RELAZIONE sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche

18.10.2016 - (2016/2076(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Catherine Bearder

Procedura : 2016/2076(INI)
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A8-0303/2016
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche

(2016/2076(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche" (COM(2016)0087),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche[1],

–  vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), attuata nell'UE mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

–  vista la decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[2],

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000,

–  viste la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna),

–  visto il World Wildlife Crime Report (relazione sui reati commessi a livello internazionale contro le specie selvatiche) del 2016 a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

–  vista la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 30 luglio 2015 sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche,

–  vista la risoluzione 2/14 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio illegale di specie selvatiche e dei relativi prodotti,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

–  visto il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), che comprende la CITES, l'Interpol, l'UNODC, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale delle dogane,

–  vista la dichiarazione sottoscritta in occasione della conferenza di Londra sul commercio illegale di specie selvatiche del 2014,

–  vista la dichiarazione di Buckingham Palace sulla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche nel settore dei trasporti,

–  visti il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati[3] e la relazione sulla sua attuazione elaborata dalla Commissione nel 2016,

–  visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)[4],

–  visti il regolamento (UE) n.  605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci[5] e il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009[6], che autorizza l'importazione di 20 chilogrammi di prodotti di pesca per il consumo personale,

–  vista l'importanza dell'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, nella lotta contro la cattura e la vendita illegali di specie acquatiche,

–  vista la direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente[7],

–  vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici[8],

–  vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[9],

–  vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[10],

–  visto lo studio sui reati contro le specie selvatiche pubblicato nel marzo 2016 dal suo Dipartimento tematico per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  vista la rete Natura 2000, che comprende importanti siti di riproduzione e di riposo delle specie rare e minacciate nonché alcuni tipi di habitat naturali rari che godono a pieno titolo di protezione,

–  vista la relazione del progetto di ricerca EU Action to Fight Environmental Crime (Azione dell'UE per combattere la criminalità ambientale, EFFACE) del 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

–  vista la relazione del Segretario generale della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, del 4 marzo 2003, dal titolo "Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources" (Traffico illecito di specie di flora e fauna selvatiche protette e accesso illecito alle risorse genetiche),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

–  vista la valutazione di reazione rapida effettuata nel 2016 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e da Interpol, dal titolo "The Rise of Environmental Crime" (La crescita della criminalità ambientale),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-0303/2016),

A.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche è una forma di criminalità organizzata internazionale che genera un giro di affari stimato a circa 20 miliardi di euro all'anno e che negli ultimi anni è aumentata in tutto il mondo divenendo una delle forme di criminalità organizzata transfrontaliera più vaste e redditizie; che il traffico illegale di specie selvatiche finanzia altre forme di criminalità grave e organizzata, a cui è peraltro strettamente collegato,

B.  considerando che il declino della biodiversità mondiale è talmente grave da rappresentare la sesta grande estinzione di massa delle specie;

C.  considerando che la biodiversità globale e i servizi degli ecosistemi sono minacciati dai cambiamenti nella destinazione dei suoli, dall'uso non sostenibile delle risorse naturali, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici; che, in particolare, molte specie a rischio affrontano sfide maggiori che in precedenza a causa della rapida urbanizzazione, della perdita di habitat e del commercio illegale di specie selvatiche,

D.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche ha importanti ripercussioni negative sulla biodiversità, gli ecosistemi esistenti, il patrimonio naturale dei paesi di origine, le risorse naturali e la conservazione delle specie;

E.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche rappresenta una minaccia grave e crescente alla sicurezza globale, alla stabilità politica, allo sviluppo economico, ai mezzi di sostentamento locali e allo Stato di diritto e richiede, pertanto, un approccio strategico e coordinato a livello di UE con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati;

F.  considerando che fermare il traffico di specie di flora e fauna a rischio di estinzione e dei prodotti da esse derivati è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalle Nazioni Unite;

G.  considerando che la CITES è un importante accordo internazionale che riguarda 35 000 specie animali e vegetali, in vigore dal 1975 e firmato da 183 parti contraenti (compresi tutti gli Stati membri dell'UE e, dal luglio 2015, l'UE stessa);

H.  considerando che le politiche in materia commerciale e di sviluppo dovrebbero, tra l'altro, essere utilizzate come mezzo per migliorare il rispetto dei diritti umani, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente;

I.  considerando che dal 2005 EU-TWIX (lo strumento volto a facilitare lo scambio di informazioni sul commercio illegale di specie selvatiche nell'UE) effettua un monitoraggio del commercio illegale di specie selvatiche grazie alla creazione di una banca dati dei sequestri e di canali di comunicazione tra i funzionari di tutti i paesi europei;

J.  considerando che la scarsa consapevolezza e la mancanza di un impegno politico sono tra i principali ostacoli a una lotta efficace contro il traffico illegale di specie selvatiche;

K.  considerando che l'agenda dell'UE sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 valuta i reati contro le specie selvatiche come una forma di criminalità organizzata che deve essere combattuta a livello dell'UE, vagliando la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni penali in tutta l'Unione attraverso un riesame della normativa vigente in materia di reati ambientali;

L.  considerando che l'operazione COBRA III condotta nel maggio 2015 è stata la più grande operazione coordinata di contrasto al commercio illegale di specie minacciate d'estinzione mai realizzata a livello internazionale, che ha portato a 139 arresti e a più di 247 sequestri, che comprendevano avorio di elefante, piante medicinali, corni di rinoceronte, pangolini, legno di palissandro, tartarughe e molti altri esemplari animali e vegetali;

M.  considerando che la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illegale nei mercati di destinazione promuove la corruzione in tutta la catena di approvvigionamento del traffico illegale di specie selvatiche;

N.  considerando che l'UE costituisce un mercato di destinazione e una rotta di transito significativi per il commercio illegale di specie selvatiche, nonché anche il luogo di origine del traffico di determinate specie animali e vegetali europee a rischio di estinzione;

O.  considerando che la risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale dell'aprile 2013, sostenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel luglio 2013, incoraggia gli Stati membri a considerare reato grave il traffico illegale di specie protette di fauna e flora selvatiche realizzato con la partecipazione di gruppi della criminalità organizzata, equiparandolo alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti;

Osservazioni di carattere generale

1.  plaude al piano d'azione della Commissione contro il traffico illegale di specie selvatiche, che mette in rilievo la necessità di azioni coordinate per affrontare le cause del traffico illegale di specie selvatiche, per attuare e applicare le norme esistenti in modo efficace e per rafforzare le cooperazione globale tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;

2.  invita la Commissione, gli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie dell'UE Europol e Eurojust a riconoscere che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente, nonché ad affrontarli con la massima urgenza politica; mette in evidenza la necessità di approcci globali e coordinati tra i diversi ambiti politici, tra cui il commercio, lo sviluppo, gli affari esteri, i trasporti e il turismo nonché la giustizia e gli affari interni;

3.  sottolinea che l'individuazione e l'assegnazione di adeguate risorse umane e finanziarie sono essenziali ai fini dell'attuazione del piano d'azione; evidenzia la necessità di prevedere risorse finanziarie adeguate nel bilancio dell'UE e nei bilanci nazionali per garantire l'attuazione efficace del piano;

4.  riconosce l'importanza del piano d'azione, ma evidenzia che esso non copre in misura sufficiente le specie acquatiche;

5.  insiste su un'attuazione completa e tempestiva di tutti gli elementi del piano d'azione che rispecchi l'urgente necessità di fermare le pratiche illegali e non sostenibili e impedire un'ulteriore riduzione delle specie; invita la Commissione a presentare con cadenza annuale al Parlamento e al Consiglio aggiornamenti scritti sull'attuazione e a predisporre un meccanismo dettagliato e continuo di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi, anche per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la protezione degli habitat delle specie bersaglio e sottolinea la necessità di garantire una maggiore tutela delle aree designate come ecosistemi marini vulnerabili, delle zone marine ecologicamente o biologicamente significative e dei siti della rete Natura 2000;

7.  invita la Commissione a istituire un apposito ufficio del Coordinatore per la lotta al traffico illegale di specie selvatiche, sulla scorta del modello seguito per combattere la tratta degli esseri umani, onde assicurare uno sforzo congiunto da parte dei diversi servizi della Commissione e degli Stati membri;

8.  ricorda alla Commissione che anche molte specie acquatiche sono in pericolo di estinzione, il che avrà ripercussioni sulla sostenibilità di numerosi ecosistemi;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire ulteriormente la ricerca scientifica sugli adeguamenti tecnologici degli attrezzi da pesca intesi a evitare le catture accessorie, dal momento che numerose specie, tra cui le tartarughe, sono minacciate sia dal traffico illegale di animali selvatici sia dal fenomeno delle catture accessorie;

Prevenire il traffico illegale di specie selvatiche e affrontarne le cause alla radice

10.  invita l'UE, i paesi terzi, le parti interessate e la società civile a condurre una serie di campagne di sensibilizzazione mirate e coordinate volte a ridurre la domanda che alimenta il commercio illegale di prodotti di specie selvatiche mediante un autentico e duraturo cambiamento dei comportamenti a livello individuale e collettivo; riconosce il ruolo che possono svolgere le organizzazioni della società civile nel sostenere il piano d'azione;

11.  invita l'UE a sostenere le iniziative intese a promuovere lo sviluppo di mezzi di sussistenza sostenibili e alternativi per le comunità rurali che vivono nei pressi delle specie selvatiche, che aumentino i benefici delle misure di conservazione a livello locale, riducano al minimo il conflitto tra esseri umani e specie selvatiche e promuovano le specie selvatiche come preziosa fonte di reddito per le comunità; ritiene che tali iniziative, se adottate in consultazione con le comunità interessate, aumenteranno il sostegno a favore della conservazione e contribuiranno alla ricostituzione, alla conservazione e alla gestione sostenibile delle popolazioni delle specie selvatiche nonché dei loro habitat;

12.  sottolinea che la protezione delle specie selvatiche deve essere un elemento fondamentale delle strategie di riduzione della povertà dell'UE e invita ad adoperarsi affinché i vari accordi di cooperazione negoziati con paesi terzi prevedano misure volte a consentire alle comunità locali di trarre diretto beneficio dalla partecipazione alla tutela delle specie selvatiche;

