RELAZIONE sulla raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

13.6.2020 - (2020/2023(INI))

Commissione per gli affari esteri
Commissione per il commercio internazionale
Relatori: Kati Piri, Christophe Hansen
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)


Procedura : 2020/2023(INI)
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A9-0117/2020
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A9-0117/2020
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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione del Parlamento europeo per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Il Parlamento europeo,

 visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218 del TFUE,

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato[1] e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono stati resi pubblici,

 viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea[2], del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito[3], del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito[4], del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito[5], del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea[6], del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso[7] e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[8],

 visto il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020[9];

 vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[10],

 visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[11] ("l'accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[12] ("la dichiarazione politica"),

 visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

 viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica,

 visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,

 viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

 vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0117/2020),

A. considerando che la dichiarazione politica costituisce il criterio di valutazione per i negoziati e definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile, che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, sull'attività di contrasto e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa e settori più ampi di cooperazione; che il mandato dell'Unione europea (UE), adottato dal Consiglio il 25 febbraio 2020 su tale base, costituisce il quadro negoziale che prevede un partenariato forte e globale tra l'UE e il Regno Unito, volto a formare una struttura coerente e un quadro di governance globale; che l'UE non accetterà l'approccio frammentario del Regno Unito, inteso a negoziare una serie di accordi autonomi separati;

B.  considerando che il mandato dell'UE si basa sugli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 e sulla dichiarazione politica;

C.  considerando che i negoziati sul futuro partenariato con il Regno Unito possono essere basati solo sull'effettiva e piena attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli;

D. considerando che l'UE dovrebbe proseguire i suoi sforzi e la sua determinazione a negoziare un accordo ambizioso, come chiaramente previsto nella dichiarazione politica che entrambe le parti, compreso il primo ministro britannico, hanno sottoscritto il 17 ottobre 2019, e il mandato dell'UE; che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE;

E. considerando che l'attuale pressione riguardo ai tempi nei negoziati è solo il risultato delle scelte del Regno Unito;

F. considerando che il futuro accordo dovrebbe essere integrato in un quadro di governance generale e che la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) dovrebbe essere l'unico organismo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'UE;

G. considerando che, durante il periodo di transizione, il diritto dell'UE in tutti i settori strategici è ancora applicabile al Regno Unito e all'interno di quest'ultimo, ad eccezione delle disposizioni dei trattati e degli atti che non erano vincolanti per il Regno Unito e al suo interno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso; che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione;

H. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha ripercussioni su milioni di cittadini; cittadini del Regno Unito che vivono, viaggiano o lavorano nell'UE; cittadini dell'UE che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;

I. considerando che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi diritti e degli stessi benefici e non può essere soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro e che quindi la situazione sia nell'UE sia nel Regno Unito cambierà notevolmente al termine del periodo di transizione; che l'UE e il Regno Unito condividono principi e valori fondamentali; che la vicinanza geografica del Regno Unito, il livello di interconnessione e l'elevato livello esistente di allineamento e di interdipendenza con le norme dell'UE dovrebbero essere tenuti in considerazione nel futuro accordo di partenariato; e che, come l'UE ha chiarito fin dall'inizio, a un maggior numero di diritti e privilegi richiesti dal Regno Unito corrispondono maggiori obblighi;

J. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto nella dichiarazione politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 2020 per fare un bilancio dei progressi, con l'obiettivo di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle loro relazioni future;

K. considerando che l'unità dell'UE e dei suoi Stati membri nel corso dei negoziati è essenziale al fine di difendere nel miglior modo possibile gli interessi dell'UE, inclusi quelli dei suoi cittadini; che l'UE e i suoi Stati membri sono rimasti uniti nel corso dei negoziati e dell'adozione dell'accordo di recesso e che lo sono tuttora; che tale unità si riflette nell'adozione del mandato negoziale affidato al negoziatore dell'UE e capo della task force dell'UE Michel Barnier, che beneficia del forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri;

L. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella dichiarazione politica, che le future relazioni si fondino su valori condivisi, quali il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi democratici, lo Stato di diritto, un ordine internazionale basato su regole, ivi compresa la Carta delle Nazioni Unite e il sostegno alla non proliferazione, i principi di disarmo, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, e che tali valori costituiscono un prerequisito essenziale per la cooperazione nel quadro della dichiarazione politica e dovrebbero essere espressi sotto forma di clausole politiche vincolanti nonché derivare dalla fiducia reciproca; che, mentre l'UE resterà vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo sulle relazioni future deve essere subordinato all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

M. considerando che la pandemia di Covid-19 ha creato una nuova situazione totalmente imprevista e senza precedenti che si ripercuote in modo significativo sul ritmo e sull'efficienza dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito; che, qualora non si possa conseguire un accordo, entrambe le parti dovrebbero essere preparate per cambiamenti molto radicali delle loro economie, che saranno aggravati dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze economiche previste; che, di fronte a una pandemia mondiale e alle sue prevedibili conseguenze geopolitiche e socioeconomiche, aumenta la necessità di migliorare i meccanismi di cooperazione tra i partner e gli alleati;

Principi generali

1. deplora che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi, ad eccezione di aperture minime in un numero limitato di settori; prende atto delle divergenze sostanziali tra l'UE e il Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata e l'architettura giuridica del testo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e per l'approccio frammentario di quest'ultimo ai negoziati solo nei settori che sono di suo interesse; ribadisce che tale approccio selettivo non è accettabile per l'UE; sottolinea che le proposte del Regno Unito non rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica approvati dal Regno Unito, incluso il suo rifiuto di negoziare un accordo in materia di sicurezza e difesa;

2. ribadisce che l'UE mantiene fermamente la sua posizione secondo cui occorre conseguire progressi tangibili parallelamente in tutti i settori dei negoziati, anche per quanto riguarda la parità di condizioni, la pesca, la sicurezza interna e la governance, come sottolineato nella dichiarazione politica; sottolinea che tutti i negoziati sono indivisibili e che l'UE non approverà un accordo ad ogni costo, in particolare non un accordo di libero scambio (ALS) senza disporre di solide garanzie per quanto concerne la parità di condizioni e un accordo soddisfacente sulla pesca; sostiene quindi pienamente la Commissione nel difendere la necessità di un progetto di trattato globale quale proposto dall'UE nella fase iniziale, anziché accettare accordi separati come proposto dal Regno Unito;

3. insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve essere coerente e adeguato alla vicinanza geografica delle due parti e all'elevato livello di interconnessione delle economie di entrambe;

4. accoglie con favore la pubblicazione, sebbene tardiva, dei progetti di proposte legislative del Regno Unito; osserva che, contrariamente alle richieste del Regno Unito di utilizzare i precedenti esistenti, molte di queste proposte vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE in altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni; ricorda che qualsiasi accordo definitivo deve basarsi su un equilibrio di diritti e obblighi;

5. plaude al fatto che vi è un livello elevato di convergenza tra gli obiettivi negoziali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e nella decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato[13] ("le direttive di negoziato"); sottolinea che la Commissione ha il pieno sostegno del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito conformemente alle direttive di negoziato, poiché tutte e tre le istituzioni condividono ampiamente gli stessi obiettivi che tali negoziati dovrebbero conseguire;

6. accoglie con favore il progetto di testo dell'UE di accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020, nel quale si propone un accordo globale per un partenariato approfondito e stretto, che copre non solo il libero scambio di beni e servizi, ma anche modalità per prevenire le distorsioni e i vantaggi concorrenziali sleali, ivi compresi quelli connessi al settore agricolo, alle norme sanitarie e fitosanitarie e agli aiuti di Stato, e stabilire un clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti;

7. invita la Commissione a continuare a condurre i negoziati in modo trasparente, dato che tale approccio, oltre a favorire il processo negoziale, è vantaggioso anche per i cittadini e le imprese poiché consente loro di prepararsi meglio alla fase di post-transizione; esorta la Commissione a garantire, al riguardo, una consultazione pubblica e un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché con i parlamenti nazionali; plaude alla prassi della Commissione di fornire informazioni periodiche e tempestive al Parlamento in merito ai negoziati, e auspica che tale prassi sia mantenuta, in linea con le informazioni che sono condivise con gli Stati membri;

8. ricorda che qualsiasi futuro accordo di associazione concluso tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 217 TFUE ("l'accordo") deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:

i) il principio per cui un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi e non è soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);

ii) la protezione della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale, l'indivisibilità delle quattro libertà; in particolare, il livello di cooperazione nel pilastro economico deve essere conforme agli impegni assunti per agevolare la mobilità delle persone, quali l'esenzione dal visto, la mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei prestatori di servizi temporanei e dei viaggiatori d'affari, nonché la cooperazione nel settore della sicurezza sociale;

iii) il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;

iv) la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della CGUE quale organo supremo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'Unione al riguardo;

v) la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto del principio dello Stato di diritto; ricorda, in particolare, che le future relazioni dovrebbero essere subordinate all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della CEDU;

vi) la parità di condizioni, anche per le imprese, che garantisca norme rigorose equivalenti in materia di protezione sociale, del lavoro, ambientale e dei consumatori, di lotta contro i cambiamenti climatici nonché di politiche fiscali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato. Tale parità di condizioni deve essere garantita attraverso meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie e di esecuzione, anche nel capitolo concernente il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta, in particolare, che qualsiasi futuro accordo dovrebbe essere pienamente subordinato al rispetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l'"accordo di Parigi");

vii) il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga";

viii) la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;

ix) la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;

x) il giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi, ove opportuno, commisurati contributi finanziari;

xi) la garanzia di un risultato adeguato ed equo per tutti gli Stati membri e nel miglior interesse dei cittadini dell'UE;

9. sottolinea che il capo negoziatore dell'UE ha il pieno e fermo sostegno del Parlamento in merito alla convinzione che le garanzie per quanto concerne la parità di condizioni siano un elemento cruciale di qualsiasi accordo con il Regno Unito, poiché non si tratta di una posizione dogmatica o ideologica dell'UE, ma di un prerequisito per stabilire un partenariato ambizioso ed equilibrato con il Regno Unito e per preservare la competitività del mercato interno e delle imprese dell'UE, nonché per mantenere e sviluppare in futuro livelli elevati di protezione sociale, ambientale e dei consumatori;

10. rispetta pienamente, a tale riguardo, la sovranità del Regno Unito, che l'UE non ha alcuna intenzione di compromettere negli attuali negoziati; ricorda, tuttavia, che il Regno Unito non sarà mai uguale ad altri paesi terzi a causa del suo status di ex Stato membro, dell'attuale allineamento normativo completo e del volume significativo di scambi tra le due parti, nonché della vicinanza geografica all'UE, fattori che spiegano la necessità di inserire nell'accordo disposizioni solide e rigorose in materia di parità di condizioni;

11. sottolinea che l'UE dovrebbe proseguire gli sforzi e l'impegno a negoziare un accordo, come ha sempre indicato nella dichiarazione politica e nelle direttive di negoziato, sulle seguenti parti: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa e cooperazione tematica, per esempio la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile; chiede un approccio pragmatico e ragionevole da entrambe le parti;

12. sottolinea l'importanza di essere pienamente preparati per il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione, indipendentemente dall'esito dei negoziati; sottolinea che le conseguenze saranno ancora più rilevanti in caso di assenza di un accordo; evidenzia, tuttavia, che l'UE è pronta per entrambi gli scenari;

13. accoglie con favore, a tale proposito, gli avvisi di preparazione della Commissione specifici per i singoli settori, volti a garantire che l'industria dell'UE sia pronta per l'inevitabile shock che sarà causato dal recesso del Regno Unito dal mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di informare in modo esaustivo i cittadini e le imprese dell'UE in merito al rischio che il periodo di transizione possa terminare prima che si giunga a un accordo, al fine di consentire un'adeguata preparazione;

14. sottolinea l'importanza di rafforzare e finanziare adeguatamente le misure di preparazione e di emergenza molto prima della fine del periodo di transizione, specialmente nell'eventualità di uno stallo dei negoziati; sottolinea che tali misure di emergenza dovrebbero essere temporanee e unilaterali;

15. ribadisce il suo sostegno alle direttive di negoziato, che indicano che Gibilterra non sarà inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà il previo consenso del Regno di Spagna;

16. sottolinea l'importanza di attuare le disposizioni del protocollo su Gibilterra in merito ai lavoratori frontalieri, alla fiscalità, all'ambiente e alla pesca; invita il governo spagnolo e del Regno Unito a garantire che sia posta in essere la necessaria cooperazione per far fronte a tali questioni;

17. rammenta che l'articolo 132 dell'accordo di recesso prevede la possibilità per il comitato misto di adottare una decisione che estenda il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020;

Attuazione dell'accordo di recesso

18. ricorda che l'accordo di recesso giuridicamente vincolante è lo strumento per attuare le disposizioni per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, che tale accordo non è soggetto ad alcuna rinegoziazione e che l'unico scopo del comitato misto UE-Regno Unito è controllarne l'attuazione; sottolinea che l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso è un prerequisito e un elemento fondamentale per garantire la fiducia necessaria per la corretta conclusione di un accordo con il Regno Unito, nonché una cartina di tornasole della buona fede che il Regno Unito si è impegnato ad apportare al processo negoziale;

19. insiste sulla necessità di constatare progressi tangibili il prima possibile e di disporre di solide garanzie che il Regno Unito attuerà l'accordo di recesso efficacemente e integralmente prima della fine del periodo di transizione, sottolinea che il monitoraggio della sua attuazione costituisce parte integrante dei lavori del Parlamento e ribadisce che, conformemente all'articolo 210, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo e che continuerà a vigilare ed eserciterà pienamente le sue prerogative; ricorda, in tale contesto, gli impegni assunti dalla presidente della Commissione europea dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, nonché gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020; invita i copresidenti del comitato misto a coinvolgere attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile nelle loro deliberazioni;

20. ricorda che l'accordo di recesso prevede la protezione reciproca dei cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei relativi familiari, che dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per continuare a vivere, lavorare e viaggiare nel loro paese di residenza; ricorda che i cittadini interessati dal recesso del Regno Unito fanno affidamento su informazioni tempestive e affidabili in merito ai loro diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati membri che il Regno Unito a dare priorità a tale questione;

21. ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta ed è determinato ad assicurare che tali diritti siano garantiti dall'accordo di recesso, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per le loro famiglie; esorta l'UE e il Regno Unito ad adoperarsi per raggiungere un elevato livello di diritti di mobilità nel futuro accordo; deplora il fatto che il Regno Unito abbia finora mostrato scarsa ambizione per quanto riguarda la mobilità dei cittadini, di cui il Regno Unito e i suoi cittadini hanno beneficiato in passato;

22. esprime preoccupazione per le segnalazioni di casi di cittadini dell'UE aventi status di residente provvisorio cui sono state negate le prestazioni sociali nel Regno Unito a causa di ostacoli burocratici; sottolinea che tali situazioni costituiscono un'indebita discriminazione e hanno conseguenze significative, in particolare in un momento di grave incertezza economica e sociale;

23. sottolinea che i cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito stanno incontrando notevoli difficoltà a ottenere lo status di persona stabilmente residente, anche in conseguenza della pandemia di Covid-19; ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia eccessivamente elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a dare prova di flessibilità nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso;

24. invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, dal momento che ciò costituisce un prerequisito per la conclusione positiva del futuro accordo; ricorda che il protocollo è stato concepito e adottato al fine di rispettare il processo di pace e l'accordo del Venerdì santo, garantire l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda tutelando, nel contempo, l'integrità del mercato interno, ed è fondamentale per le imprese, in particolare per il settore agroalimentare, e per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea l'importanza della libera circolazione dei cittadini dell'UE e della libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme ed evidenzia che un futuro accordo dovrebbe coprire tale aspetto; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord;

25. esprime preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche del governo britannico che mostrano la mancanza della volontà politica di rispettare appieno i suoi impegni giuridici imposti dall'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli sulle merci nel Mare d'Irlanda;

26. ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione;

27. auspica che si riesca a trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a Belfast, nonostante il rifiuto espresso ripetutamente dalle autorità del Regno Unito di autorizzare l'apertura di tale ufficio; sottolinea che il Regno Unito deve presentare un calendario dettagliato e procedere con le misure necessarie, come la preparazione per l'attuazione del codice doganale dell'Unione e per l'introduzione di procedure doganali per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e la garanzia che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli normativi possano essere espletati per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord in provenienza dall'esterno dell'UE, il che è necessario anche per creare chiarezza per le imprese;

28. sottolinea l'importanza di norme giuridiche chiare, di un'attuazione trasparente e di meccanismi di controllo efficaci per evitare rischi sistemici di frodi riguardanti l'IVA e le dogane, il traffico (commercio illegale) o altri usi fraudolenti di una soluzione potenzialmente poco chiara, incluso il rischio più elevato di dichiarazioni di origine false e di prodotti non destinati al mercato unico; invita la Commissione a effettuare verifiche e controlli regolari ed efficaci e a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei controlli alle frontiere;

29. osserva che l'interpretazione dell'espressione "rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione" utilizzata all'articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dipende da decisioni del comitato misto che saranno prese posteriormente e sottolinea che tali decisioni devono essere soggette al controllo del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto pienamente informato riguardo all'applicazione di tale articolo e a qualsiasi proposta di decisione del comitato misto in merito all'applicazione di tale articolo, ad esempio la definizione dei criteri specifici per la merce che va considerata "a rischio", o alla modifica di una delle sue precedenti decisioni;

30. ricorda che, fino al termine del periodo di transizione, il Regno Unito è obbligato a contribuire, tra l'altro, al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea, nonché ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a cui partecipa;

31. sottolinea che il Regno Unito deve attuare tutte le misure restrittive e le sanzioni dell'UE preesistenti o decise durante il periodo di transizione, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della PSDC, ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo accordo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale dell'UE nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

Partenariato economico

Commercio

32. prende atto che il Regno Unito ha scelto di stabilire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base un accordo di libero scambio globale ("Comprehensive Free Trade Agreement"), come previsto dal documento pubblicato dal governo del Regno Unito il 27 febbraio 2020 dal titolo "The Future Relationship with the EU – the UK's Approach to Negotiations" (Le future relazioni con l'UE – l'approccio del Regno Unito ai negoziati); sottolinea che, sebbene il Parlamento sostenga l'UE nella costruttiva negoziazione di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza ostacoli; condivide la posizione delineata nelle direttive di negoziato, adottata congiuntamente dai 27 Stati membri, secondo cui la portata e l'ambizione di un ALS che l'UE potrebbe accettare è subordinata e deve essere direttamente collegata all'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni complete, vincolanti e applicabili sulle condizioni di parità, date le dimensioni, la vicinanza geografica, l'interdipendenza e i legami economici e l'integrazione dei mercati, nonché alla conclusione di un accordo bilaterale sulla pesca quale parte integrante del partenariato; ribadisce che è impossibile concludere un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo sulla pesca completo, sostenibile, bilanciato e a lungo termine, che sostenga il proseguimento in condizioni ottimali dell'attuale accesso alle acque, alle risorse e ai mercati, in conformità dei principi della politica comune della pesca (PCP), e che sia adottato prima della fine del periodo di transizione;

33. osserva che, contrariamente alla richiesta del Regno Unito di basarsi sui precedenti esistenti, molti elementi dei progetti di proposte legislative del Regno Unito vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE nell'ambito di altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni, ad esempio nel settore dei servizi finanziari, del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e della valutazione della conformità, dell'equivalenza del regime di norme sanitarie e fitosanitarie o del cumulo delle norme di origine; appoggia il sistema di cumulo bilaterale, che è il più appropriato, in quanto implica il sostegno all'integrazione tra l'UE e il Regno Unito e non con i paesi terzi con i quali l'UE ha concluso ALS, e ritiene che occorra prevedere un meccanismo ad hoc contro i rischi di "swap"[14];

34. esprime profondo rammarico, a tale riguardo, per il fatto che il Regno Unito, nonostante gli impegni assunti nella dichiarazione politica, si sia finora rifiutato di partecipare, ad esempio in materia di appalti pubblici, trasporti marittimi e protezione delle indicazioni geografiche (IG) future, in particolare visto che il Regno Unito ha incluso alcuni di tali argomenti nei suoi mandati negoziali con gli Stati Uniti e il Giappone; si rammarica inoltre che il Regno Unito non abbia finora presentato una proposta riguardante le piccole e medie imprese (PMI);

35. ricorda che l'impegno continuo condiviso per il conseguimento di un obiettivo di contingenti tariffari a dazio zero nel quadro delle relazioni commerciali rimane una condizione essenziale per la tempestiva conclusione di un accordo entro i tempi estremamente ridotti che il Regno Unito stesso ha imposto a tali negoziati, in particolare dal momento che l'esperienza precedente ha dimostrato chiaramente che un negoziato per linee tariffarie potrebbe richiedere diversi anni; esprime preoccupazione per l'intenzione del governo del Regno Unito di allontanarsi da tale obiettivo; sottolinea che i prodotti agricoli sarebbero probabilmente i più colpiti, visto che le restanti linee tariffarie per le quali non sono previsti dazi zero negli ASL colpiscono solitamente questo settore; ribadisce a tale riguardo che, indipendentemente dall'eliminazione di una percentuale pari o inferiore al 100 % delle linee tariffarie, ciò non modificherà la richiesta dell'UE di solide condizioni di parità; ribadisce che le disposizioni in materia di condizioni di parità devono mantenere le norme ambientali, sociali e occupazionali a livelli ugualmente elevati nel tempo, basandosi su norme internazionali e dell'UE adeguate e pertinenti e includendo meccanismi appropriati per garantire un'attuazione efficace a livello nazionale, nonché includere un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato che impedisca indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, anziché fare riferimento unicamente alle sovvenzioni, come purtroppo fa il Regno Unito;

36. esorta la Commissione a tale riguardo a trarre vantaggio dalla dinamica innescata dai negoziati per rafforzare la competitività delle società e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo dovrebbe mirare a consentire quanto più possibile l'accesso al mercato e l'agevolazione degli scambi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi; incoraggia le parti a istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico stabile, trasparente e prevedibile che non imponga oneri sproporzionati per le PMI;

37. sottolinea che, affinché l'ALS possa effettivamente promuovere gli interessi dell'UE, è opportuno che i negoziati perseguano i seguenti obiettivi, quali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020, in particolare al paragrafo 14, le cui disposizioni continuano ad essere pienamente valide; sottolinea inoltre che occorre coprire i seguenti aspetti:

i) accesso ai mercati reciprocamente vantaggioso per i beni e i servizi, gli appalti pubblici e il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché le norme relative ai prodotti; sottolinea, inoltre, la necessità di catene di valore stabili, affidabili e sostenibili;

ii) la Commissione dovrebbe valutare la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità e la stabilità del mercato unico dell'UE, ad esempio da aumenti imprevisti delle importazioni, da frodi e dall'elusione delle misure di difesa commerciale;

iii) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative dovrebbero spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

iv) norme che permettono di sviluppare e agevolare il commercio digitale e di eliminare per via elettronica gli ostacoli ingiustificati agli scambi, ivi compresi i requisiti di localizzazione dei dati, dovrebbero preservare l'autonomia normativa dell'UE nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del Regno Unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico e che il Regno Unito garantisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;

v) tutte le misure sanitarie e fitosanitarie devono essere basate su valutazioni dei rischi, nel pieno rispetto del principio di precauzione;

vi) la protezione delle IG sancita nell'accordo di recesso non è negoziabile; il futuro accordo dovrebbe altresì tutelare e mantenere le IG registrate dopo la fine del periodo di transizione;

vii) includere rigorose misure prudenziali, al fine di garantire dal punto di vista giuridico i diritti di intervento normativo di entrambe le parti nell'interesse pubblico;

viii) ricorda che si dovrebbe tener conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE sull'uguaglianza di genere, anche garantendo condizioni di parità per gli interventi dell'UE intesi a tutelare e promuovere il ruolo delle donne nell'economia, ad esempio mediante misure volte a contrastare il divario retributivo di genere;

ix) il partenariato deve conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine;

x) invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le precauzioni e a compiere tutti i preparativi necessari in caso di scadenza dell'accordo di recesso senza un consenso sulle relazioni future, in particolare sulle relazioni commerciali ed economiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, ivi comprese misure di emergenza volte a ridurre per quanto possibile il danno ai lavoratori e alle imprese interessate;

xi) invita la Commissione a proporre misure volte a ridurre l'impatto sui paesi terzi con i quali l'Unione intrattiene rapporti commerciali, in particolare i paesi in via di sviluppo, nel caso in cui non si riesca a raggiungere alcun accordo con il Regno Unito, poiché le importazioni britanniche possono aver costituito una quota consistente delle loro esportazioni verso l'Unione europea;

Parità di condizioni

38. deplora la posizione negoziale del Regno Unito nei confronti dell'UE, ovvero il mancato avvio di negoziati dettagliati sulla parità di condizioni; sottolinea che tale posizione non riflette il paragrafo 77 della dichiarazione politica firmata dall'UE e dal Regno Unito; esorta pertanto il governo britannico a rivedere con urgenza la sua posizione negoziale e a impegnarsi in maniera costruttiva nei negoziati sulla parità di condizioni, in quanto questa costituisce una condizione necessaria affinché il Parlamento dia il proprio consenso a un accordo commerciale con il Regno Unito;

39. ribadisce che, data la vicinanza geografica e l'interdipendenza economica tra il Regno Unito e l'UE, l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni saranno essenziali nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; ritiene pertanto necessario che sia garantita una parità di condizioni adeguata al livello di ambizione e liberalizzazione dell'accordo per la convergenza normativa, conformemente alla dichiarazione politica, nonché la salvaguardia delle norme dell'UE onde evitare una "corsa al ribasso" e misure che abbiano un effetto dannoso ingiustificato e sproporzionato sui flussi commerciali, in vista di un allineamento dinamico, e sugli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato;

40. rammenta la propria determinazione a impedire qualsiasi forma di "dumping" nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che tra gli obiettivi chiave dei negoziati figura quello di garantire una parità di condizioni volta a preservare la competitività, un livello elevato degli standard sociali e di sostenibilità, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici e i diritti dei cittadini e dei lavoratori nel futuro, attraverso solidi impegni, disposizioni applicabili e clausole di non regressione al fine di conseguire un allineamento dinamico dinamica su:

i) concorrenza e aiuti di Stato, nonché qualsiasi altra misura normativa generale o settoriale, che dovrebbero prevenire indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza e includere disposizioni sulle imprese di proprietà dello Stato e sulle misure di sostegno alla produzione agricola;

ii) aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) e servizi finanziari;

iii) pieno rispetto delle norme sociali e lavorative del modello sociale dell'UE (tra cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), almeno ai livelli attualmente elevati, previsti dalle norme comuni in essere;

iv) tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, l'impegno a proseguire con efficacia l'attuazione dell'accordo di Parigi, e la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS);

v) livello elevato di protezione dei consumatori, tra cui la qualità sanitaria dei prodotti del comparto alimentare;

vi) sviluppo sostenibile;

41. sottolinea che tali disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, permettendo nel contempo all'UE e al Regno Unito di modificare gli impegni nel corso del tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; sottolinea altresì che gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie che riguardi tutti i settori e i mezzi di ricorso, tra cui la vigilanza giudiziaria, al fine di consentire all'UE di ricorrere a sanzioni in ultima istanza, anche in relazione allo sviluppo sostenibile, in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che la parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come ad esempio un quadro di governance generale che copra tutti i settori della cooperazione;

42. pone in particolare l'accento sulle clausole di non regressione nei seguenti settori: i) diritti fondamentali sul lavoro, ii) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iii) condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; iv) diritti di informazione e consultazione a livello di impresa, e v) ristrutturazione;

43. ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici, l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità, la promozione dello sviluppo sostenibile, l'ambiente e le principali questioni sanitarie debbano costituire elementi essenziali del partenariato previsto; osserva che la Commissione, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, si è impegnata a rendere il rispetto dell'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali;

44. sottolinea che una "clausola di irreversibilità" (ratchet) per i futuri livelli di protezione non è sufficiente, giacché non offre condizioni di parità o incentivi per innalzare i livelli di ambizione, e osserva che se l'UE o il Regno Unito dovessero rafforzare il proprio livello di protezione del clima o dell'ambiente, l'altra parte dovrebbe assicurare che le proprie norme o i propri obiettivi forniscano almeno un livello equivalente di protezione del clima o dell'ambiente;

45. esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale, lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'acquis dell'Unione e a livello mondiale, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona e la loro mancanza di conformità con i criteri di buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE, in particolare a riguardo dello scambio di informazioni fiscali, della trasparenza fiscale, della tassazione equa, delle misure contro l'elusione fiscale e delle norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, al fine di garantire una fruttuosa collaborazione reciproca basata sulla fiducia; esorta inoltre l'UE e il Regno Unito a rispettare le norme della task force "Azione finanziaria"; rammenta, in relazione a Gibilterra, le direttive di negoziato e le disposizioni previste nel progetto di testo giuridico dell'UE;

46. ribadisce la necessità di mantenere norme elevate, chiara tracciabilità, servizi di ispezione di elevata qualità e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché della salute e del benessere animali e vegetali, delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;

47. invita la Commissione a garantire che i principi e gli strumenti presenti e futuri previsti nel quadro delle politiche in materia sociale, ambientale e climatica dell'Unione (ad esempio, le misure antidumping, la politica industriale europea, le disposizioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza, la tassonomia europea per gli investimenti sostenibili, il principio del "non nuocere", il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, le informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) non possano essere legalmente contestati nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Regno Unito e negli accordi commerciali futuri;

