dal tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi di grazia;
o. invita la Commissione a provvedere affinché nei negoziati sul TTIP si tenga conto anche dell'esigenza di rafforzare il riconoscimento e di salvaguardare la protezione di taluni prodotti la cui origine riveste notevole importanza; sottolinea pertanto che è essenziale assicurare con efficacia l'applicazione delle indicazioni geografiche dell'UE per poterne garantire il rispetto; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire che le norme in materia di eccezione culturale continuino a essere escluse dal mandato negoziale;
p. invita inoltre la Commissione, per quanto riguarda l'accesso al mercato, a garantire l'introduzione di adeguate misure derogatorie riguardanti i servizi sensibili, quali i servizi pubblici e le aziende di pubblica utilità (tra cui l'approvvigionamento idrico, la sanità, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione), lasciando alle autorità nazionali e locali un sufficiente margine di manovra per legiferare nell'interesse pubblico; sottolinea che per tali servizi è necessario includere nell'accordo una deroga esplicita, fondata sull'articolo 14 TFUE, in combinato disposto con il protocollo n. 26, a prescindere da chi eroga tali servizi, dalla loro forma e dalle modalità di finanziamento; rileva che al riguardo può rivelarsi molto utile una dichiarazione congiunta che rifletta il chiaro impegno dei negoziatori a escludere tali settori dai negoziati;
q. chiede alla Commissione di provvedere, in particolare, affinché tutte le questioni che apportano vantaggi ad artisti e produttori europei siano incluse nelle disposizioni relative all'eccezione culturale;
r. esorta la Commissione a fornire garanzie per quanto concerne l'inclusione del settore editoriale nell'eccezione culturale;
s. sottolinea che nel settore degli appalti pubblici è opportuno che non siano messi in discussione i criteri di aggiudicazione di ordine sociale e ambientale e la loro possibile estensione;
t. invita la Commissione a garantire che entrambe le parti contraenti si impegnino, in particolare, a rispettare e attuare le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; evidenzia la necessità di assicurare con efficacia il rispetto delle norme sociali e del lavoro in caso di conflitto;
u. sottolinea che in nessun caso è possibile interpretare il diritto di codeterminazione, l'ordinamento aziendale, la libertà di contrattazione collettiva o gli altri diritti di protezione dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori come "barriere non tariffarie al commercio";
v. osserva, inoltre, che è necessario respingere le definizioni poco chiare di termini giuridici, quali ad esempio "trattamento giusto ed equo" o "esproprio indiretto", nel CETA e nel TTIP.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
16.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
12 11 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Inês Cristina Zuber |
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7.4.2015
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea in materia di negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Jan Philipp Albrecht
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– viste le direttive di negoziato del Consiglio per il partenariato transatlantico su commercio e investimenti fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti[49], in particolare il paragrafo 13,
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni[50],
A. considerando l'obbligo dell'Unione di attenersi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sullo stesso diritto fondamentale, quale pilastro fondamentale del diritto primario dell'Unione che deve essere pienamente rispettato da tutti gli accordi internazionali;
B. considerando che l'Unione è vincolata, a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra l'altro, a rispettare i valori della democrazia e dello Stato di diritto;
C. considerando che l'Unione è vincolata, a norma degli articoli 20 e 21 della Carta, a rispettare i principi dell'uguaglianza davanti alla legge e della libertà dalla discriminazione;
D. considerando che sia l'articolo 1 che l'articolo 10, paragrafo 3, del TUE stabiliscono che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; che la trasparenza e il dialogo aperto tra le parti, inclusi i cittadini, sono della massima importanza durante i negoziati, nonché nella fase di attuazione; che il Parlamento sostiene la richiesta del Mediatore europeo a favore di un approccio trasparente;
E. considerando che i negoziati in corso sugli accordi commerciali internazionali, compresi il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) e l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), riguardano anche i flussi internazionali di dati, escludendo completamente la riservatezza e la protezione dei dati, che saranno discussi parallelamente nel quadro del Safe Harbor USA-UE e dell'accordo quadro sulla protezione dei dati USA-UE;