13.  ricorda alla Commissione che il traffico illegale di specie acquatiche pregiudica altresì lo sviluppo economico delle comunità costiere e l'idoneità ambientale delle nostre acque;

14.  invita l'UE ad agire con urgenza per combattere la corruzione e colmare le lacune esistenti nelle misure di governance internazionale lungo la catena del traffico illegale di specie selvatiche; invita l'UE e gli Stati membri a collaborare coi paesi partner, attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e in altre sedi, per affrontare il problema nei mercati di origine, di transito e di destinazione; invita gli Stati membri a rispettare pienamente e ad attuare in maniera efficace le disposizioni dell'UNCAC; accoglie con favore l'impegno internazionale contro la corruzione assunto in virtù dell'articolo 10 della risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (luglio 2015);

15.  riconosce la necessità di fornire assistenza, orientamento e formazione alle autorità dei paesi di origine, transito e destinazione per quanto concerne le indagini, l'applicazione e le procedure giudiziarie a livello locale, regionale e nazionale; sottolinea l'esigenza di un coordinamento efficace di tali sforzi tra tutte le agenzie coinvolte; invita l'UE a sostenere lo scambio delle migliori prassi e consentire che, ove necessario, siano messe a disposizione conoscenze e attrezzature specializzate;

16.  prende atto delle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, del 20 giugno 2016, in cui si riconosce che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente per la biodiversità e l'ambiente, ma anche per la sicurezza globale, lo Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; deplora vivamente l'assenza di impegni chiari da parte degli Stati membri; sottolinea il ruolo decisivo degli Stati membri nella piena e coerente attuazione del piano d'azione a livello nazionale e nel conseguimento degli obiettivi ivi definiti;

17.  esorta i governi dei paesi fornitori a: i) migliorare lo Stato di diritto e creare deterrenti efficaci rafforzando le indagini, i procedimenti e le sentenze penali; ii) promulgare leggi più severe che trattino il traffico illecito di specie selvatiche come un "reato grave", che merita lo stesso livello di attenzione e gravità di altre forme di criminalità organizzata a livello transnazionale; iii) destinare maggiori risorse alla lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, in particolare per rafforzare la repressione criminale in questo ambito, i controlli sul commercio, il monitoraggio, l'individuazione e il sequestro alle dogane; iv) impegnarsi in una politica di tolleranza zero contro la corruzione;

Rendere più efficaci l'attuazione e l'applicazione

18.  invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche che illustrino nel dettaglio le relative politiche e sanzioni, nonché a pubblicare e a scambiarsi le informazioni sui sequestri e sugli arresti legati ai reati contro le specie selvatiche, onde assicurare approcci coerenti e armonizzati tra gli Stati membri; sostiene l'istituzione di un meccanismo volto a fornire dati e aggiornamenti regolari alla Commissione sui sequestri e gli arresti effettuati negli Stati membri, nonché a promuovere la condivisione delle migliori prassi;

19.  insiste sull'importanza di attuare e applicare pienamente i regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche;

20.  propone che le sanzioni per il traffico illegale delle specie selvatiche, specialmente nelle aree con ecosistemi marini vulnerabili o che rientrano nella rete Natura 2000, debbano essere abbastanza severe da avere un effetto deterrente per i possibili contravventori;

21.  esorta gli Stati membri ad assicurare che le agenzie responsabili dell'applicazione della normativa, i pubblici ministeri e le magistrature nazionali dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie e delle opportune competenze per combattere i reati contro le specie selvatiche; incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per formare e sensibilizzare tutte le agenzie e le istituzioni competenti;

22.  plaude agli sforzi della rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), della rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE), del forum dell'Unione europea dei giudici per l'ambiente (EUFJE) e della rete dei funzionari di polizia specializzati nella lotta ai reati ambientali (EnviCrimeNet);

23.  prende atto dell'inserimento del commercio illegale di specie selvatiche nell'agenda dell'UE sulla sicurezza 2015-2020, la quale riconosce che il commercio illegale di specie selvatiche minaccia la biodiversità nelle regioni di origine, lo sviluppo sostenibile e la stabilità regionale;

24.  suggerisce agli Stati membri di investire i proventi generati dalle multe comminate per il traffico illegale nella protezione e nella conservazione della flora e della fauna selvatiche;

25.  chiede un cambiamento radicale nella raccolta di informazioni, nell'attività legislativa, nell'applicazione della legge e nella lotta alla corruzione in materia di traffico di specie selvatiche negli Stati membri dell'UE e in altri paesi di destinazione e transito; invita pertanto la Commissione ad attribuire massima attenzione a questi aspetti inerenti all'amministrazione e al monitoraggio dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

26.  evidenzia che, al fine di evitare la "migrazione" delle reti criminali operanti nell'ambito delle specie selvatiche, è particolarmente importante armonizzare le politiche e i quadri normativi riguardanti i reati a danno delle specie selvatiche;

27.  sottolinea l'esigenza di una migliore cooperazione tra le agenzie e di una condivisione efficace e tempestiva dei dati tra le agenzie nazionali e unionali responsabili dell'attuazione e dell'applicazione; chiede che siano create reti strategiche per l'applicazione a livello sia di UE che di Stati membri al fine di facilitare e migliorare tale cooperazione; invita tutti gli Stati membri a istituire unità specializzate nella lotta ai reati contro le specie selvatiche che facilitino l'attuazione in tutte le varie agenzie;

28.  invita gli Stati membri a fornire continuativamente a Europol informazioni e dati pertinenti; esorta Europol a considerare i reati contro le specie selvatiche nella prossima valutazione dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA); invita a istituire un'Unità specializzata per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol, dotata di poteri e responsabilità transnazionali e di risorse finanziarie e umane sufficienti, che consenta di centralizzare le informazioni e le analisi e di coordinare le strategie di applicazione e le indagini;

29.  invita la Commissione a promuovere il sistema EU-TWIX quale strumento efficiente e collaudato che permette agli Stati membri di condividere dati e informazioni, assicurando a suo favore un impegno finanziario a lungo termine; ritiene che le organizzazioni della società civile possano svolgere un ruolo importante nel controllo dell'applicazione della legge e nella segnalazione dei reati contro le specie selvatiche; chiede una maggiore cooperazione da parte dell'UE e degli Stati membri per sostenere gli sforzi delle ONG;

30.  osserva i nessi tra i reati contro le specie selvatiche e altre forme di criminalità organizzata, ivi compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento di milizie e gruppi terroristici, e ritiene che la cooperazione internazionale per combattere i flussi finanziari illeciti rappresenti una priorità; invita l'UE e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, compresa la cooperazione con il settore finanziario, e a monitorare e condurre ricerche sugli effetti dei nuovi prodotti e pratiche di tipo finanziario coinvolti in tale attività;

31.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e a definire gli opportuni livelli di sanzioni per i reati contro le specie selvatiche; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non hanno ancora applicato completamente la direttiva e invita la Commissione a valutarne l'attuazione in ogni Stato membro, soprattutto in termini di sanzioni, e di fornire orientamenti; invita la Commissione a intraprendere una revisione della direttiva 2008/99/CE, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nella lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, entro il termine stabilito nell'agenda dell'UE sulla sicurezza e per presentare una proposta di revisione se del caso; invita la Commissione ad attivarsi per l'adozione e l'attuazione di norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti il traffico di specie selvatiche, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale;

32.  ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione nell'Unione; attende con interesse la revisione del 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale revisione comprenda una valutazione delle procedure doganali;

33.  esorta gli Stati membri ad applicare efficacemente e rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) quale base per intraprendere azioni internazionali e assicurare un'assistenza giuridica reciproca, nonché come passo fondamentale verso un approccio comune e coordinato alla lotta ai reati contro le specie selvatiche; deplora profondamente, a tal proposito, che undici Stati membri non abbiano ancora applicato la UNTOC; invita gli Stati membri ad attuare la Convenzione in questione quanto prima;

34.  ritiene che la lotta ai reati contro le specie selvatiche richieda sanzioni penali coerenti, efficaci e dissuasive; esorta gli Stati membri a definire il traffico illegale di specie selvatiche come reato grave ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della UNTOC;

35.  riconosce la necessità di fornire orientamenti alle magistrature e alle procure degli Stati membri in merito ai procedimenti giudiziari e alla pronuncia delle condanne, nonché la necessità di formare i funzionari doganali e delle autorità di contrasto ai punti di ingresso nell'UE; ritiene che il "Global Judges Programme" e il partenariato della "Green Customs Initiative" dell'UNEP siano modelli da seguire;

36.  invita la Commissione, le agenzie pertinenti e gli Stati membri a riconoscere la portata del traffico illegale di specie selvatiche online e a migliorare le capacità in seno alle unità specializzate nella lotta ai reati ambientali e alle unità doganali, il coordinamento con le unità responsabili della criminalità informatica e l'interazione con le organizzazioni della società civile, onde assicurare che esistano canali per attivare l'assistenza delle unità transfrontaliere specializzate in criminalità informatica;

37.  invita gli Stati membri e la Commissione a dialogare con gli operatori delle piattaforme dei media sociali, i motori di ricerca e le piattaforme di commercio elettronico riguardo al problema del commercio illegale su Internet di specie selvatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure di controllo e a sviluppare politiche volte a contrastare potenziali attività illegali su Internet; invita la Commissione a tal riguardo a elaborare orientamenti su come affrontare, a livello dell'UE, il problema dei reati online contro le specie selvatiche;

38.  invita le agenzie dell'UE e degli Stati membri preposte all'applicazione della legge a individuare e a monitorare gli schemi seguiti da altre forme di criminalità grave e organizzata, come la tratta di esseri umani, per contribuire alle attività di prevenzione e di indagine di irregolarità emerse nella catena di fornitura (ad esempio spedizioni e operazioni finanziarie sospette) nell'ambito della lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche;

39.  accoglie con favore la partecipazione dell'UE alla COP17 per la prima volta in qualità di parte della CITES e si compiace del fatto che l'UE e gli Stati membri diano prova di forte impegno nei confronti della CITES e apportino a quest'ultima un considerevole sostegno finanziario;