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica

Mercato interno

48. sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE richiede, quale condizione preliminare, il pieno rispetto della legislazione relativa al mercato interno dell'UE;

49. sottolinea che qualsiasi futuro accordo volto a garantire una parità di condizioni non può prescindere da elementi essenziali e insostituibili quali l'allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una solida vigilanza del mercato, contribuiscano ad applicare le norme ai prodotti, comprese quelle sulla sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, e assicurino certezza giuridica per le imprese dell'UE e un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione;

50. ricorda che, in ogni caso, un nuovo accordo condurrà a controlli e verifiche doganali prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno;

51. pone l'accento sull'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;

52.  sottolinea l'importanza di predisporre accordi reciproci per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi e incoraggia entrambe le parti e, in particolare, gli organismi e le autorità professionali a sviluppare e fornire ulteriori raccomandazioni congiunte sul riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente nel contesto del Consiglio di partenariato;

Servizi finanziari

53. è del parere che il futuro accordo dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito al fine di promuovere l'allineamento normativo, condividere i timori e le buone pratiche in materia di vigilanza, nonché garantire una cooperazione fluida e mantenere l'integrazione dei mercati dei capitali;

54. ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza;

55. evidenzia che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che tale equivalenza potrà essere concessa solo in presenza del pieno rispetto dell'autonomia del suo processo decisionale e solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE; chiede che tale valutazione sia effettuata quanto prima per rispettare l'impegno della dichiarazione politica; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;

56. ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea;

Dogane

57. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status attuale nei confronti del mercato interno e dell'unione doganale; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, nonché di prevedere la possibilità di un ufficio permanente dell'UE in Irlanda del Nord che si occupi della conformità alle disposizioni doganali;

58. sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre l'UE e il Regno Unito, ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori, comprese le PMI;

59. sottolinea che l'UE e il Regno Unito dovrebbero prodigarsi per mantenere un elevato livello di convergenza delle loro normative e pratiche doganali, al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, l'attuazione della legislazione in materia doganale e la tutela degli interessi finanziari delle parti, permettendo loro di recuperare le imposte e i dazi pagati indebitamente, in aggiunta alla predisposizione di misure per le violazioni sistematiche della legislazione doganale applicabile;

60. sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

Politica dei consumatori

61. sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini nell'ambito dell'acquis dell'UE devono essere salvaguardati in qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo debba garantire un valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi degli operatori commerciali;

62.  ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati dal Regno Unito in modo che siano conformi alle norme dell'UE;

63. sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

Pesca

64. ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;

65. ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste sulla necessità di un quadro generale di governance per garantire che le eventuali violazioni delle disposizioni sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportino l'applicazione di sanzioni, tra cui la sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;

66. sottolinea la necessità di includere nell'accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa;

67. invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, che finora hanno tutti contribuito a migliorare lo stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri dell'UE che del Regno Unito;

68. sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità per escludere de facto le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;

69. esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;

70. sottolinea la necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia che il Regno Unito continui a contribuire alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta l'UE e il Regno Unito a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;

Diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone

71. osserva con rammarico che il Regno Unito ha deciso che il principio della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito non sarà più applicato dopo il periodo di transizione; insiste sulla necessità che il futuro partenariato includa disposizioni ambiziose in merito alla circolazione delle persone, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione tra gli Stati membri; ribadisce che l'accesso del Regno Unito al mercato interno deve essere commisurato agli impegni assunti per facilitare la mobilità delle persone; sottolinea che il regime di attraversamento delle frontiere non dovrebbe creare un gravoso ostacolo amministrativo o finanziario;

72. sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei minori appartenenti a famiglie miste in cui soltanto uno dei genitori è un cittadino dell'UE e di prevedere meccanismi giuridici appropriati per la risoluzione di dispute tra genitori, ad esempio in caso di divorzio

73. ritiene che gli accordi in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità e dovrebbero includere l'acquis dell'UE in materia di mobilità, le norme sul distacco dei lavoratori e le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

74. ritiene che l'ulteriore codificazione dei diritti dei cittadini mediante disposizioni giuridicamente vincolanti debba costituire parte integrante del testo di un futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che esso dovrà comprendere la situazione dei lavoratori transfrontalieri, la cui libertà di movimento dovrebbe essere garantita sulla base della non discriminazione e della reciprocità; chiede che si consideri di meglio disciplinare le condizioni di ingresso e soggiorno a fini di ricerca, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, collocamento alla pari e servizio volontario nel Corpo europeo di solidarietà, che dovrebbero far parte del futuro accordo e non essere lasciate alla regolamentazione nazionale; ricorda che la crisi della Covid-19 ha evidenziato la dipendenza di settori essenziali del Regno Unito, tra cui la salute pubblica o l'agricoltura, da lavoratori dell'UE, compresi i lavoratori stagionali;

Lavoro, mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

75. deplora il fatto che il governo del Regno Unito non abbia ancora onorato il proprio impegno di emanare un nuovo disegno di legge sull'occupazione ed esorta il Regno Unito a farlo prima della fine del periodo di transizione; fa riferimento, in particolare, agli atti legislativi dell'UE adottati di recente, i cui termini di recepimento cadono durante il periodo di transizione; sottolinea che è della massima importanza evitare che si verifichino vuoti in cui i diritti dei lavoratori non sono tutelati né dal diritto vigente dell'UE, né dalla legge sull'occupazione del Regno Unito;

76. ricorda l'importanza di mantenere i diritti di sicurezza sociale esistenti e futuri delle persone interessate, in tutte le dimensioni; invita i negoziatori dell'accordo a dare priorità, con ogni mezzo, a tali diritti dei cittadini in materia di coordinamento della sicurezza sociale e a prevedere la continuata applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale in tutti i capitoli;

77. deplora tuttavia che non vi siano disposizioni speciali in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, e incoraggia pertanto l'UE e il Regno Unito a esaminare disposizioni adeguate in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

78. sottolinea l'importanza di un accordo dinamico sul coordinamento della sicurezza sociale; sottolinea che le disposizioni dell'accordo finale sulla mobilità delle persone devono comprendere diritti proporzionati e solidi in materia di coordinamento della sicurezza sociale, in linea con la dichiarazione politica;

Protezione dei dati

79. sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sia come diritto fondamentale che come elemento chiave per l'economia digitale; ricorda che secondo la giurisprudenza della CGUE, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;

80. ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini d'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, quando i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, essi non sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini britannici, in contrasto con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]; ritiene che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE come interpretato dalla CGUE, e non possa quindi attualmente essere considerato adeguato;

81. sottolinea e sostiene che il futuro partenariato poggi su impegni a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, che costituisce un requisito essenziale per la cooperazione prevista, con una sospensione automatica dell'accordo sulla cooperazione nell'attività di contrasto qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU; invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione al quadro giuridico del Regno Unito nel valutare la sua adeguatezza ai sensi del diritto dell'UE; è favorevole a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come la causa Schrems, così come la giurisprudenza della CEDU;

82. ritiene che, se il Regno Unito non si impegna esplicitamente ad applicare la CEDU e non accetta il ruolo della CGUE, non sarà possibile alcun accordo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; deplora che il Regno Unito si sia finora rifiutato di fornire solide garanzie sui diritti fondamentali e le libertà individuali e insista sull'abbassamento degli standard attuali e sulla deviazione dai meccanismi concordati in materia di protezione dei dati, anche ricorrendo alla sorveglianza di massa;

83. invita la Commissione a tenere conto degli elementi di cui sopra nel valutare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali e a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di eventualmente dichiarare adeguato il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell'UE come interpretato dalla CGUE; invita la Commissione a chiedere inoltre il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati;

Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

84. ribadisce che si dovrebbero compiere progressi tangibili in materia di sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo di cooperazione globale ed efficiente che sia reciprocamente vantaggioso per la sicurezza dei cittadini dell'UE e del Regno Unito;

85. si oppone fermamente alla richiesta del Regno Unito di beneficiare di un accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni; torna a sottolineare a tale proposito che il Regno Unito, in quanto paese terzo non appartenente allo spazio Schengen, non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE; avverte che qualsiasi condivisione di informazioni con il Regno Unito, inclusi i dati personali, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di garanzia, audit e sorveglianza, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello fornito dal diritto dell'UE;

86. sottolinea che la legislazione relativa al sistema d'informazione Schengen (SIS) vieta esplicitamente l'accesso di paesi terzi al sistema e che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può avere accesso al SIS; ricorda che il 5 marzo 2020 il Consiglio ha emanato una serie di raccomandazioni riguardo alle gravi carenze emerse nell'applicazione del SIS da parte del Regno Unito e che, nella risposta del Regno Unito, si ravvede scarsa volontà di applicare tali raccomandazioni, in violazione del diritto dell'UE; ritiene che la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel campo dell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria dovrebbe essere basata sulla fiducia reciproca; sottolinea che una tale cooperazione può essere concordata solo laddove siano stabilite norme solide in materia di protezione dei dati e siano presenti robusti meccanismi per la loro applicazione;

87. sottolinea che lo scambio automatizzato di dati relativi al DNA con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di Prüm è stato avviato solo nel 2019 e che il Consiglio sta per decidere in merito all'adozione di una decisione di esecuzione che consentirebbe al Regno Unito di partecipare a scambi automatizzati di dati dattiloscopici; sottolinea a questo proposito che, in base alla procedura di consultazione speciale per gli atti dell'ex terzo pilastro, il 13 maggio 2020 il Parlamento ha respinto il progetto di decisione del Consiglio, a causa delle sue preoccupazioni in merito alla piena reciprocità dello scambio di dati dattiloscopici, alle garanzie sulla protezione dei dati e al periodo molto breve in cui si applicherebbe; invita il Consiglio a esaminare con attenzione gli argomenti presentati dal Parlamento riguardo a tale reiezione; ricorda ai negoziatori che, se adottate, le decisioni del Consiglio che autorizzano tali scambi automatizzati di dati decadranno alla fine del periodo di transizione; sottolinea la necessità di un accordo tempestivo su nuove disposizioni per le future relazioni, vista l'importanza dello scambio di informazioni nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e contro il terrorismo;

88. teme che il mandato negoziale del Regno Unito sia poco ambizioso in importanti settori della cooperazione giudiziaria in materia penale; ritiene che l'UE e il Regno Unito potrebbero trovare una soluzione che consenta un livello di cooperazione più ambizioso di quello fornito dalla Convenzione europea di estradizione;

Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

89. sottolinea la necessità di concordare le condizioni di cooperazione in materia di migrazione di cittadini diversi da quelli delle due parti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e riconoscendo la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili; ribadisce la sua richiesta che tale cooperazione dovrebbe contenere quanto meno disposizioni atte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare;

90. sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra le parti al fine di lottare contro il traffico e la tratta di esseri umani in linea con il diritto internazionale, che rimarrà applicabile alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito;

91. insiste sul fatto che il Regno Unito non può scegliere selettivamente gli elementi dell'acquis dell'UE in materia di asilo e migrazione che vorrebbe mantenere;

92. torna a sottolineare la necessità di adottare un piano in materia di ricongiungimento familiare, che sia pronto a entrare in vigore alla fine del periodo di transizione;

93. ricorda ai negoziatori, nell'ambito di tale piano e più in generale, l'obbligo sia per l'UE che per il Regno Unito di tutelare tutti i minori sul loro territorio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC); invita gli Stati membri, una volta che il Regno Unito avrà formulato proposte concrete, a dare mandato alla Commissione di negoziare un piano di ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo;

94. sottolinea l'importanza di un approccio coordinato dell'UE su tutti questi aspetti, dal momento che accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni come il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i profughi e sulle disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione, rischiano di ripercuotersi negativamente sulla coerenza della politica di asilo e migrazione dell'UE; chiede all'UE e al Regno Unito di adoperarsi per seguire un approccio equilibrato e costruttivo in tutte le questioni in parola;

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

95. invita l'UE e il Regno Unito a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), tra cui un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force "Azione finanziaria" in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela;

96. invita l'UE e il Regno Unito a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio;

Aspetti fiscali

97. invita l'UE e il Regno Unito a privilegiare la lotta coordinata all'evasione e all'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose proseguendo la cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; rileva che, secondo la Commissione, il Regno Unito ha un punteggio elevato per quanto riguarda gli indicatori che identificano i paesi che presentano caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico; constata che, al termine del periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita l'UE e il Regno Unito a garantire piena cooperazione amministrativa onde assicurare il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;

Lotta al cambiamento climatico e tutela dell'ambiente

98. ritiene che il Regno Unito debba pienamente allinearsi al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'UE, compresi gli obiettivi riveduti per il 2030, gli obiettivi per il 2040 e le traiettorie per conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

99. è del parere che il Regno Unito debba attuare un sistema di tariffazione del carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), nonché applicare gli stessi principi riguardo all'utilizzo dei crediti esterni entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che, qualora il Regno Unito chieda che il suo sistema di scambio delle quote di emissione sia collegato a quello dell'Unione, debbano sussistere le due seguenti condizioni per l'esame di tale richiesta: il sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito non dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare l'equilibrio dei diritti e dei doveri, e dovrebbe invece riflettere il costante aumento della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE; insiste sulla necessità che un sistema di tariffazione del carbonio sia definito e in atto già prima del voto in Parlamento sull'approvazione del progetto di accordo;

100. sottolinea l'importanza di assicurare che il Regno Unito disponga di un monitoraggio e una valutazione adeguati della qualità dell'aria e dell'acqua, oltre all'adozione delle norme e degli obiettivi comuni; sottolinea inoltre l'importanza che il Regno Unito attui e faccia rispettare i limiti di emissione e le altre disposizioni concordate nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e proceda all'allineamento dinamico con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[17], compresi gli aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

Sanità pubblica

101. sottolinea che, qualora desideri essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso l'UE le merci soggette alle misure SPS, il Regno Unito dovrà conformarsi pienamente ai requisiti dell'UE per tali merci, tra cui quelli relativi ai processi di produzione; sottolinea inoltre che dovrebbero essere pienamente osservate soprattutto le norme di origine per i prodotti alimentari e che dovrebbero essere adottate norme chiare in relazione alla trasformazione dei prodotti alimentari nel Regno Unito al fine di evitare l'elusione dei requisiti dell'UE, in particolare nel contesto di eventuali ALS tra il Regno Unito e altri paesi;

102. sottolinea che il Regno Unito dovrà essere in linea con la legislazione dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari; ritiene che le parti debbano mirare a ridurre l'uso e i rischi degli antiparassitari; insiste sulla necessità che entrambe le parti si impegnino a ridurre l'uso di antibiotici nella produzione animale e continuino a vietarne l'impiego per favorire la crescita e a ridurne l'uso scorretto o non necessario nell'uomo;

103. insiste sull'importanza di prevenire la carenza di medicinali e dispositivi medici; esorta le autorità nazionali e i portatori di interessi a garantire che il processo di ridistribuzione dei medicinali autorizzati a livello nazionale sia concluso entro la fine del periodo di transizione; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a collaborare sul lungo periodo per prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce esistenti ed emergenti alla sicurezza sanitaria; chiede, a tale proposito, una cooperazione costante tra l'UE e il Regno Unito per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19; ritiene che, qualora una delle parti non adotti misure adeguate per affrontare una minaccia sanitaria, l'altra parte possa adottare misure unilaterali a tutela della salute pubblica;

104. insiste sull'importanza di rispettare la legislazione dell'UE in materia di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e sicurezza delle sostanze chimiche, tra cui gli interferenti endocrini, assicurando nel contempo un accesso continuo ai medicinali e ai dispositivi medici, e sottolinea il fatto che le imprese britanniche sarebbero comunque soggette agli stessi obblighi che incombono alle imprese al di fuori del SEE; insiste inoltre sulla necessità di stabilire condizioni rigorose per le misure SPS che vadano al di là dell'accordo OMC, onde tutelare il mercato interno dell'UE, in particolare i consumatori, da qualsiasi rischio connesso all'importazione o all'esportazione di prodotti con il Regno Unito;

Trasporti

105. insiste sul fatto che il previsto partenariato fondato sugli stretti rapporti economici e interessi comuni dovrebbe garantire una connettività continua e senza ostacoli per tutti i modi di trasporto, purché vi sia reciprocità, e assicurare parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali, occupazionali e ambientali, nonché i diritti dei passeggeri; ricorda che tale partenariato dovrebbe includere altresì la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, segnatamente in relazione gli aspetti del regime di sicurezza e autorizzazione;

106. ritiene che la futura cooperazione con il Regno Unito debba prevedere progetti di trasporto d'interesse comune e promuovere buone condizioni commerciali e aziendali transfrontaliere, in particolare agevolando e assistendo le PMI ad evitare eventuali oneri amministrativi supplementari;

107. è del parere che debba essere prevista la partecipazione del Regno Unito ai programmi di ricerca e sviluppo transfrontalieri dell'UE nel settore dei trasporti sulla base di interessi comuni;

108. ricorda l'importanza del fatto che la Commissione sia l'unico rappresentante dell'Unione nell'ambito dei negoziati e che gli Stati membri non devono avviare negoziati bilaterali; esorta tuttavia la Commissione a rappresentare gli interessi di ogni Stato membro nell'accordo globale finale;

109. sottolinea che i diritti e i privilegi comportano degli obblighi e che il grado di accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe corrispondere pienamente al grado di convergenza normativa e degli impegni concordati relativamente all'osservanza della parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, sulla base delle norme comuni minime applicabili nell'UE;

110. ricorda che l'aviazione è l'unica modalità di trasporto che non dispone di alcun ripiego legale previsto dall'OMC in caso di mancato accordo prima della fine del periodo di transizione;

111. ritiene che il partenariato previsto debba includere un capitolo ambizioso ed esaustivo sul trasporto aereo che garantisca gli interessi strategici dell'UE e preveda opportune disposizioni in materia di accesso al mercato, investimenti e flessibilità operativa e commerciale (ad esempio, il code sharing), riguardo all'equilibrio tra diritti e doveri, nonché una stratta cooperazione in materia di sicurezza aerea e gestione del traffico aereo;

112.  insiste sul fatto che eventuali concessioni di taluni elementi della cosiddetta "quinta libertà" (libertà di transito aereo) dovrebbero essere di portata limitata e devono includere obblighi equilibrati e commisurati nell'interesse dell'UE;

113. rileva che l'attuale quadro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, basato su un numero ristretto di permessi, non è adatto alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto del volume delle merci trasportate su strada tra l'UE e il Regno Unito; insiste, a tale proposito, sulla necessità di porre in essere misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare perturbazioni dei flussi di traffico degli autotrasportatori di merci e degli operatori di servizi a mezzo autobus; sottolinea in tale contesto l'importanza di prevedere migliori rotte marittime dirette dall'Irlanda al continente, riducendo in tal modo la dipendenza dal "ponte terrestre" del Regno Unito;

114.  sottolinea che agli operatori del trasporto merci del Regno Unito non possono essere concessi gli stessi diritti e benefici degli operatori del trasporto di merci dell'UE per quanto riguarda le operazioni di autotrasporto di merci;

115. ritiene che il partenariato previsto debba includere il diritto di transito dei tragitti con carico e a vuoto dal territorio di una parte al territorio della stessa parte passando attraverso il territorio dell'altra parte;

116.  ritiene che il partenariato previsto debba prevedere condizioni di parità per quanto riguarda, in particolare, il lavoro, i periodi di guida e di riposo, il distacco di conducenti, i tachigrafi, il peso e le dimensioni dei veicoli, il trasporto combinato e la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per garantire un grado di tutela comparabile in relazione a operatori e conducenti;

117. esorta a privilegiare la fluidità degli scambi marittimi tra l'UE e il Regno Unito e la libera circolazione dei passeggeri, dei marittimi e del personale di mare e di terra; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire la messa a punto di idonei sistemi doganali e di frontiera onde evitare ritardi e perturbazioni;

Cultura e istruzione

118. ritiene che l'accordo debba indicare chiaramente che rispetterà la diversità culturale e linguistica ai sensi della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

119. accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero comprendere anche un dialogo e scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; invita la Commissione a tenere conto della natura specifica del settore culturale al momento di negoziare le pertinenti disposizioni in materia di mobilità; esprime, inoltre, preoccupazione in relazione al fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche a fini professionali contenute nel progetto di testo dell'accordo pubblicato dalla Commissione non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo, e rischiano di ostacolare il proseguimento degli scambi culturali;

120. sostiene senza riserve la chiarezza con cui le direttive di negoziato stabiliscono che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del partenariato economico ed esorta la Commissione a mantenere fermamente la propria posizione;

121. sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18], di modo che gli stessi diritti di ritrasmissione siano concessi a entrambe le parti; ricorda che i contenuti prodotti nel Regno Unito continueranno a essere classificati come "opere europee" dopo la fine del periodo di transizione, e ciò fintantoché le opere prodotte in paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di contenuti "opere europee";

122.  accoglie favorevolmente l'inclusione delle questioni relative al rientro nei rispettivi paesi di origine o alla restituzione a questi stessi paesi dei beni culturali usciti illecitamente; sottolinea l'importanza di una cooperazione costante con il Regno Unito in tale ambito;

Governance finanziaria e quadro di controllo

123. chiede che siano garantiti e rispettati il diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea, come pure il diritto di controllo del Parlamento; ricorda che la CGUE deve essere riconosciuta come l'organo giurisdizionale competente nei casi riguardanti l'osservanza e l'interpretazione del diritto dell'UE;

Partecipazione ai programmi dell'Unione

124. raccomanda che la Commissione presti un'attenzione particolare ai seguenti principi e alle seguenti condizioni applicabili per quanto riguarda sia la "partecipazione ai programmi dell'Unione" che le "disposizioni orizzontali e la governance":

a) che adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni generali da stabilire, nel quadro del previsto partenariato, per la partecipazione a programmi dell'UE includano l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di partecipazione che di contributi operativi, ai programmi cui partecipa;

b) che assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito ai programmi sia in linea con le condizioni standard applicabili alla partecipazione di paesi terzi e sia valida per l'intera durata del programma in questione e per tutte le sue parti, tranne nei casi in cui una partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza; che garantisca prevedibilità ai partecipanti ai programmi dell'UE in essa stabiliti nonché stabilità sotto il profilo degli stanziamenti di bilancio;

c) che garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che quest'ultima possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione del Regno Unito a qualsiasi programma qualora le condizioni per la sua partecipazione non siano soddisfatte o qualora il Regno Unito non versi il suo contributo finanziario;

d) che assicuri che l'accordo con il Regno Unito contenga le misure necessarie per contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE;

125. ritiene importante, in particolare, che la partecipazione del Regno Unito sia in linea con i principi generali previsti per la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e di ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il cielo unico europeo (CUE), Interreg, iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, la ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), gli ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST), e i partenariati pubblico-privati;

126. si aspetta che l'accordo affronti le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e le passività; si aspetta altresì che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare, sicurezza e radioprotezione;

127. considera che, qualora in ultima istanza intendesse partecipare al mercato interno, il Regno Unito dovrebbe contribuire ai fondi di coesione per il periodo 2021-2027, come avviene per i paesi del SEE;

128. ritiene che il nuovo accordo dovrebbe tenere conto delle necessità delle regioni dell'UE colpite dal recesso del Regno Unito dall'UE;

129. sottolinea che è di fondamentale importanza che il programma PEACE rimanga operativo nell'Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell'Irlanda, e che sia gestito autonomamente dall'organismo per i programmi speciali dell'UE;

130. ritiene che sarebbe opportuno proseguire la cooperazione sulle questioni di interesse comune tra le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE, da un lato, e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) del Regno Unito, dall'altro, in particolare nei Caraibi e nel Parifico; chiede l'introduzione di particolari disposizioni che consentano futuri progetti comuni a titolo del Fondo europeo di sviluppo e dei fondi di coesione, a seconda dei casi; chiede altresì di mantenere un livello adeguato di sostegno per i restanti PTOM;

131. sottolinea che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che mette a disposizione risorse finanziarie attraverso il bilancio dell'UE, costituisce una manifestazione tangibile di solidarietà quando una o più regioni dell'UE o di un paese candidato all'adesione sono interessate da gravi ripercussioni, ad esempio, di carattere economico;

132. sottolinea la necessità di collegare la partecipazione ai programmi con un allineamento alle politiche correlate, ad esempio le politiche sul clima o le politiche informatiche;

133. ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, che sia in linea con l'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti;

134. sottolinea che, per garantire la continuità del mercato unico dell'elettricità sull'isola d'Irlanda dopo il recesso del Regno Unito, è necessario continuare ad applicare l'acquis dell'UE in materia di energia in Irlanda del Nord;

135. è del parere che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un partner importante nella politica spaziale dell'UE; sottolinea che la questione del suo futuro accesso al programma spaziale dell'UE deve essere affrontata durante i negoziati, preservando nel contempo gli interessi dell'UE e in linea con il quadro giuridico applicabile per la partecipazione dei paesi terzi al programma spaziale dell'UE;

Proprietà intellettuale

136. sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

Diritto societario

137. osserva che, al fine di evitare un indebolimento delle norme e garantire la legittimità ad agire nel Regno Unito e nell'UE, è auspicabile che l'accordo previsto includa norme minime comuni riguardanti la creazione e l'effettuazione di operazioni, la protezione degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, regole in materia di relazioni, audit e trasparenza delle imprese, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia di ristrutturazione e fallimento o insolvenza;

Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare

138. sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia civile è di fondamentale importanza per garantire le future interazioni commerciali e aziendali tra i cittadini e le imprese, e per offrire certezza e sufficiente protezione alle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività; è del parere che si dovrebbe pertanto valutare attentamente se la Convenzione di Lugano possa rappresentare una soluzione adeguata per consentire all'UE di mantenere l'equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, o se sia più appropriata una soluzione nuova atta a garantire un "allineamento dinamico" tra le due parti;

139. evidenzia che l'accordo previsto dovrebbe trovare una soluzione significativa e globale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e riguardo ad altre questioni familiari; rileva, in tale contesto, che qualsiasi disposizione reciproca di esecuzione riguardante le questioni familiari nell'accordo previsto dovrebbe basarsi non solo sul principio della fiducia reciproca dei sistemi giudiziari, ma anche sull'esistenza di talune garanzie costituzionali e di norme comuni in materia di diritti fondamentali;

Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari

140. osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e sottolinea che l'UE deve cogliere le opportunità di cooperazione con tale paese in uno spirito di partenariato; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE lasci lacune nella cooperazione allo sviluppo globale e nella politica di aiuto umanitario dell'UE;

141. evidenzia il ruolo centrale svolto sia dell'UE che del Regno Unito per affrontare sfide comuni attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari; sottolinea che, a tale riguardo, è importante perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

142. sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento degli OSS, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea inoltre l'importanza di risposte armonizzate alle crisi umanitarie e i principi fondamentali dell'aiuto umanitario;

143. è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere rafforzati collaborando efficacemente con il Regno Unito e basandosi sulla forte presenza di tale paese in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e complementarità;

Questioni di politica estera e di sicurezza

144. fa osservare che gli obiettivi negoziali del Regno Unito pubblicati il 27 febbraio 2020 indicano che la politica estera sarà determinata solo in un contesto di dialogo e cooperazione più ampio e amichevole tra il Regno Unito e l'UE, riducendo così questo aspetto fondamentale a un rapporto non istituzionalizzato da concordare in una fase successiva;

145. si rammarica del fatto che ciò sia in contrasto con le disposizioni della dichiarazione politica, che prevede un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile nel settore della politica estera, della sicurezza e della difesa e chiede l'istituzione di un futuro partenariato ampio, globale ed equilibrato in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, cui il Regno Unito ha aderito;

146. ricorda la posizione dell'UE secondo cui la politica estera, la sicurezza e la difesa dovrebbero essere parte di un accordo globale che disciplini le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

147. deplora il fatto che il Regno Unito non mostri alcuna ambizione per quanto riguarda le relazioni con l'UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa e che tali relazioni non siano esplicitamente incluse nel mandato del Regno Unito e non rientrino pertanto nelle 11 tabelle di negoziato;

148. ricorda che l'UE e il Regno Unito condividono principi, valori e interessi; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura, rispettosa dell'autonomia dell'UE, sotto forma di un quadro comune di politica estera e di sicurezza basato sull'articolo 21 TUE e che tenga conto della Carta delle Nazioni Unite e della NATO nei seguenti settori:

a) la promozione della pace;

 

b) un approccio condiviso alle sfide comuni in materia di sicurezza e una stabilità globale, anche nel vicinato europeo;

 

c) la promozione di un sistema internazionale basato su regole;

d) il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto;

e) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

 

f) la promozione della prosperità globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la mitigazione della perdita di biodiversità;

149. osserva che una cooperazione internazionale fortemente integrata e coordinata tra l'UE e il Regno Unito rappresenterebbe un grande vantaggio per entrambe le parti e per l'ordine mondiale in generale, giacché le parti condividono approcci simili a favore di un multilateralismo efficace, la salvaguardia della pace, della sicurezza e della sostenibilità, nonché la difesa e l'attuazione dei diritti umani; propone che tale coordinamento sia disciplinato da una piattaforma sistematica per consultazioni ad alto livello e il coordinamento in merito a questioni di politica estera; sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della cooperazione interparlamentare sui problemi globali;