F. considerando che, nel settimo ciclo di negoziati per il TTIP, i negoziatori statunitensi hanno proposto un progetto di capitolo sul commercio elettronico; che tale progetto non è disponibile per i membri del Parlamento europeo; che il progetto di testo fornito dagli Stati Uniti sul commercio elettronico nel contesto dei negoziati TiSA comprometterebbe le norme e le garanzie dell'UE in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi; che il Parlamento si riserva il diritto di esprimere il proprio parere dopo aver consultato qualsiasi eventuale proposta di testo futura e progetto dell'accordo TTIP;
G. considerando che in seno a una zona di libero scambio i cittadini provenienti da una delle parti contraenti devono godere di un accesso agevolato all'insieme del territorio rientrante nella zona in questione;
H. considerando che la maggior parte degli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali; che diversi Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; che diversi Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti sono membri del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali;
1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
a) assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;
b) ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo all'accordo TTIP definitivo potrebbe essere compromessa finché non si abbandoneranno del tutto le attività di sorveglianza di massa generalizzata e finché non si troverà una soluzione adeguata alla questione dei diritti alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come menzionato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo sopra menzionata del 12 marzo 2014;
c) adottare immediatamente misure per garantire che siano attuate in particolare le raccomandazioni relative allo sviluppo di una strategia europea per l'indipendenza informatica e di una strategia informatica dell'UE, espresse nella risoluzione del Parlamento europeo sopra menzionata del 12 marzo 2014;
d) inserire nell'accordo, in via prioritaria, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il quadro giuridico dell'UE in vigore e futuro sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP, e garantire che l'accordo non precluda l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei servizi compatibili con le pertinenti norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (articoli XIV e XIV bis del GATS);
e) garantire che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori dell'Unione solo se le disposizioni sui trasferimenti dei paesi terzi nelle leggi dell'UE sulla protezione dei dati vengono rispettate; negoziare in merito a disposizioni che riguardino il flusso dei dati personali, a condizione che venga garantita e rispettata la piena applicazione delle norme dell'UE sulla protezione dei dati;
f) garantire che il progetto di capitolo sul commercio elettronico proposto dai negoziatori statunitensi nel settimo ciclo di negoziati sul TTIP non sia accettato come base per i negoziati se dovesse contenere condizioni analoghe al progetto di capitolo degli Stati Uniti sul commercio elettronico nei negoziati TiSA; opporsi al progetto di capitolo degli Stati Uniti sul commercio elettronico nei negoziati TiSA per quanto concerne i dati personali; garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;
g) ricordare che le norme dell'UE in materia di trasferimento di dati personali possono vietare il trattamento di tali dati nei paesi terzi, se non soddisfano gli standard di adeguatezza dell'UE; insistere affinché qualsiasi requisito che riguardi la localizzazione di apparecchiature e stabilimenti di elaborazione dati sia conforme alle norme dell'UE in materia di trasferimenti dei dati; cooperare con gli Stati Uniti e altri paesi terzi nell'ambito delle sedi adeguate al fine di adottare norme di protezione dei dati elevate in tutto il mondo, in particolare nel quadro del Safe Harbor e dell'accordo quadro sulla protezione dei dati;
h) garantire che le decisioni in materia di conflitti giuridici sui diritti fondamentali siano adottate solo da tribunali ordinari competenti; garantire che le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) non impediscano l'accesso equo alla giustizia o minino la democrazia;
i) tenere pienamente conto della necessità di assicurare la trasparenza e la responsabilità nei negoziati durante l'intero processo e rispettare l'obbligo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, la cui natura statutaria è stata recentemente confermata da una sentenza della Corte di giustizia dell'UE[51], di tenere il Parlamento pienamente informato in via immediata in tutte le fasi dei negoziati; garantire l'accesso del pubblico ai pertinenti documenti negoziali di tutte le parti, ad eccezione di quelli che sono da tenere riservati caso per caso con una chiara giustificazione pubblica della misura in cui l'accesso alle parti non divulgate del documento in questione è suscettibile di pregiudicare in modo specifico ed effettivo gli interessi tutelati dalle eccezioni, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[52]; garantire che l'accordo non pregiudichi in nessun modo le disposizioni giuridiche dell'UE o degli Stati membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali;
j) incrementare la pressione politica sugli Stati Uniti nel quadro dei negoziati al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazioni, per quanto concerne l'accesso agli Stati Uniti;
