RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura
10.6.2020 - (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))
Norbert Lins
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
B9-0185/2020
Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura
(C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato (C(2020)02908) della Commissione,
– vista la lettera in data 27 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 2 giugno 2020 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 115, paragrafo 5,
– visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare gli articoli 37, 53 e 173 e l'articolo 227, paragrafo 5,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
A. considerando che, causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti vaste restrizioni agli spostamenti, tutti gli Stati membri e tutti gli agricoltori dell'Unione incontrano difficoltà eccezionali a pianificare, attuare ed eseguire i regimi di aiuto previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli da 32 a 38 per l'ortofrutticoltura e articoli da 39 a 54 per la vitivinicoltura;
B. considerando che tale situazione ha causato difficoltà finanziarie, problemi di liquidità, perturbazioni del mercato e gravi disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nell'ortofrutticoltura e nella vitivinicoltura;
C. considerando che in tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà anche nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi mentre negli Stati membri in cui è praticata la vitivinicoltura s'incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo;
D. considerando che, essendo in presenza di un concorso di circostanze che non conosce precedenti, la Commissione ha adottato disposizioni che garantiscono flessibilità e consentono di derogare ai regolamenti delegati applicabili nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;
E. considerando che tali flessibilità e tali deroghe devono essere attuate celermente per garantire la loro efficienza ed efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei regimi di aiuto in entrambi i settori, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.