150. sottolinea la necessità, per entrambe le parti, di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa quali il terrorismo, la guerra informatica, la crisi nei paesi del vicinato, le questioni relative al rispetto dei diritti umani, le campagne di disinformazione e le minacce ibride; incoraggia un dialogo, una consultazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni e intelligence che siano efficaci, tempestivi e reciproci, nonché soggetti al controllo democratico da parte delle istituzioni del Regno Unito e dell'UE; rammenta che lo scambio di informazioni classificate deve essere organizzato nell'ambito di un quadro specifico;

151. sottolinea che, a partire dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza un quadro specifico di relazioni, il che avrà un impatto significativo sulla cooperazione esistente in materia di politica estera e di sicurezza;

152. invita sia l'UE che il Regno Unito a rafforzare la pace e la stabilità internazionali, anche mediante l'elaborazione di strategie congiunte atte a potenziare gli sforzi di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; invita entrambe le parti a promuovere la cultura della pace e del dialogo quale strumento per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, nonché per sostenere i diritti delle donne e i diritti di genere; è favorevole al proseguimento della cooperazione esistente in tali settori; chiede una cooperazione preferenziale sistematica nelle operazioni di mantenimento della pace; chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni inerenti allo sviluppo democratico, ai processi di riforma e alle prassi parlamentari democratiche nei paesi terzi, compresa l'osservazione elettorale;

153. sostiene il forte interesse dell'UE per un siffatto partenariato in materia di affari esteri e di sicurezza, considerando i vantaggi reciproci derivanti dal seggio permanente di Regno Unito e Francia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal servizio diplomatico estremamente efficiente del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE, e dal fatto che il Regno Unito possiede l'esercito più potente in Europa;

154. propone di basare il futuro partenariato su una cooperazione e un coordinamento molto stretti e regolari in seno alle Nazioni Unite, in particolare a livello di Consiglio di sicurezza e di Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

155. sottolinea la reciproca importanza che rivestono i temi della sicurezza e dello sviluppo; esorta l'UE e il Regno Unito a lavorare in stretta cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile e dell'aiuto umanitario; ricorda a entrambe le parti l'importanza di impegnarsi a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL e di sostenere il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano trarre vantaggio da una cooperazione efficace con il Regno Unito volta a promuovere standard elevati in ambito sociale e in materia di diritti umani e protezione ambientale, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi;

156. ritiene che sia nel reciproco interesse del Regno Unito e dell'UE, e ancor più alla luce della loro vicinanza geografica, cooperare allo sviluppo di capacità di difesa efficaci e realmente interoperabili, anche all'interno dell'Agenzia europea per la difesa, con la quale sarebbe opportuno concludere un accordo amministrativo, e proseguire i validissimi partenariati esistenti nel quadro della NATO e dei programmi dell'UE in materia di difesa e sicurezza esterna, Galileo, i programmi di sicurezza informatica e la lotta alle campagne mirate di disinformazione e agli attacchi informatici, come evidenziato dall'attuale pandemia di Covid-19; rammenta che è possibile e necessario raggiungere un accordo specifico per quanto riguarda la partecipazione al servizio pubblico regolamentato di Galileo; osserva inoltre che, in relazione al futuro Fondo europeo per la difesa, il Regno Unito potrebbe essere associato in base alle condizioni stabilite per i paesi terzi; invita l'UE e il Regno Unito a elaborare un approccio congiunto alla standardizzazione delle tecnologie di difesa;

157. si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni già consolidati con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza;

158. ricorda che nel Regno Unito è attualmente in vigore una serie di misure restrittive (regimi sanzionatori) in virtù della legislazione dell'UE; riconosce l'efficacia del ricorso alle sanzioni relativamente ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che il Regno Unito sarà ancora tenuto ad applicare i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite dopo il suo recesso e chiede al Regno Unito di continuare ad allineare la sua politica in materia di sanzioni con l'UE; chiede altresì l'istituzione di un meccanismo di coordinamento adeguato per le sanzioni tra le due parti e una stretta cooperazione in materia di sanzioni nelle sedi internazionali, al fine di massimizzarne l'impatto e assicurarne la convergenza e per far sì che siano perseguiti e rispettati gli interessi reciproci nella promozione dei valori comuni;

159. incoraggia il Regno Unito a partecipare alle agenzie competenti dell'UE e ad assumere un ruolo di primo piano nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e alle missioni e operazioni della PSDC, comprese le missioni umanitarie e di salvataggio, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace, la consulenza e l'assistenza in materia militare e la stabilizzazione al termine dei conflitti, nonché nei progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) ai quali è invitato a partecipare, e sottolinea che tale partecipazione dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'UE e della sovranità del Regno Unito, del principio di equilibrio tra diritti e obblighi e sulla base di una reciprocità effettiva, compreso un contributo finanziario equo e adeguato; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a informare regolarmente il Parlamento in merito al processo di dialogo politico con il Regno Unito e ai principali aspetti dello scambio di informazioni sulla PSDC e la gestione delle crisi;

160. ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; ricorda l'importanza di una strategia europea coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale e finalizzati a misure regionali di allentamento della tensione e di rafforzamento della fiducia; ricorda l'importante ruolo svolto dal Regno Unito per quanto concerne lo sviluppo e l'istituzione di siffatte norme, istituzioni e organizzazioni; invita il Regno Unito a elaborare una strategia congiunta con l'UE in merito a tale ambito di intervento, in particolare in linea con l'agenda delle Nazioni Unite in materia di disarmo; invita il Regno Unito a impegnarsi a rimanere vincolato da criteri equivalenti a quelli figuranti nella posizione comune 2008/944/PESC[19] e a promuovere, di concerto con l'UE, l'universalizzazione e la rigorosa attuazione del trattato sul commercio delle armi, del trattato di non proliferazione (TNP) e il rinnovo del nuovo trattato START;

161. sottolinea la grande importanza della cooperazione consolare e diplomatica tra l'UE e il Regno Unito, in quanto ciò garantirebbe un'assistenza efficace per i reciproci cittadini e consentirebbe sia al Regno Unito sia all'UE di offrire ai propri cittadini la possibilità di beneficiare della protezione consolare nei paesi terzi nei quali lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, conformemente all'articolo 20, lettera c), TFUE;

162. sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia evidenziato l'importanza dei mezzi e delle capacità militari e che le forze armate europee svolgono un ruolo fondamentale a sostegno degli sforzi civili volti a far fronte alla pandemia, adempiendo nel contempo ai propri compiti fondamentali; ribadisce che la pandemia ha messo in evidenza l'importanza dell'autonomia strategica dell'UE e della cooperazione europea in materia di difesa al fine di proteggere le popolazioni europee nelle emergenze e promuovere la resilienza degli Stati membri; ritiene che si debbano predisporre meccanismi che consentano una tempestiva cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in caso di crisi future di natura e portata simili; è del parere che, sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, i servizi medici militari europei dovrebbero formare una rete per lo scambio di informazioni e il sostegno, al fine di promuovere un'ampia resilienza europea nei momenti di crisi ed emergenza; ritiene che la partecipazione del Regno Unito a una futura rete medica militare europea siffatta sarebbe di reciproco vantaggio;

Disposizioni istituzionali e governance

163. sottolinea che l'intero accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, comprese le disposizioni sulle condizioni di parità, le questioni settoriali specifiche, le aree tematiche di cooperazione e la pesca, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema unico di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'accordo nonché meccanismi trasparenti di risoluzione delle controversie, di conformità e di esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie, ove necessario, in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'accordo;

164. è del parere che un singolo meccanismo di governance, globale e orizzontale, dovrebbe essere applicabile alle future relazioni con il Regno Unito nel suo complesso, compresi gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente, assicurando nel contempo la coerenza con le disposizioni dell'accordo di recesso ed evitando le inefficienze; evidenzia che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrà essere solido e dovrebbe prevedere sanzioni graduali e mezzi di ricorso qualora sia accertato che una delle parti viola l'accordo, e che tale meccanismo dovrà garantire mezzi di ricorso efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi; sottolinea che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la messa a punto di tali meccanismi orizzontali; ribadisce che l'UE si aspetta dal Regno Unito un livello superiore di ambizione per quanto concerne la governance, per poter costruire un futuro partenariato solido;

165. insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance, nel rispetto dell'autonomia di entrambe le parti, preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico e giudiziario, tra cui il ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori del diritto dell'Unione, nonché il ruolo della CGUE quale unico interprete del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE;

166. si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, alla quale sia conferito il diritto di ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e di presentargli raccomandazioni, e sottolinea che l'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per disposizioni che consentano l'istituzione della suddetta Assemblea;

167. chiede che il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di colegislatore siano garantiti; ricorda il diritto del Parlamento di essere informato sui meccanismi di revisione dell'accordo;

168. sottolinea che l'intero accordo dovrebbe prevedere una serie di disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti, conformemente al paragrafo 125 della dichiarazione politica, che dovrebbe includere in particolare le parti sociali, ivi comprese le organizzazioni e le associazioni di lavoratori che rappresentano sia i cittadini dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nell'UE; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo;

169. è favorevole alla prosecuzione della partecipazione del Regno Unito, quale paese terzo osservatore senza alcun ruolo decisionale, alle agenzie non normative dell'UE, ad esempio nell'ambito dei trasporti, dell'ambiente o dell'occupazione, come pure a eventuali accordi di cooperazione del Regno Unito con agenzie di regolamentazione omologhe, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di scambiare dati, migliori prassi e conoscenze scientifiche; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione, tenendo conto dello status del Regno Unito di paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e di partner chiave nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, a prendere in considerazione la possibilità di una futura cooperazione pratica tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni;

°

° °

170. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


MOTIVAZIONE

 

Contesto generale e ruolo del Parlamento

 

Nel contesto dei negoziati in corso su un accordo di partenariato con un ex Stato membro e nonostante la grave crisi che il mondo si trova ad affrontare a causa della pandemia di Covid-19, il Parlamento europeo continua a impegnarsi a svolgere il ruolo conferitogli dai trattati in relazione ai negoziati sugli accordi internazionali. Gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'UE richiedono l'approvazione del Parlamento per la conclusione di qualsiasi accordo internazionale tra l'UE e un paese terzo. Al fine di garantire tale approvazione, il Parlamento deve essere coinvolto nel processo di negoziazione e deve essere regolarmente e pienamente informato.

 

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'UE con la certezza e la chiarezza giuridiche previste dall'accordo di recesso, che affronta tre questioni fondamentali in relazione alla separazione: i diritti dei cittadini, la frontiera irlandese e il regolamento degli obblighi del Regno Unito nei confronti dell'UE. Tali questioni sono state di fondamentale importanza per il Parlamento fin dall'avvio dei negoziati, assieme al chiarimento dello status degli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in quanto Stato membro, alla garanzia della certezza del diritto per i soggetti giuridici e al ruolo della Corte di giustizia dell'UE. Il Parlamento continua a impegnarsi a garantire un adeguato controllo parlamentare sull'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso.

 

Dato la complessità e l'importanza senza precedenti dei negoziati con un ex Stato membro, il Parlamento ha istituito un organo speciale per coordinare il contributo e la risposta del Parlamento ai negoziati: il gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG). Tale gruppo è guidato dal presidente della commissione per gli affari esteri (AFET) ed è composto dal presidente della commissione per il commercio internazionale (INTA), dal presidente della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE), dal relatore della commissione INTA e dal relatore della commissione AFET sulle future relazioni UE-Regno Unito, da un rappresentante di ciascun gruppo politico e dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione (CPC).

 

Logica alla base della raccomandazione

 

Le presenti raccomandazioni a norma dell'articolo 114 del regolamento del Parlamento europeo sui negoziati per un nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, elaborate dai due correlatori delle commissioni AFET e INTA in qualità di commissioni competenti, sono state formulate in un momento molto importante dei negoziati. A seguito della risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e dell'avvio formale dei negoziati all'inizio di marzo, il Parlamento intende adottare tali raccomandazioni mediante una votazione finale nel mese di giugno, prima della Conferenza ad alto livello e del Consiglio europeo di giugno, che faranno il punto sullo stato di avanzamento dei negoziati.

 

In ragione dell'elevato grado di complessità dei negoziati, le preziose competenze delle commissioni specializzate del Parlamento sono della massima importanza per il contenuto del testo. Pertanto, tali raccomandazioni garantiscono anche il pieno coinvolgimento delle commissioni competenti per parere conformemente alle procedure parlamentari e sono elaborate con la partecipazione dei gruppi politici che compongono il PE sotto l'egida dell'UKCG. La loro competenza è stata assolutamente fondamentale per la valutazione del partenariato economico, con un'attenzione particolare al commercio e alla creazione di condizioni di parità, ma anche per il futuro partenariato in settori specifici: la pesca, la protezione dei dati, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare, i diritti dei cittadini, gli aspetti finanziari, i trasporti, l'energia, incluso il nucleare, la sicurezza e gli affari esteri e la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione.

 

Sul piano del contenuto, le raccomandazioni trattano in modo esaustivo una serie di temi importanti, quali i principi generali, l'attuazione dell'accordo di recesso, il partenariato economico, il commercio e la parità di condizioni, le specifiche questioni settoriali, gli affari esteri e la sicurezza, ma anche aspetti chiave della governance. Esse forniscono una valutazione sia dell'attuazione dell'accordo di recesso che dell'andamento dei negoziati e rappresenterebbero pertanto il contributo del Parlamento alla Conferenza ad alto livello e alla riunione del Consiglio europeo di giugno. È altresì importante sottolineare che, attraverso tali raccomandazioni, il Parlamento esprime il suo forte sostegno e apprezzamento per il lavoro costruttivo svolto dalla task force della Commissione per il Regno Unito guidata dal capo negoziatore dell'UE Michel Barnier. L'UE è unita, e dovrebbe continuare a esserlo, nel sostenere il suo capo negoziatore.

 

In merito all'attuazione dell'accordo di recesso e del comitato misto

 

Una parte significativa di queste raccomandazioni si concentra sull'importanza del controllo parlamentare sull'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini e il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord. La posizione negoziale della Commissione prevede l'esistenza di un collegamento diretto tra la corretta attuazione dell'accordo di recesso e l'affidabilità del Regno Unito nei negoziati sulle future relazioni.

 

Pertanto, le raccomandazioni accolgono con favore i lavori del comitato misto guidato dal vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič. Il comitato misto è una piattaforma molto importante che monitora l'attuazione dell'accordo di recesso. In tale prospettiva, un'adeguata valutazione parlamentare è essenziale anche per il buon esito dei lavori del comitato misto e delle sei commissioni specializzate. Sono necessarie garanzie sufficienti che l'attuazione dell'accordo di recesso stia procedendo in modo efficace in tutti i settori chiave e tali garanzie dovrebbero essere ricevute prima della fine del periodo di transizione.

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (5.4.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Nicolae Ştefănuță

Articolo 56 del regolamento

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e benefici di uno Stato membro; che l'Unione dovrebbe considerare la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE tenendo presenti gli interessi strategici e finanziari dell'Unione e dei suoi cittadini; che qualunque decisione in merito alla partecipazione del Regno Unito a tali programmi dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti del partenariato previsto, dal momento che tale partenariato dovrebbe costituire una struttura coerente; che il Regno Unito dovrebbe rispettare tutti gli impegni finanziari concordati nell'accordo di recesso;

B. considerando che l'eventuale partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione dovrebbe avvenire nel rispetto di tutte le norme, di tutti i meccanismi e delle condizioni di partecipazione pertinenti secondo quanto stabilito nelle basi giuridiche corrispondenti; che pertanto si dovrebbe garantire, tra l'altro, un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici del Regno Unito e il fatto che quest'ultimo, in quanto paese terzo, non possa disporre di potere decisionale riguardo ad alcun programma; che dovrebbe esservi la massima chiarezza sul livello di partecipazione del Regno Unito ai programmi;

C. considerando che, qualora il periodo di transizione venga prorogato, il Regno Unito sarà considerato paese terzo ai fini dell'attuazione di attività e programmi dell'Unione impegnati nell'ambito del prossimo QFP e verserà un contributo al bilancio dell'Unione, la cui entità sarà fissata dal comitato misto istituito dall'accordo di recesso;

D. considerando che è necessario proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, anche mediante audit e indagini da parte della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO) e della Corte dei conti europea nonché attraverso il potere di controllo del Parlamento europeo;

E. considerando che nella dichiarazione politica l'Unione e il Regno Unito hanno ricordato il loro impegno condiviso a mettere a punto un programma PEACE PLUS, mantenendo le attuali proporzioni di finanziamento;

F. considerando che nel suo mandato il Regno Unito afferma che prenderà in considerazione la partecipazione a parti del programma Erasmus+ per un periodo limitato;

1. raccomanda che la Commissione:

a) adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni generali da stabilire nel quadro del partenariato previsto in relazione alla partecipazione a programmi dell'Unione prevedano l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di partecipazione che di contributi operativi, a tutti i programmi cui partecipa;

b) assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito a qualunque programma preveda la partecipazione all'intero programma, salvo i casi in cui la partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza, e che l'eventuale partecipazione continui per l'intera durata del programma in questione; raccomanda in particolare che la Commissione non accetti una partecipazione selettiva del Regno Unito a Erasmus+ o la partecipazione per un periodo inferiore all'intera durata del programma nel quadro del QFP, e che garantisca prevedibilità ai partecipanti ai programmi dell'Unione stabiliti in essa nonché stabilità sotto il profilo degli stanziamenti di bilancio;

c) formuli proposte per le modalità di cooperazione tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'Unione europea, tenendo conto del fatto che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non avrà alcun potere decisionale sulle agenzie dell'Unione;

d) garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione non comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che l'Unione possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione del Regno Unito a qualunque programma qualora le condizioni per la sua partecipazione non siano soddisfatte o il Regno Unito non versi il suo contributo finanziario;

e) assicuri che il trattato con il Regno Unito contenga le misure necessarie per contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione;

f) valuti tutti i possibili scenari, compresa la proroga del periodo di transizione e i conseguenti obblighi finanziari del Regno Unito, e vi si prepari al fine di assicurare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

4.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Petros Kokkalis

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca,

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Damian Boeselager

NI

Ioannis Lagos

 

0

-

 

 

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (25.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Pedro Silva Pereira

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda le sue risoluzioni del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso[20] e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato per i negoziati relativi a un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[21]; osserva che i negoziati sulle future relazioni sono ancora in una fase iniziale e sottolinea il rilevante impatto della crisi del coronavirus su tale processo e il suo calendario;

2. sottolinea che la piena attuazione dell'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda del Nord che garantisce l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, è un prerequisito e una componente fondamentale per un nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito; esprime preoccupazione per le dichiarazioni del governo britannico, che dimostrano un'assenza della volontà politica di rispettare pienamente gli impegni da esso assunti nell'ambito dell'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere nel Mare d'Irlanda; rileva che nel quadro del comitato misto non sono state fornite rassicurazioni concrete in materia; sottolinea che la fiducia reciproca tra le parti è essenziale in questi negoziati;

3. rileva che l'Unione europea e il Regno Unito rimarranno vicini stretti e continueranno ad avere numerosi interessi in comune; sottolinea il considerevole livello di integrazione e interdipendenza delle economie dell'UE e del Regno Unito; ricorda che, ora che ha lasciato l'UE, il Regno Unito resta ancora uno dei più stretti alleati dell'UE, un partner NATO e un importante partner commerciale; insiste pertanto sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve tener conto dello status di paese terzo del Regno Unito, deve essere coerente e deve riflettere la vicinanza geografica delle due parti e l'elevato livello di interconnessione delle loro economie; ricorda che la dichiarazione politica, che si basa sulle relazioni uniche esistenti, costituisce la base per un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile;

4. si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato e pubblicato una proposta legislativa d'insieme per un nuovo partenariato, che è sostanzialmente in linea con il suo mandato negoziale e con la risoluzione del Parlamento; esorta la Commissione a mantenere la sua trasparenza nei confronti dei colegislatori, del settore dei servizi finanziari e dei consumatori e deplora profondamente il fatto che il governo del Regno Unito abbia rifiutato di accettare un livello di trasparenza analogo; sottolinea che la chiarezza e la certezza sono fondamentali per mantenere la continuità delle attività commerciali, per prestare servizi ai consumatori senza discontinuità e per prevenire la volatilità dei mercati;

5. osserva che, in questa fase iniziale dei negoziati, permangono divergenze sostanziali tra entrambe le parti, tra l'altro riguardo alla portata e all'architettura giuridica del testo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e sottolinea che le proposte britanniche vengono meno agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica;

6. ritiene che la vicinanza geografica e l'attuale interdipendenza economica del Regno Unito con l'UE rendano interesse comune di entrambe le parti la creazione di un nuovo partenariato economico, ambizioso e affidabile, che copra il maggior numero possibile di settori; sottolinea che, in ogni caso, occorre garantire parità di condizioni e salvaguardare le norme dell'UE al fine di evitare una "corsa al ribasso" e la creazione di vantaggi anticoncorrenziali sleali mediante l'abbassamento dei livelli di protezione o altre divergenze normative; sottolinea che le procedure di appalto pubblico dovrebbero rimanere reciprocamente aperte, quale condizione preliminare per l'esistenza di reali condizioni di parità tra le parti; ritiene che qualsiasi nuovo quadro debba salvaguardare la concorrenza leale, i diritti dei lavoratori, la stabilità finanziaria dell'UE, la tutela degli investitori e dei consumatori, la trasparenza della promozione e del sostegno dato alle industrie della conoscenza, l'integrità del mercato unico e gli impegni a combattere i cambiamenti climatici, che garantiscano che l'attuale livello di protezione e delle norme non sia eroso; sottolinea che il quadro che ne deriverà deve essere chiaro e trasparente e non deve imporre un onere sproporzionato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI); invita le parti a salvaguardare la necessità e gli interessi di tali imprese nel futuro accordo, in particolare per quanto riguarda l'agevolazione dell'accesso al mercato, comprese, senza limitarsi a esse, la compatibilità delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure doganali; rileva, in particolare, il potenziale di distorsione dell'economia che si prefigura nelle zone di frontiera in Irlanda in assenza dell'intera gamma di disposizioni in materia di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e del lavoro; sottolinea l'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;

7. ritiene che il futuro partenariato debba garantire un elevato livello di protezione ambientale, sociale e del lavoro e non debba compromettere iniziative future volte ad aumentare tale livello di protezione; sostiene, in tale contesto, la clausola di non regressione del livello di protezione del clima e incoraggia entrambe le parti a potenziare le misure e a cooperare nelle questioni relative alla produzione e al consumo sostenibili, promuovendo l'economia circolare e agevolando la crescita verde e sociale inclusiva; accoglie con favore l'impegno delle parti a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 e ad allineare le loro politiche ai traguardi fissati negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nell'accordo di Parigi; chiede un dialogo politico regolare per monitorare l'attuazione dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

8. chiede garanzie solide e di vasta portata nei settori della concorrenza, del controllo degli aiuti di Stato, delle imprese statali, dell'antitrust e del controllo delle concentrazioni, al fine di garantire e applicare condizioni di parità tra le economie del Regno Unito e dell'UE e di prevenire e vietare la concorrenza sleale e la distorsione degli scambi; sottolinea la necessità di rispettare norme comuni a livello elevato in materia di diritto della concorrenza e di controllo degli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire la tutela degli investitori e dei consumatori, l'integrità del mercato unico e l'allineamento del Regno Unito alla normativa dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato; chiede l'effettiva applicazione e attuazione di misure correttive, come indicato nei trattati dell'UE;

9. ritiene che, nel contesto dei servizi finanziari, il dialogo in materia normativa e di vigilanza dell'UE con il Regno Unito debba essere condotto sulla base di un dialogo normativo volontario tra i responsabili politici e le autorità di regolamentazione e di vigilanza, al fine di promuovere l'allineamento normativo e condividere le preoccupazioni e le migliori pratiche in materia di vigilanza, anche per quanto riguarda i nuovi servizi innovativi e su questioni di reciproco interesse; è del parere che il futuro accordo dovrebbe includere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito, al fine di fornire notifiche regolari dei cambiamenti riguardanti il quadro giuridico e la sua attuazione; riconosce che l'ecosistema finanziario dell'UE è stato fortemente interconnesso con i servizi forniti dalle banche e dalle infrastrutture di mercato con sede nel Regno Unito; ritiene che occorra compiere sforzi per mantenere un buon livello di cooperazione, garantire parità di condizioni e limitare le divergenze normative da parte del Regno Unito in materia di servizi finanziari, mantenendo in tal modo mercati dei capitali integrati e l'accesso delle istituzioni finanziarie dell'UE a un'adeguata infrastruttura di mercato nel Regno Unito;

10. ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza; sottolinea che misure e requisiti specifici supplementari potrebbero essere stabiliti e mantenuti, per ragioni prudenziali e per salvaguardare la stabilità finanziaria; sottolinea che qualsiasi futuro partenariato con il Regno Unito dovrebbe includere solide clausole di esclusione prudenziali, al fine di garantire giuridicamente i diritti di entrambe le parti a legiferare nell'interesse pubblico;

11. sottolinea che la legislazione dell'UE prevede la possibilità di considerare equivalenti le norme di paesi terzi, sulla base di un'analisi proporzionale e basata sul rischio; sottolinea che gli esami di equivalenza costituiscono un processo tecnico che dovrebbe essere basato su criteri chiari, obiettivi e trasparenti; ricorda la posizione che ha assunto nella relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari, secondo cui le decisioni di equivalenza in materia di servizi finanziari dovrebbero essere disciplinate mediante atti delegati; osserva, a tale proposito, che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che l'equivalenza potrà essere concessa solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE, al fine di garantire parità di condizioni; accoglie con favore l'impegno assunto dalle parti nella dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito di adoperarsi per concludere tali valutazioni entro la fine di giugno 2020; esorta entrambe le parti a proseguire gli sforzi per conseguire tale obiettivo; ritiene che, se sarà riconosciuta l'equivalenza al Regno Unito, si dovrà cercare di mantenerla, ma ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;

12. sottolinea che le modifiche introdotte dal regolamento (CE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento[22], al quadro di equivalenza per le imprese di investimento, impongono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di "monitorare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche di applicazione e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi"; osserva che tali disposizioni potrebbero servire da modello per un regime di monitoraggio efficace;

13. ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea; accoglie positivamente il nuovo regime di vigilanza introdotto attraverso il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, per quanto riguarda le procedure e le autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi[23]; invita il neocostituito comitato di vigilanza della controparte centrale (CCP) ad avvalersi dei poteri conferitigli da detto regolamento al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria nell'UE e invita la Commissione a prendere in considerazione un approccio analogo per altri settori con base nel Regno Unito per la commercializzazione, la compensazione o il finanziamento di strumenti finanziari denominati in euro;

14. ribadisce l'importanza di garantire un quadro per la rapida cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'UE e il Regno Unito, al fine di prevenire, individuare e punire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di mantenere condizioni di parità; invita le parti a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), compreso un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force "Azione finanziaria" in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela; sottolinea che il Regno Unito deve rispettare le norme internazionali e continuare a conformarsi d alle normative dell'UE e alle sue norme in evoluzione in materia di lotta al riciclaggio di denaro, le quali, sotto alcuni aspetti, fissano livelli più rigorosi di protezione e impongono maggiore trasparenza rispetto alle attuali norme internazionali; ricorda l'esistenza dell'elenco dell'UE dei paesi terzi con carenze strategiche nei loro quadri per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e chiede che il Regno Unito, con i suoi territori d'oltremare, si impegni a continuare a rispettare il quadro dell'UE in materia di AML/CFT dopo il periodo di transizione;

15. accoglie con favore i requisiti elencati negli articoli LAW.AML.130 e LAW.AML.131 del progetto di testo della Commissione dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020[24] relativi alla trasparenza della titolarità effettiva per le entità giuridiche e delle disposizioni giuridiche; ricorda che è della massima importanza che entrambe le parti garantiscano che le informazioni contenute nei registri centrali siano disponibili secondo le stesse norme di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo[25], in particolare tenendo conto del suo considerando 42 sulla nozione di interesse legittimo;

16. invita entrambe le parti a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio; ricorda la comunicazione della Commissione per una migliore attuazione del quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (COM(2019)0360) e la sua relazione sulla valutazione dei recenti presunti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono istituti di credito dell'UE, la quale conclude che la vigilanza antiriciclaggio dell'UE è stata in gran parte carente;

17. ritiene che la libera circolazione dei cittadini dell'UE, compresi i futuri lavoratori frontalieri, e la libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda siano importanti al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme e che un futuro accordo debba coprire tale aspetto;

18. raccomanda che, data la crescente digitalizzazione degli scambi, che comprende i servizi, le parti, nell'ambito del quadro di governance del nuovo partenariato, si accordino sulle disposizioni volte a facilitare il commercio digitale, affrontando gli ostacoli ingiustificati al commercio per via elettronica e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori; sottolinea che tali disposizioni dovrebbero agevolare i necessari flussi di dati, fatte salve le eccezioni per legittimi obiettivi di politica pubblica, senza pregiudicare le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere soggette a un controllo giurisdizionale adeguato;

19. sottolinea che, al fine di agevolare gli scambi transfrontalieri, saranno necessari investimenti significativi in strutture di controllo doganale presso punti di transito comuni e che nel futuro accordo dovrebbero essere previsti meccanismi di cooperazione doganale globali;

20. ritiene che qualsiasi futuro accordo dovrebbe prevedere meccanismi chiari per garantire un'attuazione, un'applicazione e una risoluzione delle controversie efficaci della legislazione nei settori summenzionati; si compiace del fatto che, nel progetto di accordo giuridico presentato dalla Commissione, si prevede che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale vincolante sull'interpretazione di una nozione di diritto dell'Unione o su una questione di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione;