k) includere nell'accordo una clausola in materia di corruzione, frode fiscale, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, al fine di istituire una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, assistenza giuridica reciproca, recupero dei beni, assistenza tecnica, scambio di informazioni e attuazione delle raccomandazioni e delle norme internazionali.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
31.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 10 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski |
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16.4.2015
PARERE della commissione per gli affari costituzionali
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea in materia di negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Esteban González Pons
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare la causa C-350/12[53] e i pareri n. 2/13[54] e n. 1/09[55],
A. considerando che il trattato di Lisbona estende la portata della politica commerciale comune agli investimenti esteri diretti e incrementa in modo significativo i poteri del Parlamento nel settore degli accordi commerciali internazionali, rafforzando il suo diritto ad essere regolarmente informato e potenziando la sua competenza decisionale rendendo obbligatoria la sua approvazione al termine dei negoziati, garantendo così la rappresentanza diretta dei cittadini nell'adozione degli accordi commerciali internazionali;
B. considerando che nel suo parere n. 2/13 la CGUE ha spiegato che la competenza dell'UE in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle loro disposizioni; che la Corte ha inoltre tuttavia precisato che un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni essenziali per la preservazione della natura di tali competenze e che dunque non venga pregiudicata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione;
1. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:
d) per quanto riguarda le norme:
i) valutare le conseguenze del TTIP al fine di garantire la coerenza delle politiche, in particolare tra i diversi settori dell'azione esterna dell'UE e tra questi e le sue altre politiche;
ii) specificare il ruolo e i poteri del consiglio di cooperazione regolamentare nonché la qualità giuridica delle sue conclusioni, tenendo conto che la cooperazione normativa dovrebbe rispettare l'attuale quadro costituzionale e istituzionale dell'UE e la competenza delle autorità europee, nazionali e locali a elaborare le proprie politiche, in particolare in campo sociale e ambientale, e che qualsiasi eventuale applicazione diretta delle sue raccomandazioni per i relativi organi dell'UE costituirebbe una violazione delle procedure legislative sancite nei trattati e pertanto comprometterebbe il processo democratico nonché l'interesse pubblico europeo;
iii) garantire che, all'interno del quadro giuridico europeo, non vi sia un allentamento delle norme;
iv) dal momento che il TTIP dovrebbe essere un "accordo vivo", che in futuro sarà possibile integrare con allegati settoriali aggiuntivi, assicurare che tale meccanismo garantisca la possibilità di controllo parlamentare, di modo che il Parlamento e il Congresso statunitense siano tenuti informati e possano avviare, modellare e controllare il dialogo normativo previsto dal TTIP, nel rispetto dei diritti parlamentari legislativi;
v) non allentare in alcun modo le norme giuridiche esistenti nell'UE e nei suoi Stati membri, per esempio in materia di sicurezza dei prodotti e salute, le norme sociali e ambientali, in materia di clima, prodotti alimentari e protezione degli animali e diritti relativi alla protezione dei dati e dei consumatori, alla luce del fatto che l'elevatissimo livello delle misure e delle norme di protezione esistenti nell'UE, che sono state concordate democraticamente, rappresenta un successo che occorre tutelare al massimo;
vi) opporsi all'introduzione nel TTIP di un meccanismo ISDS, alla luce degli sviluppati sistemi giuridici dell'UE e degli Stati Uniti e del fatto che un sistema di risoluzione delle controversie Stato-Stato e l'uso di tribunali nazionali costituiscono gli strumenti più adeguati per affrontare le controversie in materia di investimenti;
vii) tenere conto del fatto che le giurisdizioni degli Stati Uniti e dell'UE non sono a rischio di interferenze politiche nel sistema giudiziario o di mancanza di giustizia per gli investitori stranieri e che pertanto un meccanismo di risoluzione delle controverse tra investitori e Stati, basato su un collegio arbitrale privato, può compromettere il diritto dell'Unione europea e delle autorità nazioni, regionali e locali degli Stati membri di legiferare nell'interesse pubblico, in particolare in campo sociale e ambientale, violando in tal modo il quadro costituzionale dell'UE; proporre una soluzione permanente per risolvere le controversie tra gli investitori e gli Stati, i cui i possibili casi vengano trattati in modo trasparente da giudici togati durante processi pubblici che prevedano almeno un ricorso in appello;
e) per quanto riguarda la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e la sensibilizzazione del pubblico:
iii) continuare e intensificare gli sforzi intesi a rendere i negoziati sul TTIP più trasparenti e accessibili al pubblico, ad esempio pubblicando tutti i testi negoziali dell'UE che la Commissione condivide già con gli Stati membri e con il Parlamento, poiché le istituzioni europee dovrebbero essere le prime a promuovere la trasparenza, sebbene un certo grado di riservatezza sia ammissibile e comprensibile nel corso dei negoziati relativi a un accordo commerciale di tale portata economica e politica;
iv) informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura, conformemente alla sentenza C-358/11 della Corte di giustizia dell'Unione europea; garantire a tutti i deputati al Parlamento europeo l'accesso a tutti i documenti riservati e includere i testi consolidati tra i documenti che possono essere consultati dai deputati europei;
v) attuare le raccomandazioni del Mediatore europeo del 6 gennaio 2015 per promuovere ulteriormente la legittimità e la trasparenza del processo negoziale, rispettando pienamente, in modo proattivo e completo, le norme in materia di accesso del pubblico ai documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul suo sito web, nonché garantendo una partecipazione del pubblico equilibrata e trasparente;
vi) chiedere pertanto alla Commissione di sostenere e proseguire i negoziati con il Consiglio al fine di sbloccare la modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti ;
vii) verificare le implicazioni giuridiche di un accordo di tipo misto; coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali nel dibattito riguardante i dettagli del TTIP e tenerli regolarmente informati dell'andamento dei negoziati, prestando attenzione alle loro osservazioni, in particolare poiché tale accordo sarà molto probabilmente di tipo misto e pertanto dovrà essere ratificato dai parlamenti nazionali;
viii) creare senza indugio un registro sulla trasparenza obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE finalizzato a garantire una panoramica completa delle attività di lobby associate ai negoziati sul TTIP.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
16.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 9 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell, Helmut Scholz |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Rosa Estaràs Ferragut, José Inácio Faria, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso |
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30.4.2015
PARERE della commissione per le petizioni
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Relatore per parere: Jarosław Wałęsa
SUGGERIMENTI
La commissione per le petizioni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
– viste le direttive per i negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 14 giugno 2013,
– visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le sue precedenti risoluzioni del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti[56], del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti[57], e del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni[58],
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013,
– viste le petizioni 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14, 1032-14, 1122-14, 1336-14, 1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 e 0033-15,
– vista l'indagine del Mediatore europeo sulla trasparenza dei negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti e sulla partecipazione del pubblico ai negoziati (OI/10/2014/RA),
– visto l'esito della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla protezione degli investimenti e sulla risoluzione delle controversie di natura interstatale nel TTIP,
– vista la lettera in data 5 giugno 2014 del capo negoziatore dell'UE Ignacio García-Bercero al suo omologo americano Daniel Mullany, nella quale ha dichiarato che tutti i documenti relativi ai negoziati rimarranno inaccessibili al pubblico per un periodo di 30 anni,
A. considerando che la Commissione sta attualmente negoziando a nome dell'Unione europea un accordo di partenariato su commercio e investimenti dettagliato, globale e basato su standard elevati, con gli Stati Uniti (il partenariato transatlantico su commercio e investimenti – TTIP), che mira a promuovere e facilitare lo scambio commerciale di beni e servizi e a incrementare gli investimenti, tra l'altro mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi; che un numero rilevante di cittadini europei ha espresso legittime preoccupazioni circa il fatto che questo accordo minaccerebbe normative fondamentali dell'UE, in particolare in materia di diritti dei lavoratori, tutela dell'ambiente e norme alimentari e di sicurezza;
B. considerando che il Presidente Juncker aveva invitato ogni membro della Commissione entrante a rendere pubblici tutti i contatti e gli incontri tenuti con organizzazioni di categoria o con liberi professionisti riguardo a qualsiasi questione relativa alla definizione e attuazione delle politiche dell'UE concernenti l'accordo di partenariato su commercio e investimenti di ampia portata con gli Stati Uniti che la Commissione sta attualmente negoziando a nome dell'UE; che l'unico modo efficace per evitare confusione e malintesi nell'opinione pubblica è una maggiore trasparenza e un maggiore sforzo di informare in modo proattivo il dibattito pubblico;