40.  plaude al processo di revisione da parte di esperti dell'UNEP inteso a creare una definizione universalmente riconosciuta di reato ambientale; osserva a tale riguardo che i confini giuridici tra i diversi tipi di reato ambientale denotano talvolta una mancanza di chiarezza che rischia di ridurre le possibilità di perseguirli e punirli in maniera efficace;

Rafforzare il partenariato globale

41.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi di origine, di transito e di destinazione nella catena di fornitura del traffico illegale di specie selvatiche e a offrire loro assistenza tecnica ed economica e sostegno diplomatico; ritiene che l'UE debba agire a livello internazionale per sostenere i paesi terzi nella lotta contro il traffico di specie selvatiche, nonché contribuire all'ulteriore sviluppo dei necessari quadri giuridici attraverso accordi bilaterali e multilaterali;

42.  pone l'accento sul fatto che la corruzione diffusa, le debolezze delle istituzioni, l'erosione dello Stato, la cattiva gestione e la limitata entità delle sanzioni per i reati a danno delle specie selvatiche rappresentano sfide importanti da affrontare per combattere in maniera efficace il traffico di specie selvatiche a livello transnazionale; incoraggia l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre gli incentivi al bracconaggio migliorando le opportunità economiche e promuovendo una buona governance e lo Stato di diritto;

43.  invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti gli Stati coinvolti a condurre indagini più sistematiche sui collegamenti fra il traffico di specie selvatiche e i conflitti regionali e il terrorismo;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare un fondo fiduciario o un meccanismo simile ai sensi dell'articolo 187 del regolamento finanziario rivisto applicabile al bilancio generale dell'Unione, con l'obiettivo di salvaguardare le aree protette e contrastare il traffico di specie selvatiche e la caccia di frodo, nell'ambito del piano d'azione contro il traffico di specie selvatiche;

45.  invita l'UE a migliorare il proprio sostegno finanziario e tecnico, fornito attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il Fondo europeo di sviluppo (FES), onde aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare le regolamentazioni nazionali nel campo delle specie selvatiche conformemente alle raccomandazioni CITES, in particolare i paesi sprovvisti di risorse sufficienti per far rispettare la legislazione e perseguire i trafficanti;

46.  invita la Commissione a considerare la possibilità di finanziare, nel quadro dello strumento di partenariato, le iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illecita in mercati chiave, in linea con la priorità 1 del piano d'azione; sottolinea che l'impegno della società civile nelle strutture di monitoraggio nel quadro dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE può fornire un contributo significativo in tal senso;

47.  sottolinea l'importanza di affrontare, nell'ambito del partenariato strategico UE-Cina, la questione sensibile della crescente domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche, quali l'avorio di elefante, il corno di rinoceronte e le ossa di tigre, che costituisce una minaccia reale alla conservazione delle specie interessate e alla biodiversità in generale;

48.  invita la Commissione a inserire, in tutti gli accordi e i negoziati commerciali dell'UE, capitoli obbligatori ed esecutivi sullo sviluppo sostenibile, facendo specifico riferimento alla necessità di fermare il commercio illegale di specie selvatiche in tutti i settori economici, e invita la Commissione a includere un'analisi di tali disposizioni nelle sue relazioni di attuazione; esorta la Commissione a sottolineare l'attuazione della CITES e misure contro i reati a danno delle specie selvatiche nell'ambito del regime di scambi commerciali SPG+;

49.  osserva che la corruzione è uno dei principali fattori abilitanti che contribuiscono al commercio di specie selvatiche e di prodotti di specie selvatiche di origine illegale; accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito della strategia della Commissione, dal titolo "Commercio per tutti", di includere disposizioni anticorruzione ambiziose per contrastare le conseguenze dirette e indirette sia della corruzione sia del traffico illegale di specie selvatiche in tutti i futuri accordi commerciali; chiede pertanto che la Commissione presti massima attenzione agli aspetti amministrativi e di verifica dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

50.  invita l'UE, entro l'ambito di applicazione del quadro dell'OMC, a valutare in che modo il commercio globale e i regimi ambientali possono meglio favorirsi a vicenda, in particolare nel contesto dei lavori in corso sul rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, che apre nuove strade alla cooperazione tra funzionari responsabili nell'ambito delle dogane, delle specie selvatiche e del commercio, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare in termini di offerta di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale;

51.  sottolinea il ruolo essenziale della cooperazione internazionale tra le organizzazioni della catena di applicazione della legge; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC); accoglie con favore qualunque forma di potenziamento di tale sostegno, compresa la messa a disposizione di risorse finanziarie e di competenze specializzate, al fine di agevolare la creazione di capacità e promuovere lo scambio di informazioni e di intelligence, e sostenere l'applicazione e il rispetto delle norme; invita la Commissione a utilizzare gli indicatori dell'ICCWC per valutare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE ai paesi terzi a sostegno di azioni contro il traffico illegale di specie selvatiche, e ad agevolare una valutazione uniforme e credibile dei finanziamenti allo sviluppo;

52.  plaude alle operazioni internazionali di applicazione della legge, come l'operazione COBRA III, che, oltre a permettere il sequestro di grossi quantitativi di prodotti illegali derivati da specie selvatiche e l'arresto di trafficanti, danno maggiore visibilità pubblica al traffico illegale di specie selvatiche in quanto grave forma di criminalità organizzata;

53.  invita gli Stati membri a potenziare il bilancio della CITES affinché l'organizzazione possa ampliare la sua attività di monitoraggio e di designazione delle specie; deplora a tale riguardo che sei Stati membri abbiano ancora pagamenti pendenti nei confronti della CITES per gli esercizi dal 1992 al 2015;

54.  si compiace inoltre del fatto che il piano d'azione dell'UE apporti un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concordata dai capi di Stato in occasione di un vertice delle Nazioni Unite tenutosi nel settembre 2015;

L'UE come mercato di destinazione, origine e punto di transito

55.  osserva che la CITES, il regolamento dell'UE sul legname e il quadro normativo dell'Unione sulla pesca INN sono tutti strumenti importanti volti a disciplinare il commercio internazionale di specie selvatiche; esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di un'attuazione e di un'applicazione appropriate e invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi congiunti e coordinati per garantire un'attuazione efficace; esprime inoltre preoccupazione per le lacune nel quadro normativo vigente riguardo a talune specie e a taluni attori; invita pertanto l'UE a riesaminare il quadro normativo vigente per integrarlo con il divieto di mettere a disposizione, immettere sul mercato, trasportare, acquisire e possedere specie selvatiche ottenute o scambiate illegalmente in paesi terzi; ritiene che una simile normativa potrebbe armonizzare il quadro unionale esistente e, con il suo impatto transnazionale, svolgere un ruolo importante nel ridurre il traffico illegale di specie selvatiche a livello globale; evidenzia a questo proposito che tale normativa deve garantire la piena trasparenza su tutti i divieti di commercio di specie in base al loro carattere illegale in un paese terzo, al fine di garantire la certezza del diritto per quanti operano nel commercio legale;

56.  sottolinea che la caccia da trofeo ha contribuito a una riduzione su vasta scala delle specie minacciate di estinzione elencate nelle appendici I e II della CITES ed esorta la Commissione e gli Stati membri a definire un approccio precauzionale all'importazione di trofei di caccia ottenuti da specie protette a norma dei regolamenti dell'UE in materia di commercio di specie selvatiche e a sostenere l'ulteriore rafforzamento delle disposizioni giuridiche dell'UE che disciplinano l'importazione di trofei di caccia negli Stati membri dell'Unione, nonché a prevedere autorizzazioni per l'importazione di trofei di tutte le specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97;

57.  accoglie con favore la dichiarazione di Buckingham Palace del 2016, con cui i firmatari, tra cui compagnie aeree, aziende di trasporto, operatori portuali, agenzie doganali, organizzazioni intergovernative e organizzazioni di beneficenza attive nel campo della conservazione, si sono impegnati a innalzare gli standard nell'intero settore dei trasporti, concentrandosi in particolare sulla condivisione delle informazioni, sulla formazione del personale, sui miglioramenti tecnologici e sulla condivisione delle risorse fra tutte le imprese e le organizzazioni a livello mondiale; invita tutte le parti a onorare pienamente gli impegni assunti nella dichiarazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere impegni volontari simili a quelli della dichiarazione di Buckingham Palace in altri settori, in particolare quelli finanziario e del commercio elettronico;

58.  chiede il divieto totale e immediato a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione all'interno dell'UE e verso destinazioni al di fuori dell'UE dell'avorio, ivi compreso l'avorio "pre-convenzione", e delle corna di rinoceronte; chiede l'attuazione di un meccanismo per valutare la necessità di simili misure restrittive per le altre specie a rischio di estinzione;

59.  osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ha avuto un impatto, ma ribadisce che l'attuazione dovrebbe essere più rigorosa al fine di garantire che nel mercato europeo non entri pesce illegale; suggerisce che gli Stati membri dell'UE procedano a controlli più coerenti ed efficaci della documentazione delle catture (certificati di cattura) e delle partite (in particolare quelle provenienti da paesi giudicati a rischio elevato) per garantire che il pesce sia stato catturato in modo legale;

60.  sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche attraverso l'autoregolamentazione e la responsabilità sociale delle imprese; ritiene che la tracciabilità lungo la catena di fornitura sia essenziale per garantire scambi legali e sostenibili, siano essi di carattere commerciale o meno; mette in evidenza la necessità di cooperazione e coordinamento a livello internazionale nonché tra i settori pubblico e privato e invita l'UE a rafforzare gli strumenti di controllo esistenti, compreso l'uso di meccanismi di tracciabilità; ritiene che il settore dei trasporti dovrebbe svolgere un ruolo decisivo, ad esempio attraverso un sistema di rilevamento e allarme rapido; rileva l'importante ruolo che i partenariati pubblico-privato possono svolgere al riguardo;