21. invita l'UE e il Regno Unito a impegnarsi energicamente per garantire, anche nei territori d'oltremare del Regno Unito, nelle sue zone di sovranità e nelle dipendenze della Corona, la conformità con una buona governance fiscale in linea con le norme internazionali ed europee attuali e in evoluzione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali, la trasparenza fiscale, la tassazione equa, le misure contro l'elusione fiscale e le norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; esorta inoltre le parti a rispettare le norme della task force "Azione finanziaria";

22. invita le parti a dare priorità a una lotta coordinata contro l'evasione e l'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose perseguendo atti di cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; sottolinea, a tale proposito, la relazione per paese della Commissione per il Regno Unito nel quadro del processo del semestre europeo 2020, da cui emerge che il regime fiscale del Regno Unito basato sui dividendi e l'elevato numero di trattati fiscali bilaterali del Regno Unito sono aspetti che le imprese possono utilizzare per praticare una pianificazione fiscale aggressiva; osserva che, secondo la Commissione, il Regno Unito si situa in una posizione elevata per quanto riguarda gli indicatori che identificano un paese come dotato di caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico e chiarisca in che modo il Regno Unito porrà rimedio a tale situazione in futuro; osserva che al termine del periodo di transizione il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita le parti a garantire piena cooperazione amministrativa al fine di garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;

23. accoglie con favore l'impegno del Regno Unito a mantenere l'attuazione della direttiva DAC6[26]; invita le parti a garantire che le disposizioni contenute nelle diverse direttive che prevedono uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale (DAC[27], DAC 2[28], DAC 3[29], DAC 4[30], DAC 5[31]) sui redditi, i conti finanziari, i ruling fiscali, le relazioni per paese e la titolarità effettiva siano mantenute in vigore; raccomanda alle parti di istituire una piattaforma dedicata sul mantenimento della cooperazione amministrativa, al fine di garantire la prosecuzione dello scambio di informazioni e il coordinamento delle future proposte per lo scambio di informazioni, ad esempio per le piattaforme online;

24. invita le parti a garantire che le rispettive politiche fiscali sostengano il conseguimento degli obiettivi delineati nell'accordo di Parigi e a cooperare nel quadro di un futuro un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBA), in particolare per evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, rispettando nel contempo gli obiettivi ambientali di un CBA dell'Unione;

25. ricorda che, a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso, il comitato misto può adottare una decisione che proroga il periodo di transizione; ritiene che un'eventuale proroga del periodo di transizione a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso meriti seria considerazione, al fine di accertare se sia necessario un lasso di tempo più lungo per concludere i negoziati su un futuro partenariato globale, salvaguardando nel contempo i diritti dei cittadini, la certezza del diritto e la stabilità economica e finanziaria; ribadisce la sua posizione secondo cui, data la complessità dei negoziati e l'arco di tempo limitato, esiste il rischio reale di un "precipizio" in settori economici nei quali le misure di emergenza o il quadro internazionale potrebbero non fornire un quadro giuridico sufficiente a prevenire gravi perturbazioni; ritiene che sia nel reciproco interesse dell'UE e del Regno Unito che le loro future relazioni siano stabilite in modo ordinato;

26. ricorda che la liquidità del mercato obbligazionario degli Stati membri e la liquidità degli scambi di valute nazionali di Stati membri non appartenenti alla zona euro hanno fatto affidamento sull'infrastruttura offerta dalle banche di investimento nel Regno Unito; osserva che, poiché in molti ordinamenti giuridici dell'UE è vietata la negoziazione primaria di titoli di Stato in paesi terzi, è importante tenere conto della questione di cui sopra nei negoziati sul nuovo partenariato tra l'UE e il Regno Unito;

27. ritiene che la Brexit possa apportare un nuovo impulso al progetto di unione dei mercati dei capitali, che potrebbe contribuire a incanalare il credito verso l'economia reale, in particolare per le PMI, consentire un'ulteriore condivisione dei rischi privati, ridurre la necessità di condivisione dei rischi pubblici e integrare i finanziamenti attraverso le banche.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

20.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

3

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karima Delli, Chris MacManus, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

48

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Karima Delli, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

3

-

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

 

9

0

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (28.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Kris Peeters

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che un accordo con il Regno Unito deve garantire l'equilibrio tra diritti e obblighi, rispettare la piena integrità e il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE e dell'unione doganale nonché e l'indivisibilità delle nostre quattro libertà, garantendo parità di condizioni per le imprese nonché un elevato grado di protezione dei consumatori; che un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi obblighi di un paese membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi benefici di un membro;

B. considerando che l'accesso al mercato unico dell'UE richiede, quale condizione preliminare, il pieno rispetto della legislazione del mercato unico dell'UE; che la protezione dei consumatori nell'UE è garantita attraverso un ampio quadro giuridico europeo;

C. considerando che l'Unione è la prima potenza commerciale a livello mondiale e il più grande mercato unico al mondo, che funge da importante motore della prosperità economica; che nel 2019 le esportazioni di merci dell'UE-27 verso il Regno Unito ammontavano a 318,1 miliardi di EUR e le importazioni dell'UE-27 provenienti dal Regno Unito ammontavano a 193,7 miliardi di EUR;

D. considerando che il termine per la conclusione dei negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito è ambizioso, che i negoziati sono estremamente complessi e che la crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19, con la conseguente sospensione dei negoziati, rende la situazione ancora più difficile;

1. ribadisce con forza che l'accordo di recesso deve essere attuato integralmente in tutte le sue parti da entrambe le parti, e che ciò può essere un forte indicatore della buona fede in cui saranno condotti i negoziati sul futuro accordo;

2. ritiene che sia nell'interesse reciproco dell'UE e del Regno Unito perseguire una relazione ambiziosa, di ampia portata ed equilibrata attraverso il futuro accordo;

3. sottolinea che tutte le istituzioni, gli Stati membri, le imprese e i cittadini dell'UE dovrebbero essere preparati a un nuovo partenariato con il Regno Unito alla fine del periodo di transizione;

4. sottolinea che un accordo con il Regno Unito non dovrebbe compromettere l'insieme ambizioso ed equilibrato di misure presentate dalla Commissione negli ultimi cinque anni, ad esempio la strategia per il mercato unico, l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale e la strategia digitale europea;

Mercato interno

5. sottolinea che il futuro accordo dovrebbe includere accordi in materia di accesso ai mercati per i beni e i servizi, appalti pubblici, riconoscimento delle qualifiche professionali e per quanto concerne le norme relative ai prodotti, a condizione che vi sia parità di condizioni;

6. ritiene che, al fine di procedere verso un'economia circolare e a zero emissioni di carbonio, l'Unione necessiti di un mercato unico pienamente operativo che incoraggi la diffusione di soluzioni verdi e innovative e che il futuro accordo con il Regno Unito debba essere in linea con tale obiettivo;

7. sottolinea che in nessun caso un paese terzo può godere dello stesso livello di diritti e benefici di uno Stato membro; sottolinea che i diritti e i privilegi associati all'accesso al mercato interno vanno di pari passo con gli obblighi rigorosi relativi al pieno rispetto delle norme del mercato interno e alla conformità alle stesse; ricorda pertanto che un futuro accordo equilibrato, ambizioso e di ampia portata può essere concordato solo se la parità di condizioni è garantita per le imprese e i consumatori attraverso impegni rigorosi, la loro corretta attuazione ed efficace applicazione, nell'ottica di mantenere norme equivalenti e un allineamento dinamico;

8. sottolinea che un allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una rigorosa vigilanza del mercato e contribuiscano all'applicazione delle norme relative ai prodotti dovrebbero essere elementi essenziali e insostituibili di qualsiasi futuro accordo con il Regno Unito volto a garantire condizioni di parità; rileva che la certezza del diritto per le imprese dell'UE unitamente a un elevato livello di protezione dei consumatori dell'UE attraverso un'efficace vigilanza del mercato, la tracciabilità dei prodotti e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, dovrebbero contribuire a promuovere condizioni di parità in questo ambito; sottolinea inoltre che la parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come un quadro di governance generale che copra tutti i settori della cooperazione, al fine di garantire un'attuazione, un monitoraggio e un'applicazione efficaci e la risoluzione delle controversie attraverso autorità nazionali dotate di risorse adeguate e procedimenti amministrativi e giudiziari efficaci; ricorda che tale meccanismo orizzontale dovrebbe preservare pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e il suo ordinamento giuridico e fornire all'Unione strumenti adeguati per agire in merito a qualsiasi possibile inadempienza da parte del Regno Unito;

9. ricorda che, in ogni caso, il futuro accordo condurrà a controlli e verifiche doganali prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno e alle pertinenti norme sui prodotti;

10. sottolinea che, ove pertinente e opportuno, occorre tenere conto delle esigenze e degli interessi delle PMI europee al momento di negoziare il capitolo relativo al mercato unico dell'accordo sull'agevolazione dell'accesso al mercato; incoraggia inoltre le parti a istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico generale stabile e prevedibile;

11. ritiene fermamente che gli accordi debbano includere disposizioni sull'accesso al mercato e sul trattamento nazionale in base alle norme dello Stato ospitante, onde garantire che i prestatori di servizi dell'UE siano trattati in maniera non discriminatoria dal Regno Unito, anche in materia di stabilimento; sottolinea che le nuove modalità dovrebbero consentire l'ingresso e il soggiorno temporanei dei cittadini dell'UE nel Regno Unito a fini professionali e con l'obiettivo di prestare servizi;

12. sottolinea che dovrebbero essere conclusi accordi ambiziosi e appropriati per facilitare il commercio elettronico, i flussi e lo scambio di dati, onde affrontare per via elettronica le barriere ingiustificate al commercio nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del Regno unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico; chiede, in tale contesto, che tali disposizioni siano allineate al regolamento generale sulla protezione dei dati;

13. sottolinea che i mercati degli appalti pubblici di entrambe le parti dovrebbero rimanere aperti nella stessa misura per continuare a contribuire all'essenziale flusso transfrontaliero di beni e servizi, a condizione che vi sia un'effettiva parità di condizioni che abbia per oggetto tutti gli aspetti pertinenti; deplora che il settore degli appalti pubblici non sia menzionato nel mandato del Regno Unito per i negoziati e chiede, a tale riguardo, l'inclusione di disposizioni aggiuntive che garantiscano l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici per entrambe le parti e siano redatte nel pieno rispetto dell'acquis dell'UE;

Dogane

14. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status attuale nei confronti del mercato unico e dell'unione doganale nonché dell'interesse del Regno Unito di mirare a una stretta cooperazione economica con l'UE dopo il suo recesso; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti;

15. sottolinea che il gran numero di barriere non tariffarie, le divergenze in termini di livello e qualità dei controlli e le differenze delle procedure e delle sanzioni doganali nei punti di ingresso dell'UE nell'unione doganale determinano spesso distorsioni dei flussi commerciali e mettono a rischio l'integrità del mercato unico europeo;

16. evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni sul confine irlandese è fondamentale per le imprese e per evitare la deviazione dei flussi commerciali e possibili danni all'economia dell'intera isola, e che l'articolo 12 del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord dovrebbe essere applicato in modo integrale; sottolinea inoltre che il comitato specializzato dovrebbe fornire la certezza necessaria sugli aspetti del protocollo, in particolare in merito all'articolo 12, riguardo all'applicazione, al monitoraggio e all'attuazione del protocollo, che dovrebbe essere attuato in buona fede;

17. sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre le parti, ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori economici, comprese le PMI;

18. insiste affinché la Commissione assicuri che i controlli doganali in tutta l'UE rispettino le stesse norme, mediante un meccanismo di controllo doganale diretto e unificato, in coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

19. sottolinea che per i fabbricanti e i commercianti dell'UE le nuove disposizioni in materia doganale e in altri settori dovrebbero garantire condizioni altrettanto vantaggiose come per le loro controparti nel Regno Unito;

20. sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

Politica dei consumatori

21. sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini nell'ambito dell'acquis dell'UE devono essere salvaguardati in qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo dovrebbe garantire il valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi dei professionisti;

22. ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati dal Regno Unito in modo che siano in linea con le norme dell'UE;

23. sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

24. sottolinea che in conseguenza del futuro accordo è nell'interesse dell'UE e del Regno Unito, nel settore della tutela dei consumatori e dell'accesso al mercato, evitare potenziali effetti negativi nei confronti dei vantaggi tangibili per i consumatori in settori quali i servizi digitali, i diritti dei passeggeri, il commercio di apparecchiature mediche, il numero di emergenza europeo (112) e il sistema paneuropeo interoperabile di eCall, i geoblocchi ingiustificati, la lotta alla contraffazione e la protezione delle indicazioni geografiche; sottolinea che, lavorando insieme, l'UE e il Regno Unito potrebbero influenzare il dibattito a livello internazionale, anche al fine di garantire un ambiente online sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese.

 

***


 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

20.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jordi Cañas, Maria da Graça Carvalho, Tsvetelina Penkova, Jiří Pospíšil, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38

+

ECR

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský

Kateřina Konečná

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

4

0

GUE/NGL

ID

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevole

- : contrari

0 : astenuti

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (29.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Johan Danielsson

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

 vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[32];

 vista la decisione del Consiglio relativa al mandato negoziale con il Regno Unito del 13 febbraio 2020[33];

 visti l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione del 24 gennaio 2020 e la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni[34];

 visto il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 19 marzo 2020[35];

Questioni orizzontali

1. sottolinea che il partenariato previsto, elaborato sulla base dei stretti legami economici tra il Regno Unito e l'UE e dei loro interessi comuni, dovrebbe prevedere la continuità e senza ostacoli della connettività per tutti i modi di trasporto, a condizione di reciprocità, e dovrebbe assicurare parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali, occupazionali e ambientali;

2. ribadisce che il Regno Unito, in qualità di paese terzo, non può godere degli stessi diritti e benefici di uno Stato membro; ritiene che la futura cooperazione con il Regno Unito dovrebbe comprendere progetti di trasporto di interesse comune e incoraggiare buone condizioni commerciali ed economiche transfrontaliere; sottolinea che tali condizioni dovrebbero facilitare e assistere le piccole e medie imprese (PMI) e garantire che non debbano affrontare eventuali oneri amministrativi aggiuntivi;

3. ritiene che la partecipazione del Regno Unito ai programmi di ricerca e sviluppo transfrontalieri dell'UE nel settore dei trasporti dovrebbe essere prevista sulla base di interessi comuni;

4. ricorda l'importanza della Commissione in quanto negoziatore unico dell'UE durante i negoziati e del fatto che gli Stati membri non intraprendano alcun negoziato bilaterale; esorta tuttavia la Commissione a rappresentare gli interessi di ogni Stato membro nell'accordo globale finale;

5. sottolinea che i diritti e i privilegi comportano obblighi e che il livello di accesso al mercato unico dell'UE dovrebbe corrispondere pienamente alla portata della convergenza normativa e degli impegni concordati riguardo al rispetto della parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale ed essere basato su norme comuni minime applicabili nell'UE-27;

6. sostiene le direttive di negoziato secondo le quali Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà l'accordo preventivo del Regno di Spagna;

Trasporto aereo

7. ricorda che il trasporto aereo è l'unico modo di trasporto che non dispone di alcuno sostituto legale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) qualora non venga raggiunto un accordo prima della fine del periodo di transizione;

8. ritiene che il partenariato previsto debba includere un capitolo ambizioso e globale sul trasporto aereo che garantisca gli interessi strategici dell'UE e contenga disposizioni appropriate in materia di accesso al mercato, investimenti e flessibilità operativa e commerciale (ad esempio il code sharing), tenendo conto di diritti e obblighi equilibrati;

9. ritiene che il partenariato previsto debba includere la parità di condizioni nei settori degli aiuti di Stato, dei diritti dei passeggeri, dei diritti sociali, della sicurezza, della protezione e della tutela dell'ambiente;

10. sottolinea che eventuali concessioni di taluni elementi della cosiddetta "quinta libertà" (libertà di transito aereo) dovrebbero essere bilanciate con obblighi corrispondenti nell'interesse dell'Unione;

11. sottolinea che il partenariato previsto dovrebbe includere una stretta cooperazione in materia di sicurezza aerea e gestione del traffico aereo; ritiene che tale cooperazione non debba limitare l'UE nel determinare il livello di protezione che ritiene adeguato per la sicurezza e l'ambiente;

12. sottolinea l'importanza della futura stretta collaborazione tra l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito e l'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione europea, nonché del coinvolgimento del Regno Unito nei programmi attuali e futuri di gestione del traffico aereo (ATM), quali la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo, per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture e migliorare il funzionamento sicuro ed efficiente del traffico aereo in Europa;

13. ritiene che la cooperazione del Regno Unito nel programma spaziale dell'UE dovrebbe essere prevista quando è nell'interesse dell'Unione;

Trasporti stradali

14. ritiene che qualsiasi accordo relativo al trasporto di merci su strada debba essere parte integrante di un accordo di libero scambio globale;

15. osserva che l'attuale quadro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, che è basato su un numero limitati di permessi, non è adatto alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto dell'entità delle merci trasportate su strada tra l'UE-27 e il Regno Unito; sottolinea, a tale riguardo, che è opportuno porre in essere misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare perturbazioni dei flussi di traffico dei trasportatori di merci su strada e degli operatori di servizi a mezzo autobus; sottolinea pertanto l'importanza di prevedere migliori rotte marittime dirette dall'Irlanda al continente, riducendo così la dipendenza dal ponte terrestre del Regno Unito;

16. sottolinea che agli operatori del trasporto merci del Regno Unito non può essere concesso lo stesso livello di diritti e benefici degli operatori del trasporto merci dell'Unione per quanto concerne le operazioni di trasporto merci su strada;

17. ritiene che il partenariato previsto debba includere il diritto di transito dei viaggi con carico e a vuoto dal territorio di una parte al territorio della stessa parte passando attraverso il territorio dell'altra parte;

18. ritiene che il partenariato previsto debba prevedere condizioni di parità per quanto riguarda il lavoro, i periodi di guida e di riposo, il distacco di conducenti, i tachigrafi, i pesi e le dimensioni dei veicoli, il trasporto combinato e la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per garantire un livello di protezione comparabile in relazione agli operatori e ai conducenti;

19. sottolinea che il partenariato previsto dovrebbe tenere conto, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus, dell'accordo multilaterale Interbus[36] e del relativo protocollo; si attende che il futuro accordo tenga conto dell'importanza di garantire l'inverdimento dell'industria attraverso l'impiego di combustibili alternativi e infrastrutture di ricarica;

Trasporti ferroviari

20. sottolinea che il partenariato previsto dovrebbe includere la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, in particolare per quanto riguarda gli aspetti del regime di sicurezza, dell'autorizzazione e dei diritti dei passeggeri;

Trasporto marittimo e porti

21. sottolinea che il partenariato previsto dovrebbe garantire l'accesso reciproco e paritario al mercato per quanto concerne il settore del trasporto marittimo internazionale, tra cui, ma non solo, il settore offshore e il commercio interno, con un'adeguata parità di condizioni nei settori della sicurezza, della protezione, dell'ambiente e del sociale, tra i porti dell'UE e del Regno Unito, senza compromettere gli elevati standard dell'UE già esistenti in tali settori; sottolinea che il partenariato dovrebbe prevedere un approccio comune per quanto riguarda il quadro politico globale dell'Organizzazione marittima internazionale, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'OMC;

22. esorta ad assegnare priorità alla fluidità del commercio marittimo tra l'UE e il Regno Unito, alla libera circolazione dei passeggeri, dei marittimi e del personale di mare e di terra; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire che siano posti in essere sistemi di frontiera e doganali adeguati per impedire ritardi e perturbazioni;

23. sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione e dello scambio di informazioni tra l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia marittima e della guardia costiera del Regno Unito.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

28.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

47

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle,

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

NI

Mario Furore

 

1

-

NI

Dorien Rookmaker

 

1

0

ECR

Kosma Złotowski

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE (13.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Pascal Arimont

 

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la politica di coesione è uno strumento fondamentale che garantisce la solidarietà tra le regioni dell'UE in cambio delle opportunità offerte dal mercato interno; che, qualora il Regno Unito decida di ottenere l'accesso al mercato interno in quanto membro, dovrà apportare un contributo finanziario alla solidarietà e alla coesione e rispettare le politiche orizzontali, in particolare in materia di riscaldamento globale, cambiamenti climatici, ambiente, agricoltura e pesca, analogamente ai paesi dello Spazio economico europeo (SEE);

B. considerando che la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e alla circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito inciderà negativamente su molte regioni dell'UE, in particolare quelle che condividono una frontiera terrestre o marittima con il Regno Unito, che avranno pertanto bisogno di un sostegno supplementare a titolo dei fondi di coesione;

C. considerando che la protezione dell'attività economica transfrontaliera è particolarmente importante e che i lavoratori transfrontalieri tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero continuare ad avere la possibilità di provvedere al proprio sostentamento;

D. considerando che, sebbene il Regno Unito sia un paese terzo, converrebbe portare avanti i programmi Interreg tra le regioni dell'UE e del Regno Unito;

E. considerando che i finanziamenti a titolo della coesione rivestono un'importanza speciale per l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda; che il programma PEACE ha svolto un ruolo chiave nella riconciliazione delle comunità e nella costruzione della pace e ha collegato migliaia di persone attraverso attività transfrontaliere, ivi compreso il sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, alle organizzazioni a base locale che conducono progetti in materia di riconciliazione e comprensione culturale e ai progetti transfrontalieri incentrati sulle competenze, sull'apprendimento e sulla formazione;

F. considerando che le politiche di sviluppo e di coesione dell'UE hanno consentito una cooperazione proficua tra i territori d'oltremare dell'UE e del Regno Unito e che ciò dovrebbe continuare in futuro;

G. considerando che il recesso del Regno Unito senza un successivo accordo sulle sue future relazioni con l'UE generebbe perturbazioni e creerebbe un onere significativo per le finanze pubbliche nell'UE; che il mancato raggiungimento di un accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito giustificherebbe l'attivazione del principio di solidarietà; che il Parlamento ha già approvato l'attivazione del principio di solidarietà nell'eventualità di un tale scenario;

1. ritiene che, qualora non ottenga la piena adesione al mercato interno, il Regno Unito non dovrà poter beneficiare dei fondi di coesione, eccetto per i progetti consentiti a norma dei regolamenti che istituiscono detti fondi; ritiene che, qualora il Regno Unito, in ultima analisi, intenda partecipare al mercato interno, dovrebbe contribuire ai fondi di coesione per il periodo 2021-2027;

2. ritiene che il nuovo accordo debba tenere conto delle necessità delle regioni dell'UE colpite dalla Brexit, specialmente quelle che condividono una frontiera terrestre o marittima con il Regno Unito, come le regioni frontaliere dell'Irlanda e del sud della Spagna nonché le regioni costiere situate lungo la Manica, l'Atlantico e il Mare del Nord; ricorda la necessità di una valutazione dell'impatto della Brexit sulle piccole e medie imprese che operano nei territori che condividono una frontiera terrestre o marittima con il Regno Unito;

3. rammenta l'importanza di un'equa mobilità dei lavoratori; chiede che il futuro accordo includa disposizioni per continuare a tutelare i mezzi di sostentamento dei lavoratori transfrontalieri, anche in termine di nuovi rapporti di lavoro di qualità, in particolare per coloro che lavorano oltre la frontiera irlandese o tra il Regno Unito e il Belgio, la Francia o i Paesi Bassi;

4. osserva che i programmi transfrontalieri e transnazionali finanziati tramite Interreg svolgono un ruolo fondamentale nell'incoraggiare la cooperazione tra le regioni e i cittadini dei diversi Stati membri e propone che i programmi Interreg rimangano aperti al Regno Unito e ai paesi che lo costituiscono, purché sia apportato un contributo finanziario adeguato; ricorda che i programmi Interreg sostengono altresì politiche e strategie inclusive che evitano l'inasprimento delle disparità nelle comunità transfrontaliere;

5. sottolinea l'importante contributo apportato dalla politica di coesione dell'UE all'Irlanda del Nord, in particolare in termini di assistenza alla ripresa delle aree urbane e rurali depresse, di lotta ai cambiamenti climatici e di instaurazione di contatti intercomunitari e transfrontalieri nel contesto del processo di pace; sottolinea che è di fondamentale importanza che il programma PEACE rimanga operativo nell'Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell'Irlanda e sia gestito autonomamente dall'organismo per i programmi speciali dell'UE;

6. ritiene che sia opportuno proseguire la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi e i territori d'oltremare dell'UE, da un lato, e i territori d'oltremare del Regno Unito, dall'altro, in particolare nei Caraibi e nel Parifico; auspica l'introduzione di particolari disposizioni che consentano progetti congiunti futuri nel quadro del Fondo europeo di sviluppo e dei fondi di coesione, a seconda dei casi;

7. sottolinea che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che mette a disposizione risorse finanziarie attraverso il bilancio dell'UE, costituisce una manifestazione tangibile di solidarietà quando vi sono gravi ripercussioni, ad esempio di natura economica, che riguardano una o più regioni dell'UE o di un paese candidato all'adesione; ricorda l'importanza di ampliare il campo di applicazione dell'FSUE in modo da coprire una parte della spesa pubblica supplementare sostenuta nella preparazione a uno scenario in cui il periodo di transizione termini senza un successivo accordo sulle future relazioni del Regno Unito con l'UE, o come conseguenza di tale scenario, come si è già fatto per far fronte all'attuale emergenza sanitaria causata dalla Covid-19; invita la Commissione a presentare una proposta in materia, basandosi sulla proposta precedentemente elaborata per rispondere a una mancata ratifica dell'accordo di recesso, approvata dal Parlamento il 24 ottobre 2019[37].