C. considerando che l'obiettivo del TTIP è aumentare il livello di scambi e investimenti tra l'UE e gli USA senza interferire con i principi stabiliti nell'acquis comunitario né con la crescita economica sostenibile, la creazione di un'occupazione dignitosa o la promozione del modello sociale europeo;
D. considerando che i negoziati hanno suscitato un interesse pubblico senza precedenti, date le potenziali implicazioni economiche, sociali e politiche del TTIP e la segretezza che ha finora caratterizzato lo svolgimento dei negoziati;
E. considerando che l'ex Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha invitato la società civile a svolgere un ruolo costruttivo e impegnato nei negoziati sul TTIP;
F. considerando che la società civile ha espresso preoccupazioni in merito al TTIP;
G. considerando che il 10 settembre 2014 la Commissione ha rifiutato di registrare l'iniziativa dei cittadini europei "Stop TTIP" ("Fermare il TTIP"), ritenendo che non rientrasse nelle attribuzioni della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati; che un'iniziativa "Stop TTIP" è stata poi lanciata al di fuori della procedura di cui al regolamento n. 211/2011 e ha già raccolto oltre un milione di firme; che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che sollevano preoccupazioni riguardo al TTIP; che le principali preoccupazioni dei firmatari delle petizioni riguardano i rischi concernenti la sicurezza e la qualità delle importazioni alimentari, il trasferimento di dati dall'UE agli USA, in particolare le informazioni raccolte dagli Stati Uniti su persone fisiche e giuridiche (diritto dei cittadini UE alla "autodeterminazione digitale"), la mancanza di trasparenza nei negoziati, il potenziale impatto economico negativo del TTIP, soprattutto in termini di occupazione e retribuzioni, e il trasferimento alle imprese del diritto delle autorità pubbliche di regolamentare, attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie di natura interstatale;
H. considerando che il diritto dei cittadini dell'Unione all' accesso pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni dell'UE è un diritto fondamentale volto a garantire loro la possibilità di partecipare al processo decisionale dell'UE e di far sì che l'Unione e le sue istituzioni rispondano del loro operato, rafforzando così la natura democratica dell'Unione;
I. considerando che tutte le petizioni presentate dai cittadini dell'UE, che hanno raccolto decine di migliaia di firme, esprimono una posizione chiaramente critica riguardo ai negoziati sul TTIP e mettono in guardia contro la minaccia che tale accordo rappresenterebbe per il modo di vivere europeo, in particolare sotto il profilo sociale, economico, ambientale e democratico;
J. considerando che l'indagine del Mediatore europeo del luglio 2014 in merito alla trasparenza del TTIP ha esaminato la segretazione di documenti chiave e la presunta concessione di un accesso privilegiato a talune parti interessate; che il Mediatore ha ricevuto oltre 6 000 messaggi di posta elettronica in risposta alle sue consultazioni pubbliche sul TTIP;
K. considerando che in campo sociale le varie petizioni esprimono profonda preoccupazione per il potenziale impatto negativo dell'accordo sulla salute pubblica, sui sistemi sanitari nell'UE e sui servizi pubblici in generale, nonché sui regimi pensionistici; che emergono timori di un peggioramento delle condizioni di lavoro data l'assenza, negli Stati Uniti, di una regolamentazione dei rapporti di lavoro e di una cultura dei contratti collettivi;
L. considerando che, dopo aver svolto ricerche, il Mediatore europeo ha espresso preoccupazioni per la mancanza di trasparenza e di partecipazione pubblica nei negoziati sul TTIP;
M. considerando che la maggior parte delle petizioni pervenute chiedono esplicitamente o l'interruzione dei negoziati da parte della Commissione o la reiezione finale dell'accordo da parte del Parlamento europeo;
1. sottolinea l'importanza di sviluppare relazioni commerciali e di investimento equilibrate tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, con misure di salvaguardia atte a garantire le più rigorose norme in campo lavorativo, sociale, sanitario e ambientale a livello globale, al fine e allo scopo di favorire la crescita e l'occupazione, di generare nuove opportunità economiche e di regolamentare la globalizzazione, in modo da escludere il dumping sociale e ambientale;
2. accoglie con favore l'obiettivo di eliminare le barriere tecniche al commercio e di ridurre le incompatibilità normative superflue tra UE e Stati Uniti che non sono giustificate dalla differenza d'approccio alla protezione e alla gestione del rischio, quali la duplicazione delle procedure, i requisiti incoerenti relativi ai prodotti e le doppie sperimentazioni;
3. invita la Commissione a opporsi all'introduzione della risoluzione delle controversie di natura interstatale nel TTIP qualora i negoziati dovessero proseguire, in quanto sono disponibili altre opzioni di applicazione della protezione degli investimenti, come ad esempio le vie di ricorso nazionali;