61.  invita gli Stati membri a introdurre, oltre ai controlli ai valichi di frontiera previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, anche il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni sui territori nazionali mediante controlli regolari dei commercianti e dei titolari di permessi, quali negozi di animali, allevamenti, centri di ricerca e vivai, incluso il monitoraggio di settori come la moda, l'arte, la medicina e il catering, che possono usare parti di piante e animali illegali;

62.  invita gli Stati membri ad assicurare la confisca immediata di tutti gli esemplari sequestrati, nonché la custodia e il reinsediamento degli esemplari vivi sequestrati o confiscati presso centri di soccorso animali adatti alle specie interessate; invita la Commissione a fornire orientamenti per assicurare che tutti i centri di soccorso per specie selvatiche utilizzati dagli Stati membri abbiano standard adeguati; invita inoltre l'UE e gli Stati membri ad assicurare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso animali;

63.  invita gli Stati membri ad adottare piani nazionali per la gestione degli esemplari vivi confiscati in linea con l'allegato 3 della risoluzione CITES Conf. 10.7 (Rev. COP15); sottolinea che gli Stati membri dovrebbero segnalare tutti gli esemplari vivi sequestrati a EU-TWIX e che dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali di sintesi, e che gli Stati membri dovrebbero garantire che la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge riguardi anche gli aspetti del benessere e della sicurezza nella gestione degli animali vivi; invita l'UE e gli Stati membri a destinare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso delle specie selvatiche;

64.  invita gli Stati membri a considerare l'opzione dei sistemi di "elenchi positivi" di specie, in base ai quali le specie esotiche sono valutate oggettivamente e secondo criteri scientifici al fine di verificarne la sicurezza, la commerciabilità e la possibilità di custodia come animali da compagnia;

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65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  Testi approvati, P7_TA(2014)0031.
  • [2]  GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1.
  • [3]  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
  • [4]  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
  • [5]  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1.
  • [6]  GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.
  • [7]  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
  • [8]  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.
  • [9]  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
  • [10]  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

MOTIVAZIONE

In occasione della giornata mondiale delle specie selvatiche del 2015, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha affermato che è tempo di combattere seriamente i reati commessi contro le specie selvatiche, lanciando in tal modo il messaggio semplice, ma deciso, che il traffico illegale di specie selvatiche rappresenta una minaccia grave e crescente, non solo per la sopravvivenza di numerose specie vegetali e animali, ma anche per lo Stato di diritto, per i diritti umani, per la governance globale, per il benessere delle comunità locali e, soprattutto, per la stessa sopravvivenza degli ecosistemi mondiali.

Il commercio di specie selvatiche è diventato un'industria criminale dominata da gruppi della criminalità organizzata con un giro d'affari di miliardi di euro. Poiché il rischio di essere scoperti è basso, mentre i profitti sono elevati, sfruttare le specie selvatiche catturate o rimosse illegalmente per finanziare la propria attività criminale risulta allettante per i gruppi criminali.

Gli sforzi profusi per combattere la criminalità ambientale in generale stanno diventando particolarmente importanti, in risposta alle minacce alla pace e alla sicurezza. Sempre più spesso, infatti, gruppi armati non statali, gruppi terroristici e altre formazioni di tutto il mondo commettono reati ambientali e prosperano sfruttando le risorse naturali, più facili da gestire rispetto ai proventi derivanti da altre forme di sfruttamento, come il narcotraffico, il contrabbando di sigarette o il traffico di migranti.

L'Unione europea rappresenta un attore importante, sia nella lotta ai reati contro le specie selvatiche, in quanto importante destinazione per i prodotti delle specie selvatiche di origine illegale, sia come punto di transito e, spesso, di origine per il traffico illegale di specie selvatiche tra Africa, Asia e America Latina, ma anche all'interno della stessa UE.

Il piano d'azione si iscrive nel quadro della risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, in particolare, all'obiettivo di sviluppo sostenibile 15, che invita a prendere provvedimenti immediati per fermare il bracconaggio e il traffico di specie protette, nonché per combattere sia la domanda che l'offerta di prodotti di specie selvatiche illegali.

Dal 2016 al 2020, il piano d'azione rafforzerà il ruolo dell'UE nella lotta globale al traffico illegale di specie selvatiche mediante una serie di priorità, vale a dire la prevenzione, l'applicazione del quadro vigente, la cooperazione e il riconoscimento dell'UE come mercato di destinazione e come punto di origine e di transito dei prodotti di specie selvatiche.

La prima priorità del piano d'azione è prevenire il traffico illegale di specie selvatiche e affrontarne le cause alla radice. Un passo fondamentale a tal fine è ridurre, come UE, la domanda e l'offerta globali di prodotti di specie selvatiche illegali avvalendosi degli strumenti disponibili, come il quadro CITES, le campagne di sensibilizzazione, la lotta al grave problema della corruzione nella catena di fornitura e lo sviluppo delle capacità delle agenzie responsabili dell'applicazione della normativa dei paesi di origine e delle guardie campestri che combattono il traffico illegale di specie selvatiche sul campo.

La seconda priorità del piano d'azione è assicurare un'attuazione e un'applicazione efficaci delle norme esistenti per combattere la criminalità organizzata connessa al traffico di specie selvatiche. Attualmente gli Stati membri non forniscono a Europol e Eurojust, agenzie responsabili dell'applicazione della normativa, informazioni e dati sufficienti sui sequestri, limitandone così seriamente la capacità di combattere il traffico illegale di specie selvatiche a livello transfrontaliero. Le sanzioni comminate ai trafficanti di specie selvatiche, inoltre, non sono commisurate alla gravità del reato. Gli Stati membri dell'UE, invece, dovrebbero introdurre sanzioni ben definite e uniformi per i trafficanti di specie selvatiche contro cui è pronunciata una condanna. L'UE dovrebbe inoltre vagliare la possibilità di introdurre una normativa che vieti l'importazione, il commercio e la riesportazione di specie protette nel loro paese di origine. Il Lacey Act degli Stati Uniti rappresenta un esempio in tal senso. Per quanto costituisca uno strumento utile per disciplinare il commercio di specie selvatiche e per proteggere le specie minacciate di estinzione, infatti, la CITES non copre tutte le specie a rischio e non è in grado di adeguarsi a eventuali nuove circostanze con sufficiente rapidità, consentendo così ai criminali di sfruttare agevolmente le lacune che vengono a crearsi.

La terza priorità è rafforzare il partenariato globale tra paesi di origine, di consumo e di transito contro il traffico illegale di specie selvatiche. A tal fine, è importante offrire sostegno politico e assistenza tecnica ai principali paesi di origine, di transito e di destinazione. L'UE, inoltre, deve sfruttare il proprio potere economico per inserire, negli accordi commerciali vigenti e futuri, clausole che rimandino alla necessità di combattere il traffico illegale di specie selvatiche. Il partenariato transpacifico siglato tra gli Stati Uniti e undici paesi del Pacifico, per esempio, contiene alcune disposizioni ambientali volte a combattere tale traffico che, per quanto imperfette, rappresentano comunque un riconoscimento politico della necessità di tener conto della biodiversità nei rapporti commerciali. Nel condurre i prossimi negoziati commerciali, pertanto, l'UE dovrebbe seguire un tale modello.

L'UE stessa, infine, rappresenta un mercato molto attivo nel commercio di prodotti di specie selvatiche di origine illegale, non solo come regione di transito e come mercato di destinazione, ma anche come fonte di prodotti di specie selvatiche di origine illegale protetti dalla normativa unionale. Gli Stati membri, pertanto, devono combattere il commercio interno di prodotti di specie selvatiche di origine illegale venduti come beni legali, per esempio fiori, mobili e animali esotici. Gli stessi Stati membri, inoltre, devono valutare l'opportunità di ammodernare e migliorare i centri per il benessere e il soccorso degli animali onde far fronte alla vasta gamma di specie sequestrate ai valichi di frontiera e altrove nell'UE.

In ultima analisi affrontare questa sfida e fermare il rapido declino di alcune delle specie più amate al mondo è una responsabilità condivisa degli Stati membri. In tal modo, gli Stati membri non solo preserveranno la biodiversità per le generazioni future, ma perfezioneranno e consolideranno anche il quadro della sicurezza dell'UE, miglioreranno la vita delle comunità locali, favoriranno lo sviluppo sostenibile e rafforzeranno lo Stato di diritto.

PARERE della commissione per lo sviluppo (12.9.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche
(2016/2076(INI))

Relatore per parere: Brian Hayes

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che circa il 70 % dei poveri del mondo vive in zone rurali e dipende direttamente dalla diversità biologica per il proprio sostentamento; che, di conseguenza, la tutela della biodiversità è importante per i mezzi di sussistenza sostenibili e lo sviluppo a favore dei più indigenti; e che, di converso, la partecipazione delle comunità locali può essere determinante ai fini dell'azione di protezione;

B.  considerando che la biodiversità globale e i servizi degli ecosistemi sono minacciati dai cambiamenti nella destinazione dei suoli, dall'uso non sostenibile delle risorse naturali, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici; che, in particolare, molte specie a rischio affrontano sfide maggiori che in precedenza a causa della rapida urbanizzazione, della perdita di habitat e del commercio illegale di specie selvatiche;

C.  considerando che la partecipazione dell'UE come soggetto giuridico a questo sistema di protezione delle specie non può che ribadire la posizione di rilievo e di responsabilità che l'UE assume nella promozione della sostenibilità;

D.  considerando che le pratiche illegali di gestione delle risorse naturali e i traffici illeciti, strettamente legati a coazioni nell'ambito della governance e della sicurezza, costituiscono la quarta forma di criminalità a livello mondiale in termini di giro d'affari annuo;

E.  considerando che la maggior parte dei conflitti sono provocati dallo sfruttamento delle ricchezze naturali e dal traffico illecito di animali, che minacciano il benessere delle comunità locali, la biodiversità, la flora e la fauna;

F.  considerando che i conflitti fra persone e animali, derivanti dalla perdita di habitat e dalle esigenze crescenti degli esseri umani, costituiscono una grave minaccia alla sopravvivenza continuativa di molte specie in varie parti del mondo; che il degrado delle foreste e la deforestazione sono provocati principalmente dall'espansione dei terreni agricoli, dal taglio intensivo di legname, legna per combustione e altri prodotti forestali, nonché dal sovrappascolo; che le specie selvatiche che entrano in contatto con gli esseri umani vengono spesso uccise o catturate; e che confrontare bracconieri armati può essere estremamente pericoloso;