8. chiede alla Commissione di prepararsi alle conseguenze di un'ipotetica assenza di accordo nel caso in cui il Regno Unito non chieda una proroga del periodo di transizione.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

12.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Sandro Gozi, Simone Schmiedtbauer

 

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Simone Schmiedtbauer

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, Irène Tolleret

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA (26.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: François-Xavier Bellamy

 

SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che i negoziati in corso saranno decisivi per il futuro degli Stati membri e del Regno Unito e che, in tale contesto, la pesca, la gestione delle risorse marine vive e la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini costituiscono aspetti essenziali; che il settore della pesca genera, direttamente e indirettamente, centinaia di migliaia di posti di lavoro, è fonte di sostentamento per molte zone e comunità costiere, che fronteggiano un calo demografico, contribuisce a fornire alimenti sani e sicuri a milioni di consumatori e promuove un solido modello ambientale;

B. considerando che la politica comune della pesca (PCP) consente, da circa 50 anni, di mantenere in tutti gli Stati membri interessati condizioni migliori per lo sviluppo della pesca e di gestire le risorse in maniera sostenibile; che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è pertanto necessario un accordo per garantire la vitalità economica del settore della pesca, il proseguimento delle attività di pesca esistenti, nonché la conservazione delle specie e la protezione e il ripristino della biodiversità;

C. considerando che il regolamento (UE) 2017/2403, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne[38] ha rappresentato un importante passo avanti per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità delle attività globali di pesca, che dovrebbe riflettersi nell'accordo futuro;

D. considerando che i legami storici, geografici ed ecosistemici esistenti tra l'UE e il Regno Unito creano una forte interdipendenza tra le parti in termini sia di attività di pesca e acquacoltura nei settori della trasformazione e del commercio di tali prodotti, sia di protezione degli ecosistemi marini condivisi; che il Regno Unito e l'UE condividono attualmente 97 stock soggetti ai totali ammissibili di catture (TAC); che, in tali prospettive, la mancanza di un accordo causerebbe un danno immediato e considerevole per tutte le parti coinvolte e, in ultima istanza, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito, nonché per gli ecosistemi marini condivisi; che, inoltre, qualsiasi accordo dovrebbe mirare a scongiurare il rischio di scompensi economici per i pescatori dell'Unione e del Regno Unito impegnati nelle attività di pesca nelle acque del Regno Unito;

1.  ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale riguardante anche il commercio tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;

2. ribadisce che l'accordo di pesca deve essere direttamente collegato ai negoziati in corso su un partenariato economico, in particolare sul commercio, e pertanto non può essere disgiunto; sottolinea che la questione del libero accesso alle acque e ai porti non può essere dissociata dalla questione del libero scambio e dell'accesso dei prodotti ittici del Regno Unito al mercato dell'UE;

3. ricorda che sia i pesci che l'inquinamento non conoscono confini politici e continueranno a diffondersi in tutti i bacini marittimi; sottolinea che gli ecosistemi sono interconnessi;

4. ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste affinché nel futuro accordo sia inclusa una clausola di salvaguardia in base alla quale eventuali violazioni delle clausole sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportano una sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;

5. sottolinea la necessità di includere nella proposta di progetto di accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa; sottolinea che il fatto di non aver indicato alcun valore per le percentuali degli stock da condividere tra le due parti potrebbe essere considerato una concessione iniziale al Regno Unito, il che ridurrebbe gli obiettivi dell'attuale mandato;

6. invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, quali il rendimento massimo sostenibile e le misure tecniche, nonché degli strumenti di gestione regionale, quali i piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che finora hanno contribuito a migliorare lo stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri che del Regno Unito;

7. ricorda che il Regno Unito ha partecipato alla preparazione e all'attuazione dei piani pluriennali per ciascun bacino marittimo, in particolare per il Mare del Nord e le acque occidentali; sottolinea che tali piani pluriennali sono stati redatti in considerazione degli Stati membri di allora, tra cui il Regno Unito, e che gli obiettivi fissati seguono le migliori conoscenze scientifiche disponibili e la politica comune della pesca (PCP);

8. ribadisce che la piena attuazione della PCP ha generato notevoli risultati positivi, sia in termini di aumento del numero degli stock sfruttati nell'ambito del rendimento massimo sostenibile, sia relativamente al contributo apportato dai piani pluriennali alla sostenibilità biologica ed economica, con benefici per le comunità di pescatori interessate;

9. sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità effettiva di escludere le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; evidenzia che, nel momento in cui sono istituite zone marine protette, tutte le parti interessate, tra cui i pescatori europei, sono coinvolte nella governance e nel monitoraggio di tali zone conformemente alle raccomandazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;

10. esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;

11. insiste affinché i prodotti della pesca e dell'acquacoltura del Regno Unito che entrano nel mercato interno rispettino le stesse norme ambientali, sociali, sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, in modo da assicurare parità di condizioni tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura del Regno Unito e quelli dell'UE, nonché da garantire la tutela dei consumatori europei;

12. insiste sulla necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia del continuo contributo del Regno Unito alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta entrambe le parti a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;

13. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di negoziare un accordo quadro separato sulla pesca con la Norvegia; ricorda che la Norvegia è parte dello Spazio economico europeo (SEE) e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), il che comporta diritti e obblighi concernenti il settore della pesca e i relativi prodotti per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso al mercato dell'UE;

14. sottolinea l'importanza di inserire nell'accordo un riferimento all'obbligo di cooperazione nell'ambito degli Stati costieri, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, il che è essenziale per le misure di gestione della pesca e la sostenibilità degli stock condivisi;

15. ritiene che le disposizioni di qualsivoglia accordo di pesca debbano essere sorrette da meccanismi di risoluzione delle controversie e includere misure correttive nel quadro di una gestione generale della governance delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito;

16. ricorda gli sforzi profusi per concludere l'accordo sulla pesca entro il 1° luglio 2020; osserva con rammarico che la crisi del coronavirus, o pandemia di Covid-19, ha alterato il normale corso dei negoziati tra il Regno Unito e l'UE; invita pertanto le parti a mostrare flessibilità e a decidere quanto prima di prorogare il periodo di transizione a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso onde garantire certezza al settore;

17. ritiene che, nel caso in cui sia concordata la proroga del periodo di transizione, sia opportuno estendere di conseguenza l'attuale ripartizione dei totali ammissibili di catture (TAC) e dei contingenti, al fine di garantire certezza giuridica al settore della pesca;

18. esorta, tuttavia, la Commissione e gli Stati membri a prepararsi a tutti gli scenari, sia alla proroga del periodo di transizione che all'assenza di accordo, e a elaborare le misure necessarie per sostenere il settore nonché i quadri normativi adeguati a qualunque scenario;

19. invita, infine, le parti negoziali ad adoperarsi al massimo per concordare quanto prima le disposizioni sulla pesca di qualsiasi accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea, affinché siano disponibili in tempo per essere usate per determinare le possibilità di pesca per il primo anno successivo al periodo di transizione.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

25.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O'Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Chabaud, Gabriel Mato, Elżbieta Rafalska

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (26.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Loránt Vincze

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. Contenuto dell'accordo previsto, valori fondamentali e governance

1. accoglie con favore il progetto di testo dell'Accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato dalla Commissione europea il 18 marzo 2020, che propone un accordo globale comprendente tutti i settori di cooperazione e un quadro istituzionale d'insieme; ribadisce la sua posizione secondo cui un accordo definitivo dovrebbe prevedere un quadro di governance unico e coerente, che dovrebbe prevedere un'applicazione efficace e un solido meccanismo di risoluzione delle controversie, evitando in tal modo la proliferazione di accordi bilaterali;

2. sottolinea che il partenariato previsto deve essere fondato sui valori condivisi e sui principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, che dovrebbero essere espressi in clausole politiche vincolanti e attraverso la fiducia reciproca; sottolinea che, mentre l'UE resterà vincolata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo sulle relazioni future deve comprendere l'impegno del Regno Unito a continuare a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

3. accoglie con favore le disposizioni del progetto di testo dell'accordo sul mantenimento dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE e sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) quale istituzione suprema deputata all'interpretazione del diritto dell'Unione; insiste sul fatto che l'accettazione di tale ruolo è una condizione necessaria per la futura cooperazione;

B. Stato di avanzamento dei negoziati

 

4. esprime preoccupazione per lo stato di avanzamento dei negoziati, tra cui l'annullamento di due cicli negoziali pianificati durante il periodo di confinamento anti Covid-19 e la loro ripresa il 20 aprile; osserva che, secondo le informazioni ricevute dalla task force per le relazioni con il Regno Unito della Commissione europea, nonostante un primo scambio su questioni relative a sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, protezione dei dati e diritti dei cittadini e migrazione e asilo, che ha avuto luogo durante il secondo ciclo di negoziati, non sono stati registrati progressi significativi; ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 dell'accordo di recesso, il periodo di transizione può essere prorogato solo mediante l'adozione di una decisione unica da parte del comitato misto entro il 1º luglio 2020; tiene conto del fatto che il governo del Regno Unito, nel corso del secondo ciclo di negoziati, ha sottolineato la sua intenzione di non chiedere una proroga del periodo di transizione; esprime profonda preoccupazione riguardo alla possibilità di concludere i negoziati su tutte le questioni essenziali entro la fine dell'anno, in particolare alla luce dell'attuale contesto della pandemia di Covid-19 e dei lenti progressi finora conseguiti; invita le parti negoziali a compiere ogni sforzo per progredire in parallelo in tutti i settori negoziali, compresi i temi più difficili, e ad adottare una strategia di negoziato globale;

 

C. Diritti dei cittadini e disposizioni in materia di mobilità

 

5. prende atto delle discussioni in corso in seno al comitato misto UE-Regno Unito istituito ai sensi dell'accordo di recesso e dell'imminente riunione della commissione specializzata sui diritti dei cittadini; invita i copresidenti del comitato misto a coinvolgere attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile a tale riguardo; chiede che il Parlamento sia tenuto pienamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo; esprime preoccupazione, a tale proposito, sul fatto che secondo le più recenti statistiche concernenti il regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE[39], pubblicate dal ministero degli Interni del Regno Unito il 21 maggio 2020, rispetto al totale di 3 220 100 domande trattate al 30 aprile 2020, solo al 58 % dei richiedenti è stato riconosciuto lo status di persona stabilmente residente, mentre il 41 % dei richiedenti si è visto attribuire lo status di residente provvisorio; ribadisce l'invito del Parlamento[40], per quanto riguarda i regimi di status dei residenti sia nel Regno Unito che negli Stati membri, di far sì che tali sistemi siano non discriminatori, di facile utilizzo, trasparenti e gratuiti, siano di natura dichiarativa e rilascino un documento fisico quale prova dello status; ricorda che i cittadini dell'UE in possesso dello status di residente provvisorio dovrebbero essere trattati alla pari dei cittadini del Regno Unito nel quadro dell'accordo di recesso, anche per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni, compreso l'accesso al regime di assistenza sanitaria; invita il comitato misto e la Commissione a monitorare gli sviluppi in proposito; osserva che sono stati compiuti pochi progressi per quanto riguarda l'invito del Parlamento ad affrontare alcune problematiche concernenti il regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità dell'applicazione, l'indipendenza dell'autorità di controllo e le possibili conseguenze per i cittadini dell'UE che non rispettino la scadenza, nonché l'applicabilità del regime britannico per la residenza permanente dei cittadini dell'UE ai cittadini dell'Irlanda del Nord che non hanno richiesto la cittadinanza del Regno Unito ai sensi dell'accordo del Venerdì santo e la necessità di rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, come indicato nell'accordo di recesso; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord; sottolinea che queste problematiche dovrebbero essere affrontate e valutate appieno prima della fine del periodo di transizione, quale requisito preliminare per un futuro accordo; prende atto delle preoccupazioni espresse dal Regno Unito in relazione all'attuazione fatta, da parte di taluni Stati membri, dell'accordo di recesso per quanto riguarda i diritti dei cittadini, in particolare la trasparenza e la facilità di utilizzo dei regimi di status di persona residente e il sostegno alle persone vulnerabili; accoglie con favore la pubblicazione da parte della Commissione della sua nota orientativa, per sostenere le autorità nazionali nella corretta attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini; invita la Commissione a monitorare attentamente la conformità a tale riguardo negli Stati membri;

6. invita le parti negoziali a rispettare e attuare integralmente i diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso ai cittadini sia dell'UE che del Regno Unito, e alle loro famiglie; esorta le parti negoziali ad adoperarsi per raggiungere un elevato livello di diritti di mobilità nel futuro accordo; deplora il fatto che il Regno Unito abbia finora mostrato scarsa ambizione per quanto riguarda la mobilità dei cittadini, di cui il Regno Unito e i suoi cittadini hanno beneficiato in passato; sottolinea che ogni futura disposizione in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata, dovrebbe essere basata sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità; ritiene, più in generale, che l'ulteriore concretizzazione dei diritti dei cittadini mediante disposizioni giuridicamente vincolanti debba costituire una chiave di volta e una parte indivisibile del testo di un futuro accordo internazionale tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che esso dovrà comprendere la situazione dei lavoratori transfrontalieri, la cui libertà di movimento dovrebbe essere garantita sulla base della non discriminazione e della reciprocità; evidenzia, a tale proposito, la situazione di Gibilterra, dove devono essere garantiti i diritti dei residenti e, in particolare, quelli dei lavoratori che si spostano da entrambe le parti della frontiera, data la controversia tra la Spagna e il Regno Unito in merito alla sovranità sul territorio; sottolinea, a tale proposito, le risoluzioni e le decisioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvate dal Parlamento e dal Consiglio europeo; ritiene che le condizioni di ingresso e soggiorno a fini di ricerca, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, collocamento alla pari e servizio volontario nel Corpo europeo di solidarietà dovrebbero far parte del futuro accordo e non essere lasciate alla regolamentazione nazionale, e sottolinea la necessità di un approccio coordinato in proposito da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri; sottolinea a questo proposito che la parità di trattamento tra i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE deve essere pienamente garantita; ricorda che la crisi della Covid-19 ha evidenziato la dipendenza di essenziali settori del Regno Unito, tra cui la salute pubblica o l'agricoltura, da lavoratori dell'UE, compresi lavoratori stagionali;

D. Protezione dei dati

 

7. sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sia come diritto fondamentale che come strumento abilitante essenziale per l'economia digitale; ricorda la sua posizione[41] in base alla quale, "secondo la giurisprudenza della CGUE[42], affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi";

8. ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini d'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, quando i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, essi non sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini britannici; è del parere che tale esenzione sia in conflitto con il regolamento generale sulla protezione dei dati; ritiene inoltre che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE così come interpretato dalla CGUE[43], e non possa quindi attualmente essere considerato adeguato; esprime profonda preoccupazione per la dichiarazione scritta del primo ministro britannico in data 3 febbraio 2020 sulle relazioni tra il Regno Unito e l'UE[44], nella quale egli afferma che in futuro il Regno Unito svilupperà politiche separate e indipendenti in settori quali la protezione dei dati;

9. sottolinea che le direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 25 febbraio[45] indicano chiaramente che il prospettato partenariato dovrà "basarsi sull'impegno a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, prerequisito per consentire la cooperazione", dovrà "contemplare la cessazione automatica della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale qualora il Regno Unito dovesse denunciare la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)" e "altresì contemplarne la sospensione automatica qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU e impedire così ai singoli di esercitare i diritti conferiti loro dalla CEDU dinanzi ai giudici del Regno Unito" (punto 118);

10. ribadisce che le suddette direttive di negoziato prevedono altresì che "il partenariato per la sicurezza dovrà prevedere la stretta cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, tenendo conto del futuro status di paese terzo non Schengen del Regno Unito che non contempla la libera circolazione delle persone" (punto 117);

11. esprime preoccupazione per il fatto che, durante il primo ciclo di negoziati (2-5 marzo 2020) per il futuro accordo di partenariato, il Regno Unito ha dichiarato che, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, non si impegnerà ad applicare la CEDU né accetterà la giurisdizione della CGUE; deplora il fatto che quest'ultima posizione sia stata mantenuta durante il secondo ciclo di negoziati; ritiene che, se il Regno Unito non si impegnerà esplicitamente ad applicare la CEDU e non accetterà il ruolo della CGUE quale unica istituzione competente per l'interpretazione del diritto dell'UE, non sarà possibile alcun accordo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; prende atto altresì delle dichiarazioni del negoziatore dell'UE Michel Barnier al secondo ciclo di negoziati, in cui egli ha affermato che durante tale secondo ciclo, il Regno Unito si è rifiutato di fornire solide garanzie sui diritti fondamentali e sulle libertà individuali e ha insistito sull'abbassamento dei livelli attuali e sulla deviazione dai meccanismi concordati di protezione dei dati, creando così gravi limitazioni per il nostro futuro partenariato in materia di sicurezza[46];

12. ritiene necessario prestare particolare attenzione al quadro giuridico nel Regno Unito nei settori della sicurezza nazionale o del trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto; ricorda che programmi di sorveglianza di massa quali quelli del Regno Unito non soddisfano i requisiti di adeguatezza ai sensi del diritto dell'UE; è favorevole a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come la causa Schrems, così come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

13. invita la Commissione a tenere conto degli elementi di cui sopra nel valutare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali e a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di eventualmente dichiarare adeguato il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia; invita la Commissione a chiedere inoltre il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti e un calendario adeguato per svolgere il proprio ruolo; sottolinea che una decisione sull'adeguatezza non può essere oggetto di negoziato tra il Regno Unito e l'UE, in quanto si riferisce alla protezione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU, dalla Carta e dai trattati dell'UE;

E. Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

 

14. deplora che i negoziati in materia di sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale non abbiano compiuto progressi significativi durante il secondo ciclo tenutosi in aprile; ribadisce che progressi tangibili in questo settore dovrebbero essere conseguiti nel prossimo ciclo di negoziati al fine di consentire il raggiungimento di un accordo per una cooperazione efficace e di vasta portata;

15. ribadisce la sua esortazione a che, in ragione della vicinanza geografica e delle minacce condivise cui l'UE e il Regno Unito si confrontano, le parti negoziali si adoperino per mantenere disposizioni efficaci e reciproche per la cooperazione nell'attività di contrasto, per far sì che questa risulti efficace e reciprocamente vantaggiosa per la sicurezza dei propri cittadini, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è ora un paese terzo e non può, pertanto, godere degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni di uno Stato membro; sottolinea che singoli accordi autonomi pregiudicherebbero la coerenza giuridica in materia di attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale; esorta la Commissione ad attenersi alle proprie direttive di negoziato e ad adoperarsi per negoziare un unico accordo globale;

16. si oppone fermamente alla richiesta del Regno Unito di beneficiare di un accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni e di mantenere nelle agenzie del settore della giustizia e degli affari interni uno status simile a quello di cui godono gli Stati membri; torna a sottolineare a tale proposito che il Regno Unito, in quanto paese terzo non appartenente allo spazio Schengen, non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE, né partecipare alle strutture di gestione delle agenzie dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; avverte che qualsiasi condivisione di informazioni con il Regno Unito, inclusi i dati personali, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di garanzia, audit e sorveglianza, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello fornito dal diritto dell'Unione;

17. ricorda che il sistema d'informazione Schengen (SIS) è stato creato quale strumento di compensazione della soppressione dei controlli alle frontiere nello spazio Schengen; rileva che la normativa relativa al SIS vieta esplicitamente l'accesso di paesi terzi al sistema; osserva che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può avere accesso al SIS; ricorda che, nel 2015, il Regno Unito ha iniziato ad applicare alcune disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS nel settore della cooperazione di polizia[47] e che, in tale contesto, sono state riscontrate alcune gravi violazioni nell'applicazione fatta dal Regno Unito di tale sistema, le quali non sono ancora state sanate; ricorda che il 5 marzo il Consiglio ha formulato una serie di raccomandazioni relative alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Regno Unito sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen e che il Regno Unito, nella sua risposta, ha mostrato scarsa intenzione di applicare tali raccomandazioni, in violazione del diritto dell'UE; ritiene che la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore dell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria dovrebbe essere basata sulla fiducia reciproca; ritiene pertanto che, prima di raggiungere un accordo, le disposizioni per la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore della cooperazione tra autorità di contrasto e giudiziaria dovrebbero essere subordinate alla piena correzione delle violazioni connesse all'uso del SIS e della presunta mancata notifica di 75 000 condanne ad altri Stati membri, conformemente alla decisione quadro 2009/315/JHA del Consiglio[48]; sottolinea che una tale cooperazione può essere considerata solo laddove siano stabilite norme solide in materia di protezione dei dati e siano presenti robusti meccanismi per la loro applicazione;

18. sottolinea che lo scambio automatizzato di dati relativi al DNA con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di Prüm è stato avviato solo nel 2019 e che il Consiglio sta per decidere in merito all'adozione di una decisione di esecuzione che consentirebbe al Regno Unito di partecipare a scambi automatizzati di dati dattiloscopici; sottolinea a questo proposito che, in base alla procedura di consultazione speciale per gli atti del terzo pilastro, il 13 maggio 2020 il Parlamento ha respinto il progetto di decisione del Consiglio, a causa delle sue preoccupazioni in merito alla piena reciprocità dello scambio di dati dattiloscopici, alle garanzie sulla protezione dei dati e al periodo molto breve della sua applicazione; invita il Consiglio a esaminare con attenzione gli argomenti presentati dal Parlamento riguardo a tale reiezione; ricorda ai negoziatori che, se adottate, le decisioni del Consiglio che autorizzano tali scambi automatizzati di dati decadranno alla fine del periodo di transizione; sottolinea la necessità di un accordo tempestivo su nuove disposizioni per le future relazioni, vista l'importanza dello scambio di informazioni nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e contro il terrorismo; ritiene che le future relazioni non debbano essere predeterminate dalle norme applicate durante il periodo di transizione; considera che l'accordo dovrebbe essere basato sul principio di una piena reciprocità;

19. teme che il mandato negoziale del Regno Unito sia poco ambizioso in importanti settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, quali le disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo; insiste sul fatto che, in materia antiriciclaggio, la parità di condizioni è essenziale per un accordo finale; ritiene che le parti negoziali potrebbero trovare una soluzione che consenta una cooperazione più ambiziosa di quella prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa sull'estradizione;

F. Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

20. sottolinea la necessità di concordare le condizioni di cooperazione in materia di migrazione di cittadini diversi da quelli delle due parti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e riconoscendo la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili; ribadisce la sua richiesta che tale cooperazione contenga quanto meno disposizioni atte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare;

21. sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra le parti al fine di lottare contro il traffico e la tratta di esseri umani in linea con il diritto internazionale, che rimarrà applicabile alla frontiera tra il Regno Unito e l'UE; invita le parti negoziali a chiarire il ruolo potenziale di Europol e della guardia di frontiera e costiera europea nel contesto di tale cooperazione;

22. prende atto della dichiarazione della Commissione sull'asilo (allegato D della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati), secondo la quale la Commissione valuterà, su richiesta del Regno Unito e se nell'interesse dell'UE, la possibilità di avviare un dialogo con il Regno Unito sulla cooperazione in materia di asilo, dopo aver chiesto orientamenti al Coreper; insiste sul fatto che il Regno Unito non può scegliere selettivamente gli elementi dell'acquis dell'UE in materia di asilo e migrazione che vorrebbe mantenere;

23. torna a sottolineare la necessità di adottare un piano in materia di ricongiungimento familiare, che dovrebbe essere pronto a entrare in vigore alla fine del periodo di transizione, al fine di evitare eventuali vuoti con conseguenze sul piano umanitario e di rispettare il diritto alla vita familiare dei richiedenti asilo conformemente all'articolo 8 della CEDU, che rimane applicabile sia nel Regno Unito, sia nell'UE;

24. nell'ambito di tale piano, oltre che più in generale, ricorda ai negoziatori l'obbligo sia dell'UE-27 che del Regno Unito di proteggere tutti i minori sul loro territorio, compresi i minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status, dalle loro relazioni o dai loro legami familiari e di salvaguardare l'accesso di tutti i minori al diritto alla protezione, alla vita familiare e al benessere alla luce dei loro interessi superiori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC); prende atto dell'impegno del Regno Unito di negoziare un piano di ricongiungimento familiare per i minori richiedenti asilo; invita gli Stati membri, una volta che il Regno Unito avrà presentato proposte concrete, a dare mandato alla Commissione di negoziare un piano sul ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo;

25. sottolinea l'importanza di un approccio coordinato da parte dell'UE su tutti questi aspetti, in quanto accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni quali il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i rifugiati e le disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione rischiano di avere conseguenze negative in termini di coerenza della politica dell'UE in materia di asilo e migrazione; invita entrambe le parti negoziali ad adoperarsi per un approccio equilibrato e costruttivo riguardo a tutte queste problematiche, compresi i percorsi giuridici e gli accordi di riammissione per i cittadini di paesi terzi, dando priorità alla necessità di fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno e di prestare particolare attenzione ai più vulnerabili, un approccio al quale entrambe le parti si sono impegnate;

G. Cooperazione con le agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni

26. ribadisce il suo invito a chiarire la futura cooperazione pratica tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni, tenendo conto dello status del Regno Unito di paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e di partner chiave nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata; esorta le parti negoziali ad adoperarsi al fine di conseguire una stretta cooperazione strategica e operativa nel settore dell'attività di contrasto e in materia penale, nel rispetto dei limiti tecnici e giuridici di una tale cooperazione.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

25.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

8

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52

+

EPP

Magdalena Adamowicz , Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophie In't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Ioan-Dragos Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Jean- Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

7

0

EPP

Balázs Hidvéghi, Nadine Morano

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (27.5.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatrice per parere: Danuta Maria Hübner

 

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Attuazione dell'accordo di recesso

1. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso[49], ribadendo che la piena attuazione dell'accordo di recesso rimane una priorità assoluta; sottolinea che la piena attuazione dell'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, è un prerequisito essenziale e un elemento fondamentale per garantire la fiducia necessaria al successo di un futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito; esprime preoccupazione, in tal senso, in merito al fatto che, nonostante l'impegno assunto dal governo britannico di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo e rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord e i suoi obblighi relativi ai diritti dei cittadini nel quadro dell'accordo di recesso, le dichiarazioni pubbliche suggeriscono la mancanza della volontà politica di rispettare appieno gli obblighi giuridici imposti dall'accordo di recesso, per esempio per quanto concerne i controlli delle merci nel Mare d'Irlanda;

2. rammenta che il rispetto dei trattati rappresenta un principio fondamentale di qualsiasi ordinamento giuridico e, in particolare, dell'ordinamento giuridico internazionale; sottolinea che la stabilità e la fiducia nelle relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dipendono dal rispetto di entrambe le parti dei principi stabiliti dall'accordo di recesso vincolante e dalla dichiarazione politica UE-Regno Unito, e che questi ultimi devono essere attuati in buona fede onde evitare perturbazioni e offrire certezza giuridica ai cittadini e agli operatori economici;

3. esprime preoccupazione in relazione al processo di attuazione del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE; osserva, a tale proposito, che secondo le più recenti statistiche concernenti il regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, relative a febbraio 2020 e pubblicate dal ministero degli Interni del Regno Unito il 19 marzo 2020, il numero totale di domande ricevute fino al 29 febbraio 2020 ammontava a più di 3,3 milioni (3 343 700) e che al 58 % del numero totale di richieste portate a termine è stato concesso lo status di persona stabilmente residente, mentre il 41 % ha ricevuto lo status di residente provvisorio;

4. ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia proporzionalmente troppo elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a essere flessibile nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso; invita la Commissione europea a verificare se i diritti dei cittadini dell'UE appartenenti a categorie vulnerabili o svantaggiate siano stati rispettati per quanto riguarda il loro status nel quadro del regime per la residenza permanente; esprime preoccupazione in merito al fatto che i cittadini aventi status di residenti provvisori non abbiano accesso alle prestazioni a meno che non dimostrino anche il proprio diritto a risiedere nel paese; ricorda che il successo delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dipende anche dalla corretta attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso per quanto riguarda i diritti dei cittadini europei nel Regno Unito;

5. invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord; avverte che il comitato misto UE-Regno Unito, così come istituito a norma dell'articolo 164 dell'accordo di recesso, non può essere utilizzato come sede di rinegoziazione dei termini di detto protocollo o di qualsiasi altra parte dell'accordo di recesso;

6. prende atto della prima riunione del comitato misto UE-Regno Unito, del 30 marzo 2020, incentrata sullo stato di avanzamento dell'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord e la parte relativa ai diritti dei cittadini; sottolinea che, a seguito di tale riunione, la Commissione europea ha dichiarato che vi è l'urgente necessità di presentare un calendario dettagliato e di procedere con le misure necessarie, come la preparazione all'introduzione di procedure doganali per le merci provenienti dalla Gran Bretagna che entrano nell'Irlanda del Nord, nonché di garantire che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli normativi possano essere espletati per le merci che entrano in Irlanda del Nord e provengono dall'esterno dell'UE;

7. ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione; spera che sarà accordata la priorità ai lavori dei sei comitati specializzati previsti dall'accordo di recesso relativamente ai settori chiave per l'attuazione dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda il comitato specializzato per il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord; accoglie con favore la prima riunione del comitato specializzato per il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, tenutasi il 30 aprile 2020, in seguito alla quale la Commissione europea ha osservato che gli scambi devono essere seguiti con urgenza da misure concrete; si augura che sia possibile trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a Belfast;

8. ricorda che l'accordo di recesso prevede la tutela reciproca per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei rispettivi familiari; chiede che i cittadini europei e britannici ricevano tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per continuare a vivere e lavorare nel paese di residenza e per viaggiare da e verso tale paese; ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta e chiede la conservazione dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo di recesso per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e le loro famiglie; rammenta il suo impegno a monitorare l'attuazione della seconda parte dell'accordo di recesso da parte dell'UE a 27 e ribadisce la necessità di un approccio coerente e generoso nel tutelare i diritti dei cittadini britannici residenti all'interno dell'UE a 27;

9. si attende che il Parlamento sia pienamente e immediatamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo; rammenta, a tal proposito, gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[50], e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, il quale stabilisce che il Parlamento deve trovarsi in condizioni di poter esercitare pienamente le sue prerogative istituzionali per tutta la durata dei lavori del comitato misto;

10. sottolinea che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento ha il diritto di ottenere informazioni complete relative a tutte le fasi dell'attuazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, categoria che include l'accordo di recesso; ricorda, in questo contesto, l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione europea dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, in base al quale la Commissione coinvolgerà da vicino il Parlamento e terrà in considerazione il suo parere nella massima misura possibile nel quadro dei lavori del comitato misto, assicurando inoltre che non possano essere prese decisioni senza tenere pienamente conto della posizione del Parlamento, che è frutto di diverse consultazioni interne e pubbliche nonché di numerosi dialoghi con la società civile, gli esperti, i parlamenti nazionali e altre parti interessate;

11. ribadisce che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica UE-Regno Unito;

Negoziati per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito — disposizioni istituzionali e governance

12. plaude al progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato dalla Commissione europea il 18 marzo 2020 ("progetto di testo dell'accordo"), che è sostanzialmente conforme al suo mandato negoziale e alla risoluzione del Parlamento europeo e che propone un accordo globale per un profondo e ravvicinato partenariato, un quadro istituzionale generale e solide disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, basate su norme e applicabili, tra cui la gestione e la supervisione costanti dell'accordo, nonché meccanismi di risoluzione delle controversie, esecuzione e controllo della conformità; reputa che l'approccio del progetto di testo dell'accordo proposto dalla Commissione eviti la proliferazione di accordi bilaterali, che comporterebbe inevitabili carenze dovute alla complessità e all'incompletezza intrinseche di tale sistema;

13. reputa che il progetto di testo dell'accordo preveda un sistema di governance solido, trasparente, coerente e flessibile, che fornisce meccanismi di risoluzione delle controversie in grado di garantire mezzi di ricorso efficaci, dissuasivi e attuabili rapidamente, completamente commisurati al carattere senza precedenti dell'ampio partenariato previsto;

14. accoglie con favore le disposizioni del progetto di testo dell'accordo volte a preservare l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità suprema deputata all'interpretazione del diritto dell'Unione;

15. insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve essere coerente e adeguarsi, da un lato, alla vicinanza geografica delle parti e alla cooperazione transfrontaliera locale tra di esse, e, dall'altro, all'elevato livello di interconnessione delle loro economie; respinge, in tal senso, qualsiasi "scelta selettiva" di diversi elementi provenienti da differenti quadri giuridici e commerciali applicabili nel contesto delle relazioni tra l'Unione e altri paesi terzi; ricorda inoltre che è necessario rispettare l'integrità del mercato unico e che la portata e la profondità del futuro partenariato tra UE e Regno Unito dipenderanno dalla capacità di garantire un'adeguata parità di condizioni;

16. si oppone al mancato raggiungimento di un accordo globale mediante il ricorso a diversi accordi settoriali, in quanto tale ridondanza favorirebbe le inefficienze nella futura attuazione dell'accordo;