4. nota che la compatibilità normativa non deve pregiudicare i servizi pubblici o il diritto sovrano generale di regolamentare in conformità del principio di precauzione in materia di salute, accesso ai farmaci, sicurezza e protezione dei dati, diritti dei consumatori, diritti dei lavoratori, tutela ambientale, benessere degli animali, protezione preventiva dei consumatori e diversità culturale, come ritenuto opportuno dalle autorità pubbliche di entrambe le parti;
5. invita la Commissione a garantire che le norme ambientali dell'UE siano mantenute ai livelli attuali;
6. sottolinea che i servizi e i prodotti culturali dovrebbero essere considerati, e quindi trattati, diversamente dagli altri servizi e prodotti commerciali, come previsto dalla cosiddetta eccezione culturale;
7. sottolinea l'importanza del pacchetto sulla mobilità e dell'istituzione della reciprocità del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e ribadisce che le agevolazioni in materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono uno degli elementi chiave per trarre pieno vantaggio dall'accordo TTIP;
8. sottolinea che gli USA non hanno ratificato le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle norme fondamentali del lavoro che coprono diritti quali la contrattazione collettiva, la libertà di associazione e il diritto di organizzazione;
9. sottolinea che il processo decisionale democratico nel luogo di lavoro rischia di essere compromesso se la tutela dei lavoratori è considerata un ostacolo agli scambi;
10. osserva che la Commissione ha compiuto sforzi concreti per rendere più trasparente il processo negoziale relativo al TTIP, in particolare alla luce della pubblicazione delle direttive europee per i negoziati sul TTIP (1103/13 CL 1); osserva che tale documento essenziale è stato divulgato solo il 9 ottobre 2014, mentre i negoziati erano stati avviati nel giugno 2013; ricorda che in tutte le circostanze la Commissione è giuridicamente tenuta a rispettare le norme in materia di accesso del pubblico ai documenti enunciate nel regolamento n. 1049/2001; deplora il fatto che l'accesso ai testi negoziali del TTIP concesso ai deputati al Parlamento europeo sia stato finora estremamente limitato; sottolinea che i documenti disponibili nella sala di lettura protetta del PE non contengono alcun materiale consolidato né alcun testo presentato dagli Stati Uniti; sottolinea la necessità di garantire trasparenza attraverso un dialogo diretto e aperto sotto forma di consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate;
11. accoglie con favore l'indagine del Mediatore europeo relativa alla necessità di una diffusione più proattiva dei documenti; esorta la Commissione ad attuare rapidamente le raccomandazioni del Mediatore relative all'accesso del pubblico ai testi negoziali consolidati, a una maggiore diffusione proattiva dei documenti TTIP e a una maggiore trasparenza per quanto riguarda le riunioni che i funzionari della Commissione tengono sul TTIP con le organizzazioni imprenditoriali, le lobby o le ONG; ritiene che un approccio maggiormente proattivo alla trasparenza da parte della Commissione potrebbe rendere il processo negoziale più legittimo e democratico agli occhi dei cittadini ed esorta quindi la Commissione a pubblicare tutti i documenti negoziali, comprese le offerte degli USA all'UE, sulla scia della prassi seguita per tutti i negoziati commerciali internazionali condotti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, e a promuovere una partecipazione e un coinvolgimento più ampi delle varie parti interessate, in particolare delle organizzazioni della società civile e dei consumatori, nel processo negoziale;
12. invita la Commissione a garantire che l'elenco di documenti TTIP disponibili sul suo sito web dedicato alla politica commerciale sia accessibile, esaustivo, globale e approfondito e a facilitare l'accesso a queste informazioni organizzando riunioni periodiche con i sindacati, le ONG e le organizzazioni della società civile; sottolinea che i documenti più importanti, in particolare quelli concernenti le posizioni negoziali dell'UE, dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, garantendo così che tutti i cittadini europei abbiano un reale accesso a tali documenti e possano pienamente capirli;
13. chiede alla Commissione di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in merito a tutte le fasi della procedura, conformemente alla sentenza C-358/11 della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede inoltre alla Commissione di garantire che tutti i deputati europei abbiano accesso a tutti i documenti riservati e che i testi consolidati siano inclusi nell'elenco di documenti consultabili da parte dei deputati;
14. deplora il fatto che la petizione presentata da oltre un milione e mezzo di persone in Europa non sia stata classificata dalla Commissione come un'"iniziativa dei cittadini europei" (ECI), a causa delle limitazioni del quadro legislativo dell'ECI; deplora che, in effetti, a causa di dette limitazioni, qualsiasi ECI su questioni commerciali possa essere ammissibile solo dopo l'entrata in vigore di un accordo commerciale, e che nel quadro attuale non siano ammesse ECI volte a influenzare i negoziati commerciali;