G.  considerando che gli elefanti e i rinoceronti sono ai primi posti nel novero delle specie cacciate dai bracconieri, a riprova della domanda crescente di zanne e corna in tutto il mondo; che i bracconieri possono essere spinti dalla povertà o sfruttati da organizzazioni criminali che cercano di reclutare cacciatori che conoscano il territorio;

H.  considerando che il traffico di specie selvatiche - che vede il coinvolgimento di bracconieri, attori armati non statali dei paesi di provenienza, gruppi criminali internazionali e un insieme di attori nei paesi di destinazione - non è un fenomeno nuovo, ma che la sua portata, la sua natura e le sue conseguenze hanno raggiunto livelli senza precedenti per alcune specie;

I.  considerando che è necessario riconoscere il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi svariati contributi allo sviluppo sostenibile e al benessere umano, come evidenziato nell'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

J.  considerando che i reati contro le specie selvatiche rappresentano in tutto il mondo una pesante attività criminale organizzata a livello transnazionale, con un fatturato annuo di almeno 19 miliardi di dollari USA e che rappresentano attualmente la quarta attività illegale in ordine di ampiezza a livello globale; che i loro effetti sulla biodiversità sono devastanti e che, a causa dei loro stretti legami con la corruzione, hanno un impatto negativo sullo Stato di diritto, in particolare in alcune regioni africane, in cui incidono in modo estremamente nefasto sul potenziale di sviluppo economico;

K.  considerando che l'UE ha un ruolo importante da svolgere nella lotta a questo tipo di traffico, visto che attualmente l'Europa è un mercato di destinazione e uno snodo di transito per il traffico verso altre regioni, nonché un territorio da cui vengono prelevate alcune specie destinate al commercio illegale;

1.  esprime preoccupazione per la portata crescente del bracconaggio e del commercio illegale di specie selvatiche e di prodotti da esse derivati, nonché il loro negativo impatto economico, sociale e ambientale; ritiene che la lotta contro il bracconaggio richieda una risposta coordinata da parte dell'UE e assistenza ai paesi con capacità limitate di tutela delle specie selvatiche; e che l'Unione possa svolgere un ampio ruolo di tutela e mantenimento dei progetti di riserve per le specie selvatiche nei paesi in via di sviluppo;

2.  rammenta che la biodiversità e gli ecosistemi resilienti contribuiscono al sostentamento, migliorano la sicurezza alimentare e nutrizionale, consentono l'accesso all'acqua e a una vita sana e contribuiscono in maniera significativa alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai loro effetti; ritiene, di conseguenza, che sia fondamentale tutelare la biodiversità e i servizi degli ecosistemi per garantire che mezzi di sussistenza sostenibili contribuiscano alla riduzione della povertà in tutto il mondo;

3.  sottolinea come la strategia dell'UE per la coerenza delle politiche contenuta nei trattati debba tenere in dovuta considerazione la tutela delle specie selvatiche, evidenzia il ruolo cruciale della biodiversità negli obiettivi di sviluppo sostenibile e sostiene l'iniziativa faro B4Life in materia di tutela della biodiversità, attuata in particolare mediante il Fondo europeo di sviluppo e lo Strumento di cooperazione allo sviluppo, nonché l'obiettivo 1.2 del Piano d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche, relativo alle comunità rurali; invita la Commissione a garantire che le relative azioni siano coerenti con l'obiettivo fondamentale di riduzione della povertà della politica di sviluppo dell'UE, con le politiche di gestione sostenibile della silvicoltura e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, in particolare l'obiettivo 15, e abbiano impatti positivi segnatamente sulla sicurezza alimentare, sugli habitat naturali e sugli ecosistemi; invita l'UE a promuovere attività generatrici di reddito nelle aree protette e nelle zone cuscinetto (ad esempio attraverso il turismo sostenibile) e a rafforzare di conseguenza le capacità locali;

4.  invita la Commissione e il Consiglio a far leva sui loro strumenti commerciali e di sviluppo per creare programmi specifici al fine di rafforzare l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e a fornire risorse per rafforzare le capacità di lotta contro il bracconaggio e il traffico, in particolare sostenendo, consolidando e ampliando le iniziative di repressione criminale quali la rete di repressione criminale nel campo delle specie selvatiche dell'ASEAN (ASEAN-WEN), la rete di repressione criminale nel campo delle specie selvatiche del corno d'Africa (HA-WEN) e la task force dell'accordo di Lusaka (LATF), volte a creare centri regionali specializzati e a fornire modelli di cooperazione contro la criminalità nel campo delle specie selvatiche;

5.  rammenta che gran parte dei problemi affrontati nell'Unione nell'ambito del traffico di specie selvatiche è causata da carenze nell'attuazione della normativa unionale pertinente da parte degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri e tutti gli altri attori coinvolti ad attuare il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche secondo le tempistiche indicate, in base alle conclusioni su tale piano d'azione adottate dal Consiglio il 20 giugno 2016;

6.  ritiene che la ricchezza delle popolazioni africane dipenda in gran parte dalle specie selvatiche e che la povertà delle popolazioni rurali sia una causa fondamentale del bracconaggio sul campo;

7.  ritiene che le ONG possano svolgere un ruolo importante nel monitorare la repressione criminale e nel comunicare i reati contro le specie selvatiche; invita a sostenere ulteriormente gli sforzi delle ONG, data la capacità limitata degli enti pubblici locali in tali ambiti;

8.  sottolinea che la tutela delle specie selvatiche, rivolta principalmente alla conservazione di ecosistemi e paesaggi a sostegno delle principali popolazioni di specie selvatiche africane, deve essere un elemento fondamentale delle strategie di riduzione della povertà dell'UE;

9.  sottolinea che il piano d'azione è destinato a fallire se non sarà adeguatamente finanziato; ritiene che le risorse finanziarie volte a garantire l'attuazione del piano debbano essere individuate nel bilancio dell'UE e di ciascuno Stato membro e che anche le risorse umane dovrebbero essere assegnate in modo chiaro;

10.  ritiene che i reati contro le specie selvatiche e nel settore forestale dovrebbero essere trattati con la stessa attenzione di qualsiasi altro reato organizzato a livello transnazionale e che, di conseguenza, la repressione criminale non dovrebbe limitarsi ai bracconieri, ma rivolgersi anche ai livelli più alti della criminalità organizzata;

11.  esorta i governi dei paesi fornitori a: i) migliorare lo Stato di diritto e creare deterrenti efficaci rafforzando le indagini, i procedimenti e le sentenze penali; ii) promulgare leggi più severe che trattino il traffico illecito di specie selvatiche come un "reato grave", che merita lo stesso livello di attenzione e gravità di altre forme di criminalità organizzata a livello transnazionale; iii) destinare maggiori risorse alla lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, in particolare per rafforzare la repressione criminale in questo ambito, i controlli sul commercio, il monitoraggio, l'individuazione e il sequestro nelle dogane; iv) impegnarsi in una politica a tolleranza zero contro la corruzione;

12.  sottolinea come gli interventi collettivi a livello globale siano necessari per contrastare i reati a danno delle specie selvatiche, compresa la loro dimensione finanziaria, attraverso la cooperazione internazionale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro; evidenzia parimenti la necessità di avviare campagne di sensibilizzazione per ridurre la domanda di prodotti derivati da specie selvatiche;

13.  esorta i paesi fornitori, di transito e di destinazione ad approfondire i loro livelli di cooperazione per combattere il commercio illegale di specie selvatiche lungo l'intera catena; esorta, a tal fine, ad una maggiore cooperazione, ad esempio tra l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);

14.  invita l'UE a migliorare il proprio sostegno finanziario e tecnico, fornito attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il FES, onde aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare le regolamentazioni nazionali nel campo delle specie selvatiche conformemente alle raccomandazioni CITES, in particolare i paesi sprovvisti di risorse sufficienti per reprimere i crimini e perseguire i trafficanti;

15.  evidenzia che la povertà e amministrazioni deboli consentono ai criminali di corrompere gli ufficiali sottopagati delle autorità incaricate dell'applicazione della legge; sottolinea la necessità di una gestione responsabile dei rischi connessi alla lotta contro il bracconaggio e il traffico delle specie selvatiche - pratiche che danneggiano gli ecosistemi e i mezzi di sostentamento rurale, compresi quelli basati sul turismo ecologico - nonché la necessità di una sensibilizzazione mirata rivolta agli specialisti sulla criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro; pone l'accento sul fatto che la corruzione diffusa, la debolezza delle istituzioni, l'erosione dello Stato, la cattiva gestione e la limitata entità delle sanzioni per i reati a danno delle specie selvatiche rappresentano sfide importanti da affrontare per combattere in maniera efficace il traffico di specie selvatiche a livello transnazionale; incoraggia l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre gli incentivi al bracconaggio migliorando le opportunità economiche e promuovendo una buona governance e lo Stato di diritto, provvedendo alla formazione e al sostegno delle agenzie impegnate nella lotta al commercio illegale di specie selvatiche e sensibilizzando il pubblico al riguardo; invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti gli Stati coinvolti a condurre indagini più sistematiche sui collegamenti fra il traffico di specie selvatiche e i conflitti regionali o il terrorismo, in attesa dei risultati dell'imminente relazione dell'UNODC;  evidenzia la necessità di mettere in atto una strategia a lungo termine contro la corruzione e di rafforzare la capacità di indagare in maniera efficace in merito alle accuse di complicità a livello governativo; sottolinea che ciò potrebbe, in ultima istanza, portare a sanzioni a livello dell'UE e, più in generale, a livello internazionale;