17. prende atto del documento pubblicato dal governo britannico in data 27 febbraio 2020, dal titolo "Le future relazioni con l'UE — L'approccio del Regno Unito ai negoziati"; esprime profondo rammarico per il fatto che il governo del Regno Unito si rifiuti di rendere pubblici i suoi testi giuridici, o addirittura di condividerli con il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, il che comporta una grave mancanza di trasparenza; esorta la task force per le relazioni con il Regno Unito a garantire la trasparenza e a sostenere la pubblicazione delle posizioni negoziali integrali, onde assicurare che il Parlamento europeo possa essere pienamente informato dei negoziati sul partenariato e possa seguirli in modo efficace; sottolinea che le proposte del Regno Unito non rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica; si oppone, tuttavia, all'approccio frammentario suggerito dal governo britannico, basato sull'esclusione di settori come le sovvenzioni, la politica di concorrenza, il commercio e il lavoro, il commercio e l'ambiente e la fiscalità dal meccanismo di risoluzione delle controversie dell'accordo, proponendo nel contempo accordi separati con specifici meccanismi di governance in aree quali la cooperazione giudiziaria e le attività di contrasto in materia penale, la cooperazione in ambito nucleare o i meccanismi di composizione delle controversie politiche in settori legati allo scambio di dati ai fini dell'applicazione della legge e la cooperazione operativa tra le autorità di contrasto;

18. ricorda che il futuro partenariato potrà essere concluso soltanto con la piena partecipazione e l'approvazione finale del Parlamento europeo;

19. insiste sul fatto che si dovrebbe prevedere un quadro generale dotato di un sistema di governance orizzontale per le future relazioni con il Regno Unito nel suo insieme; ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la messa a punto di tali sistemi orizzontali;

20. osserva inoltre che, in linea con la normale prassi dell'UE nella conclusione degli accordi di libero scambio, il progetto di testo dell'accordo prevede eccezioni e meccanismi di risoluzione delle controversie mirati per taluni settori, tra cui mezzi diplomatici per l'interpretazione e l'applicazione della parte del progetto di testo dell'accordo relativa alla politica estera, la sicurezza e la difesa, offrendo così sufficiente flessibilità all'interno di un quadro generale unico e coerente; si compiace del fatto che gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente saranno parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo, comprese le disposizioni istituzionali di cui alla parte quinta del progetto di testo dell'accordo;

21. plaude alla proposta di istituire un Consiglio di partenariato, assistito da 15 comitati specializzati responsabili delle principali aree previste dall'accordo, deputato a supervisionare e agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo e di eventuali accordi integrativi, garantendo in tal modo vigilanza e gestione congiunte e costanti dell'accordo;

22. chiede l'inclusione, nel futuro accordo, di disposizioni ambiziose in materia di circolazione delle persone; accoglie con favore gli impegni in materia di diritti umani previsti nel progetto di accordo, compreso il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; sottolinea la necessità di formalizzare tali impegni, tra cui il riconoscimento della Corte europea dei diritti dell'uomo: ribadisce che la futura cooperazione giudiziaria e di polizia e la cooperazione in materia di politiche di asilo e migrazione tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere coerenti con tali impegni formali;

23. sottolinea la necessità di includere disposizioni chiare a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 TUE, tra cui un ordinamento internazionale basato su regole, lo Stato di diritto e la promozione della democrazia, dedicando particolare attenzione alla tutela dei valori, dei diritti e degli interessi fondamentali, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione nel suo insieme;

24. si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, che goda del diritto a ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e a presentare raccomandazioni a quest'ultimo;

25. pone l'accento sull'importanza della cooperazione interparlamentare tra i deputati dell'UE e del Regno Unito; riconosce il contributo positivo dei parlamentari britannici nelle sedi interparlamentari dell'UE prima del recesso del Regno Unito dall'Unione; attende con interesse la prosecuzione delle relazioni parlamentari con il Parlamento del Regno Unito;

26. ritiene che i meccanismi formali, quali l'Assemblea parlamentare di partenariato e la partecipazione della società civile all'attuazione dell'accordo attraverso i gruppi consultivi interni proposti e il forum della società civile, possano contribuire in modo sostanziale alla legittimità e alla trasparenza dell'attuazione del futuro accordo e al futuro sviluppo del partenariato;

27. ritiene opportuno fornire dettagli più chiari in merito al funzionamento del forum della società civile, in particolare in relazione alle modalità di organizzazione del dialogo e delle consultazioni tra il forum e il Consiglio di partenariato;

28. chiede che, oltre all'eventuale ruolo all'interno dell'Assemblea parlamentare di partenariato, il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di colegislatore siano garantiti; reputa che il diritto del Parlamento a essere informato sui meccanismi di revisione dell'accordo ed eventuali accordi integrativi, nonché sul monitoraggio della relativa attuazione, debba essere commisurato alla natura senza precedenti del partenariato previsto;

29. ricorda che l'articolo 184 dell'accordo di recesso stabilisce che l'Unione europea e il Regno Unito devono adoperarsi al massimo, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per adottare le misure necessarie a negoziare sollecitamente gli accordi che disciplineranno le loro future relazioni; osserva con preoccupazione che, in questa fase dei negoziati, persistono divergenze sostanziali tra le parti, per esempio riguardo alla portata e all'architettura giuridica del testo da negoziare; si rammarica, a tal proposito, della mancanza di volontà da parte del Regno Unito di affrontare un gran numero di questioni critiche; esprime altresì preoccupazione in merito alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19 sul calendario previsto per la conclusione dei negoziati su un futuro partenariato globale entro la fine del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre 2020; avverte che tali fattori aumentano il rischio di giungere a una situazione limite, in cui l'assenza di un accordo su un futuro partenariato globale, che garantisca una transizione agevole e tutte le necessarie disposizioni istituzionali, comporterà ulteriori danni economici oltre a quelli causati dalla crisi della Covid-19; rammenta, in tale contesto, che l'articolo 132 dell'accordo di recesso attribuisce al comitato misto la facoltà di adottare una decisione che estenda il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020; rammenta che la decisione di estendere il periodo di transizione deve essere presa entro il 1° luglio 2020.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

26.5.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta Gregorová

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25

+

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová

 

 

 

1

-

ID

Gerolf Annemans

 

 

 

1

0

ID

Antonio Maria Rinaldi

 

 


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (30.4.2020)

destinato alla commissione per gli affari esteri
e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2020/2023(INI))

Relatore per parere: Gheorghe Falcă

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. ricorda il principio fondamentale della protezione dei diritti dei cittadini; sottolinea, inoltre, che il nostro obiettivo dovrebbe essere il mantenimento di legami quanto più stretti possibili tra i cittadini britannici e i cittadini dell'Unione;

2. sottolinea che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non esonera il Regno Unito dalla sua responsabilità di salvaguardare i diritti dei cittadini dell'Unione europea, come garantito dall'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito (in appresso "l'accordo"); osserva che l'accordo stabilisce disposizioni volte a salvaguardare lo status e i diritti conferiti dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'UE e del Regno Unito e ai loro familiari coinvolti; invita la Commissione a garantire che tali disposizioni siano incluse nel futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito;

3. ricorda che l'accordo tutela i diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nel Regno Unito in conformità del diritto dell'Unione europea prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi in seguito, come pure i diritti dei cittadini del Regno Unito che esercitano lo stesso diritto in uno Stato membro dell'UE-27; ribadisce la necessità che le autorità pubbliche sia nel Regno Unito che nell'Unione applichino tale principio;

4. ricorda che ogni cittadino dell'Unione residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 TFUE, il diritto di partecipare all'iniziativa dei cittadini europei nonché il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo dopo la fine prevista del periodo di transizione (31 dicembre 2020);

5. invita la Mediatrice a proseguire il proprio lavoro, avviato durante i negoziati sull'accordo di recesso, al fine di assicurare la trasparenza dei negoziati per un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito;

6. ricorda che i cittadini britannici residenti nell'UE perderanno il diritto di partecipare all'iniziativa dei cittadini europei ma manterranno il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo dopo la fine prevista del periodo di transizione (31 dicembre 2020);

7. evidenzia l'importante ruolo che lo Stato ospitante svolge nell'assicurare che le procedure amministrative per la domanda di status di soggiorno siano snelle, trasparenti e semplici, che siano evitati oneri non necessari e che esse siano accessibili in termini di costi per i cittadini dell'Unione;

8. ritiene che la pandemia di Covid-19 segni un momento di svolta nella realtà politica, economica e sociale dell'Unione europea e del Regno Unito, provocando una recessione globale e cambiamenti strutturali del nostro modo di vivere che rendono difficile compiere progressi nei negoziati sulle future relazioni fra le due parti;

9. è del parere che il sistema proposto dal ministero degli Interni del Regno Unito ("la procedura di registrazione") per i cittadini dell'UE-27 che desiderano presentare una domanda di status di soggiorno non sia trasparente e semplice come dovrebbe essere; ritiene che tale procedura crei oneri amministrativi non necessari e iniqui per i cittadini dell'UE-27; ritiene che tale sistema debba essere modificato al fine di assicurare l'automaticità della procedura di registrazione, che rappresenta l'unico modo per permettere, allo stesso tempo, la riduzione degli oneri amministrativi e la garanzia ai cittadini del riconoscimento del loro status e dei loro diritti; ribadisce la necessità che la Commissione e il Consiglio garantiscano che la procedura di registrazione proposta dal ministero degli Interni britannico rispetti le norme dell'UE per la garanzia della reciprocità e della parità di trattamento fra i cittadini del Regno Unito e i cittadini dell'UE-27;

10. insiste sulla necessità che un'autorità di controllo indipendente monitori l'applicazione dell'accordo, al fine di garantire il rispetto degli impegni e di creare certezza giuridica nella vita dei cittadini dell'UE-27/SEE e delle loro famiglie nel Regno Unito;

11. esprime preoccupazione in merito all'attuale applicazione del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE e alle potenziali conseguenze per coloro che non presentano la domanda entro il termine; è preoccupato per il linguaggio utilizzato dal ministero degli Interni britannico a proposito di possibili deportazioni di cittadini dell'UE nonché per la mancanza di misure di assistenza per i cittadini vulnerabili; esprime preoccupazione per il fatto che ci sono cittadini dell'UE-27 che non sono ancora riusciti a ottenere lo status di soggiorno tramite le procedure messe a punto;

12. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle esigenze dei minori appartenenti a famiglie miste in cui soltanto uno dei genitori è un cittadino dell'UE; sottolinea la necessità di prevedere meccanismi giuridici appropriati per la risoluzione di dispute tra genitori, ad esempio in caso di divorzio, in modo da non discriminare i cittadini degli Stati membri limitando il loro diritto di visita al minore;

13. osserva con rammarico che il Regno Unito ha deciso che il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione e il Regno Unito non sarà più applicato dopo il periodo di transizione; insiste sulla necessità che il futuro partenariato includa disposizioni ambiziose in merito alla circolazione delle persone, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione tra gli Stati membri; sottolinea che i diritti in materia di libera circolazione delle persone vanno di pari passo con le altre tre libertà; ribadisce che l'accesso del Regno Unito al mercato unico deve essere condizionato al rispetto del principio della libera circolazione delle persone; sottolinea che il regime di attraversamento delle frontiere non dovrebbe creare un gravoso ostacolo amministrativo o finanziario;

14. ritiene che gli accordi di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità; ritiene inoltre che tali accordi debbano includere l'acquis dell'Unione in materia di mobilità, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori e, in particolare, le norme sul distacco dei lavoratori e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

15. ricorda che il mantenimento ininterrotto dei trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali tra il Regno Unito e l'UE è essenziale per mantenere posti di lavoro in settori quali il trasporto di passeggeri, il trasporto di merci e il turismo; sottolinea la necessità di meccanismi efficaci per tutelare i diritti dei passeggeri nel traffico transfrontaliero, in particolare in caso di cancellazioni o ritardi nei collegamenti, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato;

16. invita a considerare una migliore regolamentazione delle condizioni di ingresso e residenza per finalità quali gli affari, la ricerca, lo studio, la formazione e gli scambi tra giovani; deplora, a tal proposito, gli annunci delle autorità britanniche riguardo alla volontà del Regno Unito di ritirarsi dai programmi di mobilità quali Erasmus+; invita la Commissione a mantenere aperta la possibilità per il Regno Unito di partecipare ai programmi dell'Unione, nel rispetto degli impegni finanziari necessari come contropartita, a beneficio dei cittadini dell'Unione e britannici.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

30.4.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jarosław Duda, Marie-Pierre Vedrenne

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW

Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş

Verts/ALE

Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

On. David McAllister,

Presidente,

Commissione per gli affari esteri,

BRUXELLES.

 

On. Bernd Lange,

Presidente,

Commissione per il commercio internazionale,

BRUXELLES.

Oggetto: Parere sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo regionale è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Mediante procedura scritta la commissione ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 21 aprile 2020. In tale riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé

 

SUGGERIMENTI

1. osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e sottolinea che l'UE deve tener conto delle opportunità di cooperazione con il Regno Unito in un'ottica di partenariato; deplora che la Brexit comporterà lacune nella cooperazione globale allo sviluppo e negli aiuti umanitari dell'UE, non solo in termini di bilancio, risorse umane e competenze, ma anche nel quadro del dialogo politico con i paesi candidati, i paesi vicini e i paesi terzi; è tuttavia convinto che entrambe le parti trarranno vantaggio dal proseguimento del coordinamento e della programmazione congiunta in veste di donatori e incoraggia la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE, nel rispetto di tutte le norme e i meccanismi pertinenti e delle condizioni di partecipazione; chiede che le organizzazioni della società civile possano contribuire ai termini e alle definizioni della cooperazione futura tra l'UE e il Regno Unito;

2. sottolinea la necessità di adottare misure interne per colmare le suddette lacune e garantire un bilancio sufficiente per gli strumenti finanziari esterni nel quadro finanziario pluriennale (QFP) e di utilizzare gli strumenti esistenti in materia di efficacia degli aiuti per fare di più e meglio con le risorse restanti, incoraggiando nel contempo gli investimenti strategici del settore privato che rispettino le norme dell'UE e internazionali in materia sociale, ambientale e di protezione dei diritti umani per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), migliorando la visibilità e i messaggi comuni e adoperandosi per una voce forte dell'UE; ricorda l'impegno a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % dell'APS/RNL e l'importanza di sostenere il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS);

3. sottolinea i ruoli centrali dell'UE e del Regno Unito nell'affrontare le sfide comuni attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari, ad esempio affrontando le cause profonde della migrazione, i cambiamenti climatici, le minacce ai diritti fondamentali quali la libertà di religione e di credo e la parità di genere, tutelando i diritti umani e i gruppi religiosi e i gruppi che salvaguardano gli interessi e i diritti delle popolazioni vulnerabili come le persone con disabilità, gli anziani, le donne e i bambini nelle regioni colpite da conflitti, le popolazioni indigene, le persone LGBTI e i rappresentanti delle comunità vulnerabili, discriminate o emarginate;

4. sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea, inoltre, l'importanza di risposte armonizzate alle crisi umanitarie e ai principi fondamentali dell'aiuto umanitario, garantendo nel contempo il vantaggio comparativo della cooperazione in aree geografiche strategiche e tematiche chiave;

5. è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere rafforzati efficacemente collaborando con il Regno Unito e basandosi sulla forte presenza del paese in Africa, i Caraibi e il Pacifico; sottolinea l'importanza dei mercati dell'UE e del Regno Unito per i prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi ACP; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e complementarità; prende atto dell'intenzione del governo britannico di continuare a offrire preferenze generose ai paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a valutare l'impatto potenziale che tali futuri accordi commerciali avranno sugli attuali accordi di partenariato economico con i paesi ACP; ritiene che la politica commerciale comune, comprese le pertinenti disposizioni del futuro accordo commerciale, dovrebbe prevedere la massima continuità commerciale per i paesi in via di sviluppo nelle loro relazioni con l'UE e il Regno Unito;

6. sottolinea la necessità di mantenere un livello adeguato di sostegno ai restanti paesi e territori d'oltremare (PTOM) a seguito della Brexit, e chiede di mantenere la cooperazione con gli ex PTOM britannici su questioni di reciproco interesse, in particolare nel quadro dei programmi di cooperazione regionale;

7. sottolinea che, nella ricerca della coerenza delle politiche per lo sviluppo, la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito è importante per preservare la continuità degli scambi, affrontare l'impatto del cambiamento climatico, sviluppare il settore della pesca e proteggere la biodiversità nei paesi in via di sviluppo, nonché promuovere elevati standard sociali e ambientali al fine di ridurre la povertà;

8. ricorda il ruolo positivo della politica comune della pesca nello sviluppo del settore della pesca e nella gestione delle risorse alieutiche nei paesi in via di sviluppo.


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

On. David Mcallister

Presidente della commissione per gli affari esteri

On. Bernd Lange

Presidente della commissione per il commercio internazionale

Bruxelles

Oggetto: Contributo a nome della commissione per il controllo dei bilanci sulle raccomandazioni per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(|INI)

Signori Presidenti,

la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha deciso di presentare un parere sotto forma di lettera sull'argomento summenzionato.

La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a tenere conto delle seguenti considerazioni e raccomandazioni nella preparazione della risoluzione del Parlamento europeo per la tornata di giugno.

A nome della commissione CONT, vi sarei molto grata se poteste provvedere affinché la risoluzione del Parlamento tenga conto della posizione e delle considerazioni della commissione CONT sui punti summenzionati.

 

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia profonda stima.

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

SUGGERIMENTI

A. considerando che future relazioni solide implicano l'esistenza di disposizioni chiare ed efficaci che consentano a entrambe le parti di garantire una sana gestione finanziaria e devono essere basate su un'appropriata struttura di governance, impedendo al contempo di mettere a rischio la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

B. considerando che la Brexit avrà un impatto sulle principali rotte commerciali tra l'Unione europea e il Regno Unito, sulla catena di approvvigionamento commerciale e sugli operatori economici (segnatamente partner commerciali, fornitori, intermediari e imprese di trasporto);

C. considerando che sia la cooperazione doganale che le disposizioni relative alla facilitazione degli scambi saranno fondamentali per entrambe le parti, al fine di consentire scambi bilaterali regolari e legittimi e di tutelare gli interessi finanziari e il quadro normativo di entrambe le parti;

D. considerando che le attività commerciali con il Regno Unito dopo la Brexit diventeranno più complesse in termini di procedure doganali e in materia di IVA, in quanto la circolazione delle merci all'interno dell'UE o a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo comporta cambiamenti per quanto riguarda le dogane, l'IVA e le accise;

E. considerando che è di fondamentale importanza salvaguardare l'integrità del mercato unico dell'UE e dell'unione doganale, come pure tutte le garanzie che offre in termini di lotta alla frode e al commercio illegale;

F. considerando che coesisteranno due mercati e due ordinamenti giuridici distinti e che ciò potrebbe comportare rischi operativi; che, in tale contesto, le autorità doganali del Regno Unito disporranno di due linee d'azione per i prodotti che entrano in Irlanda del Nord: i) applicare le regole e le tariffe del Regno Unito ai prodotti provenienti da paesi terzi che non sono destinati al mercato europeo e ii) applicare le regole le tariffe dell'UE agli altri prodotti provenienti da paesi terzi o dal Regno Unito ma destinati al mercato unico dell'UE, effettuando al contempo controlli su tali prodotti;

G. considerando che, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, le autorità del Regno Unito riscuoterebbero l'IVA e i dazi doganali per conto dell'UE e provvederebbero quindi a trasferirli a quest'ultima;

H. considerando che, oltre ai finanziamenti a titolo più in generale della politica di coesione, la regione frontaliera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda ha beneficiato in particolare di programmi speciali transfrontalieri e intercomunitari, tra cui il programma PEACE per l'Irlanda del Nord; che questi programmi hanno contribuito in modo decisivo al processo di pace nella regione frontaliera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, appoggiando l'accordo del Venerdì Santo, e continuano a sostenere la riconciliazione tra le comunità;

Governance finanziaria e quadro di controllo

1. ritiene essenziale che durante i negoziati si stabiliscano modalità sufficienti e chiare per il controllo da parte dell'UE, disposizioni che consentano una sana gestione finanziaria, nonché disposizioni che definiscano la responsabilità del Regno Unito;

2. invita pertanto a prestare una particolare attenzione ai principi e alle condizioni applicabili per quanto riguarda i capitoli negoziali "Partecipazione ai programmi dell'Unione" e "Disposizioni orizzontali e governance dell'accordo"; insiste in modo particolare sulla necessità di definire chiaramente e di concordare i seguenti principi fondamentali:

 i) l'eventuale partecipazione del Regno Unito a determinati programmi dell'Unione deve essere soggetta alle condizioni standard applicabili alla partecipazione di paesi terzi che devono essere stabilite chiaramente nei corrispondenti programmi e strumenti dell'Unione;

 ii) occorre garantire che vi siano disposizioni e garanzie vincolanti robuste e solide per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la sana gestione finanziaria per i programmi dell'UE e i programmi Euratom e le imprese comuni a cui il Regno Unito parteciperebbe, segnatamente per quanto concerne il controllo, l'audit e le verifiche sull'attuazione dei programmi finanziati come pure sulle indagini in caso di frode;

3. chiede che siano garantiti e rispettati il diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti, dell'OLAF, dell'EPPO, come pure il diritto di controllo del Parlamento europeo; ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere riconosciuta come l'organo giurisdizionale competente nei casi riguardanti il rispetto e l'interpretazione del diritto dell'UE;

Attuazione del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord

4. prende atto che l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'UE, in particolare il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, fornisce una soluzione operativa per evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, creando al contempo un meccanismo "di consenso" per quanto riguarda l'applicazione a lungo termine del pertinente diritto dell'UE in Irlanda del Nord, anche per le questioni di allineamento normativo in materia di merci, dogane e IVA;

5. prende atto che l'Irlanda del Nord rimarrà allineata a un numero limitato di norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda le merci, e che il codice doganale dell'UE si applicherà alle merci che entrano in Irlanda del Nord, evitando in tal modo controlli e verifiche sull'isola d'Irlanda;

6. sottolinea l'importanza di norme giuridiche chiare, di un'attuazione trasparente e di meccanismi di controllo efficaci per evitare rischi sistemici di frodi riguardanti l'IVA e le dogane o altri usi fraudolenti di una soluzione potenzialmente poco chiara;

7. mette in guardia dal rischio di un possibile aumento delle opportunità di frode, commercio illegale, contraffazione ed elusione dei dazi, a meno che nel quadro del nuovo partenariato non vengano stabiliti e applicati norme giuridiche e meccanismi di controllo chiari e trasparenti per quanto riguarda il doppio regime doganale basato sulle norme dell'UE e sulle norme del Regno Unito;

8. ritiene inoltre che occorra garantire una particolare vigilanza sui controlli e le ispezioni delle merci che entrano in Irlanda del Nord, passando attraverso altre parti del Regno Unito in provenienza da altri paesi terzi e che sono destinate al mercato unico dell'UE;

9. ricorda la posizione di lunga data e spesso ribadita del Parlamento europeo, secondo cui occorre garantire una maggiore disponibilità di personale e un'attrezzatura adeguata e all'avanguardia per gli uffici e le autorità doganali competenti, prevedendo anche disposizioni appropriate per i funzionari dell'UE in servizio in Irlanda del Nord; esprime preoccupazione per il reiterato rifiuto da parte delle autorità del Regno Unito di autorizzare l'apertura di un ufficio permanente per i funzionari dell'UE a Belfast;

10. chiede una valutazione approfondita dei rischi che potrebbero insorgere nel corso dell'attuazione, in particolare per la lotta alle frodi doganali e dell'IVA e al traffico (commercio illegale); ritiene necessario prevedere l'utilizzo di criteri di rischio che consentano di tenere in considerazione questioni quali l'origine e la destinazione finale delle merci, la quantificazione corretta del valore delle merci, la definizione della natura delle merci (il tipo di merce), come pure garantire un numero sufficientemente elevato di campioni da controllare e aumentare il numero di campioni per le merci che sono maggiormente soggette a traffico o commercio illegale; è preoccupato per il rischio potenzialmente più elevato di un aumento delle importazioni illegali di merci con dichiarazioni di origine false o di prodotti non destinati al mercato unico che entrano nell'UE, il che arrecherebbe un danno agli interessi finanziari dell'Unione;

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

 

11. ritiene essenziale accordare priorità nei negoziati alla definizione di norme chiare in materia doganale, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli doganali;

12. considerando l'elevata complessità delle procedure doganali, chiede che nel corso dei negoziati siano adottati impegni fermi e misure di salvaguardia indispensabili per garantire controlli ordinati e una corretta riscossione dell'IVA e dei dazi doganali;

13. ritiene che un'efficace cooperazione doganale tra l'UE e il Regno Unito debba prevedere modalità pratiche affidabili, con una chiara base giuridica, al fine di garantire una cooperazione efficace e trasparente tra l'UE le autorità doganali del Regno Unito in Irlanda del Nord;

14. sottolinea che una cooperazione efficace tra le parti nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi deve assicurare un elevato livello di convergenza della legislazione e delle prassi doganali, al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, l'attuazione della legislazione in materia doganale e la tutela degli interessi finanziari delle parti permettendo loro di recuperare le imposte e i dazi pagati indebitamente;

15. evidenzia altresì la cooperazione amministrativa rafforzata tra le parti nel settore dell'IVA e dell'assistenza reciproca, anche per quanto riguarda il recupero dei crediti relativi a imposte e dazi in particolare nei settori i) dello scambio di informazioni riguardanti la legislazione doganale, l'attuazione e l'efficacia delle procedure di controllo doganale, ii) della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale e iii) dalla valutazione e della gestione dei rischi;

16. chiede che, nel quadro del futuro accordo commerciale, si preveda l'introduzione di un regime doganale ambizioso e di misure speciali per quanto concerne la gestione del trattamento tariffario preferenziale nonché l'attuazione dell'esenzione dai dazi per talune merci importate in Irlanda del Nord;

17. esprime il proprio sostegno all'inclusione sistematica, nel quadro dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale, di opportune disposizioni sull'assistenza amministrativa in materia doganale e per le questioni connesse;

18. sottolinea che entrambe le parti potrebbero fare affidamento su un sistema di cooperazione e consultazione rapido e obiettivo per lottare contro le violazioni della legislazione doganale, incluso un meccanismo che consente la sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale per una determinata merce o operazione commerciale in caso di violazione sistematica della legislazione doganale applicabile;

L'impatto della politica di coesione dell'UE nel Regno Unito e in Irlanda del Nord

 

19. prende atto dell'importante ruolo svolto dalla politica di coesione dell'UE per quanto riguarda il mantenimento della pace in Irlanda del Nord e il contributo alla riconciliazione fra le comunità;

20. sottolinea l'importanza di una soluzione per la regione che consenta di proseguire il cruciale lavoro di consolidamento della pace;

21. è convinto che sarebbe nell'interesse del Regno Unito, dell'Irlanda e dell'intera Unione europea proseguire il finanziamento congiunto del programma PEACE per l'Irlanda del Nord e del programma Interreg V-A per l'Irlanda del Nord, l'Irlanda e la Scozia, al fine di sostenere uno sviluppo pacifico e prospero di tali regioni;

22. accoglie con favore le proposte di prevedere un potenziale successore dei programmi di finanziamento PEACE IV e Interreg per il periodo post 2020, e si compiace in particolare dell'intenzione della Commissione di continuare a finanziare questi programmi nel contesto del prossimo Quadro finanziario pluriennale.