15. ritiene che, nell'interesse pubblico, la protezione dei dati non debba essere usata come un ostacolo automatico al controllo pubblico delle attività di lobbying nel contesto del TTIP e che sia possibile affrontare problemi di protezione dei dati informando i partecipanti, quando sono invitati alle riunioni, dell'intenzione di rivelare i loro nomi e chiarendo che il TTIP non debba minare il diritto dei cittadini dell'UE all'autodeterminazione digitale o la conformità con la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e, in particolare, debba tenere conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-123/12) sul "diritto all'oblio" e della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati; chiede alla Commissione di garantire che la protezione dei dati non sia inclusa nei negoziati, in modo da rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
16. sottolinea la natura sensibile di determinati settori del negoziato nei quali non si possono accettare compromessi, come quello agricolo, in cui vi sono percezioni divergenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti riguardo a organismi geneticamente modificati (OGM), requisiti in materia di etichettatura, clonazione, requisiti ambientali e tutte le altre norme in materia di salute dei consumatori e degli animali; esorta la Commissione ad adottare, a tale riguardo, un "approccio basato su un elenco positivo", come prerequisito per chiarire la questione a tutte le parti interessate; chiede pertanto che tali ambiti non siano sottoposti alla cooperazione normativa né a eventuali disposizioni aggiuntive sulle norme sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici agli scambi; chiede, nei casi in cui il commercio in settori sensibili avviene già, come gli OGM, la definizione di regole di etichettatura chiare che rafforzino la scelta dei consumatori;
17. evidenzia gli elevati livelli di controllo pubblico esercitato sull'accordo tramite le petizioni, che hanno sollevato forti preoccupazioni quanto alla trasparenza dei negoziati e agli effetti negativi sui diritti dei lavoratori e sui servizi pubblici, fra cui l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'istruzione, l'erogazione dell'acqua e i servizi igienico-sanitari;
18. invita la Commissione a impegnarsi con fermezza per un rigoroso mantenimento delle norme in materia di sicurezza alimentare, salute umana e animale nonché benessere degli animali quali definite dalla legislazione dell'UE, e a garantire che i valori fondamentali dell'Unione, come il principio di precauzione, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, quali sanciti dall'articolo 13 del TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non siano compromessi ma rispettati;
19. invita la Commissione a impedire l'ingresso sul mercato dell'Unione di prodotti che non siano stati fabbricati conformemente alle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare, salute umana e animale e benessere degli animali;
20. invita la Commissione a garantire che prodotti quali gli OGM, prodotti ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie o prodotti contenenti sostanze vietate nell'UE non siano immessi nel mercato o nella catena alimentare dell'Unione;
21. sottolinea che la protezione dei consumatori, la conformità alle norme europee più elevate in materia di qualità e sicurezza degli alimenti e dei prodotti, alle norme più elevate di protezione ambientale e ai controlli più rigorosi delle emissioni industriali nell'Unione europea e negli Stati Uniti e le dovute misure di salvaguardia per proteggere i dati dei cittadini dovrebbero essere al centro dei negoziati sul TTIP, implicando segnatamente:
- la piena trasparenza e accessibilità pubblica dei dati clinici relativi alle sperimentazioni cliniche sui prodotti farmaceutici;
- la piena trasparenza e accessibilità pubblica dei dati clinici relativi agli studi clinici sui dispositivi medici;
- la protezione della vita e della salute umana, animale e vegetale attraverso il rispetto e il sostegno delle sensibilità e dei valori fondamentali di entrambe le parti, come il principio di precauzione dell'UE;
e sottolinea che i negoziatori non dovrebbero considerare alcun impegno in materia di protezione dei dati nel quadro del TTIP prima della conclusione dei lavori legislativi in corso in tale ambito in Europa e negli Stati Uniti;
22. sottolinea che il rispetto della sovranità di ciascuno Stato e dell'Unione europea stessa nel legiferare e nel regolamentare l'economia deve essere al centro dei negoziati relativi al TTIP;
23. chiede alla Commissione di indicare come e quando intenda attuare le misure che le sono state suggerite e come darà seguito alle petizioni summenzionate; ritiene che, essendo i negoziati in corso, sarebbe opportuno che la Commissione potesse dare un seguito entro due mesi, ossia entro il 31 maggio 2015;