16.  chiede interventi intesi a consentire agli attori locali di beneficiare direttamente dalla partecipazione alla tutela delle specie selvatiche e, parallelamente a misure volte a scoraggiare le attività illecite a danno di dette specie, aumentare le loro opportunità di guadagnarsi da vivere senza partecipare a siffatte attività; chiede in particolare che tali azioni siano inserite come priorità nei diversi trattati commerciali e di cooperazione negoziati con i paesi terzi; invita la Commissione a valutare l'introduzione di progetti pilota a tal fine, specificamente finalizzati alla formazione e al sostegno delle autorità doganali e dei corpi forestali locali, nel quadro degli accordi di cooperazione;

17.  ritiene che il settore privato dovrebbe essere incoraggiato a dare l'esempio, sia all'interno che all'esterno del territorio dell'UE, attraverso un codice di condotta che condanni il consumo di prodotti illegali derivati da specie selvatiche;

18.  invita a sostenere le iniziative del settore privato intese a ridurre il commercio illegale di specie selvatiche;

19.  invita le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile e i settori commerciali rilevanti, a cooperare in maniera più stretta e costruttiva nell'attuazione del piano d'azione dell'UE, al fine di rendere più efficace l'uso degli strumenti e delle politiche in vigore e rafforzare le sinergie fra loro, onde garantire che abbiano il massimo impatto nella lotta contro il traffico di specie selvatiche nell'UE e a livello globale;

20.  chiede un cambio di passo nella raccolta di informazioni, nella legislazione, nell'applicazione della legislazione e nella lotta alla corruzione in materia di traffico di specie selvatiche negli Stati membri dell'UE e in altri paesi di destinazione e transito; invita pertanto la Commissione ad attribuire massima attenzione a questi aspetti inerenti all'amministrazione e al monitoraggio dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

21.  sottolinea come l'inclusione di un capitolo sullo sviluppo sostenibile in ogni nuovo accordo commerciale dovrebbe essere resa obbligatoria; ritiene che il commercio legale e sostenibile possa apportare contributi positivi allo sviluppo sostenibile e alle comunità; ritiene che l'UE debba agire a livello internazionale per sostenere i paesi terzi nella lotta contro il traffico di specie selvatiche, nonché contribuire all'ulteriore evoluzione normativa in merito attraverso accordi bilaterali e multilaterali;

22.  chiede meccanismi di responsabilità internazionale rafforzati e miglioramenti normativi e politici urgenti volti a fermare il traffico e a porre fine alla domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche e dalle foreste;

23.  invita a presentare una relazione annuale dettagliata di monitoraggio e valutazione dei progressi nell'attuazione, compreso un meccanismo simile alla scheda di valutazione usata per monitorare i progressi nel completamento della rete Natura 2000;

24.  evidenzia che, al fine di evitare la "migrazione" delle relative reti criminali, è particolarmente importante armonizzare le politiche e i quadri normativi riguardanti i reati a danno delle specie selvatiche;

25.  incoraggia l'UE e tutti i suoi Stati membri ad ampliare il sostegno in favore della regolamentazione del commercio internazionale, a chiudere definitivamente i mercati interni dell'avorio e a distruggere eventuali depositi di avorio.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

31.8.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brian Hayes, Joachim Zeller

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Liliana Rodrigues

PARERE della commissione per il commercio internazionale (04.10.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche
(2016/2076(INI))

Relatore per parere: Emma McClarkin

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  accoglie con favore il piano d'azione dell'Unione europea (UE) contro il traffico illegale di specie selvatiche, che svolgerà un ruolo essenziale nel contrastare l'allarmante crescita del commercio illegale e altamente remunerativo di specie selvatiche, che destabilizza le economie e le comunità che dipendono dalle specie selvatiche per la propria sussistenza e minaccia la pace e la sicurezza delle regioni fragili dei partner commerciali dell'UE, rafforzando le rotte illegali; evidenzia in particolare che l'UE continua a rappresentare un mercato di destinazione e una rotta di transito significativi per i prodotti di specie selvatiche di origine illecita; evidenzia in particolare le priorità 1 e 2, relative alla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche e all'attuazione e all'applicazione dei pertinenti quadri giuridici e norme esistenti;

2.  ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione nell'Unione; attende con interesse la revisione del 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale revisione comprenda una valutazione delle procedure doganali;

3.  invita la Commissione a riflettere su come migliorare il quadro giuridico esistente nell'Unione, in linea con gli altri partner mondiali principali, come gli Stati Uniti, allo scopo di prevenire l'importazione, il commercio e la riesportazione di specie che non sono ancora incluse nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) o negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, ma che sono già protette nei paesi di origine;

4.  sottolinea il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, affinché la politica commerciale comune possa contribuire significativamente all'azione dell'Unione contro il traffico illegale di specie selvatiche, sia come strumento a sostegno degli sforzi direttamente correlati al piano d'azione sia per creare le condizioni generali che favoriscano la conservazione della biodiversità, in particolare con la creazione di fonti di reddito alternative per le persone che vivono in aree rurali nei paesi partner interessati dal bracconaggio;

5.  invita la Commissione, nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97, a prendere in considerazione proposte volte a limitare maggiormente il commercio di avorio e di corno di rinoceronte nell'UE, compreso un eventuale divieto totale dei prodotti in avorio e corno di rinoceronte, che dovrebbero essere conformi sia alle norme del mercato interno dell'Unione sia a quelle dell'OMC;

6.  chiede un migliore utilizzo delle risorse esistenti, il ricorso a tecnologie aggiornate e un'adeguata formazione per le autorità doganali nei paesi di origine, di transito e di destinazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo, una più solida cooperazione internazionale, partenariati pubblico-privato e l'eliminazione delle scappatoie esistenti, al fine di combattere efficacemente il commercio illegale di specie selvatiche, promuovendo nel contempo il commercio legale e sostenibile di specie selvatiche; prende atto a tale proposito dei forti nessi esistenti tra il redditizio, diffuso e organizzato commercio illegale di specie selvatiche e il terrorismo internazionale e chiede una cooperazione ben coordinata tra le autorità di polizia e doganali a livello mondiale, riconoscendo che, contrastando il commercio illegale di specie selvatiche, il piano d'azione dovrebbe limitare positivamente il finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche, aiutando il tal modo a rafforzare lo Stato di diritto e contribuendo a migliorare la stabilità e la sicurezza delle nazioni;

7.  chiede lo stanziamento di risorse a favore degli sforzi atti al rafforzamento di capacità fondamentali nei paesi di origine, transito e destinazione, quali formazione, divulgazione pubblica, creazione e gestione di centri di soccorso delle specie selvatiche e programmi di turismo sostenibile;

8.  osserva che la corruzione è uno dei principali fattori abilitanti che contribuiscono al commercio di specie selvatiche e di prodotti di specie selvatiche di origine illegale; accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito della strategia della Commissione, dal titolo "Commercio per tutti", di includere disposizioni anticorruzione ambiziose per contrastare le conseguenze dirette e indirette sia della corruzione sia del traffico illegale di specie selvatiche in tutti i futuri accordi commerciali; invita pertanto la Commissione ad attribuire massima attenzione agli aspetti amministrativi e di verifica dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

9.  osserva che il commercio legale di specie selvatiche può concorrere a creare reddito nei paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree rurali; chiede misure che promuovano il commercio legale ed eco-sostenibile delle specie selvatiche quale strumento di impulso allo sviluppo economico e alla biodiversità;

10.  accoglie con favore l'inclusione di disposizioni tese a garantire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell'accordo di libero scambio (ALS) UE-Vietnam e insiste affinché siano introdotte disposizioni attuabili per la tutela delle specie selvatiche in tutti i futuri ALS dell'UE, inclusi, ma non solo, quelli con gli Stati Uniti, il Giappone e i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico in quanto mercati di destinazione; sottolinea l'importanza di rendere esecutivi gli impegni dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e invita la Commissione a includere un'analisi di tali disposizioni nelle sue relazioni di attuazione, nonché a porre l'accento sulle relazioni concernenti l'attuazione della CITES nell'ambito del regime SPG+;

11.  invita la Commissione a considerare la possibilità di finanziare, nel quadro dello strumento di partenariato, le iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illecita in mercati chiave, in linea con la priorità 1 del piano d'azione; sottolinea che l'impegno della società civile nelle strutture di monitoraggio nel quadro dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE può fornire un contributo significativo in tal senso;

12.  sottolinea l'importanza di affrontare, nell'ambito del partenariato strategico UE-Cina, la questione sensibile della crescente domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche, quali l'avorio di elefante, il corno di rinoceronte e le ossa di tigre, che costituisce una minaccia reale alla conservazione delle specie interessate e alla biodiversità in generale;

13.  sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche, considerato il ruolo e l'impatto generato dalle piattaforme di commercio elettronico, dalle reti di distribuzione, dai trasporti e dalle società di spedizione, ma evidenzia che occorre fornire orientamenti adeguati agli attori del settore privato; accoglie con favore gli approcci collaborativi emergenti a tolleranza zero tra gli esperti di commercio di specie selvatiche e le aziende logistiche; ritiene che la Commissione dovrebbe riflettere sul modo migliore per garantire che i pertinenti quadri giuridici possano affrontare meglio i rischi correlati al commercio elettronico e alla pubblicità commerciale online e offline;

14.  sottolinea l'importanza dell'esistenza di sistemi di etichettatura e tracciabilità efficaci ed efficienti a garanzia della legalità e della sostenibilità del commercio di specie animali selvatiche;

15.  invita l'UE, nell'ambito del quadro dell'OMC, a valutare in che modo il commercio globale e i regimi ambientali possono meglio favorirsi a vicenda, in particolare nel contesto dei lavori in corso sul rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, che apre nuove strade alla cooperazione tra gli operatori doganali, forestali e commerciali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare per quanto riguarda l'offerta di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale;

16.  invita la Commissione a impegnarsi con i partner della CITES e di altri ambiti al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti delle specie selvatiche, dal momento che molti trofei derivanti dalle deplorevoli attività di bracconaggio si distaccano dal mercato nero e vengono introdotti nei flussi commerciali legali;

17.  chiede con urgenza all'UE di opporsi all'attuale proposta di rimuovere le annotazioni esistenti concernenti l'avorio di elefante della Namibia e dello Zimbabwe in occasione della prossima conferenza delle parti (COP17) della CITES, proposta che renderebbe l'avorio oggetto di scambi commerciali, e di sostenere la proposta di includere tutti gli elefanti africani nell'appendice I.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