 

 

 

 

 

 

 

Copia: Unità LEGI

 


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. David McAllister

Presidente della commissione per gli affari esteri

15E201

 

On. Bernd Lange

Presidente della commissione per il commercio internazionale

12G301

 

Oggetto: Raccomandazioni della commissione EMPL sui negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di sottoporre un parere alle vostre commissioni sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione del 26 maggio 2020. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 

SUGGERIMENTI

A. considerando che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("UE") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ha ripercussioni su milioni di cittadini – sia cittadini del Regno Unito che vivono, viaggiano o lavorano nell'Unione, sia cittadini dell'Unione che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;

B. considerando che i paesi terzi, che non sono soggetti ai medesimi obblighi degli Stati membri, non possono avere gli stessi diritti o godere degli stessi benefici di un membro;

C. considerando che dal 2008 l'Unione europea ha inserito disposizioni sulle norme in materia di lavoro nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile dei suoi accordi commerciali con i paesi terzi;

D. considerando che la dichiarazione politica che accompagna l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 19 ottobre 2019, e il protocollo sull'Irlanda del Nord ("l'accordo di recesso") definiscono il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, definendo i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile nel settore del commercio e della cooperazione economica, incentrato su un accordo di libero scambio (ALS) equilibrato e di ampia portata;

E. considerando che, in virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'Unione europea e il Regno Unito si adoperano al massimo, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e per espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione;

F. considerando che il Consiglio europeo ha adottato le proprie direttive di negoziato in vista dell'avvio di negoziati sulla visione globale del quadro delle future relazioni, che doveva essere delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica;

G. considerando che, dati la vicinanza geografica, l'interdipendenza economica e i legami tra l'Unione europea e il Regno Unito ("le parti"), così come il gran numero di cittadini dell'Unione che vivono nel Regno Unito e di cittadini britannici che vivono nell'Unione europea, il partenariato prospettato tra l'Unione e il Regno Unito dovrebbe essere di ampio respiro e comprendere un accordo di libero scambio e una cooperazione settoriale più ampia laddove sia nell'interesse dell'Unione e dei suoi cittadini;

H. considerando che tale partenariato dovrebbe, in particolare, mirare a istituire un accordo di libero scambio che assicuri l'assenza di tariffe e di contingenti e l'assenza di dumping, anche per quanto riguarda le norme sociali e occupazionali, mediante solidi impegni;

I. considerando che tali impegni dovranno fare in modo che non si verifichino distorsioni del commercio e vantaggi concorrenziali sleali, così da garantire una relazione sostenibile e duratura tra le parti; che il partenariato prospettato dovrebbe pertanto essere basato su standard elevati e su un equilibrio di diritti e obblighi che garantisca l'indivisibilità delle quattro libertà e assicuri una parità di condizioni che resista alla prova del tempo;

J. considerando che, a tal fine, il partenariato prospettato dovrebbe sostenere elevati standard sociali e occupazionali comuni e mantenere i corrispondenti elevati standard sviluppati nel corso del tempo con le norme e i diritti sociali e occupazionali dell'Unione come punto di riferimento;

K. considerando che il partenariato previsto dovrebbe impegnare le parti a continuare a migliorare i rispettivi livelli di protezione, con l'obiettivo di garantire corrispondenti norme sociali e del lavoro elevate in modo da mantenere condizioni di parità;

L. considerando che, alla luce dell'impegno assunto nella dichiarazione politica riguardo alle condizioni di parità, il partenariato previsto dovrebbe in particolare garantire che il livello di tutela sociale e del lavoro prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, almeno per quanto riguarda i settori seguenti: diritti fondamentali sul lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, compreso il principio di precauzione, condizioni di lavoro e standard occupazionali equi, informazione, consultazione e diritti a livello aziendale e ristrutturazione; che il partenariato previsto dovrebbe inoltre proteggere e promuovere il dialogo sociale tra i lavoratori e i datori di lavoro, nonché tra le rispettive organizzazioni e i governi, e incoraggiare il dialogo con la società civile;

M. considerando che, a tale proposito, è essenziale il principio di non regressione dei livelli attuali e futuri di protezione sociale e del lavoro, come indicato nel progetto di testo della Commissione di accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito;

N. considerando che il partenariato prospettato dovrebbe assicurare che il Regno Unito adempia gli impegni assunti applicando effettivamente le leggi, i regolamenti e le prassi che ha adottato per rispecchiarli, tramite autorità nazionali dotate di risorse adeguate, un sistema efficace di ispezioni del lavoro ed efficaci procedure amministrative e giudiziarie;

O. considerando che il regime di mobilità dovrebbe essere basato sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità. che il partenariato prospettato deve anche prevedere un ampio e profondo coordinamento in materia di sicurezza sociale;

P. considerando che il partenariato prospettato dovrebbe comprendere adeguate modalità di risoluzione delle controversie e di esecuzione e, in particolare, dovrebbe istituire un organo direttivo incaricato di gestire e monitorare l'attuazione e il funzionamento del partenariato prospettato, agevolando la risoluzione delle controversie; che è importante che le parti sociali partecipino, se del caso, al processo di risoluzione delle controversie;

R.  considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe rimanere l'unico arbitro del diritto dell'Unione;

S. considerando che, prima di adottare la legge del 2020 sul recesso dall'Unione europea (accordo di recesso), il governo del Regno Unito ha soppresso clausole che avrebbero garantito un grado limitato di tutela giuridica interna per i diritti dei lavoratori derivati dall'Unione e si è impegnato a reintrodurre tali disposizioni in un imminente disegno di legge sull'occupazione; che tale disegno di legge non è ancora stato introdotto;

T. considerando che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sul processo e sul calendario dei negoziati;

Raccomandazioni generali

1. ricorda che in nessun caso un paese terzo può godere degli stessi diritti o benefici di uno Stato membro; ricorda, d'altra parte, che è nell'interesse reciproco dell'Unione europea e del Regno Unito perseguire una relazione ambiziosa, di ampia portata ed equilibrata attraverso il futuro accordo di partenariato; ritiene che un tale accordo possa essere concordato solo se la parità di condizioni delineata nella dichiarazione politica sarà garantita da impegni solidi e applicabili su varie norme; sottolinea, in particolare, che i diritti dei lavoratori dell'Unione europea e le norme sociali nell'ambito dell'acquis dell'Unione non devono essere influenzati negativamente da alcun futuro accordo di libero scambio;

2. accoglie con favore l'ampio progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato dalla Commissione il 18 marzo 2020 ("progetto di accordo"), che è sostanzialmente in linea con la dichiarazione politica, con il suo mandato negoziale e con la risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; esprime profondo rammarico per il fatto che il mandato del Regno Unito sia, in comparazione, povero sotto il profilo dei dettagli; si rammarica inoltre del fatto che il Regno Unito abbia presentato alcune proposte di testo su vari argomenti, ma le abbia mantenute riservate fino al 19 maggio;

3. deplora vivamente che il Regno Unito rifiuti di assoggettare le disposizioni in materia di diritto del lavoro del futuro accordo di libero scambio al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo, senza tuttavia specificare quale tipo di meccanismo di risoluzione delle controversie sarebbe applicabile a questo settore; ricorda che meccanismi di risoluzione delle controversie devono essere disponibili per tutti gli elementi dell'accordo;

4. deplora il fatto che il governo del Regno Unito non abbia ancora onorato il proprio impegno di presentare un nuovo disegno di legge sull'occupazione ed esorta il Regno Unito a farlo prima della fine del periodo di transizione; sottolinea che è della massima importanza evitare che si verifichino situazioni in cui i diritti dei lavoratori non sono tutelati né dal diritto vigente dell'Unione, né dalla legge sull'occupazione del Regno Unito; ricorda che le norme sociali e del lavoro nella legge sull'occupazione non dovrebbero essere statiche, ma dovrebbero seguire direttamente qualsiasi miglioramento apportato alle norme sociali e del lavoro nell'Unione, al fine di garantire parità di condizioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

5. fa riferimento in particolare, a tale proposito, ai recenti atti legislativi dell'Unione i cui termini di recepimento cadono durante il periodo di transizione, come la revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori, la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea e ribadisce l'assoluta necessità di una piena e corretta attuazione di tali atti legislativi;

6. incoraggia la continuata partecipazione del Regno Unito (basata sul modello della Norvegia)[51], in qualità di paese terzo osservatore privo di ruolo decisionale, nelle agenzie che rientrano nelle competenze della commissione per l'occupazione del Parlamento, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro , in quanto ciò consentirebbe ad entrambe le parti di condividere dati, migliori pratiche e metodologie; incoraggia inoltre vivamente il Regno Unito a cooperare con l'Autorità europea del lavoro (ai sensi degli articoli 17, paragrafo 6, e 42 del regolamento (CE) n. 2019/1149) e con la commissione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004/CE;

7. ribadisce che, conformemente al paragrafo 125 della dichiarazione politica, dovrebbe essere incoraggiato il dialogo con la società civile su tutti gli aspetti dell'accordo comprendendo, in particolare, le organizzazioni che rappresentano sia i cittadini dell'Unione che vivono e lavorano nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nell'Unione (organizzazioni dei giovani e dei cittadini e associazioni dei lavoratori);

8. deplora il fatto che il Regno Unito e gli Stati membri abbiano compiuto sforzi insufficienti per sensibilizzare i cittadini in merito agli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e incoraggia vivamente entrambe le parti ad avviare o intensificare campagne di informazione mirate per informare tutti i cittadini interessati dall'accordo di recesso in merito ai loro diritti e ad eventuali modifiche del loro status, compresa l'applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale; ricorda che i cittadini interessati dal recesso del Regno Unito dipendono da informazioni tempestive e affidabili sui loro diritti e sul loro status ed esorta sia gli Stati membri che il Regno Unito a conferire priorità a tale questione;

9. sottolinea la necessità che gli Stati membri compiano maggiori sforzi per precisare le loro procedure di domanda e i loro calendari per l'adozione di misure volte a garantire la certezza del diritto per i cittadini del Regno Unito residenti negli Stati membri, attraverso un sistema costitutivo o dichiarativo;

Attuazione dell'accordo di recesso

 

10. sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace dell'accordo di recesso, anche per quanto riguarda il mantenimento dell'integrità del mercato unico e dell'unione doganale; sottolinea che l'accordo sulle future relazioni dovrebbe applicarsi senza pregiudizio dell'accordo di recesso; sottolinea che i cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito stanno incontrando notevoli difficoltà a ottenere lo status di persona stabilmente residente e che coloro che hanno ottenuto lo status di residente provvisorio hanno subito una riduzione dei diritti rispetto ai cittadini del Regno Unito per quanto riguarda l'accesso a determinate prestazioni;

11. sottolinea che la piena attuazione dell'accordo di recesso e il rispetto, nelle parole e nei fatti, degli impegni assunti nella dichiarazione politica, sono requisiti e componenti fondamentali per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito; deplora le dichiarazioni del governo britannico che dimostrano un'assenza della volontà politica di rispettare pienamente gli impegni da esso assunti nell'ambito dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica; sottolinea che la fiducia tra le parti è essenziale in questi negoziati;

12. sottolinea l'importanza del riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diplomi sia nell'Unione europea che nel Regno Unito e la necessità di disposizioni appropriate al riguardo; ricorda l'ambizione del Regno Unito di migliorare il meccanismo di riconoscimento per i cittadini di paesi terzi; invita i negoziatori a optare per meccanismi di riconoscimento che rispettino le norme senza creare nuovi ostacoli; invita i negoziatori a garantire che il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi non sia limitato al "paese di emissione", in quanto ciò creerebbe ostacoli per i cittadini del Regno Unito che si spostano da uno Stato membro all'altro;

Parità di condizioni

13.  critica vigorosamente il fatto che il mandato negoziale del Regno Unito non contenga la nozione di "parità di condizioni"; osserva, nel contempo, che il governo del Regno Unito sostiene che manterrà de facto le più elevate norme sociali e del lavoro, ma insiste che non approverà obblighi giuridici che vadano al di là degli impegni che l'Unione europea ha convenuto con paesi quali il Canada, il Giappone e la Corea del Sud; ricorda, tuttavia, che gli impegni assunti in altri accordi di libero scambio dell'Unione europea offrono garanzie insufficienti per il partenariato UE-Regno Unito, in quanto nessun altro paese al di fuori dell'Unione gode di un accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato unico e che la vicinanza geografica, la residenza di cittadini del Regno Unito nell'Unione europea e di cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito e il volume degli scambi tra l'Unione e il Regno Unito richiedono rigorose disposizioni in materia di parità di condizioni e, quindi, impegni che si spingano oltre a quelli richiesti per gli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada, il Giappone o la Corea del Sud; intende respingere, in tal senso, qualsiasi "scelta selettiva" da differenti quadri giuridici e commerciali applicabili nel contesto delle relazioni tra l'Unione e altri paesi terzi;

14. ribadisce che, al fine di preservare l'integrità dell'Unione europea, del suo mercato unico e dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà, è fondamentale garantire che il livello di accesso in esenzione da contingenti e dazi al maggior mercato unico del mondo può solo essere commisurato alla portata della convergenza normativa e degli impegni assunti a fini del rispetto di condizioni di parità per una concorrenza libera e leale in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che ciò richiede una combinazione di norme e misure sostanziali, fra cui clausole di non regresso e meccanismi per garantire un'attuazione, un'applicazione e una risoluzione delle controversie efficaci; sottolinea che occorre garantire un adeguato meccanismo di reclamo ai cittadini e alle organizzazioni non governative per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di lavoro;

15.  sottolinea in particolare le clausole di non regressione, a norma dell'articolo LPFS.2.27, nei seguenti settori: i) diritti fondamentali sul lavoro, ii) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iii) condizioni di lavoro e standard occupazionali equi, iv) diritti di informazione e di consultazione a livello di impresa e v) ristrutturazione; accoglie con favore le disposizioni dell'articolo LPFS.2.28, che aprono la strada all'allineamento dinamico; prende atto, in particolare, della proposta della Commissione di conferire al Consiglio di partenariato il potere di modificare gli impegni in funzione dell'evoluzione delle norme sociali e del lavoro;

16. ricorda che qualsiasi futuro accordo di libero scambio mirante a tariffe e a quote zero dovrebbe essere pertanto sostenuto da solidi impegni giuridici che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme sociali e del lavoro, al fine di evitare una "corsa al ribasso" e l'acquisizione di vantaggi concorrenziali sleali attraverso l'erosione dei livelli di protezione o altre divergenze normative;

17.  sostiene pertanto pienamente le disposizioni del titolo III (parità di condizioni e sostenibilità) e, in particolare, della sua sezione 5 (protezione sociale e del lavoro) del progetto di accordo, che sono in linea con quelle della dichiarazione politica;

18.  sostiene il sistema di governance, cooperazione, monitoraggio e applicazione e risoluzione delle controversie presentato dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda le ispezioni del lavoro e i procedimenti amministrativi e giudiziari, tra cui la messa in atto di mezzi di ricorso, e il ruolo del Consiglio di partenariato e del comitato specializzato sulla parità di condizioni e la sostenibilità;

19. si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i membri del Parlamento europeo e del parlamento britannico, che goda del diritto di ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e di presentargli raccomandazioni; sottolinea inoltre la necessità di continuare a monitorare attentamente l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso tramite il gruppo di coordinamento del Regno Unito e di rivalutare ulteriormente la necessità di istituire un sistema di risoluzione delle controversie a livello dell'Unione europea;

20. sottolinea che non darà la sua approvazione a un accordo che possa indebolire, direttamente o indirettamente, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni concernenti il diritto dell'Unione;

Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

21.  ricorda che i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione europea e i cittadini dell'Unione europea che risiedono nel Regno Unito sono attualmente coperti e tutelati da norme di coordinamento della sicurezza sociale in materia di prestazioni di malattia, di maternità, di paternità e assimilate, di prestazioni di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di morte, indennità di disoccupazione, prestazioni di preparazione al pensionamento e prestazioni familiari a titolo dell'accordo di recesso;

22.  ricorda l'importanza di mantenere i diritti di sicurezza sociale esistenti e futuri delle persone interessate, in tutte le dimensioni; ricorda i forti appelli lanciati dai cittadini interessati, sia nell'Unione europea che nel Regno Unito, a tutelare i loro diritti; invita i negoziatori dell'accordo a dare priorità, con ogni mezzo, a tali diritti dei cittadini in materia di coordinamento della sicurezza sociale;

23. osserva che l'obiettivo del titolo XI sulla mobilità delle persone consiste nel fornire disposizioni per la mobilità tra le parti, assicurando la piena reciprocità di tali disposizioni e la non discriminazione tra gli Stati membri e garantendo il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle parti; osserva che la mobilità reciproca in esenzione dal visto è prevista per soggiorni di breve durata inferiori a 90 giorni, ma che entrambe le parti possono richiedere il visto per cittadini che svolgono un'attività retribuita; accoglie con favore l'articolo MOBI.5, che prevede condizioni di reciprocità in materia di ingresso, soggiorno a lungo termine e diritti dei cittadini dell'Unione europea e del Regno Unito che svolgono attività di ricerca, studio, formazione e scambi di giovani e, se del caso, dei loro familiari;

24. si compiace del fatto che l'articolo MOBI.6 e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale del progetto di accordo prevedano la continuata applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale in taluni settori della sicurezza sociale (ad esempio, prestazioni di malattia, invalidità e vecchiaia e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali); esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che non vi siano disposizioni speciali in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, e incoraggia pertanto le parti a esaminare disposizioni adeguate in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, al fine di salvaguardarne i diritti; invita i negoziatori a prevedere il mantenimento dell'applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale in tutti i capitoli;

25. si rammarica inoltre del fatto che l'articolo MOBI.6 del progetto di accordo non preveda l'obbligo, ma solo la mera possibilità per il Consiglio di partenariato di modificare il protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

26. sottolinea l'importanza di un accordo dinamico sul coordinamento della sicurezza sociale, in base al quale il Regno Unito dovrebbe adattare la propria legislazione in funzione delle modifiche degli atti legislativi dell'Unione europea in materia di coordinamento della sicurezza sociale (ad esempio, l'imminente regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004); sottolinea che le disposizioni dell'accordo finale sulla mobilità delle persone devono comprendere diritti proporzionati e solidi in materia di coordinamento della sicurezza sociale, in linea con la dichiarazione politica;

27. chiede un'efficace procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui sussista un'ambiguità quanto all'autorità competente;

28. sottolinea che, ai fini dell'applicazione del coordinamento della sicurezza sociale tra l'Unione europea e il Regno Unito, è essenziale uno scambio di dati adeguato; incoraggia pertanto il Regno Unito a partecipare anche allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale;

29. esorta le parti a concordare disposizioni sul proseguimento della partecipazione reciproca e degli investimenti finanziari nel programma Erasmus+, in linea con le disposizioni della dichiarazione politica sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i tirocini a fini di formazione professionale e la formazione per gli studenti, gli apprendisti e i neolaureati; sottolinea che i candidati dell'Unione e del Regno Unito avranno bisogno di un preavviso sufficiente in merito alle condizioni e ai calendari per la partecipazione dopo il periodo di transizione;

Conclusioni

30. deplora che, in questa fase dei negoziati, permangano divergenze sostanziali tra le parti, tra l'altro riguardo alla portata e all'architettura giuridica dell'accordo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e sottolinea che le proposte britanniche vengono meno agli impegni assunti nel quadro della dichiarazione politica; rileva che, alla luce dell'attuale pandemia Covid-19, lo svolgimento e la conclusione di negoziati rappresenta una sfida; esorta il Regno Unito a collaborare rapidamente e in modo costruttivo con l'Unione europea per raggiungere un accordo di partenariato che garantisca relazioni ambiziose, di ampia portata e equilibrate e parità di condizioni, in linea con tutti gli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione politica, prima della fine del periodo di transizione.


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

On. David McAllister

Presidente

Commissione per gli affari esteri

BRUXELLES

 

On. Bernd Lange

Presidente

Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

 

 

Oggetto: Parere sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione nonché alla commissione per il commercio internazionale. Nella riunione dell'11 marzo 2020, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha esaminato la questione nella riunione del 4 maggio 2020. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

 

 

(f.to) Pascal Canfin

SUGGERIMENTI

Osservazioni generali sull'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

1. ribadisce la sua determinazione a istituire relazioni più strette possibile con il Regno Unito; sottolinea tuttavia che un accordo con il Regno Unito non dovrebbe essere concluso ad ogni costo; ribadisce il proprio sostegno a un accordo di libero scambio ampio ed ambizioso senza restrizioni su importazioni o esportazioni e senza dazi né contingenti, ma solo se il Regno Unito si impegnerà a non praticare alcun dumping; sottolinea, in particolare, che la lotta contro i cambiamenti climatici, l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità, la promozione dello sviluppo sostenibile, l'ambiente e le principali questioni sanitarie dovrebbero costituire elementi essenziali del partenariato previsto;

2. ritiene fermamente che qualunque accordo con il Regno Unito dovrebbe essere del tutto subordinato al rispetto dell'accordo di Parigi; osserva che la Commissione, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, si è impegnata a rendere il rispetto dell'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali; osserva inoltre che entrambe le parti dovrebbero rispettare non solo la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ma anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Convenzione sulla diversità biologica e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; sottolinea che il rispetto di tali accordi internazionali dovrebbe essere vincolante ed eseguibile;

3. sottolinea l'importanza di rafforzare le misure di preparazione e di emergenza molto prima della fine del periodo di transizione, specialmente nell'eventualità di uno stallo dei negoziati; evidenzia la necessità di finanziare adeguatamente le azioni di preparazione e di accordare priorità agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza delle misure di preparazione e di emergenza, specialmente per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici;

Condizioni di parità e sostenibilità

4. osserva che il Green Deal europeo rafforzerà l'ambizione dell'Unione in materia di clima e ambiente e che gli strumenti politici saranno adeguati di conseguenza; ritiene che ciò possa portare a divergenze tra le economie dell'Unione e del Regno Unito; ritiene che entrambe le parti dovrebbero, in via prioritaria, accrescere i rispettivi livelli di protezione del clima e dell'ambiente; sottolinea che una "clausola di irreversibilità" (ratchet) per i futuri livelli di protezione non è sufficiente, giacché non offre condizioni di parità o incentivi per innalzare i livelli di ambizione, e osserva che se una parte dovesse rafforzare il proprio livello di protezione del clima o dell'ambiente, l'altra parte dovrebbe assicurare che le proprie norme o i propri obiettivi forniscano almeno un livello equivalente di protezione del clima o dell'ambiente; sottolinea che la protezione della natura e della biodiversità, attraverso la direttiva Uccelli[52] e la direttiva Habitat[53], costituisce una parte essenziale della parità di condizioni ed è essenziale ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici;

5. ritiene che prima del voto in Parlamento per decidere se approvare il progetto di accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, quest'ultimo debba disporre di un sistema funzionante per l'efficace controllo dell'applicazione interna delle norme e pratiche del Regno Unito, da parte di un organismo indipendente dotato di risorse adeguate; sottolinea l'importanza che l'organismo indipendente abbia il diritto di avviare azioni legali, anche nei confronti del governo, dinanzi a un giudice competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere un rimedio adeguato che preveda anche sanzioni;

6. pone l'accento sull'elevato numero di procedure d'infrazione passate e attive avviate dalla Commissione nei confronti del Regno Unito in ambito ambientale, anche in relazione alla qualità dell'aria e dell'acqua, e sottolinea il rischio di regressione in tale settore; sottolinea l'importanza che il Regno Unito istituisca procedure amministrative e giudiziarie per consentire alle autorità pubbliche e agli individui di avviare azioni legali in caso di violazioni della normativa ambientale e di fornire mezzi di ricorso, comprese misure provvisorie, per garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive ed abbiano un reale effetto deterrente;

7. sostiene il sistema per la cooperazione, il monitoraggio, l'applicazione e la risoluzione dei conflitti presentato dalla Commissione nonché il ruolo del Consiglio di partenariato; evidenzia la necessità di istituire un sistema di controllo a livello di Unione che consenta al Parlamento e al Consiglio di attivare, attraverso la Commissione, un sistema per la risoluzione delle controversie qualora ritengano che il Regno Unito stia violando l'accordo; sottolinea che il sistema di risoluzione delle controversie dovrebbe prevedere sanzioni graduali come pure rimedi qualora sia stabilito che una delle parti viola l'accordo; sottolinea che non darà la sua approvazione a un accordo che possa indebolire, direttamente o indirettamente, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni concernenti il diritto dell'Unione;

Lotta ai cambiamenti climatici

8. sottolinea l'importanza di mantenere la lotta contro i cambiamenti climatici nel capitolo "Condizioni di parità e sostenibilità" dell'accordo;

9. ritiene che il Regno Unito dovrebbe allinearsi appieno al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'Unione, compresi i traguardi riveduti per il 2030, i traguardi per il 2040 e le traiettorie per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

10. esprime preoccupazione, per quanto riguarda i traguardi per il 2030, in relazione agli elementi inclusi nel progetto di piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) del Regno Unito che, secondo la valutazione della Commissione, indicano che i principali fattori trainanti della politica in materia di energia e di clima del Regno Unito sono i bilanci del carbonio e non è precisato se le politiche vigenti e pianificate, che coprono solo il settore dei trasporti e dell'edilizia, siano sufficienti a conseguire l'obiettivo del regolamento sulla condivisione degli sforzi[54] e l'impegno del "non debito" di cui al regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura[55], che stabilisce che le emissioni contabilizzate non dovrebbero superare gli assorbimenti contabilizzati; invita il Regno Unito a trasmettere il proprio PNEC definitivo, che era previsto per la fine del 2019

11. ritiene che il Regno Unito dovrebbe attuare un sistema di fissazione del prezzo del carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS) e applicare gli stessi principi relativi all'utilizzo dei crediti esterni entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che, qualora il Regno Unito chieda che il suo ETS sia collegato a quello dell'Unione, dovrebbero applicarsi le seguenti due condizioni per l'esame di tale richiesta: il sistema ETS del Regno Unito non dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare l'equilibrio dei diritti e degli obblighi, e dovrebbe riflettere il costante aumento della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE;

12. sottolinea l'importanza che le due parti fissino traguardi più ambiziosi per il 2030 quale passo necessario verso il loro impegno di decarbonizzazione entro il 2050; evidenzia che un sistema di fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe essere definito e in atto già prima del voto in Parlamento per decidere se approvare il progetto di accordo; sottolinea la necessità di un meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere quale parte di una strategia più ampia volta a sostenere l'ambizione dell'Unione in materia di clima e ad assicurare che i paesi terzi contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi;

13. chiede al Regno Unito di continuare a contribuire ai lavori volti a rafforzare il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e a garantire che il settore dell'aviazione e quello del trasporto marittimo e stradale, nel Regno Unito e nel mondo, intensifichino gli sforzi per ridurre le emissioni, nonché di aderire agli sforzi dell'UE volti a stabilire e applicare un sistema di fissazione del prezzo del carbonio per le emissioni nel settore marittimo;

14. sottolinea che qualsiasi relazione tra il Regno Unito e la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe essere subordinata, tra l'altro, all'allineamento del Regno Unito agli obiettivi attuali e futuri dell'Unione in materia di clima e ambiente nonché al rispetto, da parte del Regno Unito, del regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili nonché della nuova e ambiziosa strategia climatica e della nuova politica di prestiti nel settore dell'energia, adottate dalla BEI;

Protezione dell'ambiente

15. conviene che le parti dovrebbero garantire che il livello di tutela dell'ambiente prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello assicurato dalle norme e dagli obiettivi comuni applicabili nell'Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione per quanto riguarda le tutele ambientali stabilite nell'intero acquis ambientale in questo settore; sottolinea l'importanza del pieno rispetto dei seguenti principi: i principi di precauzione e dell'azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga"; invita entrambe le parti a impegnarsi a garantire che le rispettive politiche commerciali e di investimento non ostacolino il conseguimento dello sviluppo sostenibile;

16. sottolinea che entrambe le parti dovrebbero garantire il loro impegno a proteggere e ripristinare la biodiversità globale, attraverso misure a livello nazionale, di Unione e internazionale, e a concludere, in occasione della prossima Conferenza delle parti (COP15) della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, un accordo globale giuridicamente vincolante che sia equivalente, in materia di biodiversità, all'obiettivo di 1,5 °C dell'accordo di Parigi; sottolinea inoltre la necessità di un impegno a rispettare altri accordi internazionali, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

17. sottolinea l'importanza della conservazione e del ripristino degli ecosistemi terrestri e marini; ricorda che i maggiori vantaggi comuni si possono ottenere proteggendo e ripristinando tutti gli ecosistemi condivisi;

18. sottolinea l'importanza, in considerazione del mancato rispetto da parte del Regno Unito della legislazione dell'Unione in materia di qualità dell'aria e dell'incapacità di conseguire un buono stato delle acque per i corpi idrici naturali di superficie, nonché dei gravi problemi attuali per quanto riguarda l'inquinamento da nitrati, di assicurare un monitoraggio e una valutazione adeguati della qualità dell'aria e dell'acqua, oltre all'adozione delle norme e degli obiettivi comuni; sottolinea inoltre l'importanza che il Regno Unito attui e faccia rispettare i limiti di emissione e le altre disposizioni concordate nel quadro della direttiva sui limiti nazionali di emissione[56] e proceda a un allineamento dinamico alla direttiva sulle emissioni industriali[57], compresi gli aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

Sanità pubblica e scambi di merci

19. sottolinea che, qualora il Regno Unito desideri essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso l'UE le merci soggette alle misure sanitarie e fitosanitarie, dovrà conformarsi pienamente ai requisiti dell'UE per tali merci, compresi i requisiti relativi ai processi di produzione; sottolinea inoltre che soprattutto le norme di origine per i prodotti alimentari dovrebbero essere pienamente rispettate e che dovrebbero essere definite norme chiare in relazione alla trasformazione dei prodotti alimentari nel Regno Unito al fine di evitare l'elusione dei requisiti dell'UE, in particolare nel contesto di eventuali accordi di libero scambio tra il Regno Unito e altri paesi; ritiene inoltre che eventuali misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti per proteggere la salute umana, animale o vegetale dovrebbero essere basate su valutazioni dei rischi, nel pieno rispetto del principio di precauzione;

20. sottolinea che la resistenza antimicrobica rappresenta una grave minaccia a carattere transfrontaliero per la salute umana e animale; sottolinea pertanto la necessità che entrambe le parti si impegnino a ridurre l'uso di antibiotici nella produzione animale e continuino a vietarne l'impiego come promotori di crescita e a ridurne l'uso inadeguato o non necessario nell'uomo;

21. sottolinea l'importanza che entrambe le parti mantengano le norme più rigorose in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante e servizi di ispezione di elevata qualità in tali settori, nonché la necessità di una cooperazione tra gli omologhi delle due parti al fine di promuovere metodi di produzione alimentare e sistemi alimentari sostenibili, compresi una pesca e un'acquacoltura sostenibili basate sulla scienza e un approccio ecosistemico alla gestione della pesca; sottolinea la necessità che il Regno Unito sia in linea con i regolamenti dell'Unione in materia di organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari; ritiene che le parti dovrebbero mirare a ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi;

22. sottolinea l'importanza di prevenire la carenza di medicinali e dispositivi medici; esorta le autorità nazionali e i soggetti interessati a garantire che il processo di ridistribuzione dei medicinali autorizzati a livello nazionale sia concluso entro la fine del periodo di transizione; invita in particolare i produttori a garantire che le strutture di prova per lotti siano trasferite entro la fine del periodo di transizione, in modo che i medicinali importati dal Regno Unito possano essere messi in circolazione senza indugio;