24. osserva che la Commissione ha ricevuto in totale quasi 150 000 risposte alla sua consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sulla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito dell'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti, e che il 97 % di tali risposte ha respinto l'inclusione di un tale meccanismo nel TTIP; sottolinea che la compatibilità di un qualsiasi meccanismo del genere con il sistema giudiziario dell'UE e, in particolare, la questione del rispetto della giurisdizione della Corte di giustizia dell'UE e del diritto dei governi di regolamentare rappresentano preoccupazioni molto diffuse tra gli intervistati; osserva che, stranamente, molte questioni sono state sollevate da singoli intervistati, il che sottolinea la portata della mobilitazione pubblica sul TTIP, mentre altri intervistati, ad esempio sindacati o grandi organizzazioni della società civile, rappresentano un gruppo numeroso di singoli membri, che quindi superano largamente il numero complessivo delle risposte pervenute alla Commissione; sottolinea che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti dovrebbero garantire la capacità degli Stati di regolamentare e ritiene che a tale proposito la Corte di giustizia dell'UE dovrebbe mantenere la competenza esclusiva circa l'interpretazione del diritto dell'Unione europea.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
16.4.2015 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 2 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen |
||||
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
28.5.2015 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 13 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström |
||||
- [1] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf.
- [2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf.
- [3] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.
- [4] http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.
- [5] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/it/pdf.
- [6] http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf.
- [7] http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf.
- [8] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm.
- [9] http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf.
- [10] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
- [11] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf.
- [12] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf.
- [13] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf.
- [14] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf.
- [15] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf.
- [16] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf.
- [17] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf.
- [18] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf.
- [19] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf.
- [20] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf.
- [21] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf.
- [22] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf.
- [23] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf.
- [24] GU C 68 E del 7.3.2014, pag.53.
- [25] Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
- [26] Testi approvati, P8_TA(2015)0009.
- [27] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
- [28] Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
- [29] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
- [30] http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf - [31] http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf - [32] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
- [33] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
- [34] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
- [35] http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
- [36] http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
- [37] http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
- [38] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-council-president-van-rompuy-a
- [39] Si veda la relazione sugli ostacoli tecnici agli scambi, elaborata dall'incaricato al commercio estero degli USA, pag. 45.
- [40] Per quanto concerne gli Stati Uniti, cfr. le relazioni 2013 e 2014 sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate dal rappresentante americano per il commercio.
- [41] http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
- [42] http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
- [43] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
- [44] http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
- [45] http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
- [46] C(2014)9052 definitivo.
- [47] http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
- [48] Si veda il discorso dell'11 dicembre 2014 del commissario dell'UE per il commercio Cecilia Malmström.
- [49] Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
- [50] Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
- [51] Sentenza del 24 giungo 2014 nella causa C-658/11, Parlamento/Consiglio.
- [52] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
- [53] Causa C-350/12, Consiglio dell'Unione europea/Sophie in’t Veld.
- [54] Parere n. 2/13, Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE.
- [55] Parere n. 1/09, Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati.
- [56] GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 53.
- [57] Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
- [58] Testi approvati, P7_TA(2014)0230.