26.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

PARERE della commissione per la pesca (11.10.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di animali
(2016/2076(INI))

Relatore per parere: Ricardo Serrão Santos

SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  riconosce l'importanza del piano d'azione, ma evidenzia il carente inquadramento delle specie acquatiche;

2.  richiama l'attenzione sul fatto che la protezione della biodiversità marina in generale, nelle acque europee e in mare aperto, rappresenta uno degli impegni assunti dall'Unione nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica; sottolinea che l'obiettivo della protezione della biodiversità marina dovrebbe essere perseguito con vari strumenti, fra cui la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), il controllo di qualsiasi tipo di traffico in mare, il rafforzamento della dimensione esterna della politica comune della pesca e la lotta contro la criminalità in generale;

3.  osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ha avuto un impatto, ma insiste sull'opportunità che l'attuazione sia più rigorosa al fine di garantire che nel mercato europeo non entri pesce illegale; propone una maggior coerenza ed efficacia degli Stati membri UE nei controlli della documentazione delle catture (certificati di cattura) e delle partite (in particolare quelle provenienti da paesi giudicati a rischio elevato) per garantire che il pesce sia stato catturato in modo legale;

4.  rammenta che le specie di tartaruga di mare Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata e Dermochelys coriacea sono minacciate dal traffico illegale e che, oltre a catture illegali, sono ancora oggetto di catture accessorie in alcune attività di pesca industriale;

5.  ricorda alla Commissione che il traffico illegale di specie acquatiche pregiudica altresì lo sviluppo economico delle comunità costiere e l'idoneità ambientale delle nostre acque;

6.  osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN può essere efficace nel lungo periodo solo se le informazioni sulle importazioni di prodotti ittici possono essere condivise in tempo reale fra i 28 Stati membri, consentendo controlli incrociati, verifiche e, in ultima istanza, un approccio coordinato per l'identificazione e il blocco di partite sospette; invita pertanto la Commissione a creare una banca dati digitale per le informazioni sui prodotti ittici importati, al fine di prevenire possibili abusi;

7.  richiama l'attenzione sui costi economici, sociali e ambientali risultanti dal traffico di specie marine che comporta la perdita di biodiversità marina, pregiudica gli ecosistemi e riduce le fonti di reddito di chi è impegnato nella pesca sostenibile e costituisce una minaccia per la salute;

8.  rammenta che le popolazioni di storioni hanno subito una drastica riduzione a causa della distruzione dell'habitat e dello sfruttamento intensivo per soddisfare la domanda di caviale; sottolinea che il commercio di caviale è disciplinato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e che lo sfruttamento di alcune specie è proibito;

9.  ricorda alla Commissione che molte specie acquatiche sono altresì in pericolo di estinzione, il che avrà ripercussioni sulla sostenibilità di numerosi ecosistemi;

10.  ricorda che la raccolta di corallo illegale, come per quanto riguarda il Corallium rubrum nel Mediterraneo e nell'Atlantico, o accidentale, come quella legata alla pesca a strascico e alla pesca con palangari, costituisce una minaccia per gli habitat e per i servizi ecosistemici che i coralli sostengono;

11.  si compiace dell'importanza conferita alle questioni relative alla vigilanza, ma invita la Commissione a essere più precisa quando si riferisce alla pesca INN e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA);

12.  sostiene il rafforzamento dell'attuazione degli accordi esistenti nonché l'applicazione di nuove leggi a livello nazionale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, affinché vengano rispettati i regolamenti CITES e INN, tramite l'aiuto allo sviluppo di programmi, alla definizione di regolamenti, all'organizzazione di seminari e all'assistenza per gli sforzi in materia di esecuzione;

13.  invita la Commissione a garantire che il nuovo piano di azione includa un meccanismo di cooperazione tra la lotta alla pesca INN e le strategie sviluppate per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche;

14.  esorta la Commissione a riconoscere e a dedicare la debita attenzione alla pesca INN effettuata in Europa e nelle sue immediate vicinanze (come ad esempio la pesca di anguille (cieche) e storioni nonché la raccolta di corallo) e chiede un maggiore controllo delle specie marine vulnerabili e delle specie protette ne quadro della CITES;

15.  sottolinea l'esigenza di un'azione coerente fra la DG MARE e la DG TRADE della Commissione affinché i prodotti della pesca INN non siano importati nell'Unione e gli accordi commerciali negoziati non comprendano specie ottenute tramite la pesca INN;

16.  ritiene che occorra garantire la coerenza delle misure previste dal piano di azione contro il traffico illegale di specie selvatiche con il diritto dell'UE in materia di pesca INN;

17.  evidenzia l'importanza della lotta alle esportazioni illegali dall'Europa di anguille cieche e di storioni beluga utilizzati per il traffico di caviale;

18.  suggerisce di rafforzare i dispositivi in materia di controllo del traffico di specie selvatiche, soprattutto del traffico illegale di specie destinate agli acquari e nel settore delle vendite attraverso internet (come ad esempio gli acquisti da parte dei proprietari di acquari);

19.  evidenzia l'importanza di controlli, formazione e campagne di sensibilizzazione dei cittadini, al fine di attuare il piano di azione contro il traffico illegale di specie selvatiche nel settore della pesca;

20.  ribadisce l'esigenza di proseguire la ricerca scientifica e l'adattamento tecnologico nel settore degli attrezzi da pesca, onde evitare le catture accessorie e mitigare la pressione sulle popolazioni degli organismi che sono oggetto di traffico;

21.  suggerisce la revisione delle autorizzazioni all'importazione di organismi o parte di organismi oggetto di misure di conservazione (ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2003 modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013);

22.  incoraggia la Commissione a sfruttare l'esperienza maturata nella lotta alla pesca INN al fine di migliorare i metodi utilizzati per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche;

23.  ribadisce l'importanza di salvaguardare la tracciabilità dei prodotti della pesca e di garantirne un'adeguata etichettatura; sottolinea che la pesca illegale e non dichiarata rappresenta una minaccia allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e vanifica gli sforzi per migliorare la gestione degli oceani e la tutela della biodiversità marina;

24.  osserva che le tecniche di identificazione basate sul DNA possono fornire un valido sostegno non solo alla vigilanza, ma anche ad indagini mirate a fini penali; ritiene che gli strumenti basati sul DNA siano ideali ai fini dell'identificazione dell'origine del pesce e dei prodotti ittici, in quanto il DNA si trova in tutte le cellule e può essere estratto perfino dal pesce fritto;

25.  suggerisce che il sistema di emissione di cartellini gialli e rossi ai paesi terzi che non cooperano nella lotta alla pesca INN potrebbe essere altresì utilizzato come meccanismo per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche;

26.  ricorda che i pescatori legali di anguilla chiedono all'unanimità la creazione di un'etichetta europea per garantire la tracciabilità e creare un mercato equo in questo settore;

27.  sottolinea l'importanza di garantire dati di buona qualità nel settore della pesca e di un flusso di buona qualità tra le agenzie responsabili per l'applicazione delle normative negli Stati membri;

28.  chiede un rafforzamento del controllo e dell'inquadramento della pesca da diporto che non è correttamente regolamentata a livello nazionale e che può alimentare il mercato nero;

29.  evidenzia l'importanza della tracciabilità nel determinare l'origine e le rotte del traffico illegale di specie selvatiche nell'UE al fine di contrastarle più efficacemente;

30.  suggerisce di rafforzare la vigilanza e la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, delle zone marine ecologicamente o biologicamente significative e della Rete Natura 2000, sulla base di una costante consultazione di tutti i soggetti interessati, al fine di concorrere alla conservazione di specie sotto pressione a causa del traffico illegale;

31.  ritiene essenziale rafforzare la lotta ai fenomeni di estesa predazione dei fiumi, operati da malviventi che trafugano grosse quantità di pesce destinato ai mercati europei, senza riguardo alla specie catturate o all'impatto ambientale che tale alterazione delle specie selvatiche provoca; chiede alla Commissione e agli Stati Membri un potenziamento sinergico dei controlli di frontiera onde consentire di intercettare l'esportazione di tale pesce destinato al mercato nero che rappresenta un grande rischio soprattutto per la salute dei consumatori finali;

32.  propone di promuovere l'uso di attrezzature che garantiscano la sostenibilità dello sfruttamento di risorse naturali delicate;

33.  suggerisce agli Stati membri di investire i proventi generati dalle multe comminate per il traffico illegale nella protezione e nella conservazione della flora e della fauna selvatiche;

34.  evidenzia che la pesca illegale distrugge gli ecosistemi marini e la biodiversità in quanto esercita un impatto diretto in termini di impoverimento delle riserve ittiche e indebolisce le regioni costiere e insulari;

35.  sottolinea che, secondo le stime, la pesca illegale rappresenta il 19 % del valore dichiarato delle catture;

36.  raccomanda forme alternative di produzione sostenibile onde ridurre la pressione sugli organismi selvatici (ad esempio, l'acquacoltura);

37.  sottolinea il ruolo chiave che le comunità costiere possono svolgere nel contribuire alla lotta al commercio illegale di specie selvatiche e ne sostiene il ruolo nella conservazione delle specie selvatiche e nelle attività rispettose dell'ambiente;

38.  è del parere che uno degli strumenti più potenti per affrontare il commercio illegale e non sostenibile di specie selvatiche sia convincere i consumatori a compiere scelte consapevoli quando acquistano prodotti derivanti da specie selvatiche; incoraggia la produzione e l'acquisto di prodotti certificati derivanti da specie ittiche selvatiche;

39.  considera essenziali le azioni di sensibilizzazione e di alfabetizzazione in materia ambientale a fini di protezione della biodiversità marina e ritiene che i sistemi d'istruzione e i media abbiano un ruolo chiave da svolgere in tal senso;

40.  ricorda che la sensibilizzazione dei cittadini riguardo all'impatto del traffico illegale di specie selvatiche e all'importanza della tracciabilità dei prodotti è essenziale per contrastare le attività illegali restringendone il mercato;