23. è preoccupato, per quanto riguarda gli ex locali nel Regno Unito dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), per il fatto che essa, in quanto agenzia di sanità pubblica dell'Unione, dovrà gestire un immobile commerciale in un paese terzo e continuerà a essere responsabile del pagamento del canone di locazione fino a giugno 2039; chiede che siano ricercate soluzioni per sollevare l'EMA dai suoi obblighi contrattuali e finanziari in relazione ai suoi ex locali; ritiene che un accordo a lungo termine ragionevole consisterebbe nel trasferire al governo britannico la posizione contrattuale dell'EMA nei confronti del proprietario Canary Wharf Ltd.;

24. sottolinea l'importanza che il Regno Unito mantenga un allineamento dinamico per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici, la legislazione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche, compresi gli interferenti endocrini, e REACH, in particolare per consentire alle imprese del Regno Unito di continuare ad avere accesso al mercato unico; pone l'accento sul fatto che anche nel caso di un allineamento dinamico le imprese del Regno Unito sarebbero soggette agli stessi obblighi che si applicano alle imprese di paesi terzi al di fuori dello Spazio economico europeo;

25. evidenzia che vari fattori di rischio, come il tabagismo, il consumo di alcol e un'alimentazione non salutare, svolgono un ruolo significativo nello sviluppo di malattie non trasmissibili e che molte di queste condizioni son molto diffuse in tutta Europa; chiede pertanto un'azione coordinata volta a ridurre la loro prevalenza e il loro impatto sulla salute, tenendo conto di fattori transfrontalieri quali la pubblicità, il marketing e il commercio legale e illegale di prodotti, nonché uno sviluppo coordinato delle politiche al fine di elevare le norme di sanità pubblica, quali misure rafforzate di lotta al tabagismo e un approccio più solido all'etichettatura dei prodotti alimentari e delle bevande; evidenzia che la cooperazione è essenziale, dato il modo in cui tali prodotti sono oggetto di scambi regolari tra i paesi; sottolinea che il Regno Unito è tenuto a rispettare le misure dell'Unione in tale ambito per poter commerciare liberamente all'interno del mercato unico;

Cooperazione tematica

26. ricorda che gravi minacce per la salute, come quelle dovute a epidemie di malattie infettive, pandemie o a fattori ambientali, oltrepassano le frontiere; invita pertanto entrambe le parti a cooperare sul lungo periodo per prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce esistenti ed emergenti alla sicurezza sanitaria; chiede, a tale proposito, una cooperazione costante tra l'UE e il Regno Unito per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19, in particolare sull'isola d'Irlanda, dove la frontiera terrestre rende tale cooperazione ancora più essenziale; reputa essenziale che il Regno Unito e l'UE adottino un approccio coordinato a livello europeo in settori quali la preparazione alle emergenze, la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio nonché lo sviluppo di nuovi antimicrobici e vaccini e di altri medicinali; ritiene che qualora una delle parti non adotti misure adeguate per affrontare una minaccia per la salute, l'altra parte può adottare misure unilaterali per tutelare la salute pubblica;

27. chiede in particolare azioni mirate intese a garantire un accesso rapido e ininterrotto a farmaci e dispositivi medici sicuri per i pazienti, compreso un approvvigionamento sicuro e costante di radioisotopi; ritiene che, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, l'UE e il Regno Unito dovrebbero adoperarsi per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al fine di garantire la mobilità dei professionisti del settore medico;

28. sostiene la prosecuzione della partecipazione del Regno Unito quale osservatore di un paese terzo senza alcun ruolo decisionale in agenzie non normative, quali l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in quanto ciò consentirebbe ad entrambe le parti di condividere le migliori prassi e metodologie; incoraggia inoltre entrambe le parti a prendere in considerazione la possibilità di concludere accordi di cooperazione con agenzie di regolamentazione omologhe, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al fine di scambiare informazioni, migliori prassi e conoscenze scientifiche;

Irlanda/Irlanda del Nord

29. sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace dell'accordo di recesso, anche per quanto riguarda il mantenimento dell'integrità del mercato unico e dell'unione doganale; sottolinea che l'accordo sulle future relazioni dovrebbe applicarsi fatti salvi l'accordo di recesso e il protocollo sull'Irlanda del Nord; sottolinea l'importanza di una rigorosa applicazione del protocollo al fine di preservare l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue dimensioni e di salvaguardare l'integrità del mercato unico; evidenzia che il proseguimento dell'applicazione del codice doganale dell'UE e l'allineamento alle norme pertinenti del mercato unico da parte dell'Irlanda del Nord sono necessari non solo per evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, ma anche per la protezione dell'ambiente e della biodiversità dell'isola d'Irlanda e per la protezione della salute e della sicurezza dei cittadini dell'Unione conformemente alle norme dell'UE.


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

On. David McAllister

Presidente

Commissione per gli affari esteri

BRUXELLES

 

On. Bernd Lange

Presidente

Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI)

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale. Nella riunione del 18 febbraio 2020, i coordinatori della commissione ITRE hanno deciso di trasmettere un parere sotto forma di lettera e in quella stessa data sono stato nominato relatore per parere in qualità di presidente della commissione.

In una riunione a porte chiuse con la task force per le relazioni con il Regno Unito il 19 maggio 2020, i coordinatori della commissione ITRE hanno esaminato la questione e successivamente, il 27 maggio 2020, hanno deciso, mediante procedura scritta, di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, in qualità di commissioni competenti, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Cristian-Silviu BUŞOI

 

SUGGERIMENTI

1. esprime preoccupazione per il fatto che i rispettivi mandati negoziali dell'UE e del Regno Unito presentano forme molto diverse di un nuovo partenariato e che finora i negoziati non sono riusciti a colmare tale divario in modo sufficiente; esprime altresì preoccupazione per il poco tempo a disposizione per conseguire un accordo e per il fatto che l'attuale crisi della Covid-19 ha reso tale sforzo ancora più difficile;

2. auspica che l'accordo preveda in tutti i settori politici condizioni di parità, reciprocità, non regressione e controllo giurisdizionale, al fine di preservare la competitività, norme sociali e di sostenibilità elevate e i diritti dei cittadini e dei lavoratori in futuro; ricorda che entrambe le parti si sono impegnate a rispettare l'accordo di Parigi;

3. ritiene che l'accordo debba stabilire principi, termini e condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE, garantendo un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; sottolinea che tali principi generali dovrebbero essere soggetti alle condizioni stabilite negli strumenti corrispondenti;

4. sottolinea tuttavia la necessità di finalizzare quanto prima la prossima generazione di programmi del QFP al fine di consentirne il rapido avvio nel gennaio 2021; insiste sul fatto che la conclusione degli accordi legislativi non dovrebbe essere ritardata a causa dei lenti progressi dei negoziati con il Regno Unito;

5. sottolinea la necessità di collegare la partecipazione ai programmi con l'allineamento alle politiche correlate, quali le politiche sul clima o informatiche; sottolinea inoltre che la partecipazione a Orizzonte Europa o Erasmus + richiede il rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione delle persone;

6. sottolinea che la crisi della Covid-19 ha dimostrato che la prosecuzione della cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra l'UE e il Regno Unito è fondamentale, e si aspetta pertanto che l'accordo preveda condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi quadro di ricerca e innovazione, senza creare accordi su misura che non siano a disposizione di altri paesi terzi; si aspetta inoltre che siano affrontate le modalità della partecipazione del Regno Unito ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020 che saranno attuati fino al 2024; ricorda il principio secondo cui nessun paese terzo dovrebbe poter ottenere benefici finanziari superiori al suo contribuito;

7. sottolinea che, per garantire la continuità del mercato unico dell'elettricità sull'isola d'Irlanda dopo il recesso del Regno Unito, è necessario continuare ad applicare l'acquis dell'UE in materia di energia in Irlanda del Nord;

8. è del parere che sia necessario garantire norme comuni per le energie rinnovabili offshore e le infrastrutture di gasdotti cui il Regno Unito potrebbe essere associato attraverso accordi commerciali;

9. si aspetta che l'accordo contempli le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e passività; si aspetta altresì che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

10. ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, in linea con l'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni sarebbe vantaggioso per entrambe le parti;

11. ritiene che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un vero e proprio partner industriale in settori strategicamente importanti e si aspetta che l'accordo preveda un'assistenza specifica alle PMI per trarre il massimo vantaggio dal futuro partenariato; sottolinea inoltre la necessità di catene del valore stabili, affidabili e sostenibili, in particolare ma non esclusivamente per i medicinali; sottolinea tuttavia la necessità di preservare parità di condizioni e l'autonomia strategica dell'Unione europea, specie per quanto riguarda i settori chiave;

12. è del parere che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un partner importante nella politica spaziale dell'UE; sottolinea che il futuro accesso del Regno Unito al programma spaziale dell'UE deve essere affrontato nei negoziati, preservando nel contempo gli interessi dell'Unione e in linea con il quadro giuridico applicabile per la partecipazione dei paesi terzi al programma spaziale dell'UE;

13. sottolinea che la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è vantaggiosa per l'UE e per il Regno Unito e, se proseguirà nel quadro del Fondo europeo per la difesa o di eventuali iniziative future, deve basarsi sui principi dell'accordo globale sulle future relazioni;

14. si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione consolidata e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza; invita il Regno Unito a contribuire attivamente agli sforzi dell'Unione volti ad accrescere la resilienza informatica in Europa;

15. auspica che l'accordo prenda in considerazione la partecipazione del Regno Unito al programma Europa digitale e che possa essere istituita una cooperazione avanzata nel settore dell'intelligenza artificiale tra l'UE e il Regno Unito; ritiene inoltre che sia vantaggioso per entrambe le parti perseguire l'allineamento normativo del Regno Unito per quanto riguarda il futuro spazio comune europeo dei dati e le future misure di regolamentazione nel settore dell'IA;

16. ritiene che il fatto che il Regno Unito continui ad applicare il regolamento sul roaming sia nell'interesse dei cittadini dell'UE e che ciò faciliterà altresì la circolazione transfrontaliera delle persone nell'isola d'Irlanda; invita tuttavia gli operatori, in assenza di un accordo al riguardo, a garantire condizioni equivalenti ai loro clienti dell'UE e del Regno Unito.

 


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Antonio Tajani

Presidente

Commissione per gli affari costituzionali

BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Signor Presidente,

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha esaminato la questione nella riunione del 22 gennaio 2020. In tale riunione[58] ha deciso all'unanimità di invitare la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nel suo progetto di raccomandazione i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

 

 

 

(f.to) Norbert Lins

SUGGERIMENTI

La commissione AGRI desidera sottolineare i seguenti punti essenziali riguardanti l'impatto della Brexit sull'agricoltura dell'UE e le soluzioni proposte nell'accordo di recesso e nella dichiarazione politica.

 

1. Per quanto riguarda la politica agricola, il recesso del Regno Unito non sembra porre problemi insormontabili poiché l'applicazione dei meccanismi e dei pagamenti della PAC al Regno Unito può essere interrotta con relativa facilità. Il fatto che la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso coincida con la fine dell'attuale QFP (2014-2020) agevolerebbe le cose in questo contesto;

2. ci preme, tuttavia, sottolineare che qualsiasi proroga del periodo di transizione dovrebbe essere accompagnata da adeguate disposizioni finanziarie e da conti adeguatamente liquidati alla fine di questo periodo, come previsto dall'articolo 132 dell'accordo, nonostante il Regno Unito sia considerato un paese terzo nell'ambito del QFP a partire dal 2021;

3. il mantenimento nel Regno Unito della protezione delle numerose (oltre 3 000) indicazioni geografiche (IG) che si applicano a prodotti agricoli, alimentari o bevande provenienti dall'UE è stata una grave fonte di preoccupazione per la commissione AGRI durante i negoziati sull'accordo. A tale riguardo, la commissione è convinta che il testo attuale garantisca la protezione delle IG dell'UE nell'Irlanda del Nord e la protezione delle IG dell'UE approvate entro la fine del periodo di transizione nelle altre parti del Regno Unito;

4. vorremmo sottolineare l'importanza di preservare tale protezione negli accordi che disciplinano le future relazioni. Inoltre, non solo tali accordi dovrebbero riguardare tutte le attuali IG dell'UE, ma dovrebbero anche includere, a nostro avviso, meccanismi di cooperazione bilaterale per il riconoscimento reciproco da parte del Regno Unito e dell'UE-27 di nuove IG approvate dopo il periodo di transizione ed, eventualmente, nel caso in cui il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord cessasse di applicarsi a norma del suo articolo 18;

5. siamo perfettamente consapevoli che la questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord ha implicazioni ben oltre il settore agricolo. Tuttavia, data l'importanza delle barriere tariffarie e non tariffarie in agricoltura, il carattere altamente integrato e interdipendente dei mercati agricoli irlandesi e nordirlandesi e la costante circolazione attraverso il confine di animali vivi, prodotti finiti e prodotti che richiedono un'ulteriore lavorazione, il corretto trattamento di tale questione è particolarmente importante per questo settore. A tale riguardo, la commissione AGRI accoglie con favore il mantenimento dello status quo, l'attuale frontiera invisibile e la cooperazione Nord-Sud nell'isola d'Irlanda, come stabilito nell'accordo del Venerdì santo, purché sia rispettato il consenso democratico di cui all'articolo 18 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;

6. al tempo stesso, desideriamo sottolineare l'assoluta necessità di garantire la corretta attuazione del protocollo, non solo per mantenere lo status quo di cui sopra, ma anche per impedire la creazione di scappatoie nella protezione tariffaria e non tariffaria dell'UE. I lavori del comitato misto sul completamento degli accordi previsti dal protocollo saranno fondamentali. Questi due obiettivi dovrebbero essere ripresi in qualsiasi accordo sulle future relazioni e fatti rispettare qualora il protocollo cessi di applicarsi a norma dell'articolo 18;

7. Le principali questioni agricole sollevate dalla Brexit riguardano il commercio. I prodotti agricoli e agroalimentari sono quelli dotati dei livelli più elevati di protezione tariffaria e non tariffaria nell'UE, come pure nella maggior parte dei paesi del mondo, e come probabilmente accadrà nel Regno Unito. Il settore è pertanto destinato a risentire maggiormente del recesso del Regno Unito dall'unione doganale e dal mercato unico alla fine del periodo di transizione, soprattutto perché i volumi di scambio in gioco sono significativi: sulla base degli attuali flussi commerciali, il Regno Unito potrebbe diventare il principale partner dell'UE-27 sia a livello di esportazioni che di importazioni dopo la Brexit;

8. desideriamo pertanto sottolineare che, se l'accordo entrerà in vigore, sarà della massima importanza approfittare del periodo di transizione per negoziare accordi globali che creino una zona di libero scambio, come previsto dalla dichiarazione politica. In caso contrario, il settore agricolo si troverebbe ad affrontare un vero e proprio scenario catastrofico per il commercio bilaterale in cui gli scambi tra il Regno Unito e l'UE-27 sarebbero disciplinati dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza alcun accesso preferenziale al mercato dell'altra parte e con possibili differenze a livello dei rispettivi quadri normativi. Ci preme ribadire con enfasi che, dal punto di vista della commissione AGRI, occorre fare tutto il possibile per evitare tale scenario. Qualora ciò non fosse possibile, la commissione AGRI esorta la Commissione a fornire risorse sufficienti per attenuare gli effetti per gli agricoltori e l'industria agroalimentare in caso di risultato catastrofico alla fine del periodo di transizione, come è stato previsto in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso;

9. anche la nuova politica agricola nazionale che il Regno Unito metterà in atto dopo il suo recesso dall'UE e i nuovi accordi commerciali che concorderà con altri paesi terzi avranno un impatto decisivo sul settore. Essi esulano tuttavia dall'ambito del presente parere sull'accordo;

10. Di conseguenza, la commissione AGRI sostiene fermamente l'accordo di recesso quale concordato dai negoziatori dell'UE e del Regno Unito e trasmesso all'approvazione del Parlamento e auspica che la sua entrata in vigore e la sua corretta attuazione aprano la strada a disposizioni sulle future relazioni che, nei limiti del possibile, salvaguardino gli interessi agricoli dell'UE.


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

On. David McAllister

Presidente

Commissione per gli affari esteri

BRUXELLES

 

On. Bernd Lange

Presidente

Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

 

 

Oggetto: Parere sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

 

Signori Presidenti,

 

per conto della commissione per la cultura e l'istruzione, desidero presentare, sotto forma di lettera, il parere della commissione CULT riguardo alla suddetta relazione. Come richiesto, il parere è formulato come contributo alla risoluzione.

 

Rimango a Vostra disposizione per eventuali domande in merito al nostro parere o qualora desideriate discutere di eventuali punti ivi contenuti.

 

Cordiali saluti.

Sabine Verheyen

Presidente della commissione per la cultura e l'istruzione

SUGGERIMENTI

A. considerando che è necessario che la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica siano elementi essenziali di qualsiasi accordo futuro con il Regno Unito;

B. considerando che la cooperazione nei settori dell'istruzione, della cultura e degli scambi tra giovani è parte integrante di un rapporto stretto, cooperativo e produttivo con qualunque paese terzo; che il Regno Unito è un partner fondamentale dell'Unione nei settori dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dell'apprendimento delle lingue; che, sebbene il nuovo accordo sia elaborato per gestire un processo di divergenza, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero cercare di porre come punto di partenza la strettissima cooperazione che già esiste in tali settori, fondata sulle radici comuni stabilite nei 47 anni di appartenenza del Regno Unito all'Unione; che la partecipazione del Regno Unito ai programmi Erasmus+, Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà contribuirebbe a sostenere e promuovere una costante cooperazione stretta e reti efficaci;

C. considerando che il proseguimento della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ sarebbe molto utile per i beneficiari del programma nel Regno Unito e in tutta l'Unione; che è necessario che l'eventuale partecipazione del Regno Unito a Erasmus+ avvenga nel rispetto di tutte le norme e condizioni di partecipazione pertinenti secondo quanto stabilito nel regolamento relativo al programma; che il Regno Unito non può disporre di potere decisionale riguardo al programma; che nel suo mandato negoziale il Regno Unito afferma che prenderà in considerazione la partecipazione a parti del programma Erasmus+ per un periodo limitato;

D. considerando che, ad oggi, il Regno Unito non ha manifestato alcuna intenzione di continuare a partecipare ai programmi Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà;

E. considerando che, nel suo mandato negoziale, il Regno Unito osserva che l'accordo con l'Unione potrebbe "promuovere gli scambi nel settore dei servizi audiovisivi"; che negli accordi di libero scambio dell'Unione con paesi terzi si è sempre applicata un'eccezione culturale e non vi sono precedenti di un accordo di libero scambio dell'Unione che preveda un accesso equivalente al mercato unico per i fornitori di servizi di media audiovisivi collocati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE);

F. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi stabilisce norme minime per tali servizi onde consentire la ritrasmissione senza restrizioni dei servizi di media audiovisivi sulla base del principio del paese di origine;

G. considerando che la libera circolazione delle merci è stata resa compatibile con la protezione di beni culturali aventi valore artistico, storico o archeologico mediante la normativa dell'Unione; che nel suo mandato negoziale il Regno Unito non fornisce alcuna indicazione su come preveda la cooperazione futura per quanto riguarda la protezione dei beni culturali;

1. ritiene che l'accordo dovrebbe indicare chiaramente che sarà rispettata la diversità culturale e linguistica conformemente alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

2. accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato dell'Unione, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero comprendere anche il dialogo e gli scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; si rammarica per l'assenza di un'ambizione analoga nel mandato negoziale del Regno Unito; ritiene che una stretta cooperazione, fondata sugli stretti legami esistenti, sia una condizione essenziale per una sana relazione futura tra l'Unione e il Regno Unito e chiede ambizione al riguardo; ricorda che la mobilità delle persone è essenziale per promuovere gli scambi e accoglie con favore le disposizioni relative alla mobilità per studio, formazione e scambio di giovani contenute nel progetto di testo dell'accordo pubblicato dalla Commissione; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche a fini professionali non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo e rischiano di ostacolare lo scambio culturale continuo;

3. accoglie con favore la dichiarazione del governo del Regno Unito in cui ribadisce il proprio impegno a favore degli scambi internazionali nel settore dell'istruzione; ribadisce il proprio sostegno a favore del proseguimento della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+; ricorda che la partecipazione al programma prevede l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario integrale ed equo; evidenzia che se il Regno Unito partecipa a Erasmus + deve prendere parte al programma pienamente e per tutta la sua durata nel quadro del QFP; sottolinea l'importanza di assicurare le condizioni necessarie per la mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito di Erasmus+ sia nel Regno Unito che nell'Unione, tra cui la parità di trattamento dei discenti in scambio, ad esempio per quanto riguarda le tasse di iscrizione, il facile accesso ai servizi essenziali e l'eliminazione di oneri finanziari o amministrativi ingiustificati;

4. constata che, ad oggi, il Regno Unito non ha manifestato alcuna intenzione di continuare a partecipare ai programmi Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà; osserva che la decisione ostacolerà la stretta cooperazione nei settori della cultura e degli scambi di giovani;

5. sostiene senza riserve la chiarezza delle direttive di negoziato dell'Unione in cui si afferma che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del partenariato economico ed esorta la Commissione a mantenere una posizione decisa in materia;

6. sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in modo che siano garantiti gli stessi diritti di ritrasmissione da entrambe le parti; ricorda che i contenuti provenienti dal Regno Unito continueranno a essere classificati come "opere europee" dopo la fine del periodo di transizione finché le opere provenienti da paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di contenuti riservata alle "opere europee";

7. accoglie favorevolmente l'inclusione nelle direttive di negoziato dell'Unione delle questioni relative al rientro nei loro paesi di origine o alla restituzione a questi stessi paesi dei beni culturali usciti illecitamente; ricorda le misure adottate dall'Unione negli ultimi anni ai fini della protezione e conservazione dei beni culturali e sottolinea l'importanza della costante cooperazione con il Regno Unito in tale ambito.

 


LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

 

 

On. David McAllister

Presidente

Commissione per gli affari esteri

BRUXELLES
 

On. Bernd Lange

Presidente
Commissione per il commercio internazionale

BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione giuridica sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signori Presidenti,

Nella riunione del 18 febbraio 2020 i coordinatori della commissione giuridica hanno deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera, conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, sulla relazione sul mandato proposto per i negoziati con il Regno Unito (2020/2023 (INI)) incentrata sulle competenze della nostra commissione. Lo stesso giorno sono stato nominato relatore per parere in qualità di presidente della commissione.

 

 

Suggerimenti:

Nella riunione del 7 maggio 2020, la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni[59], di invitare la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i suggerimenti in appresso.

Nel formulare i suggerimenti la commissione giuridica ha tenuto conto dei seguenti documenti: la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato per i negoziati relativi a un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[60]; la decisione del Consiglio del 13 febbraio 2020 relativa al proposto mandato per i negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda[61], l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione del 24 gennaio 2020 e la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni[62]; e il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 19 marzo 2020[63].

 

Aspetti istituzionali e orizzontali

 

1. I negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avranno implicazioni costituzionali e giuridiche di vasta portata sia per il Regno Unito che per l'UE, mentre le disposizioni del previsto accordo avranno un impatto significativo a lungo termine sulla vita dei cittadini e delle imprese del Regno Unito e dell'UE. L'approccio in merito al processo e al contenuto di tali negoziati dovrebbe pertanto essere basato sui valori dello Stato di diritto e su garanzie di trasparenza, certezza del diritto e accessibilità della legge.

 

2. A tale proposito non si può sottolineare abbastanza che un nuovo accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito potrà essere fondato solo sull'attuazione fedele ed effettiva dell'accordo di recesso, che dovrebbe essere considerato una condizione preliminare necessaria per una cooperazione proficua e una garanzia minima di buona fede e fiducia reciproca tra le due parti.

 

3. Ricorda che entrambe le parti si sono impegnate nella dichiarazione politica[64] a basare le future relazioni su un quadro istituzionale generale riguardante i capitoli e gli accordi collegati riguardanti settori specifici di cooperazione. Tali accordi aggiuntivi fanno parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e devono rientrare in un quadro istituzionale comune.

 

4. In tale contesto, l'accordo previsto dovrebbe prevedere un quadro globale di governance, che comprenda un solido meccanismo di risoluzione delle controversie. A tale riguardo, è di fondamentale importanza che l'accordo sul futuro partenariato garantisca la centralità del sistema giudiziario dell'UE, vale a dire la sua procedura per un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) volto a garantire l'uniformità di interpretazione, coerenza, pieno effetto e autonomia del diritto dell'UE in relazione al diritto degli Stati membri e al diritto internazionale. Occorre provvedere affinché qualsiasi organismo istituito dal previsto accordo per garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione di detto accordo non sia competente ad esaminare e interpretare concetti di diritto dell'Unione e non possa vincolare l'Unione e le sue istituzioni, nell'esercizio delle loro competenze interne, a un'interpretazione particolare delle norme del diritto dell' Unione[65]. Qualsiasi questione di diritto dell'UE dovrà pertanto essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Proprietà intellettuale

 

5. L'accordo di recesso istituisce un meccanismo che assicura nel Regno Unito, a decorrere dalla fine del periodo di transizione, senza alcun riesame, un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine o delle specialità tradizionali garantite nell'Unione e che sarà stabilito l'ultimo giorno del periodo di transizione in virtù di specifici regolamenti dell'Unione[66]. Analogamente, l'accordo previsto su un partenariato futuro dovrebbe prevedere un meccanismo per la protezione dinamica nel Regno Unito delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine o delle specialità tradizionali sulla base del futuro quadro giuridico dell'UE e dovrebbe includere la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale nel Regno Unito.

 

6. Il previsto accordo dovrebbe altresì contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e l'elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi e i disegni e modelli industriali, le indicazioni geografiche, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico attuale e futuro dell'UE. In tale contesto, e in considerazione del fatto che il Regno Unito non ha ufficialmente ritirato la sua firma nel quadro dell'accordo relativo al tribunale unificato dei brevetti, la possibilità che il Regno Unito ospiti una parte del previsto tribunale unificato dei brevetti e contribuisca alla creazione di un brevetto unitario UE dovrebbe essere attentamente esaminata e valutata.

 

Diritto societario

 

7. Al fine di evitare un indebolimento delle norme e garantire la legittimità ad agire nel Regno Unito e nell'UE, è auspicabile che l'accordo previsto includa norme minime comuni riguardanti la creazione e l'esercizio delle operazioni, la protezione degli azionisti, dei creditori o dei dipendenti, le relazioni delle società e la revisione contabile e la trasparenza, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia di ristrutturazione e fallimento o insolvenza.

 

Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare

 

8. La cooperazione giudiziaria civile è di fondamentale importanza per garantire le future interazioni commerciali e aziendali tra i cittadini e le imprese e per offrire certezza e sufficiente protezione alle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività. In tale contesto, pur tutelando gli interessi dell'UE e alla luce del corretto funzionamento della convenzione di Lugano, occorre valutare attentamente se la presente convenzione, copiando il testo della legislazione generale dell'UE in materia di giurisdizione civile e riconoscimento delle decisioni nella sua versione del 2007 e estendendola alla Norvegia, all'Islanda e alla Svizzera, possa costituire una soluzione adeguata nel contesto del partenariato previsto con il Regno Unito e se occorre dare agli Stati membri dell'UE che non partecipano allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità di partecipare alla convenzione come parti contraenti distinte. A tal fine, si dovrebbe anche valutare se l'adesione del Regno Unito quale parte indipendente al sistema di Lugano consentirebbe all'UE di mantenere l'equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, o se sarebbe più appropriata una nuova soluzione in grado di garantire un "allineamento dinamico" tra le due parti. In quest'ultimo caso, le relazioni esterne nei settori coperti dal diritto civile internazionale dell'Unione rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'Unione e farebbero parte integrante del suo ordinamento giuridico, essendo soggetti al meccanismo del procedimento pregiudiziale.

 

9. Il previsto accordo dovrebbe trovare una soluzione significativa e globale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e in altre questioni familiari. L'intenzione del Regno Unito di aderire alla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia è positiva. Si ricorda tuttavia che l'UE è andata oltre la Conferenza dell'Aia su alcune questioni di diritto civile, adottando norme più dettagliate in materia di competenza civile, conflitto di leggi e riconoscimento delle decisioni tra paesi. In tale contesto, qualsiasi disposizione reciproca di esecuzione riguardante le questioni familiari nell'accordo previsto dovrebbe basarsi non solo sul principio della fiducia reciproca dei sistemi giudiziari, ma anche sull'esistenza di talune garanzie costituzionali e di norme comuni in materia di diritti fondamentali.

 

Confido che quanto sopra darà un utile contributo alla proposta di risoluzione elaborata congiuntamente dalla commissione per gli affari esteri e dalla commissione per il commercio internazionale.

 

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

 

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

 


 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

12.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

85

6

17

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Maxette Pirbakas, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Marek Belka, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Sergey Lagodinsky, Marisa Matias, Liudas Mažylis, Ernest Urtasun, Angelika Winzig

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

85

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Enikő Győri, Kinga Gál, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Massimiliano Salini, Radosław Sikorski, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez‑Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel, Salima Yenbou

 

6

-

GUE/NGL

Manu Pineda

ID

Lars Patrick Berg, Roman Haider, Maximilian Krah, Harald Vilimsky

NI

; Kostas Papadakis

 

17

0

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2020
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