41.  raccomanda di introdurre un riconoscimento europeo per i soggetti particolarmente impegnati nella lotta al traffico illegale; ritiene che detto riconoscimento potrebbe essere costituito da un premio assegnato a chi è particolarmente impegnato, talvolta a rischio della vita, nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche sulla terra, nelle zone di montagna, come pure nei laghi, nei fiumi e nel mare;

42.  ritiene che uno dei pilastri delle relazioni esterne dell'Unione sia il "multilateralismo efficace" che costituisce, secondo la Commissione, lo strumento più partecipativo, non discriminatorio e inclusivo per costruire una governance internazionale che permetta, nello specifico, di combattere il traffico illegale di specie selvatiche; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare il ruolo dell'Unione in seno agli organismi internazionali;

43.  propone che le sanzioni per il traffico illegale delle specie selvatiche, specialmente nelle aree con ecosistemi marini vulnerabili o che rientrano nella rete Natura 2000, siano abbastanza severe da avere un effetto deterrente per i possibili contravventori;

44.  suggerisce che il piano d'azione assegni le risorse finanziarie e preveda obiettivi quantificati che consentano di verificare l'attuazione nel corso del tempo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

11.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Dariusz Rosati

PARERE della commissione giuridica (28.9.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche
(2016/2076(INI))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che la conservazione della biodiversità svolge un ruolo chiave nella legislazione e nella politica ambientale europea; che la protezione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione e la lotta al commercio illegale di tali specie sono questioni di interesse internazionale e nazionale e richiedono la cooperazione fra tutte le nazioni, comprese quelle dell'UE, in particolare alla luce dell'aumento del commercio illegale internazionale e nazionale di tali specie (traffico illegale di specie selvatiche);

B.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche genera ingenti profitti per le organizzazioni criminali e attualmente continua a occupare i primi posti nell'elenco delle attività commerciali illegali in tutto il mondo; che l'Unione europea è al momento un mercato di destinazione e uno snodo per il traffico in transito verso altre regioni, nonché un territorio da cui vengono prelevate alcune specie destinate al commercio illegale;

C.  considerando che la risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale dell'aprile 2013, sostenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel luglio 2013, incoraggia gli Stati membri a considerare reato grave il traffico illegale di specie protette di fauna e flora selvatiche, equiparandolo alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti;

D.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e che l'UE è diventata parte della Convenzione nel 2015;

E.  considerando che la partecipazione dell'UE come soggetto giuridico a questo sistema di protezione delle specie non può che ribadire la posizione di rilievo e di responsabilità che l'UE assume nella promozione della sostenibilità;

F.  considerando che la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente armonizza le definizioni dei reati legati alle specie selvatiche e obbliga gli Stati membri a prevedere, nel quadro della loro legislazione nazionale, sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di gravi violazioni della normativa dell'UE in materia di conservazione dell'ambiente, anche per quanto riguarda le specie vegetali e animali selvatiche protette;

G.  considerando che l'UE continua a rappresentare uno dei maggiori mercati per i prodotti di specie selvatiche di origine illecita nonché uno snodo per il traffico in transito verso altre regioni (si stima che i proventi del commercio illegale di specie animali selvatiche ammontino a circa 22 miliardi di USD a livello mondiale) e che un piano d'azione a livello dell'UE per affrontare la questione del traffico illegale di specie selvatiche rappresenta un fondamentale passo avanti; che il piano d'azione dell'UE deve ora essere accompagnato da misure complementari efficaci, quali ad esempio la formazione dei corpi forestali e doganali e l'introduzione di sanzioni efficaci;

H.  considerando che il piano d'azione dell'UE dimostra che l'Unione è pronta a rispondere alle aspettative e a onorare gli impegni a livello internazionale, e che sta aumentando il livello di ambizione per quanto riguarda le azioni di lotta al commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche;

I.  considerando che il principio di efficacia dell'azione pubblica richiede che gli Stati membri coordinino i loro interventi onde garantire che le specie a rischio di estinzione siano protette con successo dal traffico illegale; che tale obiettivo può essere conseguito attraverso un impegno congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri sotto forma di un piano d'azione che utilizzi in modo efficiente le risorse e le agenzie esistenti prevedendo, nel contempo, valutazioni e controlli esaustivi di esperti per quanto concerne eventuali attività illecite, attuando gli impegni internazionali condivisi e riconoscendo, a livello politico, l'importanza di affrontare il problema;

J.  considerando che il principio di sussidiarietà richiede che gli Stati membri siano liberi di scegliere quali mezzi utilizzare per raggiungere l'obiettivo di proteggere le specie animali e vegetali a rischio di estinzione; che il ruolo delle autorità locali è particolarmente efficace e necessario in questo senso;

K.  considerando che, vista la dimensione singolarmente transfrontaliera dei reati di traffico di specie selvatiche, gli Stati membri e l'UE nel suo insieme dovrebbero adoperarsi per attuare gli impegni già assunti a livello internazionale, per istituire norme minime relative alla definizione e alla sanzione di tali reati, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per facilitare il dialogo strutturato ai fini di una cooperazione rafforzata, in consultazione con tutte le autorità competenti e i soggetti interessati, compresi i paesi terzi e i paesi di origine;

1.  plaude al piano d'azione dell'UE, elaborato dalla Commissione, contro il traffico illegale di specie selvatiche e al fatto che negli ultimi dieci anni l'Unione si è impegnata attivamente nella lotta al commercio illegale di specie selvatiche con l'adozione di rigorose norme commerciali volte a porre fine a questo tipo di traffico;

2.  accoglie con favore le conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016 per quanto riguarda il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche;

3.  si compiace altresì del fatto che il piano d'azione dell'UE apporta un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concordata dai capi di Stato in occasione di un vertice delle Nazioni Unite tenutosi nel settembre 2015;

4.  ritiene che l'UE e gli Stati membri, ora che l'Unione europea è parte della Convenzione CITES, la quale attualmente tutela oltre 35 000 specie animali e vegetali, debbano intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità ambientale e il traffico illegale di specie selvatiche in particolare, nonché istituire una solida cooperazione con i paesi terzi e i paesi di origine; sottolinea pertanto la necessità urgente di rafforzare, migliorandone il coordinamento, le misure volte a combattere il traffico illegale di specie selvatiche e le sue cause profonde, coinvolgendo non solo i paesi di origine, ma anche quelli di transito e di mercato;

5.  esorta l'UE a prendere parte a campagne di sensibilizzazione con i soggetti interessati e la società civile, non solo nelle aree rurali, ma anche a livello globale, con l'obiettivo di ridurre il mercato dei prodotti di specie selvatiche di origine illegale;

6.  invita la Commissione e le autorità degli Stati membri a intensificare la cooperazione nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche, in particolare tra gli organi di contrasto a livello nazionale, unionale e internazionale, tra cui le forze di polizia, le autorità doganali, giudiziarie e sanitarie, i corpi forestali e gli ispettorati del commercio, al fine di attuare sul campo misure adeguate; esorta gli Stati membri a fornire assistenza e consulenza legale alle autorità giudiziarie nazionali in materia di lotta ai reati contro le specie selvatiche; chiede, a tale proposito, una definizione congiunta delle priorità di applicazione della normativa e un sostegno specifico da parte di Europol ed Eurojust per i casi transfrontalieri;

7.  ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero onorare gli impegni assunti a livello internazionale, al fine di garantire che gli ordinamenti nazionali in materia di criminalità organizzata disciplinino il traffico illegale di specie selvatiche e che possano essere irrogate sanzioni adeguate per questo tipo di reato; sottolinea, nel contempo, che la cooperazione internazionale in materia di applicazione della normativa deve essere potenziata grazie alla partecipazione a operazioni di contrasto internazionali, all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario mirato;

8.  incoraggia gli Stati membri a garantire, conformemente alla risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale dell'aprile 2013, che il traffico illegale di specie selvatiche in cui sono coinvolti gruppi della criminalità organizzata sia considerato un reato grave in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

9.  concorda con la Commissione sul fatto che le attività di formazione costituiscono una parte essenziale della lotta contro la criminalità organizzata, compreso il traffico di specie selvatiche; invita pertanto la Commissione a valutare l'introduzione di progetti di formazione appropriati rivolti in particolare agli organi di contrasto sopra citati; raccomanda la creazione di un sistema di monitoraggio allo scopo di individuare i miglioramenti e le migliori pratiche per porre fine al traffico illegale di specie selvatiche e reputa altresì fondamentale accrescere la consapevolezza, segnatamente tramite campagne di sensibilizzazione, come pure intensificare il dialogo e la cooperazione tecnica con le autorità competenti e le comunità locali, concentrando l'attenzione sulle conseguenze del traffico illegale di prodotti derivati da specie animali e vegetali selvatiche;

10.  ritiene che si possano ottenere progressi nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche mediante strumenti normativi non vincolanti ("soft law"); constata, tuttavia, che può essere necessario un intervento normativo per garantire la certezza del diritto e creare norme vincolanti in misura sufficiente; sottolinea che esiste già, nel settore specifico del legname, una normativa dell'UE che stabilisce gli obblighi a carico degli operatori che commercializzano prodotti illegali, e che rende possibile una lotta efficace contro il traffico illegale di specie selvatiche;

11.  invita la Commissione ad attivarsi per l'adozione e l'attuazione di norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti il traffico di specie selvatiche, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e a definire gli opportuni livelli di sanzioni per i reati contro le specie selvatiche; evidenzia la necessità di monitorare in modo adeguato l'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche e di informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti entro il 31 luglio 2018, nonché di effettuare la sua valutazione globale entro il 2020;

12.  plaude, a tale proposito, all'impegno assunto dalla Commissione, in linea con l'agenda dell'UE sulla sicurezza, di procedere a una revisione per valutare l'adeguatezza e l'efficacia della politica e del quadro legislativo dell'Unione per contrastare la criminalità ambientale, in particolare la criminalità organizzata contro le specie selvatiche; plaude altresì all'impegno assunto dalla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi intermedi compiuti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione entro il 31 luglio 2018, nonché di effettuare la sua valutazione globale entro il 2020.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

26.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

60

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo